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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9314/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9314/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Galliera Parte_1 (BO), via Roma n. 46 presso lo studio dell'Avv. Barbara Berveglieri che la difende e rappresenta e
, nato a [...] il [...], residente in San Giorgio di Piano Controparte_1 (BO), elettivamente domiciliato in San Giorgio di Piano, via della Libertà n.23 presso lo studio dell'Avv. Manila Tromboni che lo difende e rappresenta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 01/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: , nato il [...] e , nato il Per_1 Per_2
12/05/2024; preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
pagina 1 di 6 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], il Parte_1
08/01/1993, e , nato a [...], il [...], uniti in matrimonio Parte_1 celebrato a Monterenzio (BO) il 17/06/2023 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monterenzio (BO) al n. 24 parte 2 Serie C anno 2023;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. dispone che la sig.ra continuerà a vivere unitamente ai figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 presso la quale gli stessi saranno collocati, nella casa coniugale posta in San Giorgio di Piano,
Via Mario Soldati n. 17;
2. affida e in via condivisa ad entrambi i genitori a norma dell'art. 337 ter c.c; Per_1 Per_2
3. dispone che entrambi i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti la vita dei figli ed in particolare quelle relative all'istruzione (ivi compresa la scelta di istituti scolastici da frequentare, tipologia ed indirizzo degli stessi, natura pubblica e/o privata dei medesimi ecc.), all'educazione, alla salute (ivi compresa la scelta di cure mediche e pediatriche, prestazioni medico-specialistiche, individuazione di ospedali e/ o case di cura pubblici o privati ecc...), così come quelle riguardanti lo svolgimento di attività di natura extrascolastica (ivi comprese gite, corsi di formazione, attività ludico-ricreative, attività sportive, centri ricreativi estivi e non ecc.) che vengano dagli stessi ritenute necessarie/opportune per lo sviluppo delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni di e . Autonomo e separato sarà l'esercizio della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, quando ciascun genitore avrà i minori con sé, con impegno di ciascun genitore ad occuparsi di tutte le necessità ed esigenze dei figli;
4. al fine di consentire ai figli e di ricevere da parte di ciascun genitore, cura, Per_1 Per_2 istruzione, educazione, assistenza morale e materiale, nonché allo scopo di conservare con ciascuno di essi un rapporto equilibrato e continuativo, anche in considerazione della tenera età dei minori, dispone che :
• i minori rimarranno con il padre, a week end alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola, quando il padre andrà a prelevare i figli, fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà dalla mamma;
• nel weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé e due giorni Per_2 Per_1 infrasettimanali, da concordarsi preventivamente con la madre, dalle ore 16,30 fino alle ore pagina 2 di 6 20,00, riaccompagnandoli, poi, presso l'abitazione della madre una sera e l'altra tenendoli a dormire e riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva;
• nel weekend in cui i minori resteranno con il padre, quest'ultimo terrà i figli un giorno infrasettimanale, da concordarsi preventivamente con la madre, dalle ore 16,30 alle ore 20,00 riaccompagnandoli, poi, presso l'abitazione della madre;
• indipendentemente dal calendario sopra riportato, il sig. accompagnerà all'asilo i CP_1 piccoli e , prelevandoli dalla casa della madre, due o tre mattine a settimana, da Per_1 Per_2 concordarsi preventivamente con la madre;
• in caso di impossibilità di uno dei due genitori a rispettare il calendario di massima di cui sopra, gli stessi si impegnano ad avvisarsi reciprocamente con congruo anticipo, anche al fine di consentire la migliore riorganizzazione gestione degli impegni dei minori anche rispetto all'eventuale richiesta di sostegno famigliare (nonni materni e paterni);
• durante il periodo estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici dei figli, comprensivo dell'eventuale periodo di centro estivo a cui potrebbero essere iscritti i minori, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli 15 giorni non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti, che potranno decidere che diventino consecutivi, e con impegno di ciascun genitore a concordare detto periodo entro il 31 maggio di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni. Laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che e Per_2 Per_1 trascorreranno con ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga deciso, negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. Fermo restando il periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti, verrà osservata la calendarizzazione ordinaria di cui al punto precedente. Per la prima estate 2025, gli eventuali pernotti di verranno concordati Per_2 dai genitori sempre entro il 31 maggio 2025, vista la tenera età del bambino;
• e trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre di anno in anno Per_1 Per_2 sette giorni per le festività natalizie (dal 24 al 30 dicembre) e di fine anno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) includendo ad anni alterni il giorno di Natale, e tre giorni per le festività della Pasqua, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua;
• Durante i così detti "ponti" connessi alle festività o del 25 aprile o del primo maggio o del 2 giugno o del 1 novembre o dell'8 dicembre, i minori resteranno con ciascun genitore ad anni alterni.
In caso di disaccordo, i giorni di relativa spettanza verranno decisi negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre;
In deroga a quanto previsto ai punti precedenti in considerazione della tenera età del figlio minore , di soli 12 mesi, viste le esigenze legate allo svezzamento e Per_2 all'allattamento, i pernotti presso il padre avverranno solo all'interruzione dello svezzamento pagina 3 di 6 notturno, ragion per cui il padre, fino a detta data, terrà e due pomeriggi infra Per_2 Per_1 settimanali, indicativamente i lunedì ed il venerdi e specificatamente dalle ore 13 alle ore Per_2
20 fino all'inserimento all'Asilo Nido e dall'uscita dall'Asilo, sino alle ore 20, riportandoli Per_1 presso l'abitazione materna con la cena già fatta;
con l'inserimento di all'Asilo entrambi i Per_2 bambini staranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle ore 20 riportandoli presso l'abitazione materna con la cena già fatta;
• e staranno con il padre ogni weekend, alternativamente il sabato o la domenica, Per_1 Per_2 dalle ore 9,30 fino alle ore 20 e uscendo solo dopo che si è addormentato e l'altra tenendoli Per_1
a dormire e riaccompagnandoli a scuola, accordandosi i genitori di volta in volta su chi effettuerà il trasporto dei bambini;
• trascorrerà altresì con il padre una notte da decidere tra i genitori tra le giornate di Per_1 venerdì, sabato o domenica curandone lo stesso il prelievo e la riconsegna presso l'abitazione materna o a scuola nel caso in cui il pernotto avvenisse di domenica sera;
gradatamente anche seguirà il medesimo calendario dopo lo svezzamento notturno al fine di inserire con Per_2 gradualità il pernotto dell'intero week- end e le condizioni di cui al precedente art. 3; anche in questo frangente il sig. accompagnerà all'asilo i piccoli e , prelevandoli CP_1 Per_1 Per_2 dalla casa della madre, due o tre mattine a settimana, da concordarsi preventivamente con la madre;
• durante le vacanze natalizie e trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale Per_2 Per_1 con la madre e il giorno di Natale con il padre e viceversa;
i genitori avranno cura che i bambini trascorrano almeno 7 giorni non consecutivi con ciascun genitore o la propria rete famigliare;
• durante le vacanze di Pasqua, i minori potranno trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa, genitori avranno cura che i bambini trascorrano almeno 3 giorni non consecutivi con ciascun genitore o la propria rete famigliare;
5. prende atto che i genitori hanno concordemente stabilito di impegnarsi a comunicarsi reciprocamente qualsiasi spostamento con i figli al di fuori della provincia di Bologna;
i genitori si impegnano altresì a far sì che i nonni materni e paterni possano trascorrere con i nipoti, nel rispetto del calendario ordinario concordato, il tempo necessario per garantire loro un rapporto continuativo, dichiarandosi disponibili a valutare eventuali proposte da parte dei nonni materni o paterni per svolgere attività sociali e/o ricreative con e , purché ne venga data Per_1 Per_2 comunicazione all'altro genitore con congruo preavviso e fatto salvo l'accordo tra i genitori;
6. dispone che i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli con le seguenti modalità: fino al
31 agosto 2025 ciascun coniuge continuerà a versare € 700 sul conto bancario comune acceso presso la Intesa San Paolo, filiale di San Giorgio di Piano;
da tale conto verranno prelevate le pagina 4 di 6 somme per il pagamento del mutuo cointestato, le utenze dell'abitazione coniugale, la baby sitter, l'asilo nido. Dal mese di settembre 2025 tale conto verrà utilizzato unicamente per il mutuo così che ciascuna parte verserà la propria quota del 50%, mentre il sig. verserà CP_1 nelle mani della signora la somma di € 550,00 per il mantenimento di e Pt_1 Per_1
(euro 275 per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Per_2
ISTAT;
7. quanto alle spese straordinarie, dispone che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50%, seguendo le regole fissate dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Bologna, a cui si fa espresso rimando. Ad ogni modo, il genitore che ha eventualmente anticipato la spesa per intero, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e intestata al minore, dovrà riceverne il rimborso conformemente alla propria quota entro il ventesimo giorno dall'esibizione della documentazione giustificativa della spesa;
8. stabilisce che l'assegno Unico Universale per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre dal 01/07/2025, data di deposito del ricorso;
9. stabilisce che il Bonus Nido verrà decurtato dalla retta mensile così che i coniugi contribuiranno al pagamento della relativa retta, suddivisa al 50% tra la madre e il padre, tenendo conto dell'importo del bonus percepito;
10. stabilisce che il costo della babysitter di , verrà suddiviso equamente tra i coniugi nella Per_2 misura del 50% ciascuno;
11. prende atto che il mutuo fondiario sottoscritto e con pagamento della prima rata in data
01/08/2020, per l'acquisto della casa coniugale ed avente rate mensili di circa € 700,00, continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi fino all'estinzione dello stesso con l'ultima rata in data 01/08/2050;
12. prende atto che i Ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti restando pertanto esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento;
1. prende atto che i sigg. e dichiarano di avere già diviso tutti Controparte_1 Parte_1
i beni comuni, quali ad esempio il mobilio esistente nella casa coniugale, e di avere definito, salva l'esecuzione degli accordi di cui ut supra, tutti i loro rapporti economici.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Monterenzio (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese. pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9314/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Galliera Parte_1 (BO), via Roma n. 46 presso lo studio dell'Avv. Barbara Berveglieri che la difende e rappresenta e
, nato a [...] il [...], residente in San Giorgio di Piano Controparte_1 (BO), elettivamente domiciliato in San Giorgio di Piano, via della Libertà n.23 presso lo studio dell'Avv. Manila Tromboni che lo difende e rappresenta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 01/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: , nato il [...] e , nato il Per_1 Per_2
12/05/2024; preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
pagina 1 di 6 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], il Parte_1
08/01/1993, e , nato a [...], il [...], uniti in matrimonio Parte_1 celebrato a Monterenzio (BO) il 17/06/2023 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monterenzio (BO) al n. 24 parte 2 Serie C anno 2023;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. dispone che la sig.ra continuerà a vivere unitamente ai figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 presso la quale gli stessi saranno collocati, nella casa coniugale posta in San Giorgio di Piano,
Via Mario Soldati n. 17;
2. affida e in via condivisa ad entrambi i genitori a norma dell'art. 337 ter c.c; Per_1 Per_2
3. dispone che entrambi i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti la vita dei figli ed in particolare quelle relative all'istruzione (ivi compresa la scelta di istituti scolastici da frequentare, tipologia ed indirizzo degli stessi, natura pubblica e/o privata dei medesimi ecc.), all'educazione, alla salute (ivi compresa la scelta di cure mediche e pediatriche, prestazioni medico-specialistiche, individuazione di ospedali e/ o case di cura pubblici o privati ecc...), così come quelle riguardanti lo svolgimento di attività di natura extrascolastica (ivi comprese gite, corsi di formazione, attività ludico-ricreative, attività sportive, centri ricreativi estivi e non ecc.) che vengano dagli stessi ritenute necessarie/opportune per lo sviluppo delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni di e . Autonomo e separato sarà l'esercizio della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, quando ciascun genitore avrà i minori con sé, con impegno di ciascun genitore ad occuparsi di tutte le necessità ed esigenze dei figli;
4. al fine di consentire ai figli e di ricevere da parte di ciascun genitore, cura, Per_1 Per_2 istruzione, educazione, assistenza morale e materiale, nonché allo scopo di conservare con ciascuno di essi un rapporto equilibrato e continuativo, anche in considerazione della tenera età dei minori, dispone che :
• i minori rimarranno con il padre, a week end alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola, quando il padre andrà a prelevare i figli, fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà dalla mamma;
• nel weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé e due giorni Per_2 Per_1 infrasettimanali, da concordarsi preventivamente con la madre, dalle ore 16,30 fino alle ore pagina 2 di 6 20,00, riaccompagnandoli, poi, presso l'abitazione della madre una sera e l'altra tenendoli a dormire e riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva;
• nel weekend in cui i minori resteranno con il padre, quest'ultimo terrà i figli un giorno infrasettimanale, da concordarsi preventivamente con la madre, dalle ore 16,30 alle ore 20,00 riaccompagnandoli, poi, presso l'abitazione della madre;
• indipendentemente dal calendario sopra riportato, il sig. accompagnerà all'asilo i CP_1 piccoli e , prelevandoli dalla casa della madre, due o tre mattine a settimana, da Per_1 Per_2 concordarsi preventivamente con la madre;
• in caso di impossibilità di uno dei due genitori a rispettare il calendario di massima di cui sopra, gli stessi si impegnano ad avvisarsi reciprocamente con congruo anticipo, anche al fine di consentire la migliore riorganizzazione gestione degli impegni dei minori anche rispetto all'eventuale richiesta di sostegno famigliare (nonni materni e paterni);
• durante il periodo estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici dei figli, comprensivo dell'eventuale periodo di centro estivo a cui potrebbero essere iscritti i minori, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli 15 giorni non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti, che potranno decidere che diventino consecutivi, e con impegno di ciascun genitore a concordare detto periodo entro il 31 maggio di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni. Laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che e Per_2 Per_1 trascorreranno con ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga deciso, negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. Fermo restando il periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti, verrà osservata la calendarizzazione ordinaria di cui al punto precedente. Per la prima estate 2025, gli eventuali pernotti di verranno concordati Per_2 dai genitori sempre entro il 31 maggio 2025, vista la tenera età del bambino;
• e trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre di anno in anno Per_1 Per_2 sette giorni per le festività natalizie (dal 24 al 30 dicembre) e di fine anno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) includendo ad anni alterni il giorno di Natale, e tre giorni per le festività della Pasqua, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua;
• Durante i così detti "ponti" connessi alle festività o del 25 aprile o del primo maggio o del 2 giugno o del 1 novembre o dell'8 dicembre, i minori resteranno con ciascun genitore ad anni alterni.
In caso di disaccordo, i giorni di relativa spettanza verranno decisi negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre;
In deroga a quanto previsto ai punti precedenti in considerazione della tenera età del figlio minore , di soli 12 mesi, viste le esigenze legate allo svezzamento e Per_2 all'allattamento, i pernotti presso il padre avverranno solo all'interruzione dello svezzamento pagina 3 di 6 notturno, ragion per cui il padre, fino a detta data, terrà e due pomeriggi infra Per_2 Per_1 settimanali, indicativamente i lunedì ed il venerdi e specificatamente dalle ore 13 alle ore Per_2
20 fino all'inserimento all'Asilo Nido e dall'uscita dall'Asilo, sino alle ore 20, riportandoli Per_1 presso l'abitazione materna con la cena già fatta;
con l'inserimento di all'Asilo entrambi i Per_2 bambini staranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle ore 20 riportandoli presso l'abitazione materna con la cena già fatta;
• e staranno con il padre ogni weekend, alternativamente il sabato o la domenica, Per_1 Per_2 dalle ore 9,30 fino alle ore 20 e uscendo solo dopo che si è addormentato e l'altra tenendoli Per_1
a dormire e riaccompagnandoli a scuola, accordandosi i genitori di volta in volta su chi effettuerà il trasporto dei bambini;
• trascorrerà altresì con il padre una notte da decidere tra i genitori tra le giornate di Per_1 venerdì, sabato o domenica curandone lo stesso il prelievo e la riconsegna presso l'abitazione materna o a scuola nel caso in cui il pernotto avvenisse di domenica sera;
gradatamente anche seguirà il medesimo calendario dopo lo svezzamento notturno al fine di inserire con Per_2 gradualità il pernotto dell'intero week- end e le condizioni di cui al precedente art. 3; anche in questo frangente il sig. accompagnerà all'asilo i piccoli e , prelevandoli CP_1 Per_1 Per_2 dalla casa della madre, due o tre mattine a settimana, da concordarsi preventivamente con la madre;
• durante le vacanze natalizie e trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale Per_2 Per_1 con la madre e il giorno di Natale con il padre e viceversa;
i genitori avranno cura che i bambini trascorrano almeno 7 giorni non consecutivi con ciascun genitore o la propria rete famigliare;
• durante le vacanze di Pasqua, i minori potranno trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa, genitori avranno cura che i bambini trascorrano almeno 3 giorni non consecutivi con ciascun genitore o la propria rete famigliare;
5. prende atto che i genitori hanno concordemente stabilito di impegnarsi a comunicarsi reciprocamente qualsiasi spostamento con i figli al di fuori della provincia di Bologna;
i genitori si impegnano altresì a far sì che i nonni materni e paterni possano trascorrere con i nipoti, nel rispetto del calendario ordinario concordato, il tempo necessario per garantire loro un rapporto continuativo, dichiarandosi disponibili a valutare eventuali proposte da parte dei nonni materni o paterni per svolgere attività sociali e/o ricreative con e , purché ne venga data Per_1 Per_2 comunicazione all'altro genitore con congruo preavviso e fatto salvo l'accordo tra i genitori;
6. dispone che i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli con le seguenti modalità: fino al
31 agosto 2025 ciascun coniuge continuerà a versare € 700 sul conto bancario comune acceso presso la Intesa San Paolo, filiale di San Giorgio di Piano;
da tale conto verranno prelevate le pagina 4 di 6 somme per il pagamento del mutuo cointestato, le utenze dell'abitazione coniugale, la baby sitter, l'asilo nido. Dal mese di settembre 2025 tale conto verrà utilizzato unicamente per il mutuo così che ciascuna parte verserà la propria quota del 50%, mentre il sig. verserà CP_1 nelle mani della signora la somma di € 550,00 per il mantenimento di e Pt_1 Per_1
(euro 275 per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Per_2
ISTAT;
7. quanto alle spese straordinarie, dispone che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50%, seguendo le regole fissate dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Bologna, a cui si fa espresso rimando. Ad ogni modo, il genitore che ha eventualmente anticipato la spesa per intero, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e intestata al minore, dovrà riceverne il rimborso conformemente alla propria quota entro il ventesimo giorno dall'esibizione della documentazione giustificativa della spesa;
8. stabilisce che l'assegno Unico Universale per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre dal 01/07/2025, data di deposito del ricorso;
9. stabilisce che il Bonus Nido verrà decurtato dalla retta mensile così che i coniugi contribuiranno al pagamento della relativa retta, suddivisa al 50% tra la madre e il padre, tenendo conto dell'importo del bonus percepito;
10. stabilisce che il costo della babysitter di , verrà suddiviso equamente tra i coniugi nella Per_2 misura del 50% ciascuno;
11. prende atto che il mutuo fondiario sottoscritto e con pagamento della prima rata in data
01/08/2020, per l'acquisto della casa coniugale ed avente rate mensili di circa € 700,00, continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi fino all'estinzione dello stesso con l'ultima rata in data 01/08/2050;
12. prende atto che i Ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti restando pertanto esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento;
1. prende atto che i sigg. e dichiarano di avere già diviso tutti Controparte_1 Parte_1
i beni comuni, quali ad esempio il mobilio esistente nella casa coniugale, e di avere definito, salva l'esecuzione degli accordi di cui ut supra, tutti i loro rapporti economici.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Monterenzio (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese. pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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