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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2848/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento a domanda congiunta iscritto al n. 2848/2024 V.G., promosso
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SCARDACI SIMONA C.F._1
ROSARIA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E DA
, nato a Acireale (CT) il 20/02/1955, C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO CARLO, giusta C.F._2 procura in atti
- RICORRENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del
06/02/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/06/2024 Pt_1
e hanno chiesto al Tribunale di modificare le condizioni
[...] CP_1
1 del divorzio contenute nella sentenza di questo Tribunale n. 4561/2015 del
10/11/2015, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“disporre che la SI.ra rinuncia retroattivamente all'assegno di divorzio, pari Pt_1 ad Euro 300,00 disposto a suo favore nella sentenza n.4561/2015”
All'udienza del 06/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al
Collegio.
Rileva il Collegio che la rinuncia all'assegno divorzile concordata dalle parti vada accolta, non essendo in contrasto con le norme regolatrici della famiglia e rientrando tra i diritti disponibili alle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della natura congiunta della causa e dell'oggetto della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2848/2024 V.G.,
a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Catania n.
4561/2015 del 10/11/2015, revoca l'obbligo posto a carico di di CP_1 versare la somma mensile di Euro 300,00 a a titolo di assegno divorzile;
Parte_1 compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento a domanda congiunta iscritto al n. 2848/2024 V.G., promosso
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SCARDACI SIMONA C.F._1
ROSARIA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E DA
, nato a Acireale (CT) il 20/02/1955, C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO CARLO, giusta C.F._2 procura in atti
- RICORRENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del
06/02/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/06/2024 Pt_1
e hanno chiesto al Tribunale di modificare le condizioni
[...] CP_1
1 del divorzio contenute nella sentenza di questo Tribunale n. 4561/2015 del
10/11/2015, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“disporre che la SI.ra rinuncia retroattivamente all'assegno di divorzio, pari Pt_1 ad Euro 300,00 disposto a suo favore nella sentenza n.4561/2015”
All'udienza del 06/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al
Collegio.
Rileva il Collegio che la rinuncia all'assegno divorzile concordata dalle parti vada accolta, non essendo in contrasto con le norme regolatrici della famiglia e rientrando tra i diritti disponibili alle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della natura congiunta della causa e dell'oggetto della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2848/2024 V.G.,
a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Catania n.
4561/2015 del 10/11/2015, revoca l'obbligo posto a carico di di CP_1 versare la somma mensile di Euro 300,00 a a titolo di assegno divorzile;
Parte_1 compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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