Art. 126. Accettazione del curatore 1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione ((, verificata la disponibilita' di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione)) . Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2. Intervenuta l'accettazione, ((il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura)) .
2. Intervenuta l'accettazione, ((il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura)) .