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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
GRANATA URANIA, AT
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2230/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25990 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25990 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25990 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25990 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.3.2024, ritualmente notificato a M.T. S.p.a., Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione notificata in data 6.9.2023, a mezzo della quale gli veniva richiesto, per conto del Comune di Rende, il pagamento della somma di € 11.309,00 per omesso versamento TARI 2014,
2016, 2017 e 2018.
Parte ricorrente, in particolare, ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo la nullità derivata dell'atto impugnato per l'omessa notifica dell'atto presupposto e, comunque, eccependo, nel merito,
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione.
M.T. S.p.a., costituendosi, ha resistito alla opposizione eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione in giudizio e, comunque, documentando l'avvenuta rituale notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione in giudizio del ricorrente poiché la disamina degli atti non riscontra l'eccezione avuto riguardo alla scadenza del termine in un giorno festivo, prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La disamina degli atti prodotti dalla M.T. S.p.a. riscontra quanto dedotto in ordine alla rituale notifica degli atti prodromici ed alla conseguente inoppugnabilità della pretesa tributaria.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della SM.T. S.p.a. p.a. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione IX, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della M.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 977,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Urania Granata dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
GRANATA URANIA, AT
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2230/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25990 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25990 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25990 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25990 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.3.2024, ritualmente notificato a M.T. S.p.a., Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione notificata in data 6.9.2023, a mezzo della quale gli veniva richiesto, per conto del Comune di Rende, il pagamento della somma di € 11.309,00 per omesso versamento TARI 2014,
2016, 2017 e 2018.
Parte ricorrente, in particolare, ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo la nullità derivata dell'atto impugnato per l'omessa notifica dell'atto presupposto e, comunque, eccependo, nel merito,
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione.
M.T. S.p.a., costituendosi, ha resistito alla opposizione eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione in giudizio e, comunque, documentando l'avvenuta rituale notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione in giudizio del ricorrente poiché la disamina degli atti non riscontra l'eccezione avuto riguardo alla scadenza del termine in un giorno festivo, prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La disamina degli atti prodotti dalla M.T. S.p.a. riscontra quanto dedotto in ordine alla rituale notifica degli atti prodromici ed alla conseguente inoppugnabilità della pretesa tributaria.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della SM.T. S.p.a. p.a. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione IX, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della M.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 977,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Urania Granata dott.ssa Rosangela Viteritti