Versione
1 settembre 1995
1 settembre 1995
Art. 7. (Pendenza di un processo straniero) 1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non e' riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialita' di una causa straniera, il giudice italiano puo' sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialita' di una causa straniera, il giudice italiano puo' sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Commentari • 19
- 1. provvedimenti per i figlihttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 19.375528
[…] Leg. Artt. 7, 64 Legge 31 maggio 1995 n. 218 c.p.c.; Art. 337 – ter c.c. […] Il convenuto contestava l'avverso dedotto e chiedeva, in via pregiudiziale, l'accertamento della litispendenza internazionale e, ai sensi dell'art. 7 legge 218/1995, la sospensione del giudizio. […]
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Giurisprudenza • 192
- 1. Trib. Milano, sentenza 08/02/2021, n. 999Provvedimento: […] 14.3.2019, pertanto sia ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 2201/2003, sia ai sensi dell'art. 7 della Legge 218/1995 la previa istaurazione del giudizio innanzi alla A.G. italiana comporta la competenza di questa autorità giudiziaria omissisLeggi di più...
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