Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 261/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 261/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
20.11.2024 e promossa d a
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.01.1971 ed ivi residente in [...], con gli avvocati Claudio
ACAMPORA (C.F. – pec: C.F._2
e Barbara MEDAGLIANI (C.F. Email_1
) del Foro di Milano giusta procura in atti (atto di citazione del C.F._3
primo grado) : Studio Legale Acampora in MILANO (c.a.p. Controparte_1
20129), Corso XXII Marzo n. 49, giusta procura in atti : Controparte_2
Email_2
APPELLANTE
Controparte_4
con sede in Mogliano
[...]
Veneto (TV), Via Marocchesa 14, Iscrizione nel Registro Imprese di Treviso
C.F e P.IVA n. , in persona dei legali rappresentanti pro– P.IVA_1 P.IVA_2
tempore Dr. (C.F. ) e Dr. Controparte_5 C.F._4 CP_6
(C.F. ), rispettivamente nella qualità il primo di
[...] C.F._5
Amministratore delegato e Direttore Generale ed il secondo di Dirigente della Società, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti Notaio Persona_1
Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile del Collegio Notarile di Treviso n.
186905 di rep e n. 30367 di Racc. del 18 dicembre 2014 allegata, dall'avv. Catia
Cusimano ( ) di Brescia, elettivamente domiciliata presso e CodiceFiscale_6
nel di lei studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n.43 con dichiarazione ai sensi dell' art.170 2 comma c.p.c .di voler ricevere le comunicazioni al seguente recapito in
Brescia, Via Vittorio Emanuele II 43, e gli avvisi di cui agli artt. 133-134 e 176 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Prima Sezione Civile, pubblicata in data 23.8.2021 con il n.° 2159/2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, a seguito dell'espletamento di ogni attività istruttoria ritenuta necessaria, contrariis reiectis - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata e anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, così giudicare:
Ø IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in citazione e richiamati negli atti seguenti il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 2159/2021 emessa dal Tribunale di BRESCIA,
Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta SANPAOLESI, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 3802/2017, pubblicata in data 23.08.2021, riconoscere le ragioni di cui alle domande giudiziali di prime cure che qui si riportano:
> condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per i sinistri avvenuti in fino al 30 CP
giugno 2015, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore da ritenersi specificati nei seguenti
RIMBORSI SPESE:
§ € 1.743,40 per spese mediche, come riconosciute dal C.T.U.;
§ € 370,00 per il rimborso di quanto speso per la relazione medico legale di parte;
§ € 829,90 per le spese di trasporto;
computati in complessivi € 2.943,30 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'effettivo esborso al saldo.
> Condannare altresì, la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a rifondere all'odierno attore le spese legali stragiudiziali già liquidate (€ 664,60) e da liquidarsi (€ 2.684,07), quale componente del danno da questo subito e quale danno futuro e certo, quantificate complessivamente, nel pieno rispetto del D.M. vigente, in almeno € 2.295,00 oltre
Spese Generali al 15%, IVA al 22% e CPA al 4%, complessivamente € 3.348,67 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale e avanti questa Corte per tutti i motivi esposti negli atti di causa di questa parte. Ø Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA, come per legge, relativi a entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore dell'avvocato Claudio Acampora quale antistatario, nel rispetto del D.M
55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022 e al PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado”
Per parte appellata:
“Ogni avversa istanza eccezione deduzione disattesa,
rigettarsi l'appello proposto essendo inammissibile, infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso con rifusione delle spese di giudizio di secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Milano, quale impresa designata Controparte_3
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo per le Vittime della CP
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non CP
patrimoniali, patiti a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data 11.7.2010, quando, in sella al suo motociclo, si trovava a percorrere la Via Forlanini in direzione centro di Milano e all'altezza del civico n.° 37, veniva urtato sul fianco posteriore sinistro da un'automobile di colore scuro non identificata, che ne provocava la caduta a terra, conseguenti consistenti danni.
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_3
del Fondo di per le Vittime della Strada, si costituiva in giudizio, eccependo CP
il difetto di legittimazione passiva per carenza dei presupposti oggettivi e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, per mancanza di prova.
Il Tribunale di Milano, con provvedimento emesso il 9.12.2016, dichiarava la propria incompetenza ex art. 30 bis c.p.c.. Il giudizio veniva riassunto avanti al Tribunale di Brescia con escussione dei testi e conferimento di C.T.U. medico-legale, a cura del Dott. . Persona_2
Il Tribunale pronunciava la sentenza n.° 2159/2021 pubblicata il 23.8.2021 con cui accoglieva, parzialmente, la domanda condannando quale Controparte_3
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, a pagare a favore di , la somma di € Parte_1
8.047,18, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria ed alla rifusione delle spese legali e di C.T.U., nonché, di C.T.P..
Ad avviso del primo giudice, aveva assolto al proprio onere nel senso che il Pt_1
veicolo coinvolto non era stato identificato mediante l'uso dell'ordinaria diligenza;
che sussisteva il nesso causale tra il fatto ed il sinistro, nonché, la condotta colposa del veicolo non identificato.
In merito alla quantificazione del danno, il Tribunale richiamava l'art. 283 D.L.vo n.°
209/05 che al secondo comma, prevede che nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il risarcimento sia dovuto solo per i danni alla persona, mentre solo in caso di danno grave alla persona il risarcimento, è dovuto anche per i danni alle cose.
Considerato che il danno alla persona riportato da era di lieve entità perché il Pt_1
C.T.U. aveva individuato il danno biologico permanente dell'attore nella misura del
5%, il Tribunale respingeva la domanda di risarcimento afferente voci di danno, diverse da quelle non patrimoniali.
In particolare, secondo il giudice di prime cure, anche le spese mediche, di trasporto, della relazione medico legale, rappresentavano voci di danno patrimoniale diverse dal danno non patrimoniale alla persona e, pertanto, non liquidabili.
Il Tribunale recependo la C.T.U. riconosceva a l'inabilità temporanea Pt_1
biologica totale per 2 giorni;
parziale al 75% per 50 giorni, al 50% per 25 giorni ed al
25% per 30 giorni, mentre i postumi permanenti, venivano quantificati come danno biologico nella misura del 5%. Ciò posto, tenuto conto dell'età del danneggiato e della percentuale di punti accertata, il Tribunale liquidava a favore di le somme di € 5.221,51, a titolo di danno Pt_1
biologico permanente e di € 2.682,13 per il danno biologico temporaneo, mentre niente altro veniva riconosciuto, in assenza di puntuali allegazioni e prove al riguardo anche con riferimento alle spese sostenute nella fase stragiudiziale.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Parte_1 Controparte_3
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
[...]
Garanzia per le Vittime della Strada.
All'udienza del 20.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 283 del Codice delle Assicurazioni e degli artt. 1223 c.c.
e 9 secondo comma del d.P.R. n.° 254/2006 nel senso che il primo giudice, non aveva considerato indennizzabili dal Fondo di Garanzia, determinate spese, costituenti danni patrimoniali alla persona funzionali ai danni fisici subiti.
In particolare, ritiene nella sentenza, ingiustamente non rimborsate le spese mediche, laddove, la C.T.U. aveva, comunque, riconosciute nella misura legittima € 1.743,40.
Tale profilo è meritevole di accoglimento in quanto si tratta di esborsi sostenuti da e riconosciuti come certi e congrui dal C.T.U. Cavaliere. Pt_1
Ed, ancora, secondo spettavano le spese della C.T.P. pari a € 370,00 di fatto Pt_1
già liquidata dalla controparte in via stragiudiziale dopo la sentenza con un riconoscimento indiretto del doveroso rimborso di tale somma.
Tale profilo è superato dalla circostanza che nella stessa sentenza così era stato espressamente disposto, sia per le spese di C.T.U. che per quelle di C.T.P.. Secondo pure le spese di trasporto pari a € 829,90 (cfr.: taxi) perché funzionali Pt_1
a soddisfare l'esigenza del danneggiato con gravi lesioni di potersi muovere autonomamente, gli andavano riconosciute.
Ad avviso della Corte, a fronte di una produzione generica e soprattutto non circostanziata, tale richiesta non è accoglibile.
Infine, l'appellante richiede la liquidazione delle spese legali stragiudiziali prodromiche/precedenti al giudizio di € 2.295,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a. di cui € 664,60 già versati da per complessivi, quindi, € 3.348,67. Pt_1
Secondo il Collegio, tale richiesta è fondata dal momento che è, indubbiamente, dovuto il ristoro economico delle spese delle spese legali stragiudiziali in forza della consolidata e condivisibile giurisprudenza della Cassazione secondo cui, nonostante quanto previsto dall'art. 9 secondo comma del d.P.R. n.° 254/2006, le spese legali stragiudiziali debbano essere risarcite anche in caso di indennizzo diretto, laddove, le assicurazioni siano completamente assenti nel servizio e nella gestione del sinistro in favore del cliente ed a fortiori, nel caso quando controparte è il Fondo Vittime della
Strada. (Cass. n.° 1114/2015; Cass. n.° 3266/2016).
…
In conclusione, l'appello di è accolto in parte con riguardo Parte_1
alle spese mediche ed a quelle di assistenza legale, pari a complessivi € 5.092,07 (€
1.743,40 per spese mediche + € 3.348,67 per spese legali stragiudiziali), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dall'effettivo esborso al saldo con conseguente condanna di quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_3
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento del predetto importo di € 5.092,07, a favore della parte appellante Parte_1
.
[...]
Atteso l'esito del giudizio. parte appellata soccombente quale Controparte_3
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada va condannata a rifondere in favore di , Parte_1
le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 1.923,00 calcolate sul decisum
(di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva e € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Brescia in data 23.8.2012 con il n.° 2159/2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie in parte l'appello e per l'effetto, condanna quale Controparte_3
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada al pagamento in favore di della somma Parte_2
complessiva ulteriore di € 5.092,07, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dall'effettivo esborso al saldo;
- condanna, la parte soccombente quale impresa designata per la Controparte_3
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a rifondere in favore di , le spese del grado liquidate, come in Parte_1
parte motiva.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao