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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 529/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Concetta SORRENTINO del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio del secondo giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ ( cf ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella DI TIZIO del foro di ed elettivamente CP_1
domiciliata in Francavilla al Mare presso il suo studio giusta procura in atti;
( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Enzo PAOLINI del foro di Parte_3 P.IVA_3
Cosenza ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 269/24 dell'8 maggio 2024
in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Chieti ha accolto, con conseguente regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, l'opposizione che l' (di seguito, e Controparte_1
per brevità, ) ha proposto al decreto n. 707/22 con cui gli è stato il pagamento, in favore di Pt_4 CP_2
[..
[...] quale cessionaria del credito, della somma di € 23.859,26 a titolo di interessi da transazioni
[...] commerciali dovuti per il ritardo nel pagamento delle fatture relative alle prestazioni, per l'anno 2020, specialistiche ambulatoriali offerte dalle strutture sanitarie private e . Controparte_3 CP_4
Nel corpo della sentenza il primo giudice ha dato atto di quanto segue.
Le ragioni dell'opposizione sono state affidate a profili di rito e di merito.
Quanto ai primi, la ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla controparte sull'assunto Pt_4
che la cessione avrebbe dovuto essere accettata da sé medesima nonché anche dalla Regione Abruzzo e sull'assenza di prova dell' avvenuto trasferimento del credito.
Per quanto concerne, invece, il merito, l'opponente ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina degli interessi da transazioni commerciale in quanto non vi è stato alcun ritardo nel pagamento delle prestazioni essendo peraltro avvenute allorquando non era stato ancora sottoscritto il contratto previsto dall'art. 8 quinquies d.lvo 502/92.
1.2. Si è costituita per il tramite della mandataria deducendo l'infondatezza Parte_3 Parte_2 dell'opposizione e così insistendo per il suo rigetto.
In particolare, la predetta società ha evidenziato che per l'anno 2019, alla luce della sopravvenuta emergenza sanitaria, vi è stata una proroga del contratto anche per l'annualità successiva e comunque per il biennio 2020-
2021 si è proceduto alla regolare sottoscrizione del contratto.
In corso di causa, ma tempestivamente (ovvero prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni), vi è stato l'intervento di quale parte cedente e titolare del credito che, aderendo sostanzialmente alle Parte_3
argomentazioni della cessionaria, ha chiesto che (evidentemente nell'eventualità di accoglimento delle questioni sulla legittimazione della stessa) la somma oggetto dell'iniziativa monitoria fosse corrisposta da in proprio favore. Pt_4
1.3. Le principali motivazioni della decisione del giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
- dalla disamina del materiale documentale prodotto in atti (sul quale, invero, meglio si dirà nel prosieguo) è possibile affermare che (e per essa le strutture private ) all'epoca Parte_3 Controparte_5 dei fatti oggetto di causa, vale a dire nell'anno 2020, risultava munita del prescritto accreditamento;
Parte Pt_
- tuttavia, per tale annualità il contratto è stato sottoscritto, peraltro in due momenti diversi da e da a distanza di diverso tempo;
Parte_3
- le fatture emesse e poste a fondamento dell'iniziativa monitoria, sono state pagate prima della conclusione del contratto;
- non è possibile sostenere l'assunto della proroga dell'accordo per l'anno 2019;
- in assenza di un valido contratto, quindi, non è consentito neppure sostenere la tesi della debenza degli interessi moratori;
2 1.4.1. La pronunzia del tribunale teatino è stata tempestivamente impugnata da mediante la Parte_3
proposizione di un unico, ma articolato, motivo nel quale è stata innanzitutto rimarcata la contraddittorietà della decisione nella parte in cui afferma la applicazione degli interessi da transazioni commerciali per i contratti analoghi a quello in esame, e comunque ne nega la debenza.
Un ulteriore elemento di contraddizione deve individuarsi nel fatto che dalla documentazione prodotta (in particolare trattasi della nota della regione Abruzzo dell'11 febbraio 2020) è stato confermato il rispetto del precedente tetto di spesa.
E' di conseguenza possibile sostenere che vi è stata una proroga tacita del contratto per l'anno 2019 alla luce della emergenza sanitaria ed in ogni caso la sottoscrizione dell'accordo per il biennio 2020-2021 ha avuto efficacia retroattiva così sanando, in linea peraltro con quanto stabilito dalla giurisprudenza (vi è un chiaro richiamo alla sentenza della Corte di Appello di Napoli), la debenza non solo della sorte capitale, ma anche degli interessi corrisposti in ritardo.
Parte Pt_
1.4.2.Anche nel presente giudizio si sono costituite e la prima, ha, preliminarmente Parte_3 sollevato alcune questioni preliminari afferenti l'inammissibilità dell'impugnazione e della domanda nuova
(questa volta per carenza di interesse) con cui è stato chiesto che la condanna al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione fosse disposta direttamente in favore della società cedente.
Nel merito, richiamando la documentazione prodotta, ha resistito all'interposto gravame e comunque ha anche riproposto, ai sensi dell'art. 346 cpc, alcune questioni già in effetti introdotte in primo grado sul difetto di legittimazione della cessionaria, sulla quantificazione del credito (per un'errata considerazione del termine da assumere a riferimento per il ritardo nel pagamento) ed infine sulla non debenza degli ulteriori interessi sulla somma ingiunta ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod civ.
Con riguardo, invece, alla posizione di è stata ribadita la questione del difetto di procura alle liti. Parte_3
La suddetta società, invece, da par suo, ha sostanzialmente aderito alle ragioni dell'appellante reiterando la domanda di pagamento in proprio favore della somma oggetto del ricorso monitorio.
Il giudizio di appello è stato istruito mediate l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.Per ragioni di ordine logico e sistematico, deve essere innanzitutto scrutinato l'unico motivo di appello sollevato da ed incentrato, come già in parte anticipato (cfr precedente punto 1.4), sulla Parte_1
sussistenza dei requisiti per il pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lvo 231/02 per il ritardo nel pagamento delle fatture relative alle prestazione specialistiche ambulatoriali per l'anno 2020.
3 L'appello è infondato, in diritto, prima ancora che in fatto e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1. La disamina del motivo impone una preventiva, seppur sintetica, ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
Il rapporto negoziale tra le due strutture sanitarie private ( e ) facenti capo a Controparte_5 CP_4
e le varie Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio abruzzese, tra cui quindi anche la Parte_3 Pt_4
, è certamente risalente all'anno 2018 come comprovato dal contratto depositato in atti.
[...]
In particolare, all'art. 13 è stabilito che “La procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla Pt_4
base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto dal presente contratto. Ove necessario l' richiede all'Erogatore privato nota di credito.
4. La Pt_4
nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione. La nota di credito verrà decurtata sulla liquidazione immediatamente successiva alla data di ricezione della stessa.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, se reiterata costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17. Costituisce altresì grave inadempimento e causa di risoluzione del presente accordo contrattuale, previa formale diffida ai sensi dell'art. 17 la mancata emissione reiterata di nota di credito a storno totale dell'eventuale eccedenza di produzione rispetto al budget assegnato.”.
Dalla disamina dell'ulteriore documentazione versata in atti è risultato che:
- A partire dal 2 settembre 2019, ha sollecitato le case di cura all'invio delle note di credito Pt_4 relative all'anno 2018;
- Nel mese di dicembre dello stesso anno, è stata avviata anche una formale comunicazione di avvio della particolare procedura di contestazione prevista dall'art. 17 lettera b) del contratto;
- Di certo le case di cura e quindi hanno continuato a svolgere la loro attività anche per Parte_3
l'anno 2019 nonché per il successivo biennio 2020-2021 pur in assenza di contratto;
- La Regione Abruzzo ha tuttavia stabilito con specifiche delibere di Giunta Regionale, peraltro tutte debitamente prodotte in atti (ed aventi rispettivamente n. 367/19 n. 153/21 e n. 922/21), i tetti di spesa;
- Con nota del 7 marzo 2022 (doc. 10 quinquies delle produzioni di parte appellata) ha Pt_4
nuovamente contestato a la mancata emissione per gli anni 2020 e 2021 delle note di Parte_3
credito essendovi stato un superamento del tetto di spesa imposto dalla Regione e specificando espressamente che tale omissione “è ostativa alla sottoscrizione del contratto”;
- Ed infatti, il 7 luglio 2022 sono state emesse le note di credito per gli anni 2018 e 2019;
- Il contratto per il biennio 2020-2021 è stato sottoscritto dal direttore generale della il 21 Pt_4
luglio 2022, mentre per stessa ammissione della parte, vi ha provveduto nel maggio del Parte_3
2023;
4 Non è in contestazione il pagamento delle fatture emesse da ed anche in epoca antecedente alla Parte_3
sottoscrizione del contratto.
3.2. Tanto ricostruito in fatto, le argomentazioni svolte dall'appellante non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise per una pluralità di ragioni.
La decisione di primo grado ha difatti correttamente fatto buon governo dei principi oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità sull'applicazione, vertendosi in un'ipotesi di transazione commerciale, ai rapporti negoziali in essere tra le aziende sanitarie e le strutture sanitarie in regime di accreditamento, degli interessi ex d.lvo 231/02.
Il dato decisivo, atteso il carattere sanzionatorio della loro debenza, deve certamente individuarsi nell'imputabilità del ritardo nel pagamento alla parte debitrice e quindi nella fattispecie alla . Pt_4
Ne deriva, in altri termini, che in difetto di tale presupposto la domanda non può trovare accoglimento.
Tale opzione interpretativa, ha trovato l'avallo anche della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr Cass Civ, sez III, 5.11.2024 n. 28413).
Orbene, secondo la prospettazione dell'appellante la debenza degli interessi (e quindi il presupposto del ritardo della può essere fondata su due ragioni accumunate dall'esistenza di un valido titolo negoziale: Pt_4
a) Proroga dell'accordo per l'anno 2019;
b) Efficacia retroattiva del contratto per l'anno 2020;
Per motivazioni diverse fra loro, né l'una né tanto meno l'altra argomentazione colgono nel segno e di conseguenza possono trovare accoglimento.
3.2.1.Quanto alla prima ipotesi, non può certamente ritenersi applicabile una proroga tacita del contratto per l'anno 2019 a seguito della sopravenuta emergenza sanitaria.
Il particolare regime giuridico dei contratti della pubblica amministrazione (a cui non si sottraggono quelli oggetto di causa) non consente la proroga tacita dell'accordo.
Di conseguenza, non può valere a sostegno della tesi dell'appellante il contenuto della nota dell'11 febbraio
2020 della Regione Abruzzo del seguente tenore “….ciascuna struttura, nel programmare le attività da rendere per conto del SSR, dovrà attenersi, fino alla data di sottoscrizione del contratto afferente l'annualità
2020, al rispetto del tetto di spesa individuale determinato, provvisoriamente, con riferimento ai tetti fissati nell'anno 2019, al fine di non superare il tetto massimo di spesa previsto.”.
5 3.2.2. Maggiori e senza dubbio più complesse questioni si pongono con riguardo all'incidenza della sottoscrizione postuma del contratto per l'anno 2020.
La circostanza ha consentito unicamente di attribuire alle prestazioni rese, non contestate ed in effetti anche pagate, una propria ragione giustificativa.
E' tuttavia emerso nel corso del giudizio che il ritardo nella sottoscrizione, da parte di , del contratto Pt_4
per il biennio 2020-2021 è stato determinato dalla mancata emissione da parte delle case di cura delle note di credito indispensabili essendo stato rilevato il superamento del tetto di spesa.
Quand'anche si volesse considerare l'emergenza sanitaria, è fuori di dubbio che anche una tale circostanza
(atteso il suo carattere eccezionale) deve ragionevolmente portare ad escludere profili di imputabilità nel ritardo nella sottoscrizione in capo alla azienda sanitaria.
Ad ogni buon conto (dovendosi in tal modo condividere integralmente anche su tale aspetto il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure), secondo la giurisprudenza di legittimità, a partire dal 2019,
“Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (cfr Cass Civ, Sez III,
2.7.2019 n. 17665).
Il solo accreditamento quindi non vale a giustificare la richiesta di pagamento di interessi da transazioni commerciali limitandosi, in effetti, a rappresentare una sorta di requisito indispensabile per consentire alle strutture private di poter validamente sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lvo 502/92.
Tale filone interpretativo ha trovato ulteriore conforto anche da parte della giurisprudenza di legittimità successiva che, in effetti, ha chiarito ulteriormente che “…Già questa Corte aveva affermato che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo
Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta 4 a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate e non aveva riconosciuto valore contrattuale al decreto emesso dal Direttore Sanitario della Regione siciliana, con il quale era stabilito l'ammontare dei corrispettivi e le modalità di remunerazione per le prestazioni erogate dalle varie case di cura in regime di preaccreditamento (Cass., 11 ottobre 2016, n. 20391)” (cfr Cass Civ Sez
I, 3.3.2022 n 12868).
6 Anche le Sezioni Unite nella sentenza peraltro già citata hanno espressamente evidenziato che “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto
a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del
d.lgs. citato.” (cfr Cass Civ, S.U., 14.12.2023 n. 35092).
Infine, neppure la citata (da parte dell'appellante) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28 maggio
2024 n. 2333 (prodotta e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione) può ritenersi rilevante ai fini di un diverso inquadramento dei fatti.
Scendendo, infatti, nel dettaglio la suddetta decisione ha riconosciuto la debenza degli interessi ex d.lvo 231/02 in una situazione soltanto in parte analoga a quella che ci occupa.
Il fattore di similitudine è costituito dalla sottoscrizione successiva del contratto rispetto al tempo della prestazione eseguita, tuttavia (ed in tale profilo risiede la differenza sostanziale rispetto al caso che ci occupa) nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte Partenopea non è emerso che la non tempestiva sottoscrizione del contratto sia da attribuire a condotta della struttura accreditata (per mancata emissione delle note di credito come verificatosi nel caso che ci occupa).
4. In conclusione, l'appello deve essere rigettato ed il tratto pertanto assorbente delle considerazioni sin qui svolte esonera dall'addentrarsi nella disamina delle ulteriori questioni riproposte da . Pt_4
5. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno regolate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata.
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore della la somma di € 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai Parte_5
valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da Euro
5.201,00 ad Euro 26.000,00), esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in quanto non svolta, oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto,
IVA e CPA dovuti come per legge.
7 6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), si dichiara che la società appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 269/24 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna e in solido tra di loro alla rifusione in favore di delle Parte_1 Parte_3 Pt_4 spese del presente grado che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto, IVA
e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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