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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/12/2024, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Luigi salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 710/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castelforte (LT), Via Parte_1
A. Fusco n. 52 presso l'indirizzo dell'avv.to Antonietta Di Tano, che la rappresenta e difende, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso in giudizio dai propri funzionari ex art. 417bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la propria sede locale in Latina via
Legnano n. 34.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto di essere Parte_1 dipendente a tempo indeterminato del dal Controparte_1
1.9.2019, attualmente in servizio come docente di scuola elementare presso
Istituto scolastico di Formia.
Prima di essere assunta a tempo indeterminato, la stessa aveva svolto, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, sempre come docente presso altri istituti statali.
A seguito dell'immissione in ruolo, la parte ricorrente si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/94 e dal Ccnl di comparto.
Con il provvedimento depositato in atti (decreto di ricostruzione della carriera del 3.5.2022) le venivano riconosciute le anzianità valutabili in applicazione del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, con l'indicazione di soli anni 8 e
8 mesi di anzianità alla data di conferma in ruolo.
La ricorrente ha dunque evidenziato che l'amministrazione non ha correttamente valutato la propria anzianità, e che detta limitazione dell'anzianità riconosciuta e della conseguente retribuzione fosse illegittima perchè in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla
Corte di giustizia UE e dalla Corte di Cassazione sent. n.31149/2019 e n.
31150/2019) e con il divieto di discriminazione tra personale a tempo determinato e indeterminato, sostenendo di aver dunque diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'equiparazione del proprio trattamento economico percepito durante gli anni di pre ruolo a quello del personale di ruolo e per l'effetto il diritto ad ottenere un retribuzione rivalutata in forza degli aumenti di stipendio contrattualmente stabiliti conseguiti in qualità di incaricata per tutti gli anni di c.d. preruolo e conseguentemente condannare
l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive non corrisposte;
b) Condannare l'amministrazione resistente a ricostruire la carriera della ricorrente considerando all'atto del superamento dell'anno di prova, per
2 intero, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, a far data dall'anno scolastico 2000/2001, con condanna della stessa amministrazione a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le differenze retributive maturante.
Interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Il , ritualmente evocato in giudizio, si è costituito Controparte_1 tardivamente con memoria depositata in cancelleria il 2.10.2023, eccependo la prescrizione dei crediti retributivi antecedenti al quinquennio e della domanda in generale, negando la fondatezza della domanda risarcitoria relativa all'illegittima reiterazione dei contratti a termine, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, avendo il operato la ricostruzione CP_1 conformemente alle previsioni normative vigenti.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata per la discussione senza svolgere ulteriore istruttoria, e al seguito di un rinvio d'ufficio per la gestione provvisoria del ruolo all'udienza odierna è stata discussa e decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito specificati.
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento integrale dell'effettiva anzianità di servizio pre-ruolo maturata della ricorrente durante il servizio a tempo indeterminato e non riconosciuta con il provvedimento di ricostruzione della carriera, e la condanna al pagamento delle differenze sulla retribuzione di conseguenza maturate.
Con riferimento tale profilo, deve in generale chiarirsi che il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla parte ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria, in virtù del principio della parità di trattamento tra personale assunto a tempo indeterminato e a termine.
3 E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
4 - le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.
A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte,
Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Va poi aggiunto che nel caso di specie le ragioni e le condizioni oggettive
(le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, sia perché in nessun modo evidenziate dal , sia perché Controparte_1 comunque la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni
5 singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Va inoltre aggiunto che anche la nostra giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass.
23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945).
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del stabilizzati il riconoscimento Controparte_1 del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale e non completo ed intero, ed in forza delle quali al personale del non di ruolo Controparte_1 spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Dette conclusioni risultano in linea di principio valide anche alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, che sul punto ha chiarito i principi applicabili al caso di specie (in particolare
Cass. 28.11.2019 n. 31149 e le successive conformi).
6 La Suprema Corte ha ribadito che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tuttavia, sulla base di quanto rilevato dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia 20 settembre 2018 (Motter), si è precisato che tale disapplicazione è imposta dal diritto comunitario soltanto nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato. Ragionando diversamente, infatti, si verrebbe a produrre un effetto discriminatorio verso i lavoratori immessi
“direttamente” in ruolo rispetto a quelli che possono vantare un servizio a tempo determinato, in considerazione del meccanismo “premiale” previsto dalla normativa del testo unico che riconosce un intero anno di anzianità anche per periodi superiori a 180 giorni o successivi al primo febbraio.
Dunque il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Applicando tali principi nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente ha prestato servizio, nel periodo pre-ruolo, come risulta dal decreto di ricostruzione della carriera in atti e come pacifico tra le parti, sommando tutti i giorni di servizio indicati nel decreto di ricostruzione della carriera per entrambi i ruoli di scuola primaria e dell'infanzia e non considerando il
7 servizio prestato nell'anno 2013 (ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b del
D.P.R. 122/2013) per effettivi 10 anni 4 mesi e 16 giorni, che risultano superiori agli 8 anni e 8 mesi riconosciuti dal in sede di CP_1 ricostruzione di carriera, ragione per cui il decreto deve ritenersi illegittimo e va disapplicato, e va accertato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità effettiva di anni
10 anni 4 mesi e 16 giorni alla data di immissione in ruolo all'1.9.2019.
Tenuto conto dunque di tali valori, va poi valutata la domanda di condanna al pagamento della parte di retribuzione non corrisposta sulla base della corretta progressione stipendiale: questa va accolta considerando che la ricorrente, per effetto del minore riconoscimento di anzianità, non si è vista riconoscere le dovute progressioni stipendiali maturate di volta in volta sulla base di tale anzianità effettiva, percependo dunque una retribuzione inferiore a quella spettante.
Va chiarito che nel settore scolastico le progressioni stipendiali avvengono per anzianità di anni raggruppate in determinate fasce o scaglioni. Fino al
2011, gli scaglioni stipendiali erano sette:
0-2 anni, 3-8 anni, 9-14 anni, 15-
20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni e da 35 anni in avanti. Con riguardo alla posizione della parte ricorrente, sono questi gli scaglioni da applicare, e non quelli rimodulati a partire dal 2011 (con l'accorpamento della prima fascia, portata a 0-8 anni), poiché occorre fare riferimento al sistema in vigore alla data in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa, e non a quello in cui opera la ricostruzione della carriera.
Va dunque dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta, per effetto dell'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera e per il periodo di lavoro successivo all'immissione in ruolo, l'anzianità nella misura corrispondente all'effettivo servizio prestato, e il va pertanto CP_1 condannato al pagamento in favore della ricorrente della differenza tra quanto percepito a titolo retributivo e la somma che avrebbe dovuto ricevere in virtù della progressione stipendiale maturata tenendo conto dell'intera anzianità relativa al servizio pre-ruolo, nella misura sopra determinata e calcolata sulla base degli effettivi giorni di servizio prestati in ossequio al
8 criterio indicato dalla Cassazione nella citata pronuncia n. 31149 del 2019, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo (in considerazione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici).
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 convenuto con riferimento ai crediti relativi al periodo antecedente al quinquennio, in quanto la stessa non è stata tempestivamente formulata
(nel rito del lavoro il convenuto può proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio solo costituendosi entro il termine di decadenza di dieci giorni prima dell'udienza, mentre nel caso di specie la costituzione risulta effettuata oltre tale termine), e deve intendersi dunque inammissibile.
Per tali somme va chiarito che la condanna va necessariamente pronunciata in forma generica, in virtù della formulazione contenuta nelle conclusioni spiegate dalla parte ricorrente, in cui non è stata individuata o neanche ipotizzata alcuna specifica quantificazione del credito preteso;
non vi sono infatti sufficienti allegazioni per addivenire ad una quantificazione del credito eventualmente maturato a seguito del riconoscimento della maggiore anzianità e del diritto a maturare le conseguenti progressioni stipendiali, per cui la pronuncia di condanna dev'essere limitata a quella in forma generica.
Quanto alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico del resistente, liquidate in dispositivo tenuto CP_1 conto dei parametri di cui al DM 55/2014, nonché della limitata complessità della controversia e della natura “seriale” della stessa, e dell'assenza di attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
9 - dichiara che aveva diritto a vedersi Parte_1 riconosciuta, al momento della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo, pari ad anni 10 mesi 4 e giorni 16 (con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale) e per l'effetto condanna il a corrispondere alla stessa Controparte_1 parte ricorrente le differenze stipendiali eventualmente maturate tra quanto corrisposto e quanto dovuto nel corso del servizio prestato per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio e delle progressioni stipendiali maturate, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €
2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 03/12/2024
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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