Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/1968, n. 1663
CASS
Sentenza 1 giugno 1968

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Il limite di valore per l'ammissibilita della prova testimoniale, posto dall'art. 2721, primo comma cod.civ., puo essere superato dal giudice, ove questi ne ravvisi l'opportunita in relazione alla qualita delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza. Il giudice di merito pero, nell'Esercizio del potere discrezionale in ordine all'ammissione della prova testimoniale oltre il limite normale di valore del contratto,non e obbligato a tener conto di tutte le circostanze indicate in modo esemplificativo nell'articolo citato, e puo comunque attribuire ad alcuna di esse efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre.*

L'art. 2722 cod.civ., vietando la prova testimoniale di fatti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, si riferisce ad un documento contrattuale ( cioe proveniente dalle parti contraenti perche formato con la partecipazione dell'una e dell'altra) e non gia a uno scritto contenente una dichiarazione unilaterale. ( Conf. 1211-64).*

L'articolo 2722 cod.civ. non puo ritenersi violato, qualora la prova testimoniale abbia per oggetto una convenzione rispetto alla quale chi richiede la prova e terzo, perche in tal caso la convenzione e un fatto (res inter alios acta) la cui prova non e soggetta, come ogni altro fatto giuridico semplice, ad alcuna limitazione.*

Debbono essere riproposte in appello le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, e non anche le istanze istruttorie, le quali invece si intendono implicitamente richiamate con le domande ed eccezioni riproposte,a sostegno delle quali esse erano state formulate. Pertanto il convenuto che in primo grado, pur essendosi opposto all'ammissione della prova testimoniale richiesta e formulata dall'attore, abbia ottemperato all'Obbligo di indicare i propri testimoni, e che in Sede di appello abbia chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie, compresa l'istanza di ammissione della prova testimoniale non ammessa in primo grado, non ha l'Obbligo di rinnovare l'indicazione dei propri testimoni, dovendosi ritenere richiamata la richiesta di prima Sede di assunzione dei propri testi per il caso di ammissione della prova formulata dalla controparte. ( Conf. Sulla prima parte, 2051-67, massima n.329135 1900-66, massima 325490).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/1968, n. 1663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1663
    Data del deposito : 1 giugno 1968

    Testo completo