Art. 5. (Poteri del comitato amministratore del Fondo)
Spetta al comitato amministratore:
a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;
b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;
d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;
e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell' articolo 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153 .
Spetta al comitato amministratore:
a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;
b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;
d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;
e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell' articolo 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153 .