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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
N. R.G. 2410/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2410/2023 promossa da:
, C.F. , in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio di CP_1 C.F._1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della CF. Controparte_2
, ass. avv. Andrea Brocco P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dai dott. Antonella De Marte, Laura Grasso, Susanna Di Nino Roberto, Roberto
Quaranta, Annarita Frizzi, Simona Miccoli
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti ricorrenti: “chiede che codesto Ill.mo Tribunale di Ivrea, previa fissazione dell'udienza di discussione e in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare e/o revocare le ordinanze ingiunzioni indicate in epigrafe e, comunque, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'illecito amministrativo ivi indicato e l'infondatezza della pretesa sanzionatoria ivi formulata.
Co Con vittoria delle spese di lite e con condanna dell' di al risarcimento del danno ex art. 96 CP_3
Cod. Proc. Civ., nella misura sopra indicata o nella diversa misura ritenuta di giustizia.”
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
Per la parte convenuta: “che venga rigettato il ricorso presentato avverso le ordinanze ingiunzione n.
1364/2023 e 1365/2023, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite che vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2 D.lgs. n. 149/2015, il quale dispone che “in caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del CP_3 venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”; che venga rigettata la richiesta di cui all'art. 96 c.p.c perché infondata.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor e hanno instaurato il presente giudizio chiedendo CP_1 Controparte_2
l'annullamento o la revoca delle ordinanze-ingiunzioni n. 1364/2023 e n. 1365/2023, emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di , in ragione dell'insussistenza dell'illecito CP_3 amministrativo posto a fondamento della pretesa sanzionatoria ivi contenuta.
In fatto i ricorrenti hanno allegato che:
- in data 1° agosto 2011, la autorizzata a Controparte_5 somministrare personale addetto ai servizi alla persona e alla famiglia (badanti e colf) - aveva stipulato un contratto con la signora (cliente-utilizzatrice), che Persona_1 prevedeva la somministrazione di un lavoratore domestico inquadrato nel livello B Super del
CNNL Lavoratori Domestici (badante convivente di persona autosufficiente), per assistere la madre della cliente, , presso l'abitazione di quest'ultima in San Mauro Torinese. Persona_2
- in esecuzione di detto contratto aveva inviato presso l'utilizzatrice la signora CP_2 Per_3
[...]
- la signora aveva prestato la sua attività lavorativa presso l'abitazione della signora Persona_3
dal 1° agosto 2011 al 16 gennaio 2016; Per_2
Con
- a giugno 2019, l' di , su impulso della signora aveva avviato un accertamento CP_3 Per_3 ispettivo avente ad oggetto il rapporto di somministrazione in questione, nel corso del quale l'ente aveva acquisito la documentazione fornita dalla , aveva sentito la signora CP_2
e altri soggetti informati sui fatti, e aveva sottoposto alla società un questionario scritto Per_3 ove veniva richiesto se fosse a conoscenza del fatto che le condizioni di salute CP_2 della signora fossero mutate nel tempo e se la lavoratrice e la famiglia le avessero Per_2 manifestato tale peggioramento. La società aveva rappresentato che né l'utilizzatrice né la lavoratrice le avevano comunicato tale circostanza;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
Con
- in data 30 novembre 2020, l' di aveva notificato a il Verbale unico di CP_3 CP_2 accertamento e notificazione n. TO00001/2020-859-01 e, in allegato ad esso, una Diffida
Accertativa di crediti patrimoniali, con il quale si comunicava che la signora aveva Per_3
“lamentato l'erroneo inquadramento contrattuale e rivendicato la regolarizzazione della posizione lavorativa in qualità di badante con mansioni plurime livello C super anziché B super nonché la corresponsione delle conseguenti differenze retributive e contributive dovute per il Con livello contrattuale superiore”. L' aveva rappresentato che dal 2014, la signora Per_3 aveva svolto mansioni inquadrabili nel livello C Super, in ragione del peggioramento delle condizioni di salute della signora che, dalla fine del 2013, non sarebbe più stata Persona_2 autosufficiente;
Con
- l' , dunque, aveva disposto il reinquadramento contrattuale della signora a far data Per_3 dal marzo 2014, mediante l'attribuzione alla stessa del livello C super, e aveva diffidato la società al pagamento in favore della lavoratrice delle conseguenti differenze retributive. Aveva inoltre contestato al signor , quale trasgressore, e a quale CP_1 Controparte_2 responsabile in solido, la violazione dell'art. 39, cc. 1, 2 e 7 del d.l. 112/2008 conv. in l.
133/2008, per aver posto in essere infedeli registrazioni sul LUL della lavoratrice nel periodo dal 1° marzo 2014 fino a fine rapporto;
Con
- l' aveva, dunque, emesso le ordinanze oggetto di causa con le quali aveva ingiunto ad CP_1
e a di pagare la somma di € 487,00, oltre spese, a titolo di sanzione
[...] CP_2 amministrativa per gli illeciti contestati col Verbale di accertamento, decurtati i periodi ormai prescritti.
In diritto i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte in quanto, ai sensi dell'art. 23, c. 6, d. lgs. 276/2003, e poi dell'art. 35, c. 5, d. lgs. 81/2015 l'utilizzatore è tenuto a dare comunicazione scritta al somministratore dello svolgimento, da parte del lavoratore somministrato, di mansioni superiori rispetto a quelle indicate nel regolamento contrattuale, pena la responsabilità in via esclusiva a carico dell'utilizzatore per le differenze retributive spettanti al lavoratore. Poiché, dunque, Con dagli accertamenti svolti dall' non sarebbe emersa la prova né dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori da parte della signora né dell'avvenuta comunicazione da parte Per_3 dell'utilizzatore alla dello svolgimento di dette mansioni superiori, non poteva dirsi CP_2 sussistente l'illecito di infedele registrazione nel LUL addebitato ai ricorrenti e posto a fondamento delle ordinanze-ingiunzioni per cui è causa.
L' (ora ) si è costituito in giudizio CP_6 Controparte_3 contestando in fatto e in diritto il ricorso e chiedendone il rigetto. Secondo la tesi dell'ente i ricorrenti
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
sarebbero stati a conoscenza a conoscenza delle effettive mansioni superiori svolte dalla lavoratrice e, pertanto, avrebbero dovuto riqualificare la posizione lavorativa della signora in badante di Per_3 livello C Super. In sede di accertamento, infatti, erano state acquisite le dichiarazioni dalla signora secondo le quali ella in più occasioni avrebbe espresso alla società la necessità Persona_1 di avvalersi di una badante per una persona non pienamente autosufficiente. Pertanto, correttamente l'amministrazione aveva provveduto a contestare agli odierni ricorrenti l'illecito di infedele registrazione sui LUL.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale. È stata poi discussa e decisa mediante la lettura del dispositivo all'udienza del 10 gennaio 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È pacifico, oltre che provato documentalmente, che la signora è stata inquadrata nel livello B Per_3
Super del CCNL lavoratori domestici (cfr. doc. 4 ricorso), e che nel contratto commerciale concluso tra la signora e era prevista la somministrazione di una badante Persona_1 Controparte_2 per persona autosufficiente (cfr. doc. 3 ricorso).
Con L' ha contestato al signor , quale trasgressore, e a , quale obbligato in solido, CP_1 CP_2
l'illecito amministrativo di infedele registrazione sul LUL per non aver provveduto a modificare l'inquadramento contrattuale della signora a decorrere dal mese di marzo 2014, data a partire Per_3 dalla quale la signora non sarebbe stata più autosufficiente, con conseguente diritto della Per_2 lavoratrice di essere inquadrata nel livello C super del CCNL lavoro domestico.
Con Non vi è dubbio che incombe sull l'onere di provate la sussistenza dell'illecito contestato;
dunque, Con l avrebbe dovuto provare: a) l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori da parte della lavoratrice somministrata;
b) la consapevolezza da parte del trasgressore che la lavoratrice somministrata svolgeva mansioni diverse e superiori rispetto a quelle proprie del formale inquadramento.
Detto onere probatorio non è stato assolto. Invero, a prescindere dalla questione relativa all'effettivo svolgimento delle mansioni superiori da parte della signora ciò che rileva è che dall'istruttoria Per_3 non è emerso che fosse a conoscenza che a decorrere dal mese di marzo 2014 le CP_2 condizioni dell'assistita erano peggiorate e che, dunque, l'utilizzatrice necessitasse di una badante per persona non autosufficiente.
In primo luogo è pacifico che la signora non abbia mai inviato la comunicazione prevista Per_1 dall'art. 23, c. 6, d. lgs. 276/2003 [ratione temporis applicabile], secondo il quale “Nel caso in cui
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori”.
Inoltre non vi è prova che abbia acquisito detta conoscenza aliunde. CP_2
Sul punto si osserva che le uniche informazioni rese dalla signora nel corso dell'indagine Per_3 Con ispettiva sono quelle ricavabili dal questionario predisposto dall' e da lei compilato (doc. 8 comparsa). Da quest'ultimo non risulta che la lavoratrice avesse mai informato la società della difformità delle proprie mansioni rispetto a quelle inserite nel contratto;
semplicemente vi è l'apodittica affermazione che secondo la lavoratrice l'agenzia di somministrazione era a conoscenza di ciò.
Nel presente giudizio, poi, la signora escussa quale testimone, ha dichiarato di aver Per_1 rappresentato l'esigenza di avere una badante per persona non pienamente autosufficiente nel primo incontro avuto l'agenzia di somministrazione e di non avere poi avuto altri contatti con la stessa. Con Pertanto, considerato che l' ha contestato l'infedele registrazione solo a decorrere dal mese di marzo 2014, ritenendo che le condizioni della signora fossero andate incontro ad un progressivo Per_2 peggioramento e che solo da tale data l'assistita potesse ritenersi non autosufficiente, non può che concludere per l'assenza dell'illecito contestato;
invero, non vi è prova alcuna che sia giunta notizia all'agenzia di somministrazione che erano mutata la situazione di fatto presente al momento della conclusione del contratto. Resta invece irrilevante la circostanza che la signora avesse Per_1 ritenuto non pienamente autosufficiente la madre già al momento del primo colloquio. Da un lato l'affermazione contrasta con un dato documentale – il contratto commerciale. Dall'altro non può escludersi che alle affermazioni – per vero vaghe della cliente – sia seguite domande più approfondite da parte dell'agenzia e che, alla luce di un'indagine di fatto, si fosse ritenuto che le condizioni della signora al momento della conclusione del contratto non fossero tali da poter essere considerata Per_2 Con una persona non autosufficiente. Per altro detta conclusione è stata giudicata corretta anche dall' che, infatti, ha contestato l'illecito solo a decorrere dal mese di marzo 2014, così confermando che l'inquadramento iniziare era corretto.
In ragione di quanto sopra esposto, le ordinanze-ingiunzioni n. 1364/2023 e n. 1365/2023 devono essere annullate, non essendovi prova della sussistenza dell'illecito amministrativo di infedele registrazione sul LUL.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause civili, valore fino ad € 1.100, nella somma di cui in dispositivo.
Non può essere accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che non ricorrono gli Con estremi per ritenere che l' abbia resistito in giudizio con mala fede.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
Con
- Annulla le ordinanze-ingiunzioni n. 1364/2023 e n. 1365/2023 emesse dall' di e CP_3 notificate in data 26 luglio 2023 e 27 luglio 2023;
Con
- Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 500, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, il 10 gennaio 2025
Il giudice
Magda D'Amelio
6
N. R.G. 2410/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2410/2023 promossa da:
, C.F. , in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio di CP_1 C.F._1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della CF. Controparte_2
, ass. avv. Andrea Brocco P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dai dott. Antonella De Marte, Laura Grasso, Susanna Di Nino Roberto, Roberto
Quaranta, Annarita Frizzi, Simona Miccoli
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti ricorrenti: “chiede che codesto Ill.mo Tribunale di Ivrea, previa fissazione dell'udienza di discussione e in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare e/o revocare le ordinanze ingiunzioni indicate in epigrafe e, comunque, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'illecito amministrativo ivi indicato e l'infondatezza della pretesa sanzionatoria ivi formulata.
Co Con vittoria delle spese di lite e con condanna dell' di al risarcimento del danno ex art. 96 CP_3
Cod. Proc. Civ., nella misura sopra indicata o nella diversa misura ritenuta di giustizia.”
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
Per la parte convenuta: “che venga rigettato il ricorso presentato avverso le ordinanze ingiunzione n.
1364/2023 e 1365/2023, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite che vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2 D.lgs. n. 149/2015, il quale dispone che “in caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del CP_3 venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”; che venga rigettata la richiesta di cui all'art. 96 c.p.c perché infondata.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor e hanno instaurato il presente giudizio chiedendo CP_1 Controparte_2
l'annullamento o la revoca delle ordinanze-ingiunzioni n. 1364/2023 e n. 1365/2023, emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di , in ragione dell'insussistenza dell'illecito CP_3 amministrativo posto a fondamento della pretesa sanzionatoria ivi contenuta.
In fatto i ricorrenti hanno allegato che:
- in data 1° agosto 2011, la autorizzata a Controparte_5 somministrare personale addetto ai servizi alla persona e alla famiglia (badanti e colf) - aveva stipulato un contratto con la signora (cliente-utilizzatrice), che Persona_1 prevedeva la somministrazione di un lavoratore domestico inquadrato nel livello B Super del
CNNL Lavoratori Domestici (badante convivente di persona autosufficiente), per assistere la madre della cliente, , presso l'abitazione di quest'ultima in San Mauro Torinese. Persona_2
- in esecuzione di detto contratto aveva inviato presso l'utilizzatrice la signora CP_2 Per_3
[...]
- la signora aveva prestato la sua attività lavorativa presso l'abitazione della signora Persona_3
dal 1° agosto 2011 al 16 gennaio 2016; Per_2
Con
- a giugno 2019, l' di , su impulso della signora aveva avviato un accertamento CP_3 Per_3 ispettivo avente ad oggetto il rapporto di somministrazione in questione, nel corso del quale l'ente aveva acquisito la documentazione fornita dalla , aveva sentito la signora CP_2
e altri soggetti informati sui fatti, e aveva sottoposto alla società un questionario scritto Per_3 ove veniva richiesto se fosse a conoscenza del fatto che le condizioni di salute CP_2 della signora fossero mutate nel tempo e se la lavoratrice e la famiglia le avessero Per_2 manifestato tale peggioramento. La società aveva rappresentato che né l'utilizzatrice né la lavoratrice le avevano comunicato tale circostanza;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
Con
- in data 30 novembre 2020, l' di aveva notificato a il Verbale unico di CP_3 CP_2 accertamento e notificazione n. TO00001/2020-859-01 e, in allegato ad esso, una Diffida
Accertativa di crediti patrimoniali, con il quale si comunicava che la signora aveva Per_3
“lamentato l'erroneo inquadramento contrattuale e rivendicato la regolarizzazione della posizione lavorativa in qualità di badante con mansioni plurime livello C super anziché B super nonché la corresponsione delle conseguenti differenze retributive e contributive dovute per il Con livello contrattuale superiore”. L' aveva rappresentato che dal 2014, la signora Per_3 aveva svolto mansioni inquadrabili nel livello C Super, in ragione del peggioramento delle condizioni di salute della signora che, dalla fine del 2013, non sarebbe più stata Persona_2 autosufficiente;
Con
- l' , dunque, aveva disposto il reinquadramento contrattuale della signora a far data Per_3 dal marzo 2014, mediante l'attribuzione alla stessa del livello C super, e aveva diffidato la società al pagamento in favore della lavoratrice delle conseguenti differenze retributive. Aveva inoltre contestato al signor , quale trasgressore, e a quale CP_1 Controparte_2 responsabile in solido, la violazione dell'art. 39, cc. 1, 2 e 7 del d.l. 112/2008 conv. in l.
133/2008, per aver posto in essere infedeli registrazioni sul LUL della lavoratrice nel periodo dal 1° marzo 2014 fino a fine rapporto;
Con
- l' aveva, dunque, emesso le ordinanze oggetto di causa con le quali aveva ingiunto ad CP_1
e a di pagare la somma di € 487,00, oltre spese, a titolo di sanzione
[...] CP_2 amministrativa per gli illeciti contestati col Verbale di accertamento, decurtati i periodi ormai prescritti.
In diritto i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte in quanto, ai sensi dell'art. 23, c. 6, d. lgs. 276/2003, e poi dell'art. 35, c. 5, d. lgs. 81/2015 l'utilizzatore è tenuto a dare comunicazione scritta al somministratore dello svolgimento, da parte del lavoratore somministrato, di mansioni superiori rispetto a quelle indicate nel regolamento contrattuale, pena la responsabilità in via esclusiva a carico dell'utilizzatore per le differenze retributive spettanti al lavoratore. Poiché, dunque, Con dagli accertamenti svolti dall' non sarebbe emersa la prova né dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori da parte della signora né dell'avvenuta comunicazione da parte Per_3 dell'utilizzatore alla dello svolgimento di dette mansioni superiori, non poteva dirsi CP_2 sussistente l'illecito di infedele registrazione nel LUL addebitato ai ricorrenti e posto a fondamento delle ordinanze-ingiunzioni per cui è causa.
L' (ora ) si è costituito in giudizio CP_6 Controparte_3 contestando in fatto e in diritto il ricorso e chiedendone il rigetto. Secondo la tesi dell'ente i ricorrenti
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
sarebbero stati a conoscenza a conoscenza delle effettive mansioni superiori svolte dalla lavoratrice e, pertanto, avrebbero dovuto riqualificare la posizione lavorativa della signora in badante di Per_3 livello C Super. In sede di accertamento, infatti, erano state acquisite le dichiarazioni dalla signora secondo le quali ella in più occasioni avrebbe espresso alla società la necessità Persona_1 di avvalersi di una badante per una persona non pienamente autosufficiente. Pertanto, correttamente l'amministrazione aveva provveduto a contestare agli odierni ricorrenti l'illecito di infedele registrazione sui LUL.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale. È stata poi discussa e decisa mediante la lettura del dispositivo all'udienza del 10 gennaio 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È pacifico, oltre che provato documentalmente, che la signora è stata inquadrata nel livello B Per_3
Super del CCNL lavoratori domestici (cfr. doc. 4 ricorso), e che nel contratto commerciale concluso tra la signora e era prevista la somministrazione di una badante Persona_1 Controparte_2 per persona autosufficiente (cfr. doc. 3 ricorso).
Con L' ha contestato al signor , quale trasgressore, e a , quale obbligato in solido, CP_1 CP_2
l'illecito amministrativo di infedele registrazione sul LUL per non aver provveduto a modificare l'inquadramento contrattuale della signora a decorrere dal mese di marzo 2014, data a partire Per_3 dalla quale la signora non sarebbe stata più autosufficiente, con conseguente diritto della Per_2 lavoratrice di essere inquadrata nel livello C super del CCNL lavoro domestico.
Con Non vi è dubbio che incombe sull l'onere di provate la sussistenza dell'illecito contestato;
dunque, Con l avrebbe dovuto provare: a) l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori da parte della lavoratrice somministrata;
b) la consapevolezza da parte del trasgressore che la lavoratrice somministrata svolgeva mansioni diverse e superiori rispetto a quelle proprie del formale inquadramento.
Detto onere probatorio non è stato assolto. Invero, a prescindere dalla questione relativa all'effettivo svolgimento delle mansioni superiori da parte della signora ciò che rileva è che dall'istruttoria Per_3 non è emerso che fosse a conoscenza che a decorrere dal mese di marzo 2014 le CP_2 condizioni dell'assistita erano peggiorate e che, dunque, l'utilizzatrice necessitasse di una badante per persona non autosufficiente.
In primo luogo è pacifico che la signora non abbia mai inviato la comunicazione prevista Per_1 dall'art. 23, c. 6, d. lgs. 276/2003 [ratione temporis applicabile], secondo il quale “Nel caso in cui
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori”.
Inoltre non vi è prova che abbia acquisito detta conoscenza aliunde. CP_2
Sul punto si osserva che le uniche informazioni rese dalla signora nel corso dell'indagine Per_3 Con ispettiva sono quelle ricavabili dal questionario predisposto dall' e da lei compilato (doc. 8 comparsa). Da quest'ultimo non risulta che la lavoratrice avesse mai informato la società della difformità delle proprie mansioni rispetto a quelle inserite nel contratto;
semplicemente vi è l'apodittica affermazione che secondo la lavoratrice l'agenzia di somministrazione era a conoscenza di ciò.
Nel presente giudizio, poi, la signora escussa quale testimone, ha dichiarato di aver Per_1 rappresentato l'esigenza di avere una badante per persona non pienamente autosufficiente nel primo incontro avuto l'agenzia di somministrazione e di non avere poi avuto altri contatti con la stessa. Con Pertanto, considerato che l' ha contestato l'infedele registrazione solo a decorrere dal mese di marzo 2014, ritenendo che le condizioni della signora fossero andate incontro ad un progressivo Per_2 peggioramento e che solo da tale data l'assistita potesse ritenersi non autosufficiente, non può che concludere per l'assenza dell'illecito contestato;
invero, non vi è prova alcuna che sia giunta notizia all'agenzia di somministrazione che erano mutata la situazione di fatto presente al momento della conclusione del contratto. Resta invece irrilevante la circostanza che la signora avesse Per_1 ritenuto non pienamente autosufficiente la madre già al momento del primo colloquio. Da un lato l'affermazione contrasta con un dato documentale – il contratto commerciale. Dall'altro non può escludersi che alle affermazioni – per vero vaghe della cliente – sia seguite domande più approfondite da parte dell'agenzia e che, alla luce di un'indagine di fatto, si fosse ritenuto che le condizioni della signora al momento della conclusione del contratto non fossero tali da poter essere considerata Per_2 Con una persona non autosufficiente. Per altro detta conclusione è stata giudicata corretta anche dall' che, infatti, ha contestato l'illecito solo a decorrere dal mese di marzo 2014, così confermando che l'inquadramento iniziare era corretto.
In ragione di quanto sopra esposto, le ordinanze-ingiunzioni n. 1364/2023 e n. 1365/2023 devono essere annullate, non essendovi prova della sussistenza dell'illecito amministrativo di infedele registrazione sul LUL.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile N.R.G. 2410/2023
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause civili, valore fino ad € 1.100, nella somma di cui in dispositivo.
Non può essere accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che non ricorrono gli Con estremi per ritenere che l' abbia resistito in giudizio con mala fede.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
Con
- Annulla le ordinanze-ingiunzioni n. 1364/2023 e n. 1365/2023 emesse dall' di e CP_3 notificate in data 26 luglio 2023 e 27 luglio 2023;
Con
- Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 500, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, il 10 gennaio 2025
Il giudice
Magda D'Amelio
6