CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. SE UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa MA CA Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1865 dell'anno 2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. tra nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._3
) nella qualità di eredi del padre nato a [...], il
[...] Persona_1
04/01/1951, ed ivi deceduto il 26/11/2007; , nato a [...] Parte_2
(PA), il 30/06/1948 (C.F.: , elettivamente domiciliati in Monreale CodiceFiscale_4
(PA), Via Venero n.67, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Ganci e Maria Grazia Primizio, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
– attori in riassunzione – contro
, nata a [...]-Ude (Federazione Russa) il 07/06/1958 (C.F.: CP_3 [...]
); nata a [...] il C.F._5 Parte_3
14/03/1998 (C.F.: ), elettivamente domiciliate in Palermo, viale Regina CodiceFiscale_6
Margherita n.23, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mercadante, che le rappresenta e difende per mandato in atti
– convenute in riassunzione –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 30 Maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
I fatti di causa traggono origine dalla domanda formulata da Parte_1 CP_1
e di reintegra nel compossesso di diversi
[...] Controparte_2 Parte_2 immobili siti in Terrasini (PA) aventi tutti accesso da un cancello a due ante in corrispondenza di via Partinico 104, in ragione del fatto che nel mese di Maggio 2008 aveva CP_3 sostituito la serratura del cancello, rifiutando di consegnare loro le chiavi;
nonché dalla domanda di risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dei detti immobili, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini, con sentenza n.121/2012, emessa il 23/04/2012 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio n.r.g. 926/2008, confermando l'ordinanza interdittale resa in data 18/07/2008, ha condannato in proprio e CP_3 nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore a Parte_3 reintegrare e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 nel compossesso dei beni indicati in ricorso, mediante la consegna delle chiavi di accesso al cancello a due ante, posto in corrispondenza della via Partinico n. 104; nonché al pagamento in loro favore a titolo di risarcimento danni, per il mancato godimento dei fondi oggetto di causa, della somma di € 5.062,50 oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
e delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.250,00, di cui € 800,00 per diritti, € 1.450,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 485/2017, pubblicata il 14/03/2017, (r.g.n. 2159/2012), in riforma della sentenza impugnata - appellata da in proprio e nella CP_3 qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore nei confronti di Parte_3
e nella spiegata qualità e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
- ha revocato l'ordinanza interdittale resa tra le parti in data 18/07/2008; rigettato tutte
[...] le domande proposte dagli appellati;
compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
posto le spese di CTU nel giudizio di primo grado a carico delle stesse in misura uguale (assorbito in questi termini l'appello incidentale dei ). Parte_1
n.q. di eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e hanno proposto ricorso per cassazione, al quale hanno resistito
[...] Parte_2 con controricorso le controparti, le quali, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 36363/2022, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., Parte_1 Controparte_1
n.q. e hanno evocato in giudizio e Controparte_2 Parte_2 CP_3
insistendo nella conferma della sentenza di primo grado e precisando il Parte_3 quantum preteso a titolo di risarcimento del danno patito così da parametrarlo alle rispettive quote di pertinenza.
Si sono costituite in giudizio e le quali hanno chiesto il rigetto CP_3 Parte_3 delle domande e la condanna degli attori in riassunzione al pagamento delle spese di C.T.U., e di quelle di lite di tutti i gradi di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 30/05/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ Il thema decidendum dell'attuale grado di rinvio è delineato dall'ordinanza n. 36363/2022 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso proposto dagli odierni attori in riassunzione, ha espresso il principio di diritto in base al quale in tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo (Cass., Sez. 2, 22/01/2013, n. 1494).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno rappresentato nei gradi di merito che, in seguito al cambiamento di serratura dell'unico cancello carrabile di accesso alla proprietà comune operato dalla controricorrente, avevano subito la lesione del proprio (com)possesso, individuando nella titolarità della comproprietà il diritto al cui esercizio esso corrispondeva, alla stregua del principio di continuità nel possesso tra de cuius ed erede ai sensi del primo comma dell'art. 1146, cod. civ., il quale consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie (vedi Cass., Sez. 2, 26/5/1998, n. 5221). Ciò significa che i giudici di merito, nell'affermare che gli appellati, a tutela della loro situazione possessoria, definita “indubbiamente lesa dal comportamento dell'appellata”, avrebbero dovuto esercitare l'azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio di accesso ai loro fondi a mezzo del cancello di ingresso sito in via Partinico, n. 104, non hanno considerato che il possesso da essi esercitato costituiva lo specchio in fatto del loro diritto di (com)proprietà, il cui esercizio risponde ai criteri di pienezza ed esclusività anche con riferimento al mantenimento delle facoltà di accesso preesistenti. La Cassazione ha, peraltro, precisato che i ricorrenti non erano tenuti a contestare la circostanza che l'accesso al fondo di loro proprietà fosse possibile anche attraverso il civico 102 di via Partinico e la via Contrada Perricone, come affermato dalla Corte d'appello, in quanto la lesione del possesso esercitato in qualità di proprietario, proprio perchè costituente espressione in fatto dei poteri dominicali caratterizzati da pienezza ed esclusività, sussiste anche quando questi siano soltanto parzialmente incisi, sicché l'inibizione anche di uno solo degli accessi integra in sé lo spossessamento lamentato, così rendendo superfluo in questo grado di rinvio l'espletamento di qualunque attività istruttoria integrativa sul punto.
Ciò posto quanto alla fondatezza della domanda di reintegra nel possesso, parimenti conferma deve trovare la condanna al risarcimento dei danni sofferti nel periodo Maggio 2008 – Agosto 2009 (avendo poi consegnato agli attori copia delle chiavi) per effetto dello spoglio CP_3 subito, sebbene con la precisazione in tema di quantum che appresso si dirà. Deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto da ultimo espresso dalle SS.UU. della Cassazione (con sentenza 15/11/2022, n. 33645), in base al quale fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta - sia diretta che indiretta - (danno emergente) e dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato) (lucro cessante), può essere specificamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione, il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere, appunto, specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare, se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Nel caso che ci occupa, gli attori in riassunzione hanno ottemperato al loro onere di allegazione, chiarendo che i fondi di cui erano stati spogliati fossero naturalmente fruttiferi e che di essi gli stessi avrebbero poturre trarre godimento, sia diretto che indiretto. Tale utilità è, peraltro, chiaramente emersa all'esito della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio che ha attribuito un valore locativo ai beni interdetti. Di contro, le convenute in riassunzione non hanno formulato una contestazione specifica al suddetto assunto.
In ordine al quantum del predetto risarcimento, questo Collegio prende atto della domanda riformulata dagli attori in riassunzione ed avente ad oggetto un importo inferiore rispetto a quello liquidato dal Giudice di primo grado poiché ricalcolato in base alle quote di rispettiva pertinenza. La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata sul punto e, per l'effetto, e devono essere condannate al pagamento, in favore CP_3 Parte_3 di e della complessiva somma di € Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
843,75 (€ 281,25 cadauna) pari ad 1/6 dell'intero valore locativo dei fondi in oggetto calcolato dal CTU in complessivi € 5.062,50, nonché in favore di della complessiva Parte_2 somma di € 1.687,50 pari ad un 1/3 dell'intero valore locativo dei fondi. Su tali somme, poiché costituenti debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione e gli interessi per il periodo compreso tra Maggio 2008 ed Agosto 2009, oltre interessi nella misura legale da Agosto 2009 sino all'effettivo soddisfo.
❖ Spese di lite
In ossequio alle regole della soccombenza, e devono essere CP_3 Parte_3 condannate alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
e che si liquidano come in dispositivo per il grado di Controparte_2 Parte_2 appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore effettivo della causa, in base ai parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 dal DM 55/2014 e successive modifiche (v. Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, n.31884). Devono, altresì, essere rideterminate le spese del primo grado di giudizio stante l'accoglimento della domanda in misura inferiore e, dunque, l'applicabilità dello scaglione di riferimento minore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c., nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.121/2012 emessa il 23/04/2012 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini
a)condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e della complessiva somma di € 843,50 (€ 281,25
[...] Controparte_1 Controparte_2 cadauna), nonché al pagamento in favore di della somma di € 1.687,50 a Parte_2 titolo di risarcimento per i danni sofferti da Maggio 2008 ad Agosto 2009, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b)condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e delle spese del giudizio di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 primo grado n.r.g. 926/2008 che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge;
c) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e delle spese del giudizio di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 secondo grado n.r.g. 2159/2012 che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge;
d) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e delle spese del giudizio di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 legittimità n.r.g. 10287/2018 che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge;
e) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e delle spese del presente
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 giudizio di rinvio che liquida in complessivi € 1.500,00,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in 06/11/2025.
Palermo, 11/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
MA CA SE UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. SE UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa MA CA Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1865 dell'anno 2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. tra nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._3
) nella qualità di eredi del padre nato a [...], il
[...] Persona_1
04/01/1951, ed ivi deceduto il 26/11/2007; , nato a [...] Parte_2
(PA), il 30/06/1948 (C.F.: , elettivamente domiciliati in Monreale CodiceFiscale_4
(PA), Via Venero n.67, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Ganci e Maria Grazia Primizio, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
– attori in riassunzione – contro
, nata a [...]-Ude (Federazione Russa) il 07/06/1958 (C.F.: CP_3 [...]
); nata a [...] il C.F._5 Parte_3
14/03/1998 (C.F.: ), elettivamente domiciliate in Palermo, viale Regina CodiceFiscale_6
Margherita n.23, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mercadante, che le rappresenta e difende per mandato in atti
– convenute in riassunzione –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 30 Maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
I fatti di causa traggono origine dalla domanda formulata da Parte_1 CP_1
e di reintegra nel compossesso di diversi
[...] Controparte_2 Parte_2 immobili siti in Terrasini (PA) aventi tutti accesso da un cancello a due ante in corrispondenza di via Partinico 104, in ragione del fatto che nel mese di Maggio 2008 aveva CP_3 sostituito la serratura del cancello, rifiutando di consegnare loro le chiavi;
nonché dalla domanda di risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dei detti immobili, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini, con sentenza n.121/2012, emessa il 23/04/2012 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio n.r.g. 926/2008, confermando l'ordinanza interdittale resa in data 18/07/2008, ha condannato in proprio e CP_3 nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore a Parte_3 reintegrare e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 nel compossesso dei beni indicati in ricorso, mediante la consegna delle chiavi di accesso al cancello a due ante, posto in corrispondenza della via Partinico n. 104; nonché al pagamento in loro favore a titolo di risarcimento danni, per il mancato godimento dei fondi oggetto di causa, della somma di € 5.062,50 oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
e delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.250,00, di cui € 800,00 per diritti, € 1.450,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 485/2017, pubblicata il 14/03/2017, (r.g.n. 2159/2012), in riforma della sentenza impugnata - appellata da in proprio e nella CP_3 qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore nei confronti di Parte_3
e nella spiegata qualità e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
- ha revocato l'ordinanza interdittale resa tra le parti in data 18/07/2008; rigettato tutte
[...] le domande proposte dagli appellati;
compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
posto le spese di CTU nel giudizio di primo grado a carico delle stesse in misura uguale (assorbito in questi termini l'appello incidentale dei ). Parte_1
n.q. di eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
e hanno proposto ricorso per cassazione, al quale hanno resistito
[...] Parte_2 con controricorso le controparti, le quali, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 36363/2022, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., Parte_1 Controparte_1
n.q. e hanno evocato in giudizio e Controparte_2 Parte_2 CP_3
insistendo nella conferma della sentenza di primo grado e precisando il Parte_3 quantum preteso a titolo di risarcimento del danno patito così da parametrarlo alle rispettive quote di pertinenza.
Si sono costituite in giudizio e le quali hanno chiesto il rigetto CP_3 Parte_3 delle domande e la condanna degli attori in riassunzione al pagamento delle spese di C.T.U., e di quelle di lite di tutti i gradi di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 30/05/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ Il thema decidendum dell'attuale grado di rinvio è delineato dall'ordinanza n. 36363/2022 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso proposto dagli odierni attori in riassunzione, ha espresso il principio di diritto in base al quale in tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo (Cass., Sez. 2, 22/01/2013, n. 1494).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno rappresentato nei gradi di merito che, in seguito al cambiamento di serratura dell'unico cancello carrabile di accesso alla proprietà comune operato dalla controricorrente, avevano subito la lesione del proprio (com)possesso, individuando nella titolarità della comproprietà il diritto al cui esercizio esso corrispondeva, alla stregua del principio di continuità nel possesso tra de cuius ed erede ai sensi del primo comma dell'art. 1146, cod. civ., il quale consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie (vedi Cass., Sez. 2, 26/5/1998, n. 5221). Ciò significa che i giudici di merito, nell'affermare che gli appellati, a tutela della loro situazione possessoria, definita “indubbiamente lesa dal comportamento dell'appellata”, avrebbero dovuto esercitare l'azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio di accesso ai loro fondi a mezzo del cancello di ingresso sito in via Partinico, n. 104, non hanno considerato che il possesso da essi esercitato costituiva lo specchio in fatto del loro diritto di (com)proprietà, il cui esercizio risponde ai criteri di pienezza ed esclusività anche con riferimento al mantenimento delle facoltà di accesso preesistenti. La Cassazione ha, peraltro, precisato che i ricorrenti non erano tenuti a contestare la circostanza che l'accesso al fondo di loro proprietà fosse possibile anche attraverso il civico 102 di via Partinico e la via Contrada Perricone, come affermato dalla Corte d'appello, in quanto la lesione del possesso esercitato in qualità di proprietario, proprio perchè costituente espressione in fatto dei poteri dominicali caratterizzati da pienezza ed esclusività, sussiste anche quando questi siano soltanto parzialmente incisi, sicché l'inibizione anche di uno solo degli accessi integra in sé lo spossessamento lamentato, così rendendo superfluo in questo grado di rinvio l'espletamento di qualunque attività istruttoria integrativa sul punto.
Ciò posto quanto alla fondatezza della domanda di reintegra nel possesso, parimenti conferma deve trovare la condanna al risarcimento dei danni sofferti nel periodo Maggio 2008 – Agosto 2009 (avendo poi consegnato agli attori copia delle chiavi) per effetto dello spoglio CP_3 subito, sebbene con la precisazione in tema di quantum che appresso si dirà. Deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto da ultimo espresso dalle SS.UU. della Cassazione (con sentenza 15/11/2022, n. 33645), in base al quale fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta - sia diretta che indiretta - (danno emergente) e dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato) (lucro cessante), può essere specificamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione, il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere, appunto, specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare, se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Nel caso che ci occupa, gli attori in riassunzione hanno ottemperato al loro onere di allegazione, chiarendo che i fondi di cui erano stati spogliati fossero naturalmente fruttiferi e che di essi gli stessi avrebbero poturre trarre godimento, sia diretto che indiretto. Tale utilità è, peraltro, chiaramente emersa all'esito della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio che ha attribuito un valore locativo ai beni interdetti. Di contro, le convenute in riassunzione non hanno formulato una contestazione specifica al suddetto assunto.
In ordine al quantum del predetto risarcimento, questo Collegio prende atto della domanda riformulata dagli attori in riassunzione ed avente ad oggetto un importo inferiore rispetto a quello liquidato dal Giudice di primo grado poiché ricalcolato in base alle quote di rispettiva pertinenza. La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata sul punto e, per l'effetto, e devono essere condannate al pagamento, in favore CP_3 Parte_3 di e della complessiva somma di € Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
843,75 (€ 281,25 cadauna) pari ad 1/6 dell'intero valore locativo dei fondi in oggetto calcolato dal CTU in complessivi € 5.062,50, nonché in favore di della complessiva Parte_2 somma di € 1.687,50 pari ad un 1/3 dell'intero valore locativo dei fondi. Su tali somme, poiché costituenti debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione e gli interessi per il periodo compreso tra Maggio 2008 ed Agosto 2009, oltre interessi nella misura legale da Agosto 2009 sino all'effettivo soddisfo.
❖ Spese di lite
In ossequio alle regole della soccombenza, e devono essere CP_3 Parte_3 condannate alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
e che si liquidano come in dispositivo per il grado di Controparte_2 Parte_2 appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore effettivo della causa, in base ai parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 dal DM 55/2014 e successive modifiche (v. Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, n.31884). Devono, altresì, essere rideterminate le spese del primo grado di giudizio stante l'accoglimento della domanda in misura inferiore e, dunque, l'applicabilità dello scaglione di riferimento minore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c., nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.121/2012 emessa il 23/04/2012 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini
a)condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e della complessiva somma di € 843,50 (€ 281,25
[...] Controparte_1 Controparte_2 cadauna), nonché al pagamento in favore di della somma di € 1.687,50 a Parte_2 titolo di risarcimento per i danni sofferti da Maggio 2008 ad Agosto 2009, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b)condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e delle spese del giudizio di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 primo grado n.r.g. 926/2008 che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge;
c) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e delle spese del giudizio di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 secondo grado n.r.g. 2159/2012 che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge;
d) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e delle spese del giudizio di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 legittimità n.r.g. 10287/2018 che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge;
e) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_3 Parte_1
e delle spese del presente
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 giudizio di rinvio che liquida in complessivi € 1.500,00,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in 06/11/2025.
Palermo, 11/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
MA CA SE UP