Sentenza breve 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 28/04/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2026, proposto da
NE EN HI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolini e Alessandra Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del provvedimento PROT/RIFO/2025 - NR 650 del 23 settembre 2025, notificato a mani il 26 gennaio 2026, con cui la Questura di Firenze ha decretato il “rifiuto dell'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la contestuale revoca del titolo posseduto e dispone il rilascio del permesso di soggiorno”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Alessandro Cacciari e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il presente ricorso viene impugnato l’epigrafato provvedimento con cui la Questura di Firenze ha negato al ricorrente, cittadino non comunitario, l’aggiornamento del permesso per lungo soggiornanti;
Considerato che la stessa Questura di Firenze, con provvedimento 14 aprile 2025, prot. 51030, in accoglimento dell’istanza di autotutela presentata dal ricorrente ha disposto il rilascio dell’aggiornamento richiesto;
Ritenuto che tale ultimo provvedimento determini cessazione della materia del contendere, come dichiarato dal procuratore del ricorrente in sede di discussione, e che in tali termini debba essere definita la controversia;
Ritenuto inoltre di compensare le spese processuali nella misura di un terzo, in ragione dell’atteggiamento collaborativo dell’Amministrazione intimata pur dopo la proposizione del ricorso, e di condannarla al pagamento della parte restante che viene liquidata come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere nella controversia in esame.
Compensa parzialmente le spese processuali nella misura di un terzo e condanna il Ministero dell’Interno al loro pagamento nella misura restante di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
Marcello Faviere, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO