Sentenza 18 ottobre 2019
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2020
Ordinanza collegiale 16 marzo 2021
Ordinanza collegiale 16 marzo 2021
Accoglimento
Sentenza 21 luglio 2021
Ordinanza collegiale 31 marzo 2023
Improcedibile
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00942/2025REG.PROV.COLL.
N. 06873/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6873 del 2024, proposto da
Erg Power Generation S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comande', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
nei confronti
Terna S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, n. 5490/2021 emessa in data 21 luglio 2021, passata in giudicato, nonché per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia della Deliberazione n. 222/2024/E/EEL adottata dall’ARERA in data 4 giugno 2024 e notificata alla società Erg Power Generation S.p.A. in data 7 giugno 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino, nessuno presente per le parti;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione depositata da ARERA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia attiene all’ottemperanza della sentenza n. 5490/2021 del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, di accoglimento parziale del ricorso di primo grado; a seguito della comunicazione dell’ARERA alla ricorrente dell’avvenuta adozione della deliberazione n. 222/2024/E/EEL, di avvio di un ulteriore procedimento prescrittivo, con supplemento di istruttoria, in asserita ottemperanza della predetta sentenza, la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, con il quale ha chiesto l’adozione degli opportuni provvedimenti, ai sensi degli art. 112 e ss. c.p.a., per l’ottemperanza della sentenza, anche mediante la declaratoria della nullità e/o dell’inefficacia della deliberazione ARERA 222/2024/E/EEL del 4 giugno 2024.
La ERG Power Generation S.p.A., con memoria del 23 dicembre 2024, ha rappresentato che nelle more del giudizio l’ARERA ha notificato alla ricorrente società la delibera 529/2024/E/EEL del 3 dicembre 2024 con la quale ha comunicato di aver rivisto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti in controfase.
La ricorrente ha rappresentato che, a seguito del conseguente calcolo da parte di Terna delle partite economiche, è venuto meno l’interesse alla coltivazione del presente giudizio, per cui ha chiesto la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese di giudizio.
A sua volta l’ARERA, con memoria, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dalla ricorrente.
Nell’udienza camerale del giorno 14 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, non rimane al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse della società Erg Power Generation S.p.A. alla prosecuzione del presente giudizio in epigrafe, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO