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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 226/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 226/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CAVEDAGNA ELISA Controparte_1
e con il patrocinio dell'Avv. CAVEDAGNA ELISA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: chiedono che i suddetti coniugi hanno contratto matrimonio in Marocco il 16/08/2005, trascritto nel registro del Comune di Portomaggiore al n. 80 parte 2 serie C, anno 2016
(doc. 1); - che dalla loro unione sono nati ya, nata a [...] il [...] CP_2
e nata a [...], il [...]; - che la convivenza tra i coniugi è Per_1 diventata impossibile stante l'incompatibilità dei loro caratteri e quindi sono addivenuti alla comune volontà di separarsi consensualmente alle seguenti c o n d i z i o n i 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in
Portomaggiore (FE), Via Parolia n. 13, rimarrà nella disponibilità della sig.ra CP_1 che vi abiterà unitamente ai due figli. Si significa che detta abitazione è utilizzata in forza Pers Per_ di un contratto di comodato d'uso gratuito (doc. 2); 3) le figlie e pur nel regime di affido condiviso, rimarranno a vivere con la madre. Il padre potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. 4) il sig. verserà alla sig.ra a CP_2 Controparte_1 Pers Per_ titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la somma di € 175,00 (centosettantacinque/00) mensili per ogni figlia e così un totale di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
e da versarsi entro il 15 di ogni mese e sino all'autosufficienza delle minori;
5) Il sig. inoltre verserà alla sig.ra il 100 % delle spese straordinarie, CP_2 Controparte_1 come individuate da Protocollo del Tribunale di Ferrara e di seguito riportate: spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite
1 specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitori proponente;
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi. Tali somme dovranno essere versate dal marito alla moglie, previa esibizione dei documenti dimostrativi, entro 7 giorni dalla richiesta. 6) I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra rinunciando il sig. a percepirne la sua quota. Controparte_1 CP_2
7) I coniugi si danno atto sin da ora di voler vivere separatamente e si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza e si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora questo fosse necessario per legge a uno di loro, per espatriare o comunque ottenere il passaporto e ciò anche per le figlie minori. Tutto ciò premesso chiedono che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ferrara Voglia fissare il giorno della loro personale comparizione per il rituale tentativo di conciliazione e per gli altri incombenti di legge. Per il caso di cui i ricorrenti debbano, in tale udienza, concludere che non vi sono motivi di recedere dalla loro concorde volontà di separarsi, sin d'ora chiedono che l'Ill.mo sig. Presidente rimetta la causa al Tribunale per l'omologa della separazione, alle condizioni esposte in premessa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2 esponevano che in data 16/08/2005 avevano contratto matrimonio in Marocco;
che dall'unione erano nati i figli minorenni e . Per_3 Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
2 Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Controparte_1 CP_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Beni Mellal, Marocco in data 16/08/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Portomaggiore al n. 80, p.
II s. C).
Spese compensate.
Ferrara, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 226/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CAVEDAGNA ELISA Controparte_1
e con il patrocinio dell'Avv. CAVEDAGNA ELISA CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: chiedono che i suddetti coniugi hanno contratto matrimonio in Marocco il 16/08/2005, trascritto nel registro del Comune di Portomaggiore al n. 80 parte 2 serie C, anno 2016
(doc. 1); - che dalla loro unione sono nati ya, nata a [...] il [...] CP_2
e nata a [...], il [...]; - che la convivenza tra i coniugi è Per_1 diventata impossibile stante l'incompatibilità dei loro caratteri e quindi sono addivenuti alla comune volontà di separarsi consensualmente alle seguenti c o n d i z i o n i 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in
Portomaggiore (FE), Via Parolia n. 13, rimarrà nella disponibilità della sig.ra CP_1 che vi abiterà unitamente ai due figli. Si significa che detta abitazione è utilizzata in forza Pers Per_ di un contratto di comodato d'uso gratuito (doc. 2); 3) le figlie e pur nel regime di affido condiviso, rimarranno a vivere con la madre. Il padre potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. 4) il sig. verserà alla sig.ra a CP_2 Controparte_1 Pers Per_ titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la somma di € 175,00 (centosettantacinque/00) mensili per ogni figlia e così un totale di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
e da versarsi entro il 15 di ogni mese e sino all'autosufficienza delle minori;
5) Il sig. inoltre verserà alla sig.ra il 100 % delle spese straordinarie, CP_2 Controparte_1 come individuate da Protocollo del Tribunale di Ferrara e di seguito riportate: spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite
1 specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitori proponente;
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi. Tali somme dovranno essere versate dal marito alla moglie, previa esibizione dei documenti dimostrativi, entro 7 giorni dalla richiesta. 6) I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra rinunciando il sig. a percepirne la sua quota. Controparte_1 CP_2
7) I coniugi si danno atto sin da ora di voler vivere separatamente e si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza e si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora questo fosse necessario per legge a uno di loro, per espatriare o comunque ottenere il passaporto e ciò anche per le figlie minori. Tutto ciò premesso chiedono che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ferrara Voglia fissare il giorno della loro personale comparizione per il rituale tentativo di conciliazione e per gli altri incombenti di legge. Per il caso di cui i ricorrenti debbano, in tale udienza, concludere che non vi sono motivi di recedere dalla loro concorde volontà di separarsi, sin d'ora chiedono che l'Ill.mo sig. Presidente rimetta la causa al Tribunale per l'omologa della separazione, alle condizioni esposte in premessa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2 esponevano che in data 16/08/2005 avevano contratto matrimonio in Marocco;
che dall'unione erano nati i figli minorenni e . Per_3 Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
2 Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Controparte_1 CP_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Beni Mellal, Marocco in data 16/08/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Portomaggiore al n. 80, p.
II s. C).
Spese compensate.
Ferrara, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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