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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 726/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv. Tenti Marina e avv. Daniele Verni e (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Cucci Francesco C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- visto il ricorso depositato in data 15/04/2025 con il quale Parte_1
e proponevano domanda congiunta per la revisione delle
[...] Controparte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1566/2016 del 24/12/2016 – R.G. 4662/2016;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.11 c.p.c. alla luce di quanto allegato dalle parti;
- rilevato che, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
8-9/05/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 24/04/2025;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, come di seguito trascritte:
“ la revoca del provvedimento che dispone l'assegno di mantenimento a carico della madre in favore del padre per il mantenimento di ormai autosufficiente, nonché quello che dispone a Per_1
suo carico sempre in favore della figlia il pagamento pro quota delle spese straordinarie.
-la revoca del provvedimento che dispone l'assegno di mantenimento a carico della madre in favore del padre per il mantenimento di ormai autosufficiente, nonché quello che dispone a Per_2
suo carico sempre in favore del figlio il pagamento pro quota delle spese straordinarie.
-prevedere a carico del marito in favore della sig.ra un assegno divorzile pari ad euro Pt_1
400,00 (quattrocento/00) mensili.
Spese legali delle parti interamente compensate.
Fermo il resto”
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, in parziale revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1566/2016, pubblicata il 24/12/2016 – R.G. 4662/2016,
- dispone che e si Parte_1 Controparte_1
attengano alle condizioni concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 726/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv. Tenti Marina e avv. Daniele Verni e (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Cucci Francesco C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- visto il ricorso depositato in data 15/04/2025 con il quale Parte_1
e proponevano domanda congiunta per la revisione delle
[...] Controparte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1566/2016 del 24/12/2016 – R.G. 4662/2016;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.11 c.p.c. alla luce di quanto allegato dalle parti;
- rilevato che, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
8-9/05/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 24/04/2025;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, come di seguito trascritte:
“ la revoca del provvedimento che dispone l'assegno di mantenimento a carico della madre in favore del padre per il mantenimento di ormai autosufficiente, nonché quello che dispone a Per_1
suo carico sempre in favore della figlia il pagamento pro quota delle spese straordinarie.
-la revoca del provvedimento che dispone l'assegno di mantenimento a carico della madre in favore del padre per il mantenimento di ormai autosufficiente, nonché quello che dispone a Per_2
suo carico sempre in favore del figlio il pagamento pro quota delle spese straordinarie.
-prevedere a carico del marito in favore della sig.ra un assegno divorzile pari ad euro Pt_1
400,00 (quattrocento/00) mensili.
Spese legali delle parti interamente compensate.
Fermo il resto”
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, in parziale revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1566/2016, pubblicata il 24/12/2016 – R.G. 4662/2016,
- dispone che e si Parte_1 Controparte_1
attengano alle condizioni concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi