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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 404/2024 R.G.A.C. promosso da nato Parte_1
in Pakistan il 04.03.1989, C.F. , CUI: , rappresentato e C.F._1 C.F._2
difeso dall' Avv. Susanna Bologna, presso cui è elettivamente domiciliato.
Ricorrente
CONTRO
( C.F. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta , nei cui uffici, siti in Caltanissetta Via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata.
Convenuto
Oggetto: ricorso avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs 286/98.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19/6/2024, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente questi concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso, le cui conclusioni di seguito si trascrivono: “ In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto annullarlo;
Sempre in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19,
comma 1.2, del T.U.I., sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I., così come modificato dal D.L. 130/2020, ed ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno”.
Il nella propria comparsa di risposta concludeva chiedendo rigettarsi il Controparte_1
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/3/2023 il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza da lui presentata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale adottato dal Questore della Provincia di Caltanissetta il 22.01.2024
e notificato il 05.02.2024. La parte istante nell'impugnare il suddetto provvedimento ne ha contestato la legittimità atteso il mancato rispetto delle cadenze procedurali della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale stante la mancata richiesta del parere della Commissione Territoriale e l'istruttoria illegittimamente esperita dalla sola
Questura. Ulteriormente il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata considerazione e valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in violazione dell'art. 19, commi 1.1. e 1.2
del D. Lgs 286/98 in considerazione sia dei rischi connessi ad un suo eventuale rimpatrio in Pakistan, segnatamente nella regione del Punjab, che del percorso di integrazione sociale e lavorativa in atti documentato stante la sua permanenza in Italia già dalla fine del 2015.
Infine il ricorrente ha esposto di risiedere nel territorio dello Stato, di aver lavorato e di aver tenuto sempre una condotta sempre regolare mentre un suo eventuale rimpatrio nel paese d'origine, da cui si è allontanato nel 2015 lo esporrebbe al rischio di un difficile inserimento un contesto sociale ormai a lui estraneo e al rischio di lesione dei suoi diritti fondamentali.
Il si è costituito in giudizio, ha contestato gli assunti di controparte Controparte_1
ed ha osservato come il provvedimento impugnato era stato adottato perchè il ricorrente aveva attestato circostanze non vere e non aveva fornito i chiarimenti richiesti e in particolare per aver allegato un modello Unilav in cui veniva indicato lo stesso ricorrente come titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che non aveva invece mai avuto mentre le richieste di chiarimenti più volte inoltrate erano rimaste inevase con ciò evidenziandosi il disinteresse per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Il
convenuto, inoltre, ha eccepito che la mancanza del permesso di soggiorno oltre CP_1
a costituire una falsità in atti induceva a dubitare della genuinità della ulteriore produzione documentale poiché in difetto di regolare permesso di soggiorno non avrebbe potuto validamente stipularsi un contratto di lavoro. Concludeva il convenuto CP_1
sottolineando come la documentazione non veritiera allegata dalla parte era motivo sufficiente per rigettare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale senza che fosse necessario il parere della Commissione Territoriale.
Con ordinanza depositata il 10/6/2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale si osserva che nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 19, comma 1.1. del T.U.I . nella sua formulazione introdotta con il
D.L. 130/2020, antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023 atteso che il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale il 6/5/2022 ( cfr. doc. n. 3 allegato la fascicolo telematico del
[...]
). Il citato art. 19 del D. Lgs 286/98 nella sua formulazione vigente al CP_1
momento della presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno così
recitava:
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona
verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere
sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti
umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero
di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al
periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Ulteriormente si osserva che oggetto del presente giudizio non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento dell'invocata protezione speciale.
Quanto al profilo legato al possibile rischio per il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti si osserva che la sua vicenda personale, richiamata nel ricorso introduttivo e che ne avrebbe determinato la partenza dal Paese d'origine, è stata già negativamente vagliata sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria e da ultimo la
Corte D'Appello di Caltanissetta con sentenza del 25/2/2021 che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza resa da questo Tribunale il 5/3/2018. In particolare dalla citata pronuncia del giudice di secondo grado si ricava che il rischio dedotto dal ricorrente ,
ossia quello di essere coinvolto suo malgrado negli scontri etnico religiosi verificatisi nella sua regione di provenienza tra musulmani e cristiani, doveva implicitamente ritenersi escluso a seguito del suo ritorno nel 2019 in Pakistan, in pendenza dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, e dove si era trattenuto per qualche tempo per fare poi rientro in Italia e senza che tale permanenza nel Paese d'origine ne sia derivato alcun rischio o conseguenza di sorta per lui (cfr. sentenza Corte d'Appello di Caltanissetta – doc.
n. 6 allegato al fascicolo telematico del ). Inoltre si osserva che Controparte_1
l'attuale situazione del Pakistan e segnatamente della regione di provenienza del ricorrente
, il Punjab, pur caratterizzata da una generale deterioramento della sicurezza non espone il ricorrente, in caso di rimpatrio, al rischio effettivo di trattamenti inumani e degradanti e più
in generale di danno grave atteso che tale regione del Pakistan, la più popolosa con oltre centodieci milioni di abitanti, è certamente tra quelle meno coinvolte e interessate da episodi di terrorismo e attentati con coinvolgimento di civili come si evince dal report del
2024 sulla situazione del Pakistan redatto da RD (Austrian Centre for Country of
Origin & Asylum Research and Documentation) e consultabile sul sito www.ecoi.net. In particolare emerge dal citato report che sia negli anni 2022 e 2023 in Punjab si sono verificati rispettivamente settanta e sessanta episodi terroristici con un numero di vittime o comunque di persone rimaste ferite e coinvolte pari a sessanta nel 2022 e sessantadue nel
2023 (cfr. pagg. 21 e 22 del citato report). Il numero di episodi terroristici e di quello delle persone coinvolte soprattutto se rapportate all'estensione territoriale della regione e alla popolazione ivi residente e in considerazione dell'impegno delle forze di sicurezza nel contrasto al terrorismo e del rafforzamento delle misure di sicurezza (cfr. report Parte_2
consultabile all'indirizzo e valido sino
[...] Email_1
al 10/1/2025) inducono ad escludere il rischio di trattamenti inumani e degradanti per il ricorrente in caso di rimpatrio.
Per ciò che concerne il profilo del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
per il cui esame e valutazione rilevano l'inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine deve sottolinearsi come fino al 2021, ossia sino alla pronuncia della sopra citata sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, il ricorrente non aveva in alcun modo documentato né dedotto alcunché a proposito della sua integrazione nel tessuto sociale in Italia (cfr. parte motiva della citata sentenza allegata dal nel suo fascicolo telematico). Nel presente giudizio il ricorrente ha Controparte_1
depositato un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale, stipulato nell'aprile del 2022 unitamente a delle buste paga ed al prospetto INPS dei contributi previdenziali versati per il ricorrente nel periodo compreso tra l'aprile del 2022 e il
31/12/2023. A fronte di tale documentazione, in parte già allegata all'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale presentata alla Questura di Caltanissetta,
si osserva come la comunicazione Unilav, effettuata a seguito della stipula del contratto di lavoro reca una indicazione non veritiera a proposito del possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro che, per stessa sua ammissione, il ricorrente non ha mai avuto (cfr. comunicazione a mezzo PEC del 13/1/2024 inoltrata alla Questura di
Caltanissetta - allegata al fascicolo del ricorrente). Se ne ricava che il contratto di lavoro è
stato stipulato indicando un titolo di soggiorno di cui il ricorrente non era palesemente in possesso e senza l'indicazione di alcun valido permesso di soggiorno di cui il ricorrente a quella data ( 7/4/2022) era privo in quanto il permesso di soggiorno rilasciato a seguito della chiesta protezione speciale è stato emesso il 12/7/2022 (cfr. documento allegato al ricorso introduttivo).
Il contratto di lavoro del ricorrente, pertanto, è stato stipulato senza la prova dell'effettiva ricorrenza di uno dei suoi presupposti di validità, ossia il regolare soggiorno del ricorrente nel territorio dello Stato ed in ogni caso, a fronte di una permanenza in Italia che si protrae dal 2015, non appare sufficiente a dimostrare e documentare il suo inserimento sociale e lavorativo tanto più che le buste paga depositate e relative alle mensilità del 2024 , sono di importo pari a zero e dunque non valgono a provare lo svolgimento attuale di alcuna attività lavorativa ( cfr. buste paga depositate il 28/5/2024).
Alle carenze relative alla prova dell'inserimento nel tessuto produttivo del Paese ospitante si aggiungono anche quelle relative al suo inserimento sociale atteso che la parte non ha allegato alcuna documentazione né ha dedotto alcunché a proposito della sua sistemazione abitativa, del suo contesto di vita attuale , delle sue abitudini e del suo radicamento nel territorio dello Stato così come non è stata dedotta né provata la sua conoscenza della lingua italiana. Infine il ricorrente non ha in Italia alcuna familiarità mentre la moglie ed i suoi due figli, ancora adolescenti, vivono nel Paese d'origine con il quale ha mantenuto significativi legami come si evince dal suo viaggio effettuato nel 2019 e dal possesso del passaporto, circostanze queste che si evincono dalla citata pronuncia della Corte d'Appello
di Caltanissetta.
In ragione di quanto sin qui esposto e tenuto conto dell'assenza del rischio per il ricorrente di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio nonché della mancata prova di alcuna effettiva integrazione sociale e lavorativa nel Paese ospitante e dunque dell'assenza di possibili violazioni del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare il ricorso deve rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 404/2024
RGAC, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2905,00 oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata