Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 251.
(Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto e' dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla meta'.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorche' essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
(Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.
Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto e' dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla meta'.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorche' essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
Commentari • 6
- 1. Art. 251 c.p., Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerraVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 17 settembre 2023 · 184.88138
L'articolo 251 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato “Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra”. Il testo aggiornato dell'art. 251 c.p. dispone: “Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, […]
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Giurisprudenza • 12
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