Articolo 7 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 settembre 1995
Art. 7. (Pendenza di un processo straniero) 1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non e' riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialita' di una causa straniera, il giudice italiano puo' sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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