Sentenza 15 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria.
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FATTI DI CAUSA 1. La Cas.Dit. s.r.l., in qualità di intestataria di un conto corrente presso il Banco di Napoli s.p.a., e Gianni e Gaetano C., Antonietta B. ed Angela Bi., in qualità di fideiussori della correntista, convennero in giudizio la banca, per sentir accertare l'illegittima applicazione d'interessi, con la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate a tale titolo. Si costituì il Banco di Napoli, ed eccepì la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 28 aprile 2017, il Tribunale di Napoli dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alle domande proposte dalla CasDit, rilevando che la società …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2024, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell’indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica 10 di 16 in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11). L’attuale ricorrente incidentale, però, non deduce la sussistenza dei presupposti per qualificare come solutori i suoi versamenti, e d’altro canto i giudici di merito hanno appunto provveduto a rettificare le risultanze del conto;
perciò la censura in esame non può essere accolta. Altra questione è se il correntista possa disporre delle somme risultanti a suo credito sul conto corrente (anche eventualmente all’esito della intervenuta restituzione sullo stesso conto dei pagamenti che si sono rivelati indebiti), ma la problematica del pagamento del saldo attivo del conto corrente, ancora aperto, è estranea all’oggetto del presente giudizio, nel quale la società correntista, come dalla stessa evidenziato a pag. 3 dell’atto di controricorso e ricorso incidentale, ha chiesto la condanna della Banca “al pagamento delle somme illegittimamente trattenute” mediante gli illegittimi addebiti, che sono cosa diversa dal saldo, il quale viene determinato considerando anche le annotazioni successive sul conto. Per la stessa ragione non rileva che la società correntista, nel ricorso incidentale, abbia invocato l’applicazione dell’art. 1852 cod. civ., secondo cui il correntista “può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito”. Tale deduzione è estranea al thema decidendum, come cristallizzatosi nel giudizio di primo grado, nel quale, la correntista ha chiesto, come detto, la ripetizione delle somme sopra dette e non il pagamento del saldo positivo del conto corrente. 11 di 16 5. Con il secondo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’erronea valutazione delle prove. Deduce la banca che la ditta correntista si è limitata a produrre i movimenti del rapporto di conto corrente relativi ad un periodo circoscritto di tempo, così omettendo la indispensabile produzione dell’estratto conto integrale, e la Corte d’Appello ha ingiustificatamente ritenuto adeguata la ricostruzione del rapporto a partire dal saldo del primo estratto conto prodotto in giudizio. Tale interpretazione contraddice la posizione paritaria tra banca e correntista, più volte affermata da questa Corte. 6. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 11543/2019; vedi anche Cass. n. 35979/2022 e Cass. n. 30882/2018 in parte motiva nell’ultimo capoverso) ha più volte affermato che ove gli estratti conto bancari prodotti dal correntista siano comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi fino da all’estinzione del rapporto (rimanendo sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale), la domanda di ripetizione dell’indebito è accoglibile, previo l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio che prenda come punto di partenza, nell’elaborazione dei conteggi, il saldo del primo estratto conto disponibile. Né tale interpretazione determina una lesione della posizione di parità tra banca e correntista in ordine all’onere della prova. E’ pur vero che sia la banca che il correntista, nelle rispettive azioni di condanna al pagamento del saldo del conto e di ripetizione dell’indebito, sono entrambe onerate di provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Tuttavia, mentre la banca, dal momento che chiede il pagamento del saldo del conto corrente, deve dimostrare come si fosse formato integralmente il proprio credito risultante da tale annotazione contabile, il cliente, nel chiedere la ripetizione delle 12 di 16 somme illegittimamente addebitate dalla banca, non è necessariamente tenuto a produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto se i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero i pagamenti e l’inesistenza di una causa che li giustifichi, siano allegati solo a partire da un certo periodo in poi, così dimostrando di accettare per il periodo precedente, in cui non vi sono contestazioni, le annotazioni della banca. 7. Con il terzo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per erronea ricostruzione del rapporto di conto corrente. Lamenta l’istituto di credito che il saldo positivo del primo estratto conto prodotto dal correntista non avrebbe potuto essere utilizzato atteso che la mancata produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del rapporto avrebbe imposto di azzerare il saldo del conto. Solo nel caso in cui il saldo risultante dal primo estratto conto prodotto fosse stato negativo per il correntista che ha proposto l’azione, tale saldo avrebbe potuto essere utilizzato ai fini della ricostruzione del rapporto. 8. Il motivo è infondato. Le censure del ricorrente non considerano che il saldo positivo risultante dal primo estratto conto prodotto dal correntista riguardano un’annotazione contabile che, essendo stata effettuata dalla stessa banca, ha efficacia probatoria nei suoi cofnronti a norma dell’art. 2709 cod. civ. 9. Con il quarto motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione dell’art. 120 T.U.B. e l’errata ricostruzione del rapporto di conto corrente. Espone la banca che la capitalizzazione degli interessi passivi è legittima anche con riguardo al periodo anteriore al 30.6.2000: posto che le note sentenze del 1999 hanno dato luogo ad un revirement in ordine all’esistenza di usi normativi derogativi ex art. 1283 cod. civ.., tale overruling non può avere effetto retroattivo, atteso che, 13 di 16 diversamente, sarebbe irrimediabilmente compromessa l’esigenza di certezza dei rapporti contrattuali. In ogni caso, nell’ambito di un contratto di conto corrente, non potrebbe mai parlarsi di anatocismo a norma dell’art. 1283 cod. civ. Quanto al periodo successivo all’1.7.2000, la Banca deduce di essersi adeguata alla delibera CICR che legittima la capitalizzazione ove sia gli interessi creditori che quelli debitori siano liquidati con la medesima periodicità, con la conseguenza che la clausola di capitalizzazione prevista nella pattuizione del 24.3.2007 è pienamente legittima. In particolare, in ordine al contenuto di tale pattuizione, la Banca deduce che nel predetto documento così si legge: “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia con saldo debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità”. Tale pattuizione non deve essere confusa con la successiva precisazione, secondo cui: “Il saldo risultante dalla chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nelle condizioni economiche applicate al rapporto;
su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Ad avviso dell’istituto di credito, la Corte d’Appello, nel confondere le due clausole, erroneamente non ha ravvisato la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. 10. Il motivo è inammissibile. Quanto al periodo precedente anteriore al 30.6.2000, va osservata che sulla statuizione con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, contenuta del contratto di conto corrente, si è irrimediabilmente formato il giudicato interno. Dalla non contestata ricostruzione della Corte d’Appello nella sentenza impugnata (vedi pag. 8) emerge che la Banca, nel terzo motivo d’appello, si era limitata a lamentare che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare la pattuizione del 24.03.2007, 14 di 16 nella quale si prevedeva la medesima periodicità del conteggio degli interessi attivi e passivi. Tale clausola, ad avviso della Banca, avrebbe reso legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati a partire dalla data di stipulazione del nuovo accordo contrattuale. Dunque, secondo la ricostruzione del motivo d’appello effettuata dalla sentenza impugnata, la doglianza dell’istituto di credito era circoscritta alla mancata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per il periodo successivo al 24.3.2007. Nel ricorso per cassazione principale, l’istituto di credito ha dedotto la legittimità della capitalizzazione trimestrale, con riguardo anche al periodo anteriore al 30.6.2000, senza, tuttavia, allegare di aver svolto tale censura anche nei motivi d’appello, onde la doglianza si appalesa inammissibile in quanto, come detto, coperta dal giudicato interno. Quanto alla censura con cui la banca ha lamentato l’omessa applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per il periodo successivo alla pattuizione del 24.3.2007, la Corte d’Appello, nel condividere l’impostazione del giudice di primo grado, ha interpretato il nuovo accordo nel senso di escludere la capitalizzazione trimestrale degli interessi, valorizzando, all’uopo, l’inciso “su tali interessi non è consentita la capitalizzazione” contenuto nella seconda parte del “documento di sintesi”. Questa Corte ha costantemente statuito che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o per vizio di motivazione. Nel caso di specie, la banca ricorrente principale non ha né dedotto la violazione da parte della Corte d’Appello delle norme di interpretazione contrattuale, né il vizio di motivazione, limitandosi a dedurre genericamente – senza quindi neppure illustrarne le ragioni 15 di 16 – che il giudice d’appello, nell’escludere la capitalizzazione trimestrale degli interessi, avrebbe confuso le due clausole. 11. Con il quinto motivo del ricorso principale è stata dedotta l’erronea statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado . Espone la Banca che l’inammissibilità della azione di restituzione dell’indebito avrebbe dovuto comportare la condanna della società correntista al pagamento delle spese di lite. 12. Il motivo è inammissibile. E’ orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. (Cass. n. 19613/2017). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato la parziale reciproca soccombenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese di lite non è sindacabile in sede di legittimità. 13. Il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui la ditta correntista ha dedotto l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’Appello di Messina, sull’eccepita tardività ed inammissibilità della produzione della pattuizione del 24.3.2007, effettuata da Banca Monte dei Paschi di Siena nel primo grado del giudizio, è assorbito 16 di 16 per effetto della ritenuta inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale. 14. Il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si chiede la revisione della decisione sulle spese di lite per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi, è inammissibile, non integrando una autonoma censura. 15. In ragione della reciproca soccombenza tra le parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le stesse le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 25.10.2023