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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/03/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2585/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
SULLO STATUS nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/10/2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MIRACOLO Parte_1 C.F._1
FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CUBEDDU Parte_2 C.F._2
PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
In data 27/2/2024, le parti innanzi al Giudice hanno chiesto la pronuncia parziale sullo status e hanno precisato congiuntamente le conclusioni chieden.do di “dichiarare la separazione personale dei coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 11/10/2021, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Valledoria in data 5.4.1975 (trascritto presso gli atti dello Parte_2
pagina 1 di 3 Stato civile del Comune di Valledoria – anno 1975, n. 2, P. II, Serie A), chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare sita in Santa Maria Cohinas, via
Giovanni Pascoli n. 11/B nonché un assegno di mantenimento pari a € 700,00 mensili per il proprio mantenimento.
Con memoria del 26.1.2024 si costituiva che aderiva alla domanda di separazione e, Parte_2
ricostruita le condizioni patrimoniali, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento della moglie mediante l'assegnazione dell'unità abitativa di propria proprietà e, nelle more dell'ottenimento della pensione, di ulteriori € 200,00 mensili.
All'udienza del 27.2.2024, il Giudice rel., esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e all'esito autorizzava i coniugi a vivere separati.
Le parti chiedevano altresì la sentenza parziale sullo status e precisavano le conclusioni a tal fine.
Con ordinanza del 22.3.2024, venivano assunti i provvedimenti provvisori e la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio in relazione alla sola pronuncia sullo status.
***
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Valledoria in data Parte_1 Parte_2
5.4.1975 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Valledoria – anno 1975, n. 2, P. II,
Serie A).
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Nel caso di specie, la crisi del rapporto coniugale appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, sicché si deve escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, co.1, c.c.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
pagina 2 di 3 Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in Valledoria in data 5.4.1975 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
Valledoria – anno 1975, n. 2, P. II, Serie A);
2) provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valledoria per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
SULLO STATUS nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/10/2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MIRACOLO Parte_1 C.F._1
FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CUBEDDU Parte_2 C.F._2
PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
In data 27/2/2024, le parti innanzi al Giudice hanno chiesto la pronuncia parziale sullo status e hanno precisato congiuntamente le conclusioni chieden.do di “dichiarare la separazione personale dei coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 11/10/2021, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Valledoria in data 5.4.1975 (trascritto presso gli atti dello Parte_2
pagina 1 di 3 Stato civile del Comune di Valledoria – anno 1975, n. 2, P. II, Serie A), chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare sita in Santa Maria Cohinas, via
Giovanni Pascoli n. 11/B nonché un assegno di mantenimento pari a € 700,00 mensili per il proprio mantenimento.
Con memoria del 26.1.2024 si costituiva che aderiva alla domanda di separazione e, Parte_2
ricostruita le condizioni patrimoniali, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento della moglie mediante l'assegnazione dell'unità abitativa di propria proprietà e, nelle more dell'ottenimento della pensione, di ulteriori € 200,00 mensili.
All'udienza del 27.2.2024, il Giudice rel., esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e all'esito autorizzava i coniugi a vivere separati.
Le parti chiedevano altresì la sentenza parziale sullo status e precisavano le conclusioni a tal fine.
Con ordinanza del 22.3.2024, venivano assunti i provvedimenti provvisori e la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio in relazione alla sola pronuncia sullo status.
***
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Valledoria in data Parte_1 Parte_2
5.4.1975 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Valledoria – anno 1975, n. 2, P. II,
Serie A).
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Nel caso di specie, la crisi del rapporto coniugale appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, sicché si deve escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, co.1, c.c.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
pagina 2 di 3 Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in Valledoria in data 5.4.1975 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
Valledoria – anno 1975, n. 2, P. II, Serie A);
2) provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valledoria per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3