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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10196 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4119/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 4119/24 promosso con ricorso depositato in data 28/2/2024 da:
nato a [...], New York City (U.S.A.), il 22.11.1959, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. MARCO DE FAZI (CF. p.e.c.: C.F._1
; fax 06/37350372) ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio sito in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli, n. 60 – 00195, giusta procura speciale in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di nato in data [...] a [...] Persona_1
(FG) e nata in data [...] a [...], entrambi emigrati negli U.S.A.. Controparte_3
Il nonostante la regolarità della notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie gli avi sono nati in provincia di Foggia e a Caserta, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che la discendente diretto dei coniugi italiani,
e è cittadino italiano iure sanguinis per trasmissione dello Persona_1 Controparte_3 stato dai suoi ascendenti. Gli avi dei ricorrenti, e nascevano Persona_1 Controparte_3 in Italia. La Sig.ra nasceva dopo la naturalizzazione del padre Persona_2 [...]
, mentre la madre restava comunque cittadina italiana non avendo mai Persona_1 Controparte_3 fatto richiesta di naturalizzazione, dopo essere immigrata negli Stati Uniti, rimanendo tale sino alla di lei morte. aveva pertanto trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla Controparte_3 propria figlia , che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti. Nella Persona_2 linea genealogica del caso di specie si rileva quindi un passaggio di cittadinanza per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale.
Infatti, in virtù della norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». È noto, inoltre, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
2 Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima dell'01.01.1948
Per quanto suesposto possiamo concludere che l'istante è cittadino italiano iure sanguinis per essere diretto discendente di Controparte_3
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 4.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 4119/24 promosso con ricorso depositato in data 28/2/2024 da:
nato a [...], New York City (U.S.A.), il 22.11.1959, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. MARCO DE FAZI (CF. p.e.c.: C.F._1
; fax 06/37350372) ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio sito in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli, n. 60 – 00195, giusta procura speciale in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di nato in data [...] a [...] Persona_1
(FG) e nata in data [...] a [...], entrambi emigrati negli U.S.A.. Controparte_3
Il nonostante la regolarità della notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie gli avi sono nati in provincia di Foggia e a Caserta, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che la discendente diretto dei coniugi italiani,
e è cittadino italiano iure sanguinis per trasmissione dello Persona_1 Controparte_3 stato dai suoi ascendenti. Gli avi dei ricorrenti, e nascevano Persona_1 Controparte_3 in Italia. La Sig.ra nasceva dopo la naturalizzazione del padre Persona_2 [...]
, mentre la madre restava comunque cittadina italiana non avendo mai Persona_1 Controparte_3 fatto richiesta di naturalizzazione, dopo essere immigrata negli Stati Uniti, rimanendo tale sino alla di lei morte. aveva pertanto trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla Controparte_3 propria figlia , che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti. Nella Persona_2 linea genealogica del caso di specie si rileva quindi un passaggio di cittadinanza per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale.
Infatti, in virtù della norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». È noto, inoltre, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
2 Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima dell'01.01.1948
Per quanto suesposto possiamo concludere che l'istante è cittadino italiano iure sanguinis per essere diretto discendente di Controparte_3
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 4.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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