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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico IGfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1904 dell'anno 2024
TRA
Pt_1
assistito e difeso dall'avv. Silvia Bellomarì
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dall'avv. Valentina Morelli
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
che dal 1987 aveva svolto attività di ballerina con obbligo di versamento contributivo presso la gestione ex
Enpals;
che il 30.7.21 aveva presentato all' istanza di pensione di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei;
Pt_1
che la domanda era stata respinta il 3.8.21 perché “non si sono raggiunte le 2400 giornate utili per la prestazione di vecchiaia anticipata ballerini”;
che il diniego era attribuibile a errori materiali nell'estratto contributivo del periodo 1989-2013, da cui emergeva che non era stato attribuito il codice 092, che identifica l'attività di ballerina, ma i codici 020, 025
e 091, che indentificano l'attività di attori, attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni;
che nel periodo ottobre 1993-maggio 1994 aveva svolto esclusivamente attività di ballerina in favore di Rai
Radiotelevisione Italiana, erroneamente qualificata con codice 025 anziché 092, e rispetto alla quale, per i mesi da febbraio a maggio 1994, l'azienda aveva omesso di versare i contributi dovuti;
che nei predetti periodi aveva sempre svolto esclusivamente l'attività di ballerina quale componente del corpo di ballo di trasmissioni televisive.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
tersicorei a decorrere dal 01.08.2021 (ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda avvenuta il 30.07.2021) o dalla diversa data individuata e conseguentemente condannare l - Pt_1
ex Enpals a liquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei dal
01.08.2021 ovvero dalla diversa individuanda data, con corresponsione degli arretrati maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge>>.
3. Nella contumacia dell' l'adito Tribunale, con sentenza n. 4455/2024 pubblicata il 14 giugno 2024, così Pt_1
statuiva: <
decorrenza dal 01/08/2021; condanna l alla corresponsione in suo favore dei ratei maturati, oltre Pt_1
accessori dalla maturazione al saldo, e alle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre contributo unificato,
spese generali, iva e cpa, da distrarsi>>.
4. Affermava il primo giudice:
<
contribuzione relativa ai periodi 1989-2013 sono stati attribuiti i codici 020, 025, 091, che riguardano non i ballerini, ma gli “attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni” “attori di prosa e mimi” “generici e figuranti
CP_ speciali”, attività che la ega di avere svolto. La documentazione prodotta (costituita da filmati di balletti televisivi - doc. 9 -, rappresentazioni fotografiche/estratti di giornale/riviste dell'epoca - doc. 6 e 8 -,
dichiarazioni rilasciate da ex colleghi di lavoro - doc. 7 -) conferma in maniera sufficiente e adeguata che nel periodo di interesse la ricorrente ha svolto solo ruolo e mansioni di ballerina. Il numero dei contributi giornalieri erroneamente indicati con il codice 020 e 025, relativi ai periodi 1991-2013 già indicati e riferiti alla sola attività svolta in favore della Rai, ammonta a 1.021; quelli in favore di . Controparte_2
ammonta a 448; tali contributi, in quanto relativi ad attività svolta quale ballerina, vanno riqualificati con codice 092. La somma di tali contributi giornalieri (1.469) e quelli risultanti dall'estratto conto contributivo con codice corretto (092) - che ammontano a 1.286 -, consiste di 2.755 contributi giornalieri. Ne consegue
CP_ che la è in possesso anche del requisito minimo di 2400 giornate necessario per essere ammessa alla pensione di vecchiaia anticipata. Nella fattispecie in esame la ricorrente - alla data della domanda amministrativa (30.7.21) - era quindi in possesso di tutti i requisiti previsti: a) anni 52 di età anagrafica;
b)
attività rientrante nella categoria ballerini e tersicorei svolta per oltre 20 anni a decorrere dal 1987; c) oltre
2.400 contributi giornalieri>>.
5. Con ricorso dell'11 luglio 2024 l' interponeva appello. Pt_1
CP_ La esisteva.
6. Con un unico motivo, l' deduce: Pt_1 <
fosse sufficiente a provare i presunti errori materiali nell'Estratto contributivo. Ed infatti, non è sufficiente dimostrare di aver ballato in trasmissioni televisive per poter modificare i codici relativi alla qualifica del lavoratore, così come sono stati dichiarati dal datore di lavoro ed in base ai quali è stata versata la relativa aliquota contributiva.
Per dimostrare eventuali errori materiali nell'estratto contributivo, sono invece necessarie idonee prove documentali, consistenti nei contratti di volta in volta sottoscritti con i datori di lavoro, nei quali sono riportate le qualifiche dei lavoratori e le mansioni svolte. La parte ricorrente non ha prodotto in giudizio tali
Pt_ contratti, così come non sono stati mai consegnati all' nella fase amministrativa. L'unica documentazione offerta in atti da controparte, proveniente dal datore di lavoro, è il doc. n. 5 allegato al ricorso introduttivo
CP_ del giudizio. Ebbene, in tale documentazione si evince che la IG.ra fosse stata scritturata per la partecipazione a trasmissione televisiva negli anni 1993-1994 in qualità di “attrazione” e non con la qualifica di “ballerina”. Pertanto, tale documentazione non è affatto idonea a dimostrare un errore materiale nell'estratto contributivo, né per il periodo indicato nella stessa, né, tantomeno per gli ulteriori periodi indicati nell'estratto stesso. Anzi, detta documentazione conferma la correttezza dell'estratto contributivo,
ove compare, infatti, il codice 020 (qualifica di “attrazione”).
L'ulteriore documentazione prodotta dalla controparte nel giudizio di primo grado (costituita da filmati di balletti televisivi - doc. 9 -, rappresentazioni fotografiche/estratti di giornale/riviste dell'epoca - doc. 6 e 8 -,
dichiarazioni rilasciate da ex colleghi di lavoro - doc. 7) non dimostra affatto che il datore di lavoro abbia
CP_ assunto la IG.ra con qualifica di ballerina nei periodi in cui nell'estratto contributivo risultano codici diversi da quelli 092 o 091, né che il datore di lavoro abbia inviato all'Enpals/Inps le denunce contributive indicando, per la ricorrente, tale qualifica, né che sia stata versata la relativa contribuzione con la corrispondente aliquota contributiva. Ha dunque errato il primo Giudice, ritenendo che fosse stata raggiunta la prova di un errore materiale presente nell'estratto contributivo, errore che di fatto non è presente, in quanto l'estratto riporta fedelmente quanto è stato dichiarato dal datore di lavoro in sede di denuncia contributiva>>. 7. Aggiunge, in via subordinata, l' Pt_1
CP_
< nonostante la stessa fosse stata formalmente assunta con diversa qualifica, si osserva che non potrebbe applicarsi in favore della lavoratrice il cosiddetto «principio di automaticità delle prestazioni previdenziali>>.
<
il lavoratore dimostra come “dovuti”, anche se non effettivamente versati, sono comunque utili ai fini del conseguimento dei requisiti minimi per il diritto ed il calcolo della pensione, purché non siano superati i termini della prescrizione.
<
“ballerina” - codice 092 - relativi a vari periodi compresi fra il 1989 e il 2013, in relazione ai quali è ormai maturata la prescrizione decennale e quinquennale dal 1995, ai sensi della l. 335/95>>.
CP_ 8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, sollevata dalla è infondata,
giacché l' ha ben esplicitato le ragioni della non conformità a diritto delle argomentazioni addotte dalla Pt_1
pronuncia impugnata.
9. L'appello è fondato.
CP_ 9.1 Con il ricorso avverso il diniego opposto dall all'accesso anticipato a pensione, la ha Pt_1
rappresentato, tramite il Patronato, che <
nelle trasmissioni “Caos, Varietà, Ciao week-end, Domenica in e Buona domenica” solo ed esclusivamente come ballerina a seguito di audizioni per il reclutamento del corpo di ballo ma i codici qualifica attribuiti sull'estratto per questi periodi non risultano corretti ed è in corso la richiesta di variazione>>.
CP_ Orbene, come opportunamente obiettato dall' la non ha provato che il datore di lavoro abbia Pt_1
inviato all'Enpals/Inps le denunce contributive indicando, per la ricorrente, la qualifica di ballerina, né, in ogni caso, che sia stata versata la relativa contribuzione con la corrispondente aliquota contributiva. L'appellata ha allegato che, per mero errore materiale, le sarebbero stati accreditati contributi con codici
020, 025, 091, anziché 092, ma l'assunto non trova conforto nella documentazione esibita.
CP_ La non ha prodotto né i contratti di lavoro né copia delle denunce contributive che sarebbero state inviate all'Enpals, cui è subentrato, dal 2011, l' Pt_1
Dunque, di un accredito dei contributi con codice non corrispondente all'attività svolta ascrivibile ad errore materiale non v'è traccia alcuna.
CP_ Ché, anzi, il documento datato 21/4/1994 esibito dalla all. 5) sembra attestare esattamente il contrario,
CP_ giacché trattasi dell'incarico aggiuntivo conferito dalla RAI alla quale “attrazione” e non quale
“ballerina” per la partecipazione a “Domenica in” negli anni 1993-1994.
CP_ Né rileva accertare quali siano stati in concreto i compiti svolti nel corso dei vari rapporti dalla (di qui l'irrilevanza della prova per testi richiesta sul punto da quest'ultima), giacché l'appellata ha allegato non già
un'insufficiente versamento in proprio favore dei contributi dovuti per l'attività in concreto svolta (atteso che, come è noto, la normativa prevede un'aliquota contributiva maggiorata per i tersicorei e i ballerini iscritti all'ENPALS dopo il 31/12/95) – doglianza, peraltro, che poteva essere fatta valere nei confronti dei datori di lavoro e non dell' - bensì che l'istituto le ha accreditato erroneamente contributi come attrice anziché Pt_1
come ballerina.
Ma ciò postulava la prova, come detto non offerta, che all' fossero stati stati versati, e nella misura Pt_1
dovuta, contributi, per l'appunto, come ballerina.
CP_ 9.2 Con l'atto introduttivo, la ha aggiunto che <
CP_
“categorizzazione” della ricorrente, stante la pacifica mansione di “ballerino” svolta dalla IG.ra sarebbe equiparabile all'ipotesi di omissione contributiva trovando così applicazione l'art. 40 l. 153/1969 e del d.l.
267/1972, conv. in Legge n. 485/1972, normativa in forza della quale i contributi che la lavoratrice dimostra dovuti, anche se non effettivamente versati, sono comunque utili ai fini del diritto e della misura della pensione e delle prestazioni collegate alla contribuzione (doc. 1, 2 e 5). Non vi è dubbio che la disciplina di cui all'art. 40 L. 153/1969 – così come la normativa codicistica (art. 2115
e 2116 c.c.) – sia applicabile anche all in forza dell'art. 1 dpr n. 1420/1971. CP_3
L'efficacia e la validità di tale principio legislativo – c.d. “automatismo” – è stata più volte ribadita dalla
Suprema Corte di Cassazione laddove “il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c. comma 1 opera sia ai fini del raggiungimento del requisito minimo di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, che ai fini della determinazione della misura del trattamento”
(Cass. n. 16300 del 19.08.2004)>>.
9.3 La tesi non può essere condivisa.
CP_ Innanzitutto, non è nota, in primo luogo, la natura dei rapporti per i quali la ichiede un diverso codice.
Per i lavoratori autonomi, anche se in regime di collaborazione coordinata e continuativa, non vale il principio della automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. (ex multis, Cass. 8789/2022).
E, nella specie, manca la prova che le parti avesse pattuito un rapporto di lavoro subordinato, tanto più che dal documento 21/4/1994, sopra citato, sembra emergere il contrario, giacché si afferma espressamente che il rapporto era di lavoro autonomo.
Per il vero, per i ballerini, l'obbligo contributivo e gli obblighi di trasmettere la denuncia contributiva gravano sul datore di lavoro o committente anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo.
Pertanto, la giurisprudenza che argomenta la differenza di tutela tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo sul rilevo che al primo non possono essere imputate omissioni contributive del proprio datore,
mentre il secondo subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico, potrebbe ragionevolmente ritenersi, nella specie, inapplicabile, poiché,
l'obbligo contributivo grava, in caso di rapporto autonomo, non sul ballerino ma sul committente.
Sennonché, l'art. 27, comma 2, R.D.L. 636/1939 (come riformulato dall'art. 40 l. 153/1969, richiamato dall'appellata) dispone: “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe”.
Nella specie, i (maggiori) contributi di cui si discute attengono ad un periodo (5.3.1990 – 14.5.1998) che, alla data della domanda amministrativa (30 luglio 2021), erano già prescritti.
CP_ Ne consegue che la on ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
10. Pertanto, assorbita ogni altra questione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda attorea va rigettata.
La particolarità della questione trattata e la originaria dubbiezza della lite – con riferimento a quella che
CP_ appariva situazione contributiva della alla data di proposizione del ricorso – giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, dall' nei confronti di Pt_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 14 giugno 2024 e, per l'effetto, in CP_1
CP_ riforma di detta sentenza, rigetta la domanda avanzata dalla on ricorso del 4 maggio 2023
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis