CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 20.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 66/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Eresiarco, Parte_1
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti municipali Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia,
Appellata
OGGETTO: mansioni superiori – genericità allegazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.1.2024 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n. 1040/2023 pubblicata il 10.7.2023, con la quale era stata rigettata la sua domanda.
Il lavoratore ha allegato di esser stato dipendente del Comune di a far data Controparte_1 dal 5 settembre 1984 con qualifica di “Vigile Urbano”, in seguito istruttore di vigilanza, successivamente “Istruttore Amministrativo”, giusta determina dirigenziale n. 29 del 2 febbraio 2004
e con formale inquadramento da ultimo, nella categoria C 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali applicabile.
L'Elefante ha esposto che dall'8 maggio 2012 al 31 marzo 2020, data in cui è stato posto in quiescenza, ha svolto mansioni ascrivibili alla superiore categoria D7 in P.O. del CCNL applicabile.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di dichiarare il suo diritto al riconoscimento della superiore categoria D 7 in PO del CCNL di comparto in luogo di quella inferiore erroneamente attribuita a far data dall'8 maggio 2012 e fino al 31 marzo 2020 con la condanna del
1 Comune resistente alla corresponsione delle differenze retributive, al ricalcolo e adeguamento del
TFS, alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, al risarcimento del danno da perdita di chance e del danno cd. pensionistico.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto che le allegazioni attoree fossero generiche e, pertanto, ha rigettato la domanda. Nello specifico sarebbe carente l'allegazione circa il contenuto delle disposizioni collettive, tanto impendendo il giudizio trifasico.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado asserendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le allegazioni oggetto di istanza istruttoria non ammessa in primo grado fossero sufficientemente specifiche.
Ricostituito il contraddittorio, la parte appellata ha dedotto la infondatezza delle avverse censure concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Il thema decidendum dell'odierna controversia involge il preteso svolgimento di mansioni superiori a quelle inerenti al livello riconosciuto e retribuito dal Comune datore di lavoro.
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il giudice non può prescindere da un accertamento di natura tri-fasica, cioè (1) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (2) dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta (3) dal raffronto dei risultati di tali due indagini: «la relativa valutazione, deve essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate confrontandoli con quelli delle declaratorie delle categorie e dei profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo» (Cass., 8 aprile 2011,
n.8084 Cass. 14088/2001; Cass 8589/ 2015; Cass 30580/ 2019).
Orbene nella specie, il Collegio ritiene che del tutto condivisibile sia la conclusione fatta propria dal giudice di prime cure il quale ha concluso per la assenza di allegazioni specifiche circa la declaratoria
D7 in P.O. nella quale ha chiesto l'inquadramento.
L , infatti, nel ricorso introduttivo del primo grado, ha compiutamente allegato le mansioni Pt_1 che a suo avviso legittimerebbero il superiore inquadramento, ma ha omesso di descrivere dettagliatamente i connotati della categoria superiore.
La sentenza del primo grado, però, ha solo parzialmente centrato il thema decidendum.
Il ricorrente, infatti, se da un lato ha genericamente allegato i connotati del livello preteso (rendendo, così, inammissibile la prova articolata), ha, però, specificamente allegato la disposizione del
Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi la quale, all'art. 3, collega all'inquadramento nella categoria D in P.O., la possibilità di attribuire la responsabilità di un servizio.
2 Orbene, ne deriva che, ove fosse provato che all sia stata attribuita detta responsabilità, la Pt_1 carenza assertiva sarebbe irrilevante in quanto compensata dal riferimento alla chiara disposizione regolamentare.
Occorre, quindi, verificare se l'appellante sia stato investito di detta responsabilità. A tale fine, ovviamente, è del tutto irrilevante l'istruttoria articolata in quanto viene in rilievo solo la formale attribuzione della posizione organizzativa quale prova dell'adibizione a mansioni rientranti nel livello invocato. L'accertamento, quindi, non può che avere natura documentale.
Il Regolamento citato, all'art. 3, prevede che la struttura organizzativa dell'ente sia articolata in settori, staff, servizi, uffici e unità operative o unità di progetto.
I Servizi sono unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia gestionale e organizzativa, responsabili della traduzione delle linee strategiche di intervento in obiettivi di gestione. Il responsabile del servizio è nominato dal dirigente del settore e può essere scelto solo tra i dipendenti di categoria D.
Gli Uffici, invece, sono articolazioni interne ai Servizi.
Tanto premesso, deve ritenersi che dall'istruttoria documentale non sia emersa la formale attribuzione della responsabilità di un servizio.
La determinazione n. 70 del 8.10.2013, infatti, chiarisce che il Mercato ortofrutticolo, del quale l'Elefante è stato responsabile, è un Ufficio interno ad un Servizio più ampio che è quello Tributi locali e patrimonio-mercato ortofrutticolo.
Anche la disposizione prot. 2016/2782 del 29.6.2016 qualifica l'attuale appellante come responsabile del Mercato ortofrutticolo e non di un Servizio. Allo stesso modo la disposizione di servizio 201/F del
8.5.2012 non fa menzione alcuna del Servizio, qualificando, invece, il Mercato ortofrutticolo come unità amministrativa.
Anche il conferimento di incarico prot. 23002 del 28.3.2019 evidenzia come il Mercato sia solo una parte del Servizio “Patrimonio e Mercato”, attribuendo all la responsabilità di alcune delle Pt_1 attività procedimentali di tale struttura organizzativa.
Per tali ragioni l'appello non può essere accolto sebbene per motivi in parte diversi da quelli del primo grado.
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la natura valutativa delle argomentazioni e in quanto questa decisione è presa in base a motivi diversi da quelli assunti a base della decisione di prime cure.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• compensa le spese;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.
3 Napoli, 20.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
4
Dott.ssa Raffella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 20.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 66/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Eresiarco, Parte_1
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti municipali Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia,
Appellata
OGGETTO: mansioni superiori – genericità allegazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.1.2024 ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n. 1040/2023 pubblicata il 10.7.2023, con la quale era stata rigettata la sua domanda.
Il lavoratore ha allegato di esser stato dipendente del Comune di a far data Controparte_1 dal 5 settembre 1984 con qualifica di “Vigile Urbano”, in seguito istruttore di vigilanza, successivamente “Istruttore Amministrativo”, giusta determina dirigenziale n. 29 del 2 febbraio 2004
e con formale inquadramento da ultimo, nella categoria C 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali applicabile.
L'Elefante ha esposto che dall'8 maggio 2012 al 31 marzo 2020, data in cui è stato posto in quiescenza, ha svolto mansioni ascrivibili alla superiore categoria D7 in P.O. del CCNL applicabile.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di dichiarare il suo diritto al riconoscimento della superiore categoria D 7 in PO del CCNL di comparto in luogo di quella inferiore erroneamente attribuita a far data dall'8 maggio 2012 e fino al 31 marzo 2020 con la condanna del
1 Comune resistente alla corresponsione delle differenze retributive, al ricalcolo e adeguamento del
TFS, alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, al risarcimento del danno da perdita di chance e del danno cd. pensionistico.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto che le allegazioni attoree fossero generiche e, pertanto, ha rigettato la domanda. Nello specifico sarebbe carente l'allegazione circa il contenuto delle disposizioni collettive, tanto impendendo il giudizio trifasico.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado asserendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le allegazioni oggetto di istanza istruttoria non ammessa in primo grado fossero sufficientemente specifiche.
Ricostituito il contraddittorio, la parte appellata ha dedotto la infondatezza delle avverse censure concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Il thema decidendum dell'odierna controversia involge il preteso svolgimento di mansioni superiori a quelle inerenti al livello riconosciuto e retribuito dal Comune datore di lavoro.
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il giudice non può prescindere da un accertamento di natura tri-fasica, cioè (1) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (2) dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta (3) dal raffronto dei risultati di tali due indagini: «la relativa valutazione, deve essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate confrontandoli con quelli delle declaratorie delle categorie e dei profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo» (Cass., 8 aprile 2011,
n.8084 Cass. 14088/2001; Cass 8589/ 2015; Cass 30580/ 2019).
Orbene nella specie, il Collegio ritiene che del tutto condivisibile sia la conclusione fatta propria dal giudice di prime cure il quale ha concluso per la assenza di allegazioni specifiche circa la declaratoria
D7 in P.O. nella quale ha chiesto l'inquadramento.
L , infatti, nel ricorso introduttivo del primo grado, ha compiutamente allegato le mansioni Pt_1 che a suo avviso legittimerebbero il superiore inquadramento, ma ha omesso di descrivere dettagliatamente i connotati della categoria superiore.
La sentenza del primo grado, però, ha solo parzialmente centrato il thema decidendum.
Il ricorrente, infatti, se da un lato ha genericamente allegato i connotati del livello preteso (rendendo, così, inammissibile la prova articolata), ha, però, specificamente allegato la disposizione del
Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi la quale, all'art. 3, collega all'inquadramento nella categoria D in P.O., la possibilità di attribuire la responsabilità di un servizio.
2 Orbene, ne deriva che, ove fosse provato che all sia stata attribuita detta responsabilità, la Pt_1 carenza assertiva sarebbe irrilevante in quanto compensata dal riferimento alla chiara disposizione regolamentare.
Occorre, quindi, verificare se l'appellante sia stato investito di detta responsabilità. A tale fine, ovviamente, è del tutto irrilevante l'istruttoria articolata in quanto viene in rilievo solo la formale attribuzione della posizione organizzativa quale prova dell'adibizione a mansioni rientranti nel livello invocato. L'accertamento, quindi, non può che avere natura documentale.
Il Regolamento citato, all'art. 3, prevede che la struttura organizzativa dell'ente sia articolata in settori, staff, servizi, uffici e unità operative o unità di progetto.
I Servizi sono unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia gestionale e organizzativa, responsabili della traduzione delle linee strategiche di intervento in obiettivi di gestione. Il responsabile del servizio è nominato dal dirigente del settore e può essere scelto solo tra i dipendenti di categoria D.
Gli Uffici, invece, sono articolazioni interne ai Servizi.
Tanto premesso, deve ritenersi che dall'istruttoria documentale non sia emersa la formale attribuzione della responsabilità di un servizio.
La determinazione n. 70 del 8.10.2013, infatti, chiarisce che il Mercato ortofrutticolo, del quale l'Elefante è stato responsabile, è un Ufficio interno ad un Servizio più ampio che è quello Tributi locali e patrimonio-mercato ortofrutticolo.
Anche la disposizione prot. 2016/2782 del 29.6.2016 qualifica l'attuale appellante come responsabile del Mercato ortofrutticolo e non di un Servizio. Allo stesso modo la disposizione di servizio 201/F del
8.5.2012 non fa menzione alcuna del Servizio, qualificando, invece, il Mercato ortofrutticolo come unità amministrativa.
Anche il conferimento di incarico prot. 23002 del 28.3.2019 evidenzia come il Mercato sia solo una parte del Servizio “Patrimonio e Mercato”, attribuendo all la responsabilità di alcune delle Pt_1 attività procedimentali di tale struttura organizzativa.
Per tali ragioni l'appello non può essere accolto sebbene per motivi in parte diversi da quelli del primo grado.
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la natura valutativa delle argomentazioni e in quanto questa decisione è presa in base a motivi diversi da quelli assunti a base della decisione di prime cure.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• compensa le spese;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.
3 Napoli, 20.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
4