Sentenza 15 ottobre 2020
Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 12/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
composta dai seguenti magistrati:
US MAIO Presidente VA COMITE Consigliere ON PALAZZO Consigliere relatore Marco FRATINI Consigliere Carola CORRADO Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di revocazione iscritti al n. 61688 del ruolo generale, promosso da:
- OL AN (c.f.
Arresi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della NE SA LA Società Agricola s.r.l., e ER SA LA Società Agricola s.r.l. (p.i. 03261470920), con sede in SAtadi
(CI), Via Su Pranu n. 7/c 09010, in persona del legale rappresentante p.t., Ing. OL MA, entrambi rappresentati e difesi, anche VI (c.f. [...]- p.e.c. s.vinti@legalmail.it - fax:
p.e.c. corinnafedeli@ordineavvocatiroma.org - fax n. 0461/1909101) e
- p.e.c.
dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org - fax n. 0461/1909101) ed VI a Roma, in via Emilia n. 88, nonché presso il domicilio digitale dei suddetti avvocati, con richiesta di ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio agli indirizzi p.e.c. s.vinti@legalmail.it e dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org, nonché al numero di fax 06.42007440,
- ricorrente -
e n. 61689 del ruolo generale, promosso da:
- TT SA (c.f. [...]), residente a [...]
VA IU (SU) Fraz. Palmas, in via Sulcis n. 12, rappresentato e difeso
[...]- p.e.c. s.vinti@legalmail.it - fax: 06/42007440),
p.e.c.
corinnafedeli@ordineavvocatiroma.org - fax n. 0461/1909101) e
- p.e.c.
dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org - fax n. 0461/1909101) ed VI a Roma, in via Emilia n. 88, nonché presso il domicilio digitale dei suddetti avvocati, con richiesta di ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio agli indirizzi p.e.c. s.vinti@legalmail.it e dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org, nonché al numero di fax 06.42007440,
- ricorrente -
contro
- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.;
- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Sardegna, resistenti
per la revocazione della sentenza n. 449/2023 pronunciata dalla Sezione terza novembre 2023.
Visti i ricorsi per revocazione, la comparsa di costituzione in giudizio della resistente Procura generale, le successive memorie dei ricorrenti, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa depositati.
Uditi, nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, tenutasi con letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore per i ricorrenti AN, ER AN CO società agricola s.r.l. e SA, nonché il Vice Procuratore generale Attilio Beccia per la Procura generale presso la Corte dei conti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 449/2023, depositata , questa Sezione giurisdizionale , respinta la richiesta di sospensione del processo contabile in attesa delle risultanze del processo penale vertente sui medesimi fatti, rigettava, previa riunione, gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Sardegna, n. 280 del 15 ottobre 2020.
1.1. La suddetta pronuncia, ravvisata nella specie una ipotesi di occultamento doloso del danno, respingeva l
-2013 dai convenuti NE SA LA soc. agricola s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, OL MA e TT SA, nelle rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere delegato della predetta società, e li condannava, a titolo di dolo e in solido tra di loro, al pagamento di euro 6.147.946,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in favore di G.S.E. S.p.a. per avere illegittimamente percepito dal 2012 al 2018 incentivi pubblici inerenti alla gestione di un impianto serricolo fotovoltaico ubicato in
.
2. Con ricorsi ritualmente notificati e depositati in data 30 luglio 2024, OL MA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di NE SA LA Società Agricola s.r.l., la società NE SA LA Società agricola s.r.l., in persona del predetto legale rappresentante, e TT SA, a mezzo . AN VI OR LI e del rof. Dario Capotorto, hanno domandato la revocazione ex art. 202 c.g.c. della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 449/2023, depositata 2023, in quanto la stessa apparirebbe frutto di un errore di fatto risultante dai documenti di causa per i seguenti motivi.
3 In ordine alla mancata considerazione , la difesa degli odierni ricorrenti sostiene che sarebbe incontrovertibile
decidere il ricorso in appello proposto dagli odierni scriventi tutto ignorato aspetti fondamentali emersi negli atti processuali e nelle memorie difensive ed abbia completamente omesso di consi di fatti pacifici emersi sia negli atti di appello e nelle memorie difensive
(pagg. 18 dei ricorsi, : si menzionano al riguardo il verbale di sopralluogo del 15 giugno 2017 del Corpo Forestale e della Guardia di Finanza; consulenza tecnica del dott. agr. Andrea Primavera del 3 aprile 2019; relazione agronomica del dott. Efisio MU del 28 marzo 2019; relazione peritale del dott. agr. Marco ON RA del 18 maggio 2019; verbale di sopralluogo e verifica del 3 ottobre 2023 contrario di quanto rilevato dal Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione (pag. 41 della sentenza impugnata), ovverosia che NE SA LA Società Agricola s.r.l. fosse del tutto inesistente o comunque minimale rispetto alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
3.1. Dunque, prosegue la difesa in esame, la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio revocatorio per errore di fatto, considerato pienamente comprovata proprio dai documenti prodotti sin dal fascicolo di del vizio revocatorio consistente nella errata lettura dei documenti prodotti, dal quale è conseguito
.
3.2. Inoltre, il Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione avrebbe anche errato riferimento come più volte segnalato dalla difesa nel corso del giudizio sia di onali sulle serre fotovoltaiche di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 10/03 del 12 marzo , omettendo di considerare che autorizzazione di cui alla fattispecie che ci occupa, provvedimento unico n.
4/2009, di autorizzazione alla realizzazione del complesso serricolo ad uso agricolo avente copertura con moduli fotovoltaici per la produzione e cessione di energia solare, foss delle sopra citate Linee Guida, avvenuta come ribadito con Delibera di Giunta Regionale n. 10/03 del 12 marzo 2010 Quanto riferito troverebbe, peraltro, conferma nella nota prot. n. 28496 del Direttore p.t. del Servizio Competitività delle Aziende Agricole Direzione generale Regione Sardegna del 18 dicembre 2023, depositata agli atti del presente giudizio. (pagg. 28 e 29 dei ricorsi).
4 Circa la mancata sospensione del ,
la difesa degli odierni ricorrenti lamenta che il Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione abbia erroneamente respinto la richiesta di sospensione del giudizio contabile per pregiudizialità di quello ata affermazione della sufficienza del corredo probatorio in atti a fondare una compiuta valutazione della vicenda sottoposta a giudizio.
4.1. Ad avviso della difesa in esame, infatti, siffatta affermazione rivelerebbe
fattispecie in esame, ritenendo il corredo probatorio in atti sufficiente alla decisione della controversia: così evidentemente non è, visto che, per ssibile appurare, cosa che invero e in penale dispone di più ampie garanzie a tutela della parte indagata, certamente maggiori di quelle approntate nel processo contabile, al fine di garantire 4.2. Dal che la ragionevole conseguenza, secondo la prospettazione della difesa dei ricorrenti, che non sarebbe certamente accaduto al Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione di pervenire società in questione penale, nel corso del quale gli indagati potranno certamente e con ulteriori e diversi strumenti probatori (quali interrogatorio formale, testimonianze, consulenze
serre fosse effettivamente esercitata, al fine di escludere completamente sia
.
ricorsi).
4.3. Inoltre, prosegue la difesa in discorso, la decisione del Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione di non sospendere il giudizio e condannare gli odierni ricorrenti integrerebbe la violazione 7, in riferimento al divieto di ne bis in idem ordine al principio di effettività della tutela giurisdizionale in ragione della natura di sanzione amministrativa natura repressiva e dunque penale ed inoltre appare presente anche il requisito della gravità della sanzione, visto che la Corte ha condannato tutti i convenuti al pagamento di una somma superiore a sei milioni di euro. In tal senso si tratta di una sanzione avente natura certamente penale, inflitta tuttavia senza sti dal processo penale che sono invero stati manifestamente negati ai ricorrenti: la sanzione è stata inflitta senza una preventiva istruzione probatoria piena (contrariamente a one nel processo penale 32 dei ricorsi, enfasi negli originali).
4.4. Di qui la sottoposizione a questo Giudice della contabile, in relazione agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un autonomo e diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario ai sensi delle libertà fondamentali, per evitare il cristallizzarsi nel nostro ordinamento interno di violazioni dei principi della Convenzione, anche al fine di evitare la proposizione di ricorsi alla CEDU per mero tuziorismo, come invero accaduto nel caso di specie ricorsi, enfasi negli originali).
Denegata giustizia e omessa pronuncia in ordine alla richiesta di riconoscimento degli incentivi per gli impianti non integrati: errore revocatorio sub specie di omessa pronuncia ed errore di fatto.
Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la difesa degli odierni ricorrenti lamenta che il Giudice della sentenza di revocatorio di non avere fatto applicazione al caso di specie, come invece richiesto, del 2012, alla stregua del quale, pur nella insussistenza dei requisiti per fotovoltaiche (impianti integrati), NE SA LA Società Agricola s.r.l. avrebbe comunque avuto diritto a percepire previsto dal Quarto Conto Energia (di cui al D.M. 5 maggio 2011) per gli impianti fotovoltaici non integrati.
5.1. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la disposizione invocata incentivi per il solo fatto del funzionamento di impianti fotovoltaici c.d.
discrezionalità in ordine al riconoscimento o meno di detti incentivi. E ciò troverebbe conferma nel fatto che il Tribunale penale di Cagliari, Roma (R.G. 6331/2013), pendente nei confronti degli odierni ricorrenti per i medesimi fatti storici, ha autorizzato G.S.E. S.p.a. a continuare a erogare alla società gli incentivi nella (inferiore) misura prevista per gli impianti fotovoltaici non integrati.
5.2. Dunque, prosegue la difesa in esame la semplice astratta applicabilità della disposizione in parola avrebbe dovuto condurre il Giudice rimettendo poi competente (pagg. 38 dei ricorsi).
5.3. Così come, del pari, sarebbe spettato al Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione meno alla vicenda in esame del D.M. 5 maggio 2011 e non considerazione con vizio di omessa pronuncia era proprio quella, statuire circa di una ricognizione circa i presupposti di fatto e le conseguenze giuridiche: ove il Giudice avesse escluso trarre conclusioni coerenti con la volontà del Legislatore (che sarebbe quella produzione di energia da fonti rinnovabili).
5.4. Peraltro, pur ammettendo che il Giudice non possa sostituirsi attribuito esclusivamente al G.S.E. S.p.a. in sul punto una volta correttamente interpretato il susseguirsi di disposizioni normative
(pagg. 39 40 dei ricorsi).
Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio ,
pubblicato da G.S.E. S.p.a. il 22 dicembre 2023.
6. Sulla scorta dei motivi di revocazione sopra riportati, la difesa dei ricorrenti ha così rassegnato le seguenti conclusioni:
a) in via rescindente:
-
di giustizia contabile, in relazione agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 della Costituzione, come meglio descritto nella parte narrativa;
- in ogni caso, accogliere integralmente la presente impugnazione per revocazione e pertanto annullare/o comunque revocare la sentenza impugnata sensi degli artt. 202 c.g.c. C.G.C. e 395 n. 4 c.p.c. per evidente errore di fatto ed omessa pronuncia nei profili che si sono meglio descritti sia nella parte in fatto che nella parte in diritto ;
b) in via rescissoria:
- , accogliere sig. MA in proprio ed in qualità di legale rappresentante NE SA LA Società Agricola s.r.l. e dal sig. TT SA con i rispettivi atti di appello avverso la sentenza n. 280/20 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Sardegna con le conclusioni ivi rassegnate, dichiarando di conseguenza e in ogni caso che nulla è dovuto dagli odierni impugnanti a titolo di danno erariale per i fatti di cui è causa.
7. Con comparsa conclusionale depositata il 2 gennaio 2025, la Procura generale presso questa Corte ha preso posizione sui ricorsi di revocazione proposti chiedendone, con articolate e puntuali deduzioni, il rigetto in quanto inammissibili e, comunque, infondati nel merito, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dello Stato.
8. Con memorie depositate il 9 gennaio 2025, corredate di documenti, infine, i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di revocazione prospettati nei propri ricorsi e hanno chiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 206 c.g.c. in attesa della definizione del giudizio civile per querela di falso promoss MA e da NE SA LA Società agricola s.r.l. innanzi al Tribunale ordinario civile di Roma con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2024 e depositato in data 31 dicembre 2024 affinché sia accertata e dichiarata la falsità delle dichiarazioni contenute:
- atto prot. n. 12/P.G./2012/2013 del 17 aprile 2013, sottoscritto dagli Ufficiali di P.G. del nucleo Investigativo Regionale del CFVA di Cagliari, UG LE, UD PI, PI UI US, ON Comunicazione di notizia di reato per ipotesi di Associazione per delinquere semplice finalizzata incentivi economici pubblici attraverso la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonte fotovoltaica mascherati da finte produzioni agricole -
Relazione nella parte in cui si trova affermato che OL MA, in qualità di presidente di NE SA LA Società agricola s.r.l.,
TT SA, in qualità di consigliere delegato, Efisio MU, in qualità di autore della Relazione Agronomica Piano di Sviluppo Aziendale , abbiano falsificato la predetta in particolare del
agricola rispetto alla produzione di energia elettrica del connesso sistema fotovoltaico
Informatico del G.S.E., prevista dalle regole applicative obbligatorie per loro effettiva produzione agricola rispetto a quella elettrica, così illecitamente riuscendo a vendere la corrente elettric rispetto a quella prodotta con fonti tradizionali, ed accedendo agli incentivi pubblici previsti dal conto energia per la realizzazione di impianti elettrici da fonte fotovoltaica con induzione in errore del G.S.E. (Gestore Servizi Energetici), così appropriandosi di ingenti quantità di denaro, finora accertato per il periodo giugno 2012 Dicembre 2012 in un importo di Euro 202.250,27 844.638,20, in aumento quotidiano
- nei v fotovoltaico di NE SA LA Società agricola s.r.l., compiuta, su delega del Sostituto Procuratore della Procura presso il Tribunale Penale di Cagliari (proc penale nr. 6331/2013), nei giorni 8 giugno 2017 e 15 giugno 2017 dagli Ufficiali del Nucleo Investigativo Regionale di P.G. del CFVA, in tutte le parti in cui gli Ufficiali Corrado Luciano Pani e UE TZ, nel dare atto di quanto rilevato dagli stessi e dagli UD PI nel corso dei predetti sopralluoghi, hanno dichiarato risultato per la totalità della superficie interessata privo delle più semplici lavorazioni, ris (pag. 5) e/o tutti i blocchi hanno evidenziato uno stato di generale ab ampie superfici della copertura Le falde non coperte dai pannelli, si presentano per la quasi totalità della superficie, prive di copertura e in evidente stato di abbandono .
9. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale di udienza, i giudizi sono stati trattenuti in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi per revocazione rispettivamente
NE SA LA Società Agricola s.r.l. e del sig. SA per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
2. Passando a trattare le questioni pregiudiziali agitate dalla difesa dei ricorrenti, va anzitutto dichiarata manifestamente infondata la prospettata c.g.c., in riferimento agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un autonomo e diverso caso di revocazione fondamentali.
2.1. La questione in esame muove, infatti, dal errato presupposto concettuale secondo cui le condanne pronunciate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale hanno natura di sanzione amministrativa, il cui carattere afflittivo le renderebbe del tutto assimilabili a sanzioni di natura penale.
2.2. È rammentare, anzitutto, che secondo la giurisprudenza della Corte Edu (decisione 13 maggio 2014, GO c. IA (dec.), n.
20148/09), il giudizio di responsabilità amministrativa è un
"contenzioso su diritti e obblighi civili" del convenuto e non riguarda una "accusa penale". A sua volta, la giurisprudenza costituzionale ha precipuamente rilevato che la responsabilità amministrativa caratterizza per una serie di aspetti peculiari rispetto alla concorrente responsabilità civile degli stessi agenti pubblici nei confronti
[e]
per danno erariale promossa dal PM dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, poiché la prima è volta alla tutela amministrazione e al corretto impiego delle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanze 23 novembre 2021, n.
36205 e 7 maggio 2020, n. 8634). (così sent. n. 203/2022; in senso analogo sent. nn. 123/2023, 132/2024).
2.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, a cui questo Collegio intende dare continuità (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. III giur. centr. app. sent. nn. 156 e 202/2024, Sez. II giur. centr. app., sent. nn. 148 e 283/2023, 670/2018; Sez. I giur. centr.
app., sent. n. 484/2023), la concorrenza dei procedimenti giudiziali penale e contabile non lede in alcun modo il principio del ne bis in idem, stante la strutturale diversità tra le rispettive azioni, nonché il carattere tipicamente risarcitorio della responsabilità erariale. In particolare, è stato affermato da questa Sezione (sent. n. 124/2023) che consolidata giurisprudenza contabile (cfr., Sez. II Appello n. 670/2018 e giurisprudenza ivi richiamata) ha avuto modo di rimarcare l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni, avuto riguardo alla constatazione che, quand'anche le fattispecie possano presentare profili fattuali comuni, rimangono comunque puntualmente differenziati i beni della vita tutelati, così come gli elementi costitutivi degli illeciti. Pertanto, la possibile concorrenza di molteplici giudizi innanzi a diverse giurisdizioni costituisce evenienza non qualificabile come disfunzionale, bensì come coerente con l'autonomia e la differenza ontologica e finalistica delle diverse azioni (Cass. S.U., sent. n. 8927 del 2014; Corte dei conti
amministrativa che è di competenza esclusiva della Procura della Corte dei conti quale organo rappresentativo degli interessi dello Stato-Comunità - pur illecito, che ha causato la lesione degli interessi della P.A., è venuta ad ass
utilizzate per il perseguimento, in maniera legittima, economica, efficiente ed efficace, delle finalità istituzionali della P.A., attraverso la deterrenza avverso eventuali comportamenti devianti rispetto a tali parametri (Appello Sicilia, sent. n.115/2015). Ne consegue che il diritto azionato dal PM contabile, pur traendo origine dal medesimo fatto lesivo dei beni e degli interessi pubblici, singola Amministrazione potrebbe direttamente far valere nei confronti del
.
2.4. Dunque, la responsabilità amministrativa non ha carattere afflittivo, né natura essenzialmente sanzionatoria, e la circostanza che con il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale pubblica amministrazione non comporta alcuna modificazione della natura risarcitoria-riparatoria della relativa azione, inscrivendosi la responsabilità amministrativa, differentemente da quella penale, moniale.
2.5. Alla stregua di quanto sopra non è, quindi, configurabile nella specie alcuna 50 della Carta di Nizza
(pagg. 33 dei ricorsi); né tanto meno può fondatamente ritenersi violato nella vicenda in esame processo, considerato che le differenti modalità di acquisizione e formazione della prova e delle rispettive regole di giudizio nei due processi, quello contabile e quello penale, sono il riflesso proprio della diversità strutturale e funzionale che distingue tali processi differente natura degli interessi che in essi si fanno valere e di cui si chiede tutela e dei valori che ivi vengono in gioco.
2.6. Di qui la manifesta infondatezza della questione di legittimità
. come prospettata dalla difesa degli odierni ricorrenti la cui formulazione riecheggia in parte quella posta con ordinanza n. 190 del 4 marzo 2015 Consiglio di Stato, dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 123/2017 - volta a introdurre nella censurata disposizione un ulteriore caso di revocazione costituito dalla omessa sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa per pregiudizialità penale onde evitare il cristallizzarsi nel nostro
(pagg.
33 dei ricorsi).
3.
per effetto della proposizione innanzi al Tribunale ordinario civile di Roma di querela di falso nei confronti di taluni documenti di causa
(indicati al punto 8 della parte in fatto).
3.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte (Corte dei conti, Sez. I giur. centr. app.,
sent. n. 93/2023; Sez. II giur. centr. app., sent. n. 193/2020), ha da tempo stabilito che l'istanza di revocazione presuppone che il giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione abbia giudicato su prove dichiarate false con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione stessa, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione con il prevedere che le sentenze pronunciate in dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali
. ad es.
Cass. 29 agosto 1998 n.8650; 16 maggio 1996 n.4566; 11 febbraio 1992 n.1538; 16 febbraio 1974 n.448). [Pertanto] Non è fondata la censura del contribuente secondo cui la Ctr non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la revocazione per non essere stata preventivamente accertata la nullità del documento in questione e avrebbe dovuto invece sospendere il giudizio fino all'esito della querela falso (così, testualmente, Cass. civ., sez. VI T, ord.
n. 18201 del 7 giugno 2022; in senso conforme, ex multis, Cass. civ. sez.
III, sent. n.28653 del 30 novembre 2017, sez. I, sent. n. 11404 del 1°
giugno 2016; Id., sent. n. 3947 del 22 febbraio 2006, n. 8650 del 29 agosto 1998, n. 4566 del 18 maggio 1996, 11 febbraio 1992).
4. Ciò premesso, i ricorsi in esame sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
4.1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:
o documenti della causa; di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. .
4.2. Costante giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini della sua errore di fatto revocatorio postuli il contrasto fra due diverse rappresentazioni del medesimo fatto, ritraibili l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e deve tradursi in un errore di percezione o in una mera svista materiale del giudice tale da indurlo a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo per la controversia sottoposta alla sua cognizione, mentre, invece, in realtà, il medesimo fatto decisivo è incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa. L'errore revocatorio postula, altresì, che il medesimo fatto in questione non sia stato discusso dalle parti e, dunque, trattato dal giudice nella pronuncia di cui è chiesta la revocazione (ex multis, Corte Cass. civ., sez. V, n. 442 11 gennaio 2018; Corte Cass. civ., SS.UU., n. 31032 del 27 novembre 2019).
4.2.1. Più in particolare, il Giudice della legittimità ha precisato che, ai 395, n. 4, c.p.c., il cui tenore letterale è pressoché identico a quello del citato art. 202, co.1, lett. f), c.g.c., occorre che siano integrati i seguenti presupposti:
in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass.
10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n.
24334);
c) ;
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.
30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo;
invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la eri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti
(Cass. 15/03/2023, n. 7435; Cass. 25/08/2023, n. 25283) . (così, testualmente, Corte Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12931 del 10 maggio 2024;
Id., ord. n. 13510 del 15 maggio 2024).
che l'errore di fatto revocatorio non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi (Cass. civ., sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n.
2236, punto 3)
del 13 maggio 2024).
errore di fatto non è quindi ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
Pertanto, l'errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico giuridico (così Corte Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11141 del 24 aprile 2024).
4.3. Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, cui il Collegio degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.
Se, perciò, vi rientrano i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ne devono, per contro, essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto (o anche solo incompleto: cfr. Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21)
apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita:
tutte ipotesi, queste ultime, che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe surrettiziamente in un ulteriore grado del giudizio, non ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, n. 8180 del 2023).
valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore la
percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o Sullo stesso solco della citata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, anche secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. I di fatto, riparabile attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in modo parimenti indiscutibile.
di errori formatisi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto
(Cass. n. 8981 del 2023; n. 29750 e n.4678 del 2022; n. 14678 e n. 10249 del l 2023).
Non costituiscono, quindi, cause di revocazione della pronuncia di appello
.
(così, Corte dei conti, Sez. III giur. centr. app., sent. n. 528 del 13 dicembre 2023; analogamente, ex multis, Id. sent. nn. 76/2024 e 77/2024 del 22 febbraio 2024, 230/2024 del 26 settembre 2024, 239/2024 del 14 ottobre 2024).
5. Alla stregua delle coordinate ermeneutiche tratteggiate nei punti che precedono, va dunque affermata la inammissibilità degli odierni ricorsi per revocazione, posto che nel caso di specie i motivi prospettati dai ricorrenti a fondamento delle proprie tesi, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa risolvono, in realtà, in critiche rivolte alle valutazioni compiute sul materiale processuale e probatorio acquisito agli atti del giudizio dal Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione; motivi questi che configurerebbero, semmai, ove effettivamente sussistenti (il che non è),
errori di giudizio della sentenza impugnata, che, dunque, non possono essere fatti valere con il rimedio de quo.
6. È peraltro assente nella vicenda che ci occupa il requisito della mancata discussione delle parti sul fatto e della sua mancata trattazione nella sentenza il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. , ove si consideri che, al contrario, esso costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (si rinvia ex art. 17 disp. att. c.g.c. alle pertinenti pagine della sentenza di primo grado, nelle quali il Giudice territoriale ha dato ampia dimostrazione di conoscere tutti i molteplici rilievi difensivi ora in parte riproposti dai ricorrenti, prendendo posizione sui medesimi e dando anche rilievo a circostanze o ricostruzioni di fatto del tutto incompatibili con i primi (pagg. 9-26) e ha motivatamente rigettato tali rilievi (pagg. 35-41), e della sentenza di questa Sezione, di cui è chiesta la revocazione, che ha confermato impostazione seguita dal Giudice di prime cure nei seguenti termini
(pagg. 43 e 44):
nei terreni su cui incidevano le serre fotovoltaiche solo nella misura minima indispensabile a creare la mera parvenza di esercizio di una qualche attività, come dimostrato dallo stato dei terreni e delle colt macchinari, che pure le relazioni a supporto delle istanze avevano prospettato come necessarie; dalla sostanziale inconsistenza della manodopera; dai livelli a fronte dei dai dati relativi agli investimenti nelle due diverse attività, come risultanti dalla nota della Guardia di Finanza, prot. n. 0179215 del 27.11.2015 e sintetizzati dal Giudice di prime cure. Con la precisazione che il livello dei ricavi viene in rilievo in realizzazione di una serra fotovoltaica. In ordine 17 alla quantificazione del danno, poi, va osservato che, come puntualmente evidenziato dalla Procura generale, venendo in rilievo, nel presente giudizio, esclusivamente un credito risarcitorio derivato da illecito erariale e non un credito restitutorio di finanziamenti indebitamente liquidati, non rilevano tutte le considerazioni attinenti alla asserita esistenza di contro- crediti vantati nei confronti di G.S.E
( ) ).
revocatorio fatto valere con il terzo motivo di impugnazione, essendo evidente che il Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione ha motivato la non condivisibilità della prospettazione degli appellanti in ordine alla spettanza sic et simpliciter degli incentivi previsti per gli quadro normativo di riferimento (cfr. pag. 44 della sentenza:
ordine alla quantificazione del danno, poi, va osservato che, come puntualmente evidenziato dalla Procura generale, venendo in rilievo, nel presente giudizio, esclusivamente un credito risarcitorio derivato da illecito erariale e non un credito restitutorio di finanziamenti indebitamente liquidati, non rilevano tutte le considerazioni attinenti alla asserita esistenza di controcrediti vantati nei confronti di G.S.E. Ove, comunque, per un verso, il Giudice spettanza di incentivi diversi rispetto a quelli riconosciuti, e, per altro verso, detta spettanza non potrebbe affatto ritenersi pacifica, non potendosi persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per documenti o di falsità di dichiarazioni ( )
6.1. È pertanto non revocabile in dubbio che il Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione abbia svolto attività di ermeneusi giuridica e valutativa delle risultanze processuali, di tal ché la relativa pronuncia si sottrae, come tale, al rimedio revocatorio (in termini, ancora, Corte cass., Sez. III civ., ord. n. 12931/2024 cit.; Id., ord. n.
13510/2024 cit.).
7. Considerazione analoghe a quelle svolte nel punto che precede , nella fattispecie assente, considerato che anche dai passaggi motivazionali della sentenza revocanda sopra trascritti si evince come le valutazioni sul titolo soggettivo di responsabilità ascritti ai ricorrenti poggino su plurimi elementi di fatto autonomi rispetto a quelli oggetto delle infondate doglianze revocatorie.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dello Stato.
P.Q.M.
,
definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:
- riunisce i ricorsi per revocazione iscritti ai nn. 61688 e 61689 del ruolo generale promossi dal Ing. OL MAGNAMI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della NE SA LA Società Agricola s.r.l., da ER SA LA Società Agricola s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., e TT SA, sopra generalizzati, avverso la sentenza n. 449/2023 di questa Sezione giurisdizionale , depositata ;
- dichiara inammissibili i ricorsi per la revocazione della suindicata sentenza;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 272,00 (duecentosettantadue/00) a favore dello Stato.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
ON ZZ US AI
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente