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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore indebito soggettivo – ha pronunciato la seguente arricchimento senza giusta causa SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 11/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , nato Parte_1 CodiceFiscale_1
a 39046 Ortisei (BZ) il 26.04.1940, personalmente e nella sua qualità di marito erede di deceduta a OS RS
AN IA (USA) in data 11.05.2022, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura alle liti rispettivamente per la posizione personale in calce alla comparsa di costituzione e risposta dd. 30.12.2020 e, per la posizione di erede, allegata all'atto di appello, dall'avv. Paolo
Fava e dall'avv. Andrea Bartolaccio, nel cui studio in 39100
Bolzano (BZ), Piazza Walther 8, è anche elettivamente
1 domiciliato, e c.f. Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], nella C.F._2
sua qualità di figlio erede di deceduta a RS
OS AN IA (USA) in data 11.05.2022, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Paolo Fava e dall'avv.
Andrea Bartolaccio, nel cui studio in 39100 Bolzano (BZ),
Piazza Walther 8, è anche elettivamente domiciliato
- appellanti -
contro
, società costituita in Controparte_2
conformità alle leggi delle British Virgin Island presso il
Tribunale Reginale di Tortola, con sede presso
[...]
Controparte_3 Controparte_4 [...]
, c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, sig. CP_6
elettivamente domiciliata, agli effetti della presente
[...]
procedura, in 42124 Reggio Emilia (RE), Via P. Borsellino 22,
presso lo studio e la persona dell'avv. Giordana Ovi che la rappresenta e difende giusta procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 940/2022 del
Tribunale di Bolzano di data 28.10.2022 /
31.10.2022 – indebito – arricchimento senza giusta
2 causa -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024, in cui la causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 352 cpc su richiesta di parte appellante, in seguito alla precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2024 con assegnazione del termine perentorio del 25.09.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 15.10.2024 per il deposito di memorie di replica, sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori degli appellanti:
contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento -
Sezione distaccata di Bolzano, in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bolzano n. 940/2022
RG 3099/2020 dd. 28.10.2022 pubblicata in data 31.10.2022,
per le ragioni di cui in narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate,
in via preliminare:
accertare e dichiarare la nullità della citazione per carenza degli elementi prescritti dall'art. 163 c.p.c. e/o comunque il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore del
Giudice svizzero e la conseguente applicabilità del diritto svizzero e/o comunque,
la violazione del principio del ne bis in idem internazionale con riferimento alla sentenza dd. 17.05.2022 con riferimento al
3 procedimento P/930/2013 Tribunale di NE e comunque la litispendenza tra il presente procedimento e quello definito innanzi al Tribunale di NE al numero P/930/2013 e/o comunque,
il difetto di legittimazione attiva e/o di rappresentanza in capo a parte attrice,
la prescrizione dell'asserito diritto vantato dalla società
Controparte_2
nel merito, in integrale riforma dell'impugnata sentenza:
respingere e/o rigettare tutte le domande proposte dalla società nei confronti di Controparte_2
e Parte_1 RS
rispettivamente contro i suoi eredi, per carenza dei presupposti di legge e comunque perché infondate in fatto ed in diritto.
in via istruttoria:
si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie come proposte in primo grado in memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 dd.
24.03.2021.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% CAP e
IVA e CAP per entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sez. distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e
di legge, in accoglimento delle sopra esposte premesse fattuali ed
argomentazioni giuridiche, ovvero per quelle diverse ragioni che
4 riterrà sussistere, previo rifiuto del contraddittorio su domande
ed eccezioni tardive avversarie:
Nel merito:
I In via principale: previa ogni opportuna declaratoria anche
in ordine alla inammissibilità delle eccezioni, conclusioni e
domande nuove ex adverso formulate in spregio al dettato
dell'art. 345 c.p.c., rigettare in toto l'appello proposto da
[...]
e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 940/2022 del Tribunale di Bolzano per violazione
dell'art. 342 cpc e per indeterminatezza e genericità dei motivi
proposti e comunque perché inammissibile per le ragioni tutte
sopra esposte (in tale ipotesi si chiede anche eventuale emissione
di ordinanza succintamente motivata ex artt. 348 bis, 349, 350
c.p.c.), e/o comunque infondato in fatto e/o diritto o come meglio;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 940/2022 del Tribunale
di Bolzano in ogni sua parte e capo;
II In via subordinata:
per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande
svolta in via principale, preso atto che ripropone qui CP_2
formalmente nei confronti delle controparti Parte_1
in proprio e in qualità di erede di e
[...] RS
in qualità di erede di Controparte_1 Per_1
, le eccezioni e domande di cui alle conclusioni
[...]
rassegnate da in primo grado, non Controparte_7
oggetto di pronuncia e non accolte, in quanto assorbite, nella
5 statuizione appellata, che qui seguono:
Accertare e dichiarare che i Sigg.ri. e Parte_1
, ex art. 2041 c.c, o come meglio, per le RS
casuali tutte di cui in premessa, hanno ricevuto e trattenuto -
quest'ultima limitatamente all'importo di 730.042,08 USD pari ad
€. 660.352,19 (cambio USD/Euro del 18.12.2019 - la somma di
€. 2.218.987,76 accreditata sui conti correnti agli stessi intestati
e precisati in narrativa, a seguito dei bonifici meglio indicati in
atti, provenienti, in mancanza di qualsivoglia autorizzazione da
parte del legittimo titolare, dai conti correnti Nr.
4927230/001.000.840 e Nr. 4927230/001.000.003 accesi da
presso HO & Cie Bank e Controparte_2
per l'effetto condannare i Sigg.ri in Parte_1
proprio e in qualità di erede di e RS [...]
in qualità di erede di , al Controparte_1 RS
pagamento a favore dell'attrice, - quest'ultimo limitatamente
all'importo di 730.042,08 USD pari ad €. 660.352,19 (cambio
USD/Euro del 18.12.2019 - la somma di €. 2.218.987,76 oltre
alle spese sostenute per la ricostruzione dei flussi e
movimentazioni di danaro per cui è causa, che si quantificano
nell'importo di € 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi ex lege dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento del
danno subito dell'attore per effetto dei fatti denunciati da
liquidarsi in via equitativa.
statuire il graduato accoglimento di tali domande e/o eccezioni,
6 rigettando in ogni caso l'appello proposto e/o comunque ogni
domanda verso;
Controparte_7
III. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese del
doppio grado, oltre rimborso forfetario, iva (se dovuta) e CPA di
legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'odierna appellata (in Controparte_2
seguito anche solo la ) ha convenuto dinanzi al CP_2
Tribunale di Bolzano i coniugi e Parte_1
chiedendo la condanna del primo al RS
pagamento di complessivi euro 2.199.617,66, di cui euro
660.352,19 in solido con la seconda, invocando in via principale l'art. 2033 c.c. e in via subordinata l'art. 2041 c.c., oltre la condanna al risarcimento del danno costituito dalle spese sopportate per la ricostruzione dei flussi finanziari e delle movimentazioni di denaro per cui è causa e per l'estrazione delle copie di un fascicolo di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di NE (Svizzera), quantificate in euro
50.000,00.
2. A sostegno della domanda l'attrice ha esposto: - di aver aperto nel 2009 un conto corrente presso la Banca HO &
Cie Bank di NE, conferendovi una somma di circa 10
milioni di dollari americani, e di avere affidato alla HO &
ER SA, società di gestione patrimoniale legata alla predetta banca, l'incarico di gestire detto patrimonio mobiliare;
7 - che il broker le era stato indicato come referente Persona_2
all'interno di HO & ER SA;
- di aver appreso nel
2013 dell'arresto del da parte delle autorità francesi per _2
una serie di frodi ai danni dei clienti della banca svizzera, medio
tempore fallita;
- di aver riscontrato, a seguito di successivi approfondimenti, che gli estratti conto in precedenza inviati dal erano falsi e che l'intero patrimonio iniziale di 10 milioni _2
di dollari americani era stato disperso tramite trasferimenti mai autorizzati a soggetti terzi;
- di aver acquisito nel 2015 i documenti estratti dai fascicoli del pubblico ministero di
NE nel processo contro dai quali emergeva che _2
sedici bonifici di diversi importi erano stati effettuati dal conto di , senza alcuna autorizzazione, a tre conti intestati a CP_2
dei quali uno cointestato con la moglie;
- Pt_1 Per_1
che tali trasferimenti sarebbero avvenuti senza alcuna giustificazione causale e sarebbero quindi qualificabili alla stregua di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ovvero, in subordine, costituirebbero un arricchimento senza causa da parte dei coniugi convenuti.
3. In primo grado si è costituito solo Parte_1
mentre la moglie è rimasta contumace. Il convenuto
[...]
ha chiesto la reiezione della domanda, sollevando una serie di eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito. Nel merito ha dedotto di essere stato a propria volta vittima della truffa organizzata dal broker , il quale avrebbe restituito somme _2
8 ai clienti che gli avevano affidato i propri risparmi a fini di investimento, utilizzando asseritamente denaro appartenente ad altri clienti, facendo in tal modo apparire come fruttuosa la propria attività di gestione patrimoniale. Egli sarebbe, quindi,
estraneo alla sottrazione di denaro a danno di , avendo CP_2
egli ricevuto detti versamenti dal conto dell'attrice in buona fede e senza conoscere l'attività fraudolenta posta in essere dal
. Il convenuto eccepiva pregiudizialmente e _2
preliminarmente: - la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del codice fiscale e della partita IVA dell'attrice; - il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero, posto che, nella specie, l'evento dannoso sarebbe avvenuto in territorio svizzero;
- la litispendenza internazionale con il procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di
NE a carico di , nel quale si era Persona_2 CP_2
costituita parte civile per ottenere la restituzione delle somme indebitamente trasferite;
- il difetto di legittimazione attiva della società attrice, non essendo provato che la stessa sia ancora attiva ed esistente;
- la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attrice in forza del diritto svizzero, applicabile al caso di specie;
- l'inconfigurabilità di un'azione di ripetizione di indebito
ex articolo 2033 c.c., atteso che i versamenti sarebbero stati effettuati dal broker e non dalla società attrice che non _2
sarebbe pertanto qualificabile come solvens in senso stretto; -
l'inconfigurabilità di un'azione di indebito arricchimento, stante
9 il difetto di sussidiarietà dell'azione, nonché degli altri requisiti previsti dall'art. 2041 c.c.; - l'errata quantificazione da parte dell'attrice delle somme oggetto di ripetizione.
4. Svoltasi trattazione e istruttoria solo orale, il Tribunale
con l'impugnata sentenza ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc, condannando Parte_1
e , quest'ultima limitatamente
[...] RS
all'importo di € 664.431,08, in solido tra loro, a pagare alla l'importo di € 2.218.987,00, oltre interessi nella CP_2
misura legale dal 15.9.2020 (data notifica domanda) al saldo.
Ha rigettato, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 50.000,00 a titolo di rifusione delle spese per
“ricostruzione dei flussi finanziari”. Ha gravato parte convenuta delle spese di lite in favore di parte attrice.
5. Il Tribunale ha:
- Rigettato l'eccezione di nullità della citazione risultando
“la corretta individuazione della società attrice, con indicazione di
denominazione, codice fiscale e sede legale” e non essendovi,
quindi, “incertezza sugli elementi di cui all'art. 163 n. 2) c.p.c.”;
- respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice svizzero, in ossequio all'art. 4 comma 1, del
Regolamento (UE) n. 1215/2012, secondo cui “le persone
domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a
prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità
giurisdizionali di tale Stato membro” e sul rilievo che “nella
10 specie, entrambi i convenuti sono residenti in Italia, nel comune
di Ortisei (BZ)”, con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana, essendo gli stessi domiciliati nel territorio dello Stato
italiano;
- ritenuto applicabile il diritto italiano in ossequio al
Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali (Roma II), art. 10, paragrafo n. 4
(“
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che
l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento
senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti
con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si
applica la legge di quest'altro paese.”), in quanto “l'obbligazione
restitutoria di cui si discute presenta collegamenti
manifestamente più stretti con l'Italia se si considera che, come
già rilevato, uno dei conti correnti su cui sono stati effettuati
alcuni versamenti è stato acceso presso una banca italiana, nella
specie, la Cassa Raiffeisen di Castelrotto, che i titolari del conto,
odierni convenuti, sono residenti in Italia e che è Pt_1
anche cittadino italiano.”;
- rigettato l'eccezione di litispendenza internazionale riferita al procedimento penale innanzi al Tribunale di NE a carico di , definito con sentenza d.d. 25.3.2022 (docc. Persona_2
13, 14, 15, di parte convenuta), nel quale l'odierna attrice si è
costituita parte civile nei confronti dell'imputato, “essendo la
domanda restitutoria proposta da nel presente CP_2
11 procedimento rivolta nei confronti degli odierni convenuti e non
invece, nei confronti di ”, per cui non vi è Persona_2
“identità di domande, sia sotto il profilo soggettivo che
oggettivo.”;
- rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice, nei termini delineati dal convenuto costituito;
- respinto l'eccezione di prescrizione “atteso che i primi
versamenti di cui si discute sono avvenuti nell'agosto del 2010
(docc. 14, 14/A, 15, 16 di parte attrice) e l'ordinario termine di
prescrizione decennale, applicabile anche credito derivante da
indebito oggettivo, risulta validamente interrotto con la diffida
inviata ai convenuti in data 28.2.2018”;
- accolto nel merito la domanda ex art. 2033 cc, rilevando:
- che l'attrice ha fornito “prova documentale (si vedano i
documenti da 14 a 28 e da 30 a 55) dei sedici trasferimenti di
denaro provenienti dai conti di presso HO & Cie CP_2
Bank verso i tre diversi conti correnti, di cui due, di titolarità
esclusiva del convenuto (presso la Credit Suisse, in Pt_1
località Zurigo – Svizzera – IBAN CH1104835060830680000 e
presso Cassa Raiffeisen Castelrotto, in località Compatsch di
Ortisei – IBAN [...]) e uno,
cointestato ai coniugi e (n. 001-428411 Pt_1 Per_1
presso City National Bank, in località OS AN - USA).
…Risultano provati versamenti per complessivi euro
12 2.218.987,76, nella specie, euro 664.431,08 sul conto corrente
acceso presso la City National Bank di OS AN, cointestato
ai convenuti, euro 854.500,36 sul conto corrente acceso presso la
Credit Suisse di Zurigo, ed euro 700.056,32 sul conto corrente
acceso presso la Cassa Raiffeisen Castelrotto in località
Compatsch di Ortisei, entrambi intestati a .”; - Parte_1
che detti versamenti erano “sine causa, stante la totale assenza
di rapporti giuridici tra le odierne parti in causa.”; - che l'attività
del consulente andava inserita “nell'ambito di un _2
rapporto di gestione patrimoniale, intercorso tra l'attrice e
HO & ER SA, assimilabile al mandato (docc.
7-9 di
parte attrice)”; - che la “mera circostanza che il consulente abbia
con tutta evidenza esorbitato i limiti dell'incarico di gestione
patrimoniale conferito da non esclude la riferibilità in CP_2
capo alla società attrice dei pagamenti effettuati in favore degli
odierni convenuti”; - che, quindi, “ ben può essere CP_2
qualificata quale solvens ai sensi ed agli effetti dell'art. 2033
c.c.” e che, quindi, la domanda poteva essere accolta, con riconoscimento degli interessi dalla data della domanda
“dovendosi escludere, sulla base degli elementi disponibili, la
malafede degli accipiens.”;
- rigettato l'ulteriore domanda attorea di pagamento della somma di euro 50.000,00 per spese sopportate per la ricostruzione dei flussi di denaro per cui è causa, perché
“formulata in atto di citazione in termini del tutto generici, non
13 avendo parte attrice dedotto specificamente in che cosa
sarebbero consistite tali spese ed a favore di quale soggetto
sarebbero state sostenute.”;
- posto le spese di lite a carico dei convenuti in ossequio al principio di soccombenza.
6. Avverso questa decisione hanno interposto appello e il Parte_1 Controparte_1
primo in proprio e quale erede della signora RS
(deceduta in corso di causa in data 11.05.2022), il secondo in qualità di erede (figlio della signora , RS
sviluppando sette motivi d'appello. Gli appellanti hanno reiterato, nel merito, le difese sull'inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 2033 e 2041 c.c., chiedendo, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande svolte da nei loro confronti. Hanno chiesto in via cautelare CP_2
anche la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'impugnata sentenza.
7. si è costituita chiedendo, nel merito, il rigetto CP_2
dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Non ha svolto gravame incidentale, limitandosi a reiterare tutte le domande, anche quelle subordinate ex art. 2041 c.c., ritenute assorbite dal primo Giudice, e anche quella, rigettata dal
Tribunale, di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di €
50.000,00 a titolo di “spese sostenute per la ricostruzione dei
flussi finanziari”. Ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare di
14 sospensione dell'efficacia esecutiva.
8. Con ordinanza collegiale di data 03.05.2023 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza a condizione della prestazione, entro il termine del 31.7.2023, di una cauzione in forma di garanzia bancaria a prima richiesta in favore della creditrice Boavista
emessa da primario istituto bancario avente filiale nel territorio della Provincia di Bolzano per l'importo di € 2.500.000,00,
vincolata alla durata e all'esito del presente giudizio d'appello.
9. Detta cauzione non è stata, però, mai prestata dagli attori appellanti, con conseguente perdurante efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
10. La causa passa ora in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.06.2024, in epigrafe riportate, e confermate all'esito della discussione orale della causa all'udienza dell'11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (“Nullità dell'atto di citazione –
mancata indicazione del codice fiscale e della partita Iva
dell'attrice – violazione/falsa applicazione dell'art. 163 cpc –
incertezza sull'individuazione della società appellata – difetto di
motivazione/motivazione apparente”) gli appellanti censurano la sentenza per non avere riconosciuto la nullità dell'atto introduttivo del giudizio “per mancata indicazione del codice
fiscale e della partita Iva della medesima società”. Nel caso di
15 specie sarebbe “impossibile” identificare l'attrice appellata, il numero di codice fiscale indicato non corrisponderebbe ad alcuna società registrata sul territorio italiano, i documenti avversari (sub nn. 1 e 2) non sarebbero riconducibili “ad alcuna
società, nemmeno estera.”
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La nullità, in relazione ai requisiti di cui all'art. 163
comma 3 n. 2 cpc, è disposta dall'art. 164 cpc soltanto per l'ipotesi di “omissione” o “assoluta incertezza”. Inoltre, in caso di costituzione in giudizio del convenuto, questa “sana i vizi della
citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui
al secondo comma …” (art. 164, comma 3, cpc).
1.3. L'eccezione di nullità, quindi, è stata in ogni caso sanata nei confronti di in proprio, Parte_1
costituitosi regolarmente nel procedimento di primo grado.
1.4. La coniuge è rimasta contumace in RS
primo grado.
1.5. Gli appellanti, quindi, conservano nella loro veste di eredi l'interesse ad una pronuncia sull'eccezione di nullità, peraltro rilevabile d'ufficio, che – se fondata – non comporterebbe, però
la regressione al primo Giudice, ma la rinnovazione delle attività
e degli atti ai sensi dell'art. 354 comma 3 cpc e la decisione nel merito della causa da parte di questa Corte.
1.6. La stessa giurisprudenza di legittimità, citata dall'appellante e relativa all'”incompleta o inesatta indicazione …
16 del nominativo di una delle parti” nella citazione e/o nella relata di notifica, è ferma nel ritenere in tal caso un motivo di nullità
unicamente laddove abbia ingenerato una irregolare costituzione del contraddittorio e/o incertezza circa i soggetti a cui l'atto è diretto (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
6352/2014: “L'omessa, incompleta o inesatta indicazione,
nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo
di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia
determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia
ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato
notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella
notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se
dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza
l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste
parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere,
nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente
vizio va considerato come un mero errore materiale che può
essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui
mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma
di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso
e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del
prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che
quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola
controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto
17 non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di
primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione
del prenome dell'appellato).” Se l'atto, quindi, raggiunge lo scopo a cui è destinato, non sussiste alcuna causa di nullità (cfr. in tal senso ad esempio Corte di Cassazione, sentenza n.
28451/2013).
1.7. Nel caso di specie, peraltro, non corrisponde alla realtà
processuale che nell'intestazione dell'atto di citazione del giudizio di merito in primo grado è mancata l'indicazione del codice fiscale della società attrice.
1.8. Il codice fiscale ivi indicato era il seguente: C.F.
. Tale codice corrisponde al numero di codice P.IVA_1
fiscale attribuito dall'ufficio dell'Agenzia di Reggio CP_8
Emilia alla società in data Controparte_7
14.09.2020 (cfr. certificato di attribuzione di numero fiscale,
prodotto dall'appellata nel presente giudizio).
1.9. L'affermazione, poi, che il codice fiscale P.IVA_2
“non corrisponde ad alcuna società registrata sul territorio
italiano”, non conduce a diverso esito, perché non è questo il codice fiscale “indicato” nell'atto di citazione (che è il
– cfr. atto di citazione e certificato di attribuzione P.IVA_1
di codice fiscale - e non il come erroneamente P.IVA_2
dedotto dall'appellante).
1.10. La succinta motivazione del rigetto dell'eccezione spesa dal Tribunale (“Dall'esame dell'atto di citazione risulta infatti la
18 corretta individuazione della società attrice, con indicazione di
denominazione, codice fiscale e sede legale. Non vi è pertanto
incertezza sugli elementi di cui all'art. 163 n. 2) c.p.c.”) non è, in conclusione, apparente e/o difettosa, ma corretta.
2. Con il secondo motivo (“Difetto di giurisdizione –
violazione/falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. – fatto illecito – la
competenza a decidere è quella del Giudice svizzero in quanto
Giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso – difetto
di motivazione”) gli appellanti deducono l'erroneità
dell'affermazione della giurisdizione italiana. Nella comparsa di primo grado il convenuto aveva Parte_1
argomentato l'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice
italiano in favore di quella del Giudice svizzero con riferimento all'art. 5 del regolamento (CE) n. 44/2001 regolante “la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale”, secondo cui “in
materia di illeciti civili dolosi o colposi è competente il Giudice del
luogo in cui è avvenuto l'evento.” Nell'atto d'appello si deduce che con riferimento “al fatto illecito riconducibile al
comportamento di un terzo ( )” sarebbe competente Persona_2
il Giudice del luogo in cui è avvenuto “l'evento dannoso, ovvero
(incontestabilmente) la Svizzera”. La stessa attrice avrebbe qualificato la propria azione in termini di illecito extracontrattuale. Inoltre, la “competenza” dovrebbe stabilirsi secondo le norme della Convenzione di AN del 2007, in
19 particolare art. 5 commi 3 e 4. La statuizione del primo Giudice
sarebbe errata, perché il Regolamento (UE) n. 1215/2012
applicato nella sentenza sarebbe “criterio residuale”, che si applica “agli stati membri dell'UE, dei quali la Svizzera non fa
parte.” E, comunque, anche l'art. 7 del regolamento unionale prevedrebbe in materia di “illeciti civili dolosi o colposi” la competenza “del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto”, ovvero del Giudice Svizzero.
2.1. La censura non è fondata.
2.2. Il Tribunale ha motivato: “Ai sensi dell'art. 4, comma 1,
del Regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, “le persone domiciliate nel territorio
di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro
cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato
membro”. Nella specie, entrambi i convenuti sono residenti in
Italia, nel comune di Ortisei (BZ). Sussiste dunque la
giurisdizione italiana, essendo gli stessi domiciliati nel territorio
dello Stato italiano.”
2.3. La critica degli appellanti secondo cui il Tribunale
avrebbe erroneamente applicato il Regolamento (UE) n.
1215/2012 per risolvere la questione della giurisdizione, mentre avrebbe dovuto applicare la Convenzione di AN 2007,
perché il Giudice munito di giurisdizione sarebbe solo quello svizzero quale giudice del “fatto illecito riconducibile al
20 comportamento di un terzo ( )” e quale giudice “del Persona_2
luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso”, non coglie nel segno per una serie di ragioni.
2.4. In primo luogo, le domande proposte dall'attrice CP_2
sono dirette alla restituzione di somme indebitamente pagate
(art. 2033 cc), in subordine all'indennizzo per arricchimento senza giusta causa (art. 2041 cc). Non si tratta, quindi, di causa risarcitoria per fatto illecito, colposo o doloso (art. 2043 cc),
compiuto dal (o riconducibile al) ex consulente finanziario di entrambe le parti, , non convenuto nel presente Persona_2
giudizio e non destinatario delle domande proposte. Neppure
trattasi di domanda risarcitoria o restitutoria “nascente da
reato”, laddove ha mai imputato ai coniugi CP_2 Pt_1
chiedendone l'accertamento incidentale, una condotta costituente reato.
2.5. In secondo luogo, alla controversia sono applicabili, ai fini della regolazione della giurisdizione, i criteri posti dal
Regolamento (UE) n. 1215/2012, che disciplina la giurisdizione con riferimento a soggetti aventi domicilio o sede in uno degli
Stati membri. Nel caso di specie i convenuti avevano la residenza in Italia mentre la aveva e ha sede alle CP_2
British Vergin Islands (BVL), che pure facendo parte del
Commonwealth britannico, non rientrava nel territorio dell'Unione europea;
va precisato che la presente controversia è
stata comunque instaurata prima del termine del periodo di
21 transizione - conclusosi il 31/12/2020 - previsto dall'art. 126
del Brexit Withdrawal Agreement, approvato il 17/10/2019 ed entrato in vigore l'1/2/2020 (cfr. Corte di Cassazione, n.
18847/2023 e n. 31963/2021).
2.6. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 all'art. 4 paragrafo 1
prevede il foro generale dello Stato membro, in cui il convenuto
è domiciliato (“A norma del presente regolamento, le persone
domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle
autorità giurisdizionali di tale Stato membro.”).
2.7. A volere ipotizzare l'applicabilità della Convenzione di
AN 2007, il medesimo foro generale è ivi previsto nell'art. 2,
secondo cui “salve le disposizioni della presente convenzione, le
persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla
presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla
cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato.”
2.8. Si rammenta, infine, che la medesima disposizione è
contenuta nella legge n. 218/1995, all'art. 3, secondo cui “la
giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o
residente in Italia o vi ha un rappresentante …”.
2.9. Ora, né il Regolamento unionale, né la convenzione di
AN, né la legge n. 218/1995 contengono una definizione di
“domicilio” o persona “domiciliata” in uno Stato membro / Stato
aderente. Secondo l'art. 62 comma 1 del Regolamento UE “al
fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello
22 Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità
giurisdizionale applica la propria legge nazionale.” Identica
previsione si legge all'art. 59 comma 1 della Convenzione di
AN (“Per determinare se una parte ha il domicilio nel
territorio dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è
pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.”)
2.10. Dall'art. 44 comma 1 cc si ricava una presunzione di coincidenza del domicilio con il luogo di residenza (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 25275/2006; sentenza n. 2060/2003;
ordinanza n. 403/2012; ordinanza n. 3932/2024; sentenza n.
18847/2023).
2.11. Il Tribunale ha, implicitamente e in conformità a questa presunzione semplice, accertato che entrambi i convenuti sono/erano domiciliati in Italia.
2.12. E tale accertamento, con riferimento al convenuto costituito trae conforto anche dalla Pt_1 Parte_1
sua condotta processuale di non contestazione (115 cpc) del domicilio in Italia (in seguito alle deduzioni a verbale di prima udienza e nella memoria ex art, 183 comma 1 cpc, in cui l'attrice ha ripetutamente fatto leva sul domicilio in CP_2
Italia dei coniugi il convenuto non ha mai Persona_3
contestato l'assunto o allegato e offerto prova sulla eventuale diversità del suo domicilio rispetto alla residenza italiana).
2.13. Il principio di non contestazione (art. 115 cpc) non operava, invece, per la seconda convenuta perché rimasta
23 contumace.
2.14. Ma anche per la coniuge , se non si dovesse Per_1
ritenere sufficiente prova della residenza la notifica regolarmente avvenuta presso la residenza italiana (con consegna al “familiare convivente – Parte_1
cfr. certificazione sull'avviso di ricevimento), soccorrerebbe nel caso di specie comunque l'art. 8 n. 1 del Regolamento n.
1215/2012 (“Una persona domiciliata in uno Stato membro può
inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti,
davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è
domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento
così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una
decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni
incompatibili derivanti da una trattazione separata.”). Identica
previsione è contenuta nella Convenzione di AN 2007,
all'art. 6 n.
1. Questa regola discende, poi, anche dall'applicazione dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995,
che rinvia alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
e “successive modificazioni in vigore per l'Italia…”.
2.15. Dirimente, poi, è il fatto che gli odierni appellanti, che hanno interposto appello anche in qualità di eredi della deceduta , non hanno specificatamente RS
censurato, ai sensi dell'art. 342 cpc, l'affermazione del domicilio italiano, contenuta nella sentenza, anche in capo alla convenuta rimasta contumace in primo grado.
24 2.16. Inoltre, il foro generale fondato sul domicilio del convenuto non viene meno, come erroneamente parrebbe sostenere la parte appellante, per l'eventuale ricorrenza di
“competenze speciali”. Le competenze speciali, previste nel
Regolamento unionale n. 1215/2012 e con contenuto sostanzialmente analogo anche dalla Convenzione di AN
2007 (e prima già dalla Convenzione di Bruxelles del 1968), non precludono e non prevalgono mai sul foro generale del convenuto, ma consentono, in ipotesi, all'attore una scelta tra diversi fori (tra quello generale del domicilio del convenuto e quelli eventualmente speciali – ex contractu, ex illecito aquiliano, etc. – se diversi dal domicilio).
2.17. Si ricorda, infine, che l'azione di indebito ex art. 2033 cc non ha, nell'ordinamento italiano, natura di obbligazione né
derivante ex contractu né da fatto illecito aquiliano, con la conseguenza che non sarebbero, comunque, azionabili le
“competenze speciali” di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3 del
Regolamento (UE) n. 1215/2012 e/o di cui in modo identico all'art. 5, n. 3 e 4, della Convenzione di AN (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza n. 7428/2009, per la domanda di indebito, e ordinanza n. 14201/2008 per la domanda di arricchimento senza giusta causa).
3. Con il terzo motivo, rubricato “Erronea applicazione del
diritto italiano in luogo di quello svizzero – errata applicazione del
criterio residuale di cui all'art. 10 comma 4 del regolamento CE
25 864/2007 – mancata applicazione del criterio prevalente dello
Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione
(Svizzera) – carenza/difetto di motivazione”, gli appellanti censurano l'affermata applicabilità del diritto italiano ai sensi del criterio residuale di cui all'artt. 10 n. 4 del Regolamento CE
n. 864/2007. Il citato regolamento si applicherebbe solo agli
Stati membri, di cui la Svizzera non fa parte. Inoltre, la legge applicabile alla fattispecie andrebbe individuata in base all'art. 61 della legge n. 218/1995, dal che conseguirebbe l'applicabilità del diritto sostanziale svizzero quale “Stato in cui
si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione”, perché ivi
“sono stati ordinati ed effettuati i bonifici delle somme a Pt_1
da parte di , che ha gestito per tramite
[...] Persona_2
della HO & ER “la rete di decine di società e conti
offshore”, ordinando le operazioni finanziarie ed i trasferimenti dei soldi. Inoltre, il Tribunale avrebbe “inspiegabilmente”
disatteso il terzo comma dell'art. 10 del Regolamento,
confondendo “i paesi in cui sono stati indirizzati i pretesi bonifici
(“Stati Uniti, in Svizzera ed in Italia”), con quello (l'unico) da cui
gli asseriti bonifici sono asseritamente partiti: la Svizzera, paese
che va identificato come quello in cui l'arricchimento si sarebbe
verificato, sia con riferimento all'art. 2033 cc sia con riferimento
all'art. 2041 cc.”
3.1. Il Collegio ritiene di dovere disattendere anche le censure condensate in questo motivo di gravame.
26 3.2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il Regolamento
CE n. 864/2007 costituisce lo strumento normativo per individuare la legge applicabile.
3.3. L'art. 31 del Regolamento prevede che esso si applica ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, ossia a decorrere dal 11.01.2009. Il Tribunale ha accertato, senza essere smentito, che i primi versamenti sono avvenuti nell'agosto
2010.
3.4. Il Regolamento, poi, si applica a qualunque situazione,
anche laddove non vi sia connessione con una attività
transfrontaliera all'interno dell'Unione europea. Ciò consegue al carattere universale del Regolamento, espressamente attribuito dall'art. 3 allo strumento normativo (“Carattere universale”), con conseguente prevalenza su norme di diritto internazionale previste eventualmente dalla “lex fori” (nel nostro caso, la legge n. 218/1995, art. 61).
3.5. L'argomento, secondo cui l'art. 61 della legge n.
218/1995 imporrebbe, quindi, di applicare il diritto sostanziale svizzero quale Stato in cui si sarebbe verificato “il fatto” da cui deriva l'obbligazione restitutoria, perché ivi il consulente finanziario avrebbe ordinato i bonifici e ivi si sarebbe, pertanto,
verificato “l'evento dannoso”, non solo non può essere accolto per la suddetta prevalenza del Regolamento unionale, ma anche perché confonde il luogo di compimento degli atti di pagamento con il luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva
27 l'obbligazione restitutoria, ovvero il luogo in cui si è realizzato l'indebito (o l'arricchimento, per l'azione subordinata).
3.6. La giurisprudenza di legittimità citata dagli appellanti a sostegno della loro tesi (tra le altre, Corte di Cassazione n.
8571/2015 e n. 8076/2012) attiene alla diversa questione della giurisdizione ed è relativa, peraltro, a ipotesi di responsabilità
aquiliana, che nel caso di specie non rilevano.
3.7. L'art. 10 del Regolamento CE n. 864/2007 contiene la seguente disciplina per la fattispecie dedotta in giudizio:
“Arricchimento senza causa:
1. Ove un'obbligazione
extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa,
compresa la ripetizione dell'indebito, si ricolleghi a una relazione
esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da
un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale
arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che
disciplina tale relazione.
2. Quando la legge applicabile non può
essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro
residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si
verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si
applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non
può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la
legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che
l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento
senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti
28 con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si
applica la legge di quest'altro paese.”
3.8. I criteri previsti dai primi tre paragrafi della disposizione in esame sono ordinati gerarchicamente, nel senso che la positiva affermazione della sussistenza di un criterio di collegamento contenuto nel paragrafo che precede esime dall'indagine circa la sussistenza, anche, del criterio di cui al paragrafo successivo. L'ultimo paragrafo (n. 4) contiene la regola di chiusura del sistema, secondo cui il Giudice è
chiamato - anche laddove possa affermare la sussistenza di uno dei criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 – a verificare se ciò
nonostante la fattispecie non presenti un collegamento
“manifestamente più stretto” con un paese diverso da quello individuato ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3.
3.9. Ciò posto, l'appellante non censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei criteri di collegamento indicati nei primi due paragrafi dell'art. 10 (cfr. ultimo cpv. a pagina 9 e primo cpv. a pagina 10 della sentenza: “Nella specie,
non trovano applicazione i paragrafi 1 e 2 della disposizione
appena richiamata in quanto l'indebito di cui si discute non si
ricollega ad una relazione esistente tra le odierne parti in causa,
tra loro del tutto estranee (paragrafo 1) e non avendo le stesse
residenza abituale nel medesimo paese (paragrafo 2).”).
3.10. L'accertamento del Tribunale sull'inesistenza, tra le parti,
di una previa relazione contrattuale o di altro genere (da fatto
29 illecito, ad esempio), è corretto e non impugnato dalla parte appellante (che, invero, afferma una condotta illecita anche penalmente solo in capo al terzo ). Persona_2
3.11. Anche l'affermazione secondo cui le parti “non hanno
residenza abituale nel medesimo paese” (paragrafo 2) non è
censurata dalle parti e può essere confermata, anche se – ai fini del Regolamento in questione – il concetto di “abituale
residenza” andrebbe indagato alla luce di quanto prevede l'art. 23 del Regolamento medesimo, secondo cui (paragrafo 1,
comma 1) “ai fini del presente regolamento, per residenza
abituale di società, associazioni e persone giuridiche, si intende il
luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale”. Non è,
quindi, risolutiva la mera sede statutaria (alle British Vergin
Islands), ma il luogo in cui è domiciliato l'amministratore e socio unico della società Boavista, signor CP_6
Qualora lo stesso fosse residente in Italia, si
[...]
sarebbe soddisfatto il requisito della comune residenza (anche ai sensi dell'art. 73 comma 5bis del TUIR). Ma le emergenze istruttorie depongono in senso contrario (cfr. doc. 12 di parte attrice, in cui si richiama un domicilio del a Manila CP_6
nelle Filippine, o doc. n. 9 in cui si rinviene un recapito dello stesso in Germania), per cui anche questo criterio di collegamento non risulta soddisfatto, come correttamente ha ritenuto il Tribunale.
3.12. L'appellante sostiene che il “luogo in cui l'arricchimento si
30 è prodotto” di cui al terzo criterio di collegamento (paragrafo 3,
art. 10) sia quello “da cui gli asseriti bonifici sono partiti”.
3.13. Il che non è, perché il richiamo contenuto nella norma al luogo in cui l'arricchimento si “è prodotto”, cioè si è realizzato
(nel senso di incremento patrimoniale in favore del destinatario del pagamento non dovuto), nulla ha a che vedere con il luogo
(la Svizzera) in cui è situata la provvista bancaria da cui proviene l'indebito pagamento. Il Regolamento comunitario,
cioè, non attribuisce rilevanza alcuna al luogo in cui si verifica l'impoverimento del solvens, ma – al contrario – al luogo in cui si verifica l'arricchimento dell'accipiens.
3.14. Ora, nella realtà del mondo moderno, in cui la localizzazione della filiale bancaria e/o del conto corrente/deposito bancario sul quale in ipotesi vengono trasferite somme non dovute, è sovente solo casuale, non coincidente né con il domicilio del destinatario né con un luogo altrimenti connesso con il titolare del conto bancario, non pare sostenibile la tesi (cosiddetta teoria del mosaico), secondo cui il luogo dell'arricchimento sia coincidente con il luogo in cui è
fisicamente localizzata la banca o la filiale della banca, presso la quale la somma è stata trasferita. Tale tesi condurrebbe infatti all'applicazione di una – in ipotesi – pluralità di leggi sostanziali diverse con collegamenti inesistenti o quantomeno fallaci con i soggetti coinvolti.
3.15. È, quindi, convincente la tesi secondo cui l'arricchimento
31 si produce laddove entra nella sfera riconducibile all'arricchito che di regola corrisponde al luogo in cui risiede e/o è
domiciliato. Nella sua residenza abituale si “produce”, quindi,
l'arricchimento ed ivi, conseguentemente, nasce l'obbligazione restitutoria.
3.16. Con il che anche alla luce del criterio di cui al paragrafo 3
dell'art. 10 del cit. Regolamento dovrebbe concludersi per l'applicabilità alla fattispecie del diritto italiano, essendosi ivi,
quale Stato della residenza abituale dei convenuti, “prodotto …
l'arricchimento”.
3.17. Senonché, la statuizione del Tribunale sul collegamento più stretto della fattispecie con l'Italia ai sensi della regola di chiusura di cui al paragrafo resiste ad ogni modo alla critica degli appellanti (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata: “Per
contro, ai sensi del paragrafo 4 della citata disposizione,
l'obbligazione restitutoria di cui si discute presenta collegamenti
manifestamente più stretti con l'Italia se si considera che, come
già rilevato, uno dei conti correnti su cui sono stati effettuati
alcuni versamenti è stato acceso presso una banca italiana, nella
specie, la Cassa Raiffeisen di Castelrotto, che i titolari del conto,
odierni convenuti, sono residenti in Italia e che è Pt_1
anche cittadino italiano.”).
3.18. Ciò in quanto, si è detto già sopra, anche la positiva affermazione della ricorrenza di uno dei criteri previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 10 (nel senso voluto dall'appellante
32 del luogo “dal quale sono partiti i bonifici”), non esimerebbe il
Giudice dalla verifica richiestagli dal paragrafo 4 dell'art. 10 del
Regolamento n. 864/2007.
3.19. E gli elementi di connessione con l'Italia, enucleati dal
Tribunale (la localizzazione in Italia di uno dei tre conti correnti destinatari dei versamenti, la residenza dei convenuti, la cittadinanza italiana del , oltre ad essere in sé coerenti, Pt_1
non sono neppure criticati dagli appellanti.
3.20. Le tre ragioni di connessione individuate dal Tribunale, ai quali si può aggiungere anche la sussistenza della giurisdizione italiana, denotano una connessione personale delle parti, in specie di parte convenuta, con l'ordinamento italiano, che ad ogni modo prevale su quello svizzero (quale luogo da dove “sono
partiti i bonifici”) e qualunque altro ordinamento (Stati
Uniti/IA) di casuale localizzazione del c/c di cui i coniugi / siano stati titolari. Pt_1 Per_1
4. Nel quarto motivo (“4A Eccezione di ne bis in idem /
Giudicato internazionale – motivazione inesistente. 4B Eccezione
di litispendenza internazionale – diniego – carenza/difetto di
motivazione”) gli appellanti censurano la sentenza per: - non avere esaminato l'eccezione di “ne bis in idem/giudicato
internazionale”; - per non avere accolto l'eccezione di litispendenza internazionale.
4.1. Entrambe le doglianze sono infondate.
4.2. Con riferimento alla prima, è bene vero, come emerge
33 dalla documentazione versata in atti, che: - ha CP_2
presentato una denuncia penale in particolare contro _2
in Svizzera presso la Procura di NE in data 2.3.2015
[...]
(doc. n. 3 di parte convenuta/appellante); - si è CP_2
costituita parte civile nel procedimento penale dinanzi al
Tribunale cantonale di NE contro l'imputato Persona_2
(per frode, lesione della fiducia, gestione infedele ex artt. 146,
139, 158 c.p. svizzero, falsificazione di documenti ex art. 251,
truffa per professione ex art. 146 e riciclaggio ex art. 305bis c.p.
svizzero), dove ha chiesto l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e la condanna al risarcimento del danno materiale (patrimoniale) subìto; - il Tribunale penale di
NE ha condannato alla pena detentiva di 3 Persona_2
anni e – in accoglimento parziale della domanda risarcitoria della parte civile – ha ordinato a “di CP_2 Persona_2
pagare a , a titolo di risarcimento Controparte_2
del danno materiale, i seguenti importi ….”, ammontanti a circa
€ 10.500.000,00 (cfr. sub doc. n. 14 di parte convenuta/appellante la copia della sentenza svizzera in lingua francese con traduzione in lingua italiana); - la predetta somma risarcitoria è costituita dalla somma dei trasferimenti di denaro compiuti da infedelmente dal c/c di sui Persona_2 CP_2
c/c propri e di altri clienti dell'imputato e comprende anche i trasferimenti di denaro ai coniugi (cfr. Persona_3
elenco dei versamenti alle pagine da 22 a 25 dell'atto d'appello);
34 - la sentenza penale è divenuta esecutiva e definitiva (cfr.
attestazione sub doc. n. 14 di parte convenuta/appellante).
4.3. Tuttavia, non si pone una questione di “ne bis in idem”
e/o di giudicato internazionale, sia per la evidente diversità
soggettiva del destinatario dell'azione civile coltivata nel processo penale da contro l'ivi imputato CP_2 _2
, sia per la diversità oggettiva delle domande (ivi una
[...]
domanda risarcitoria per fatto illecito penale, qui una domanda di restituzione di somme indebitamente e senza titolo pervenute dal c/c di sui c/c dei coniugi . CP_2 Persona_3
4.4. Già la diversità oggettiva del titolo della domanda è
sufficiente per escludere la ricorrenza della ragione preclusiva del presente giudizio (cfr., se pure con riferimento al “ne bis in
idem” interno, ad esempio Corte di Cassazione, n. 32929/2018:
“Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem", stante
la diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto
dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e
quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei
conti per danno erariale, poiché, il primo ha ad oggetto
l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di
corruzione in atti giudiziari), con funzione essenzialmente
riparatoria e integralmente compensativa finalizzata al
conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse
particolare facente capo alle amministrazioni costituitesi parte
civile, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento
35 dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con
funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a
tutelare l'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al
corretto impiego delle risorse pubbliche.”; cfr. anche Corte di
Cassazione, n. 14632/2015: “Non sussiste violazione del
principio del "ne bis in idem" tra il giudizio civile introdotto dalla
P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla
lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di
un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola
generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di
rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i
medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore
contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete,
poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno,
con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a
protezione dell'interesse particolare della singola
Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela
dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e
al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o
prevalentemente sanzionatoria.”).
4.5. Che, poi, il Tribunale penale abbia condannato l'imputato a titolo di risarcimento del danno materiale al pagamento a di importi che contengono anche le somme che CP_2
costituiscono in questa sede l'indebito (quantomeno in conto capitale, vista la diversa decorrenza degli interessi – ivi dalla
36 data del singolo versamento, qui dalla data della domanda),
costituisce questione, rispetto alla quale non vi è alcun attuale interesse e che – in caso di “doppio pagamento” - potrà
costituire oggetto di opposizione in sede esecutiva. Non vi è, allo stato, il paventato pericolo di “duplicazione” con “arricchimento
dell'attrice in caso di doppio accoglimento delle sue domande”,
potendosi discettare di pericolo di arricchimento soltanto nell'ipotesi - allo stato teorico - che la creditrice riesca a trovare soddisfazione, per le medesime somme, sia nei confronti di sia nei confronti dei Persona_4 Pt_1
4.6. Con riferimento, invece, alla eccezione di litispendenza internazionale, è sufficiente ribadire quanto già affermato dal
Tribunale circa la diversità delle domande svolte, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
4.7. Le stesse normative che disciplinano la litispendenza transfrontaliera richiedono, per potersi affermare la sussistenza di una questione di litispendenza, che la lite penda tra le medesime parti. Così l'art. 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE)
n. 1215/2012 dispone: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di
Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state
proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo
titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende
d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza
dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.” Anche l'art. 27
37 della Convenzione di AN 2007 richiede, per aversi una questione di litispendenza, che domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo siano proposte “tra le stesse parti.”
Infine, lo stesso presupposto dell'identità delle parti si rinviene nell'art. 7 della legge n. 218/1995 (“Pendenza di un processo
straniero”).
4.8. Inoltre, gli stessi appellanti danno atto che la sentenza del Tribunale penale di NE è definitiva, per cui allo stato non vi è neppure un procedimento straniero pendente.
5. Con il quinto motivo (“Difetto di legittimazione attiva in
capo a – assoluta incertezza/irreperibilità di CP_2
informazioni relative alla società – fondatezza – CP_2
motivazione apodittica e meramente apparente”) gli appellanti criticano la sentenza per non avere accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice. Ciò in quanto il
Tribunale non avrebbe potuto accertare, sulla base della documentazione dimessa, se la società attrice “sia a tutt'oggi
esistente” e se firmatario della procura ad Controparte_6
litem, ne sia effettivamente il legale rappresentante. La
motivazione al riguardo spesa dal Tribunale sarebbe
“apodittica” e non terrebbe conto del fatto che la CP_2
sarebbe “irrintracciabile e i patti sociali non sono allegati alla
citazione”. Le certificazioni sub docc. n. 1 e 2 di parte attrice/appellata, di difficile comprensione, non costituirebbero una “valida prova sull'esistenza della società né sulla
38 rappresentanza legale in capo a , non Controparte_6
integrando esse una “visura camerale” e non risultando la società “rintracciabile nemmeno su alcun pubblico CP_2
registro.”
5.1. La censura parrebbe porre, più che una questione di legittimazione attiva sostanziale, una questione di giuridica esistenza della controparte processuale e di legittimazione del legale rappresentante indicato nell'atto di citazione a conferire la procura ad litem.
5.2. Il Tribunale sul punto ha motivato: “In particolare, il
convenuto ha disconosciuto i documenti 1 e 2 attorei, in termini
generici, riferendosi agli artt. 2714 c.c. e 212 c.p.c. Va tuttavia
considerato la sottoscrizione della certificazione sub doc. 2 è
provvista di autentica notarile estera con apostille e che con il
successivo deposito dei documenti da 59 a 65, parte attrice ha
provato che è amministratore unico Controparte_6
della società .” CP_2
5.3. Nell'appello non si fa più questione della genuinità della documentazione versata in atti dall'attrice/appellata, tutta provvista di autentica notarile estera con apostille e traduzione asseverata in lingua italiana.
5.4. Nel merito anche questa censura si palesa infondata alla luce della documentazione richiamata dal Tribunale.
5.5. Sub docc. n. 1, 2 e 59 vi sono certificazioni notarili,
emesse in date diverse (coincidenti con l'introduzione del
39 giudizio e successive), in cui l'agente di registrazione autorizzato alle British Vergin Islands, la .V.I.) Controparte_3
Limited, conferma che la società è in regolare CP_2
posizione legale (“is in good legal Standing”) e che CP_6
è ed è sempre stato l'Amministratore unico
[...]
autorizzato e azionista unico (“the duly authorized sole Director
and sole Shareholder”).
5.6. Sub doc. n. 60 di parte attrice/appellata si rinviene l'atto costitutivo e lo statuto della società . Nell'art. 12.6 CP_2
dello Statuto sono disciplinati i poteri del direttore unico della società (nell'ipotesi che la società sia retta, giusta decisione dei soci, da un organo amministrativo monocratico), secondo cui il direttore unico (amministratore unico) è titolato di pieno potere di rappresentare e agire per la società (cfr. traduzione: “Se la
Società ha un solo amministratore, le disposizioni contenute nel
presente
documento per le riunioni degli amministratori non si applicano,
ma tale amministratore unico ha pieno potere di rappresentare e
agire per la Società in tutte le questioni che non sono dalla Legge
o dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto che devono essere
esercitate dai membri della Società e in luogo del verbale di una
riunione deve registrare per iscritto e firmare una nota o un
memorandum di tutte le questioni che richiedono una risoluzione
degli amministratori. Tale nota o memorandum costituirà prova
sufficiente di tale risoluzione a tutti gli effetti.”).
40 5.7. Sub doc. n. 61 di parte attrice appellata vi è, poi, il
“certificato di incorporazione”, a tenore del quale “Il Registro di
commercio delle Isole Vergini Britanniche certifica che, ai sensi
del 2004, tutti i requisiti della legge Controparte_9
in materia di costituzione sono stati rispettati” per “
[...]
” e che la società è stata costituita come Controparte_2
in data 29.01.2009 (data che risulta Controparte_10
anche dall'atto costitutivo).
5.8. Sub doc. n. 62 vi è, quindi, il certificato che
[...]
è proprietario di tutte le azioni (50.000). Al doc. n. CP_6
63 si rinvien la copia autenticata del registro dei soci (con socio unico , al doc. n. 64 il registro degli Controparte_6
amministratori (dove figura come Controparte_6
amministratore unico). Sub documento n. 65 si rinviene, infine,
la certificazione dell'agente di registrazione, NT RU
CO (BVI) Limited, che alla data del 30.09.2009, essendo a ciò autorizzata dall'atto costitutivo, aveva nominato il primo direttore (amministratore unico) nella persona di CP_6
[...]
5.9. Tutta questa documentazione costituisce quindi prova più
che sufficiente della giuridica esistenza della società e della legittimazione di a rappresentarla nel Controparte_6
presente giudizio.
6. Nel sesto motivo, rubricato “Eccezione di prescrizione –
erronea applicazione dell'art. 2033 cc – fatto illecito – termine di
41 prescrizione quinquennale”, gli appellanti insistono nella riqualificazione della domanda dedotta dall'attrice in primo grado in termini di “fatto illecito del terzo”, tenuto conto che la stessa nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc CP_2
avrebbe “qualificato il diritto azionato come illecito
extracontrattuale.” Inoltre, secondo il diritto federale svizzero applicabile alla fattispecie, in particolare l'art. 67 del codice civile federale svizzero (“schweizerisches Obligationsrecht”)
l'azione di arricchimento senza giusta causa si prescrive in un anno dalla conoscenza del fatto (acquisita, secondo le deduzioni avversarie in citazione già al mese di febbraio 2013). Anche
laddove si ritenesse che fossero applicabili le legislazioni degli
Stati di destinazione dei trasferimenti bancari (Svizzera,
IA e Italia), per il primo paese varrebbe quanto anzidetto, per la IA l'art. 339 del IA Code of Civil
Procedure prevedrebbe un termine di prescrizione di due anni per un “unjust enrichment”. E anche per l'Italia l'azione, da inquadrare nella disciplina del fatto illecito, sarebbe prescritta nel quinquennio, decorrente dal 01.03.2013 (data in cui
[...]
ha avuto contezza degli ammanchi), perché l'atto CP_6
interruttivo (diffida datata 28.02.2018 – sub doc. n. 56 dell'atto di citazione) sarebbe stato consegnato all'ufficio postale per la notifica solo in data 08.03.2018, quindi a termine quinquennale già spirato.
6.1. Anche queste censure vanno disattese.
42 6.2. L'attrice non ha formulata alcuna domanda di risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 e ss. cc (con termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 comma 1 cc).
6.3. Le uniche domande proposte sono quelle di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc e, in subordine, di pagamento dell'indennità per arricchimento giusta causa ex art. 2041 cc
(cfr. le argomentazioni spese a sostegno della domanda di restituzione e l'inquadramento giuridico della domanda alle pagine 11 – 14 dell'atto di citazione e le conclusioni ivi rassegnate, mai sostanzialmente modificate;
nella prima memoria ex art. 183 comma 1 cpc l'attrice ha solo specificato meglio la subordinazione della domanda ex art. 2041 cc a quella principale ex art. 2033 cc).
6.4. L'attrice mai ha attribuito ai coniugi / CP_2 Pt_1
una condotta illecita ex art. 2043 cc, in ipotesi Per_1
partecipativa e/o concorsuale nei reati commessi dal consulente finanziario . Persona_2
6.5. E anche il riferimento contenuto nella prima memoria ex art. 183 comma 1 cpc dell'attrice alle obbligazioni extracontrattuali è stato ivi compiuto dall'attrice appellata esclusivamente per argomentare l'applicabilità alla fattispecie del diritto italiano in ossequio all'art. 10, paragrafi 3 e/o 4, del
Regolamento CE n. 864/2007, concernente le norme sulla legge applicabile “alle obbligazioni extracontrattuali” (cfr. pagine 5 e ss. della citata memoria), tra cui figurano, giusto le norme
43 europee, anche le cosiddette obbligazioni “ex lege” di cui si discute (arricchimento senza giusta causa, restituzione dell'indebito).
6.6. Non è, quindi, dubitabile che all'azione principale proposta dall'attrice ex art. 2033 cc (e anche a quella subordinata ex art. 2041 cc) si applica il termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 cc) e che, essendo i primi versamenti indebiti risalenti all'agosto 2010 e l'atto interruttivo pacifico (diffida datata 28.2.2018) consegnato al destinatario in data 13.3.2018 (cfr. avviso di ricevimento sub doc. n. 56 di parte attrice appellata), tale termine sia stato tempestivamente interrotto.
6.7. I richiami a normative estere (svizzere e/o, secondo la teoria del “mosaico”, statunitensi/californiane) sono, quindi,
privi di concludenza, stante la correttezza – in esito al rigetto del terzo motivo d'appello – della statuizione del Tribunale
sull'applicabilità alla fattispecie del diritto italiano.
7. Con il settimo (e ultimo) motivo di gravame (“In diritto –
infondatezza della domanda di – carenza/difetto di CP_2
motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cc”)
gli appellanti censurano l'affermata applicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 2033 cc, in quanto non hanno ricevuto i bonifici direttamente dall'attrice, “bensì per il tramite di _2
”, il che renderebbe l'istituto dell'indebito inapplicabile.
[...]
Non sarebbe, cioè, sufficiente la mera provenienza dai “conti di
44 ”. Il pagamento da parte di HO & ER SA CP_2
sarebbe stato “giustificato”, trattandosi di restituzione di somme dovute a e sarebbe stato eseguito con denaro Parte_1
“della controllante HO & Cie Bank”. Inoltre, non CP_2
sarebbe da considerare il “solvens”, non avendo pagato direttamente. Il solvens nel caso di specie sarebbe stata la banca HO & Cie Bank. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i versamenti compiuti da _2
rientrerebbero in un rapporto di mandato, perché
[...]
quest'ultimo avrebbe agito per conto della società di gestione patrimoniale HO & Partner SA “o, a tutto concedere, per
conto proprio”. La citazione di Cass., n. 18613/2015, da parte del Tribunale sarebbe, poi, significativamente errata, laddove in quella decisione la Suprema Corte non avrebbe ritenuto applicabile l'art. 2033 cc, ma solo che potesse operare una responsabilità extracontrattuale. Sarebbe preclusivo all'applicazione del precetto ex art. 2033 cc, comunque anche il contenuto precettivo dell'art. 1705 cc, che consentirebbe a unicamente di agire contro il proprio mandatario e non CP_2
anche contro terzi estranei. Infine, la domanda subordinata ex art. 2041 cc proposta dall'attrice non sarebbe solo “assorbita”,
come ritenuto dal Tribunale, ma infondata nel merito.
7.1. È opportuno richiamare quanto accertato dal Tribunale
penale di NE (cfr. copia della sentenza e traduzione in lingua italiana sub doc. n. 13 di parte convenuta appellante) sul
45 ruolo di rispettivamente della società di gestione Persona_2
patrimoniale a lui riconducibile HO & ER SA, da cui emerge che questa società ha assunto il ruolo di mandataria con rappresentanza, tra l'altro, di e – anche - dei CP_2
coniugi / , in riferimento al denaro collocato Pt_1 Per_1
presso la HO & Cie Bank: “Il Tribunale constata che
devono essere accertati i seguenti fatti: … Nella primavera del
2005, e Persona_2 Parte_2
hanno creato PS (HO & Partner SA, n.d.r.), attiva nel
campo della gestione patrimoniale. è azionista Persona_2
dal 2006 e, pur essendo stato formalmente iscritto come
amministratore nel Registro delle Imprese fino al 17 settembre
2012, ha agito, sin dall'inizio della società, in qualità di
amministratore di fatto. Vi lavorò quindi come socio
amministratore e gestore patrimoniale, sebbene avesse poca
presenza negli uffici di NE (verbale dell'udienza del
processo, pag. 64). PS era composta da una decina di
dipendenti (D10101-2; D20101-
118/133/247/313;,30'0001'374). … a.e. È pacifico che
esistevano legami tra PS e , una banca Controparte_11
privata con sede a NE da oltre due secoli e che godeva di
un'eccellente reputazione internazionale, che lavorava come
banca depositaria per i beni dei clienti di PS (D10101-2). Le
due entità portavano il nome comune GE e i loro locali
erano situati nello stesso edificio e quindi allo stesso indirizzo a
46 NE. Inoltre, diversi clienti PS sono stati ricevuti presso la
sede di Bank GE (D2010160/126/130/247/254;
A10201- 299; A10301-172). Alcuni clienti hanno incontrato
, partner della Said Bank, attraverso Persona_5
e Persona_2 Parte_2 Persona_6
(D20101-2/273). Dopo aver negato che PS avesse avuto
accesso al documento di iscrizione del gruppo hottinger (D20101-
129; 400.052), ha corretto le sue osservazioni Persona_2
ammettendo l'uso di tale carta e l'accesso informatico ai beni dei
clienti che erano in secondo piano con Controparte_11
(400.039; verbale dell'udienza del processo, pag. 22). Inoltre, fino
al 2010, gli indirizzi e-mail dei dipendenti PS erano simili a
quelli dei dipendenti della banca e includevano riferimenti alla
società "HO Group – Bankers since 1786" creando così una
certa ambiguità (D10101-9/10; D20101140/229; A10201-304).
Infine, il sito web includeva la menzione che PS faceva parte
del gruppo bancario e finanziario "GE" (A10201-28).
Pertanto, il Tribunale era convinto che questa stretta vicinanza
tra l'ente di gestione del fondo PS e la Bank GE
avesse creato una vera e propria confusione tra i clienti della
PS. Secondo le loro dichiarazioni, la maggior parte di loro in
realtà pensava di aver affidato la gestione del proprio patrimonio
direttamente alla banca (D10101-8; D20101-59/80/254). a.f.
Inoltre, è accertato e accettato che, al fine di ottenere la gestione
dei fondi dei suoi clienti e nuovi clienti, ha Persona_2
47 approfittato di questa confusione, dell'eccellente e universale
reputazione della banca GE e del suo status di presunto
partner al suo interno (400'052; D20101-126). I coniugi Pt_3
, e hanno Pt_4 CP_12 Controparte_6
dichiarato, tra l'altro, di essere stati così rassicurati sulla
sicurezza dei loro fondi (A10201-27/298; A10301173; D10101-
8/9; D20101-80). … a.h. , ha saputo Parte_5 Persona_2
instaurare un forte legame di fiducia, anche di amicizia, con i
suoi clienti mantenendo contatti frequenti e visitandoli presso le
loro case straniere, come risulta dalle denunce penali e dalle
dichiarazioni concordanti dei suddetti clienti (A10201-
302/303/434; A10301-4; D10101-12; D2010175/78). Il
ricorrente ha anche riferito di aver mantenuto "relazioni strette e
comprensive" con i suoi clienti (verbale dell'udienza del processo,
pag. 18). È inoltre stabilito e accettato che per stupire i dipendenti
PS e i suoi clienti e per indurli a porre poche o nessuna
domanda sulla gestione dei loro beni, ha fatto Persona_2
loro credere di essere lui stesso molto ricco, sostenendo di aver
accumulato in passato una fortuna di circa 20.000.000 di euro.-
a causa di buoni investimenti nel mercato azionario (D20101-
142). …”.
7.2. Sub doc. n. 9 parte attrice appellata ha dimesso, anche,
sia il contratto di deposito con la HO & Cie Bank sia quello di “Asset-Managment Contract” tra e HO CP_2
& ER SA (gestita e diretta da ) in qualità di Persona_2
48 “Asset Manager”, incaricata di decidere secondo propria discrezione ogni investimento in nome e per conto del cliente
(“The Asset manager is empowered to make all decisisons at his
own discretion, in particular to invest the assets … to his free
choice and manner…”).
7.3. È pacifico che in tale veste di “Asset manager” la
HO & ER SA, nella persona di , ha Persona_2
attinto dal conto di presso HO & Cie Bank per CP_2
effettuare i sedici trasferimenti di denaro (cfr. anche la documentazione contabile sub doc. n. da 14 a 28 e da 30 a 55
di parte attrice appellata) verso i tre diversi conti correnti, di cui due di titolarità esclusiva del convenuto (presso la Pt_1
Credit Suisse, in località Zurigo – Svizzera – IBAN
CH1104835060830680000 e presso Cassa Raiffeisen
Castelrotto, in località Compatsch di Ortisei – IBAN
[...]) e uno, cointestato ai coniugi e (n. 001-428411 presso City National Pt_1 Per_1
Bank, in località OS AN - USA).
7.4. E non è contestato, anzi confermato dagli appellanti, che tali trasferimenti di denaro sono pervenuti sui loro conti e che non hanno mai avuto alcuna relazione, di alcun tipo, con che potesse giustificare detti trasferimenti di denaro. CP_2
7.5. Il Tribunale, quindi, ha motivato: “Tanto precisato, deve
osservarsi che detti pagamenti effettuati da conti di CP_2
fossero sine causa, stante la totale assenza di rapporti giuridici
49 tra le odierne parti in causa. Non possono poi essere condivise le
argomentazioni di parte convenuta, secondo cui i trasferimenti
sarebbero stati materialmente effettuati dal che sarebbe _2
quindi il vero solvens. A tal proposito occorre evidenziare che,
nell'effettuare tali versamenti, il ha agito quale _2
consulente finanziario di , nell'ambito di un rapporto di CP_2
gestione patrimoniale, intercorso tra l'attrice e HO &
ER SA, assimilabile al mandato (docc.
7-9 di parte attrice).
La mera circostanza che il consulente abbia con tutta evidenza
esorbitato i limiti dell'incarico di gestione patrimoniale conferito
da non esclude la riferibilità in capo alla società CP_2
attrice dei pagamenti effettuati in favore degli odierni convenuti;
per tali ragioni ben può essere qualificata quale CP_2
solvens ai sensi ed agli effetti dell'art. 2033 c.c.”
7.6. La motivazione del Tribunale resiste alle censure svolte.
7.7. L'azione di ripetizione è circoscritta al rapporto tra il
“solvens” e “l'accipiens” (cfr., ad esempio, Corte di Cassazione,
n. 2135/2018 e n. 25170/2016). Il “solvens” è colui che effettua il pagamento o al quale il pagamento è imputabile, e quindi, nel caso di pagamento eseguito dal rappresentante o da un ausiliario, il soggetto rappresentato. Sulla riferibilità della legittimazione attiva al solo soggetto cui è legalmente riconducibile il pagamento, con conseguente irrilevanza del mero fatto che il pagamento sia stato eseguito da un rappresentante o nuncius, cfr. Corte di Cassazione, n.
50 10634/2007, così massimata: “La legittimazione attiva all'azione
di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente
riferibile il pagamento, anche se l'incaricato della relativa
operazione sia un suo rappresentante o "nuncius". Pertanto, la
legittimazione attiva alla ripetizione dei pagamenti effettuati in
eccedenza dal curatore nel corso della liquidazione
postconcordataria deve essere riconosciuta all'ex fallito che, con il
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del
concordato fallimentare comportante la chiusura del fallimento,
viene reintegrato nell'amministrazione e disponibilità del suo
patrimonio e da quel momento è l'unico titolare dell'obbligazione
concordataria, tenuto come tale al suo adempimento, restando il
curatore in carica solo al fine di sorvegliare, unitamente al
giudice delegato e al comitato dei creditori, l'adempimento delle
obbligazioni concordatarie, secondo le modalità stabilite dalla
sentenza di omologazione;
qualora, invece, il tribunale o il giudice
delegato, fissando le modalità di pagamento delle somme dovute
ai creditori, abbiano stabilito che a tanto provveda materialmente
il curatore, questi diviene per tale incombente un rappresentante
"ex lege", senza poteri, del fallito tornato "in bonis", o comunque
un "adiectus solutionis causa" del fallito medesimo, cui
oggettivamente fanno capo gli effetti dell'attività dell'organo
concorsuale.”; cfr. anche Corte di Cassazione, n. 10810/2020).
7.8. Del resto, anche dal lato dell'”accipiens” non rileva che sia stato un rappresentante a ricevere materialmente la prestazione
51 indebita, spettando anche in tal caso la legittimazione passiva al rappresentato (cfr. Corte di Cassazione, n. 7871/2011,
massima: “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta
un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere
personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del
pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia
che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne
consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in
proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi
dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme
versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale
legittimazione esclusivamente al rappresentato.”; cfr. anche
Corte di Cassazione, n. 13829/2004; Corte di Cassazione, n.
5268/2024).
7.9. Nel caso di specie la HO & Partner SA, nella persona di , ha agito in nome e per conto della Persona_2
cliente, quindi con potere di rappresentanza (in qualità di
“Asset Manager”). I pagamenti effettuati sono, pertanto,
imputabili alla , in nome e per conto della quale CP_2
risultano eseguiti.
7.10. Non rileva quanto dispone l'art. 1705 cc (e a prescindere dall'applicabilità della norma sul rapporto di mandato concluso in Svizzera) per il mandato senza rappresentanza. E comunque,
nell'ipotesi in cui il mandatario ha ricevuto i mezzi per effettuare il pagamento dal mandante, come è avvenuto nel caso
52 di specie, quest'ultimo è indubbiamente titolato ad esercitare l'azione di ripetizione verso il destinatario del pagamento.
7.11. Nel caso di specie, quindi, la qualità di “solvens” va attribuita alla società e non, come vorrebbe parte CP_2
appellante, a o a HO & ER SA o, Persona_2
addirittura, alla fallita HO & Cie Bank.
7.12. È pacifico che il trasferimento di denaro non è in alcun modo giustificato. E', quindi, senza titolo. È anche pacifico, che parte appellante non possa vantare alcun titolo per ritenere le somme provenienti dal conto e confluite sui propri CP_2
conti bancari.
7.13. Che i coniugi / avessero avuto a loro Pt_1 Per_1
volta diritto (o “titolo”) per ottenere la restituzione dei propri fondi affidati a ovvero alla sua società di gestione Persona_2
patrimoniale HO & ER SA, non rende “giustificato” e non attribuisce alcun titolo causale al trasferimento di denaro dal conto di , soggetto con il quale i coniugi / CP_2 Pt_1
non hanno intrattenuto alcun rapporto giuridico. Per_1
7.14. Nel caso di specie, quando il pagamento non è dovuto ex
latere accipientis, poiché chi lo riceve non è creditore di chi lo esegue, ma di un terzo, si applica la disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 cc), anche perché nella prospettiva del
solvens, che a nessun titolo è debitore nei confronti dell'accipiens, il pagamento non è diverso da un indebito oggettivo per nullità o inesistenza della causa di attribuzione
53 patrimoniale (cfr. Corte di Cassazione, n. 19703/2009).
7.15. Il conflitto tra il terzo che esegue non spontaneamente
(cioè non sorretto da alcuna volontarietà dell'atto di pagamento)
il pagamento di un debito altrui ed il creditore che in buona fede lo riceva per l'estinzione di un proprio credito (qui, nella prospettiva dell'appellante, , tramite l'”Asset manager” CP_2
, avrebbe pagato il Controparte_13
debito che quest'ultima aveva in forza di un diverso rapporto di mandato nei confronti dei coniugi / ), va Pt_1 Per_1
composto a favore del terzo ( ) secondo la disciplina CP_2
dell'art. 2033 cc (cfr., così, Corte d'Appello di Bologna, sentenza del 5.3.2024 in RG 560/2022, in controversia con oggetto identico tra ed altro investitore affidatosi alla HO CP_2
& ER SA).
7.16. Risultano, quindi, soddisfatti i presupposti dell'azione principale ex art. 2033 cc svolta da . CP_2
7.17. La citazione del precedente di legittimità Cass. n.
18613/2015 da parte del Tribunale è, poi, giustificata dal fatto che ivi la Suprema Corte ha rigettato il ricorso nella parte in cui ha censurato l'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito da parte della Corte di merito in favore dell'investitore, che si è
visto infedelmente trasferire dal conto bancario dal proprio promotore finanziario un importo di denaro su un conto corrente di altro cliente senza giustificazione alcuna (cfr. pagine
54 merito citato dal Tribunale (Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 1203/2017) conferma l'applicabilità del rimedio ex art. 2033
cc in un caso del tutto analogo al presente.
8. L'appello va, quindi, conclusivamente disatteso, con conferma dell'impugnata sentenza. Va precisato solo che la domanda di , peraltro in questa sede riproposta solo in CP_2
via subordinata (cfr. paragrafo 5, pagina 38 della comparsa di costituzione in appello), di condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di spese sostenute per “le analisi di ricostruzione e la ricerca dei flussi e
movimentazione di denaro”, è stata esplicitamente rigettata dal
Tribunale con motivazione nel merito, per cui avverso questa decisione avrebbe dovuto proporre appello incidentale CP_2
non essendo sufficiente una mera reiterazione ex art. 346 cpc.
9. Le spese del grado vanno poste a carico degli appellanti,
in solido, in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc).
Tenuto conto del valore della causa (compreso tra €
2.000.000,01 ed € 260.000,00), della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché della limitata attività di trattazione nel grado d'appello, in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, si liquidano all'appellata i compensi medi CP_2
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché il compenso minimo per la fase di trattazione/istruttoria, e quindi: € 9.643,00 per studio, € 5.607,00 per la fase
55 introduttiva, € 6.459,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€ 16.033,00 per la fase decisionale, complessivamente €
37.742,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
, personalmente e nella sua qualità Parte_1
di marito erede di e RS Controparte_1
nella sua qualità di figlio erede di
[...] Per_1
nei confronti della
[...] Controparte_2
con atto di citazione in appello del 13.01.-18.01.2023 avverso la sentenza n. 940/2022 del Tribunale di Bolzano di data
28.10.2022 / 31.10.2022,
rigetta
l'appello;
condanna
gli appellanti e Parte_1 [...]
in solido, a rifondere all'appellata Controparte_1
, le spese del grado, che liquida Controparte_2
in € 37.742,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
56 dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Parte_6
ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 29.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
57 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 e 9 della sentenza in motivazione). Anche il precedente di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore indebito soggettivo – ha pronunciato la seguente arricchimento senza giusta causa SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 11/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , nato Parte_1 CodiceFiscale_1
a 39046 Ortisei (BZ) il 26.04.1940, personalmente e nella sua qualità di marito erede di deceduta a OS RS
AN IA (USA) in data 11.05.2022, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura alle liti rispettivamente per la posizione personale in calce alla comparsa di costituzione e risposta dd. 30.12.2020 e, per la posizione di erede, allegata all'atto di appello, dall'avv. Paolo
Fava e dall'avv. Andrea Bartolaccio, nel cui studio in 39100
Bolzano (BZ), Piazza Walther 8, è anche elettivamente
1 domiciliato, e c.f. Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], nella C.F._2
sua qualità di figlio erede di deceduta a RS
OS AN IA (USA) in data 11.05.2022, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Paolo Fava e dall'avv.
Andrea Bartolaccio, nel cui studio in 39100 Bolzano (BZ),
Piazza Walther 8, è anche elettivamente domiciliato
- appellanti -
contro
, società costituita in Controparte_2
conformità alle leggi delle British Virgin Island presso il
Tribunale Reginale di Tortola, con sede presso
[...]
Controparte_3 Controparte_4 [...]
, c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, sig. CP_6
elettivamente domiciliata, agli effetti della presente
[...]
procedura, in 42124 Reggio Emilia (RE), Via P. Borsellino 22,
presso lo studio e la persona dell'avv. Giordana Ovi che la rappresenta e difende giusta procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 940/2022 del
Tribunale di Bolzano di data 28.10.2022 /
31.10.2022 – indebito – arricchimento senza giusta
2 causa -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024, in cui la causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 352 cpc su richiesta di parte appellante, in seguito alla precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2024 con assegnazione del termine perentorio del 25.09.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 15.10.2024 per il deposito di memorie di replica, sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori degli appellanti:
contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento -
Sezione distaccata di Bolzano, in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bolzano n. 940/2022
RG 3099/2020 dd. 28.10.2022 pubblicata in data 31.10.2022,
per le ragioni di cui in narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate,
in via preliminare:
accertare e dichiarare la nullità della citazione per carenza degli elementi prescritti dall'art. 163 c.p.c. e/o comunque il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore del
Giudice svizzero e la conseguente applicabilità del diritto svizzero e/o comunque,
la violazione del principio del ne bis in idem internazionale con riferimento alla sentenza dd. 17.05.2022 con riferimento al
3 procedimento P/930/2013 Tribunale di NE e comunque la litispendenza tra il presente procedimento e quello definito innanzi al Tribunale di NE al numero P/930/2013 e/o comunque,
il difetto di legittimazione attiva e/o di rappresentanza in capo a parte attrice,
la prescrizione dell'asserito diritto vantato dalla società
Controparte_2
nel merito, in integrale riforma dell'impugnata sentenza:
respingere e/o rigettare tutte le domande proposte dalla società nei confronti di Controparte_2
e Parte_1 RS
rispettivamente contro i suoi eredi, per carenza dei presupposti di legge e comunque perché infondate in fatto ed in diritto.
in via istruttoria:
si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie come proposte in primo grado in memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 dd.
24.03.2021.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% CAP e
IVA e CAP per entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sez. distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e
di legge, in accoglimento delle sopra esposte premesse fattuali ed
argomentazioni giuridiche, ovvero per quelle diverse ragioni che
4 riterrà sussistere, previo rifiuto del contraddittorio su domande
ed eccezioni tardive avversarie:
Nel merito:
I In via principale: previa ogni opportuna declaratoria anche
in ordine alla inammissibilità delle eccezioni, conclusioni e
domande nuove ex adverso formulate in spregio al dettato
dell'art. 345 c.p.c., rigettare in toto l'appello proposto da
[...]
e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 940/2022 del Tribunale di Bolzano per violazione
dell'art. 342 cpc e per indeterminatezza e genericità dei motivi
proposti e comunque perché inammissibile per le ragioni tutte
sopra esposte (in tale ipotesi si chiede anche eventuale emissione
di ordinanza succintamente motivata ex artt. 348 bis, 349, 350
c.p.c.), e/o comunque infondato in fatto e/o diritto o come meglio;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 940/2022 del Tribunale
di Bolzano in ogni sua parte e capo;
II In via subordinata:
per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande
svolta in via principale, preso atto che ripropone qui CP_2
formalmente nei confronti delle controparti Parte_1
in proprio e in qualità di erede di e
[...] RS
in qualità di erede di Controparte_1 Per_1
, le eccezioni e domande di cui alle conclusioni
[...]
rassegnate da in primo grado, non Controparte_7
oggetto di pronuncia e non accolte, in quanto assorbite, nella
5 statuizione appellata, che qui seguono:
Accertare e dichiarare che i Sigg.ri. e Parte_1
, ex art. 2041 c.c, o come meglio, per le RS
casuali tutte di cui in premessa, hanno ricevuto e trattenuto -
quest'ultima limitatamente all'importo di 730.042,08 USD pari ad
€. 660.352,19 (cambio USD/Euro del 18.12.2019 - la somma di
€. 2.218.987,76 accreditata sui conti correnti agli stessi intestati
e precisati in narrativa, a seguito dei bonifici meglio indicati in
atti, provenienti, in mancanza di qualsivoglia autorizzazione da
parte del legittimo titolare, dai conti correnti Nr.
4927230/001.000.840 e Nr. 4927230/001.000.003 accesi da
presso HO & Cie Bank e Controparte_2
per l'effetto condannare i Sigg.ri in Parte_1
proprio e in qualità di erede di e RS [...]
in qualità di erede di , al Controparte_1 RS
pagamento a favore dell'attrice, - quest'ultimo limitatamente
all'importo di 730.042,08 USD pari ad €. 660.352,19 (cambio
USD/Euro del 18.12.2019 - la somma di €. 2.218.987,76 oltre
alle spese sostenute per la ricostruzione dei flussi e
movimentazioni di danaro per cui è causa, che si quantificano
nell'importo di € 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi ex lege dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento del
danno subito dell'attore per effetto dei fatti denunciati da
liquidarsi in via equitativa.
statuire il graduato accoglimento di tali domande e/o eccezioni,
6 rigettando in ogni caso l'appello proposto e/o comunque ogni
domanda verso;
Controparte_7
III. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese del
doppio grado, oltre rimborso forfetario, iva (se dovuta) e CPA di
legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'odierna appellata (in Controparte_2
seguito anche solo la ) ha convenuto dinanzi al CP_2
Tribunale di Bolzano i coniugi e Parte_1
chiedendo la condanna del primo al RS
pagamento di complessivi euro 2.199.617,66, di cui euro
660.352,19 in solido con la seconda, invocando in via principale l'art. 2033 c.c. e in via subordinata l'art. 2041 c.c., oltre la condanna al risarcimento del danno costituito dalle spese sopportate per la ricostruzione dei flussi finanziari e delle movimentazioni di denaro per cui è causa e per l'estrazione delle copie di un fascicolo di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di NE (Svizzera), quantificate in euro
50.000,00.
2. A sostegno della domanda l'attrice ha esposto: - di aver aperto nel 2009 un conto corrente presso la Banca HO &
Cie Bank di NE, conferendovi una somma di circa 10
milioni di dollari americani, e di avere affidato alla HO &
ER SA, società di gestione patrimoniale legata alla predetta banca, l'incarico di gestire detto patrimonio mobiliare;
7 - che il broker le era stato indicato come referente Persona_2
all'interno di HO & ER SA;
- di aver appreso nel
2013 dell'arresto del da parte delle autorità francesi per _2
una serie di frodi ai danni dei clienti della banca svizzera, medio
tempore fallita;
- di aver riscontrato, a seguito di successivi approfondimenti, che gli estratti conto in precedenza inviati dal erano falsi e che l'intero patrimonio iniziale di 10 milioni _2
di dollari americani era stato disperso tramite trasferimenti mai autorizzati a soggetti terzi;
- di aver acquisito nel 2015 i documenti estratti dai fascicoli del pubblico ministero di
NE nel processo contro dai quali emergeva che _2
sedici bonifici di diversi importi erano stati effettuati dal conto di , senza alcuna autorizzazione, a tre conti intestati a CP_2
dei quali uno cointestato con la moglie;
- Pt_1 Per_1
che tali trasferimenti sarebbero avvenuti senza alcuna giustificazione causale e sarebbero quindi qualificabili alla stregua di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ovvero, in subordine, costituirebbero un arricchimento senza causa da parte dei coniugi convenuti.
3. In primo grado si è costituito solo Parte_1
mentre la moglie è rimasta contumace. Il convenuto
[...]
ha chiesto la reiezione della domanda, sollevando una serie di eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito. Nel merito ha dedotto di essere stato a propria volta vittima della truffa organizzata dal broker , il quale avrebbe restituito somme _2
8 ai clienti che gli avevano affidato i propri risparmi a fini di investimento, utilizzando asseritamente denaro appartenente ad altri clienti, facendo in tal modo apparire come fruttuosa la propria attività di gestione patrimoniale. Egli sarebbe, quindi,
estraneo alla sottrazione di denaro a danno di , avendo CP_2
egli ricevuto detti versamenti dal conto dell'attrice in buona fede e senza conoscere l'attività fraudolenta posta in essere dal
. Il convenuto eccepiva pregiudizialmente e _2
preliminarmente: - la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del codice fiscale e della partita IVA dell'attrice; - il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero, posto che, nella specie, l'evento dannoso sarebbe avvenuto in territorio svizzero;
- la litispendenza internazionale con il procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di
NE a carico di , nel quale si era Persona_2 CP_2
costituita parte civile per ottenere la restituzione delle somme indebitamente trasferite;
- il difetto di legittimazione attiva della società attrice, non essendo provato che la stessa sia ancora attiva ed esistente;
- la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attrice in forza del diritto svizzero, applicabile al caso di specie;
- l'inconfigurabilità di un'azione di ripetizione di indebito
ex articolo 2033 c.c., atteso che i versamenti sarebbero stati effettuati dal broker e non dalla società attrice che non _2
sarebbe pertanto qualificabile come solvens in senso stretto; -
l'inconfigurabilità di un'azione di indebito arricchimento, stante
9 il difetto di sussidiarietà dell'azione, nonché degli altri requisiti previsti dall'art. 2041 c.c.; - l'errata quantificazione da parte dell'attrice delle somme oggetto di ripetizione.
4. Svoltasi trattazione e istruttoria solo orale, il Tribunale
con l'impugnata sentenza ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc, condannando Parte_1
e , quest'ultima limitatamente
[...] RS
all'importo di € 664.431,08, in solido tra loro, a pagare alla l'importo di € 2.218.987,00, oltre interessi nella CP_2
misura legale dal 15.9.2020 (data notifica domanda) al saldo.
Ha rigettato, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 50.000,00 a titolo di rifusione delle spese per
“ricostruzione dei flussi finanziari”. Ha gravato parte convenuta delle spese di lite in favore di parte attrice.
5. Il Tribunale ha:
- Rigettato l'eccezione di nullità della citazione risultando
“la corretta individuazione della società attrice, con indicazione di
denominazione, codice fiscale e sede legale” e non essendovi,
quindi, “incertezza sugli elementi di cui all'art. 163 n. 2) c.p.c.”;
- respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice svizzero, in ossequio all'art. 4 comma 1, del
Regolamento (UE) n. 1215/2012, secondo cui “le persone
domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a
prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità
giurisdizionali di tale Stato membro” e sul rilievo che “nella
10 specie, entrambi i convenuti sono residenti in Italia, nel comune
di Ortisei (BZ)”, con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana, essendo gli stessi domiciliati nel territorio dello Stato
italiano;
- ritenuto applicabile il diritto italiano in ossequio al
Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali (Roma II), art. 10, paragrafo n. 4
(“
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che
l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento
senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti
con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si
applica la legge di quest'altro paese.”), in quanto “l'obbligazione
restitutoria di cui si discute presenta collegamenti
manifestamente più stretti con l'Italia se si considera che, come
già rilevato, uno dei conti correnti su cui sono stati effettuati
alcuni versamenti è stato acceso presso una banca italiana, nella
specie, la Cassa Raiffeisen di Castelrotto, che i titolari del conto,
odierni convenuti, sono residenti in Italia e che è Pt_1
anche cittadino italiano.”;
- rigettato l'eccezione di litispendenza internazionale riferita al procedimento penale innanzi al Tribunale di NE a carico di , definito con sentenza d.d. 25.3.2022 (docc. Persona_2
13, 14, 15, di parte convenuta), nel quale l'odierna attrice si è
costituita parte civile nei confronti dell'imputato, “essendo la
domanda restitutoria proposta da nel presente CP_2
11 procedimento rivolta nei confronti degli odierni convenuti e non
invece, nei confronti di ”, per cui non vi è Persona_2
“identità di domande, sia sotto il profilo soggettivo che
oggettivo.”;
- rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice, nei termini delineati dal convenuto costituito;
- respinto l'eccezione di prescrizione “atteso che i primi
versamenti di cui si discute sono avvenuti nell'agosto del 2010
(docc. 14, 14/A, 15, 16 di parte attrice) e l'ordinario termine di
prescrizione decennale, applicabile anche credito derivante da
indebito oggettivo, risulta validamente interrotto con la diffida
inviata ai convenuti in data 28.2.2018”;
- accolto nel merito la domanda ex art. 2033 cc, rilevando:
- che l'attrice ha fornito “prova documentale (si vedano i
documenti da 14 a 28 e da 30 a 55) dei sedici trasferimenti di
denaro provenienti dai conti di presso HO & Cie CP_2
Bank verso i tre diversi conti correnti, di cui due, di titolarità
esclusiva del convenuto (presso la Credit Suisse, in Pt_1
località Zurigo – Svizzera – IBAN CH1104835060830680000 e
presso Cassa Raiffeisen Castelrotto, in località Compatsch di
Ortisei – IBAN [...]) e uno,
cointestato ai coniugi e (n. 001-428411 Pt_1 Per_1
presso City National Bank, in località OS AN - USA).
…Risultano provati versamenti per complessivi euro
12 2.218.987,76, nella specie, euro 664.431,08 sul conto corrente
acceso presso la City National Bank di OS AN, cointestato
ai convenuti, euro 854.500,36 sul conto corrente acceso presso la
Credit Suisse di Zurigo, ed euro 700.056,32 sul conto corrente
acceso presso la Cassa Raiffeisen Castelrotto in località
Compatsch di Ortisei, entrambi intestati a .”; - Parte_1
che detti versamenti erano “sine causa, stante la totale assenza
di rapporti giuridici tra le odierne parti in causa.”; - che l'attività
del consulente andava inserita “nell'ambito di un _2
rapporto di gestione patrimoniale, intercorso tra l'attrice e
HO & ER SA, assimilabile al mandato (docc.
7-9 di
parte attrice)”; - che la “mera circostanza che il consulente abbia
con tutta evidenza esorbitato i limiti dell'incarico di gestione
patrimoniale conferito da non esclude la riferibilità in CP_2
capo alla società attrice dei pagamenti effettuati in favore degli
odierni convenuti”; - che, quindi, “ ben può essere CP_2
qualificata quale solvens ai sensi ed agli effetti dell'art. 2033
c.c.” e che, quindi, la domanda poteva essere accolta, con riconoscimento degli interessi dalla data della domanda
“dovendosi escludere, sulla base degli elementi disponibili, la
malafede degli accipiens.”;
- rigettato l'ulteriore domanda attorea di pagamento della somma di euro 50.000,00 per spese sopportate per la ricostruzione dei flussi di denaro per cui è causa, perché
“formulata in atto di citazione in termini del tutto generici, non
13 avendo parte attrice dedotto specificamente in che cosa
sarebbero consistite tali spese ed a favore di quale soggetto
sarebbero state sostenute.”;
- posto le spese di lite a carico dei convenuti in ossequio al principio di soccombenza.
6. Avverso questa decisione hanno interposto appello e il Parte_1 Controparte_1
primo in proprio e quale erede della signora RS
(deceduta in corso di causa in data 11.05.2022), il secondo in qualità di erede (figlio della signora , RS
sviluppando sette motivi d'appello. Gli appellanti hanno reiterato, nel merito, le difese sull'inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 2033 e 2041 c.c., chiedendo, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande svolte da nei loro confronti. Hanno chiesto in via cautelare CP_2
anche la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'impugnata sentenza.
7. si è costituita chiedendo, nel merito, il rigetto CP_2
dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Non ha svolto gravame incidentale, limitandosi a reiterare tutte le domande, anche quelle subordinate ex art. 2041 c.c., ritenute assorbite dal primo Giudice, e anche quella, rigettata dal
Tribunale, di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di €
50.000,00 a titolo di “spese sostenute per la ricostruzione dei
flussi finanziari”. Ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare di
14 sospensione dell'efficacia esecutiva.
8. Con ordinanza collegiale di data 03.05.2023 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza a condizione della prestazione, entro il termine del 31.7.2023, di una cauzione in forma di garanzia bancaria a prima richiesta in favore della creditrice Boavista
emessa da primario istituto bancario avente filiale nel territorio della Provincia di Bolzano per l'importo di € 2.500.000,00,
vincolata alla durata e all'esito del presente giudizio d'appello.
9. Detta cauzione non è stata, però, mai prestata dagli attori appellanti, con conseguente perdurante efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
10. La causa passa ora in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.06.2024, in epigrafe riportate, e confermate all'esito della discussione orale della causa all'udienza dell'11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (“Nullità dell'atto di citazione –
mancata indicazione del codice fiscale e della partita Iva
dell'attrice – violazione/falsa applicazione dell'art. 163 cpc –
incertezza sull'individuazione della società appellata – difetto di
motivazione/motivazione apparente”) gli appellanti censurano la sentenza per non avere riconosciuto la nullità dell'atto introduttivo del giudizio “per mancata indicazione del codice
fiscale e della partita Iva della medesima società”. Nel caso di
15 specie sarebbe “impossibile” identificare l'attrice appellata, il numero di codice fiscale indicato non corrisponderebbe ad alcuna società registrata sul territorio italiano, i documenti avversari (sub nn. 1 e 2) non sarebbero riconducibili “ad alcuna
società, nemmeno estera.”
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La nullità, in relazione ai requisiti di cui all'art. 163
comma 3 n. 2 cpc, è disposta dall'art. 164 cpc soltanto per l'ipotesi di “omissione” o “assoluta incertezza”. Inoltre, in caso di costituzione in giudizio del convenuto, questa “sana i vizi della
citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui
al secondo comma …” (art. 164, comma 3, cpc).
1.3. L'eccezione di nullità, quindi, è stata in ogni caso sanata nei confronti di in proprio, Parte_1
costituitosi regolarmente nel procedimento di primo grado.
1.4. La coniuge è rimasta contumace in RS
primo grado.
1.5. Gli appellanti, quindi, conservano nella loro veste di eredi l'interesse ad una pronuncia sull'eccezione di nullità, peraltro rilevabile d'ufficio, che – se fondata – non comporterebbe, però
la regressione al primo Giudice, ma la rinnovazione delle attività
e degli atti ai sensi dell'art. 354 comma 3 cpc e la decisione nel merito della causa da parte di questa Corte.
1.6. La stessa giurisprudenza di legittimità, citata dall'appellante e relativa all'”incompleta o inesatta indicazione …
16 del nominativo di una delle parti” nella citazione e/o nella relata di notifica, è ferma nel ritenere in tal caso un motivo di nullità
unicamente laddove abbia ingenerato una irregolare costituzione del contraddittorio e/o incertezza circa i soggetti a cui l'atto è diretto (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
6352/2014: “L'omessa, incompleta o inesatta indicazione,
nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo
di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia
determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia
ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato
notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella
notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se
dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza
l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste
parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere,
nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente
vizio va considerato come un mero errore materiale che può
essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui
mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma
di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso
e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del
prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che
quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola
controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto
17 non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di
primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione
del prenome dell'appellato).” Se l'atto, quindi, raggiunge lo scopo a cui è destinato, non sussiste alcuna causa di nullità (cfr. in tal senso ad esempio Corte di Cassazione, sentenza n.
28451/2013).
1.7. Nel caso di specie, peraltro, non corrisponde alla realtà
processuale che nell'intestazione dell'atto di citazione del giudizio di merito in primo grado è mancata l'indicazione del codice fiscale della società attrice.
1.8. Il codice fiscale ivi indicato era il seguente: C.F.
. Tale codice corrisponde al numero di codice P.IVA_1
fiscale attribuito dall'ufficio dell'Agenzia di Reggio CP_8
Emilia alla società in data Controparte_7
14.09.2020 (cfr. certificato di attribuzione di numero fiscale,
prodotto dall'appellata nel presente giudizio).
1.9. L'affermazione, poi, che il codice fiscale P.IVA_2
“non corrisponde ad alcuna società registrata sul territorio
italiano”, non conduce a diverso esito, perché non è questo il codice fiscale “indicato” nell'atto di citazione (che è il
– cfr. atto di citazione e certificato di attribuzione P.IVA_1
di codice fiscale - e non il come erroneamente P.IVA_2
dedotto dall'appellante).
1.10. La succinta motivazione del rigetto dell'eccezione spesa dal Tribunale (“Dall'esame dell'atto di citazione risulta infatti la
18 corretta individuazione della società attrice, con indicazione di
denominazione, codice fiscale e sede legale. Non vi è pertanto
incertezza sugli elementi di cui all'art. 163 n. 2) c.p.c.”) non è, in conclusione, apparente e/o difettosa, ma corretta.
2. Con il secondo motivo (“Difetto di giurisdizione –
violazione/falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. – fatto illecito – la
competenza a decidere è quella del Giudice svizzero in quanto
Giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso – difetto
di motivazione”) gli appellanti deducono l'erroneità
dell'affermazione della giurisdizione italiana. Nella comparsa di primo grado il convenuto aveva Parte_1
argomentato l'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice
italiano in favore di quella del Giudice svizzero con riferimento all'art. 5 del regolamento (CE) n. 44/2001 regolante “la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale”, secondo cui “in
materia di illeciti civili dolosi o colposi è competente il Giudice del
luogo in cui è avvenuto l'evento.” Nell'atto d'appello si deduce che con riferimento “al fatto illecito riconducibile al
comportamento di un terzo ( )” sarebbe competente Persona_2
il Giudice del luogo in cui è avvenuto “l'evento dannoso, ovvero
(incontestabilmente) la Svizzera”. La stessa attrice avrebbe qualificato la propria azione in termini di illecito extracontrattuale. Inoltre, la “competenza” dovrebbe stabilirsi secondo le norme della Convenzione di AN del 2007, in
19 particolare art. 5 commi 3 e 4. La statuizione del primo Giudice
sarebbe errata, perché il Regolamento (UE) n. 1215/2012
applicato nella sentenza sarebbe “criterio residuale”, che si applica “agli stati membri dell'UE, dei quali la Svizzera non fa
parte.” E, comunque, anche l'art. 7 del regolamento unionale prevedrebbe in materia di “illeciti civili dolosi o colposi” la competenza “del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto”, ovvero del Giudice Svizzero.
2.1. La censura non è fondata.
2.2. Il Tribunale ha motivato: “Ai sensi dell'art. 4, comma 1,
del Regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, “le persone domiciliate nel territorio
di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro
cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato
membro”. Nella specie, entrambi i convenuti sono residenti in
Italia, nel comune di Ortisei (BZ). Sussiste dunque la
giurisdizione italiana, essendo gli stessi domiciliati nel territorio
dello Stato italiano.”
2.3. La critica degli appellanti secondo cui il Tribunale
avrebbe erroneamente applicato il Regolamento (UE) n.
1215/2012 per risolvere la questione della giurisdizione, mentre avrebbe dovuto applicare la Convenzione di AN 2007,
perché il Giudice munito di giurisdizione sarebbe solo quello svizzero quale giudice del “fatto illecito riconducibile al
20 comportamento di un terzo ( )” e quale giudice “del Persona_2
luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso”, non coglie nel segno per una serie di ragioni.
2.4. In primo luogo, le domande proposte dall'attrice CP_2
sono dirette alla restituzione di somme indebitamente pagate
(art. 2033 cc), in subordine all'indennizzo per arricchimento senza giusta causa (art. 2041 cc). Non si tratta, quindi, di causa risarcitoria per fatto illecito, colposo o doloso (art. 2043 cc),
compiuto dal (o riconducibile al) ex consulente finanziario di entrambe le parti, , non convenuto nel presente Persona_2
giudizio e non destinatario delle domande proposte. Neppure
trattasi di domanda risarcitoria o restitutoria “nascente da
reato”, laddove ha mai imputato ai coniugi CP_2 Pt_1
chiedendone l'accertamento incidentale, una condotta costituente reato.
2.5. In secondo luogo, alla controversia sono applicabili, ai fini della regolazione della giurisdizione, i criteri posti dal
Regolamento (UE) n. 1215/2012, che disciplina la giurisdizione con riferimento a soggetti aventi domicilio o sede in uno degli
Stati membri. Nel caso di specie i convenuti avevano la residenza in Italia mentre la aveva e ha sede alle CP_2
British Vergin Islands (BVL), che pure facendo parte del
Commonwealth britannico, non rientrava nel territorio dell'Unione europea;
va precisato che la presente controversia è
stata comunque instaurata prima del termine del periodo di
21 transizione - conclusosi il 31/12/2020 - previsto dall'art. 126
del Brexit Withdrawal Agreement, approvato il 17/10/2019 ed entrato in vigore l'1/2/2020 (cfr. Corte di Cassazione, n.
18847/2023 e n. 31963/2021).
2.6. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 all'art. 4 paragrafo 1
prevede il foro generale dello Stato membro, in cui il convenuto
è domiciliato (“A norma del presente regolamento, le persone
domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle
autorità giurisdizionali di tale Stato membro.”).
2.7. A volere ipotizzare l'applicabilità della Convenzione di
AN 2007, il medesimo foro generale è ivi previsto nell'art. 2,
secondo cui “salve le disposizioni della presente convenzione, le
persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla
presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla
cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato.”
2.8. Si rammenta, infine, che la medesima disposizione è
contenuta nella legge n. 218/1995, all'art. 3, secondo cui “la
giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o
residente in Italia o vi ha un rappresentante …”.
2.9. Ora, né il Regolamento unionale, né la convenzione di
AN, né la legge n. 218/1995 contengono una definizione di
“domicilio” o persona “domiciliata” in uno Stato membro / Stato
aderente. Secondo l'art. 62 comma 1 del Regolamento UE “al
fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello
22 Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità
giurisdizionale applica la propria legge nazionale.” Identica
previsione si legge all'art. 59 comma 1 della Convenzione di
AN (“Per determinare se una parte ha il domicilio nel
territorio dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è
pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.”)
2.10. Dall'art. 44 comma 1 cc si ricava una presunzione di coincidenza del domicilio con il luogo di residenza (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 25275/2006; sentenza n. 2060/2003;
ordinanza n. 403/2012; ordinanza n. 3932/2024; sentenza n.
18847/2023).
2.11. Il Tribunale ha, implicitamente e in conformità a questa presunzione semplice, accertato che entrambi i convenuti sono/erano domiciliati in Italia.
2.12. E tale accertamento, con riferimento al convenuto costituito trae conforto anche dalla Pt_1 Parte_1
sua condotta processuale di non contestazione (115 cpc) del domicilio in Italia (in seguito alle deduzioni a verbale di prima udienza e nella memoria ex art, 183 comma 1 cpc, in cui l'attrice ha ripetutamente fatto leva sul domicilio in CP_2
Italia dei coniugi il convenuto non ha mai Persona_3
contestato l'assunto o allegato e offerto prova sulla eventuale diversità del suo domicilio rispetto alla residenza italiana).
2.13. Il principio di non contestazione (art. 115 cpc) non operava, invece, per la seconda convenuta perché rimasta
23 contumace.
2.14. Ma anche per la coniuge , se non si dovesse Per_1
ritenere sufficiente prova della residenza la notifica regolarmente avvenuta presso la residenza italiana (con consegna al “familiare convivente – Parte_1
cfr. certificazione sull'avviso di ricevimento), soccorrerebbe nel caso di specie comunque l'art. 8 n. 1 del Regolamento n.
1215/2012 (“Una persona domiciliata in uno Stato membro può
inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti,
davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è
domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento
così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una
decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni
incompatibili derivanti da una trattazione separata.”). Identica
previsione è contenuta nella Convenzione di AN 2007,
all'art. 6 n.
1. Questa regola discende, poi, anche dall'applicazione dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995,
che rinvia alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
e “successive modificazioni in vigore per l'Italia…”.
2.15. Dirimente, poi, è il fatto che gli odierni appellanti, che hanno interposto appello anche in qualità di eredi della deceduta , non hanno specificatamente RS
censurato, ai sensi dell'art. 342 cpc, l'affermazione del domicilio italiano, contenuta nella sentenza, anche in capo alla convenuta rimasta contumace in primo grado.
24 2.16. Inoltre, il foro generale fondato sul domicilio del convenuto non viene meno, come erroneamente parrebbe sostenere la parte appellante, per l'eventuale ricorrenza di
“competenze speciali”. Le competenze speciali, previste nel
Regolamento unionale n. 1215/2012 e con contenuto sostanzialmente analogo anche dalla Convenzione di AN
2007 (e prima già dalla Convenzione di Bruxelles del 1968), non precludono e non prevalgono mai sul foro generale del convenuto, ma consentono, in ipotesi, all'attore una scelta tra diversi fori (tra quello generale del domicilio del convenuto e quelli eventualmente speciali – ex contractu, ex illecito aquiliano, etc. – se diversi dal domicilio).
2.17. Si ricorda, infine, che l'azione di indebito ex art. 2033 cc non ha, nell'ordinamento italiano, natura di obbligazione né
derivante ex contractu né da fatto illecito aquiliano, con la conseguenza che non sarebbero, comunque, azionabili le
“competenze speciali” di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3 del
Regolamento (UE) n. 1215/2012 e/o di cui in modo identico all'art. 5, n. 3 e 4, della Convenzione di AN (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza n. 7428/2009, per la domanda di indebito, e ordinanza n. 14201/2008 per la domanda di arricchimento senza giusta causa).
3. Con il terzo motivo, rubricato “Erronea applicazione del
diritto italiano in luogo di quello svizzero – errata applicazione del
criterio residuale di cui all'art. 10 comma 4 del regolamento CE
25 864/2007 – mancata applicazione del criterio prevalente dello
Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione
(Svizzera) – carenza/difetto di motivazione”, gli appellanti censurano l'affermata applicabilità del diritto italiano ai sensi del criterio residuale di cui all'artt. 10 n. 4 del Regolamento CE
n. 864/2007. Il citato regolamento si applicherebbe solo agli
Stati membri, di cui la Svizzera non fa parte. Inoltre, la legge applicabile alla fattispecie andrebbe individuata in base all'art. 61 della legge n. 218/1995, dal che conseguirebbe l'applicabilità del diritto sostanziale svizzero quale “Stato in cui
si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione”, perché ivi
“sono stati ordinati ed effettuati i bonifici delle somme a Pt_1
da parte di , che ha gestito per tramite
[...] Persona_2
della HO & ER “la rete di decine di società e conti
offshore”, ordinando le operazioni finanziarie ed i trasferimenti dei soldi. Inoltre, il Tribunale avrebbe “inspiegabilmente”
disatteso il terzo comma dell'art. 10 del Regolamento,
confondendo “i paesi in cui sono stati indirizzati i pretesi bonifici
(“Stati Uniti, in Svizzera ed in Italia”), con quello (l'unico) da cui
gli asseriti bonifici sono asseritamente partiti: la Svizzera, paese
che va identificato come quello in cui l'arricchimento si sarebbe
verificato, sia con riferimento all'art. 2033 cc sia con riferimento
all'art. 2041 cc.”
3.1. Il Collegio ritiene di dovere disattendere anche le censure condensate in questo motivo di gravame.
26 3.2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il Regolamento
CE n. 864/2007 costituisce lo strumento normativo per individuare la legge applicabile.
3.3. L'art. 31 del Regolamento prevede che esso si applica ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, ossia a decorrere dal 11.01.2009. Il Tribunale ha accertato, senza essere smentito, che i primi versamenti sono avvenuti nell'agosto
2010.
3.4. Il Regolamento, poi, si applica a qualunque situazione,
anche laddove non vi sia connessione con una attività
transfrontaliera all'interno dell'Unione europea. Ciò consegue al carattere universale del Regolamento, espressamente attribuito dall'art. 3 allo strumento normativo (“Carattere universale”), con conseguente prevalenza su norme di diritto internazionale previste eventualmente dalla “lex fori” (nel nostro caso, la legge n. 218/1995, art. 61).
3.5. L'argomento, secondo cui l'art. 61 della legge n.
218/1995 imporrebbe, quindi, di applicare il diritto sostanziale svizzero quale Stato in cui si sarebbe verificato “il fatto” da cui deriva l'obbligazione restitutoria, perché ivi il consulente finanziario avrebbe ordinato i bonifici e ivi si sarebbe, pertanto,
verificato “l'evento dannoso”, non solo non può essere accolto per la suddetta prevalenza del Regolamento unionale, ma anche perché confonde il luogo di compimento degli atti di pagamento con il luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva
27 l'obbligazione restitutoria, ovvero il luogo in cui si è realizzato l'indebito (o l'arricchimento, per l'azione subordinata).
3.6. La giurisprudenza di legittimità citata dagli appellanti a sostegno della loro tesi (tra le altre, Corte di Cassazione n.
8571/2015 e n. 8076/2012) attiene alla diversa questione della giurisdizione ed è relativa, peraltro, a ipotesi di responsabilità
aquiliana, che nel caso di specie non rilevano.
3.7. L'art. 10 del Regolamento CE n. 864/2007 contiene la seguente disciplina per la fattispecie dedotta in giudizio:
“Arricchimento senza causa:
1. Ove un'obbligazione
extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa,
compresa la ripetizione dell'indebito, si ricolleghi a una relazione
esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da
un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale
arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che
disciplina tale relazione.
2. Quando la legge applicabile non può
essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro
residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si
verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si
applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non
può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la
legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che
l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento
senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti
28 con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si
applica la legge di quest'altro paese.”
3.8. I criteri previsti dai primi tre paragrafi della disposizione in esame sono ordinati gerarchicamente, nel senso che la positiva affermazione della sussistenza di un criterio di collegamento contenuto nel paragrafo che precede esime dall'indagine circa la sussistenza, anche, del criterio di cui al paragrafo successivo. L'ultimo paragrafo (n. 4) contiene la regola di chiusura del sistema, secondo cui il Giudice è
chiamato - anche laddove possa affermare la sussistenza di uno dei criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 – a verificare se ciò
nonostante la fattispecie non presenti un collegamento
“manifestamente più stretto” con un paese diverso da quello individuato ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3.
3.9. Ciò posto, l'appellante non censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei criteri di collegamento indicati nei primi due paragrafi dell'art. 10 (cfr. ultimo cpv. a pagina 9 e primo cpv. a pagina 10 della sentenza: “Nella specie,
non trovano applicazione i paragrafi 1 e 2 della disposizione
appena richiamata in quanto l'indebito di cui si discute non si
ricollega ad una relazione esistente tra le odierne parti in causa,
tra loro del tutto estranee (paragrafo 1) e non avendo le stesse
residenza abituale nel medesimo paese (paragrafo 2).”).
3.10. L'accertamento del Tribunale sull'inesistenza, tra le parti,
di una previa relazione contrattuale o di altro genere (da fatto
29 illecito, ad esempio), è corretto e non impugnato dalla parte appellante (che, invero, afferma una condotta illecita anche penalmente solo in capo al terzo ). Persona_2
3.11. Anche l'affermazione secondo cui le parti “non hanno
residenza abituale nel medesimo paese” (paragrafo 2) non è
censurata dalle parti e può essere confermata, anche se – ai fini del Regolamento in questione – il concetto di “abituale
residenza” andrebbe indagato alla luce di quanto prevede l'art. 23 del Regolamento medesimo, secondo cui (paragrafo 1,
comma 1) “ai fini del presente regolamento, per residenza
abituale di società, associazioni e persone giuridiche, si intende il
luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale”. Non è,
quindi, risolutiva la mera sede statutaria (alle British Vergin
Islands), ma il luogo in cui è domiciliato l'amministratore e socio unico della società Boavista, signor CP_6
Qualora lo stesso fosse residente in Italia, si
[...]
sarebbe soddisfatto il requisito della comune residenza (anche ai sensi dell'art. 73 comma 5bis del TUIR). Ma le emergenze istruttorie depongono in senso contrario (cfr. doc. 12 di parte attrice, in cui si richiama un domicilio del a Manila CP_6
nelle Filippine, o doc. n. 9 in cui si rinviene un recapito dello stesso in Germania), per cui anche questo criterio di collegamento non risulta soddisfatto, come correttamente ha ritenuto il Tribunale.
3.12. L'appellante sostiene che il “luogo in cui l'arricchimento si
30 è prodotto” di cui al terzo criterio di collegamento (paragrafo 3,
art. 10) sia quello “da cui gli asseriti bonifici sono partiti”.
3.13. Il che non è, perché il richiamo contenuto nella norma al luogo in cui l'arricchimento si “è prodotto”, cioè si è realizzato
(nel senso di incremento patrimoniale in favore del destinatario del pagamento non dovuto), nulla ha a che vedere con il luogo
(la Svizzera) in cui è situata la provvista bancaria da cui proviene l'indebito pagamento. Il Regolamento comunitario,
cioè, non attribuisce rilevanza alcuna al luogo in cui si verifica l'impoverimento del solvens, ma – al contrario – al luogo in cui si verifica l'arricchimento dell'accipiens.
3.14. Ora, nella realtà del mondo moderno, in cui la localizzazione della filiale bancaria e/o del conto corrente/deposito bancario sul quale in ipotesi vengono trasferite somme non dovute, è sovente solo casuale, non coincidente né con il domicilio del destinatario né con un luogo altrimenti connesso con il titolare del conto bancario, non pare sostenibile la tesi (cosiddetta teoria del mosaico), secondo cui il luogo dell'arricchimento sia coincidente con il luogo in cui è
fisicamente localizzata la banca o la filiale della banca, presso la quale la somma è stata trasferita. Tale tesi condurrebbe infatti all'applicazione di una – in ipotesi – pluralità di leggi sostanziali diverse con collegamenti inesistenti o quantomeno fallaci con i soggetti coinvolti.
3.15. È, quindi, convincente la tesi secondo cui l'arricchimento
31 si produce laddove entra nella sfera riconducibile all'arricchito che di regola corrisponde al luogo in cui risiede e/o è
domiciliato. Nella sua residenza abituale si “produce”, quindi,
l'arricchimento ed ivi, conseguentemente, nasce l'obbligazione restitutoria.
3.16. Con il che anche alla luce del criterio di cui al paragrafo 3
dell'art. 10 del cit. Regolamento dovrebbe concludersi per l'applicabilità alla fattispecie del diritto italiano, essendosi ivi,
quale Stato della residenza abituale dei convenuti, “prodotto …
l'arricchimento”.
3.17. Senonché, la statuizione del Tribunale sul collegamento più stretto della fattispecie con l'Italia ai sensi della regola di chiusura di cui al paragrafo resiste ad ogni modo alla critica degli appellanti (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata: “Per
contro, ai sensi del paragrafo 4 della citata disposizione,
l'obbligazione restitutoria di cui si discute presenta collegamenti
manifestamente più stretti con l'Italia se si considera che, come
già rilevato, uno dei conti correnti su cui sono stati effettuati
alcuni versamenti è stato acceso presso una banca italiana, nella
specie, la Cassa Raiffeisen di Castelrotto, che i titolari del conto,
odierni convenuti, sono residenti in Italia e che è Pt_1
anche cittadino italiano.”).
3.18. Ciò in quanto, si è detto già sopra, anche la positiva affermazione della ricorrenza di uno dei criteri previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 10 (nel senso voluto dall'appellante
32 del luogo “dal quale sono partiti i bonifici”), non esimerebbe il
Giudice dalla verifica richiestagli dal paragrafo 4 dell'art. 10 del
Regolamento n. 864/2007.
3.19. E gli elementi di connessione con l'Italia, enucleati dal
Tribunale (la localizzazione in Italia di uno dei tre conti correnti destinatari dei versamenti, la residenza dei convenuti, la cittadinanza italiana del , oltre ad essere in sé coerenti, Pt_1
non sono neppure criticati dagli appellanti.
3.20. Le tre ragioni di connessione individuate dal Tribunale, ai quali si può aggiungere anche la sussistenza della giurisdizione italiana, denotano una connessione personale delle parti, in specie di parte convenuta, con l'ordinamento italiano, che ad ogni modo prevale su quello svizzero (quale luogo da dove “sono
partiti i bonifici”) e qualunque altro ordinamento (Stati
Uniti/IA) di casuale localizzazione del c/c di cui i coniugi / siano stati titolari. Pt_1 Per_1
4. Nel quarto motivo (“4A Eccezione di ne bis in idem /
Giudicato internazionale – motivazione inesistente. 4B Eccezione
di litispendenza internazionale – diniego – carenza/difetto di
motivazione”) gli appellanti censurano la sentenza per: - non avere esaminato l'eccezione di “ne bis in idem/giudicato
internazionale”; - per non avere accolto l'eccezione di litispendenza internazionale.
4.1. Entrambe le doglianze sono infondate.
4.2. Con riferimento alla prima, è bene vero, come emerge
33 dalla documentazione versata in atti, che: - ha CP_2
presentato una denuncia penale in particolare contro _2
in Svizzera presso la Procura di NE in data 2.3.2015
[...]
(doc. n. 3 di parte convenuta/appellante); - si è CP_2
costituita parte civile nel procedimento penale dinanzi al
Tribunale cantonale di NE contro l'imputato Persona_2
(per frode, lesione della fiducia, gestione infedele ex artt. 146,
139, 158 c.p. svizzero, falsificazione di documenti ex art. 251,
truffa per professione ex art. 146 e riciclaggio ex art. 305bis c.p.
svizzero), dove ha chiesto l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e la condanna al risarcimento del danno materiale (patrimoniale) subìto; - il Tribunale penale di
NE ha condannato alla pena detentiva di 3 Persona_2
anni e – in accoglimento parziale della domanda risarcitoria della parte civile – ha ordinato a “di CP_2 Persona_2
pagare a , a titolo di risarcimento Controparte_2
del danno materiale, i seguenti importi ….”, ammontanti a circa
€ 10.500.000,00 (cfr. sub doc. n. 14 di parte convenuta/appellante la copia della sentenza svizzera in lingua francese con traduzione in lingua italiana); - la predetta somma risarcitoria è costituita dalla somma dei trasferimenti di denaro compiuti da infedelmente dal c/c di sui Persona_2 CP_2
c/c propri e di altri clienti dell'imputato e comprende anche i trasferimenti di denaro ai coniugi (cfr. Persona_3
elenco dei versamenti alle pagine da 22 a 25 dell'atto d'appello);
34 - la sentenza penale è divenuta esecutiva e definitiva (cfr.
attestazione sub doc. n. 14 di parte convenuta/appellante).
4.3. Tuttavia, non si pone una questione di “ne bis in idem”
e/o di giudicato internazionale, sia per la evidente diversità
soggettiva del destinatario dell'azione civile coltivata nel processo penale da contro l'ivi imputato CP_2 _2
, sia per la diversità oggettiva delle domande (ivi una
[...]
domanda risarcitoria per fatto illecito penale, qui una domanda di restituzione di somme indebitamente e senza titolo pervenute dal c/c di sui c/c dei coniugi . CP_2 Persona_3
4.4. Già la diversità oggettiva del titolo della domanda è
sufficiente per escludere la ricorrenza della ragione preclusiva del presente giudizio (cfr., se pure con riferimento al “ne bis in
idem” interno, ad esempio Corte di Cassazione, n. 32929/2018:
“Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem", stante
la diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto
dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e
quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei
conti per danno erariale, poiché, il primo ha ad oggetto
l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di
corruzione in atti giudiziari), con funzione essenzialmente
riparatoria e integralmente compensativa finalizzata al
conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse
particolare facente capo alle amministrazioni costituitesi parte
civile, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento
35 dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con
funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a
tutelare l'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al
corretto impiego delle risorse pubbliche.”; cfr. anche Corte di
Cassazione, n. 14632/2015: “Non sussiste violazione del
principio del "ne bis in idem" tra il giudizio civile introdotto dalla
P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla
lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di
un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola
generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di
rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i
medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore
contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete,
poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno,
con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a
protezione dell'interesse particolare della singola
Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela
dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e
al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o
prevalentemente sanzionatoria.”).
4.5. Che, poi, il Tribunale penale abbia condannato l'imputato a titolo di risarcimento del danno materiale al pagamento a di importi che contengono anche le somme che CP_2
costituiscono in questa sede l'indebito (quantomeno in conto capitale, vista la diversa decorrenza degli interessi – ivi dalla
36 data del singolo versamento, qui dalla data della domanda),
costituisce questione, rispetto alla quale non vi è alcun attuale interesse e che – in caso di “doppio pagamento” - potrà
costituire oggetto di opposizione in sede esecutiva. Non vi è, allo stato, il paventato pericolo di “duplicazione” con “arricchimento
dell'attrice in caso di doppio accoglimento delle sue domande”,
potendosi discettare di pericolo di arricchimento soltanto nell'ipotesi - allo stato teorico - che la creditrice riesca a trovare soddisfazione, per le medesime somme, sia nei confronti di sia nei confronti dei Persona_4 Pt_1
4.6. Con riferimento, invece, alla eccezione di litispendenza internazionale, è sufficiente ribadire quanto già affermato dal
Tribunale circa la diversità delle domande svolte, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
4.7. Le stesse normative che disciplinano la litispendenza transfrontaliera richiedono, per potersi affermare la sussistenza di una questione di litispendenza, che la lite penda tra le medesime parti. Così l'art. 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE)
n. 1215/2012 dispone: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di
Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state
proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo
titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende
d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza
dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.” Anche l'art. 27
37 della Convenzione di AN 2007 richiede, per aversi una questione di litispendenza, che domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo siano proposte “tra le stesse parti.”
Infine, lo stesso presupposto dell'identità delle parti si rinviene nell'art. 7 della legge n. 218/1995 (“Pendenza di un processo
straniero”).
4.8. Inoltre, gli stessi appellanti danno atto che la sentenza del Tribunale penale di NE è definitiva, per cui allo stato non vi è neppure un procedimento straniero pendente.
5. Con il quinto motivo (“Difetto di legittimazione attiva in
capo a – assoluta incertezza/irreperibilità di CP_2
informazioni relative alla società – fondatezza – CP_2
motivazione apodittica e meramente apparente”) gli appellanti criticano la sentenza per non avere accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice. Ciò in quanto il
Tribunale non avrebbe potuto accertare, sulla base della documentazione dimessa, se la società attrice “sia a tutt'oggi
esistente” e se firmatario della procura ad Controparte_6
litem, ne sia effettivamente il legale rappresentante. La
motivazione al riguardo spesa dal Tribunale sarebbe
“apodittica” e non terrebbe conto del fatto che la CP_2
sarebbe “irrintracciabile e i patti sociali non sono allegati alla
citazione”. Le certificazioni sub docc. n. 1 e 2 di parte attrice/appellata, di difficile comprensione, non costituirebbero una “valida prova sull'esistenza della società né sulla
38 rappresentanza legale in capo a , non Controparte_6
integrando esse una “visura camerale” e non risultando la società “rintracciabile nemmeno su alcun pubblico CP_2
registro.”
5.1. La censura parrebbe porre, più che una questione di legittimazione attiva sostanziale, una questione di giuridica esistenza della controparte processuale e di legittimazione del legale rappresentante indicato nell'atto di citazione a conferire la procura ad litem.
5.2. Il Tribunale sul punto ha motivato: “In particolare, il
convenuto ha disconosciuto i documenti 1 e 2 attorei, in termini
generici, riferendosi agli artt. 2714 c.c. e 212 c.p.c. Va tuttavia
considerato la sottoscrizione della certificazione sub doc. 2 è
provvista di autentica notarile estera con apostille e che con il
successivo deposito dei documenti da 59 a 65, parte attrice ha
provato che è amministratore unico Controparte_6
della società .” CP_2
5.3. Nell'appello non si fa più questione della genuinità della documentazione versata in atti dall'attrice/appellata, tutta provvista di autentica notarile estera con apostille e traduzione asseverata in lingua italiana.
5.4. Nel merito anche questa censura si palesa infondata alla luce della documentazione richiamata dal Tribunale.
5.5. Sub docc. n. 1, 2 e 59 vi sono certificazioni notarili,
emesse in date diverse (coincidenti con l'introduzione del
39 giudizio e successive), in cui l'agente di registrazione autorizzato alle British Vergin Islands, la .V.I.) Controparte_3
Limited, conferma che la società è in regolare CP_2
posizione legale (“is in good legal Standing”) e che CP_6
è ed è sempre stato l'Amministratore unico
[...]
autorizzato e azionista unico (“the duly authorized sole Director
and sole Shareholder”).
5.6. Sub doc. n. 60 di parte attrice/appellata si rinviene l'atto costitutivo e lo statuto della società . Nell'art. 12.6 CP_2
dello Statuto sono disciplinati i poteri del direttore unico della società (nell'ipotesi che la società sia retta, giusta decisione dei soci, da un organo amministrativo monocratico), secondo cui il direttore unico (amministratore unico) è titolato di pieno potere di rappresentare e agire per la società (cfr. traduzione: “Se la
Società ha un solo amministratore, le disposizioni contenute nel
presente
documento per le riunioni degli amministratori non si applicano,
ma tale amministratore unico ha pieno potere di rappresentare e
agire per la Società in tutte le questioni che non sono dalla Legge
o dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto che devono essere
esercitate dai membri della Società e in luogo del verbale di una
riunione deve registrare per iscritto e firmare una nota o un
memorandum di tutte le questioni che richiedono una risoluzione
degli amministratori. Tale nota o memorandum costituirà prova
sufficiente di tale risoluzione a tutti gli effetti.”).
40 5.7. Sub doc. n. 61 di parte attrice appellata vi è, poi, il
“certificato di incorporazione”, a tenore del quale “Il Registro di
commercio delle Isole Vergini Britanniche certifica che, ai sensi
del 2004, tutti i requisiti della legge Controparte_9
in materia di costituzione sono stati rispettati” per “
[...]
” e che la società è stata costituita come Controparte_2
in data 29.01.2009 (data che risulta Controparte_10
anche dall'atto costitutivo).
5.8. Sub doc. n. 62 vi è, quindi, il certificato che
[...]
è proprietario di tutte le azioni (50.000). Al doc. n. CP_6
63 si rinvien la copia autenticata del registro dei soci (con socio unico , al doc. n. 64 il registro degli Controparte_6
amministratori (dove figura come Controparte_6
amministratore unico). Sub documento n. 65 si rinviene, infine,
la certificazione dell'agente di registrazione, NT RU
CO (BVI) Limited, che alla data del 30.09.2009, essendo a ciò autorizzata dall'atto costitutivo, aveva nominato il primo direttore (amministratore unico) nella persona di CP_6
[...]
5.9. Tutta questa documentazione costituisce quindi prova più
che sufficiente della giuridica esistenza della società e della legittimazione di a rappresentarla nel Controparte_6
presente giudizio.
6. Nel sesto motivo, rubricato “Eccezione di prescrizione –
erronea applicazione dell'art. 2033 cc – fatto illecito – termine di
41 prescrizione quinquennale”, gli appellanti insistono nella riqualificazione della domanda dedotta dall'attrice in primo grado in termini di “fatto illecito del terzo”, tenuto conto che la stessa nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc CP_2
avrebbe “qualificato il diritto azionato come illecito
extracontrattuale.” Inoltre, secondo il diritto federale svizzero applicabile alla fattispecie, in particolare l'art. 67 del codice civile federale svizzero (“schweizerisches Obligationsrecht”)
l'azione di arricchimento senza giusta causa si prescrive in un anno dalla conoscenza del fatto (acquisita, secondo le deduzioni avversarie in citazione già al mese di febbraio 2013). Anche
laddove si ritenesse che fossero applicabili le legislazioni degli
Stati di destinazione dei trasferimenti bancari (Svizzera,
IA e Italia), per il primo paese varrebbe quanto anzidetto, per la IA l'art. 339 del IA Code of Civil
Procedure prevedrebbe un termine di prescrizione di due anni per un “unjust enrichment”. E anche per l'Italia l'azione, da inquadrare nella disciplina del fatto illecito, sarebbe prescritta nel quinquennio, decorrente dal 01.03.2013 (data in cui
[...]
ha avuto contezza degli ammanchi), perché l'atto CP_6
interruttivo (diffida datata 28.02.2018 – sub doc. n. 56 dell'atto di citazione) sarebbe stato consegnato all'ufficio postale per la notifica solo in data 08.03.2018, quindi a termine quinquennale già spirato.
6.1. Anche queste censure vanno disattese.
42 6.2. L'attrice non ha formulata alcuna domanda di risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 e ss. cc (con termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 comma 1 cc).
6.3. Le uniche domande proposte sono quelle di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc e, in subordine, di pagamento dell'indennità per arricchimento giusta causa ex art. 2041 cc
(cfr. le argomentazioni spese a sostegno della domanda di restituzione e l'inquadramento giuridico della domanda alle pagine 11 – 14 dell'atto di citazione e le conclusioni ivi rassegnate, mai sostanzialmente modificate;
nella prima memoria ex art. 183 comma 1 cpc l'attrice ha solo specificato meglio la subordinazione della domanda ex art. 2041 cc a quella principale ex art. 2033 cc).
6.4. L'attrice mai ha attribuito ai coniugi / CP_2 Pt_1
una condotta illecita ex art. 2043 cc, in ipotesi Per_1
partecipativa e/o concorsuale nei reati commessi dal consulente finanziario . Persona_2
6.5. E anche il riferimento contenuto nella prima memoria ex art. 183 comma 1 cpc dell'attrice alle obbligazioni extracontrattuali è stato ivi compiuto dall'attrice appellata esclusivamente per argomentare l'applicabilità alla fattispecie del diritto italiano in ossequio all'art. 10, paragrafi 3 e/o 4, del
Regolamento CE n. 864/2007, concernente le norme sulla legge applicabile “alle obbligazioni extracontrattuali” (cfr. pagine 5 e ss. della citata memoria), tra cui figurano, giusto le norme
43 europee, anche le cosiddette obbligazioni “ex lege” di cui si discute (arricchimento senza giusta causa, restituzione dell'indebito).
6.6. Non è, quindi, dubitabile che all'azione principale proposta dall'attrice ex art. 2033 cc (e anche a quella subordinata ex art. 2041 cc) si applica il termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 cc) e che, essendo i primi versamenti indebiti risalenti all'agosto 2010 e l'atto interruttivo pacifico (diffida datata 28.2.2018) consegnato al destinatario in data 13.3.2018 (cfr. avviso di ricevimento sub doc. n. 56 di parte attrice appellata), tale termine sia stato tempestivamente interrotto.
6.7. I richiami a normative estere (svizzere e/o, secondo la teoria del “mosaico”, statunitensi/californiane) sono, quindi,
privi di concludenza, stante la correttezza – in esito al rigetto del terzo motivo d'appello – della statuizione del Tribunale
sull'applicabilità alla fattispecie del diritto italiano.
7. Con il settimo (e ultimo) motivo di gravame (“In diritto –
infondatezza della domanda di – carenza/difetto di CP_2
motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cc”)
gli appellanti censurano l'affermata applicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 2033 cc, in quanto non hanno ricevuto i bonifici direttamente dall'attrice, “bensì per il tramite di _2
”, il che renderebbe l'istituto dell'indebito inapplicabile.
[...]
Non sarebbe, cioè, sufficiente la mera provenienza dai “conti di
44 ”. Il pagamento da parte di HO & ER SA CP_2
sarebbe stato “giustificato”, trattandosi di restituzione di somme dovute a e sarebbe stato eseguito con denaro Parte_1
“della controllante HO & Cie Bank”. Inoltre, non CP_2
sarebbe da considerare il “solvens”, non avendo pagato direttamente. Il solvens nel caso di specie sarebbe stata la banca HO & Cie Bank. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i versamenti compiuti da _2
rientrerebbero in un rapporto di mandato, perché
[...]
quest'ultimo avrebbe agito per conto della società di gestione patrimoniale HO & Partner SA “o, a tutto concedere, per
conto proprio”. La citazione di Cass., n. 18613/2015, da parte del Tribunale sarebbe, poi, significativamente errata, laddove in quella decisione la Suprema Corte non avrebbe ritenuto applicabile l'art. 2033 cc, ma solo che potesse operare una responsabilità extracontrattuale. Sarebbe preclusivo all'applicazione del precetto ex art. 2033 cc, comunque anche il contenuto precettivo dell'art. 1705 cc, che consentirebbe a unicamente di agire contro il proprio mandatario e non CP_2
anche contro terzi estranei. Infine, la domanda subordinata ex art. 2041 cc proposta dall'attrice non sarebbe solo “assorbita”,
come ritenuto dal Tribunale, ma infondata nel merito.
7.1. È opportuno richiamare quanto accertato dal Tribunale
penale di NE (cfr. copia della sentenza e traduzione in lingua italiana sub doc. n. 13 di parte convenuta appellante) sul
45 ruolo di rispettivamente della società di gestione Persona_2
patrimoniale a lui riconducibile HO & ER SA, da cui emerge che questa società ha assunto il ruolo di mandataria con rappresentanza, tra l'altro, di e – anche - dei CP_2
coniugi / , in riferimento al denaro collocato Pt_1 Per_1
presso la HO & Cie Bank: “Il Tribunale constata che
devono essere accertati i seguenti fatti: … Nella primavera del
2005, e Persona_2 Parte_2
hanno creato PS (HO & Partner SA, n.d.r.), attiva nel
campo della gestione patrimoniale. è azionista Persona_2
dal 2006 e, pur essendo stato formalmente iscritto come
amministratore nel Registro delle Imprese fino al 17 settembre
2012, ha agito, sin dall'inizio della società, in qualità di
amministratore di fatto. Vi lavorò quindi come socio
amministratore e gestore patrimoniale, sebbene avesse poca
presenza negli uffici di NE (verbale dell'udienza del
processo, pag. 64). PS era composta da una decina di
dipendenti (D10101-2; D20101-
118/133/247/313;,30'0001'374). … a.e. È pacifico che
esistevano legami tra PS e , una banca Controparte_11
privata con sede a NE da oltre due secoli e che godeva di
un'eccellente reputazione internazionale, che lavorava come
banca depositaria per i beni dei clienti di PS (D10101-2). Le
due entità portavano il nome comune GE e i loro locali
erano situati nello stesso edificio e quindi allo stesso indirizzo a
46 NE. Inoltre, diversi clienti PS sono stati ricevuti presso la
sede di Bank GE (D2010160/126/130/247/254;
A10201- 299; A10301-172). Alcuni clienti hanno incontrato
, partner della Said Bank, attraverso Persona_5
e Persona_2 Parte_2 Persona_6
(D20101-2/273). Dopo aver negato che PS avesse avuto
accesso al documento di iscrizione del gruppo hottinger (D20101-
129; 400.052), ha corretto le sue osservazioni Persona_2
ammettendo l'uso di tale carta e l'accesso informatico ai beni dei
clienti che erano in secondo piano con Controparte_11
(400.039; verbale dell'udienza del processo, pag. 22). Inoltre, fino
al 2010, gli indirizzi e-mail dei dipendenti PS erano simili a
quelli dei dipendenti della banca e includevano riferimenti alla
società "HO Group – Bankers since 1786" creando così una
certa ambiguità (D10101-9/10; D20101140/229; A10201-304).
Infine, il sito web includeva la menzione che PS faceva parte
del gruppo bancario e finanziario "GE" (A10201-28).
Pertanto, il Tribunale era convinto che questa stretta vicinanza
tra l'ente di gestione del fondo PS e la Bank GE
avesse creato una vera e propria confusione tra i clienti della
PS. Secondo le loro dichiarazioni, la maggior parte di loro in
realtà pensava di aver affidato la gestione del proprio patrimonio
direttamente alla banca (D10101-8; D20101-59/80/254). a.f.
Inoltre, è accertato e accettato che, al fine di ottenere la gestione
dei fondi dei suoi clienti e nuovi clienti, ha Persona_2
47 approfittato di questa confusione, dell'eccellente e universale
reputazione della banca GE e del suo status di presunto
partner al suo interno (400'052; D20101-126). I coniugi Pt_3
, e hanno Pt_4 CP_12 Controparte_6
dichiarato, tra l'altro, di essere stati così rassicurati sulla
sicurezza dei loro fondi (A10201-27/298; A10301173; D10101-
8/9; D20101-80). … a.h. , ha saputo Parte_5 Persona_2
instaurare un forte legame di fiducia, anche di amicizia, con i
suoi clienti mantenendo contatti frequenti e visitandoli presso le
loro case straniere, come risulta dalle denunce penali e dalle
dichiarazioni concordanti dei suddetti clienti (A10201-
302/303/434; A10301-4; D10101-12; D2010175/78). Il
ricorrente ha anche riferito di aver mantenuto "relazioni strette e
comprensive" con i suoi clienti (verbale dell'udienza del processo,
pag. 18). È inoltre stabilito e accettato che per stupire i dipendenti
PS e i suoi clienti e per indurli a porre poche o nessuna
domanda sulla gestione dei loro beni, ha fatto Persona_2
loro credere di essere lui stesso molto ricco, sostenendo di aver
accumulato in passato una fortuna di circa 20.000.000 di euro.-
a causa di buoni investimenti nel mercato azionario (D20101-
142). …”.
7.2. Sub doc. n. 9 parte attrice appellata ha dimesso, anche,
sia il contratto di deposito con la HO & Cie Bank sia quello di “Asset-Managment Contract” tra e HO CP_2
& ER SA (gestita e diretta da ) in qualità di Persona_2
48 “Asset Manager”, incaricata di decidere secondo propria discrezione ogni investimento in nome e per conto del cliente
(“The Asset manager is empowered to make all decisisons at his
own discretion, in particular to invest the assets … to his free
choice and manner…”).
7.3. È pacifico che in tale veste di “Asset manager” la
HO & ER SA, nella persona di , ha Persona_2
attinto dal conto di presso HO & Cie Bank per CP_2
effettuare i sedici trasferimenti di denaro (cfr. anche la documentazione contabile sub doc. n. da 14 a 28 e da 30 a 55
di parte attrice appellata) verso i tre diversi conti correnti, di cui due di titolarità esclusiva del convenuto (presso la Pt_1
Credit Suisse, in località Zurigo – Svizzera – IBAN
CH1104835060830680000 e presso Cassa Raiffeisen
Castelrotto, in località Compatsch di Ortisei – IBAN
[...]) e uno, cointestato ai coniugi e (n. 001-428411 presso City National Pt_1 Per_1
Bank, in località OS AN - USA).
7.4. E non è contestato, anzi confermato dagli appellanti, che tali trasferimenti di denaro sono pervenuti sui loro conti e che non hanno mai avuto alcuna relazione, di alcun tipo, con che potesse giustificare detti trasferimenti di denaro. CP_2
7.5. Il Tribunale, quindi, ha motivato: “Tanto precisato, deve
osservarsi che detti pagamenti effettuati da conti di CP_2
fossero sine causa, stante la totale assenza di rapporti giuridici
49 tra le odierne parti in causa. Non possono poi essere condivise le
argomentazioni di parte convenuta, secondo cui i trasferimenti
sarebbero stati materialmente effettuati dal che sarebbe _2
quindi il vero solvens. A tal proposito occorre evidenziare che,
nell'effettuare tali versamenti, il ha agito quale _2
consulente finanziario di , nell'ambito di un rapporto di CP_2
gestione patrimoniale, intercorso tra l'attrice e HO &
ER SA, assimilabile al mandato (docc.
7-9 di parte attrice).
La mera circostanza che il consulente abbia con tutta evidenza
esorbitato i limiti dell'incarico di gestione patrimoniale conferito
da non esclude la riferibilità in capo alla società CP_2
attrice dei pagamenti effettuati in favore degli odierni convenuti;
per tali ragioni ben può essere qualificata quale CP_2
solvens ai sensi ed agli effetti dell'art. 2033 c.c.”
7.6. La motivazione del Tribunale resiste alle censure svolte.
7.7. L'azione di ripetizione è circoscritta al rapporto tra il
“solvens” e “l'accipiens” (cfr., ad esempio, Corte di Cassazione,
n. 2135/2018 e n. 25170/2016). Il “solvens” è colui che effettua il pagamento o al quale il pagamento è imputabile, e quindi, nel caso di pagamento eseguito dal rappresentante o da un ausiliario, il soggetto rappresentato. Sulla riferibilità della legittimazione attiva al solo soggetto cui è legalmente riconducibile il pagamento, con conseguente irrilevanza del mero fatto che il pagamento sia stato eseguito da un rappresentante o nuncius, cfr. Corte di Cassazione, n.
50 10634/2007, così massimata: “La legittimazione attiva all'azione
di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente
riferibile il pagamento, anche se l'incaricato della relativa
operazione sia un suo rappresentante o "nuncius". Pertanto, la
legittimazione attiva alla ripetizione dei pagamenti effettuati in
eccedenza dal curatore nel corso della liquidazione
postconcordataria deve essere riconosciuta all'ex fallito che, con il
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del
concordato fallimentare comportante la chiusura del fallimento,
viene reintegrato nell'amministrazione e disponibilità del suo
patrimonio e da quel momento è l'unico titolare dell'obbligazione
concordataria, tenuto come tale al suo adempimento, restando il
curatore in carica solo al fine di sorvegliare, unitamente al
giudice delegato e al comitato dei creditori, l'adempimento delle
obbligazioni concordatarie, secondo le modalità stabilite dalla
sentenza di omologazione;
qualora, invece, il tribunale o il giudice
delegato, fissando le modalità di pagamento delle somme dovute
ai creditori, abbiano stabilito che a tanto provveda materialmente
il curatore, questi diviene per tale incombente un rappresentante
"ex lege", senza poteri, del fallito tornato "in bonis", o comunque
un "adiectus solutionis causa" del fallito medesimo, cui
oggettivamente fanno capo gli effetti dell'attività dell'organo
concorsuale.”; cfr. anche Corte di Cassazione, n. 10810/2020).
7.8. Del resto, anche dal lato dell'”accipiens” non rileva che sia stato un rappresentante a ricevere materialmente la prestazione
51 indebita, spettando anche in tal caso la legittimazione passiva al rappresentato (cfr. Corte di Cassazione, n. 7871/2011,
massima: “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta
un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere
personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del
pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia
che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne
consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in
proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi
dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme
versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale
legittimazione esclusivamente al rappresentato.”; cfr. anche
Corte di Cassazione, n. 13829/2004; Corte di Cassazione, n.
5268/2024).
7.9. Nel caso di specie la HO & Partner SA, nella persona di , ha agito in nome e per conto della Persona_2
cliente, quindi con potere di rappresentanza (in qualità di
“Asset Manager”). I pagamenti effettuati sono, pertanto,
imputabili alla , in nome e per conto della quale CP_2
risultano eseguiti.
7.10. Non rileva quanto dispone l'art. 1705 cc (e a prescindere dall'applicabilità della norma sul rapporto di mandato concluso in Svizzera) per il mandato senza rappresentanza. E comunque,
nell'ipotesi in cui il mandatario ha ricevuto i mezzi per effettuare il pagamento dal mandante, come è avvenuto nel caso
52 di specie, quest'ultimo è indubbiamente titolato ad esercitare l'azione di ripetizione verso il destinatario del pagamento.
7.11. Nel caso di specie, quindi, la qualità di “solvens” va attribuita alla società e non, come vorrebbe parte CP_2
appellante, a o a HO & ER SA o, Persona_2
addirittura, alla fallita HO & Cie Bank.
7.12. È pacifico che il trasferimento di denaro non è in alcun modo giustificato. E', quindi, senza titolo. È anche pacifico, che parte appellante non possa vantare alcun titolo per ritenere le somme provenienti dal conto e confluite sui propri CP_2
conti bancari.
7.13. Che i coniugi / avessero avuto a loro Pt_1 Per_1
volta diritto (o “titolo”) per ottenere la restituzione dei propri fondi affidati a ovvero alla sua società di gestione Persona_2
patrimoniale HO & ER SA, non rende “giustificato” e non attribuisce alcun titolo causale al trasferimento di denaro dal conto di , soggetto con il quale i coniugi / CP_2 Pt_1
non hanno intrattenuto alcun rapporto giuridico. Per_1
7.14. Nel caso di specie, quando il pagamento non è dovuto ex
latere accipientis, poiché chi lo riceve non è creditore di chi lo esegue, ma di un terzo, si applica la disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 cc), anche perché nella prospettiva del
solvens, che a nessun titolo è debitore nei confronti dell'accipiens, il pagamento non è diverso da un indebito oggettivo per nullità o inesistenza della causa di attribuzione
53 patrimoniale (cfr. Corte di Cassazione, n. 19703/2009).
7.15. Il conflitto tra il terzo che esegue non spontaneamente
(cioè non sorretto da alcuna volontarietà dell'atto di pagamento)
il pagamento di un debito altrui ed il creditore che in buona fede lo riceva per l'estinzione di un proprio credito (qui, nella prospettiva dell'appellante, , tramite l'”Asset manager” CP_2
, avrebbe pagato il Controparte_13
debito che quest'ultima aveva in forza di un diverso rapporto di mandato nei confronti dei coniugi / ), va Pt_1 Per_1
composto a favore del terzo ( ) secondo la disciplina CP_2
dell'art. 2033 cc (cfr., così, Corte d'Appello di Bologna, sentenza del 5.3.2024 in RG 560/2022, in controversia con oggetto identico tra ed altro investitore affidatosi alla HO CP_2
& ER SA).
7.16. Risultano, quindi, soddisfatti i presupposti dell'azione principale ex art. 2033 cc svolta da . CP_2
7.17. La citazione del precedente di legittimità Cass. n.
18613/2015 da parte del Tribunale è, poi, giustificata dal fatto che ivi la Suprema Corte ha rigettato il ricorso nella parte in cui ha censurato l'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito da parte della Corte di merito in favore dell'investitore, che si è
visto infedelmente trasferire dal conto bancario dal proprio promotore finanziario un importo di denaro su un conto corrente di altro cliente senza giustificazione alcuna (cfr. pagine
54 merito citato dal Tribunale (Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 1203/2017) conferma l'applicabilità del rimedio ex art. 2033
cc in un caso del tutto analogo al presente.
8. L'appello va, quindi, conclusivamente disatteso, con conferma dell'impugnata sentenza. Va precisato solo che la domanda di , peraltro in questa sede riproposta solo in CP_2
via subordinata (cfr. paragrafo 5, pagina 38 della comparsa di costituzione in appello), di condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di spese sostenute per “le analisi di ricostruzione e la ricerca dei flussi e
movimentazione di denaro”, è stata esplicitamente rigettata dal
Tribunale con motivazione nel merito, per cui avverso questa decisione avrebbe dovuto proporre appello incidentale CP_2
non essendo sufficiente una mera reiterazione ex art. 346 cpc.
9. Le spese del grado vanno poste a carico degli appellanti,
in solido, in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc).
Tenuto conto del valore della causa (compreso tra €
2.000.000,01 ed € 260.000,00), della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché della limitata attività di trattazione nel grado d'appello, in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, si liquidano all'appellata i compensi medi CP_2
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché il compenso minimo per la fase di trattazione/istruttoria, e quindi: € 9.643,00 per studio, € 5.607,00 per la fase
55 introduttiva, € 6.459,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€ 16.033,00 per la fase decisionale, complessivamente €
37.742,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
, personalmente e nella sua qualità Parte_1
di marito erede di e RS Controparte_1
nella sua qualità di figlio erede di
[...] Per_1
nei confronti della
[...] Controparte_2
con atto di citazione in appello del 13.01.-18.01.2023 avverso la sentenza n. 940/2022 del Tribunale di Bolzano di data
28.10.2022 / 31.10.2022,
rigetta
l'appello;
condanna
gli appellanti e Parte_1 [...]
in solido, a rifondere all'appellata Controparte_1
, le spese del grado, che liquida Controparte_2
in € 37.742,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
56 dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Parte_6
ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 29.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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8 e 9 della sentenza in motivazione). Anche il precedente di