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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5799 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19. 7. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
, in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante, dott. con sede legale in Parte_2
Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, C.F. e P. IVA , conferitaria P.IVA_1 di tutte le attivita' e passivita' della gia' ( C.F. , P. CP_1 P.IVA_2
IVA ), giusta atto di conferimento notaio di P.IVA_3 Persona_1
Roma del 20.9.2007 Rep. 150845, Racc. 32823, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita in data 22/10/2007 per atto Notaio di Roma (Rep. N. 151301), dall'Avv. Prof. Lucio Ghia (C.F. Persona_1
- pec: – fax 06- C.F._1 Email_1
42012522) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – via delle Quattro Fontane n. 10 APPELLANTE
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(CF E P IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_4
Presidente del CdA e legale rappresentante p. t. Controparte_3 elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina 19 presso e nello studio dell'avv. Massimo Pagliari (CF
), che la rappresenta e difende nel presente C.F._2 giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e che dichiara come n. di fax il n. 063612015 e come indirizzo PEC:
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APPELLATA
r.g. n. 1 OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n.
15539/2018, resa dal Tribunale Civile di Roma, emessa in data 19/7/2018 e pubblicata in data 26/7/2018 CONCLUSIONI: All'udienza del 19. 7. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall'odierna appellante avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma. Il Tribunale rispetto alla domanda introdotta dall'odierna società appellata, che aveva chiesto di accertare la nullità delle condizioni del rapporto di conto corrente n. 4462, dell'illegittimità degli addebiti operati dalla banca per le causali di seguito indicate, e quindi la rideterminazione del saldo, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi legali e maggior danno ex art. 1224, 2 ° comma, c. c., così aveva statuito: In accoglimento parziale delle domande di parte attrice: Accerta e dichiara il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa alla data del 31. 12. 2012 in € 1.156.175,29 a credito di parte attrice;
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00, oltre IVA, CPA rimborso spese generali;
Pone definitivamente e per l'intero a carico di parte convenuta le spese di CTU. Con atto ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato detta sentenza per chiederne la sua integrale riforma, e per rassegnare le seguenti conclusioni: Voglia codesta ill.ma Corte, in riforma integrale della sentenza n. 15539/2018, resa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice Unico Dott. Vittorio Carlomagno, nel giudizio recante r.g.n. 5928/2013, emessa in data 19/7/2018 e pubblicata in data 26/7/2018: 1) in via preliminare, a) dichiarare la prescrizione decennale di ogni diritto ed azione di ripetizione degli addebiti e/o versamenti solutori anteriori al 31/1/2003, comprese le somme meglio specificate al paragrafo I/2 della comparsa di costituzione in primo grado;
b) dichiarare la prescrizione quinquennale dei danni nonchè degli interessi e della svalutazione sulle somme oggetto della domanda di ripetizione maturati anteriormente al 31/1/2008;
2) in via principale nel merito, rigettare le domande proposte dalla società attrice nei confronti della convenuta, siccome inammissibili e/o Pt_1 infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un credito in favore della società attrice, compensare tale credito con quello risultante dal saldo del conto corrente per cui è causa n. 4462, pari al 31/12/2012 ad euro 56.934,73 o quel diverso importo che risulterà all'esito del giudizio;
r.g. n. 2 4) in ogni caso, (a) condannare la parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle spese di CTU;
(b) condannare la parte appellata al rimborso di ogni somma versata dalla in favore Pt_1 del CTU e/o in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado;
5) in via istruttoria, disporre rinnovo o integrazione della CTU contabile al fine di calcolare le rimesse solutorie prescritte, secondo i criteri meglio esposti nel primo motivo di appello. Con provvedimento in data 13. 9. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. Si costituiva la per chiedere il rigetto dell'appello perché Controparte_2 infondato in fatto e diritto.
All'udienza del 19. 7. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società appellata ex art. 342 c. p. c. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Orbene, nel caso di specie la banca appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto. L'appellante ha dedotto sette motivi di gravame. Con il primo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che: i) la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito proposta dalla società attrice decorresse solo dalle rimesse aventi natura solutoria, anziché dalle date dei singoli addebiti delle competenze ritenute illegittime o, comunque, da ciascuna rimessa, a prescindere dalla natura ripristinatoria o solutoria delle stesse;
(ii) ha ritenuto il conto 4462 affidato, nonostante la mancata conclusione di un contratto di apertura di credito, non provato dalla società attrice;
(iii) ha ritenuto, aderendo alla relazione del consulente tecnico di ufficio, che l'individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie
r.g. n. 3 andasse fatta sulla base dei saldi ricalcolati e depurati dagli addebiti illegittimi. Vi sarebbe stata violazione dell'art. 2697 c.c. (principio dell'onere della prova), degli artt. 2033 e 2935 c. c. e degli artt. 112, 115, 116, 183 e 279 c.p.c., e violazione dei principi in tema di vincolatività della sentenza non definitiva, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Tale violazione di legge sarebbe rilevante e decisiva poiché, ove il Tribunale avesse correttamente applicato i principi e le norme sopra richiamati, nonchè verificato che: (i) la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito proposta dalla società attrice decorreva dalle date dei singoli addebiti delle competenze ritenute illegittime o, comunque, da ciascuna rimessa, a prescindere dalla natura ripristinatoria o solutoria delle stesse;
(ii) il conto corrente ordinario n. 4462 non era assistito da apertura di credito, si sarebbe dovuti pervenire alla conclusione che: a) la prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., decorre comunque in corso di rapporto, dalle date di ciascun addebito ritenuto illegittimo o comunque dai relativi pagamenti, a prescindere dalla natura delle rimesse (solutorie o ripristinatorie); b) non era stato sottoscritto alcun contratto di apertura di credito e che il conto corrente non era affidato (non potendo desumersi soltanto dagli estratti conto); c) le rimesse effettuate dall'inizio del rapporto e fino al 31/1/2003 avrebbero avuto tutte natura solutoria, rimanendo comunque a carico della correntista che agisce in ripetizione l'onere di dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, nonché di allegare e provare le rimesse solutorie ripetibili, allegazione e prova nella specie mancanti;
d) in ogni caso, le rimesse solutorie o ripristinatorie dovevano essere individuate sui saldi banca e non sui saldi ricalcolati nella CTU mediante epurazione degli addebiti illegittimi;
e) conseguentemente e in ogni caso, ritenere che andava dichiarata - e pertanto dichiarare – la prescrizione di ogni preteso diritto/azione/credito relativo ad addebiti/versamenti solutori antecedenti al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione e, dunque, antecedenti al 31/3/2003, disponendo l'integrazione della CTU al fine di calcolare gli addebiti e/o le rimesse prescritti. La banca appellante ha quindi riportato i passi della sentenza che contengono le statuizioni impugnate: = “La presenza di un affidamento incide sull'operatività dell'eccepita prescrizione. Come è noto le Sezioni Unite (sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418) – affrontano la questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione del cliente verso la banca con riguardo ad interessi che si assumevano, come nella specie, indebitamente corrisposti in relazione ad un'apertura di credito in conto corrente bancario – hanno fatto riferimento alla nota distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un
r.g. n. 4 pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens. In tale prospettiva assume rilevanza non la mera annotazione a debito eseguita dalla banca, la quale per sé stessa non comporta alcun pagamento, ma il versamento eseguito dal cliente che si possa qualificare come atto di restituzione di una somma dal medesimo utilizzata;
questo si verifica qualora si tratti di versamenti eseguiti su conto
“scoperto” (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Ciò premesso si deve rilevare come la prova dell'affidamento si desuma in modo inequivoco dagli estratti conto prodotti in atti, che riportano il limite dell'affidamento concesso e due distinti tassi debitori da applicarsi secondo che il cliente si trovasse intra fido o extra fido, nonché dall'esistenza di una fideiussione datata 11/11/1998, prodotta da parte attrice in allegato alla prima memoria istruttoria. Ne consegue che le contestazioni sollevate sotto questo profilo da parte della convenuta, poiché fanno riferimento esclusivamente alla contestazione dell'esistenza dell'affidamento e non specificamente alla possibilità di imputare le singole rimesse per le quali è eccepita la prescrizione ad una scopertura del conto eccedente l'affidamento concesso, si devono ritenere infondate” (pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza). Secondo il combinato disposto degli artt. 2033 e 1422 c. c. la data di decorrenza dell'azione di ripetizione coinciderebbe con quella in cui è sorto il relativo diritto e, cioè, il momento in cui è stata eseguita la prestazione indebita oggetto di detta azione, con la conseguenza che, nel caso di specie, la prescrizione sarebbe dovuta decorrere dalla data di ciascun addebito degli interessi in conto corrente, dal momento che la giurisprudenza ha precisato che “la disposizione dell'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della “prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto. Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale – così come, in genere, le difficoltà od i dubbi “sull'interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto – costituiscono altrettanti impedimenti altrettanto fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c.”.
r.g. n. 5 Quindi, ove con sentenza sia dichiarata la nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, la domanda di restituzione darebbe luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, “il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data di pronuncia di detta sentenza, bensì dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto nullo, ossia dalla data alla quale retroagisce l'accertamento della nullità. La pronuncia di nullità di un negozio è infatti di mero accertamento ed ha portata ed efficacia retroattiva con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine con “conseguente venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente”. Tali principi sarebbero applicabili al contratto di conto corrente bancario, e quindi in tema di interessi anatocistici l'azione di ripetizione sarebbe azionabile a partire da ciascuna data in cui è avvenuta una capitalizzazione trimestrale (ovvero è stato addebitato un interesse pretesamente superiore al dovuto) e, quindi, anche in corso di rapporto. La Suprema Corte in tema di contratti di conto corrente avrebbe rilevato che l'erroneo accredito di somme in favore del correntista da parte della banca configurerebbe un indebito oggettivo, concretante il presupposto per l'esercizio dell'azione di ripetizione, esercitabile sulla base dell'operazione errata e non della chiusura del conto;
e ciò al pari di quanto accade per l'azione di arricchimento senza causa - altro rimedio restitutorio – che, pure, si prescriverebbe dalla data del fatto che integra l'arricchimento dell'accipiens. Il dato testuale delle menzionate norme non consentirebbe alcuna differenziazione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti ad esecuzione continuata o periodica, proprio in quanto l'elemento a cui le stesse norme attribuiscono rilevanza esclusiva sarebbe l'effettuazione della/e prestazione/i indebita/e; e quindi, anche nei rapporti ad esecuzione periodica, se più sono le prestazioni eseguite in dipendenza di un contratto nullo, il solvens avrebbe l'onere di esercitare – anche cumulativamente, come è normale – più pretese di ripetizione, per l'esattezza tante quante sono le prestazioni di cui richiede la restituzione. Una conferma della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di conto corrente si rinverrebbe nell'art. 24, secondo comma, del D.Lgs n. 342/1999 (peraltro, già contenuta nell'art. 119, quarto comma T.U.B.), il quale dispone che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere (omissis) copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Tale norma non avrebbe alcun senso logico se la prescrizione dovesse decorrere dalla chiusura del rapporto, atteso che in tal caso il cliente o gli altri soggetti ivi indicati resterebbero pregiudicati nel loro diritto di ripetizione, poiché, pur potendo chiedere la restituzione delle somme r.g. n. 6 indebite senza limiti – purchè la relativa richiesta sia effettuata nei dieci anni dalla chiusura del conto – potrebbero ottenere dalla banca la sola documentazione relativa agli ultimi dieci anni, così di fatto risultando impossibilitati ad esercitare il preteso diritto per l'intero periodo contrattuale;
quindi, l'aver previsto il diritto alla sola documentazione relativa al decennio dovrebbe coniugarsi esclusivamente con l'azionabilità del diritto di ripetizione nel corso del rapporto, con conseguente decorrenza della prescrizione da ogni singola operazione. Al riguardo la banca appellante ha fatto riferimento alla giurisprudenza di merito che si sarebbe espressa in senso contrario alla Suprema Corte (sent. n. 24418/2010), osservando che in forza dell'art. 1852 c. c. l'addebito degli interessi costituirebbe sempre pagamento, secondo il quale il cliente potrebbe sempre disporre del saldo risultante in proprio favore, e quindi qualsiasi operazione – di accredito o di addebito – relativa al conto corrente bancario, costituirebbe una prestazione autonoma ai fini della configurabilità dell'indebito, con conseguente onere di agire per la relativa ripetizione nel termine prescrizionale decorrente da ciascuna operazione, senza che possa assumere alcuna rilevanza la durata, ovvero la pendenza del rapporto. Secondo la banca appellante le rimesse del correntista dovrebbero considerarsi “solutorie” anche in ipotesi di conto passivo (ovvero assistito da apertura di credito), poiché il credito che la banca matura nel corso del trimestre per spese, commissioni ed interessi sarebbe un credito immediatamente esigibile alla chiusura trimestrale (anche in forza delle pattuizioni contrattuali), e quindi i versamenti in conto successivi all'addebito trimestrale comporterebbero l'estinzione (il pagamento) delle competenze maturate, anche in caso di conto passivo (e non scoperto). Conseguentemente, la prescrizione doveva decorrere dai singoli addebiti o, comunque, dai singoli versamenti, a prescindere dalla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse stesse. Nel caso di specie i conti correnti per cui è causa non erano assistiti da un contratto di apertura di credito – come anche riconosciuto nella CTU, v. pag. 20 della relazione originaria – e quindi tutti i versamenti effettuati dalla società correntista allorchè i conti erano in passivo avrebbero dovuto essere considerati quali “pagamenti”, per complessivi € 1.342.690,00 (cfr. tabella sub doc. n. 3, i cui calcoli sono stati ritenuti corretti dal consulente tecnico di ufficio, che li ha fatti propri nella relazione). L'eccezione di prescrizione della banca dovrebbe essere ritenuta ammissibile laddove ha individuato l'oggetto dell'eccezione - tutte le rimesse annotate anteriormente ad una certa data, nonché il dies a quo di decorrenza -, senza alcun onere in capo alla banca di indicare le specifiche rimesse solutorie, quando la stessa non abbia allegato l'esistenza o abbia negato – come nella specie – l'esistenza di affidamenti sul conto, con conseguente onere del correntista di provare l'esistenza di un'apertura di r.g. n. 7 credito;
quindi, dovrebbe essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, con la quale sono state considerate solutorie tutte le rimesse, atteso che la società attrice non ha provato l'esistenza di un contratto di apertura di credito;
né contraria rilevanza potrebbe assumere la valutazione del consulente tecnico di ufficio, fatta propria dall'impugnata sentenza, circa un preteso affidamento “di fatto”, rilevabile, a suo dire, dagli estratti conto e dalla fideiussione. Secondo la banca appellante, proprio la decisione delle Sezioni Unite n. 24418/2010, richiamata dall'impugnata sentenza, qualifica “conto in passivo” quello “cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”, non essendo pertanto idoneo un c.d. “affidamento di fatto”. Ed anche in tema di revocatorie fallimentari la giurisprudenza sarebbe ferma nel ritenere che il conto è scoperto quando non è “assistito da apertura di credito” o quando “si sia verificato uno sconfinamento dal fido convenzionalmente accordato al correntista”, e quindi “la necessità di considerare sussistente la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario non si dà nel caso di di sconto o fido per smobilizzo Parte_3 crediti, i quali non attribuiscono al cliente della banca, a differenza del contratto di apertura di credito, la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà; ne deriva che l'esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, nè può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito, e tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza che riflette l'apertura di credito, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione di quel conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza". Proprio in ragione della mancanza del contratto di apertura di credito, non sarebbe possibile determinare, non solo l'esistenza, ma anche la soglia di affidamento, posto che sarebbe inammissibile affermare la sussistenza di un affidamento di fatto illimitato. La presenza nella specie di saldi passivi evidenziati negli estratti conto non consentirebbe di valutare l'ammontare e l'epoca degli affidamenti in maniera inequivoca, tale da accertare se i versamenti fossero effettuati su conto passivo o su conto scoperto in quanto r.g. n. 8 recante un saldo passivo tale da risultare comunque eccedere i limiti dell'affidamento. Ne conseguirebbe l'illegittimità del calcolo alternativo effettuato dal consulente tecnico di ufficio “in ipotesi di conto affidato”, avendo il detto ausiliare considerato il “conto affidato senza alcun limite” (pag. 20 della relazione originaria), illazione che confermerebbe l'insussistenza di un affidamento, che non può che essere determinato e costante nel tempo e non già rilevabile “giornalmente” dal mero scoperto di volta in volta risultante dagli estratti conto. Dunque, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere il contratto “affidato” ai fini di valutare le rimesse solutorie o ripristinatorie, ove si consideri che: (i) nell'atto di citazione la società correntista ha affermato genericamente l'esistenza di un'apertura di credito, senza però precisare in che data sarebbe stata pattuita, con quali modalità e con quale limite;
(ii) in ogni caso, manca la prova della conclusione, ancorchè “verbale”, di un contratto di apertura di credito, che la ha contestato fin dalla comparsa di Pt_1 costituzione;
(iii) la società attrice neppure ha depositato le risultanze della Centrale Rischi, che sole avrebbero potuto provare l'affidamento in questione, a nulla rilevando la fideiussione depositata dalla società appellante, che non avrebbe provato in alcun modo l'esistenza di un affidamento, essendo la stessa una forma di garanzia per ogni debito della correntista, non necessariamente derivante da un'apertura di credito. Il Tribunale non poteva affermare la conclusione verbale di un contratto di apertura di credito (che sarebbe stato valido in quanto ante legge n. 154/1992), poiché mancherebbe agli atti l'allegazione specifica e la prova, anche presuntiva, della relativa circostanza, mai dedotta dalla società attrice (se non tardivamente, in sede di CTU, così da rendere tale allegazione irrilevante e non utilizzabile ai fini del decidere); e proprio in ragione della mancanza del contratto di apertura di credito, non sarebbe possibile determinare (come invece ha illegittimamente fatto il consulente tecnico di ufficio), non solo l'esistenza, ma anche la soglia di affidamento, essendo inammissibile affermare la sussistenza di un affidamento di fatto illimitato. Il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza di un contratto di apertura di credito e ritenere i versamenti effettuati sui conti correnti tutti di natura solutoria, con conseguente decorrenza della prescrizione dalle rispettive date dei versamenti stessi;
del resto, proprio il Tribunale ha valorizzato l'esistenza negli estratti conto dell'indicazione di due tassi differenti, ma poi non ha considerato l'importo fino al quale od oltre il quale sarebbero stati applicabili, preferendo appiattirsi sulla tesi del consulente tecnico di ufficio dell'affidamento illimitato, senza alcun
“tetto”, così contraddicendo le stesse risultanze degli estratti sopra richiamate;
in via del tutto subordinata e salvo gravame dovrebbero ritenersi solutorie le rimesse sopra i limiti indicati negli estratti ai fini dell'applicazione dei differenti tassi.
r.g. n. 9 La sentenza sarebbe poi censurabile laddove ha ritenuto di individuare le rimesse solutorie, non sui “saldi banca”, ma sui saldi “ricalcolati”, ovvero sui saldi risultanti all'esito della eliminazione degli addebiti ritenuti illegittimi;
ma accogliendo tale impostazione, la prescrizione non potrebbe mai operare, poiché si consentirebbe un ricalcolo nel periodo precedente alla rimessa solutoria prescritta, così intervenendo su operazioni coperte dalla prescrizione, che verrebbe resa, di fatto, inoperante;
l'appellante a sostegno della propria tesi ha richiamato diverse pronunce di merito, la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha escluso che sia possibile
“individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista. L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perchè non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (omissis). Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cass. sez. un. n. 24418/2010). Quindi, la rimessa solutoria sarebbe ripetibile perché ha estinto “addebiti illegittimi”: se tali non fossero non vi sarebbe ragione per consentire la ripetizione del loro pagamento, non sussistendo alcun “indebito”; e se così è il ricalcolo “preventivo” del conto corrente espungerebbe dallo stesso i pretesi illegittimi addebiti, cosicchè il successivo pagamento (rimessa solutoria) giammai potrebbe considerarsi indebito, in quanto sarebbe destinato a saldare addebiti tutti legittimi, con conseguente irripetibilità della rimessa stessa. Alla luce di tale prospettazione sarebbe erronea la CTU laddove ha calcolato le rimesse solutorie sui saldi ricalcolati, in tal modo vanificando illegittimamente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la valutazione effettuata dal Tribunale, che ha respinto l'eccezione di prescrizione partendo dalla premessa dell'esistenza di un contratto di affidamento.
r.g. n. 10 Facendo riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 24418/2010 il
Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che la questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione del cliente verso la banca con riguardo ad interessi che si assumono indebitamente corrisposti in relazione ad apertura di credito in conto corrente bancario doveva essere risolta distinguendo tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, al fine di stabilire se (e quando) fosse o meno configurabile un pagamento asseritamente in debito da cui potesse scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens. In tale prospettiva assumeva rilevanza non la mera annotazione a debito eseguita dalla banca, la quale per se stessa non comportava alcun pagamento, ma il versamento eseguito dal cliente che potesse qualificarsi come atto di restituzione di una somma dal medesimo utilizzata;
e questo si verificava qualora si trattasse di versamenti eseguiti su un conto scoperto (cui non accedeva alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti erano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti della accreditamento), e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente fungevano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista poteva ancora continuare a godere. Alla stregua di tali premesse il Tribunale ha rilevato che la prova dell'affidamento del conto corrente per cui è causa si desumeva in modo inequivoco dagli estratti conto prodotti in atti, che riportavano il limite dell'affidamento concesso e due distinti tassi debitori da applicarsi secondo che il cliente si trovasse intra fido o extra fido, nonché dall'esistenza di una fideiussione dell'11. 11. 1998, prodotta da parte attrice in allegato alla prima memoria istruttoria. Il Tribunale ha quindi ritenuto che le contestazioni sollevate sotto questo profilo dalla banca facessero riferimento esclusivamente alla contestazione dell'esistenza dell'affidamento e non alla possibilità di imputare le singole rimesse per le quali era stata eccepita la prescrizione ad una scopertura del conto eccedente l'affidamento concesso, e che quindi dovevano ritenersi infondate. Le conclusioni del Tribunale sono conformi rispetto alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa» (v. Cass. Civ., Sez. I, 14
r.g. n. 11 dicembre 2023, n. 34997); e che “nel caso in cui il correntista esegua un pagamento alla banca, il termine prescrizionale decorre dalla data del singolo versamento. Viceversa, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non vale come pagamento alla banca, la decorrenza è dalla chiusura del rapporto” (v. Cass., sentenza 23 dicembre 2020, n. 29411). Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, avendo accertato che il conto corrente 4462 era ancora aperto, ha respinto la domanda attorea di ripetizione ex art.
2033 c.c., ma ha anche proceduto all'accertamento ed alla rideterminazione del saldo del conto corrente medesimo,
“ricalcolandolo”, senza considerare che una simile domanda di rideterminazione/rettifica non era mai stata formulata dalla società attrice;
ha quindi denunciato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione nonché la violazione degli artt. 2033 c. c. e 2697 c. c. e degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 166 e 167 c.p.c. e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. Ove il Tribunale avesse correttamente rilevato la mancanza di una domanda di rideterminazione e/o di rettifica del saldo del conto corrente, avrebbe dovuto rigettare la domanda di ripetizione di indebito, senza procedere ad alcun accertamento/rideterminazione del saldo stesso. L'appellante ha quindi chiesto la modifica della sentenza impugnata, nel senso di accertare, ritenere e dichiarare che: 1) il mancato accoglimento della domanda di condanna alla ripetizione, per mancata chiusura del conto corrente, non consentirebbe alcuna rideterminazione del saldo del conto corrente, in mancanza di autonoma domanda in tal senso, la cui relativa statuizione dovrebbe essere annullata per violazione dell'art. 112 c. p. c.; 2) la mancata chiusura del conto corrente, con impossibilità di accoglimento della domanda di ripetizione, avrebbe ostato all'espletamento della CTU, la cui ordinanza ammissiva dovrebbe essere dichiarata illegittima e conseguentemente revocata e/o annullata, con declaratoria, comunque, di inefficacia e/o irrilevanza probatoria della CTU espletata. L'appellante ha quindi riportato i passi della motivazione della sentenza impugnata oggetto di impugnazione:
“La domanda di parte attrice ha per oggetto l'accertamento della nullità delle condizioni del rapporto di conto corrente n. 4462, dell'illegittimità degli addebiti operati dalla banca per le causali di seguito indicate, la richiesta di rideterminazione del saldo, di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi legali e maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ. (omissis). Non essendovi alcuna prova della chiusura del rapporto e dell'esigibilità del saldo la pronuncia non può essere di condanna ma solo di accertamento del saldo a tale data.
r.g. n. 12 Entro questi limiti la domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta (omissis)
PQM
disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, in accoglimento parziale delle domande di parte attrice, accerta e dichiara il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa alla data del 31.12.2012 in euro 1.156.175,29 a credito di parte attrice”” (pagg.
5-6 dell'impugnata sentenza). La motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe contraddittoria e confusa, non essendo chiaro se il Tribunale abbia inteso accogliere la domanda di ripetizione di indebito quando, disponendo la determinazione del saldo, ha precisato “in accoglimento parziale delle domande di parte attrice”. E' possibile che il Tribunale possa essere stato indotto in errore dalla ricostruzione delle domande attoree, come riportate a pag. 1 della stessa impugnata sentenza. Infatti, tra tali domande il Tribunale ha “introdotto” quella di
“rideterminazione del saldo” che, però, non sarebbe contenuta nelle conclusioni rassegnate da controparte nell'atto di citazione (la prima memoria ex art. 183 c.p.c. non è stata depositata da controparte): solo così avrebbe senso il menzionato “accoglimento parziale” delle avverse domande, ovvero di rigetto della domanda di ripetizione e di accoglimento di quella di rideterminazione del saldo (però mai proposta). Per evitare qualsivoglia decadenza, l'appellante con il presente motivo ha impugnato la sentenza sul presupposto di aver accolto, anche se parzialmente, la domanda di ripetizione, precisando che con il successivo motivo deve ritenersi impugnata la sentenza sul presupposto che la stessa abbia disatteso integralmente detta domanda di ripetizione, accogliendo una inesistente domanda di accertamento. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di azione ex art. 2033 c. c. l'appellante ha sostenuto che il correntista che esige la ripetizione dell'indebito, adducendo l'illegittimità degli addebiti di interessi o altre commissioni, avrebbe l'onere, sia di indicare specificamente i versamenti di carattere solutorio che abbiano estinto il debito asseritamente illegittimo, sia di provare che tali pagamenti siano effettivamente avvenuti. L'inesistenza della causa debendi, unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale, sarebbero elementi costitutivi della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e la relativa prova incomberebbe sull'attore. Facendo riferimento alla giurisprudenza di merito l'appellante ha anche sostenuto che dovrebbero ritenersi infondate le domande di ripetizione di indebito formulate in costanza di rapporto di conto corrente non ancora estinto.
r.g. n. 13 Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda dell'odierna appellata senza disporre la CTU, che dovrebbe essere disattesa e revocata, avendo la società attrice dedotto soltanto la pretesa illegittimità degli addebiti (per interessi e CMS), senza allegare e provare il relativo pagamento. In particolare, l'appellata non avrebbe precisato, né provato, quali fossero i pagamenti solutori che avrebbero estinto gli addebiti pretesamente illegittimi e che costituirebbero il presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito; tale prova sarebbe tanto più necessaria ove si consideri la pacifica mancata chiusura del rapporto di conto corrente n. 4462, riconosciuta dallo stesso Tribunale nell'impugnata sentenza. Tale prospettazione sarebbe assorbente, anche al fine di dichiarare l'illegittimità dell'”accertamento del saldo”, ove attraverso lo stesso si fosse inteso accogliere parzialmente la domanda di ripetizione, senza però procedere ad una “condanna”, e quindi attraverso la rettifica del saldo del conto corrente. Infatti, una volta riconosciuto che in pendenza del rapporto di conto corrente non è ammissibile una domanda di ripetizione, anche la restituzione in “moneta scritturale”, con riaccredito delle somme indebitamente pagate, dovrebbe essere consentita con gli stessi limiti e, dunque, nella specie, non ammissibile, per difetto di allegazione e prova di dette rimesse solutorie. Nel caso di specie il riaccredito non avrebbe potuto essere disposto dal Tribunale, in quanto, così ragionando, si configurerebbe e si accoglierebbe una domanda di ripetizione di indebito, che sarebbe preclusa dalla pendenza del rapporto di conto corrente e dalla mancata allegazione e prova dei pagamenti dei contestati addebiti illegittimi;
ed in ogni caso nessuna domanda di rettifica del saldo sarebbe stata mai proposta dalla società attrice, la quale non aveva chiesto il riaccredito delle somme sul conto corrente, in moneta scritturale, avendo piuttosto formulato una mera e “classica” domanda di ripetizione e, quindi, di pagamento di somme in
“moneta corrente”, con conseguente vizio di ultrapetizione o extrapetizione della sentenza impugnata. Una volta rigettata la domanda di condanna al pagamento dell'indebito, il Tribunale non avrebbe potuto procedere ad alcun “accertamento” del saldo, peraltro mai richiesto dalla società attrice. Con il terzo motivo è stata impugnata la sentenza n. 15539/2018 nella parte in cui: a) ha provveduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 4462 pur in assenza della proposizione di una specifica domanda da parte della società attrice;
b) ha comunque proceduto alla rideterminazione del saldo pur non avendo accolto la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito; c) ha omesso di rigettare la domanda di nullità per difetto di interesse ad agire della società attrice;
ha quindi denunciato l'illogicità e la contraddittorietà della
r.g. n. 14 motivazione, nonché la violazione degli artt. 1284 c. c., 2033 c. c. e 2697
c. c., degli artt. 99, 100, 112 e 132 c.p.c. e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. Ove il Tribunale avesse correttamente rilevato: (i) la mancata proposizione di una domanda di rideterminazione/rettifica del saldo;
(ii) la produzione di “effetti restitutori” della rettifica del saldo, in contrasto con il rigetto della domanda di ripetizione;
(iii) l'assenza dell'interesse ad agire e l'inammissibilità di una pronuncia di nullità e di mero accertamento di “fatti”, avrebbe dovuto respingere la domanda di accertamento e/o di rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è causa nonché la domanda di nullità. L'appellante ha quindi chiesto la modifica della sentenza impugnata, nel senso di accertare, ritenere e dichiarare che: (i) la rettifica del saldo non può essere disposta stante la mancata proposizione della relativa domanda e, comunque, perché attraverso la stessa si otterrebbe lo stesso risultato conseguente alla ripetizione di indebito, la cui domanda è invece stata rigettata, con conseguente insanabile contraddittorietà dei due decisa, che rende la sentenza nulla;
(ii) in ogni caso, una volta non accolta la domanda di condanna alla ripetizione, la connessa domanda di nullità delle pattuizioni contrattuali e illegittimità degli addebiti andava e va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire. L'appellante ha precisato che le motivazioni poste a base del decisum censurato con il presente motivo di appello sono le stesse riportate nel secondo motivo di appello, da intendersi qui integralmente ritrascritte. In particolare, la sentenza è stata censurata per aver effettuato l'accertamento del saldo del conto corrente pur in assenza della relativa domanda;
e le domande formulate dalla società attrice erano, da un lato, l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti, e, dall'altra, la condanna alla ripetizione ex art. 2033 c. c.; quindi, il Tribunale non avrebbe potuto operare alcun accertamento del saldo, mai richiesto dalla società attrice, con conseguente vizio di extrapetizione o ultrapetizione della sentenza impugnata.
E la rideterminazione del saldo non avrebbe potuto essere disposta una volta rigettata la domanda di ripetizione;
infatti, la rettifica del saldo comporterebbe anche effetti restitutori, cosicchè attraverso la rettifica in questione si otterrebbe lo stesso risultato che viene invece negato con il rigetto della domanda di ripetizione, così ponendosi i due decisum in insanabile contrasto tra di loro, con conseguente nullità dell'impugnata sentenza, in quanto fondata su affermazioni ed argomentazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà tra di loro. Un'eventuale domanda di accertamento, che non sarebbe mai stata proposta dalla società attrice, sarebbe stata funzionale e strumentale alla domanda di ripetizione di indebito, che costituiva l'effettivo risultato voluto da controparte, ovvero il “bene della vita” che essa intendeva ottenere, ed una volta rigettata la domanda di ripetizione di indebito, la r.g. n. 15 domanda di accertamento del dare - avere – ove mai formulata – avrebbe dovuto essere anch'essa rigettata perchè priva di autonomia rispetto alla domanda di ripetizione, essendo detto accertamento funzionale a determinare il preteso credito restitutorio. Ed anche la domanda di accertamento della nullità delle pattuizioni contrattuali e degli addebiti andava rigettata;
infatti, la parte che agisca in giudizio deve proporre una domanda volta a tutelare un diritto, provando i fatti allegati a fondamento di quella medesima domanda, ma non potrebbe richiedere semplicemente di accertarsi una situazione fattuale, ovvero un accertamento di una serie di elementi fattuali che determinerebbero una fattispecie costitutiva di un diritto azionato, senza, tuttavia, proporre una precisa e sostanziale domanda volta ad ottenere la tutela del diritto. Il diritto derivante dall'eventuale accertamento di fatti storici, quali asserite pattuizioni illegittime delle modalità di capitalizzazione di interessi, ovvero l'asserita illegittima applicazione di c.m.s. o di interessi, non potrebbe che essere solo ed esclusivamente il diritto alla restituzione delle somme sul proprio conto corrente, e solamente quel diritto, laddove accertato, potrebbe essere tutelato da una sentenza del giudice adito. Quindi, qualsiasi domanda di mero accertamento dell'illegittimità delle pattuizioni, così come dell'asserita illegittimità del saldo di un conto corrente, dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché volta ad accertare fatti e circostanze rilevanti al solo ed esclusivo fine di tutelare il diritto alla ripetizione di indebito. Il Tribunale avrebbe dovuto, una volta rigettata la domanda di ripetizione, dichiarare l'inammissibilità di ogni eventuale domanda proposta dalla società attrice, compresa quella di accertamento dell'asserita illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente, in quanto non più funzionali alla tutela dei diritti fatti valere con la detta domanda restitutoria. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti. La Corte rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale
“potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore
r.g. n. 16 disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (v. Cass. Civ.,
Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214). La Corte, anche alla luce delle considerazioni svolte nell'ambito dell'esame del primo motivo di gravame, rileva che la società attrice aveva chiesto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado di: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficaci;
degli addebiti operati sul conto corrente n. 4462, a titolo di interessi debitori ultralegali, poiché non pattuiti per iscritto ovvero imputati con riferimento a quelli usualmente applicati dalle aziende di credito su piazza, per violazione degli artt. 1284, 1346, 1418 c. c., con conseguente nullità dei relativi addebiti in c/c; degli addebiti operati sul conto corrente n. 4462, a titolo di CMS, poiché non pattuita per iscritto e/o per difetto di causa giustificativa della stessa, dunque in violazione degli articoli 1325 e 1418 c. c.; degli addebiti operati sul conto corrente n. 4462, in forza della prassi illegittima, prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati al rapporto de quo e delle spese, competenze e di ogni altra voce, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c. c.; degli addebiti di interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente n. 4462, procedenti dalla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, in violazione degli articoli 1325 e 1418 c. c.; e per l'effetto condannare la alla restituzione, in favore della società attrice, a titolo di indebito CP_1 oggettivo ex art. 2033 c. c., del complessivo importo di € 1.979.163,32 oltre interessi maturati, quanto all'importo di 1.001.397.545,30 dal 10/01/2013 e, quanto ad € 137.897,48 dalle singole date trimestrali di imputazione dei pagamenti indebiti, formanti detto importo, sino al soddisfo, ovvero del diverso importo che risulterà quantificato in corso di giudizio od in quello equitativamente determinato, oltre agli interessi legali ed a quelli calcolati al tasso di investimento in titoli di Stato, a titolo di maggior danno, ex articolo 1224, comma secondo, codice civile, essendo la società attrice parificabile all'investitore… Quindi, il Tribunale nel rilevare che la società attrice aveva proposto una domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità delle condizioni del rapporto di conto corrente n. 4462, l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca per le causali da essa specificamente indicate, la richiesta di rideterminazione del saldo, di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c. ha correttamente interpretato le domande proposte da parte attrice ed ha provveduto in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando, altresì, che non essendovi prova della chiusura del rapporto e dell'esigibilità del saldo la pronuncia non poteva essere di condanna ma solo di accertamento del saldo a tale data (e ciò ha giustificato il parziale accoglimento delle domande di parte attrice).
r.g. n. 17 Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo ed il terzo motivo devono ritenersi infondati e devono essere respinti. Con il quarto motivo è stata impugnata la sentenza nella parte in cui: (i) ha omesso di considerare che la correntista era onerata del deposito del contratto di apertura del conto corrente nonché degli estratti conto ai fini della domanda di ripetizione di indebito;
(ii) ha accertato la mancanza di pattuizione scritta degli interessi ultralegali e la nullità degli addebiti, pur in assenza della produzione del contratto di apertura del conto corrente;
(iii) ha disposto l'accertamento del saldo del conto corrente n. 4462 pur in assenza del deposito della produzione integrale di tutti gli estratti conto relativo al rapporto per cui è causa e del contratto di apertura del relativo rapporto e, quindi, in difetto di prova;
(iv) ha confermato l'ammissione della CTU, pur in assenza del contratto e degli estratti conto integrali, condividendo illegittime risultanze della relazione peritale, ed è stata denunciata la violazione degli artt. 2697 c.c. (principio dell'onere della prova), 2033 c.c. e 2727 e segg. c.c., nonché degli artt. 115, 116, 191 e segg. c.p.c. e delle norme e dei principi in materia di interpretazione degli atti processuali, nonchè del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. Ove il Tribunale avesse correttamente rilevato che nelle azioni promosse dal correntista per la declaratoria di nullità contrattuali, per l'accertamento del dare - avere e per la ripetizione di indebito è il correntista onerato della prova e, quindi, onerato di depositare sia il contratto, sia tutti gli estratti conto relativi al conto corrente per cui è causa, avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità della CTU richiesta dalla società attrice e, comunque, rigettare le domande attoree per difetto assoluto di prova, previa revoca e/o annullamento dell'ordinanza di ammissione della CTU e/o declaratoria di inefficacia e/o irrilevanza probatoria dell'accertamento peritale espletato. L'appellante ha quindi chiesto la modifica della sentenza impugnata, nel senso di accertare, ritenere e dichiarare che: a) l'onere di depositare il contratto di apertura del rapporto di corrente e gli estratti conto è a carico della società correntista attrice;
b) l'omessa produzione da parte della società attrice del contratto di apertura del c/c e di tutti gli estratti conto del conto corrente per cui è causa ostava ed osta (i) all'espletamento della CTU
– la cui ordinanza ammissiva dovrebbe essere dichiarata illegittima e conseguentemente revocata e/o annullata, con declaratoria, comunque, di inefficacia e/o irrilevanza probatoria della CTU espletata – nonché (ii) all'accoglimento dell'azione per la declaratoria di nullità contrattuali, dell'accertamento del dare - avere e dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., costituendo detta produzione documentale presupposto necessario delle relative azioni, che devono pertanto essere respinte, per difetto assoluto di prova. L'appellante ha quindi riportato i passaggi censurati della sentenza impugnata:
r.g. n. 18 “Il rapporto per cui è causa ha avuto esecuzione dal 1.01.89. Non è documentata alcuna formalizzazione delle condizioni contrattuali, né alla data di accensione del conto né successivamente (omissis). Le contestazioni di parte attrice fanno riferimento alla mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, alla mancata pattuizione ed al difetto di causa della commissione di massimo scoperto, all'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi ultralegali. L'assenza di documentazione contrattuale comporta l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dalla L. 354/92 e successivamente dall'art. 117 T.U.B. e la necessità di espungere tutte le spese e commissioni non previste;
mentre quanto alla capitalizzazione si deve considerare l'eventualità dell'adeguamento in costanza di rapporto alla delibera CICR del 9.02.00. A tal fine è stata disposta CTU ed in tal senso sono stati formulati i quesiti. Il consulente in considerazione dell'assenza agli atti di alcuna valida pattuizione delle condizioni economiche del rapporto conto ha effettuato i ricalcoli applicando, in regime di capitalizzazione semplice, i tassi legali ex art. 1284 c.c. a debito e a credito, in sostituzione dei tassi d'interesse convenzionali e successivamente dal 01/07/1992 i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. (c.d. tassi Bot), scomputando commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite e realizzando, ai fini della verifica del carattere solutorio delle rimesse di cui la banca ha eccepito la prescrizione (doc. 3 di parte convenuta), due ipotesi, la prima, considerando il conto corrente non affidato e la seconda con conto corrente affidato con fido di fatto e per entrambe le ipotesi ha rideterminato i saldi con l'eliminazione dell'anatocismo fino al 30/06/2000 o alternativamente fino al 31/12/2012”.(pag. 2 dell'impugnata sentenza). Il presente motivo è stato proposto in via subordinata rispetto ai primi tre motivi di appello, poiché sarebbero assorbenti i rilevi: (i) della mancata proposizione di una domanda di accertamento/rideterminazione del saldo del conto corrente, nonché (ii) dell'inammissibilità di domande di declaratoria di nullità contrattuali una volta rigettata la domanda di ripetizione alla quali erano funzionali. Senza il contratto la CTU sarebbe meramente esplorativa e quindi inammissibile;
e l'attore sarebbe onerato della prova in tema di nullità e di obbligo di allegare e provare le circostanze dallo stesso addotte;
in particolare, la produzione degli estratti conto (oltre al menzionato contratto) si renderebbe necessaria perché “la ricostruzione integrale non può che essere condotta sulla base dei dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi, come il c.d. saldo zero”. Per la rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione poiché soltanto attraverso una r.g. n. 19 compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali potrebbe coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale, mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedirebbe una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati nel conto corrente. Nel caso di specie alla luce dei rilievi che precedono le domande di nullità e di ripetizione della società attrice non avrebbero potuto trovare accoglimento, stante la mancata produzione da parte della società attrice del contratto di apertura relativo al conto corrente per cui è causa e degli estratti conto integrali, essendo pacifica la mancanza degli estratti conto anteriori all'1/1/1989 (che iniziava con un saldo debitore); infatti, per la rideterminazione del saldo finale del conto, acquisirebbe una fondamentale importanza, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione poiché soltanto attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali potrebbe coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale, mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedirebbe una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati nel conto corrente. Inoltre, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subirebbe deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Nel caso di specie il Tribunale avrebbe dovuto considerare che era onere della società attrice formulare istanze istruttorie e/o fornire prove presuntive riguardanti circostanze e/o fatti, dai quali trarre, appunto in via presuntiva, la prova che un contratto scritto non fosse stato in effetti formalizzato. La società attrice nell'atto di citazione aveva affermato che il conto è stato
“acceso presso la agenzia di Grosseto n. 3400, Parte_1
a decorrere dal 01.01.1989” (pag. 1), senza precisare di più, e senza spiegare le modalità con cui sarebbe stato “acceso” il conto in questione e se lo stesso fosse stato concluso in forma verbale o scritta. Anzi, l'odierna appellata non solo avrebbe “acceso” il detto conto corrente senza alcuna formalizzazione scritta, ma avrebbe anche ottenuto un'apertura di credito senza alcuna pattuizione scritta;
e di fronte a tale sospetta “vaghezza” ed inverosimiglianza della genesi del rapporto per cui r.g. n. 20 è causa, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a prendere atto della mancata produzione in giudizio del contratto in questione, ma avrebbe dovuto, sulla base del principio che impone la prova anche dei “fatti negativi”, dare atto che la società correntista non aveva fornito – come era suo onere – alcuna prova, neppure presuntiva, della conclusione in forma verbale del contratto di apertura del conto corrente e dell'apertura di credito. Tanto più ove avesse considerato che la banca, fin dalla comparsa di costituzione, aveva contestato (ex art. 115 c.p.c.) la pretesa inesistenza di un contratto scritto, facendo presente che “i tassi debitori sono stati contrattualmente convenuti con la società correntista, la quale, infatti, non ha mai avanzato contestazioni nel corso dell'ultra decennale rapporto” (v. pag. 7 della comparsa di costituzione in primo grado); di fronte a tale precisa contestazione la società correntista non ha formulato alcuna istanza istruttoria per provare circostanze a conferma del proprio assunto, né ha fornito prove presuntive riguardanti circostanze e/o fatti, dai quali trarre, appunto in via presuntiva, la prova che un contratto scritto non fosse stato in effetti formalizzato, avendo le parti concluso il medesimo in forma verbale. In tale contesto di assoluto deficit probatorio il Tribunale avrebbe dovuto rigettare le domande della società attrice per mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulle medesima in ordine al fatto costitutivo delle domande stesse. Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte osserva che contrariamente a quanto asserito dalla banca appellante la società attrice aveva invece allegato tutti gli estratti conto riepilogativi del conto e gli estratti scalari relativi al c/c n. 4462, tanto che il Tribunale ha disposto la CTU in presenza di documenti contabili evidentemente idonei ad escludere la natura meramente esplorativa della CTU. Anche la censura relativa alle domande di nullità e di ripetizione della società attrice, che non avrebbero potuto trovare accoglimento in ragione della mancata produzione da parte della società attrice del contratto di apertura relativo al conto corrente per cui è causa e degli estratti conto integrali, è infondata, dal momento che il Tribunale ha espressamente dato atto che il rapporto di conto corrente aveva avuto esecuzione dall'1/1/1989 e che era assente la documentazione contrattuale, e che per tale motivo, posto che si era in presenza di un contratto concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 154/92, che non prevedeva l'obbligo della forma scritta, poteva procedersi all'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, e la necessità di espungere tutte le spese e le commissioni non previste, mentre rispetto alla capitalizzazione doveva considerarsi l'adeguamento in costanza di rapporto alla delibera CICR del 9. 2. . CP_4
r.g. n. 21 Sotto altro autonomo profilo, quanto al difetto di forma scritta del contratto, osserva la Corte, che non ignora il principio per cui è il soggetto che agisce in ripetizione ad essere onerato della produzione del contratto, che il rapporto de quo era ancora in essere, legittimando quindi la banca in prospettiva a pretenderne il saldo, sicchè era onere della banca confutare la fondatezza dell'assunto, producendo il relativo contratto per dimostrare l'infondatezza della tesi di controparte. Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Con il quinto motivo la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui ha riconosciuto legittimo il ricalcolo degli interessi attivi in favore della correntista, pur in assenza di contestazione di detti interessi da parte della medesima parte attrice e pur essendo pacifico che la domanda della controparte fosse inquadrata nell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; ed è stata lamentata la violazione delle norme regolatrici dei conti correnti di corrispondenza (compresi gli artt. 1823 e segg. c.c.), degli artt. 1284, 2033 e 2935 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché l'illogicità e la contraddittorietà nella motivazione. La denunziata violazione di legge sarebbe rilevante poiché la corretta applicazione delle menzionate norme avrebbe determinato l'esclusione, dalle somme oggetto di ricalcolo, degli interessi attivi, “emersi” a seguito del ricalcolo del saldo del conto corrente e non oggetto di pagamenti ripetibili. Quindi la sentenza impugnata dovrebbe essere modificata nel senso di accertare, ritenere e dichiarare che non è dovuta la ripetizione e/o l'accredito in favore della società attrice degli interessi attivi conseguenti al ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa. Non vi sarebbe un passo motivazionale specifico, atteso che il Tribunale non si è reso conto che il ricalcolo del saldo aveva comportato l'effetto in questione.
Del resto la società attrice non avrebbe mai contestato gli interessi attivi, né formulato domande che avessero ad oggetto tali interessi;
quindi, di fronte a tale dato pacifico il Tribunale avrebbe dovuto negare il diritto dei correntisti ad ottenere il ricalcolo – ovvero, l'accredito sul conto corrente – degli interessi attivi, tanto più ove si consideri che la domanda formulata dalla società attrice è quella di ripetizione di indebito, cosicchè le uniche somme che avrebbero potuto formare oggetto di condanna al relativo pagamento (ovvero alla “restituzione”) sarebbero quelle indebitamente corrisposte dalle controparti, mentre gli interessi attivi, essendo “emersi” solo a seguito del menzionato ricalcolo (errato, peraltro), giammai potrebbero essere stati corrisposti dalle controparti – come in effetti non sono stati corrisposti – cosicchè il diritto al relativo pagamento avrebbe dovuto formare oggetto di specifica e separata domanda di pagamento, non r.g. n. 22 più avente ad oggetto un credito restitutorio, proprio della domanda di ripetizione, la quale, pertanto, non potrebbe costituire lo strumento per ottenere il pagamento degli interessi in questione. Alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere laddove si ritenga che il Tribunale abbia rigettato la domanda di ripetizione, posto che il ricalcolo e la rettifica del saldo del conto corrente ha comunque comportato l'accredito di interessi attivi in favore della correntista, con effetti “restitutori” in suo favore, il tutto in assenza di una domanda in tal senso. Il quinto motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte ritiene che le censure esposte dalla banca appellante siano del tutto generiche, non essendo stata prospettata né una metodologia alternativa di calcolo degli stessi, né il loro importo;
peraltro, il calcolo degli interessi attivi, rispetto ai quali il Tribunale ha esplicitato i relativi criteri di calcolo, è connaturato alla ridefinizione dei rapporti di dare avere tra le parti. Con il sesto motivo è stata impugnata la sentenza nella parte in cui: a) ha ritenuto non dovuti gli interessi passivi ultralegali applicati dalla
per asserita mancanza di una pattuizione scritta del relativo Pt_1 tasso; b) ha ritenuto non preclusivo alla proposizione delle avverse domande – e, in particolare, di quella avente ad oggetto la pretesa nullità degli interessi ultralegali – la mancata contestazione da parte della società attrice degli estratti conto tempo per tempo inviati dalla
ed è stata lamentata la violazione degli artt. 1175, 1284 e 1375, Pt_1
1832, 2697 c.c., nonché delle norme di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e segg. c.c.) e dei principi di correttezza e buona fede, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme CEDU. Ove il Tribunale avesse correttamente applicato le menzionate norme e correttamente valorizzato la mancata contestazione da parte della società attrice degli estratti conto inviati periodicamente dalla avrebbe Pt_1 dovuto interpretare tale comportamento quale approvazione della correttezza e conformità del tasso di interesse applicato alle pattuizioni intervenute tra le parti, ovvero come rinuncia a formulare contestazioni sull'applicazione degli interessi ultralegali e delle CMS o, comunque, ritenere decaduta la medesima società attrice dal sollevare contestazioni in ordine ai relativi addebiti, ai sensi dell'art. 1832 c.c.; in entrambi i casi, senza procedere al ricalcolo degli interessi in misura legale. La sentenza impugnata dovrebbe quindi essere modificata nel senso di accertare, ritenere e dichiarare che: a) la mancata contestazione da parte della società attrice per oltre 30 anni degli estratti conto periodicamente inviatile dalla ha determinato la decadenza della medesima attrice, ai Pt_1 sensi dell'art. 1832 c.c., dal sollevare contestazioni in ordine agli addebiti;
b) in ogni caso, la suindicata mancata contestazione andava (e va) interpretata, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede, quale approvazione della correttezza e conformità del calcolo degli interessi al r.g. n. 23 tasso pattuito tra le parti, ovvero, come rinuncia a formulare contestazioni sull'applicazione degli interessi ultralegali e delle CMS;
c) l'odierna azione di nullità e di ripetizione va quindi qualificata come esercizio abusivo del diritto e dichiarata improponibile. L'appellante ha riportato il passo della sentenza oggetto del motivo di appello: ”L'eccezione di decadenza, sollevata da parte convenuta con riferimento alla mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, è infondata alla luce del principio per cui “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”. (per tutte, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10186 del 26/07/2001; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6548 del 11/05/2001). La necessità della previsione per iscritto del tasso ultralegale riguarda anche i rapporti antecedenti alla data di entrata in vigore della L. 154/92 (9.07.92), per i quali la nullità della clausola “uso piazza” prescinde dalla previsione della legge speciale, che non ha carattere retroattivo, ma è direttamente conseguente all'applicazione dell'art. 1284 comma 3 c.c. Pare appena il caso di aggiungere che la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati non può valere a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità del tasso di interesse, che non può essere individuato successivamente” (pag. 2 e 3 dell'impugnata sentenza). La tacita ripetuta approvazione del conto dovrebbe essere valutata in funzione ermeneutica per affermare la volontà da parte del correntista di riconoscere (con valore confessorio) la correttezza e la conformità alle pattuizioni intercorse dell'ammontare degli interessi applicati dalla banca. Sotto altro profilo, la mancata contestazione, per un lunghissimo tempo (nella specie, circa 30 anni), degli estratti conto inviati dalla banca - circostanza pacifica – dovrebbe essere interpretata come rinuncia a contestare l'applicazione di interessi ultralegali nonché delle CMS, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale “il comportamento – interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. – del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono
r.g. n. 24 della relativa pretesa, è idoneo come tale a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva”. Nel caso di specie il comportamento di parte attrice, valutato alla luce dei principi di buona fede, dovrebbe essere interpretato come rinuncia a sollevare contestazioni, in particolare con riguardo agli interessi ultralegali. Infatti, la società attrice non avrebbe mai avanzato contestazioni nel corso dell'ultra trentennale rapporto, ed alla stessa erano stati regolarmente trasmessi tutti gli estratti conto, come dimostrerebbe anche il deposito da parte sua degli estratti stessi nel presente giudizio. Dunque, dovrebbe essere privilegiata un'interpretazione secondo buona fede del comportamento delle parti nel corso del rapporto, a maggior ragione nel caso in cui lo stesso si protragga per oltre un quarto di secolo: diversamente opinando, invero, si arriverebbe a consentire un abuso del diritto, in violazione degli obblighi di buona fede, dato che nel nostro ordinamento vige un generale principio di limitazione alla tutela del diritto tutte le volte in cui essa sia esercitata in modo abusivo e, in particolare, in contrasto con la condotta in precedenza posta in essere dalla stessa parte e per questo sia trasgressiva dei principi di certezza dei rapporti giuridici, di autoresponsabilità e di tutela dell'affidamento. Ed alla luce del quadro normativo interno e internazionale dovrebbe essere censurato ed adeguatamente sanzionato il comportamento sostanziale e processuale di parte attrice, la quale, in evidente mala fede e ponendo in essere una condotta callidamente “attendista” e contraddittoria, ha proposto l'odierna iniziativa giudiziale a distanza di quasi 30 anni dall'inizio del rapporto di conto corrente, pur avendo accettato in tutti questi anni i tassi applicati dalla e risultanti dagli estratti conto regolarmente inviati. Pt_1
Il sesto motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte osserva che il Tribunale ha condivisibilmente affermato che:
”L'eccezione di decadenza, sollevata da parte convenuta con riferimento alla mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, è infondata alla luce del principio per cui “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”. (per tutte, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10186 del 26/07/2001; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6548 del 11/05/2001). La necessità della previsione per iscritto
r.g. n. 25 del tasso ultralegale riguarda anche i rapporti antecedenti alla data di entrata in vigore della L. 154/92 (9.07.92), per i quali la nullità della clausola “uso piazza” prescinde dalla previsione della legge speciale, che non ha carattere retroattivo, ma è direttamente conseguente all'applicazione dell'art. 1284 comma 3 c.c. Pare appena il caso di aggiungere che la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati non può valere a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità del tasso di interesse, che non può essere individuato successivamente” (pag. 2 e 3 dell'impugnata sentenza). Infatti, “nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1 c.c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto”. Secondo la Suprema Corte, quindi, non è mai precluso al correntista contestare gli errori di contabilizzazione e gli addebiti illegittimi anche in caso di mancata impugnazione dell'estratto conto bancario, perché in base alla corretta esegesi del combinato disposto degli artt. 1857 e 1832 c. c., espressa in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'approvazione, tacita o espressa, del conto, non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità in senso lato o all'efficacia di singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono titolo dell'annotazione (v. Cass. n. 30000/2018). Alla stregua di quanto sinora esposto il sesto motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Con il settimo motivo è stata impugnata la sentenza nella parte in cui: a) ha ritenuto l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ante , sulla base dell'asserita violazione dell'art. CP_4
1283 c.c.; b) ha conseguentemente dichiarato la nullità delle relative clausole e ritenuto l'illegittimità dei relativi addebiti sul conto corrente per cui è causa, ed è stata denunciata la violazione degli artt. 1283, 1823, 1825, 1831 c.c. La denunziata violazione di legge sarebbe rilevante poiché la corretta applicazione delle menzionate norme avrebbe determinato il rigetto della domanda della controparte di nullità della capitalizzazione degli interessi e di ripetizione delle relative somme. Dovrebbe pertanto essere modificata la sentenza impugnata, nel senso di accertare, ritenere e dichiarare che: a) nel contratto di conto corrente bancario la fattispecie dell'anatocismo è esclusa in radice;
b) in subordine, la pattuizione anatocistica degli interessi, operante nel conto corrente bancario (e dunque nel conto per cui è causa), non è disciplinata dall'art. 1283 c.c., trovando invece specifica regolamentazione negli artt. 1823, 1825 e 1831 c.c.; c) in ulteriore subordine, esiste comunque un uso normativo che legittima l'anatocismo r.g. n. 26 nei contratti bancari di conto corrente;
d) la domanda della società attrice, relativa alla pretesa nullità/illegittimità di detta capitalizzazione, nonché la domanda di ripetizione delle relative somme, andavano e vanno respinte. L'appellante ha riportato il passo della sentenza impugnata oggetto del presente motivo di appello:
“L'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, trattandosi di contratto anteriore all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), si deve affermare sulla base del consolidato e notorio orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha escluso l'esistenza in materia bancaria di un uso normativo idoneo a derogare al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. All'illegittimità consegue l'esclusione di qualsiasi capitalizzazione, anche annuale (Cass. S.U. 12448/10), poiché il divieto prescinde dalla periodicità della capitalizzazione e dalla reciprocità della pattuizione. Pertanto gli interessi maturati anteriormente al 1.07.00, anche nell'ipotesi di successivo adeguamento del rapporto alla delibera CICR, restano esclusi da qualsiasi capitalizzazione, anche successivamente a tale data, in applicazione del principio tempus regit actum” (pag. 3 dell'impugnata sentenza). Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la banca appellante ha rilevato che il Tribunale - appiattendosi acriticamente sulle affermazioni contenute nelle note sentenze della Suprema Corte sul tema – avrebbe omesso di considerare che nel contratto di conto corrente bancario la fattispecie dell'anatocismo sarebbe esclusa in radice, in quanto il saldo del conto corrente è “disponibile” da parte del correntista in ogni momento, con la conseguenza che il saldo indica e costituisce la quantità di moneta bancaria immediatamente disponibile per il cliente;
pertanto, la
“chiusura periodica del conto” nel contratto di conto corrente bancario indicherebbe il termine, che si succede periodicamente, nel quale i crediti della banca verso il cliente (per interessi, spese, commissioni ecc.) ed i crediti del cliente verso la banca (normalmente per interessi) – crediti che hanno tutti origine nello svolgimento del rapporto di conto corrente e non da causali estranee al rapporto – diventano liquidi ed esigibili e vengono
“esatti” con annotazione sul conto. Nel contratto di conto corrente bancario vengono annotate somme e l'annotazione modificherebbe in via immediata il saldo disponibile del quale il cliente, come già osservato, può “disporre” in ogni momento;
pertanto, il credito per interessi della banca si ritiene estinto non soltanto se al momento dell'annotazione degli interessi sul conto sussista sufficiente giacenza del cliente (che viene diminuita dall'annotazione), ma anche quando l'addebito viene effettuato su di un conto passivo, ma con fido capiente (in questo caso l'annotazione aumenta l'utilizzo del fido), quando cioè il debito per interessi sia pagato con moneta bancaria, alla stregua di r.g. n. 27 qualsiasi altro debito, in particolare se sussistente con la stessa ad Pt_1 esempio per rate di mutuo fondiario, canoni per l'utilizzo di cassette di sicurezza, etc. Da un punto di vista strettamente giuridico ciò che impedirebbe di ravvisare la fattispecie dell'anatocismo nel conto corrente bancario sarebbe la circostanza che, con l'annotazione, il cliente ha adempiuto al suo debito per interessi disponendo, come può in ogni momento di “somme risultanti a suo credito” (art. 1852 c.c.); in tal modo, il rapporto relativo agli interessi si estingue e non si può parlare di interessi scaduti che producono altri interessi. In conclusione, la capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario non sarebbe da inquadrare nella fattispecie prevista dall'art. 1283 c.c., la cui regola concerne i soli interessi corrispettivi e moratori;
ciò in quanto nel conto corrente bancario non si parlerebbe di anatocismo, bensì di liquidazione periodica degli interessi alle scadenze convenute con successiva annotazione sul conto, allo stesso modo di quanto si verifica per le diverse poste di accredito e di addebito. Tali argomentazioni sarebbero state recepite dalla giurisprudenza di merito per motivare la legittimità della clausola contrattuale che prevede la c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi stipulata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 120, comma secondo del TUB (come introdotto dal D.lgs n. /1999), rilevando che “ove al giorno di chiusura del trimestre il conto presenti occasionalmente un saldo attivo, la detrazione da esso degli interessi passivi maturati nel periodo sarebbe comunque estranea ai divieti dell'art. 1283 c.c., non verificandosi capitalizzazione a debito ma soddisfacimento dei detti accessori mediante scomputo del saldo attivo. Poiché non si vede per quale ragione il meccanismo giuridico di regolazione periodica degli interessi passivi debba essere diverso per il semplice dato contingente che nel giorno di chiusura periodica il conto si presenti occasionalmente attivo, appare corretto ritenere che in ogni caso il fenomeno giuridico sia tale che alla chiusura del conto si verifichi il soddisfacimento e non la capitalizzazione a debito, degli interessi maturati: ciò avviene, ove il conto sia attivo, mediante decurtazione di essi dal saldo;
ove il conto sia passivo, attraverso rimborso con contestuale elargizione di credito da parte della banca per fare fronte a tale adempimento”. In tal modo potrebbe formularsi una valutazione dei rapporti tra fattispecie anatocistica e rapporto di conto corrente in termini di inconfigurabilità della prima, in considerazione dell'effetto estintivo delle annotazioni in conto, perché se l'addebito (rectius, l'annotazione) in conto estingue l'obbligazione relativa agli interessi, non può logicamente parlarsi di interessi scaduti (e non pagati), che producano nuovi interessi (appunto in violazione dell'art. 1283 c.c.), ma di nuovo capitale (saldo). Si tratterebbe di fenomeno assimilabile non già ad un'indebita fattispecie anatocistica, ma ad un'ipotesi legale di capitalizzazione degli interessi, con r.g. n. 28 l'obbligazione “accessoria” che diviene “principale”; ed una conferma della correttezza di tale ragionamento si rinverrebbe nei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 15 maggio 2015 n. 85 a proposito dei limiti di pignorabilità delle somme confluite su conto corrente a titolo di prestazione previdenziale. La Corte Costituzionale ha stabilito che le pensioni sono pignorabili senza limiti se accreditate su conto corrente bancario e/o postale, in quanto l'annotazione in conto comporta la “perdita del carattere di indisponibilità”, e quindi, anche secondo la Corte Costituzionale, l'annotazione in conto modificherebbe immediatamente la natura giuridica delle somme versate (nella specie a titolo di pensione), facendo perdere la loro originaria qualificazione. Applicando tale principio al contratto di conto corrente bancario dovrebbe riconoscersi che l'annotazione in conto degli interessi farebbe perdere a questi ultimi la loro originaria natura giuridica, e determinerebbe l'estinzione del rapporto relativo agli interessi, così non essendo possibile parlare di interessi scaduti che producono altri interessi. Il settimo motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte osserva che le censure svolte dall'appellante sono del tutto generiche e comunque non conferenti rispetto alle argomentazioni svolte dal Tribunale per giustificare la propria decisione sul punto, che vanno quindi condivise (v. supra) in quanto del tutto conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Alla luce di quanto sinora esposto il settimo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto. All'esito di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Per effetto del rigetto dell'appello deve essere respinta anche la richiesta istruttoria, proposta dalla banca appellante, di disporre il rinnovo o l'integrazione della CTU contabile. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata. Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15539/2018, resa dal Tribunale Civile di Roma, emessa in data 19/7/2018 e pubblicata in data 26/7/2018, così provvede: A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
r.g. n. 29 B) Condanna la al rimborso in favore di delle CP_5 Controparte_2 spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 18.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 30