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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5187/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5187.2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Luigi Parte_1
Muzzillo;
APPELLANTE
CONTRO in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avv. Antonio Minco;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di e del Controparte_3 Controparte_1
con riferimento alla sentenza n. 1163/2022 (r.g. n. 525/2022) depositata il 30.8.2022 del
Giudice di Pace di Controparte_1
pagina 1 di 5 In primo grado aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 000003373 Controparte_3
notificata in data 11.2.2022 con la quale la intimava il pagamento della Parte_1 somma complessiva di € 24.661,22 per il mancato pagamento sia di pretese di natura tributaria che di entrate patrimoniali non tributarie, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento de quo per omessa notifica degli atti presupposti. Più in particolare, CP_3
, impugnava l'intimazione di pagamento n. 000003373 limitatamente alle
[...]
presupposte ingiunzioni di pagamento: a) ingiunzione di pagamento n. 7218 del 23.1.2017, notificata il 16.2.2017, relativa al mancato pagamento del canone acqua dell'anno 2010, per la somma di € 2.032,67; b) ingiunzione di pagamento n. 109280 del 12.8.2019, notificata il
4.9.2019, relativa al mancato pagamento del canone acqua dell'anno 2013, per la somma di
€ 2.085,75.
Orbene, dopo aver riscontrato che l'ingiunzione di pagamento n. 7218 risultasse notificata il
16.2.2017 e l'ingiunzione di pagamento n. 109280 risultasse notificata il 4.9.2019, il giudice a quo ha ritenuto maturata la prescrizione essendo decorso il termine quinquiennale di prescrizione tra la data dell'erogazione idrica (annualità 2010 e 2013) e la data di notifica delle relative ingiunzioni di pagamento.
Con l'atto di appello, la in persona del legale rappresentante p.t., ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 1163/2022 eccependone la nullità per error in procedendo e in iudicando commesso dal giudice di prime cure, sui vizi della notifica degli atti prodromici e vizi propri dell'atto impugnato. A sostegno della domanda, l'appellante censurava la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui riteneva maturata la prescrizione, sostenendo non censurabili i vizi degli atti prodromici (nel caso di specie ingiunzione di pagamento n. 7218 e
109280) all'intimazione di pagamento, in quanto regolarmente notificati e non opposti, in tal modo cristallizzando e rendendo irrevocabile la sottesa pretesa creditoria. L'appellante, contestava la sentenza anche relativamente alla presunta irregolarità della notifica degli atti presupposti all'intimazione, in quanto nella sentenza di primo grado il Giudice rilevava sussistere una divergenza tra il soggetto destinatario dell'intimazione, ossia , Controparte_3
e quello destinatario degli atti presupposti, ovvero “Pentagramma SnC di ”, Controparte_3 nonostante già in primo grado l'appellante avesse chiarito che il era Controparte_3
coobbligato in solido con la Società e, pertanto, legittimato a ricevere la notifica di atti.
Con comparsa depositata in data 30.1.2023 si costituiva il il Controparte_1 quale chiedeva l'accoglimento dell'appello.
pagina 2 di 5 Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_3
Tanto premesso in fatto, l'appello va accolto per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, in primo grado aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
000003373 limitatamente all'ingiunzione di pagamento n. 7218 notificata nell'anno 2017
(canone acqua anno 2010) e ingiunzione n. 109280 notificata nell'anno 2019 (canone acqua anno 2013), eccependo l'intervenuta prescrizione quinquiennale del credito ai sensi dell'art. 2498 n.4, in quanto la stessa doveva ritenersi già “incontestabilmente maturata” al momento della presunta notifica delle presupposte ingiunzioni di pagamento.
Tuttavia, la in persona del legale rappresentante p.t., nel corso del giudizio Parte_1
di primo grado provava che le sottese ingiunzioni di pagamento erano state correttamente notificate al contribuente con la conseguenza che la pretesa creditoria era divenuta inoppugnabile.
Orbene, l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che in base all'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui
è sorto il debito.
Quanto statuito dall'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, è stato confermato e ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020; i giudici della Corte di
Cassazione, con la pronuncia in esame, hanno affermato che “risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa (intimazione di pagamento), come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Nel caso di specie, si può dunque affermare che la questione della “prescrizione del credito tributario”, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dal contribuente con l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento, ovvero del primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata. Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non fosse stato regolarmente e tempestivamente notificato all'ufficio (e non è questo il caso), il diritto di difesa del contribuente avrebbe potuto trovare “nuova espressione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte dell'art. 19 comma 3.
In ragione di tanto, la domanda in primo grado era da considerarsi inammissibile in quanto il contribuente, nonostante la regolare notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese pagina 3 di 5 all'intimazione di pagamento, non aveva proposto alcuna opposizione in tal modo rendendo definitiva ed incontestabile la sottesa pretesa creditoria.
Quanto alla notifica degli atti alla “Pentagramma SnC di ”, la prassi è di Controparte_3 notificare l'avviso di accertamento a chi ha realizzato il presupposto d'imposta e di rivolgersi al coobbligato dipendente utilizzando direttamente gli atti della riscossione. Ed invero, per costante giurisprudenza “la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall'art. 2991 cc è operante anche nei rapporti tributari, con la conseguenza che il socio di una società in nome collettivo può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie “quale soggetto passivo d'imposta” rispondendo il socio solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima, a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo” (Corte di Cassazione ordinanza 25.5.2018 n.
13113, C.T.R. Lazio, sentenza 9 giugno 2017 n. 3352).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a Controparte_3
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da nei limiti di cui in motivazione e per Parte_1
l'effetto, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado;
2) dichiara la contumacia di Controparte_3
3) Condanna al pagamento in favore della delle spese Controparte_3 Parte_1 di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
22.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5187.2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Luigi Parte_1
Muzzillo;
APPELLANTE
CONTRO in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avv. Antonio Minco;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di e del Controparte_3 Controparte_1
con riferimento alla sentenza n. 1163/2022 (r.g. n. 525/2022) depositata il 30.8.2022 del
Giudice di Pace di Controparte_1
pagina 1 di 5 In primo grado aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 000003373 Controparte_3
notificata in data 11.2.2022 con la quale la intimava il pagamento della Parte_1 somma complessiva di € 24.661,22 per il mancato pagamento sia di pretese di natura tributaria che di entrate patrimoniali non tributarie, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento de quo per omessa notifica degli atti presupposti. Più in particolare, CP_3
, impugnava l'intimazione di pagamento n. 000003373 limitatamente alle
[...]
presupposte ingiunzioni di pagamento: a) ingiunzione di pagamento n. 7218 del 23.1.2017, notificata il 16.2.2017, relativa al mancato pagamento del canone acqua dell'anno 2010, per la somma di € 2.032,67; b) ingiunzione di pagamento n. 109280 del 12.8.2019, notificata il
4.9.2019, relativa al mancato pagamento del canone acqua dell'anno 2013, per la somma di
€ 2.085,75.
Orbene, dopo aver riscontrato che l'ingiunzione di pagamento n. 7218 risultasse notificata il
16.2.2017 e l'ingiunzione di pagamento n. 109280 risultasse notificata il 4.9.2019, il giudice a quo ha ritenuto maturata la prescrizione essendo decorso il termine quinquiennale di prescrizione tra la data dell'erogazione idrica (annualità 2010 e 2013) e la data di notifica delle relative ingiunzioni di pagamento.
Con l'atto di appello, la in persona del legale rappresentante p.t., ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 1163/2022 eccependone la nullità per error in procedendo e in iudicando commesso dal giudice di prime cure, sui vizi della notifica degli atti prodromici e vizi propri dell'atto impugnato. A sostegno della domanda, l'appellante censurava la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui riteneva maturata la prescrizione, sostenendo non censurabili i vizi degli atti prodromici (nel caso di specie ingiunzione di pagamento n. 7218 e
109280) all'intimazione di pagamento, in quanto regolarmente notificati e non opposti, in tal modo cristallizzando e rendendo irrevocabile la sottesa pretesa creditoria. L'appellante, contestava la sentenza anche relativamente alla presunta irregolarità della notifica degli atti presupposti all'intimazione, in quanto nella sentenza di primo grado il Giudice rilevava sussistere una divergenza tra il soggetto destinatario dell'intimazione, ossia , Controparte_3
e quello destinatario degli atti presupposti, ovvero “Pentagramma SnC di ”, Controparte_3 nonostante già in primo grado l'appellante avesse chiarito che il era Controparte_3
coobbligato in solido con la Società e, pertanto, legittimato a ricevere la notifica di atti.
Con comparsa depositata in data 30.1.2023 si costituiva il il Controparte_1 quale chiedeva l'accoglimento dell'appello.
pagina 2 di 5 Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_3
Tanto premesso in fatto, l'appello va accolto per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, in primo grado aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
000003373 limitatamente all'ingiunzione di pagamento n. 7218 notificata nell'anno 2017
(canone acqua anno 2010) e ingiunzione n. 109280 notificata nell'anno 2019 (canone acqua anno 2013), eccependo l'intervenuta prescrizione quinquiennale del credito ai sensi dell'art. 2498 n.4, in quanto la stessa doveva ritenersi già “incontestabilmente maturata” al momento della presunta notifica delle presupposte ingiunzioni di pagamento.
Tuttavia, la in persona del legale rappresentante p.t., nel corso del giudizio Parte_1
di primo grado provava che le sottese ingiunzioni di pagamento erano state correttamente notificate al contribuente con la conseguenza che la pretesa creditoria era divenuta inoppugnabile.
Orbene, l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che in base all'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui
è sorto il debito.
Quanto statuito dall'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, è stato confermato e ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020; i giudici della Corte di
Cassazione, con la pronuncia in esame, hanno affermato che “risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa (intimazione di pagamento), come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Nel caso di specie, si può dunque affermare che la questione della “prescrizione del credito tributario”, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dal contribuente con l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento, ovvero del primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata. Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non fosse stato regolarmente e tempestivamente notificato all'ufficio (e non è questo il caso), il diritto di difesa del contribuente avrebbe potuto trovare “nuova espressione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte dell'art. 19 comma 3.
In ragione di tanto, la domanda in primo grado era da considerarsi inammissibile in quanto il contribuente, nonostante la regolare notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese pagina 3 di 5 all'intimazione di pagamento, non aveva proposto alcuna opposizione in tal modo rendendo definitiva ed incontestabile la sottesa pretesa creditoria.
Quanto alla notifica degli atti alla “Pentagramma SnC di ”, la prassi è di Controparte_3 notificare l'avviso di accertamento a chi ha realizzato il presupposto d'imposta e di rivolgersi al coobbligato dipendente utilizzando direttamente gli atti della riscossione. Ed invero, per costante giurisprudenza “la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall'art. 2991 cc è operante anche nei rapporti tributari, con la conseguenza che il socio di una società in nome collettivo può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie “quale soggetto passivo d'imposta” rispondendo il socio solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima, a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo” (Corte di Cassazione ordinanza 25.5.2018 n.
13113, C.T.R. Lazio, sentenza 9 giugno 2017 n. 3352).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a Controparte_3
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da nei limiti di cui in motivazione e per Parte_1
l'effetto, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado;
2) dichiara la contumacia di Controparte_3
3) Condanna al pagamento in favore della delle spese Controparte_3 Parte_1 di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
22.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
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