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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8901 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 11/03/2025, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura _1 in atti, dall' avv.to DI LORENZO ANDREA, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di udienza depositate il 02.01.2025: La difesa della Sig.ra conclude come da atti;
in particolare chiede che l'assegno di mantenimento per le Parte_1 bambine sia aumentato per i motivi tutti esposti negli atti, per la insufficienza della somma prevista a far fronte alle mutuate esigenze delle figlie e per la evidente aumentata capacità contributiva del Sig. . L'organizzazione degli incontri attualmente in uso tra le parti è quella consigliata dal _1 consulente;
tuttavia va prevista la flessibilità per motivi di lavoro e la possibilità di recuperare i giorni di mancato esercizio del diritto di visita .Si precisa inoltre che il percorso di terapia dei Part genitori su indicazione del ctu, non ha avuto ancora inizio per difficoltà del servizio della . Sarà necessario valutare altresì la opportunità che la figlia più grande sia seguita da un esperto per far fronte all'evidente disagio che prova ogni volta che stando con il padre, deve anche solo parlare a telefono con la madre.
Per parte resistente, come da note di udienza depositate il 09.01.2025: Il sottoscritto Avv. Andrea Di Lorenzo, quale procuratore del resistente , si riporta a tutte le difese ed eccezioni _1 formulate nei propri atti difensivi, e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:- Rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento e confermare le statuizioni concordate in sede di separazione;
Con vittoria di spese legali e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario. Conclude per l'accoglimento del ricorso. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 03/03/22 dell'intestato tribunale e che il rapporto tra le parti non era improntato a reciproca collaborazione e rispetto, tanto che il resistente aveva installato sul telefono della figlia un'applicazione per controllare gli spostamenti della madre e ascoltare le conversazioni, come da denuncia depositata;
che il resistente sminuiva la madre alla presenza delle figlie;
che non era a conoscenza del luogo in cui il resistente abitava e conduceva le figlie nei periodi di competenza;
che le previsioni economiche erano squilibrate in favore del resistente, in quanto ella corrispondeva la complessiva somma di € 650,00 per il pagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'immobile intestato alla figlia – rata di € 150,00- e di quello per l'acquisto dell'immobile in Curti, in cui PE risiede con le figlie -rata di €500,00-; che trovava difficoltà per recuperare il contributo per le spese straordinarie;
che il diritto di visita veniva esercitato in modo disordinato dal resistente, il quale spesso deludeva le aspettative delle figlie. Tanto premesso, chiedeva di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 03/06/2011 in;
affidare le Pt_3 figlie minori ( , nata il [...]; , nata il [...]) ad entrambi i genitori con Per_2 PE collocazione preferenziale presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figlie come indicato in ricorso;
ammonire il resistente invitandolo a un comportamento collaborativo e condiviso;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Curti;
l'aumento dell'assegno a carico del resistente per il contributo al mantenimento delle figlie da € 400,00 a € 600,00 ( € 300,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di assegno divorzile;
vittoria di spese e competenze di lite.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deduceva che la richiesta di ammonimento era infondata, in quanto l'App installata sul telefono della figlia, la quale ne era stata informata, non consentiva l'ascolto delle conversazioni ed era funzionale esclusivamente al controllo dei spostamenti della minore, necessità avvertita allorquando dovette affidarla a terzi per il prelievo dalla scuola, a causa del procrastinarsi, non previamente concordato, dell'assenza della ricorrente;
che il matrimonio era finito per i continui tradimenti della ricorrente;
di aver sporto denunce nei confronti della ricorrente per abbandono delle minori, violazione di un provvedimento giurisdizionale e per violazione degli obblighi di assistenza, in quanto la ricorrente lasciava da sole le bambine o approfittava della sua disponibilità, costringendolo a cambiare i turni lavorativi;
che spesso le minori si recavano a scuola vestite con abiti sporchi o di taglie più piccole, senza aver fatto i compiti e senza il materiale scolastico necessario;
che la ricorrente era solita denigrarlo alla presenza delle figlie, tentando di allontanarle da lui. Si opponeva alla richiesta di aumento dell'assegno per le minori, deducendo che il suo reddito era aumentato nel 2023 solo per impegni lavorativi contingenti;
di essere onerato del pagamento delle rate di mutuo -€ 650,00-, del contributo al mantenimento -€ 400,00-, delle spese straordinarie -€ 330,00 circa-, con residua somma netta di circa € 520,00 e di essere costretto mensilmente ad attingere alle risorse derivate dalla vendita di un immobile;
che la ricorrente percepiva il canone mensile di € 400,00 per la locazione di un immobile che avrebbe dovuto trasferire alla figlia;
che le minori Per_3 trascorrevano con il padre gran parte della settimana ed avevano manifestato il desiderio di essere collocate presso di lui;
che la ricorrente era consapevole del luogo in cui egli dimorava e dove di fatto prelevava le minori -nell' immobile acquistato a Capua alla via Santa Maria Capua Vetere-; di non essere stato informato della spesa per l'apparecchio di , in quanto la ricorrente portava in PE compensazione, detraendo dalla somma che corrispondeva per il mutuo;
contestava il piano genitoriale. Tanto premesso, chiedeva, a modifica dei patti della separazione, la collocazione delle minori presso di sé; in subordine, la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione. In via istruttoria chiedeva di sentire le minori, deferiva interrogatorio formale e chiedeva ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla ricorrente l'esibizione del contratto di locazione e degli estratti conto.
All'udienza del 02/04/24, il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva la consulenza tecnica al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti, senza modificare nelle more le condizioni della separazione. Ordinava alla ricorrente l'esibizione del contratto di locazione.
Veniva emessa, nel corso del procedimento, la sentenza parziale sullo status.
Depositata la consulenza tecnica, il Giudice delegato disponeva che i S.S. avviassero le parti a un percorso di psicoterapia individuale e familiare per il superamento delle criticità evidenziate dal consulente.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente, considerato che dalla consulenza emerge che “Esiste un mandato, implicito o esplicito -riconducibile al padre- che conduce le bambine a fornire una rappresentazione negativa della madre” e che le minori sono invischiate nelle dinamiche familiari disfunzionali con rischio di danno evolutivo, si condivide la decisione del giudice delegato che non ne ha disposto l'audizione.
Sempre in via preliminare, riguardo all'istruttoria, l'interrogatorio formale è relativo a circostanze irrilevanti ai fini della decisione. La ricorrente ha depositato gli estratti con indicazione della giacenza media e il contratto di locazione come ordinato dal giudice delegato.
Tanto premesso, dalla consulenza tecnica, pienamente condivisa dal collegio giudicante, in quanto condotta con metodologia scientifica, è emerso che “.. Emerge chiaramente la presenza di un disturbo della comunicazione genitoriale che si riverbera in maniera disfunzionale sulle bambine. Le minori sono investite di responsabilità e triangolate all'interno del conflitto…. Ciò che traspare dai colloqui e dalla valutazione psicodiagnostica dell'uomo è l'ammissione di avere poche difficoltà e che si oppone rigidamente ai tentativi di cambiare la propria condizione che potrebbe incidere sulla comprensione tra le proprie condotte genitoriali e la condizione delle bambine…. Dall'indagine psicodiagnostica della sig.ra emerge la possibilità di aspetti depressivi profondi, per cui Parte_1 il soggetto per evitare la solitudine cerca l'esterno con insistenza per riattivare il circuito emozionale più spontaneo ed innalzare il tono dell'umore….Traspare che nella donna “vi è una diminuzione delle energie interne … segno di affaticabilità o di parallelo ed inefficace sforzo di dare un'immagine di sé intellettivamente capace per compensare l'insicurezza interna. Tale meccanismo…viene vissuto dalle bambine come motivo di insicurezza e poca affidabilità. Positivamente si evidenzia che la sig.ra
è consapevole di non essere una donna perfetta… che ha un atteggiamento positivo nei Parte_1 confronti della possibilità di cambiamento personale… Il sig. nel descrivere la ex moglie la _1 svalorizza sia come donna che come madre, aspetto questo che appare evidente anche dall'osservazione dei canali paraverbale e non verbale in presenza della donna. L'essere stato tradito, umiliato sul posto di lavoro dinanzi ai colleghi, fa sì che l'uomo cerchi oggi di ricevere una ricompensa, in quella che alcuni autori definiscono “sindrome da indennizzo”9. Ed inoltre emerge uno sbilanciamento dei ruoli delle parti, poco rispetto e poca fiducia tra le parti. Il linguaggio usato dal sig. nei confronti della donna talvolta appare come quello di un genitore verso una _1 figlia. Diversamente la sig.ra riconosce caratteristiche positive sia dell'uomo che del Parte_1 padre. Criticando l'uomo laddove non riesce a discernere le questioni coniugali, causa della separazione, e la parte genitoriale, triangolando e strumentalizzando le bambine nel loro conflitto. Allo stato ciò che sembra mancare in termini di fattori di protezione per il destino di questa famiglia è la capacità/possibilità di entrambi i partner di vivere e condividere i vari aspetti relazionali e utilizzarsi come risorse. Manca il consenso, ossia la capacità di condividere la quotidianità, i valori e le scelte fondamentali nella vita comune;
manca la coesione, ovvero la possibilità di condivisione di interessi sociali, la qualità del tempo e gli obiettivi comuni condivisi, manca il dialogo tra i partner da cui deriva un vissuto di soddisfazione;
manca l'espressione affettiva da cui deriva soddisfazione per entrambi;
manca la capacità di gestire i conflitti e di problem solving. Dalle operazioni peritali non emergono elementi ostativi in nessuna delle parti per espletare la genitorialità. Singolarmente le funzioni genitoriali in entrambi risultano quasi tutte adeguate, alcune da rinforzare. Dalla valutazione psicodiagnostica non emergono elementi critici che possano in qualche modo inficiare le funzioni genitoriali. Discorso diverso va fatto per le minori. La valutazione effettuata dalla dott.ssa ha evidenziato quanto le vicende separative non elaborate stiano producendo degli effetti Per_4 negativi alla loro crescita. Entrambi i genitori non hanno creato uno spazio di riflessione dove poter dare senso agli accadimenti della loro vita familiare entro il quale fornire spiegazioni ed accogliere e ridefinire reazioni e vissuti. Inoltre, emerge una svalutazione del padre verso la madre che sta influenzando negativamente le bambine e che a lungo termine potrebbe portare criticità alla loro crescita e alle loro relazioni sociali. Dall'osservazione è emerso, in maniera evidente, che la condotta svalutante ed escludente delle bambine nei confronti della madre viene intensificata alla presenza del padre. Esiste un mandato, implicito o esplicito, che conduce le bambine a fornire una rappresentazione negativa della madre e questo compito fa capo al rapporto con il paterno. In Miriam, in maniera particolare, questo aspetto è più evidente, la piccola, infatti, assume una condotta maggiormente svalutante verso la madre. Le minori si mostrano arrabbiate ed insofferenti verso la genitrice e rispondono ai suoi interventi restituendole incapacità e impotenza. Il rapporto delle figlie con la madre sembra essersi fissato su un punto di apparente non ritorno, sul quale è necessario intervenire. Inoltre, le caratteristiche di maggiore leggerezza della SI vengono Parte_1 vissute dalle minori come comportamenti non rassicuranti né convincenti. Come emergerà nel corso dei colloqui, avvertono una frivolezza nel materno che non consente loro di affidarsi pienamente alla genitrice. Dotato di competenze genitoriali che restituiscono alle figlie un maggior senso di affidabilità, il padre non riesce a svolgere la funzione che gli è propria e facilitare il rapporto madre- figlie. Compito che oggi è reso difficile per un godimento paterno di fronte ad una possibile disfatta materna. Anche la questione che un genitore abbia una relazione sentimentale e l'altro no è introdotta dalle minori come un fattore di merito per uno (padre) e di demerito per l'altra (madre). È innegabile che questa presunta e falsa differenza tra i due, creduta dalle bambine, alimenta l'idealizzazione del paterno e la svalutazione del materno. Sarebbe utile che entrambi i genitori, a prescindere dal grado di comunicazione alle figlie della propria vita intima, liberassero il campo da inutili giudizi sulla vita dell'altro. La rappresentazione odierna delle bambine non solo ha una ricaduta negativa nel rapporto con il materno ma rischia di creare delusione e senso di tradimento in occasione di possibili rivelazioni paterne. La necessità di separare, nell'immaginario delle bambine, soprattutto di , il genitore dall'uomo rappresenta una questione di fondamentale Per_3 importanza. Vi è una rappresentazione evidentemente sbilanciata dei due genitori ed inoltre emerge un travalicamento delle questioni legali nella gestione della quotidianità. Se alla madre viene chiesto un comportamento che aumenti nelle figlie il senso di sicurezza percepita, al padre andrebbe richiesto di non operare più un sabotaggio attraverso il disprezzo delle peculiarità della SI
. La sig.ra nella valorizzazione reciproca della funzione genitoriale, per via di Parte_1 Parte_1 una maggiore elaborazione delle vicende separative si è mostrata sicuramente più capace dell'ex marito di discernere le questioni legate alla coppia da quelle legate alla genitorialità. Il sig. _1
è ancora molto coinvolto nelle vicende separative e critico sulla sua ex moglie per le delusioni accumulate nel corso della vita coniugale. La sua rabbia investe la valutazione della genitorialità della ex moglie. Dai colloqui è evidente come via sia una visione totalmente svalutante sia della sig.ra come donna che come madre. La sig.ra viene svilita, sbeffeggiata e non Parte_1 Parte_1 meritevole di rispetto e di fiducia. Caratterizzati da differenti stili genitoriali, gli ex coniugi risultano essere comprensivi e responsivi ai bisogni dei minori, dimostrano capacità di rispondere alle loro richieste e di mantenere un'attenzione focalizzata sui figli, di possedere ricchezza di linguaggio e calore affettivo. La funzione di cura e protezione, corrispondente alla necessità di mantenere costanti relazioni di accudimento e di rispondere al bisogno di protezione fisica e di sicurezza dei minori è presente in misura maggiore nel sig. mentre questo dato è un elemento critico nella sig.ra _1
. Infatti, quanto emerso dall'analisi psicodiagnostica, dall'osservazione madre-figlie e Parte_1 dalla valutazione delle minori le caratteristiche di maggiore leggerezza della SI non Parte_1 sono né rassicuranti né convincenti per le bambine che avvertono una frivolezza nel materno che non consente loro di affidarsi pienamente alla genitrice, trovando nel padre maggiore affidabilità. Dotato di competenze genitoriali che restituiscono alle figlie un maggior senso di affidabilità, il padre non riesce a svolgere la funzione che gli è propria e facilitare il rapporto madre-figlie. Compito che oggi è reso difficile per un godimento paterno di fronte ad una possibile disfatta materna. La Funzione riflessiva e significante intese rispettivamente come processo psicologico sottostante la capacità di mentalizzare, vedere e capire sé stessi e gli altri in termini di stati mentali, sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri e come processo di attribuzione di significato che il genitore conferisce alle richieste del bambino risultano alterate in entrambi genitori. La funzione triadica di entrambe le parti appare allo stato carente. Essa è intesa come la capacità dei genitori di avere tra loro un'alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco, capacità di lasciare spazio all'altro o di entrare in una relazione empatica con il partner e con le bambine. La Funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale) è presente e adeguata in entrambi, mentre la funzione normativa è esercitata in modi diversi dai genitori. Essa consiste nella capacità di dare dei limiti, una struttura di riferimento, una cornice e corrisponde a quel bisogno fondamentale del bambino che è il bisogno di avere dei limiti, di vivere dentro una struttura di comportamenti coerenti. Il Criterio dell'accesso all'altro genitore è presente ma disfunzionale. La comunicazione tra i coniugi è totalmente assente e le bambine vengono triangolate e utilizzate all'interno del conflitto….. È presente un'angoscia relazionale nelle minori dovuta all'invischiamento nelle trame della coppia. Inoltre, si ravvisa un conflitto di lealtà, che a parere dello scrivente è su un livello che potremmo definire moderato che non affrontato potrebbe incrinare lo sviluppo psichico delle bambine….Come descritto all'interno della relazione di consulenza, entrambi i genitori hanno capacità genitoriali che possono garantire una crescita equilibrata delle bambine. Tuttavia, emergono criticità che vanno attenzionate, quali: assenza di comunicazione;
mancanza di valorizzazione reciproca e supporto vicendevole;
conflitto di lealtà delle minori con il padre che ritengono il genitore più fragile e vittima delle condotte materna;
madre poco rassicurante e poco affidabile per le bambine;
incapacità per gli ex coniugi di restare su un piano prettamente genitoriale;
inadeguata capacità per i genitori di essere contenitori di senso per le minori, di accogliere le loro emozioni, comprenderle e restituirgliele dotate di significato”. Il consulente ha evidenziato quindi che “Entrambi i genitori, singolarmente, sono ritenuti idonei all'espletamento del proprio ruolo genitoriale. Dai lavori di consulenza, come specificato nella risposta al quesito 2, è stato rilevato che esiste un mandato, implicito o esplicito, che conduce le bambine a fornire una rappresentazione negativa della madre e questo compito fa capo al rapporto con il paterno. Le minori sperimentano quello che in letteratura viene definito un conflitto di lealtà, che non è ancora ad uno stato critico ma che, se non risolto tempestivamente, può provocare danni a lungo termine..”. Il consulente ha ritenuto che “Per lo scrivente sarebbe opportuno che fosse ancora garantita, con riserva, la Bigenitorialità con domicilio prevalente presso la madre. Sarebbe auspicabile per i membri della famiglia effettuare una psicoterapia familiare allo scopo di intervenire sui due piani orizzontale e verticale. Lavorare quindi sulla coppia genitoriale per riequilibrare i ruoli, condividere il progetto educativo, lavorare sul rispetto reciproco e creare dei confini ben definiti al fine di evitare l'invischiamento delle bambine. Lavorare contemporaneamente anche sul piano verticale per ripristinare adeguate ed equilibrate relazioni genitori/figli. In questa famiglia c'è il bisogno di sperimentare nuovamente l'unità familiare e avere un contesto in cui ci si possa dire la verità sui propri vissuti e sulle proprie emozioni. Le bambine hanno bisogno di senso, hanno bisogno di fare un'esperienza reale di due genitori che si rispettano, si proteggono a vicenda e proteggano quella che sarà per sempre la loro famiglia, anche se ricostruita… (2012) afferma “rispettare è capire che l'altra persona non sei tu, non Tes_1 un'estensione di te, non un riflesso di te, non il tuo giocattolo, non il tuo animale domestico, non il tuo prodotto. In una relazione di rispetto, il tuo compito è quello di vedere l'altra persona come un individuo unico, imparare come mettere in relazione i tuoi bisogni con i suoi e aiutare quella persona a raggiungere ciò che lui o lei vuole raggiungere. Viene caldamente suggerita una terapia individuale per entrambe le parti perché possano prendere consapevolezza delle proprie dinamiche psichiche. Per quanto riguarda il calendario degli incontri lo scrivente suggerisce che, per assecondare anche i desideri delle bambine, si possa prevedere la permanenza delle stesse con la madre il lunedì, martedì e mercoledì e con il padre il giovedì e venerdì alternandosi nei fine settimana. La seguente calendarizzazione dev'essere considerata flessibile e con la possibilità di poter alternare i giorni previsti - previa comunicazione. In questo modo si potrebbe garantire una maggiore continuità relazionale tra le minori e ognuno dei genitori, i quali eserciteranno comunque la genitorialità in maniera condivisa…”.
Sulla bese di quanto emerso dalla consulenza, dunque, e al fine di tentare di preservare, allo stato, la bigenitorialità, il collegio ritiene che le minori devono essere affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre.
Il resistente va ammonito ex art. 473 bis 39 a desistere dal compiere atti che arrechino pregiudizio alle minori, in particolare, denigrando la madre. Entrambi vanno ammoniti affinché collaborino al corretto svolgimento delle modalità dell'affido condiviso ed evitino di triangolare e strumentalizzare le minori nel loro conflitto. Riguardo al calendario degli incontri la consulente ha suggerito che, per assecondare anche i desideri delle bambine, si possa prevedere la permanenza delle stesse con la madre il lunedì, martedì e mercoledì e con il padre il giovedì e venerdì alternandosi nei fine settimana. La seguente calendarizzazione dev'essere considerata flessibile e con la possibilità di poter alternare i giorni previsti - previa comunicazione. In questo modo si potrebbe garantire una maggiore continuità relazionale tra le minori e ognuno dei genitori, i quali eserciteranno comunque la genitorialità in maniera condivisa.
Seguendo i suggerimenti del consulente, va disposta la collocazione delle minori presso la madre il lunedì, martedì e mercoledì e presso il padre il giovedì e venerdì. Le parti trascorreranno con le minori i fine settimana alternati. Resta ferma la disciplina del diritto di visita durante le festività e le vacanze estive, prevista con i patti della separazione. Va precisato che entro la fine del mese di maggio le parti dovranno comunicare il periodo estivo di 15 gg che intendono trascorrere con le figlie.
La calendarizzazione dev'essere considerata flessibile e con la possibilità di poter alternare i giorni previsti, al fine di garantire una maggiore continuità relazionale tra le minori e ognuno dei genitori. A tal fine ciascuna parte proporrà all'altra le giornate di recupero degli incontri mancati per motivi personali o di lavoro.
Tenuto conto degli aspetti disfunzionali emersi dalla consulenza e del danno evolutivo per le minori prospettato dal consulente, le parti vanno invitate a proseguire i percorsi disposti dal giudice delegato
-percorso di psicoterapia individuale e familiare allo scopo di intervenire sui due piani orizzontale e verticale, come sopra-. Il percorso di psicoterapia familiare ha anche lo scopo di evitare ulteriore danno alle minori -piano verticale per ripristinare adeguate ed equilibrate relazioni genitori/figli-.
Pare necessario disporre il monitoraggio trimestrale per la durata di almeno un anno. Il S.S. riferirà all'Autorità Giudiziaria in caso di pregiudizio per le minori.
Il Servizio Sociale, avvierà, altresì, le minori a un percorso di sostegno psicologico che le aiuti a evitare il danno evolutivo.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Curti alla madre, presso la quale le minori sono collocate in via preferenziale.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'aumento del contributo mensile al mantenimento delle figlie minori, va considerato il reddito delle parti, il tempo di permanenza presso ciascun genitore, le accresciute esigenze delle minori. Al riguardo, il reddito lordo del resistente che emerge dalla dichiarazione congiunta 2021 è pari circa a € 30188,00; dalla dichiarazione dei redditi del 2022 emerge il reddito netto di € 27.707 -lordo € 35779; dichiarazione 2023, lordo € 49911 netto
€ 38946,00 circa. Il resistente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi 2024 ma dall'estratto conto emerge la percezione dello stipendio per il mese di gennaio 2023 di € 5291,20; febbraio 2023 di € 4876,74; marzo di € 4585,59; aprile di € 3162,37; maggio di € 1993,65; giugno di € 1977,00; luglio 2877,00 oltre € 149,00; agosto di € 2241,25; settembre 2876,56 oltre € 161,2; ottobre di € 2483,00; novembre di € 1983,00, dicembre di € 4545,66. Ha dunque percepito il reddito da lavoro dipendente di € 39202,46. Egli ha venduto un immobile in sua proprietà e ha acquistato altro immobile. E' onerato del pagamento della rata di mutuo di € 500,00 per l'acquisto dell'immobile in Curti in comproprietà con la ricorrente, e della rata di € 150,00 per altro finanziamento. Per quanto riguarda la ricorrente, dalla dichiarazione congiunta 2021 emerge il reddito netto di € 22983; dalla dichiarazione del 2022, il reddito netto di € 25571 -lordo 2933,00 ; dalla dichiarazione 2023 -riferita all'anno 2022-, il reddito netto di € 24658 -lordo € 28600-; dalla dichiarazione 2024 -per l'anno 2023, il reddito netto di € 25665,00 - lordo 31674,00-. La ricorrente paga le rate di mutuo con la somma complessiva mensile di € 650,00 -€ 500,00 per l'immobile in Curti, a lei assegnato, e € 150,00 per l'acquisto dell'immobile in Sessa, intestato alla figlia . Nel reddito annuo complessivo è compreso il PE reddito da locazione dell'immobile che si è impegnata a trasferire alla figlia. La ricorrente ha depositato sul libretto la somma di € 267000,00.
Secondo costante giurisprudenza, anche in caso di collocazione paritaria dei minori presso i genitori, se sussistono significative disparità economiche tra i genitori, il giudice deve disporre un assegno di mantenimento a carico del genitore più abbiente per garantire ai figli lo stesso tenore di vita in entrambi i contesti familiari.
In definitiva, riguardo alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'aumento del contributo mensile al mantenimento delle figlie minori, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle accresciute esigenze di vita e di relazione delle figlie in ragione dell'età, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, come sopra disciplinato, del reddito dinamico e del patrimonio statico delle parti, dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Collegio ritiene congrua all'attualità la somma mensile di € 600,00- da dividere in egual misura-. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le figlie purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) Affida le figlie minori in forma condivisa ai genitori;
b) colloca le figlie presso i genitori come indicato in parte motiva e disciplina l'esercizio del diritto di visita durante le festività come in parte motiva;
c) ammonisce le parti ex art. 473 bis 39 come in parte motiva;
d) assegna la casa coniugale sita in Curti alla ricorrente che vi abiterà unitamente alle figlie;
e) pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente la somma mensile di € 600,00 per il contributo al mantenimento delle figlie -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat;
f) il resistente contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie o concordate nell'interesse delle minori. g) manda la cancelleria per la comunicazione al Servizio Sociale competente che provvederà per il periodo di un anno al monitoraggio trimestrale con riguardo all'espletamento dei percorsi di psicoterapia individuale e familiare, disposti con verbale del 12.11.2024, e all'esercizio del diritto di visita e avvierà le minori a un percorso di sostegno psicologico. Il S.S. riferirà all'Autorità Giudiziaria in caso di pregiudizio per le minori;
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 23/09/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8901 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 11/03/2025, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura _1 in atti, dall' avv.to DI LORENZO ANDREA, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di udienza depositate il 02.01.2025: La difesa della Sig.ra conclude come da atti;
in particolare chiede che l'assegno di mantenimento per le Parte_1 bambine sia aumentato per i motivi tutti esposti negli atti, per la insufficienza della somma prevista a far fronte alle mutuate esigenze delle figlie e per la evidente aumentata capacità contributiva del Sig. . L'organizzazione degli incontri attualmente in uso tra le parti è quella consigliata dal _1 consulente;
tuttavia va prevista la flessibilità per motivi di lavoro e la possibilità di recuperare i giorni di mancato esercizio del diritto di visita .Si precisa inoltre che il percorso di terapia dei Part genitori su indicazione del ctu, non ha avuto ancora inizio per difficoltà del servizio della . Sarà necessario valutare altresì la opportunità che la figlia più grande sia seguita da un esperto per far fronte all'evidente disagio che prova ogni volta che stando con il padre, deve anche solo parlare a telefono con la madre.
Per parte resistente, come da note di udienza depositate il 09.01.2025: Il sottoscritto Avv. Andrea Di Lorenzo, quale procuratore del resistente , si riporta a tutte le difese ed eccezioni _1 formulate nei propri atti difensivi, e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:- Rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento e confermare le statuizioni concordate in sede di separazione;
Con vittoria di spese legali e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario. Conclude per l'accoglimento del ricorso. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 03/03/22 dell'intestato tribunale e che il rapporto tra le parti non era improntato a reciproca collaborazione e rispetto, tanto che il resistente aveva installato sul telefono della figlia un'applicazione per controllare gli spostamenti della madre e ascoltare le conversazioni, come da denuncia depositata;
che il resistente sminuiva la madre alla presenza delle figlie;
che non era a conoscenza del luogo in cui il resistente abitava e conduceva le figlie nei periodi di competenza;
che le previsioni economiche erano squilibrate in favore del resistente, in quanto ella corrispondeva la complessiva somma di € 650,00 per il pagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'immobile intestato alla figlia – rata di € 150,00- e di quello per l'acquisto dell'immobile in Curti, in cui PE risiede con le figlie -rata di €500,00-; che trovava difficoltà per recuperare il contributo per le spese straordinarie;
che il diritto di visita veniva esercitato in modo disordinato dal resistente, il quale spesso deludeva le aspettative delle figlie. Tanto premesso, chiedeva di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 03/06/2011 in;
affidare le Pt_3 figlie minori ( , nata il [...]; , nata il [...]) ad entrambi i genitori con Per_2 PE collocazione preferenziale presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figlie come indicato in ricorso;
ammonire il resistente invitandolo a un comportamento collaborativo e condiviso;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Curti;
l'aumento dell'assegno a carico del resistente per il contributo al mantenimento delle figlie da € 400,00 a € 600,00 ( € 300,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di assegno divorzile;
vittoria di spese e competenze di lite.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deduceva che la richiesta di ammonimento era infondata, in quanto l'App installata sul telefono della figlia, la quale ne era stata informata, non consentiva l'ascolto delle conversazioni ed era funzionale esclusivamente al controllo dei spostamenti della minore, necessità avvertita allorquando dovette affidarla a terzi per il prelievo dalla scuola, a causa del procrastinarsi, non previamente concordato, dell'assenza della ricorrente;
che il matrimonio era finito per i continui tradimenti della ricorrente;
di aver sporto denunce nei confronti della ricorrente per abbandono delle minori, violazione di un provvedimento giurisdizionale e per violazione degli obblighi di assistenza, in quanto la ricorrente lasciava da sole le bambine o approfittava della sua disponibilità, costringendolo a cambiare i turni lavorativi;
che spesso le minori si recavano a scuola vestite con abiti sporchi o di taglie più piccole, senza aver fatto i compiti e senza il materiale scolastico necessario;
che la ricorrente era solita denigrarlo alla presenza delle figlie, tentando di allontanarle da lui. Si opponeva alla richiesta di aumento dell'assegno per le minori, deducendo che il suo reddito era aumentato nel 2023 solo per impegni lavorativi contingenti;
di essere onerato del pagamento delle rate di mutuo -€ 650,00-, del contributo al mantenimento -€ 400,00-, delle spese straordinarie -€ 330,00 circa-, con residua somma netta di circa € 520,00 e di essere costretto mensilmente ad attingere alle risorse derivate dalla vendita di un immobile;
che la ricorrente percepiva il canone mensile di € 400,00 per la locazione di un immobile che avrebbe dovuto trasferire alla figlia;
che le minori Per_3 trascorrevano con il padre gran parte della settimana ed avevano manifestato il desiderio di essere collocate presso di lui;
che la ricorrente era consapevole del luogo in cui egli dimorava e dove di fatto prelevava le minori -nell' immobile acquistato a Capua alla via Santa Maria Capua Vetere-; di non essere stato informato della spesa per l'apparecchio di , in quanto la ricorrente portava in PE compensazione, detraendo dalla somma che corrispondeva per il mutuo;
contestava il piano genitoriale. Tanto premesso, chiedeva, a modifica dei patti della separazione, la collocazione delle minori presso di sé; in subordine, la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione. In via istruttoria chiedeva di sentire le minori, deferiva interrogatorio formale e chiedeva ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla ricorrente l'esibizione del contratto di locazione e degli estratti conto.
All'udienza del 02/04/24, il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva la consulenza tecnica al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti, senza modificare nelle more le condizioni della separazione. Ordinava alla ricorrente l'esibizione del contratto di locazione.
Veniva emessa, nel corso del procedimento, la sentenza parziale sullo status.
Depositata la consulenza tecnica, il Giudice delegato disponeva che i S.S. avviassero le parti a un percorso di psicoterapia individuale e familiare per il superamento delle criticità evidenziate dal consulente.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente, considerato che dalla consulenza emerge che “Esiste un mandato, implicito o esplicito -riconducibile al padre- che conduce le bambine a fornire una rappresentazione negativa della madre” e che le minori sono invischiate nelle dinamiche familiari disfunzionali con rischio di danno evolutivo, si condivide la decisione del giudice delegato che non ne ha disposto l'audizione.
Sempre in via preliminare, riguardo all'istruttoria, l'interrogatorio formale è relativo a circostanze irrilevanti ai fini della decisione. La ricorrente ha depositato gli estratti con indicazione della giacenza media e il contratto di locazione come ordinato dal giudice delegato.
Tanto premesso, dalla consulenza tecnica, pienamente condivisa dal collegio giudicante, in quanto condotta con metodologia scientifica, è emerso che “.. Emerge chiaramente la presenza di un disturbo della comunicazione genitoriale che si riverbera in maniera disfunzionale sulle bambine. Le minori sono investite di responsabilità e triangolate all'interno del conflitto…. Ciò che traspare dai colloqui e dalla valutazione psicodiagnostica dell'uomo è l'ammissione di avere poche difficoltà e che si oppone rigidamente ai tentativi di cambiare la propria condizione che potrebbe incidere sulla comprensione tra le proprie condotte genitoriali e la condizione delle bambine…. Dall'indagine psicodiagnostica della sig.ra emerge la possibilità di aspetti depressivi profondi, per cui Parte_1 il soggetto per evitare la solitudine cerca l'esterno con insistenza per riattivare il circuito emozionale più spontaneo ed innalzare il tono dell'umore….Traspare che nella donna “vi è una diminuzione delle energie interne … segno di affaticabilità o di parallelo ed inefficace sforzo di dare un'immagine di sé intellettivamente capace per compensare l'insicurezza interna. Tale meccanismo…viene vissuto dalle bambine come motivo di insicurezza e poca affidabilità. Positivamente si evidenzia che la sig.ra
è consapevole di non essere una donna perfetta… che ha un atteggiamento positivo nei Parte_1 confronti della possibilità di cambiamento personale… Il sig. nel descrivere la ex moglie la _1 svalorizza sia come donna che come madre, aspetto questo che appare evidente anche dall'osservazione dei canali paraverbale e non verbale in presenza della donna. L'essere stato tradito, umiliato sul posto di lavoro dinanzi ai colleghi, fa sì che l'uomo cerchi oggi di ricevere una ricompensa, in quella che alcuni autori definiscono “sindrome da indennizzo”9. Ed inoltre emerge uno sbilanciamento dei ruoli delle parti, poco rispetto e poca fiducia tra le parti. Il linguaggio usato dal sig. nei confronti della donna talvolta appare come quello di un genitore verso una _1 figlia. Diversamente la sig.ra riconosce caratteristiche positive sia dell'uomo che del Parte_1 padre. Criticando l'uomo laddove non riesce a discernere le questioni coniugali, causa della separazione, e la parte genitoriale, triangolando e strumentalizzando le bambine nel loro conflitto. Allo stato ciò che sembra mancare in termini di fattori di protezione per il destino di questa famiglia è la capacità/possibilità di entrambi i partner di vivere e condividere i vari aspetti relazionali e utilizzarsi come risorse. Manca il consenso, ossia la capacità di condividere la quotidianità, i valori e le scelte fondamentali nella vita comune;
manca la coesione, ovvero la possibilità di condivisione di interessi sociali, la qualità del tempo e gli obiettivi comuni condivisi, manca il dialogo tra i partner da cui deriva un vissuto di soddisfazione;
manca l'espressione affettiva da cui deriva soddisfazione per entrambi;
manca la capacità di gestire i conflitti e di problem solving. Dalle operazioni peritali non emergono elementi ostativi in nessuna delle parti per espletare la genitorialità. Singolarmente le funzioni genitoriali in entrambi risultano quasi tutte adeguate, alcune da rinforzare. Dalla valutazione psicodiagnostica non emergono elementi critici che possano in qualche modo inficiare le funzioni genitoriali. Discorso diverso va fatto per le minori. La valutazione effettuata dalla dott.ssa ha evidenziato quanto le vicende separative non elaborate stiano producendo degli effetti Per_4 negativi alla loro crescita. Entrambi i genitori non hanno creato uno spazio di riflessione dove poter dare senso agli accadimenti della loro vita familiare entro il quale fornire spiegazioni ed accogliere e ridefinire reazioni e vissuti. Inoltre, emerge una svalutazione del padre verso la madre che sta influenzando negativamente le bambine e che a lungo termine potrebbe portare criticità alla loro crescita e alle loro relazioni sociali. Dall'osservazione è emerso, in maniera evidente, che la condotta svalutante ed escludente delle bambine nei confronti della madre viene intensificata alla presenza del padre. Esiste un mandato, implicito o esplicito, che conduce le bambine a fornire una rappresentazione negativa della madre e questo compito fa capo al rapporto con il paterno. In Miriam, in maniera particolare, questo aspetto è più evidente, la piccola, infatti, assume una condotta maggiormente svalutante verso la madre. Le minori si mostrano arrabbiate ed insofferenti verso la genitrice e rispondono ai suoi interventi restituendole incapacità e impotenza. Il rapporto delle figlie con la madre sembra essersi fissato su un punto di apparente non ritorno, sul quale è necessario intervenire. Inoltre, le caratteristiche di maggiore leggerezza della SI vengono Parte_1 vissute dalle minori come comportamenti non rassicuranti né convincenti. Come emergerà nel corso dei colloqui, avvertono una frivolezza nel materno che non consente loro di affidarsi pienamente alla genitrice. Dotato di competenze genitoriali che restituiscono alle figlie un maggior senso di affidabilità, il padre non riesce a svolgere la funzione che gli è propria e facilitare il rapporto madre- figlie. Compito che oggi è reso difficile per un godimento paterno di fronte ad una possibile disfatta materna. Anche la questione che un genitore abbia una relazione sentimentale e l'altro no è introdotta dalle minori come un fattore di merito per uno (padre) e di demerito per l'altra (madre). È innegabile che questa presunta e falsa differenza tra i due, creduta dalle bambine, alimenta l'idealizzazione del paterno e la svalutazione del materno. Sarebbe utile che entrambi i genitori, a prescindere dal grado di comunicazione alle figlie della propria vita intima, liberassero il campo da inutili giudizi sulla vita dell'altro. La rappresentazione odierna delle bambine non solo ha una ricaduta negativa nel rapporto con il materno ma rischia di creare delusione e senso di tradimento in occasione di possibili rivelazioni paterne. La necessità di separare, nell'immaginario delle bambine, soprattutto di , il genitore dall'uomo rappresenta una questione di fondamentale Per_3 importanza. Vi è una rappresentazione evidentemente sbilanciata dei due genitori ed inoltre emerge un travalicamento delle questioni legali nella gestione della quotidianità. Se alla madre viene chiesto un comportamento che aumenti nelle figlie il senso di sicurezza percepita, al padre andrebbe richiesto di non operare più un sabotaggio attraverso il disprezzo delle peculiarità della SI
. La sig.ra nella valorizzazione reciproca della funzione genitoriale, per via di Parte_1 Parte_1 una maggiore elaborazione delle vicende separative si è mostrata sicuramente più capace dell'ex marito di discernere le questioni legate alla coppia da quelle legate alla genitorialità. Il sig. _1
è ancora molto coinvolto nelle vicende separative e critico sulla sua ex moglie per le delusioni accumulate nel corso della vita coniugale. La sua rabbia investe la valutazione della genitorialità della ex moglie. Dai colloqui è evidente come via sia una visione totalmente svalutante sia della sig.ra come donna che come madre. La sig.ra viene svilita, sbeffeggiata e non Parte_1 Parte_1 meritevole di rispetto e di fiducia. Caratterizzati da differenti stili genitoriali, gli ex coniugi risultano essere comprensivi e responsivi ai bisogni dei minori, dimostrano capacità di rispondere alle loro richieste e di mantenere un'attenzione focalizzata sui figli, di possedere ricchezza di linguaggio e calore affettivo. La funzione di cura e protezione, corrispondente alla necessità di mantenere costanti relazioni di accudimento e di rispondere al bisogno di protezione fisica e di sicurezza dei minori è presente in misura maggiore nel sig. mentre questo dato è un elemento critico nella sig.ra _1
. Infatti, quanto emerso dall'analisi psicodiagnostica, dall'osservazione madre-figlie e Parte_1 dalla valutazione delle minori le caratteristiche di maggiore leggerezza della SI non Parte_1 sono né rassicuranti né convincenti per le bambine che avvertono una frivolezza nel materno che non consente loro di affidarsi pienamente alla genitrice, trovando nel padre maggiore affidabilità. Dotato di competenze genitoriali che restituiscono alle figlie un maggior senso di affidabilità, il padre non riesce a svolgere la funzione che gli è propria e facilitare il rapporto madre-figlie. Compito che oggi è reso difficile per un godimento paterno di fronte ad una possibile disfatta materna. La Funzione riflessiva e significante intese rispettivamente come processo psicologico sottostante la capacità di mentalizzare, vedere e capire sé stessi e gli altri in termini di stati mentali, sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri e come processo di attribuzione di significato che il genitore conferisce alle richieste del bambino risultano alterate in entrambi genitori. La funzione triadica di entrambe le parti appare allo stato carente. Essa è intesa come la capacità dei genitori di avere tra loro un'alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco, capacità di lasciare spazio all'altro o di entrare in una relazione empatica con il partner e con le bambine. La Funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale) è presente e adeguata in entrambi, mentre la funzione normativa è esercitata in modi diversi dai genitori. Essa consiste nella capacità di dare dei limiti, una struttura di riferimento, una cornice e corrisponde a quel bisogno fondamentale del bambino che è il bisogno di avere dei limiti, di vivere dentro una struttura di comportamenti coerenti. Il Criterio dell'accesso all'altro genitore è presente ma disfunzionale. La comunicazione tra i coniugi è totalmente assente e le bambine vengono triangolate e utilizzate all'interno del conflitto….. È presente un'angoscia relazionale nelle minori dovuta all'invischiamento nelle trame della coppia. Inoltre, si ravvisa un conflitto di lealtà, che a parere dello scrivente è su un livello che potremmo definire moderato che non affrontato potrebbe incrinare lo sviluppo psichico delle bambine….Come descritto all'interno della relazione di consulenza, entrambi i genitori hanno capacità genitoriali che possono garantire una crescita equilibrata delle bambine. Tuttavia, emergono criticità che vanno attenzionate, quali: assenza di comunicazione;
mancanza di valorizzazione reciproca e supporto vicendevole;
conflitto di lealtà delle minori con il padre che ritengono il genitore più fragile e vittima delle condotte materna;
madre poco rassicurante e poco affidabile per le bambine;
incapacità per gli ex coniugi di restare su un piano prettamente genitoriale;
inadeguata capacità per i genitori di essere contenitori di senso per le minori, di accogliere le loro emozioni, comprenderle e restituirgliele dotate di significato”. Il consulente ha evidenziato quindi che “Entrambi i genitori, singolarmente, sono ritenuti idonei all'espletamento del proprio ruolo genitoriale. Dai lavori di consulenza, come specificato nella risposta al quesito 2, è stato rilevato che esiste un mandato, implicito o esplicito, che conduce le bambine a fornire una rappresentazione negativa della madre e questo compito fa capo al rapporto con il paterno. Le minori sperimentano quello che in letteratura viene definito un conflitto di lealtà, che non è ancora ad uno stato critico ma che, se non risolto tempestivamente, può provocare danni a lungo termine..”. Il consulente ha ritenuto che “Per lo scrivente sarebbe opportuno che fosse ancora garantita, con riserva, la Bigenitorialità con domicilio prevalente presso la madre. Sarebbe auspicabile per i membri della famiglia effettuare una psicoterapia familiare allo scopo di intervenire sui due piani orizzontale e verticale. Lavorare quindi sulla coppia genitoriale per riequilibrare i ruoli, condividere il progetto educativo, lavorare sul rispetto reciproco e creare dei confini ben definiti al fine di evitare l'invischiamento delle bambine. Lavorare contemporaneamente anche sul piano verticale per ripristinare adeguate ed equilibrate relazioni genitori/figli. In questa famiglia c'è il bisogno di sperimentare nuovamente l'unità familiare e avere un contesto in cui ci si possa dire la verità sui propri vissuti e sulle proprie emozioni. Le bambine hanno bisogno di senso, hanno bisogno di fare un'esperienza reale di due genitori che si rispettano, si proteggono a vicenda e proteggano quella che sarà per sempre la loro famiglia, anche se ricostruita… (2012) afferma “rispettare è capire che l'altra persona non sei tu, non Tes_1 un'estensione di te, non un riflesso di te, non il tuo giocattolo, non il tuo animale domestico, non il tuo prodotto. In una relazione di rispetto, il tuo compito è quello di vedere l'altra persona come un individuo unico, imparare come mettere in relazione i tuoi bisogni con i suoi e aiutare quella persona a raggiungere ciò che lui o lei vuole raggiungere. Viene caldamente suggerita una terapia individuale per entrambe le parti perché possano prendere consapevolezza delle proprie dinamiche psichiche. Per quanto riguarda il calendario degli incontri lo scrivente suggerisce che, per assecondare anche i desideri delle bambine, si possa prevedere la permanenza delle stesse con la madre il lunedì, martedì e mercoledì e con il padre il giovedì e venerdì alternandosi nei fine settimana. La seguente calendarizzazione dev'essere considerata flessibile e con la possibilità di poter alternare i giorni previsti - previa comunicazione. In questo modo si potrebbe garantire una maggiore continuità relazionale tra le minori e ognuno dei genitori, i quali eserciteranno comunque la genitorialità in maniera condivisa…”.
Sulla bese di quanto emerso dalla consulenza, dunque, e al fine di tentare di preservare, allo stato, la bigenitorialità, il collegio ritiene che le minori devono essere affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre.
Il resistente va ammonito ex art. 473 bis 39 a desistere dal compiere atti che arrechino pregiudizio alle minori, in particolare, denigrando la madre. Entrambi vanno ammoniti affinché collaborino al corretto svolgimento delle modalità dell'affido condiviso ed evitino di triangolare e strumentalizzare le minori nel loro conflitto. Riguardo al calendario degli incontri la consulente ha suggerito che, per assecondare anche i desideri delle bambine, si possa prevedere la permanenza delle stesse con la madre il lunedì, martedì e mercoledì e con il padre il giovedì e venerdì alternandosi nei fine settimana. La seguente calendarizzazione dev'essere considerata flessibile e con la possibilità di poter alternare i giorni previsti - previa comunicazione. In questo modo si potrebbe garantire una maggiore continuità relazionale tra le minori e ognuno dei genitori, i quali eserciteranno comunque la genitorialità in maniera condivisa.
Seguendo i suggerimenti del consulente, va disposta la collocazione delle minori presso la madre il lunedì, martedì e mercoledì e presso il padre il giovedì e venerdì. Le parti trascorreranno con le minori i fine settimana alternati. Resta ferma la disciplina del diritto di visita durante le festività e le vacanze estive, prevista con i patti della separazione. Va precisato che entro la fine del mese di maggio le parti dovranno comunicare il periodo estivo di 15 gg che intendono trascorrere con le figlie.
La calendarizzazione dev'essere considerata flessibile e con la possibilità di poter alternare i giorni previsti, al fine di garantire una maggiore continuità relazionale tra le minori e ognuno dei genitori. A tal fine ciascuna parte proporrà all'altra le giornate di recupero degli incontri mancati per motivi personali o di lavoro.
Tenuto conto degli aspetti disfunzionali emersi dalla consulenza e del danno evolutivo per le minori prospettato dal consulente, le parti vanno invitate a proseguire i percorsi disposti dal giudice delegato
-percorso di psicoterapia individuale e familiare allo scopo di intervenire sui due piani orizzontale e verticale, come sopra-. Il percorso di psicoterapia familiare ha anche lo scopo di evitare ulteriore danno alle minori -piano verticale per ripristinare adeguate ed equilibrate relazioni genitori/figli-.
Pare necessario disporre il monitoraggio trimestrale per la durata di almeno un anno. Il S.S. riferirà all'Autorità Giudiziaria in caso di pregiudizio per le minori.
Il Servizio Sociale, avvierà, altresì, le minori a un percorso di sostegno psicologico che le aiuti a evitare il danno evolutivo.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Curti alla madre, presso la quale le minori sono collocate in via preferenziale.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'aumento del contributo mensile al mantenimento delle figlie minori, va considerato il reddito delle parti, il tempo di permanenza presso ciascun genitore, le accresciute esigenze delle minori. Al riguardo, il reddito lordo del resistente che emerge dalla dichiarazione congiunta 2021 è pari circa a € 30188,00; dalla dichiarazione dei redditi del 2022 emerge il reddito netto di € 27.707 -lordo € 35779; dichiarazione 2023, lordo € 49911 netto
€ 38946,00 circa. Il resistente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi 2024 ma dall'estratto conto emerge la percezione dello stipendio per il mese di gennaio 2023 di € 5291,20; febbraio 2023 di € 4876,74; marzo di € 4585,59; aprile di € 3162,37; maggio di € 1993,65; giugno di € 1977,00; luglio 2877,00 oltre € 149,00; agosto di € 2241,25; settembre 2876,56 oltre € 161,2; ottobre di € 2483,00; novembre di € 1983,00, dicembre di € 4545,66. Ha dunque percepito il reddito da lavoro dipendente di € 39202,46. Egli ha venduto un immobile in sua proprietà e ha acquistato altro immobile. E' onerato del pagamento della rata di mutuo di € 500,00 per l'acquisto dell'immobile in Curti in comproprietà con la ricorrente, e della rata di € 150,00 per altro finanziamento. Per quanto riguarda la ricorrente, dalla dichiarazione congiunta 2021 emerge il reddito netto di € 22983; dalla dichiarazione del 2022, il reddito netto di € 25571 -lordo 2933,00 ; dalla dichiarazione 2023 -riferita all'anno 2022-, il reddito netto di € 24658 -lordo € 28600-; dalla dichiarazione 2024 -per l'anno 2023, il reddito netto di € 25665,00 - lordo 31674,00-. La ricorrente paga le rate di mutuo con la somma complessiva mensile di € 650,00 -€ 500,00 per l'immobile in Curti, a lei assegnato, e € 150,00 per l'acquisto dell'immobile in Sessa, intestato alla figlia . Nel reddito annuo complessivo è compreso il PE reddito da locazione dell'immobile che si è impegnata a trasferire alla figlia. La ricorrente ha depositato sul libretto la somma di € 267000,00.
Secondo costante giurisprudenza, anche in caso di collocazione paritaria dei minori presso i genitori, se sussistono significative disparità economiche tra i genitori, il giudice deve disporre un assegno di mantenimento a carico del genitore più abbiente per garantire ai figli lo stesso tenore di vita in entrambi i contesti familiari.
In definitiva, riguardo alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'aumento del contributo mensile al mantenimento delle figlie minori, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle accresciute esigenze di vita e di relazione delle figlie in ragione dell'età, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, come sopra disciplinato, del reddito dinamico e del patrimonio statico delle parti, dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Collegio ritiene congrua all'attualità la somma mensile di € 600,00- da dividere in egual misura-. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le figlie purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) Affida le figlie minori in forma condivisa ai genitori;
b) colloca le figlie presso i genitori come indicato in parte motiva e disciplina l'esercizio del diritto di visita durante le festività come in parte motiva;
c) ammonisce le parti ex art. 473 bis 39 come in parte motiva;
d) assegna la casa coniugale sita in Curti alla ricorrente che vi abiterà unitamente alle figlie;
e) pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente la somma mensile di € 600,00 per il contributo al mantenimento delle figlie -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat;
f) il resistente contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie o concordate nell'interesse delle minori. g) manda la cancelleria per la comunicazione al Servizio Sociale competente che provvederà per il periodo di un anno al monitoraggio trimestrale con riguardo all'espletamento dei percorsi di psicoterapia individuale e familiare, disposti con verbale del 12.11.2024, e all'esercizio del diritto di visita e avvierà le minori a un percorso di sostegno psicologico. Il S.S. riferirà all'Autorità Giudiziaria in caso di pregiudizio per le minori;
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 23/09/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso