Articolo 2714 del Codice civile
Articolo 2538Articolo 2540
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19 aprile 1942
Art. 2714.

(Copie di atti pubblici).

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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