Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04699/2025REG.PROV.COLL.
N. 09261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9261 del 2024, proposto da MI LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trescore Cremasco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Biscaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Acqui Terme, piazza San Francesco, 7/3;
nei confronti
Az. Agricola Carioni, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1992 del 19 ottobre 2015, reso tra le parti, recante decisone al ricorso straordinario.
Visti il ricorso straordinario e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trescore Cremasco;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente ha presentato due istanze di permesso di costruire, rispettivamente il 16 maggio 2012 ed il 22 dicembre 2012, per la realizzazione di un edificio ad uso abitazione; il Comune di Trescore Cremasco ha rigettato dette istanze con provvedimenti n.6248 del 18 dicembre 2012 e n.627 del 6 febbraio 2013.
1.1 I provvedimenti di diniego in questione si fondavano sulla circostanza che in prossimità dell'area del ricorrente - ove doveva sorgere l’edificio in questione - si trovava l'azienda agricola dell’odierno controinteressato, che aveva, a sua volta, avanzato domanda per la trasformazione parziale della stessa in un allevamento di suini, a distanza inferiore ai 100 mt. dalla proprietà del ricorrente; l’eventuale accoglimento della domanda avrebbe impedito il rilascio del permesso di costruire, essendo prescritta dal Regolamento Locale di Igiene una distanza tra stalle di suini e abitazioni di almeno 100 mt.
Avverso detto diniego il 18 aprile 2013 è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento dei relativi provvedimenti di diniego.
1.2 Quanto alla istanza di trasformazione del controinteressato per la realizzazione di una stalla per suini, come emerge dagli atti di causa (diffida del ricorrente del 30 novembre 2015), nel 2014 - in pendenza della decisione del ricorso straordinario - il Comune ne ha autorizzato la realizzazione, approvando altresì una riduzione, in deroga, delle distanze tra allevamenti e ambiti residenziali.
1.3 Va ancora rilevato che l’odierno ricorrente, relativamente ad un altro immobile, aveva anche presentato nel 2005 una comunicazione per mutamento di destinazione d'uso senza opere da magazzino a residenza; su detta domanda il Comune aveva opposto il proprio diniego, motivato sul mancato rispetto della distanza minima, ai sensi dell'art. 20 NTA (di 200 mt.) del manufatto dalla predetta Azienda agricola, distante circa 100 mt. Detto diniego al mutamento di destinazione, con sentenza n. 3415 del 7 luglio 2014 di questo Consiglio, è stato ritenuto illegittimo, dovendosi applicare il Regolamento locale di igiene, che prescrive una distanza minima di 100 mt. tra abitazioni e allevamenti di suini; conseguentemente, essendo sufficiente - ai sensi dell'art. 52, comma 2 della l.r. 11.3.2005, n. 12 - per il cambio d'uso degli immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, la comunicazione preventiva dell'interessato, la richiamata sentenza 3415/2014 ha ritenuto che l'immobile dell’odierno ricorrente avesse destinazione abitativa sin dalla data del relativo ricorso.
2. Con d.P.R. n. 1992 del 15 ottobre 2015 è stato accolto il ricorso straordinario sulla scorta del parere di questo Consiglio n. 1741/2015 del 13 maggio 2015 e sono stati annullati i provvedimenti n.6248 del 18 dicembre 2012 e n.627 del 6 febbraio 2013, di diniego delle istanze di permesso di costruire.
In particolare, ai fini della decisione del ricorso straordinario, è stata svolta una istruttoria dalla quale è emerso che gli insediamenti agricoli del controinteressato erano due:
a) una stalla per bovini - oggetto dell'istanza del controinteressato di trasformazione in allevamento di suini - entrata in conflitto con l'istanza di permesso di costruire del ricorrente - posta a 81,90 mt. dall'abitazione di quest'ultimo;
b) una stalla per suini, posta a 128,55 mt. dalla abitazione oggetto dell'istanza di permesso di costruire del ricorrente.
Nel parere di questo Consiglio si è ritenuto che i provvedimenti di diniego impugnati erano viziati per difetto di istruttoria e di motivazione e andavano annullati, “poiché l'istanza edilizia avanzata dal ricorrente rispetta quanto previsto in tema di distanze dall'art. 3.10.5 del Regolamento locale di igiene, come attestato dalla nota dell'ASL di Cremona acquisita in sede istruttoria, e non pare porsi in conflitto con l'istanza di cambio d'uso agricolo del controinteressato.”
3) Il Comune di Trescore Cremasco, successivamente con atto a firma del responsabile dell'Area tecnica del 21 luglio 2015, ha chiesto il riesame del parere n.1741/2015 di questo Consiglio reso in sede di ricorso straordinario, prospettando l'estraneità della citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3415/2014 alla fattispecie in esame, e richiamando in particolare la circostanza che nel periodo di riferimento (nell'anno 2012) i fabbricati interessati dalla verifica delle istanze erano soltanto due e che la distanza tra gli stessi era di metri 81,90, quindi inferiore al minimo di legge, pari a metri 100.
5) Detta richiesta di riesame è stata dichiarata inammissibile, con parere di questo Consiglio n. 1195 del 13 aprile 2016 con la precisazione che l’ente doveva comunque tener conto, nell'adozione degli atti impugnati (ossia le istanze del 2012 di permesso di costruire dell’odierno ricorrente poi rigettate) della pendenza del contenzioso sulla comunicazione del sig. LE, dell'anno 2005, di mutamento di destinazione d'uso senza opere da magazzino a residenza, successivamente rivelatasi efficace alla luce della decisione di cui alla sentenza di questo Consiglio n. 3415/2014.
6) Con diffida del 14 maggio 2024 il ricorrente ha insistito per il rilascio a suo favore del permesso di costruire di cui alle originarie istanze del 2012.
7) Il ricorrente propone ora ricorso per l’ottemperanza del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, n.1992 del 19 ottobre 2015 di decisione del ricorso straordinario con il quale sono stati annullati i provvedimenti n.6248 del 18 dicembre 2012 e n.627 del 6 febbraio 2013, di diniego delle istanze di permesso di costruire.
In particolare il ricorrente rileva che, dalla decisione sul ricorso straordinario del Consiglio di Stato, conseguirebbe l’annullamento dell’illegittimo titolo autorizzatorio rilasciato al controinteressato nel 2014 - in pendenza del ricorso straordinario- che ha consentito la realizzazione di una stalla per suini, che, a suo avviso, non avrebbe dovuto essere autorizzata atteso che il Comune avrebbe dovuto tener conto, nell’adozione degli atti impugnati (come evidenziato da questo Consiglio in sede di istanza di riesame del parere sul ricorso straordinario), della pendenza di contenzioso sulla comunicazione del sig. LE dell’anno 2005, di mutamento di destinazione d’uso senza opere da magazzino a residenza, successivamente rilevatasi efficace alla luce della definitiva pronuncia giurisdizionale di cui alla sentenza di questo Consiglio n.3415/2015.
In considerazione di ciò chiede il rilascio dei titoli edilizi di cui ai richiamati dinieghi annullati in sede di ricorso straordinario e l’annullamento dell’autorizzazione edilizia rilasciata nel 2014 al controinteressato.
8) Con memoria depositata agli atti di causa in data 4 febbraio 2025 il Comune di Trescore Cremasco descrive una situazione che non emerge dagli atti del ricorrente e dal medesimo non contestata.
In particolare rileva preliminarmente l’inammissibilità della documentazione prodotta dal ricorrente il 30 gennaio 2025 in quanto il ricorrente ha depositato nel presente giudizio il documento n. 9 alle ore 16.26 del 30 gennaio 2025 sulla base di quanto emerge dal sito di Giustizia Amministrativa; al riguardo eccepisce la tardività del deposito e la conseguente inammissibilità ai sensi del combinato disposto dell’art. 87, comma 3, c.p.a. e art. 4, comma 4, del relativo allegato n. 2.
Il Comune rileva inoltre che:
- in data 24 maggio 2016 il Comune ha riattivato, a seguito dell’accoglimento del ricorso straordinario (d.P.R. n. 1992 del 15 ottobre 2015), il procedimento relativo alla istanza di Permesso di costruire del 16 maggio 2012 (Pratica edilizia n. 38/12) e all’istanza del permesso di costruire del 22 dicembre 2012 (Pratica edilizia n. 83/12);
-al riguardo il Comune ha adottato un preavviso di diniego (prot. n. 3409 del 24 maggio 2016, doc 8) sulla base di quanto dispone l'articolo 59 della l.r. 12/05 che consente la realizzazione di opere edilizie destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei salariati, solo laddove le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente; in detto preavviso si comunicava che l'intervento proposto non poteva essere assentito poiché “come emerge dalla lettura della sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 3415 del 7 luglio 2015, il signor LE titolare e conduttore dell'Azienda Agricola LE MI, con sede in Trescore Cremasco, risultava già in possesso di un'abitazione del conduttore, sita in Via Dei Carnevali, 3 in Comune di Trescore Cremasco (Cr), a seguito del mutamento di destinazione d'uso impresso ad un preesistente capannone ad uso produttivo”;
- l’odierno ricorrente conseguentemente ha chiesto di convertire le richiamate istanze di Permesso di costruire (Pratica edilizia n. 38/12 e Pratica edilizia n. 83/12) al fine di realizzare un’abitazione per un bracciante da assumere ed impiegare nella propria azienda agricola ottenendo per tale via il rilascio del permesso di costruire 856/2016; detto permesso era subordinato alla condizione dell’utilizzo quale alloggio del bracciante.
In conclusione il ricorrente a questo punto del lungo iter procedurale diventava titolare di due abitazioni: la prima in esito alla decisione del Consiglio di Stato 3415/2014 e la seconda - per uso bracciante - di cui al Permesso di costruire 856/2016;
Rileva ancora il Comune che:
- avverso la condizione dell’utilizzo per bracciante di cui al Permesso di costruire 856/2016, l’odierno ricorrente ha proposto ricorso che è stato rigettato con la sentenza del Tar Brescia 297/2019 respingendo il tentativo di “duplicare” il titolo edilizio; a tal riguardo, rileva la richiamata decisione 297/2019, l’annullamento del diniego di cui al ricorso straordinario non ha consolidato alcuna aspettativa a costruire due abitazioni residenziali in zona agricola, essendo evidente che per le esigenze abitative dei titolari dell’azienda agricola è sufficiente uno o l’altro dei due interventi edificatori;
- la condizione dell’utilizzo dell’abitazione come bracciante è stata ritenuta assolta dall’odierno ricorrente mediante l’uso da parte della figlia, dandone comunicazione al Comune in occasione dell’inizio dei lavori in data 24 gennaio 2020; avverso il diniego di inizio lavori l’odierno ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso che è stato respinto in primo grado (Tar Lombardia, Sez staccata Brescia n.525 del 10 giugno 2021) ed in appello (Consiglio di Stato, sez.VI, sent. 6234 del 19 luglio 2022);
- in relazione alla realizzazione dell’abitazione originariamente per il il bracciante e poi per la figlia è intervenuta ordinanza di demolizione n. 1/2023 del 2 febbraio 2023 in relazione alla quale pende un altro ricorso innanzi al Tar Brescia (R.G. 635/2023).
Nel corso dell’odierna udienza pubblica il Comune appellato ha chiesto la condanna ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’art.39) che dispone che” in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ”
9) In sede di memoria di replica l’odierno ricorrente insistendo per l’accoglimento ritiene fuorviante il richiamo della difesa comunale al Permesso di costruire n.856/2016 che riguarda altro intervento richiesto dalla ricorrente, ossia un’abitazione per i braccianti poi usata dalla figlia.
10) Il ricorso è palesemente infondato.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la documentazione prodotta in data 30 gennaio 2025 alle ore 16,26 come risulta dal sistema informativo della giustizia ammnistrativa; al riguardo l’art. 4, comma 4, dell’allegato al c.p.a. dispone che “Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. “
Come è noto i documenti tardivamente prodotti non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini della decisione della causa, anche se gli “atti sono stati ormai acquisiti al fascicolo informatico d’ufficio e comunque visionati dal Collegio”, atteso che il mero fatto storico del loro deposito agli atti del processo non implica (né in termini logici, né tantomeno per effetto di una qualche previsione normativa in tal senso) il potere/dovere del giudice amministrativo di esaminarli, una volta che lo stesso avesse preliminarmente appurato il superamento del termine di deposito previsto dalla legge ( cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 23 maggio 2022, n. 4059)
Nel merito del ricorso di ottemperanza va rilevato che dopo la decisione del ricorso straordinario, il Comune non è rimasto inerte e anzi ha provveduto, peraltro in adesione alle richieste del ricorrente circa la conversione dell’istanza del permesso di costruire; dunque non c’è spazio per l’ottemperanza.
In questa fase la richiesta ottemperanza comporterebbe un nuovo inizio dell ’iter non perseguibile considerato quanto nel frattempo intervenuto anche con la partecipazione del ricorrente; in ogni caso le eventuali doglianze andavano proposte non in sede di ottemperanza ma di autonomo giudizio di cognizione, come peraltro è avvenuto.
Ne consegue che quindi il ricorso per ottemperanza è del tutto infondato.
Quanto poi alla richiesta formulata in udienza dal Comune di responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. - cui si è opposto il ricorrente - non si ravvisano i presupposti attesa comunque la complessità della situazione e quanto già rilevato da questo Consiglio in sede di parere sulla richiesta di riesame del ricorso straordinario (parere 1195/2016) circa il comportamento che il Comune avrebbe dovuto tenere nell’adozione degli atti impugnati in considerazione della pendenza del contenzioso sull’altra istanza di permesso di costruire del 2005 il cui diniego ha poi formato oggetto di annullamento con la sentenza 3415/2014.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge il ricorso per l’ottemperanza.
Condanna il ricorrente MI LE al pagamento, in favore del Comune di Trescore Cremasco, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO