CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3483 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 e vertente tra TRA
(C.F. c.f.: ), rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Cappellu;
APPELLANTE E HDI ASSICURAZIONI SPA (CF: ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli P.IVA_1 Avv.ti ALESSI GAETANO e ALESSI ROSARIO LIVIO;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo a loro notificato da HDI Parte_1
ASSICURAZIONI SPA per il pagamento della somma di Euro 60.859,08 a titolo di rivalsa per la polizza fideiussoria rilasciata in favore di Agenzia delle Entrate Roma 6 e da quest'ultima escussa.
Chiedevano gli opponenti revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e proponeva domanda Parte_3 riconvenzionale per il pagamento di Euro 21.182,28 perché illegittimamente trattenuti dall'opposta. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria a mezzo anche di CTU grafologica, ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardivamente proposta, indicando puntualmente le date cui fare riferimento con riguardo agli adempimenti di notifica degli opponenti.
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili, chiedendone la riforma. Ha resistito _parte appellata, eccependo in primo luogo la tardività dell'appello di cui ha pure chiesto il rigetto.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
Con ordinanza in data 28 marzo 2023 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta da parte appellante.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due , sostanzialmente, motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo viene chiesto dall'appellante di essere rimessa in termini quanto alla tempestività del gravame, in quanto la sentenza contestuale ex art. 281 sexies CPC emessa il giorno
8 marzo 2021 non era stata letta in pubblico, sicchè occorreva la comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine lungo.
§ 3.2 — Col secondo motivo , previa declaratoria di tempestività anche della originaria opposizione, la chiede accertarsi la non riferibilità alla stessa della sottoscrizione della coobbligazione, con Pt_1 tutte le conseguenze ivi compresa la revoca del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
§ 4 — L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
E' pacifico tra le parti e risulta “per tabulas” che il gravame è stato proposto oltre il termine di legge decorrente dal giorno 8 marzo 2021, in cui la sentenza contestuale è stata emessa. L'appellante sostiene che detto provvedimento giudiziale non è stato letto pubblicamente, senza però formulare querela di falso avverso le attestazioni contenute nella sentenza medesima, anche con riguardo all'orario (h. 18) della lettura.
Ne consegue che, appunto, detto provvedimento fa prova fino a querela di falso in ordine all'intervenuta pubblica lettura, con tutte le conseguenze di decorrenza del termine per l'impugnazione da quel giorno (v. per tutte Cass. N. 19908/18).
Di qui la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'appello, come pure eccepita da parte appellata. Tale statuizione ha carattere assorbente ed esime il Collegio dal dover delibare sulle altre questioni, ivi compresa quella relativa alla integrità del contraddittorio, atteso che in primo grado erano presenti altre parti opponenti;
il principio di ragionevole durata del processo e della ragione più liquida consentono di superare dette questioni. Egualmente deve dirsi per le questioni di merito, riproposte da parte appellante nelle note finali.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi (in ragione del sub-procedimento provocato con l'istanza ex art. 283 CPC ) e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4089/21 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3483 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 e vertente tra TRA
(C.F. c.f.: ), rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Cappellu;
APPELLANTE E HDI ASSICURAZIONI SPA (CF: ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli P.IVA_1 Avv.ti ALESSI GAETANO e ALESSI ROSARIO LIVIO;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo a loro notificato da HDI Parte_1
ASSICURAZIONI SPA per il pagamento della somma di Euro 60.859,08 a titolo di rivalsa per la polizza fideiussoria rilasciata in favore di Agenzia delle Entrate Roma 6 e da quest'ultima escussa.
Chiedevano gli opponenti revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e proponeva domanda Parte_3 riconvenzionale per il pagamento di Euro 21.182,28 perché illegittimamente trattenuti dall'opposta. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria a mezzo anche di CTU grafologica, ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardivamente proposta, indicando puntualmente le date cui fare riferimento con riguardo agli adempimenti di notifica degli opponenti.
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili, chiedendone la riforma. Ha resistito _parte appellata, eccependo in primo luogo la tardività dell'appello di cui ha pure chiesto il rigetto.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
Con ordinanza in data 28 marzo 2023 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta da parte appellante.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due , sostanzialmente, motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo viene chiesto dall'appellante di essere rimessa in termini quanto alla tempestività del gravame, in quanto la sentenza contestuale ex art. 281 sexies CPC emessa il giorno
8 marzo 2021 non era stata letta in pubblico, sicchè occorreva la comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine lungo.
§ 3.2 — Col secondo motivo , previa declaratoria di tempestività anche della originaria opposizione, la chiede accertarsi la non riferibilità alla stessa della sottoscrizione della coobbligazione, con Pt_1 tutte le conseguenze ivi compresa la revoca del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
§ 4 — L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
E' pacifico tra le parti e risulta “per tabulas” che il gravame è stato proposto oltre il termine di legge decorrente dal giorno 8 marzo 2021, in cui la sentenza contestuale è stata emessa. L'appellante sostiene che detto provvedimento giudiziale non è stato letto pubblicamente, senza però formulare querela di falso avverso le attestazioni contenute nella sentenza medesima, anche con riguardo all'orario (h. 18) della lettura.
Ne consegue che, appunto, detto provvedimento fa prova fino a querela di falso in ordine all'intervenuta pubblica lettura, con tutte le conseguenze di decorrenza del termine per l'impugnazione da quel giorno (v. per tutte Cass. N. 19908/18).
Di qui la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'appello, come pure eccepita da parte appellata. Tale statuizione ha carattere assorbente ed esime il Collegio dal dover delibare sulle altre questioni, ivi compresa quella relativa alla integrità del contraddittorio, atteso che in primo grado erano presenti altre parti opponenti;
il principio di ragionevole durata del processo e della ragione più liquida consentono di superare dette questioni. Egualmente deve dirsi per le questioni di merito, riproposte da parte appellante nelle note finali.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi (in ragione del sub-procedimento provocato con l'istanza ex art. 283 CPC ) e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4089/21 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore