Articolo 139 del Codice penale
Articolo 135Articolo 131 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 139.

(Computo delle pene accessorie)

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui egli si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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