Articolo 126 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 147Articolo 149
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 126. Accettazione del curatore 1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione ((, verificata la disponibilita' di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione)) . Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2. Intervenuta l'accettazione, ((il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura)) .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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