Articolo 1825 del Codice civile
Articolo 1739Articolo 1741
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19 aprile 1942
Art. 1825.

(Interessi).

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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