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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14239 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha pronunciato, ex art. 275-bis, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 33372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e promossa da c.f. e p.iva: ), in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 leg. rappr. pro-tempore SI.ra , elettivamente domiciliata in Salerno, Parte_2 via Roma n. 61, presso lo studio dell'Avv. Antonio Larocca, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE nei confronti di
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, SI. , elettivamente domiciliata in Napoli, Calata Ponte Parte_3
Casanova n. 28, presso lo studio degli Avv.ti Gianfranco Forestieri e Riccardo
Moschetta, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
P a g . 1 | 10
OGGETTO: associazione temporanea di imprese- responsabilità crediti di lavoro
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- preliminarmente rigettare per i motivi meglio indicati in narrativa, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che venisse avanzata dalla convenuta opposta essendo la presente CP_1 opposizione fondata su prova scritta ed il giudizio di non pronta soluzione;
- nel merito rigettare l'avversa domanda per i motivi di cui in narrativa;
-con vittoria di spese, competenze del presente giudizio attesa l'evidente natura speculativa e temerarietà dell'azione introdotta dall'opposta”
PARTE OPPOSTA “ Voglia l'On. Tribunale adito emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 17460/2023, con R.G. n. 35505/23, emessa dal Tribunale di Roma,
Giudice Dr. Frettoni per tutto quanto sin qui argomentato;
2) rigettare l'avversa opposizione perché del tutto infondata in fatto e diritto;
3) condannare parte opponente al pagamento delle spese e degli onorari della fase monitoria e del presente giudizio”
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17460/2023 – Rgn 35505/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 14/11/2023, in favore della , per CP_1 mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 21.308,42, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 nonché le spese della procedura monitoria.
In particolare, l'opponente deduceva:
-il decreto ingiuntivo originava dal mancato pagamento di due fatture emesse dall'opposta;
- già Progetto è una società attiva nei servizi di mensa e nella Parte_1 CP_2 fornitura e somministrazione di pasti pronti per la Pubblica Amministrazione;
- nel 2017 si aggiudicava, insieme alla la gara per l'affidamento del servizio CP_1 di refezione scolastica del Comune di Ariano Irpino, per il periodo dal 9/01/2017 al
30/06/2019;
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- per questo motivo, le società in questione decidevano di costituire - in data
17/01/2017- un'associazione temporanea di impresa di tipo orizzontale, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla i servizi venivano ripartiti tra le CP_1 partecipanti per una quota del 50,01% all'impresa e per il 49,09 % ad CP_1 Pt_1
inoltre, nell'atto costitutivo si precisava come ognuna delle imprese conservasse
[...] autonomia della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;
-l'associazione temporanea di imprese non era un consorzio tra imprese e non implicava l'assunzione di obbligazioni solidali per quel che riguardava gli elementi retributivi, contributivi e assistenziali;
CP_
- la pretesa della atteneva l'adempimento degli obblighi della verso la CP_1 dipendente sig.ra per come stabiliti dal Tribunale di Benevento in Parte_4 funzione di giudice del Lavoro e riguardava il diritto alle differenze retributive per lavoro supplementare, accertando la natura full time del rapporto di lavoro, oltre alla retribuzione per alcuni mesi di sospensione e al ricalcolo del TFR;
- la richiesta portata dalle fatture era del tutto infondata: i) la fattura n. 2/100 del
15/02/2023, aveva come oggetto il delle spese sostenute per il pagamento dell'onorario dell'avv. Sergio Del Prete, difensore della sig.ra nel Pt_4 giudizio innanzi al Tribunale di Benevento e conclusosi con la sentenza n. 227/2020;
2) la fattura n. 2/202 del 15/02/2023 aveva come oggetto il delle spese CP_ sostenute dalla per il saldo delle differenze retributive riconosciute alla sig.ra
[...]
dalla citata sentenza;
si trattava di crediti riferiti ad un rapporto di lavoro per la Pt_4 quale l'opponente era completamente estranea, tanto che , infatti, non era nemmeno stata chiamata in giudizio;
-gli importi delle fatture in contestazione, dunque, non erano dovuti, perché non riguardavano somme che l'opposta aveva dovuto sostenere per obbligazioni inerenti all'imperfetta esecuzione del contratto di appalto, ma erano invece relative ad un rapporto di lavoro tra la dipendente e l'opposta alla quale era del tutto Parte_1 estranea;
-era, inoltre, infondata anche la domanda di applicazione degli interessi ex D.Lgs.
231/02, atteso che i medesimi si applicavano alle sole transazioni commerciali che comportavano la consegna di merci o la prestazione di servizi;
- l'opposizione era fondata su prova scritta ed il giudizio non era di pronta soluzione, e quindi si chiedeva il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
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-si chiedeva anche la condanna alle spese per lite temeraria.
******
Si costituiva la la quale eccepiva che: CP_1
-era pacifico che le parti avessero partecipato ad un' ATI avente ad oggetto una fornitura pubblica, ma da questo l'opponente non traeva le giuste conseguenze giuridiche;
-la Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 24063/2015, aveva affermato che l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese fosse responsabile per i crediti di lavoro ( non trattandosi di obblighi contributivi e/o assicurativi) vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate ai fini della realizzazione di lavori pubblici, dovendosi interpretare estensivamente la nozione di fornitori responsabili ex art. 13, comma 2, L. 109 del 1994, poiché la prestazione lavorativa costituisce oggetto della fornitura ed è elemento indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'opera appaltata;
- sussisteva quindi la responsabilità solidale in materia di crediti di lavoro delle partecipanti all'ATI: non essendo in discussione che la dipendente fosse stata anche dipendente dell'appalto oggetto dell'ATI, anche il relativo costo del rapporto di lavoro doveva essere ripartito pro-quota tra le partecipanti all'ATI;
-la circostanza che l'opponente non fosse stata chiamata in giudizio nella causa di lavoro tra la sig.ra e la non era rilevante, perché comunque vi era il Pt_4 CP_1 principio della responsabilità solidale, non derogabile dalla volontà delle parti;
inoltre, la scelta di non chiamare in giudizio era dipesa solo dal fatto di non Parte_1 aggravare ulteriormente la posizione debitoria dell'ATI attraverso un'ulteriore costituzione in giudizio;
-sussistevano quini le condizioni di esigibilità e liquidità necessarie per la concessione della tutela monitoria e per la dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva come in epigrafe
******
All'udienza del 24/03/2025, non essendovi istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16/06/2025, con termine di trenta giorni anteriori all'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e di quindici giorni anteriori all'udienza per note conclusionali.
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All'udienza del 16/06/2025, l'opponente rilevava la tardività del deposito delle note conclusionali da parte dell'opposta e ne chiedeva l'inammissibilità. La causa veniva rinviata per la discussione ex art. 275 bis davanti al Collegio.
******
MOTIVI della DECISIONE
La domanda proposta da va accolta nei seguenti termini. Parte_1
1)Thema decidendum
La società ha instaurato il presente giudizio al fine di vedere revocato il decreto Pt_1 ingiuntivo emesso in favore della società e questo sul presupposto che la CP_1 pretesa di pagamento si fondasse sulla richiesta di contribuire al pagamento di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Benevento n. 227/2020, la quale CP_ però riguardava esclusivamente il rapporto di lavoro tra la dipendente e la e non era collegata all'esecuzione del contratto di appalto oggetto dell'ATI.
La chiedeva il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo, CP_1 valorizzando il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
24063/2015, per cui l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese è responsabile per i crediti di lavoro vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate ai fini della realizzazione di lavori pubblici, sulla scorta dell'interpretazione estensiva della nozione di fornitori responsabili ex art. 13 L. 109/1994, costituendo la prestazione lavorativa oggetto della fornitura.
2) Sulla tardività del deposito delle note conclusionali di parte opposta
Parte opponente chiede di dichiarare inammissibili le note conclusionali della CP_1
in quanto tardivamente depositate.
[...]
Il termine per il deposito delle note conclusionali era stato stabilito in quindici giorni antecedenti l'udienza di discussione, che – in ultimo- è stata fissata per l'1/10/2025 innanzi al Collegio.
Rispetto a tale data, le memorie depositate dall'opposta sono tempestive e non deve, quindi, esserne disposto lo stralcio.
3) Onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex art. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di
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riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c.- che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova dell'estinzione o della modificazione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio pacificamente applicabile all'ipotesi di domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del debito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri fatti o atti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa ( un tal senso, Cass. S.U. 30/10/2001, n. 13533; conf. ex plurimis Cass. 13/06/2006 n. 13764).
4) Sulla fondatezza del decreto ingiuntivo
Preliminarmente, è utile rammentare che il raggruppamento temporaneo di imprese, si sostanzia in un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizio, costituito anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta. E dunque volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica nonché la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e sociali. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Si tratta quindi di un'aggregazione occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario al suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale che non configura un
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centro autonomo di imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese (cfr. Cass. n.
5751/2020).
Rispetto alla natura giuridica di tale raggruppamento, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che “pur non dando vita ad un autonomo soggetto giuridico, nondimeno un RTI presenta infatti una struttura complessa, che va al di là delle singole individualità delle imprese raggruppate e rispetto alle quali l'impresa mandataria rappresenta il punto di riferimento della stazione appaltante per tutta la durata del rapporto contrattuale. Dell'amministrazione appaltante esso costituisce infatti il diretto interlocutore per conto di tutte le imprese riunite, quale loro rappresentante esclusivo e quale garante, anche per conto delle mandanti, della corretta esecuzione dell'appalto” (Corte Cost., n. 85/2020).
In tali premesse, occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base bel mancato pagamento di due fatture del 15/02/2023, aventi i numeri i)
2/100 per un totale di euro 3.843,42, (spese per avv. Sergio Del Prete) e ii) 2/101 per un totale di euro 17.485,00 (spese per dipendente . Parte_4
Nella causale di entrambe le citate fatture si legge “ribaltamento delle spese sostenute per l'ATI Slem Srl……..per la dipendente in riferimento alla sentenza Parte_4
n. 227/2020 del Tribunale di Benevento Sez. lavoro, Dr depositata in data Per_1
24/02/2020” (vedasi all. n. 1 ricorso per decreto ingiuntivo, fascicolo parte opposta).
E' quindi incontroverso che l'oggetto del decreto ingiuntivo siano state le fatture emesse a seguito di quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Benevento, che così disponeva “ P.Q.M. IL giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accertamento del ricorso accerta e dichiara che nel periodo
4.11.2013- 7.11.2016 è intercorso fra e la un rapporto di Parte_4 CP_1 lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel V livello del CCNL turismo-pubblici esercizi;
2) per l'effetto, condanna la in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di euro 47.777, 39 ( di cui euro 4.536,14 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) dichiara inammissibile la domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione previdenziale;
rigetta la domanda di risarcimento del danno” ( vedasi
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sentenza del Tribunale di Benevento n. 227/2020 del 24/02/2020, all. n. 4 fascicolo parte opponente).
Il periodo oggetto di ricorso al giudice del lavoro e preso in esame dalla sentenza de qua, dunque, era quello compreso tra il 4/11/2013 e l'8/11/2016.
Ora, l'“Atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”, stipulato tra la e CP_1
l'allora è stato sottoscritto il 13/01/2017 e fa riferimento Controparte_3 all'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica da parte delle suddette imprese avvenuto in data 9/01/2017 e avente corso dal 9/01/2017 al 30/06/2019 (vedasi all. n.
2 fascicolo parte opponente).
Con la conseguenza che nel periodo per il quale la dipendente ha contestato Pt_4 le differenze retributive alla società opposta, l'ATI non era stata ancora costituita.
Nessuna responsabilità solidale, quindi, potrà essere attribuita alla società Parte_1 perché i crediti di lavoro dipendente in contestazione non possono essere considerati come relativi all'appalto oggetto dell'ATI.
Sul punto, a ben vedere anche la giurisprudenza citata da parte opposta non lascia dubbi.
Ed infatti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24063 del 2015, recita “
3.Nel contesto della disciplina dell'istituto [ ndr, l'associazione temporanea di imprese], come delineato alla luce delle linee interpretative tracciate dalla dottrina e dai concordi approdi della giurisprudenza di legittimità, s'inserisce la problematica qui scrutinata, inerente alla responsabilità dell'impresa mandataria dell'ATI, in relazione ai crediti vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate. La disposizione normativa di riferimento, applicabile alla fattispecie ratione temporis, è costituita dall'art. 13 comma 2 l. 109/94 secondo cui <l'offerta dei concorrenti associati o consorziati di cui al comma 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha pronunciato, ex art. 275-bis, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 33372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e promossa da c.f. e p.iva: ), in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 leg. rappr. pro-tempore SI.ra , elettivamente domiciliata in Salerno, Parte_2 via Roma n. 61, presso lo studio dell'Avv. Antonio Larocca, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE nei confronti di
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, SI. , elettivamente domiciliata in Napoli, Calata Ponte Parte_3
Casanova n. 28, presso lo studio degli Avv.ti Gianfranco Forestieri e Riccardo
Moschetta, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
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OGGETTO: associazione temporanea di imprese- responsabilità crediti di lavoro
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- preliminarmente rigettare per i motivi meglio indicati in narrativa, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che venisse avanzata dalla convenuta opposta essendo la presente CP_1 opposizione fondata su prova scritta ed il giudizio di non pronta soluzione;
- nel merito rigettare l'avversa domanda per i motivi di cui in narrativa;
-con vittoria di spese, competenze del presente giudizio attesa l'evidente natura speculativa e temerarietà dell'azione introdotta dall'opposta”
PARTE OPPOSTA “ Voglia l'On. Tribunale adito emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 17460/2023, con R.G. n. 35505/23, emessa dal Tribunale di Roma,
Giudice Dr. Frettoni per tutto quanto sin qui argomentato;
2) rigettare l'avversa opposizione perché del tutto infondata in fatto e diritto;
3) condannare parte opponente al pagamento delle spese e degli onorari della fase monitoria e del presente giudizio”
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17460/2023 – Rgn 35505/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 14/11/2023, in favore della , per CP_1 mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 21.308,42, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 nonché le spese della procedura monitoria.
In particolare, l'opponente deduceva:
-il decreto ingiuntivo originava dal mancato pagamento di due fatture emesse dall'opposta;
- già Progetto è una società attiva nei servizi di mensa e nella Parte_1 CP_2 fornitura e somministrazione di pasti pronti per la Pubblica Amministrazione;
- nel 2017 si aggiudicava, insieme alla la gara per l'affidamento del servizio CP_1 di refezione scolastica del Comune di Ariano Irpino, per il periodo dal 9/01/2017 al
30/06/2019;
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- per questo motivo, le società in questione decidevano di costituire - in data
17/01/2017- un'associazione temporanea di impresa di tipo orizzontale, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla i servizi venivano ripartiti tra le CP_1 partecipanti per una quota del 50,01% all'impresa e per il 49,09 % ad CP_1 Pt_1
inoltre, nell'atto costitutivo si precisava come ognuna delle imprese conservasse
[...] autonomia della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;
-l'associazione temporanea di imprese non era un consorzio tra imprese e non implicava l'assunzione di obbligazioni solidali per quel che riguardava gli elementi retributivi, contributivi e assistenziali;
CP_
- la pretesa della atteneva l'adempimento degli obblighi della verso la CP_1 dipendente sig.ra per come stabiliti dal Tribunale di Benevento in Parte_4 funzione di giudice del Lavoro e riguardava il diritto alle differenze retributive per lavoro supplementare, accertando la natura full time del rapporto di lavoro, oltre alla retribuzione per alcuni mesi di sospensione e al ricalcolo del TFR;
- la richiesta portata dalle fatture era del tutto infondata: i) la fattura n. 2/100 del
15/02/2023, aveva come oggetto il delle spese sostenute per il pagamento dell'onorario dell'avv. Sergio Del Prete, difensore della sig.ra nel Pt_4 giudizio innanzi al Tribunale di Benevento e conclusosi con la sentenza n. 227/2020;
2) la fattura n. 2/202 del 15/02/2023 aveva come oggetto il delle spese CP_ sostenute dalla per il saldo delle differenze retributive riconosciute alla sig.ra
[...]
dalla citata sentenza;
si trattava di crediti riferiti ad un rapporto di lavoro per la Pt_4 quale l'opponente era completamente estranea, tanto che , infatti, non era nemmeno stata chiamata in giudizio;
-gli importi delle fatture in contestazione, dunque, non erano dovuti, perché non riguardavano somme che l'opposta aveva dovuto sostenere per obbligazioni inerenti all'imperfetta esecuzione del contratto di appalto, ma erano invece relative ad un rapporto di lavoro tra la dipendente e l'opposta alla quale era del tutto Parte_1 estranea;
-era, inoltre, infondata anche la domanda di applicazione degli interessi ex D.Lgs.
231/02, atteso che i medesimi si applicavano alle sole transazioni commerciali che comportavano la consegna di merci o la prestazione di servizi;
- l'opposizione era fondata su prova scritta ed il giudizio non era di pronta soluzione, e quindi si chiedeva il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
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-si chiedeva anche la condanna alle spese per lite temeraria.
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Si costituiva la la quale eccepiva che: CP_1
-era pacifico che le parti avessero partecipato ad un' ATI avente ad oggetto una fornitura pubblica, ma da questo l'opponente non traeva le giuste conseguenze giuridiche;
-la Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 24063/2015, aveva affermato che l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese fosse responsabile per i crediti di lavoro ( non trattandosi di obblighi contributivi e/o assicurativi) vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate ai fini della realizzazione di lavori pubblici, dovendosi interpretare estensivamente la nozione di fornitori responsabili ex art. 13, comma 2, L. 109 del 1994, poiché la prestazione lavorativa costituisce oggetto della fornitura ed è elemento indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'opera appaltata;
- sussisteva quindi la responsabilità solidale in materia di crediti di lavoro delle partecipanti all'ATI: non essendo in discussione che la dipendente fosse stata anche dipendente dell'appalto oggetto dell'ATI, anche il relativo costo del rapporto di lavoro doveva essere ripartito pro-quota tra le partecipanti all'ATI;
-la circostanza che l'opponente non fosse stata chiamata in giudizio nella causa di lavoro tra la sig.ra e la non era rilevante, perché comunque vi era il Pt_4 CP_1 principio della responsabilità solidale, non derogabile dalla volontà delle parti;
inoltre, la scelta di non chiamare in giudizio era dipesa solo dal fatto di non Parte_1 aggravare ulteriormente la posizione debitoria dell'ATI attraverso un'ulteriore costituzione in giudizio;
-sussistevano quini le condizioni di esigibilità e liquidità necessarie per la concessione della tutela monitoria e per la dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva come in epigrafe
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All'udienza del 24/03/2025, non essendovi istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16/06/2025, con termine di trenta giorni anteriori all'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e di quindici giorni anteriori all'udienza per note conclusionali.
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All'udienza del 16/06/2025, l'opponente rilevava la tardività del deposito delle note conclusionali da parte dell'opposta e ne chiedeva l'inammissibilità. La causa veniva rinviata per la discussione ex art. 275 bis davanti al Collegio.
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MOTIVI della DECISIONE
La domanda proposta da va accolta nei seguenti termini. Parte_1
1)Thema decidendum
La società ha instaurato il presente giudizio al fine di vedere revocato il decreto Pt_1 ingiuntivo emesso in favore della società e questo sul presupposto che la CP_1 pretesa di pagamento si fondasse sulla richiesta di contribuire al pagamento di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Benevento n. 227/2020, la quale CP_ però riguardava esclusivamente il rapporto di lavoro tra la dipendente e la e non era collegata all'esecuzione del contratto di appalto oggetto dell'ATI.
La chiedeva il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo, CP_1 valorizzando il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
24063/2015, per cui l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese è responsabile per i crediti di lavoro vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate ai fini della realizzazione di lavori pubblici, sulla scorta dell'interpretazione estensiva della nozione di fornitori responsabili ex art. 13 L. 109/1994, costituendo la prestazione lavorativa oggetto della fornitura.
2) Sulla tardività del deposito delle note conclusionali di parte opposta
Parte opponente chiede di dichiarare inammissibili le note conclusionali della CP_1
in quanto tardivamente depositate.
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Il termine per il deposito delle note conclusionali era stato stabilito in quindici giorni antecedenti l'udienza di discussione, che – in ultimo- è stata fissata per l'1/10/2025 innanzi al Collegio.
Rispetto a tale data, le memorie depositate dall'opposta sono tempestive e non deve, quindi, esserne disposto lo stralcio.
3) Onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex art. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di
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riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c.- che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova dell'estinzione o della modificazione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio pacificamente applicabile all'ipotesi di domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del debito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri fatti o atti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa ( un tal senso, Cass. S.U. 30/10/2001, n. 13533; conf. ex plurimis Cass. 13/06/2006 n. 13764).
4) Sulla fondatezza del decreto ingiuntivo
Preliminarmente, è utile rammentare che il raggruppamento temporaneo di imprese, si sostanzia in un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizio, costituito anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta. E dunque volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica nonché la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e sociali. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Si tratta quindi di un'aggregazione occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario al suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale che non configura un
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centro autonomo di imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese (cfr. Cass. n.
5751/2020).
Rispetto alla natura giuridica di tale raggruppamento, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che “pur non dando vita ad un autonomo soggetto giuridico, nondimeno un RTI presenta infatti una struttura complessa, che va al di là delle singole individualità delle imprese raggruppate e rispetto alle quali l'impresa mandataria rappresenta il punto di riferimento della stazione appaltante per tutta la durata del rapporto contrattuale. Dell'amministrazione appaltante esso costituisce infatti il diretto interlocutore per conto di tutte le imprese riunite, quale loro rappresentante esclusivo e quale garante, anche per conto delle mandanti, della corretta esecuzione dell'appalto” (Corte Cost., n. 85/2020).
In tali premesse, occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base bel mancato pagamento di due fatture del 15/02/2023, aventi i numeri i)
2/100 per un totale di euro 3.843,42, (spese per avv. Sergio Del Prete) e ii) 2/101 per un totale di euro 17.485,00 (spese per dipendente . Parte_4
Nella causale di entrambe le citate fatture si legge “ribaltamento delle spese sostenute per l'ATI Slem Srl……..per la dipendente in riferimento alla sentenza Parte_4
n. 227/2020 del Tribunale di Benevento Sez. lavoro, Dr depositata in data Per_1
24/02/2020” (vedasi all. n. 1 ricorso per decreto ingiuntivo, fascicolo parte opposta).
E' quindi incontroverso che l'oggetto del decreto ingiuntivo siano state le fatture emesse a seguito di quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Benevento, che così disponeva “ P.Q.M. IL giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accertamento del ricorso accerta e dichiara che nel periodo
4.11.2013- 7.11.2016 è intercorso fra e la un rapporto di Parte_4 CP_1 lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel V livello del CCNL turismo-pubblici esercizi;
2) per l'effetto, condanna la in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di euro 47.777, 39 ( di cui euro 4.536,14 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) dichiara inammissibile la domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione previdenziale;
rigetta la domanda di risarcimento del danno” ( vedasi
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sentenza del Tribunale di Benevento n. 227/2020 del 24/02/2020, all. n. 4 fascicolo parte opponente).
Il periodo oggetto di ricorso al giudice del lavoro e preso in esame dalla sentenza de qua, dunque, era quello compreso tra il 4/11/2013 e l'8/11/2016.
Ora, l'“Atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”, stipulato tra la e CP_1
l'allora è stato sottoscritto il 13/01/2017 e fa riferimento Controparte_3 all'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica da parte delle suddette imprese avvenuto in data 9/01/2017 e avente corso dal 9/01/2017 al 30/06/2019 (vedasi all. n.
2 fascicolo parte opponente).
Con la conseguenza che nel periodo per il quale la dipendente ha contestato Pt_4 le differenze retributive alla società opposta, l'ATI non era stata ancora costituita.
Nessuna responsabilità solidale, quindi, potrà essere attribuita alla società Parte_1 perché i crediti di lavoro dipendente in contestazione non possono essere considerati come relativi all'appalto oggetto dell'ATI.
Sul punto, a ben vedere anche la giurisprudenza citata da parte opposta non lascia dubbi.
Ed infatti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24063 del 2015, recita “
3.Nel contesto della disciplina dell'istituto [ ndr, l'associazione temporanea di imprese], come delineato alla luce delle linee interpretative tracciate dalla dottrina e dai concordi approdi della giurisprudenza di legittimità, s'inserisce la problematica qui scrutinata, inerente alla responsabilità dell'impresa mandataria dell'ATI, in relazione ai crediti vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate. La disposizione normativa di riferimento, applicabile alla fattispecie ratione temporis, è costituita dall'art. 13 comma 2 l. 109/94 secondo cui
3.1 Nello specifico, il controricorrente, dipendente del Centro Nautico
Srl, ha notificato atto di pignoramento nei confronti di quale legale Parte_5 rappresentante dell'ATI e titolare dell'impresa individuale mandataria dell'ATI medesima.
Considerato che
egli ha svolto la propria attività lavorativa nel contesto dell'appalto relativo alla gestione della darsena sita in Lecce alla località San
Cataldo, può accedersi ad una interpretazione estensiva del concetto di fornitori nei
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quali l'attività di lavoro resa dal dipendente della società addetta si atteggia quale oggetto della fornitura resa per la realizzazione dell'opera pubblica, la prestazione lavorativa ponendosi quali elemento indispensabile al fine dell'esecuzione delle opere appaltate.” (vedasi Cass. n. 24063/2015).
Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte il lavoratore aveva, quindi, prestato la propria opera nell'appalto oggetto dell'associazione temporanea di imprese.
Anche la sentenza dei giudici di legittimità n. 444 del 2019, avente ad oggetto la responsabilità solidale del committente nell'ambito dello specifico appalto stipulato da appaltante e appaltatore, e sempre richiamata dalla a sostegno della propria CP_1 tesi, a ben vedere enuncia un principio che va esattamente nella direzione opposta a quanto da questa ultima affermato.
Dispone infatti la Corte di Cassazione come “La responsabilità riguarda, pertanto, solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell'opera o del servizio commissionati.
Seppure la norma (sino alle modifiche del 2012, con particolare riferimento al TFR) non lo specifichi, la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell'esecuzione dell'appalto” ( vedasi Cass. n.
444/2019).
Viene allora specificato che la responsabilità solidale riguarda la prestazione resa per l'esecuzione dell'opera o del servizio commissionato: nel caso di specie, la sig.ra ha lamentato violazione dei suoi diritti per un periodo in cui l'ATI Parte_4 non era nemmeno costituita e l'appalto non ancora aggiudicato.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato, non avendo diritto la al versamento da parte della della quota parte dei crediti vantati CP_1 Parte_1 dalla dipendente sig.ra Pt_4
Le spese di lite, anche per la fase monitoria, seguono la soccombenza;
si rinvengono le condizioni per la condanna alla lite temeraria- quantificata come la metà delle spese liquidate - dovendosi prendere atto della strumentalità della lite, non essendoci alcun collegamento tra il ricorso al giudice del lavoro della sig.ra e Parte_4
l'associazione temporanea di imprese costituita tra le parti.
Infatti, l'art. 45 co. 12 L. 69/2009, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
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equitativamente determinata”. Al riguardo si osserva che il Legislatore, con la legge
18 giugno 2009 n. 69, ha introdotto una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle cd. condanne punitive (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge). La nuova norma, prevede, peraltro che il giudice possa adottare il provvedimento in esame anche d'ufficio e che, dunque, il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte che abbia proposto una domanda giudiziale senza sperimentare alcuna seria soluzione conciliativa ed adducendo - a sostegno delle proprie richieste - argomenti dai quali è possibile evincere un contegno tradottosi in un abuso dello strumento processuale. La norma risponde anche all'esigenza di preservare l'interesse pubblico ad una Giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione.
Per quanto detto, si ritengono sussistenti i presupposti per la lite temeraria.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 17460/2023 – Rgn. 35505/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 14/11/2023;
2) condanna la alla refusione, in favore della opponente Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite, che liquida, anche con riferimento alla fase monitoria, in €
[...]
4.500,00 oltre accessori come per legge;
3) condanna la per la lite temeraria, alla refusione in favore di Controparte_1
di euro 2.250,00. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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Srl, ha notificato atto di pignoramento nei confronti di quale legale Parte_5 rappresentante dell'ATI e titolare dell'impresa individuale mandataria dell'ATI medesima.
Considerato che
egli ha svolto la propria attività lavorativa nel contesto dell'appalto relativo alla gestione della darsena sita in Lecce alla località San
Cataldo, può accedersi ad una interpretazione estensiva del concetto di fornitori nei
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quali l'attività di lavoro resa dal dipendente della società addetta si atteggia quale oggetto della fornitura resa per la realizzazione dell'opera pubblica, la prestazione lavorativa ponendosi quali elemento indispensabile al fine dell'esecuzione delle opere appaltate.” (vedasi Cass. n. 24063/2015).
Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte il lavoratore aveva, quindi, prestato la propria opera nell'appalto oggetto dell'associazione temporanea di imprese.
Anche la sentenza dei giudici di legittimità n. 444 del 2019, avente ad oggetto la responsabilità solidale del committente nell'ambito dello specifico appalto stipulato da appaltante e appaltatore, e sempre richiamata dalla a sostegno della propria CP_1 tesi, a ben vedere enuncia un principio che va esattamente nella direzione opposta a quanto da questa ultima affermato.
Dispone infatti la Corte di Cassazione come “La responsabilità riguarda, pertanto, solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell'opera o del servizio commissionati.
Seppure la norma (sino alle modifiche del 2012, con particolare riferimento al TFR) non lo specifichi, la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell'esecuzione dell'appalto” ( vedasi Cass. n.
444/2019).
Viene allora specificato che la responsabilità solidale riguarda la prestazione resa per l'esecuzione dell'opera o del servizio commissionato: nel caso di specie, la sig.ra ha lamentato violazione dei suoi diritti per un periodo in cui l'ATI Parte_4 non era nemmeno costituita e l'appalto non ancora aggiudicato.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato, non avendo diritto la al versamento da parte della della quota parte dei crediti vantati CP_1 Parte_1 dalla dipendente sig.ra Pt_4
Le spese di lite, anche per la fase monitoria, seguono la soccombenza;
si rinvengono le condizioni per la condanna alla lite temeraria- quantificata come la metà delle spese liquidate - dovendosi prendere atto della strumentalità della lite, non essendoci alcun collegamento tra il ricorso al giudice del lavoro della sig.ra e Parte_4
l'associazione temporanea di imprese costituita tra le parti.
Infatti, l'art. 45 co. 12 L. 69/2009, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
P a g . 9 | 10
equitativamente determinata”. Al riguardo si osserva che il Legislatore, con la legge
18 giugno 2009 n. 69, ha introdotto una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle cd. condanne punitive (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge). La nuova norma, prevede, peraltro che il giudice possa adottare il provvedimento in esame anche d'ufficio e che, dunque, il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte che abbia proposto una domanda giudiziale senza sperimentare alcuna seria soluzione conciliativa ed adducendo - a sostegno delle proprie richieste - argomenti dai quali è possibile evincere un contegno tradottosi in un abuso dello strumento processuale. La norma risponde anche all'esigenza di preservare l'interesse pubblico ad una Giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione.
Per quanto detto, si ritengono sussistenti i presupposti per la lite temeraria.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 17460/2023 – Rgn. 35505/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 14/11/2023;
2) condanna la alla refusione, in favore della opponente Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite, che liquida, anche con riferimento alla fase monitoria, in €
[...]
4.500,00 oltre accessori come per legge;
3) condanna la per la lite temeraria, alla refusione in favore di Controparte_1
di euro 2.250,00. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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