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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2714/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 2/04/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. DE MARINIS LORENZO ha concluso come da nota Parte_1
depositata in data 19/05/2025 per CONFRATERNITA DEL SS SACRAMENTO IN GIULIANELLO DI CORI nessuno è comparso (già contumace).
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:55 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2714/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2714/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
MARINIS LORENZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cisterna di Latina
(LT), Via Nino Bixio n. 12, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
CONFRATERNITA DEL SS SACRAMENTO IN GIULIANELLO DI CORI, in persona del legale rappresentante pro-tempore; convenuta-contumace
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 150 c.p.c., la signora Parte_1
ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la CONFRATERNITA
[...]
DEL SS SACRAMENTO IN GIULIANELLO DI CORI al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento integrale della domanda proposta accertare e dichiarare che la attrice , IG.ra , nata a [...] il Parte_1
06.12.1969 residente in [...], C.F. , in virtù di C.F._1
possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietaria per usucapione ordinaria ai sensi dell'art. 1158 c.c. ovvero in subordine ex art. 1159 bis c.c. e in via ulteriormente gradata ex L. 346/76, del terreno agricolo censito al Catasto Terreni del Comune di Rocca Massima al foglio 9 particella 27; conseguentemente pronunciare a favore della ricorrente medesima sentenza di accertamento di proprietà relativa al suddetto terreno agricolo;
ordinare all'Ufficio del Territorio di Latina — Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ordinaria a favore della ricorrente sul terreno agricolo sopradescritto”, deducendo: - di possedere in maniera ininterrotta, pacifica e non clandestina, uti dominus, da oltre venti anni l'immobile sopra descritto e, specificamente, dall'anno
2002, e prima di lei dal suo dante causa sin dall'anno 1958, il quale lo aveva Persona_1
completamente recintato con rete metallica sorretta da paletti in ferro per tutto il suo perimetro, apponendo un cancello di entrata in ferro sulla via Formali-Canalicchi, chiuso con catena e lucchetto
(all. 8); - di avere adibito il terreno in parola ad esclusivo uso agricolo, coltivandolo per la raccolta e la vendita di castagne e la vendita di legname;
- che il suddetto terreno agricolo risulta essere intestato formalmente all'odierna convenuta (doc.1).
La convenuta, regolarmente evocata nel presente giudizio, restava contumace.
La causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove testimoniali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dalla documentazione allegata all'atto di citazione e, segnatamente, dalla visura storica catastale (all.
1), dalle ispezioni ipotecarie negative presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina e Velletri sul nominativo dell'odierna convenuta (all. 4), dall'interrogazione e risposta negativa della Parte_2
e dall'interrogazione all'Agenzia delle Entrate di Latina (all. 5, 6), dalla contumacia di parte
[...] convenuta e dall'espletamento dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, è emersa, in maniera chiara ed univoca, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
In particolare, le risultanze documentali hanno ricevuto pieno conforto dalle concordi ed attendibili testimonianze rese dal signor soggetto indifferente ai fatti e non avvinto da Testimone_1 rapporti di parentela con l'attrice, nonché dal signor zio ex matre dell'attrice (vd. Testimone_2 verbale del 2/04/2024, teste “sul cap. 1 – Vero o no che la IG.ra Testimone_1 Parte_1
ha sempre posseduto sin dall'anno 2002 in maniera esclusiva, ininterrotta e pacifica, mai
[...]
contestato da nessuno, il terreno sito in Rocca Massima, alla Loc. Valli, Via Formali– Canalicchi snc distinto nel Catasto terreni di detto Comune al foglio 9 particella 27 adibendolo ad attività agricola coltivandolo per la raccolta e la vendita di castagne e legname vario;
Sono a conoscenza di quanto mi si chiede in quanto per 43 anni, dal 1977 fino al 2019, ho svolto attività di comandante di
Polizia Locale in Rocca Massima e per questo posso dire che è vero quanto mi si legge. Io ho constatato personalmente il possesso esclusivo del terreno in capo alla signora e della sua Parte_1 famiglia, prima di lei c'era il nonno e poi il padre. Si tratta di un castagneto e la signora Parte_1
si è sempre occupata della attività di raccolta delle castagne e anche manutenzione del terreno ed anche della raccolta della legna. Posso anche confermare che si tratta di un terreno recintato. in quanto abbiamo svolto attività di controllo che non vi fossero siepi prospicienti la strada. Non so chi abbia apposto la recinzione ma la signora e la sua famiglia si è sempre occupata della Parte_1
manutenzione di tale recinzione;
sul cap. 2 – Vero o no che prima di lei sin dall'anno 1958 e fino tutto l'anno 2002 ne ha sempre avuto l'esclusivo possesso, il solo genitore nato Persona_1 ad Artena il 16.11.1938 deceduto nell'anno 2019; E' vero, posso confermare per il periodo in cui ho svolto la mia attività lavorativa sul posto, ho già risposto. Solo la famiglia aveva il Parte_1
possesso esclusivo del terreno, si comportavano come se ne fossero i proprietari. Ricordo che quando vi erano i funghi nel terreno, i impedivano a terzi di farne raccolta perché erano esclusivi Parte_1 possessori del terreno.”; teste “sul cap. 1 – E' vero quanto mi si legge, la signora Testimone_2
ha il possesso esclusivo del terreno, prima di lei c'era il padre, si occupano Parte_1
della raccolta delle castagne, solo la signora e la sua famiglia ha il possesso del terreno, io ho conosciuto anche il nonno che prima della signora aveva il possesso esclusivo del terreno. Parte_1
E' un terreno recintato da loro ai tempi del nonno di , loro si occupano anche della pulizia Parte_1
del terreno, della sua manutenzione e di quella della recinzione, i si comportano come Parte_1 proprietari del terreno”; sul cap. 2 – “Vero o no che prima di lei sin dall'anno 1958 e fino a tutto
l'anno 2002 ne ha sempre avuto l'esclusivo possesso, il solo genitore nato ad [...]
Artena il 16.11.1938 deceduto nell'anno 2019;” “E' vero, ho già risposto.”).
Conclusivamente, da quanto sopra esposto e tenuto conto che non vi sono state contestazioni da parte di terzi, deve ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto, uti dominus, in capo all'attrice del cespite per cui è causa, così che la domanda di usucapione può essere accolta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Deve essere ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità.
La natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, rimasta contumace in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in totale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale a favore dell'attrice del terreno sito nel Comune di Rocca Massima
(LT), contraddistinto al Catasto al foglio 9, particella 27;
b) ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità, previa presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini