Articolo 67 del Codice civile
Articolo 66Articolo 68
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19 aprile 1942
Art. 67.

(Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte).

La dichiarazione di esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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