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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 415/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 415/2023 promossa da
, imprenditore individuale con ditta “ ” Parte_1 Parte_2
(c.f. , difeso dall'avv. Francesco Paulicelli, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 lo studio del difensore, in , corso Tassoni, n. 16 Pt_2 appellante contro
imprenditore individuale con ditta “ (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), difeso dall'avv. Cinzia Cagnola, elettivamente domiciliato presso lo studio P.IVA_2 del difensore, in , via Conte Rosso, n. 3 Pt_2 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, contrariis rejectis, così provvedere:
---in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3602/2022, non notificata, pronunciata il 15.9.2022 dal
Tribunale Ordinario di Torino, Sez. III civile, in persona del Giudice dr.ssa Simonetta Rossi, pubblicata in data 16.9.2022, nella causa civile iscritta al numero di R.G. 12224/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“---IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere prova testimoniale così come formulata nella propria seconda memoria istruttoria datata 11/6/2020.
---IN VIA PRELIMINARE,
-ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della domanda monitoria in quanto priva di tutti i requisiti richiesti ex artt. 633 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3013/2019, emesso il 22/3/2019 dal Tribunale di Torino, in persona del giudice dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, in favore della Controparte_2
, (P.IVA , e contro la ,
[...] P.IVA_2 Parte_2
(C.F. ); P.IVA_1
-ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta per tutti i motivi sopra esposti;
---IN VIA PRINCIPALE,
-ACCOGLIERE la spiegata opposizione per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3013/2019, emesso il 22/3/2019 dal Tribunale di Torino, in persona del giudice dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, in favore della
[...]
, (P.IVA , dichiarando che nulla le è dovuto da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, (C.F. , anche in merito alle spese;
Parte_2 P.IVA_1
--ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta per tutti i motivi sopra esposti;
---IN VIA RICONVENZIONALE,
-ACCERTARE e DICHIARARE il grave inadempimento della Controparte_2
, (P.IVA , nei confronti della
[...] P.IVA_2 Parte_2
, (C.F. ), per non aver corrisposto le somme dovutele e, per l'effetto
[...] P.IVA_1
2 -CONDANNARE la , (P.IVA ), al Controparte_2 P.IVA_2 pagamento della somma di €.94.300,00 oltre Iva, di cui €.78.800,00 a titolo di capitale non versato a seguito di cessioni di autovetture nonché €.15.500,00 oltre Iva a titolo di provvigioni maturate a seguito di cessioni di autovetture, in favore della
[...]
, (C.F. ), ovvero di quella maggiore o minor Parte_2 P.IVA_1 somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- PER L'EFFETTO E IN OGNI CASO SOPRA ESPOSTO,
-revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3013/2019 emesso il 22/3/2019 dal
Tribunale di Torino, in persona del giudice dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, nell'ambito della procedura monitoria n. 5885/2019 RGC, depositato e reso pubblico il 25/3/2019, notificato il 26/3/2019, mandando assolta la , Parte_2
(C.F. ), da qualsivoglia pretesa avversaria;
P.IVA_1
-dichiarare la nullità e/o l'integrale inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n. 3013/2019 emesso il 22/3/2019 dal Tribunale di Torino, in persona del giudice dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, nell'ambito della procedura monitoria n.
5885/2019 RG, depositato e reso pubblico il 25/3/2019, notificato il 26/3/2019, qui opposto mandando assolta da qualsivoglia pretesa ad ogni titolo e/o causale la
[...]
, (C.F. ), per le ragioni esposte in narrativa. Parte_2 P.IVA_1
-accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta per tutti i motivi sopra esposti”.
-Con vittoria di spese, diritti e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
---IN VIA ISTRUTTORIA,
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico:
Si insta per l'ammissione delle prove per testi sia in materia diretta sia in materia contraria sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla rituale locuzione
“Vero è che”:
1. In data 21.12.2015 il venditore sig. e il sig. Persona_1 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FB013VR che si rammostra (sub doc. 5) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla al CP_2 prezzo di €.41.000,00 con conseguente maturazione di €.6.000,00 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione;
3 2. Nelle circostanze di cui al capo 1), il prezzo del veicolo tg FB013VR veniva corrisposto dalla ShowCar al venditore sig. Persona_1
3. In data 22.06.2016, il sig. , attesa l'impossibilità di adempiere al Controparte_2 pagamento del prezzo del veicolo tg FB013VR, rendeva l'auto impagata al sig. Pt_3
come da visura PRA che si rammostra (sub. doc. 6);
[...]
4. In data 06.11.2017 ShowCar acquistava dal sig. il veicolo tg Controparte_3
EP152JD, per poi rivenderlo in data 20.03.2018 al sig. come da visura Controparte_2
PRA che si rammostra (sub. doc. 8);
5. In data 20.03.2018, il sig. , attesa l'impossibilità di adempiere al Controparte_2 pagamento del prezzo del veicolo tg EP152JD, rendeva l'auto impagata al sig. Pt_2
come da visura PRA che si rammostra (sub. doc. 9);
[...]
6. In data 12.07.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg EN365JP per €.15.000,00 ricevendo il minor importo di €.12.000,00 come da documento 10 che si rammostra;
7. Il sig. vendeva al sig. il veicolo tg EZ302XZ per Parte_2 Controparte_2
€.79.000,00 ricevendo il minor importo di €.21.000,00 come da documento 11 che si rammostra;
8. In data 23.07.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg FC675AK per €.64.000,00 ricevendo il minor importo di €.60.000,00 come da documento 12 che si rammostra;
9. In data 19.07.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg FE774NG per €.21.000,00 ricevendo il minor importo di €.19.000,00 come da documento 12 che si rammostra;
10. In data 27.05.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg EC771NG per €.45.500,00 ricevendo il minor importo di €.40.000,00 come da documento 13 che si rammostra;
11. In data 07.07.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg EM138RL per €.45.300,00 ricevendo il minor importo di €.41.000,00 come da documento 14 che si rammostra;
12. In data 02.06.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_2 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FD209MJ che si rammostra (sub doc. 15) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla AgCar
4 al prezzo di €.42.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di
ShowCar per l'attività di intermediazione;
13. Nelle circostanze di cui al capo 12), il prezzo del veicolo tg FD209MJ veniva corrisposto dalla ShowCar al venditore sig. ; Persona_2
14. In data 23.05.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_3 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FF813GG che si rammostra (sub doc. 17) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 al prezzo di €.55.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di
ShowCar per l'attività di intermediazione;
15. In data 28.06.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_4 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FD309VL che si rammostra (sub doc. 18) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 al prezzo di €.61.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di
ShowCar per l'attività di intermediazione;
16. In data 15.03.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_5 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FD532FV che si rammostra (sub doc. 19) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 al prezzo di €.25.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di
ShowCar per l'attività di intermediazione;
17. In data 23.05.2016 il venditore sig. e il sig. Per_6 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FE415BR che si rammostra (sub doc. 20) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 con conseguente maturazione di €.2.000,00 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione;
18. In data 22.03.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_7 Pt_2
sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FE425BR
[...] che si rammostra (sub doc. 21) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla con conseguente maturazione di €.500,00 in favore di ShowCar per l'attività di CP_2 intermediazione;
19. In data 22.03.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_3 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita dei veicoli tg EX113VJ e
FC733XH che si rammostra (sub doc. 22) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva
5 venduto alla con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di ShowCar per CP_2
l'attività di intermediazione;
20. In data 15.03.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_2 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FD530FV che si rammostra (sub doc. 23) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione;
21. In data 22.03.2016 il venditore sig. e il sig. Parte_4 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FC881JT che si rammostra (sub doc. 24) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione;
22. In data 02.03.2016 il sig. , il sig. e il sig. Persona_2 Controparte_2 Pt_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo Golf GTD che si rammostra (sub doc. 7 fascicolo controparte) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla al prezzo di €.27.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 CP_2 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione.
Si indica, in qualità di teste, sui capi 1) e 2), il sig. residente in [...]
AS (RC) alla via Lambrosi B. n. 2/3. Si indica, in qualità di teste, sul capo 4), il sig. , residente in [...]. Si indica, in qualità di teste, sui capi 12), Controparte_3
13), 20), 22) il sig. residente in [...]. Si Persona_2 indica, in qualità di teste, sui capi 14), 19), il sig. , residente in [...]al corso Orbassano n. 269. Si indica, in qualità di teste, sul capo 15), il sig. Persona_4
, residente in [...]. Si indica, in qualità di teste, sul capo
[...] Pt_2
16), la sig.ra residente in [...]. Si indica, Persona_5 in qualità di teste, sul capo 17), il sig. , residente in [...]
Alfieri n. 37. Si indica, in qualità di teste, sul capo 18), il sig. , Persona_7 residente in [...]. Si indica, in qualità di teste, sul capo 21), il sig.
, residente in [...]. Parte_4
---Nella denegata ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, in pendenza del gravame, all'esito dell'accoglimento dell'appello, condannare alla Controparte_2 restituzione di tutte le somme eventualmente percepite, oltre interessi come per legge dal giorno del pagamento all'effettivo soddisfo».
6 ha precisato queste conclusioni: «In ossequio alle risultanze della Controparte_1
CTU, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per € 49.000,00 e per l'effetto condannare al pagamento di € 49.000,00 oltre interessi e spese. Pt_2
Respingersi l'appello proposto da parte , riconfermando Parte_2 in toto l'appellata sentenza del Tribunale di Torino, n°3602/2022.
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio».
Svolgimento del processo
1. , imprenditore individuale con ditta “ Parte_1 Parte_2
”, aveva convenuto imprenditore individuale con ditta
[...] Controparte_1 [...]
”, innanzi al Tribunale di Torino, proponendo opposizione al decreto Controparte_2
n. 3013/2019 del 22 marzo 2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 107.414,47, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo della vendita della proprietà di due automobili, di cui alle fatture nn. 16/M del 22 giugno 2016
e 1/I del 7 maggio 2018.
L'attore aveva allegato che la prima fattura riguardava un veicolo, la cui proprietà era stata trasferita tramite la sua intermediazione, da al convenuto, Testimone_1 per la quale non aveva ricevuto il corrispettivo, sicché il convenuto gli aveva reso la proprietà del veicolo, dichiarando verbalmente di venderla al medesimo prezzo (euro
41.00,00), mentre la seconda fattura riguardava un veicolo, la cui proprietà aveva acquistato da e trasferito, al prezzo di euro 46.000,00, al convenuto, il Controparte_3 quale gliela aveva poi resa, perché inadempiente, dichiarando verbalmente di venderla ad un prezzo superiore (euro 54.000,00).
L'attore aveva dedotto di vantare verso il convenuto un credito di euro 163.800,00, oltre ad interessi, a titolo di corrispettivo per la vendita (della proprietà) di veicoli, e di euro 17.000,00, oltre ad i.v.a. e ad interessi, a titolo di provvigioni per l'intermediazione nell'acquisito della proprietà di veicoli.
L'attore aveva dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzione, la condanna del convenuto al pagamento dei crediti dedotti.
2. si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie e, in riconvenzione, la condanna dell'attore al pagamento dell'ulteriore credito pari ad euro 235.950,00, oltre agli interessi, quale differenza tra i versamenti fatti
7 all'attore e il valore degli acquisti effettuati, nell'ambito di plurimi rapporti di compravendita di autovetture.
3. Con sentenza n. 3602/2022 del 16 settembre 2022, il Tribunale di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'attore al pagamento della minore somma di euro 49.000,00, oltre agli interessi, ha rigettato la domanda riconvenzionale dell'attore, ha rigettato in rito la domanda riconvenzionale del convenuto, ha condannato l'attore alla refusione delle spese processuali e ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore nel rapporto interno.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di cinque Parte_1 motivi e ha riproposto le domande formulate nella fase di primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha proposto censure alle decisioni che sono state assunte in materia istruttoria.
Il motivo consta essenzialmente di due gruppi di eccezioni.
La prima parte riguarda la non ammissione delle prove testimoniali dedotte: «l'attrice richiedeva l'ammissione di prove testimoniali con la seconda memoria istruttoria, depositata telematicamente in data 11.6.2020. || Il Giudice, con ordinanza del 06.8.2020, riteneva inammissibile la prova testimoniale formulata dall'opponente, “giacché: -le circostanze capitolate fanno costante riferimento a documenti prodotti;
-laddove volte a dimostrare la conclusione di un contratto di intermediazione fra il , per e per Pt_2 Pt_2 CP_2
emergono irrilevanti visto che hanno ad oggetto documenti sottoscritti solo tra il CP_2
ed i vari venditori;
-unica eccezione è rappresentata dal tenore del capo 22 che Pt_2 comunque è documentale e forma oggetto di prova per interrogatorio formale”. || Il rigetto della detta istanza ha evidentemente minato, oltreché anticipato, le sorti del giudizio, ad esempio rapportato al diritto della di ottenere le provvigioni richieste, di cui è Pt_2 stata riconosciuta esclusivamente la somma di euro mille. || […] si deduce l'arida istruzione probatoria del provvedimento che con tale gravame s'intende riformare, costituito
8 esclusivamente dall'interrogatorio formale, le cui dichiarazioni si contestano in quanto palesemente non genuine» (pp. 8 s. cit. app.).
Per questa prima parte, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342, co. 1,
c.p.c.
Anzitutto, l'appellante non si è confrontato con la motivazione di cui all'ordinanza citata dallo stesso.
La parte ha lamentato il rigetto delle istanze, senza indicare le ragioni dell'erroneità.
Inoltre, l'appellante avrebbe dovuto indicare precisamente la prova non ammessa, riportando il capitolo di riferimento (trattandosi di prova orale), di modo da consentire di verificare l'idoneità (in astratto) a superare l'accertamento compiuto dal giudice.
Infine, quanto al giudizio di palese non genuinità delle dichiarazioni avversarie rese in sede di interrogatorio formale, si rileva la carenza manifesta di argomenti.
La denuncia di “aridità” dell'istruzione probatoria è dunque puramente apodittica.
Tra l'altro, alcun rilievo ha l'incidentale denuncia di anticipazione del giudizio, atteso che le sorti del processo sono fisiologicamente annunciate dalle determinazioni giudiziali anteriori, le quali di per sé non compromettono l'imparzialità del giudice, perché come si è insegnato l'imparzialità «dev'essere rispetto all'azione e quindi rispetto al diritto fatto valere
[…] non però rispetto al processo, né, tanto meno, rispetto al giudizio».
La seconda parte del motivo attiene all'espletamento della consulenza tecnica: «Va chiarito che, nell'ambito del procedimento di primo grado, la CTU veniva disposta discrezionalmente dal Tribunale, dietro sollecitazioni della convenuta opposta che mai però ne aveva fatto richiesta nel rispetto delle preclusioni istruttorie, omettendo di fatto qualsiasi istanza. || L'odierna appellante, invece, sin dalla prima attività difensiva utile, aveva sempre eccepito l'inammissibilità della reconventio reconventionis, sostenendo che
l'effettiva dinamica della intera vicenda contrattuale, dinanzi alle contrapposte versioni formulate dalle parti, poteva comunque dirsi idoneamente ricavata sulla base delle risultanze documentali» (p. 9 cit. app.).
Il motivo è infondato in parte qua.
La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio del giudice, per il quale non occorre, perché sia disposta, alcuna richiesta di parte (artt. 61, 191 c.p.c.; sulla natura discrezionale della decisione di ricorrere alla nomina di un consulente tecnico, v. per tutte
Cass. civ., sez. III^, ord. 13 maggio 2024, n. 13038).
9 La consulenza tecnica è stata disposta dal giudice al fine di accertare e descrivere le operazioni commerciali tra le parti per decidere, tra l'altro, della fondatezza della pretesa dell'appellante, a fronte del controcredito dedotto dall'appellato.
L'appellante non ha invece mosso alcuna contestazione circa la bontà del metodo applicato, degli accertamenti compiuti e delle conclusioni tratte dal consulente tecnico.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il capo di condanna al pagamento dei crediti originariamente azionati in via monitoria.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha preso posizione su entrambi i crediti.
Rispetto al primo credito, quello portato dalla «fattura n. 16/M/16 del 22.6.2016 di €
41.000,00 relativa alla cessione della autovettura CH BO targata FB013VR»
(p. 7 sent.), il tribunale ha così accertato: «Con riguardo alla vettura CH BO targata FB013VR la stessa risulta venduta in data 10.11.2015 da ad Testimone_1 al prezzo di € 35.000,00 pagato in pari data dalla acquirente a mezzo assegno CP_2 circolare n. 8.300.207.842-04 intestato al venditore ed emesso dalla Cassa di Risparmio di
Fossano, Filiale di Trofarello. (doc. 14 || La relativa voltura risulta essere stata CP_2 effettuata in data 22 dicembre 2015. (doc. 15 . || ha poi venduto CP_2 CP_2
l'autovettura in esame a al prezzo di € 41.000,00 con l'emissione della Pt_2 Parte_2 relativa fattura n. 16/m/16 del 22/06/2016. La relativa voltura è intervenuta in data 22 giugno 2016. (doc. 16 . || Era, dunque, onere di provare di CP_2 Parte_2 aver pagato il corrispettivo della compravendita della vettura CH BO targata
FB013VR. || Tale onere non è stato assolto. || Sul punto si osserva che la dicitura
“RICEVO ASSEGNO A SALDO VOGUE CON PERMUTA CH BO” datata
26.10.2016 che si rinviene sull'assegno bancario n.8310012558-03 di € 21.000,00 emesso da in favore di non è sufficiente a provare l'estinzione del credito relativo CP_2 Pt_2 al pagamento della vettura in esame non essendo indicata la targa della CH ER e non potendosi, pertanto, ricondurre la permuta a tale vettura» (p. 7 sent.).
L'appellante ha invece assunto che, «per conto del cliente vendeva alla Persona_1
l'autovettura usata senza ricevere il corrispettivo dell'importo di €.41.000,00. || CP_2
Attesa l'impossibilità di adempiere al pagamento, rendeva l'auto non pagata. || CP_2
Detta circostanza trova fondamento dalla stessa documentazione deposita[ta] da || CP_2
Ed invero, dal documento 32 di si rinviene assegno bancario n. 8310012558-03 di CP_2
10 €.21.000,00, emesso da a sul quale si osserva la dicitura: “ricevo assegno CP_2 Pt_2
a saldo Vogue con permuta Porsche ER”» (p. 10 cit. app.).
Si osserva anzitutto che il pagamento dell'appellato, avente ad oggetto il prezzo della vendita della proprietà del veicolo, in seguito trasferita all'appellante, è stato accertato dal giudice di primo grado con richiamo alla relativa fonte di prova [«la stessa risulta venduta in data 10.11.2015 da ad al prezzo di € 35.000,00 pagato in Testimone_1 CP_2 pari data dalla acquirente a mezzo assegno circolare n. 8.300.207.842-04 intestato al venditore ed emesso dalla Cassa di Risparmio di Fossano, Filiale di Trofarello. (doc. 14
AGCAR)»].
L'appellante non ha censurato la motivazione, deducendo l'erroneità dell'utilizzo del documento ovvero l'erroneità della lettura del dato emergente.
In effetti, alcuna censura può farsi all'accertamento del pagamento.
Nel documento citato si legge che il pagamento di euro 35.000,00 a mezzo assegno circolare è fatto “a saldo” (doc. n. 14 fasc. primo grado appellato).
La deduzione dell'inadempimento dell'appellato è dunque infondata.
L'appellato non aveva allora l'esigenza di rimediare all'inadempimento, “re[ndendo]
l'auto non pagata”, tramite permuta, come prospettato dall'appellante.
Anche perché, e prima ancora, alcun inadempimento poteva configurarsi a sfavore dell'appellante, dal momento che il dante causa dell'appellato era un terzo, Testimone_1
[...]
Nella compravendita, l'appellante ha infatti assunto il ruolo di intermediario a favore del venditore e non (anche) dell'acquirente, come chiaramente si evince dal contratto in atti;
il documento è intitolato “Contratto di intermediazione alla vendita auto” e riporta soltanto le sottoscrizioni di , quale venditore, e dell'appellante, quale Testimone_1 intermediario (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Del resto, è lo stesso appellante ad avere riconosciuto che «l'intervenuta attività di intermediazione [è stata] svolta […] nell'interesse del sig. (p. 11 cit. app.). Tes_1
Pertanto, se l'appellante ha svolto il ruolo di intermediario a favore del terzo, non si comprende perché si consideri beneficiario di una permuta in luogo del pagamento del prezzo (che era) dovuto dall'appellato a quel terzo.
L'appellante ha inoltre assunto che, accertata l'intervenuta intermediazione, «anche qualora si volesse censurare l'avvenuto pagamento per mezzo di permuta del CH ER
11 […], appare evidente che il credito vantato dalla ammonterebbe a soli €.35.000,00» CP_2
(p. 11 cit. app.), anziché ad euro 41.000,00.
L'asserto si comprende, se letto insieme ad un altro pregresso: «Ad ogni buon conto, risulta pacifica – sia dalla propria documentazione sia da quella di controparte – la debenza nei confronti della di €.6.000,00 a titolo di attività di intermediazione svolta» Pt_2
(ibidem).
Invero, dal contratto di intermediazione, si evince che la vendita era fatta ad euro
41.000,00, di cui euro 35.000,00, quale prezzo, ed euro 6.000,00, quale corrispettivo per l'intermediazione (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
L'eccezione dell'appellante è però destituita di fondamento per plurimi motivi.
In primo luogo, si è già scritto che non è superato l'accertamento del pagamento del prezzo integrale da parte dell'appellato, sicché nulla è da lui dovuto.
In secondo luogo, alla clausola contenuta nel contratto di intermediazione, per cui la somma di euro 6.000,00 gravava sull'acquirente, non era vincolato l'appellato: come esposto, il contratto era estraneo alla sua posizione.
In terzo luogo, a volere assumere che l'appellato sia debitore della somma di euro
6.000,00, l'appellante è privo di legittimazione sostanziale per il recupero del credito, che fa capo al dante causa dell'appellato, in quanto parte della controprestazione.
Da ultimo, occorre fare ulteriori precisazioni circa la questione della permuta.
Come già riportato, il giudice di primo grado non ha attribuito l'effetto estintivo del debito alla permuta, perché nel documento non vi è traccia della “targa della Por[s]che
ER” (doc. n. 32 fasc. primo grado appellato).
Per l'appellante, «non ci si può esimere dall'evidenziare come anche nel documento 14 di – per mezzo del quale il Giudice ha considerato come avvenuto il pagamento di CP_2 controparte nei confronti del sig. (si ribadisce mediante l'intermediazione Tes_1 della –, non venga precisata alcuna targa del “CH ER” oggetto di tale Pt_2 documento. Di conseguenza, seguendo il ragionamento condotto dal Tribunale di prime cure anche tale documento non dovrebbe essere sufficiente a provare il credito della (p. CP_2
11 cit. app.).
L'argomento non convince, perché è del tutto pacifico tra le parti che vi è identità tra l'automobile oggetto della compravendita tra e l'appellato e quella di Testimone_1 cui al contratto di compravendita tra le parti.
12 Più in generale, è da escludere che quell'emergenza documentale valga a significare che vi sia stata estinzione, tramite permuta della proprietà del veicolo compravenduto, del credito azionato dall'appellato, e non solo perché fatta valere dall'appellante come vicenda inerente ad un rapporto – la prima compravendita – a lui estraneo.
Né con la citazione, né con la memoria ex art 183, co. 6, n. 1), c.p.c., l'appellante ha allegato la permuta quale causa estintiva dell'obbligazione.
Anche perché la prospettazione originaria era diversa: la vendita litigiosa era stata fatta per “rimediare” al mancato pagamento del corrispettivo della prima vendita, quella tra il terzo e l'appellato, cui aveva diritto, in tesi, l'appellante [«in data 21.12.2015 la
per il tramite del sig. , vendeva per conto di un suo cliente (tale Pt_2 Parte_2
il summenzionato veicolo, alla senza però ricevere il corrispettivo Persona_1 CP_2 dell'importo di €.41.000. Attesa l'impossibilità di adempiere al pagamento della detta somma, il 22.06.2016 il sig. rendeva l'auto non pagata al sig. Controparte_2 Pt_2 trasferendone la proprietà, dichiarando verbalmente di venderla al medesimo prezzo», p. 8 cit.].
Va altresì soggiunto che l'appellante non ha preso posizione alcuna sul documento sub 32), prodotto dalla controparte già con l'atto introduttivo.
All'appellante è sovvenuta la circostanza della permuta soltanto una volta espletata la consulenza tecnica, in quanto ne ha fatta menzione il consulente.
È quindi del tutto singolare il contegno di chi, ritenendosi non debitore, non ricordi la ragione dell'estinzione del debito;
è ragionevole ipotizzare che il soggetto, ingiunto di un pagamento, alleghi senza indugio e in modo chiaro l'adempimento, se avvenuto.
Questo contegno rende del tutto inverosimile l'intervenuta estinzione (art. 116, co. 2,
c.p.c.).
Anche perché l'appellante mai ha precisato gli estremi dell'operazione economica sottesa alla permuta.
L'appellante non ha infatti chiarito a cosa si riferisca l'espressione “saldo Vogue”.
Soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, l'appellante ha allegato che
«l'unico Porsche ER è quello targato FB013VR» (p. 11); la circostanza non era stata allegata prima di allora, nel rispetto del sistema delle preclusioni processuali, proprio perché inerente ad una permuta non rappresentata in tempo utile.
La circostanza non è credibile, considerata l'inverosimiglianza della prospettazione dell'appellante più in generale.
13 In ogni caso, considerato che le difese delle parti non contengono riferimenti ad una
“Vogue”, non si può escludere che il veicolo “Porsche ER”, menzionato nella permuta, sia diverso da quello oggetto della compravendita litigiosa.
Rispetto al secondo credito, di cui alla «fattura n. 1/I del 7/05/2018 di € 54.000,00 relativa alla cessione della autovettura LAND ROVER targata EP152JD» (p. 7 sent.), è stato accertato che « ha venduto il bene ad al prezzo di € 58.000,00, Controparte_3 CP_2
IVA inclusa (doc. 17 […] || La voltura non risulta peraltro effettuata da CP_2 CP_3
a favore di bensì in favore di , titolare di
[...] CP_2 Parte_2 Parte_2
, che l'ha ceduta, a sua volta, ad titolare di al prezzo di €
[...] Controparte_2 CP_2
46.000, effettuando la relativa voltura in data 20/03/2018. (doc. 22 e 8 CP_2 Pt_2
. || risulta aver rivenduto il veicolo a in data
[...] Controparte_2 Parte_2
07.05.2018 per € 54.000,00 (doc. 9 . || Le parti non hanno documentato Pt_2 pagamenti intercorsi tra le stesse relative al veicolo in esame. || Ne discende che […] nei rapporti tra le parti in causa le due fatture emesse per le due successive e reciproche vendite del medesimo veicolo trovano reciproca compensazione sino a concorrenza di €
46.000 mentre permane un credito di nei confronti di di € CP_2 Parte_2
8.000,00 pari alla differenza tra i prezzi delle due vendite successive intercorse tra le parti»
(pp. 7 s. sent.).
L'appellante non ha contestato il capo ed anzi ha riconosciuto che, «come accertato anche nella sentenza oggetto della presente impugnazione, la avanzerebbe una CP_2 limitata pretesa di €.8.000,00, in luogo ad €.54.000,00» (p. 12 cit. app.).
Pertanto, per la posizione assunta rispetto a questo debito, non si comprende come, si possa dichiarare «che nulla le è dovuto da , a qualsiasi Parte_2 titolo, anche in merito alle spese» (p. 12 cit. app.).
L'appellante non ha allegato l'adempimento dell'obbligazione, neanche parziale (art. 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Non merita dunque censura l'accertamento del giudice di primo grado, secondo cui
«il credito azionato in via monitoria deve essere riconosciuto per la minor somma di €
49.000,00» (p. 8 sent.).
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stato accertato il controcredito da lui dedotto nei limiti di euro 1.000,00, a titolo di provvigione.
14 Il motivo non è fondato.
Per quanto riguarda il credito da provvigioni, giova riportare il capo gravato: «La domanda relativa alle provvigioni può essere accolta limitatamente ad € 1.000,00. ||Si ritiene, infatti, che in presenza della specifica contestazione sulla pattuizione delle provvigioni fosse onere di provare che le stesse erano state pattuite. ||Tale Pt_2 prova può ritenersi assolta solo per l'importo di € 1.000,00 relativo alla vettura veicolo Golf
GTD in quanto riconosciuto con valore confessorio da rispondendo Controparte_2 all'interrogatorio formale» (p. 9 sent.).
Secondo l'appellante, «sull'attività di intermediazione […], controparte asserisce
l'inesistenza di accordi comprovanti la medesima operosità e, di conseguenza, la non debenza delle provvigioni. || Tuttavia, si puntualizza che detta attività di intermediazione è provata documentalmente oltre che esplicitamente ammessa dallo stesso Controparte_2 in sede di interrogatorio formale. || A conferma della legittimità del credito maturato, la in fase istruttoria formulava capitoli di prova e indicava in qualità di testimoni Pt_2 soggetti che con le proprie dichiarazioni avrebbero potuto provare ulteriormente l'espletata attività di intermediazione svolta dalla (p. 12 cit. app.). Pt_2
Si osserva che queste eccezioni non hanno di mira la parte della motivazione relativa alla “specifica contestazione sulla pattuizione delle provvigioni”.
L'appellante non ha indicato quali sono i documenti che provano l'intermediazione, né quali sono le dichiarazioni rese dalla controparte, che vertono su importi ulteriori a quello accertato di euro 1.000,00 [cfr. infatti la sola ammissione di controparte: «(È) vero.
L'operazione di cui si parla è andata in porto ed anche la provvigione di euro 1.000,00 spettante al è ricompresa nei bonifici e negli assegni di cui ho parlato sopra», Pt_2 verbale d'udienza del 29 settembre 2020].
L'appellante ha ancora genericamente richiamato le prove orali dedotte (p. 13 cit. app.), senza censurare specificamente la decisione di rigetto delle corrispondenti istanze;
si richiama pertanto la motivazione sull'infondatezza del primo motivo.
Persiste, allora, la mancanza di prova in ragione della contestazione avversaria.
L'appellante ha dedotto la contraddizione della decisione poiché il giudice di primo grado ha sì riconosciuto il credito dell'appellante di euro 79.800,00, ma non ha disposto la condanna corrispondente.
Non vi è alcuna contraddizione, giacché è stato accertato che l'appellato è titolare di un controcredito complessivo maggiore, ostativo dunque alla condanna.
15 Il motivo è rigettato.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), poiché il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'appellato, ma ne ha considerato i fatti posti a fondamento per rigettare la domanda riconvenzionale da lui proposta.
Secondo l'appellante, era chiara la volontà dell'appellato di chiedere la condanna al pagamento del controcredito;
pertanto, non può essere intesa come volontà di eccepire.
Il motivo non è fondato.
La domanda di condanna al pagamento del controcredito ha di mira due obiettivi: la neutralizzazione della domanda avversaria e la soddisfazione del maggior credito.
Il tribunale ha fatto applicazione del principio enunciato dalla Corte di cassazione:
«l'eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, al limitato effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria»
(Cass. civ., sez. III^, sent. 25 ottobre 2016, n. 21472).
Va soggiunto che l'appellato aveva chiesto il rigetto della domanda avversaria “in ogni caso”, nel rassegnare le conclusioni nell'atto introduttivo, che sono rimaste immutate secondo rilievo dell'appellante («nel caso di specie, l'allora convenuta aveva depositato esclusivamente la prima memoria istruttoria ove non precisava e non modificava le domande, eccezioni e conclusioni già proposte», p. 15 cit. app.).
L'appellante ha eccepito da ultimo che il giudice di primo grado, «commette, […], un errore di fatto, ossia dal presunto credito (mai) eccepito in compensazione dalla CP_2 sottrae la sola somma di €.79.800,00, e non anche quella di €.27.000,00, quale debito di nei confronti di per un versamento a titolo restitutorio, non correlato con la CP_2 Pt_2 compravendita di un'autovettura, come da CTU esperita in corso di causa» (p. 16 cit. app.).
Il rilievo non muta l'esito della decisione sulla pretesa dell'appellante, atteso che il controcredito è ugualmente superiore e pari ad un totale di euro 326.200,00, dato dalla differenza del valore del credito accertato in sede peritale, pari ad euro 327.200,00, e l'importo di euro 1.000,00, quale credito dell'appellante a titolo di provvigioni, che non è stato contemplato dal consulente tecnico (p. 79 rel. per.).
Il motivo è rigettato.
16 5. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese processuali e della consulenza tecnica, del cui pagamento è stato gravato integralmente.
Per l'appellante, «l'accoglimento anche solo parziale dell'opposizione e la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta, integrando un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca, ex art. 92 comma 2 c.p.c., avrebbero giustificato la compensazione. Lo stesso iter logico, il Tribunale, avrebbe dovuto seguire in ordine alle spese di CTU che, invece, erroneamente sono state poste definitivamente a carico del sig.
» (pp. 16 s. cit. app.). Parte_2
Il motivo è parzialmente fondato.
All'esito del processo, risulta che la pretesa originariamente azionata dall'appellato è stata accolta per la metà circa e la domanda riconvenzionale, che ha inciso anche sul valore della causa, è stata giudicata inammissibile, mentre la domanda riconvenzionale che l'appellante ha proposto è stata rigettata.
Ricorre allora la soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.), anche se solo parziale.
Le spese sono compensate per la metà e per la parte restante sono poste a carico dell'appellante.
L'appellato è sì soccombente rispetto alla propria domanda riconvenzionale, ma va considerato che il rigetto in sé, in quanto in rito, non gli preclude la riproposizione della domanda, con la quale ha dedotto ragioni di credito che hanno impedito l'accoglimento della pretesa dell'appellante, il solo destinatario di una condanna al pagamento e di un rigetto integrale nel merito.
La liquidazione delle spese del primo grado corrisponde a quella fatta dal tribunale, in quanto non è stata censurata («€ 7.254,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge», p. 11 sent.).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di entrambe le parti in misura uguale nel rapporto interno, in quanto resasi necessaria al fine di chiarire le controverse reciproche posizioni di debito-credito.
Il motivo è parzialmente accolto.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado sono compensate nella misura di metà e per la parte restante sono poste a carico dell'appellante.
17 Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sul valore della controversia, dipendente dalla somma attribuita all'appellato, incide quello della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, perché tale da eccedere lo scaglione (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 20 ottobre 2023, n. 29182).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3602/2022, emessa dal Tribunale di Torino il 16 settembre
2022: compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura della metà e condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_1 stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro
7.254,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pone a carico delle parti in misura eguale le spese della consulenza tecnica d'ufficio; compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura della metà e condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_1 stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro
12.154,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il consigliere estensore
18 Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 415/2023 promossa da
, imprenditore individuale con ditta “ ” Parte_1 Parte_2
(c.f. , difeso dall'avv. Francesco Paulicelli, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 lo studio del difensore, in , corso Tassoni, n. 16 Pt_2 appellante contro
imprenditore individuale con ditta “ (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), difeso dall'avv. Cinzia Cagnola, elettivamente domiciliato presso lo studio P.IVA_2 del difensore, in , via Conte Rosso, n. 3 Pt_2 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, contrariis rejectis, così provvedere:
---in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3602/2022, non notificata, pronunciata il 15.9.2022 dal
Tribunale Ordinario di Torino, Sez. III civile, in persona del Giudice dr.ssa Simonetta Rossi, pubblicata in data 16.9.2022, nella causa civile iscritta al numero di R.G. 12224/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“---IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere prova testimoniale così come formulata nella propria seconda memoria istruttoria datata 11/6/2020.
---IN VIA PRELIMINARE,
-ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della domanda monitoria in quanto priva di tutti i requisiti richiesti ex artt. 633 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3013/2019, emesso il 22/3/2019 dal Tribunale di Torino, in persona del giudice dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, in favore della Controparte_2
, (P.IVA , e contro la ,
[...] P.IVA_2 Parte_2
(C.F. ); P.IVA_1
-ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta per tutti i motivi sopra esposti;
---IN VIA PRINCIPALE,
-ACCOGLIERE la spiegata opposizione per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3013/2019, emesso il 22/3/2019 dal Tribunale di Torino, in persona del giudice dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, in favore della
[...]
, (P.IVA , dichiarando che nulla le è dovuto da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, (C.F. , anche in merito alle spese;
Parte_2 P.IVA_1
--ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta per tutti i motivi sopra esposti;
---IN VIA RICONVENZIONALE,
-ACCERTARE e DICHIARARE il grave inadempimento della Controparte_2
, (P.IVA , nei confronti della
[...] P.IVA_2 Parte_2
, (C.F. ), per non aver corrisposto le somme dovutele e, per l'effetto
[...] P.IVA_1
2 -CONDANNARE la , (P.IVA ), al Controparte_2 P.IVA_2 pagamento della somma di €.94.300,00 oltre Iva, di cui €.78.800,00 a titolo di capitale non versato a seguito di cessioni di autovetture nonché €.15.500,00 oltre Iva a titolo di provvigioni maturate a seguito di cessioni di autovetture, in favore della
[...]
, (C.F. ), ovvero di quella maggiore o minor Parte_2 P.IVA_1 somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- PER L'EFFETTO E IN OGNI CASO SOPRA ESPOSTO,
-revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3013/2019 emesso il 22/3/2019 dal
Tribunale di Torino, in persona del giudice dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, nell'ambito della procedura monitoria n. 5885/2019 RGC, depositato e reso pubblico il 25/3/2019, notificato il 26/3/2019, mandando assolta la , Parte_2
(C.F. ), da qualsivoglia pretesa avversaria;
P.IVA_1
-dichiarare la nullità e/o l'integrale inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n. 3013/2019 emesso il 22/3/2019 dal Tribunale di Torino, in persona del giudice dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti, nell'ambito della procedura monitoria n.
5885/2019 RG, depositato e reso pubblico il 25/3/2019, notificato il 26/3/2019, qui opposto mandando assolta da qualsivoglia pretesa ad ogni titolo e/o causale la
[...]
, (C.F. ), per le ragioni esposte in narrativa. Parte_2 P.IVA_1
-accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta per tutti i motivi sopra esposti”.
-Con vittoria di spese, diritti e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
---IN VIA ISTRUTTORIA,
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico:
Si insta per l'ammissione delle prove per testi sia in materia diretta sia in materia contraria sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla rituale locuzione
“Vero è che”:
1. In data 21.12.2015 il venditore sig. e il sig. Persona_1 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FB013VR che si rammostra (sub doc. 5) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla al CP_2 prezzo di €.41.000,00 con conseguente maturazione di €.6.000,00 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione;
3 2. Nelle circostanze di cui al capo 1), il prezzo del veicolo tg FB013VR veniva corrisposto dalla ShowCar al venditore sig. Persona_1
3. In data 22.06.2016, il sig. , attesa l'impossibilità di adempiere al Controparte_2 pagamento del prezzo del veicolo tg FB013VR, rendeva l'auto impagata al sig. Pt_3
come da visura PRA che si rammostra (sub. doc. 6);
[...]
4. In data 06.11.2017 ShowCar acquistava dal sig. il veicolo tg Controparte_3
EP152JD, per poi rivenderlo in data 20.03.2018 al sig. come da visura Controparte_2
PRA che si rammostra (sub. doc. 8);
5. In data 20.03.2018, il sig. , attesa l'impossibilità di adempiere al Controparte_2 pagamento del prezzo del veicolo tg EP152JD, rendeva l'auto impagata al sig. Pt_2
come da visura PRA che si rammostra (sub. doc. 9);
[...]
6. In data 12.07.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg EN365JP per €.15.000,00 ricevendo il minor importo di €.12.000,00 come da documento 10 che si rammostra;
7. Il sig. vendeva al sig. il veicolo tg EZ302XZ per Parte_2 Controparte_2
€.79.000,00 ricevendo il minor importo di €.21.000,00 come da documento 11 che si rammostra;
8. In data 23.07.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg FC675AK per €.64.000,00 ricevendo il minor importo di €.60.000,00 come da documento 12 che si rammostra;
9. In data 19.07.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg FE774NG per €.21.000,00 ricevendo il minor importo di €.19.000,00 come da documento 12 che si rammostra;
10. In data 27.05.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg EC771NG per €.45.500,00 ricevendo il minor importo di €.40.000,00 come da documento 13 che si rammostra;
11. In data 07.07.2016 il sig. vendeva al sig. il Parte_2 Controparte_2 veicolo tg EM138RL per €.45.300,00 ricevendo il minor importo di €.41.000,00 come da documento 14 che si rammostra;
12. In data 02.06.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_2 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FD209MJ che si rammostra (sub doc. 15) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla AgCar
4 al prezzo di €.42.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di
ShowCar per l'attività di intermediazione;
13. Nelle circostanze di cui al capo 12), il prezzo del veicolo tg FD209MJ veniva corrisposto dalla ShowCar al venditore sig. ; Persona_2
14. In data 23.05.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_3 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FF813GG che si rammostra (sub doc. 17) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 al prezzo di €.55.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di
ShowCar per l'attività di intermediazione;
15. In data 28.06.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_4 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FD309VL che si rammostra (sub doc. 18) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 al prezzo di €.61.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di
ShowCar per l'attività di intermediazione;
16. In data 15.03.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_5 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FD532FV che si rammostra (sub doc. 19) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 al prezzo di €.25.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di
ShowCar per l'attività di intermediazione;
17. In data 23.05.2016 il venditore sig. e il sig. Per_6 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FE415BR che si rammostra (sub doc. 20) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 con conseguente maturazione di €.2.000,00 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione;
18. In data 22.03.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_7 Pt_2
sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FE425BR
[...] che si rammostra (sub doc. 21) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla con conseguente maturazione di €.500,00 in favore di ShowCar per l'attività di CP_2 intermediazione;
19. In data 22.03.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_3 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita dei veicoli tg EX113VJ e
FC733XH che si rammostra (sub doc. 22) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva
5 venduto alla con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di ShowCar per CP_2
l'attività di intermediazione;
20. In data 15.03.2016 il venditore sig. e il sig. Persona_2 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FD530FV che si rammostra (sub doc. 23) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione;
21. In data 22.03.2016 il venditore sig. e il sig. Parte_4 Parte_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo tg FC881JT che si rammostra (sub doc. 24) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla CP_2 con conseguente maturazione di €.1.000,00 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione;
22. In data 02.03.2016 il sig. , il sig. e il sig. Persona_2 Controparte_2 Pt_2 sottoscrivevano il contratto di intermediazione alla vendita del veicolo Golf GTD che si rammostra (sub doc. 7 fascicolo controparte) a mezzo del quale il suddetto veicolo veniva venduto alla al prezzo di €.27.000,00 con conseguente maturazione di €.1.000,00 CP_2 in favore di ShowCar per l'attività di intermediazione.
Si indica, in qualità di teste, sui capi 1) e 2), il sig. residente in [...]
AS (RC) alla via Lambrosi B. n. 2/3. Si indica, in qualità di teste, sul capo 4), il sig. , residente in [...]. Si indica, in qualità di teste, sui capi 12), Controparte_3
13), 20), 22) il sig. residente in [...]. Si Persona_2 indica, in qualità di teste, sui capi 14), 19), il sig. , residente in [...]al corso Orbassano n. 269. Si indica, in qualità di teste, sul capo 15), il sig. Persona_4
, residente in [...]. Si indica, in qualità di teste, sul capo
[...] Pt_2
16), la sig.ra residente in [...]. Si indica, Persona_5 in qualità di teste, sul capo 17), il sig. , residente in [...]
Alfieri n. 37. Si indica, in qualità di teste, sul capo 18), il sig. , Persona_7 residente in [...]. Si indica, in qualità di teste, sul capo 21), il sig.
, residente in [...]. Parte_4
---Nella denegata ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, in pendenza del gravame, all'esito dell'accoglimento dell'appello, condannare alla Controparte_2 restituzione di tutte le somme eventualmente percepite, oltre interessi come per legge dal giorno del pagamento all'effettivo soddisfo».
6 ha precisato queste conclusioni: «In ossequio alle risultanze della Controparte_1
CTU, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per € 49.000,00 e per l'effetto condannare al pagamento di € 49.000,00 oltre interessi e spese. Pt_2
Respingersi l'appello proposto da parte , riconfermando Parte_2 in toto l'appellata sentenza del Tribunale di Torino, n°3602/2022.
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio».
Svolgimento del processo
1. , imprenditore individuale con ditta “ Parte_1 Parte_2
”, aveva convenuto imprenditore individuale con ditta
[...] Controparte_1 [...]
”, innanzi al Tribunale di Torino, proponendo opposizione al decreto Controparte_2
n. 3013/2019 del 22 marzo 2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 107.414,47, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo della vendita della proprietà di due automobili, di cui alle fatture nn. 16/M del 22 giugno 2016
e 1/I del 7 maggio 2018.
L'attore aveva allegato che la prima fattura riguardava un veicolo, la cui proprietà era stata trasferita tramite la sua intermediazione, da al convenuto, Testimone_1 per la quale non aveva ricevuto il corrispettivo, sicché il convenuto gli aveva reso la proprietà del veicolo, dichiarando verbalmente di venderla al medesimo prezzo (euro
41.00,00), mentre la seconda fattura riguardava un veicolo, la cui proprietà aveva acquistato da e trasferito, al prezzo di euro 46.000,00, al convenuto, il Controparte_3 quale gliela aveva poi resa, perché inadempiente, dichiarando verbalmente di venderla ad un prezzo superiore (euro 54.000,00).
L'attore aveva dedotto di vantare verso il convenuto un credito di euro 163.800,00, oltre ad interessi, a titolo di corrispettivo per la vendita (della proprietà) di veicoli, e di euro 17.000,00, oltre ad i.v.a. e ad interessi, a titolo di provvigioni per l'intermediazione nell'acquisito della proprietà di veicoli.
L'attore aveva dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzione, la condanna del convenuto al pagamento dei crediti dedotti.
2. si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie e, in riconvenzione, la condanna dell'attore al pagamento dell'ulteriore credito pari ad euro 235.950,00, oltre agli interessi, quale differenza tra i versamenti fatti
7 all'attore e il valore degli acquisti effettuati, nell'ambito di plurimi rapporti di compravendita di autovetture.
3. Con sentenza n. 3602/2022 del 16 settembre 2022, il Tribunale di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'attore al pagamento della minore somma di euro 49.000,00, oltre agli interessi, ha rigettato la domanda riconvenzionale dell'attore, ha rigettato in rito la domanda riconvenzionale del convenuto, ha condannato l'attore alla refusione delle spese processuali e ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore nel rapporto interno.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di cinque Parte_1 motivi e ha riproposto le domande formulate nella fase di primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha proposto censure alle decisioni che sono state assunte in materia istruttoria.
Il motivo consta essenzialmente di due gruppi di eccezioni.
La prima parte riguarda la non ammissione delle prove testimoniali dedotte: «l'attrice richiedeva l'ammissione di prove testimoniali con la seconda memoria istruttoria, depositata telematicamente in data 11.6.2020. || Il Giudice, con ordinanza del 06.8.2020, riteneva inammissibile la prova testimoniale formulata dall'opponente, “giacché: -le circostanze capitolate fanno costante riferimento a documenti prodotti;
-laddove volte a dimostrare la conclusione di un contratto di intermediazione fra il , per e per Pt_2 Pt_2 CP_2
emergono irrilevanti visto che hanno ad oggetto documenti sottoscritti solo tra il CP_2
ed i vari venditori;
-unica eccezione è rappresentata dal tenore del capo 22 che Pt_2 comunque è documentale e forma oggetto di prova per interrogatorio formale”. || Il rigetto della detta istanza ha evidentemente minato, oltreché anticipato, le sorti del giudizio, ad esempio rapportato al diritto della di ottenere le provvigioni richieste, di cui è Pt_2 stata riconosciuta esclusivamente la somma di euro mille. || […] si deduce l'arida istruzione probatoria del provvedimento che con tale gravame s'intende riformare, costituito
8 esclusivamente dall'interrogatorio formale, le cui dichiarazioni si contestano in quanto palesemente non genuine» (pp. 8 s. cit. app.).
Per questa prima parte, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342, co. 1,
c.p.c.
Anzitutto, l'appellante non si è confrontato con la motivazione di cui all'ordinanza citata dallo stesso.
La parte ha lamentato il rigetto delle istanze, senza indicare le ragioni dell'erroneità.
Inoltre, l'appellante avrebbe dovuto indicare precisamente la prova non ammessa, riportando il capitolo di riferimento (trattandosi di prova orale), di modo da consentire di verificare l'idoneità (in astratto) a superare l'accertamento compiuto dal giudice.
Infine, quanto al giudizio di palese non genuinità delle dichiarazioni avversarie rese in sede di interrogatorio formale, si rileva la carenza manifesta di argomenti.
La denuncia di “aridità” dell'istruzione probatoria è dunque puramente apodittica.
Tra l'altro, alcun rilievo ha l'incidentale denuncia di anticipazione del giudizio, atteso che le sorti del processo sono fisiologicamente annunciate dalle determinazioni giudiziali anteriori, le quali di per sé non compromettono l'imparzialità del giudice, perché come si è insegnato l'imparzialità «dev'essere rispetto all'azione e quindi rispetto al diritto fatto valere
[…] non però rispetto al processo, né, tanto meno, rispetto al giudizio».
La seconda parte del motivo attiene all'espletamento della consulenza tecnica: «Va chiarito che, nell'ambito del procedimento di primo grado, la CTU veniva disposta discrezionalmente dal Tribunale, dietro sollecitazioni della convenuta opposta che mai però ne aveva fatto richiesta nel rispetto delle preclusioni istruttorie, omettendo di fatto qualsiasi istanza. || L'odierna appellante, invece, sin dalla prima attività difensiva utile, aveva sempre eccepito l'inammissibilità della reconventio reconventionis, sostenendo che
l'effettiva dinamica della intera vicenda contrattuale, dinanzi alle contrapposte versioni formulate dalle parti, poteva comunque dirsi idoneamente ricavata sulla base delle risultanze documentali» (p. 9 cit. app.).
Il motivo è infondato in parte qua.
La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio del giudice, per il quale non occorre, perché sia disposta, alcuna richiesta di parte (artt. 61, 191 c.p.c.; sulla natura discrezionale della decisione di ricorrere alla nomina di un consulente tecnico, v. per tutte
Cass. civ., sez. III^, ord. 13 maggio 2024, n. 13038).
9 La consulenza tecnica è stata disposta dal giudice al fine di accertare e descrivere le operazioni commerciali tra le parti per decidere, tra l'altro, della fondatezza della pretesa dell'appellante, a fronte del controcredito dedotto dall'appellato.
L'appellante non ha invece mosso alcuna contestazione circa la bontà del metodo applicato, degli accertamenti compiuti e delle conclusioni tratte dal consulente tecnico.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il capo di condanna al pagamento dei crediti originariamente azionati in via monitoria.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha preso posizione su entrambi i crediti.
Rispetto al primo credito, quello portato dalla «fattura n. 16/M/16 del 22.6.2016 di €
41.000,00 relativa alla cessione della autovettura CH BO targata FB013VR»
(p. 7 sent.), il tribunale ha così accertato: «Con riguardo alla vettura CH BO targata FB013VR la stessa risulta venduta in data 10.11.2015 da ad Testimone_1 al prezzo di € 35.000,00 pagato in pari data dalla acquirente a mezzo assegno CP_2 circolare n. 8.300.207.842-04 intestato al venditore ed emesso dalla Cassa di Risparmio di
Fossano, Filiale di Trofarello. (doc. 14 || La relativa voltura risulta essere stata CP_2 effettuata in data 22 dicembre 2015. (doc. 15 . || ha poi venduto CP_2 CP_2
l'autovettura in esame a al prezzo di € 41.000,00 con l'emissione della Pt_2 Parte_2 relativa fattura n. 16/m/16 del 22/06/2016. La relativa voltura è intervenuta in data 22 giugno 2016. (doc. 16 . || Era, dunque, onere di provare di CP_2 Parte_2 aver pagato il corrispettivo della compravendita della vettura CH BO targata
FB013VR. || Tale onere non è stato assolto. || Sul punto si osserva che la dicitura
“RICEVO ASSEGNO A SALDO VOGUE CON PERMUTA CH BO” datata
26.10.2016 che si rinviene sull'assegno bancario n.8310012558-03 di € 21.000,00 emesso da in favore di non è sufficiente a provare l'estinzione del credito relativo CP_2 Pt_2 al pagamento della vettura in esame non essendo indicata la targa della CH ER e non potendosi, pertanto, ricondurre la permuta a tale vettura» (p. 7 sent.).
L'appellante ha invece assunto che, «per conto del cliente vendeva alla Persona_1
l'autovettura usata senza ricevere il corrispettivo dell'importo di €.41.000,00. || CP_2
Attesa l'impossibilità di adempiere al pagamento, rendeva l'auto non pagata. || CP_2
Detta circostanza trova fondamento dalla stessa documentazione deposita[ta] da || CP_2
Ed invero, dal documento 32 di si rinviene assegno bancario n. 8310012558-03 di CP_2
10 €.21.000,00, emesso da a sul quale si osserva la dicitura: “ricevo assegno CP_2 Pt_2
a saldo Vogue con permuta Porsche ER”» (p. 10 cit. app.).
Si osserva anzitutto che il pagamento dell'appellato, avente ad oggetto il prezzo della vendita della proprietà del veicolo, in seguito trasferita all'appellante, è stato accertato dal giudice di primo grado con richiamo alla relativa fonte di prova [«la stessa risulta venduta in data 10.11.2015 da ad al prezzo di € 35.000,00 pagato in Testimone_1 CP_2 pari data dalla acquirente a mezzo assegno circolare n. 8.300.207.842-04 intestato al venditore ed emesso dalla Cassa di Risparmio di Fossano, Filiale di Trofarello. (doc. 14
AGCAR)»].
L'appellante non ha censurato la motivazione, deducendo l'erroneità dell'utilizzo del documento ovvero l'erroneità della lettura del dato emergente.
In effetti, alcuna censura può farsi all'accertamento del pagamento.
Nel documento citato si legge che il pagamento di euro 35.000,00 a mezzo assegno circolare è fatto “a saldo” (doc. n. 14 fasc. primo grado appellato).
La deduzione dell'inadempimento dell'appellato è dunque infondata.
L'appellato non aveva allora l'esigenza di rimediare all'inadempimento, “re[ndendo]
l'auto non pagata”, tramite permuta, come prospettato dall'appellante.
Anche perché, e prima ancora, alcun inadempimento poteva configurarsi a sfavore dell'appellante, dal momento che il dante causa dell'appellato era un terzo, Testimone_1
[...]
Nella compravendita, l'appellante ha infatti assunto il ruolo di intermediario a favore del venditore e non (anche) dell'acquirente, come chiaramente si evince dal contratto in atti;
il documento è intitolato “Contratto di intermediazione alla vendita auto” e riporta soltanto le sottoscrizioni di , quale venditore, e dell'appellante, quale Testimone_1 intermediario (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Del resto, è lo stesso appellante ad avere riconosciuto che «l'intervenuta attività di intermediazione [è stata] svolta […] nell'interesse del sig. (p. 11 cit. app.). Tes_1
Pertanto, se l'appellante ha svolto il ruolo di intermediario a favore del terzo, non si comprende perché si consideri beneficiario di una permuta in luogo del pagamento del prezzo (che era) dovuto dall'appellato a quel terzo.
L'appellante ha inoltre assunto che, accertata l'intervenuta intermediazione, «anche qualora si volesse censurare l'avvenuto pagamento per mezzo di permuta del CH ER
11 […], appare evidente che il credito vantato dalla ammonterebbe a soli €.35.000,00» CP_2
(p. 11 cit. app.), anziché ad euro 41.000,00.
L'asserto si comprende, se letto insieme ad un altro pregresso: «Ad ogni buon conto, risulta pacifica – sia dalla propria documentazione sia da quella di controparte – la debenza nei confronti della di €.6.000,00 a titolo di attività di intermediazione svolta» Pt_2
(ibidem).
Invero, dal contratto di intermediazione, si evince che la vendita era fatta ad euro
41.000,00, di cui euro 35.000,00, quale prezzo, ed euro 6.000,00, quale corrispettivo per l'intermediazione (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
L'eccezione dell'appellante è però destituita di fondamento per plurimi motivi.
In primo luogo, si è già scritto che non è superato l'accertamento del pagamento del prezzo integrale da parte dell'appellato, sicché nulla è da lui dovuto.
In secondo luogo, alla clausola contenuta nel contratto di intermediazione, per cui la somma di euro 6.000,00 gravava sull'acquirente, non era vincolato l'appellato: come esposto, il contratto era estraneo alla sua posizione.
In terzo luogo, a volere assumere che l'appellato sia debitore della somma di euro
6.000,00, l'appellante è privo di legittimazione sostanziale per il recupero del credito, che fa capo al dante causa dell'appellato, in quanto parte della controprestazione.
Da ultimo, occorre fare ulteriori precisazioni circa la questione della permuta.
Come già riportato, il giudice di primo grado non ha attribuito l'effetto estintivo del debito alla permuta, perché nel documento non vi è traccia della “targa della Por[s]che
ER” (doc. n. 32 fasc. primo grado appellato).
Per l'appellante, «non ci si può esimere dall'evidenziare come anche nel documento 14 di – per mezzo del quale il Giudice ha considerato come avvenuto il pagamento di CP_2 controparte nei confronti del sig. (si ribadisce mediante l'intermediazione Tes_1 della –, non venga precisata alcuna targa del “CH ER” oggetto di tale Pt_2 documento. Di conseguenza, seguendo il ragionamento condotto dal Tribunale di prime cure anche tale documento non dovrebbe essere sufficiente a provare il credito della (p. CP_2
11 cit. app.).
L'argomento non convince, perché è del tutto pacifico tra le parti che vi è identità tra l'automobile oggetto della compravendita tra e l'appellato e quella di Testimone_1 cui al contratto di compravendita tra le parti.
12 Più in generale, è da escludere che quell'emergenza documentale valga a significare che vi sia stata estinzione, tramite permuta della proprietà del veicolo compravenduto, del credito azionato dall'appellato, e non solo perché fatta valere dall'appellante come vicenda inerente ad un rapporto – la prima compravendita – a lui estraneo.
Né con la citazione, né con la memoria ex art 183, co. 6, n. 1), c.p.c., l'appellante ha allegato la permuta quale causa estintiva dell'obbligazione.
Anche perché la prospettazione originaria era diversa: la vendita litigiosa era stata fatta per “rimediare” al mancato pagamento del corrispettivo della prima vendita, quella tra il terzo e l'appellato, cui aveva diritto, in tesi, l'appellante [«in data 21.12.2015 la
per il tramite del sig. , vendeva per conto di un suo cliente (tale Pt_2 Parte_2
il summenzionato veicolo, alla senza però ricevere il corrispettivo Persona_1 CP_2 dell'importo di €.41.000. Attesa l'impossibilità di adempiere al pagamento della detta somma, il 22.06.2016 il sig. rendeva l'auto non pagata al sig. Controparte_2 Pt_2 trasferendone la proprietà, dichiarando verbalmente di venderla al medesimo prezzo», p. 8 cit.].
Va altresì soggiunto che l'appellante non ha preso posizione alcuna sul documento sub 32), prodotto dalla controparte già con l'atto introduttivo.
All'appellante è sovvenuta la circostanza della permuta soltanto una volta espletata la consulenza tecnica, in quanto ne ha fatta menzione il consulente.
È quindi del tutto singolare il contegno di chi, ritenendosi non debitore, non ricordi la ragione dell'estinzione del debito;
è ragionevole ipotizzare che il soggetto, ingiunto di un pagamento, alleghi senza indugio e in modo chiaro l'adempimento, se avvenuto.
Questo contegno rende del tutto inverosimile l'intervenuta estinzione (art. 116, co. 2,
c.p.c.).
Anche perché l'appellante mai ha precisato gli estremi dell'operazione economica sottesa alla permuta.
L'appellante non ha infatti chiarito a cosa si riferisca l'espressione “saldo Vogue”.
Soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, l'appellante ha allegato che
«l'unico Porsche ER è quello targato FB013VR» (p. 11); la circostanza non era stata allegata prima di allora, nel rispetto del sistema delle preclusioni processuali, proprio perché inerente ad una permuta non rappresentata in tempo utile.
La circostanza non è credibile, considerata l'inverosimiglianza della prospettazione dell'appellante più in generale.
13 In ogni caso, considerato che le difese delle parti non contengono riferimenti ad una
“Vogue”, non si può escludere che il veicolo “Porsche ER”, menzionato nella permuta, sia diverso da quello oggetto della compravendita litigiosa.
Rispetto al secondo credito, di cui alla «fattura n. 1/I del 7/05/2018 di € 54.000,00 relativa alla cessione della autovettura LAND ROVER targata EP152JD» (p. 7 sent.), è stato accertato che « ha venduto il bene ad al prezzo di € 58.000,00, Controparte_3 CP_2
IVA inclusa (doc. 17 […] || La voltura non risulta peraltro effettuata da CP_2 CP_3
a favore di bensì in favore di , titolare di
[...] CP_2 Parte_2 Parte_2
, che l'ha ceduta, a sua volta, ad titolare di al prezzo di €
[...] Controparte_2 CP_2
46.000, effettuando la relativa voltura in data 20/03/2018. (doc. 22 e 8 CP_2 Pt_2
. || risulta aver rivenduto il veicolo a in data
[...] Controparte_2 Parte_2
07.05.2018 per € 54.000,00 (doc. 9 . || Le parti non hanno documentato Pt_2 pagamenti intercorsi tra le stesse relative al veicolo in esame. || Ne discende che […] nei rapporti tra le parti in causa le due fatture emesse per le due successive e reciproche vendite del medesimo veicolo trovano reciproca compensazione sino a concorrenza di €
46.000 mentre permane un credito di nei confronti di di € CP_2 Parte_2
8.000,00 pari alla differenza tra i prezzi delle due vendite successive intercorse tra le parti»
(pp. 7 s. sent.).
L'appellante non ha contestato il capo ed anzi ha riconosciuto che, «come accertato anche nella sentenza oggetto della presente impugnazione, la avanzerebbe una CP_2 limitata pretesa di €.8.000,00, in luogo ad €.54.000,00» (p. 12 cit. app.).
Pertanto, per la posizione assunta rispetto a questo debito, non si comprende come, si possa dichiarare «che nulla le è dovuto da , a qualsiasi Parte_2 titolo, anche in merito alle spese» (p. 12 cit. app.).
L'appellante non ha allegato l'adempimento dell'obbligazione, neanche parziale (art. 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Non merita dunque censura l'accertamento del giudice di primo grado, secondo cui
«il credito azionato in via monitoria deve essere riconosciuto per la minor somma di €
49.000,00» (p. 8 sent.).
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stato accertato il controcredito da lui dedotto nei limiti di euro 1.000,00, a titolo di provvigione.
14 Il motivo non è fondato.
Per quanto riguarda il credito da provvigioni, giova riportare il capo gravato: «La domanda relativa alle provvigioni può essere accolta limitatamente ad € 1.000,00. ||Si ritiene, infatti, che in presenza della specifica contestazione sulla pattuizione delle provvigioni fosse onere di provare che le stesse erano state pattuite. ||Tale Pt_2 prova può ritenersi assolta solo per l'importo di € 1.000,00 relativo alla vettura veicolo Golf
GTD in quanto riconosciuto con valore confessorio da rispondendo Controparte_2 all'interrogatorio formale» (p. 9 sent.).
Secondo l'appellante, «sull'attività di intermediazione […], controparte asserisce
l'inesistenza di accordi comprovanti la medesima operosità e, di conseguenza, la non debenza delle provvigioni. || Tuttavia, si puntualizza che detta attività di intermediazione è provata documentalmente oltre che esplicitamente ammessa dallo stesso Controparte_2 in sede di interrogatorio formale. || A conferma della legittimità del credito maturato, la in fase istruttoria formulava capitoli di prova e indicava in qualità di testimoni Pt_2 soggetti che con le proprie dichiarazioni avrebbero potuto provare ulteriormente l'espletata attività di intermediazione svolta dalla (p. 12 cit. app.). Pt_2
Si osserva che queste eccezioni non hanno di mira la parte della motivazione relativa alla “specifica contestazione sulla pattuizione delle provvigioni”.
L'appellante non ha indicato quali sono i documenti che provano l'intermediazione, né quali sono le dichiarazioni rese dalla controparte, che vertono su importi ulteriori a quello accertato di euro 1.000,00 [cfr. infatti la sola ammissione di controparte: «(È) vero.
L'operazione di cui si parla è andata in porto ed anche la provvigione di euro 1.000,00 spettante al è ricompresa nei bonifici e negli assegni di cui ho parlato sopra», Pt_2 verbale d'udienza del 29 settembre 2020].
L'appellante ha ancora genericamente richiamato le prove orali dedotte (p. 13 cit. app.), senza censurare specificamente la decisione di rigetto delle corrispondenti istanze;
si richiama pertanto la motivazione sull'infondatezza del primo motivo.
Persiste, allora, la mancanza di prova in ragione della contestazione avversaria.
L'appellante ha dedotto la contraddizione della decisione poiché il giudice di primo grado ha sì riconosciuto il credito dell'appellante di euro 79.800,00, ma non ha disposto la condanna corrispondente.
Non vi è alcuna contraddizione, giacché è stato accertato che l'appellato è titolare di un controcredito complessivo maggiore, ostativo dunque alla condanna.
15 Il motivo è rigettato.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), poiché il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'appellato, ma ne ha considerato i fatti posti a fondamento per rigettare la domanda riconvenzionale da lui proposta.
Secondo l'appellante, era chiara la volontà dell'appellato di chiedere la condanna al pagamento del controcredito;
pertanto, non può essere intesa come volontà di eccepire.
Il motivo non è fondato.
La domanda di condanna al pagamento del controcredito ha di mira due obiettivi: la neutralizzazione della domanda avversaria e la soddisfazione del maggior credito.
Il tribunale ha fatto applicazione del principio enunciato dalla Corte di cassazione:
«l'eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, al limitato effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria»
(Cass. civ., sez. III^, sent. 25 ottobre 2016, n. 21472).
Va soggiunto che l'appellato aveva chiesto il rigetto della domanda avversaria “in ogni caso”, nel rassegnare le conclusioni nell'atto introduttivo, che sono rimaste immutate secondo rilievo dell'appellante («nel caso di specie, l'allora convenuta aveva depositato esclusivamente la prima memoria istruttoria ove non precisava e non modificava le domande, eccezioni e conclusioni già proposte», p. 15 cit. app.).
L'appellante ha eccepito da ultimo che il giudice di primo grado, «commette, […], un errore di fatto, ossia dal presunto credito (mai) eccepito in compensazione dalla CP_2 sottrae la sola somma di €.79.800,00, e non anche quella di €.27.000,00, quale debito di nei confronti di per un versamento a titolo restitutorio, non correlato con la CP_2 Pt_2 compravendita di un'autovettura, come da CTU esperita in corso di causa» (p. 16 cit. app.).
Il rilievo non muta l'esito della decisione sulla pretesa dell'appellante, atteso che il controcredito è ugualmente superiore e pari ad un totale di euro 326.200,00, dato dalla differenza del valore del credito accertato in sede peritale, pari ad euro 327.200,00, e l'importo di euro 1.000,00, quale credito dell'appellante a titolo di provvigioni, che non è stato contemplato dal consulente tecnico (p. 79 rel. per.).
Il motivo è rigettato.
16 5. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese processuali e della consulenza tecnica, del cui pagamento è stato gravato integralmente.
Per l'appellante, «l'accoglimento anche solo parziale dell'opposizione e la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta, integrando un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca, ex art. 92 comma 2 c.p.c., avrebbero giustificato la compensazione. Lo stesso iter logico, il Tribunale, avrebbe dovuto seguire in ordine alle spese di CTU che, invece, erroneamente sono state poste definitivamente a carico del sig.
» (pp. 16 s. cit. app.). Parte_2
Il motivo è parzialmente fondato.
All'esito del processo, risulta che la pretesa originariamente azionata dall'appellato è stata accolta per la metà circa e la domanda riconvenzionale, che ha inciso anche sul valore della causa, è stata giudicata inammissibile, mentre la domanda riconvenzionale che l'appellante ha proposto è stata rigettata.
Ricorre allora la soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.), anche se solo parziale.
Le spese sono compensate per la metà e per la parte restante sono poste a carico dell'appellante.
L'appellato è sì soccombente rispetto alla propria domanda riconvenzionale, ma va considerato che il rigetto in sé, in quanto in rito, non gli preclude la riproposizione della domanda, con la quale ha dedotto ragioni di credito che hanno impedito l'accoglimento della pretesa dell'appellante, il solo destinatario di una condanna al pagamento e di un rigetto integrale nel merito.
La liquidazione delle spese del primo grado corrisponde a quella fatta dal tribunale, in quanto non è stata censurata («€ 7.254,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge», p. 11 sent.).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di entrambe le parti in misura uguale nel rapporto interno, in quanto resasi necessaria al fine di chiarire le controverse reciproche posizioni di debito-credito.
Il motivo è parzialmente accolto.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado sono compensate nella misura di metà e per la parte restante sono poste a carico dell'appellante.
17 Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sul valore della controversia, dipendente dalla somma attribuita all'appellato, incide quello della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, perché tale da eccedere lo scaglione (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 20 ottobre 2023, n. 29182).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3602/2022, emessa dal Tribunale di Torino il 16 settembre
2022: compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura della metà e condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_1 stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro
7.254,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pone a carico delle parti in misura eguale le spese della consulenza tecnica d'ufficio; compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura della metà e condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_1 stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro
12.154,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il consigliere estensore
18 Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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