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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 31/2025
Fino al 8.5.2025 hanno rassegnato note scritte
- per l'avv. BACIGA NICOLA Parte_1
- per l'avv. BAUER RAIMUND e l'avv. ORSINGHER LUCIA CP_1
Esaurita la discussione tramite scambio di note, il Giudice pronuncia Sentenza tramite deposito su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. BACIGA NICOLA e
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. dott. BAUER CP_1 P.IVA_1
RAIMUND e dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA
RESISTENTE
pagina2 di 5 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Nel merito:
- voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del lavoro accertare la cessata matteria del contendere ed in ogni caso accogliere la proposta opposizione per i motivi esposti nel ricorso introduttivo e quindi revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace l'avviso di addebito (n. 321 2024 0000906528000) e/o il ruolo opposto, con accertamento della piena legittimità del comportamento tenuto dall'opponente in relazione ai fatti contestati.
In ogni caso:
- spese e compenso di lite rifusi, oltre accessori di legge
Di parte convenuta
Piaccia al Giudice adito, in veste di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
- 1) nel merito, in via principale: - accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria;
2) con compensazione delle spese di lite.
pagina3 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente impugna l'avviso di addebito di cui alle conclusioni, esponendo come il Tribunale di Bolzano, relativamente ad identica questione ma rispetto a diversa annualità, aveva già annullato simile avviso di addebito.
2. Parte si costituisce e dichiara di aver già sgravato l'avviso impugnato, CP_1
per cui chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di controparte, posto che essa non avrebbe provato sin dall'inizio la tempestività del ricorso.
3. In prima udienza parte ricorrente esibisce la ricevuta postale relativo all'avviso di giacenza del 13.11.2024, momento della tentata notifica. Tale documento è compatibile con il doc. n. 3 (traccia poste) di parte resistente, per cui il documento era disponibile per la consegna nell'ufficio postale dal
20.11.2024.
Ora, a parte che la produzione del documento di parte ricorrente ha scarsa rilevanza pratica, posto che è la stessa resistente a provare che la consegna non è avvenuta prima del 20.11.2024, tale produzione è comunque lecita. Cfr Cass.
16.5.2007, n. 11274.
Posto, in ogni caso, che la notifica sicuramente è andata a buon fine a 30 giorni dal 13.11.2024 (quindi la data di partenza del calcolo è il 13.12.2024), ed il ricorso è stato depositato in data 18.1.2025, si deve presumere che esso sia tempestivo, posto che andava presentato entro 40 gg.
4. Un tanto ha effetto sulle spese, che quindi gravano integralmente sull' . CP_1
L'unica questione in rito affrontata consiglia l'applicazione dei minimi di legge,
pagina4 di 5 scaglione fino a € 26.000, con ulteriore riduzione per aver la causa avuto ad oggetto solo questioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 2000 per compenso, € 43 per spese, oltre
15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.
11 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina5 di 5
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 31/2025
Fino al 8.5.2025 hanno rassegnato note scritte
- per l'avv. BACIGA NICOLA Parte_1
- per l'avv. BAUER RAIMUND e l'avv. ORSINGHER LUCIA CP_1
Esaurita la discussione tramite scambio di note, il Giudice pronuncia Sentenza tramite deposito su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. BACIGA NICOLA e
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. dott. BAUER CP_1 P.IVA_1
RAIMUND e dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA
RESISTENTE
pagina2 di 5 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Nel merito:
- voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del lavoro accertare la cessata matteria del contendere ed in ogni caso accogliere la proposta opposizione per i motivi esposti nel ricorso introduttivo e quindi revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace l'avviso di addebito (n. 321 2024 0000906528000) e/o il ruolo opposto, con accertamento della piena legittimità del comportamento tenuto dall'opponente in relazione ai fatti contestati.
In ogni caso:
- spese e compenso di lite rifusi, oltre accessori di legge
Di parte convenuta
Piaccia al Giudice adito, in veste di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
- 1) nel merito, in via principale: - accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria;
2) con compensazione delle spese di lite.
pagina3 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente impugna l'avviso di addebito di cui alle conclusioni, esponendo come il Tribunale di Bolzano, relativamente ad identica questione ma rispetto a diversa annualità, aveva già annullato simile avviso di addebito.
2. Parte si costituisce e dichiara di aver già sgravato l'avviso impugnato, CP_1
per cui chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di controparte, posto che essa non avrebbe provato sin dall'inizio la tempestività del ricorso.
3. In prima udienza parte ricorrente esibisce la ricevuta postale relativo all'avviso di giacenza del 13.11.2024, momento della tentata notifica. Tale documento è compatibile con il doc. n. 3 (traccia poste) di parte resistente, per cui il documento era disponibile per la consegna nell'ufficio postale dal
20.11.2024.
Ora, a parte che la produzione del documento di parte ricorrente ha scarsa rilevanza pratica, posto che è la stessa resistente a provare che la consegna non è avvenuta prima del 20.11.2024, tale produzione è comunque lecita. Cfr Cass.
16.5.2007, n. 11274.
Posto, in ogni caso, che la notifica sicuramente è andata a buon fine a 30 giorni dal 13.11.2024 (quindi la data di partenza del calcolo è il 13.12.2024), ed il ricorso è stato depositato in data 18.1.2025, si deve presumere che esso sia tempestivo, posto che andava presentato entro 40 gg.
4. Un tanto ha effetto sulle spese, che quindi gravano integralmente sull' . CP_1
L'unica questione in rito affrontata consiglia l'applicazione dei minimi di legge,
pagina4 di 5 scaglione fino a € 26.000, con ulteriore riduzione per aver la causa avuto ad oggetto solo questioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 2000 per compenso, € 43 per spese, oltre
15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.
11 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina5 di 5