Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2714.
(Copie di atti pubblici).
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.
(Copie di atti pubblici).
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.
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- 1. PEC, Firma Digitale e Processo Civile: anche le semplici email sono proveRedazione · https://www.diritto.it/ · 6 gennaio 2017 · 184.84094
[…] L'art. 2712 C.c. e la “riproduzione meccanica di fatti o cose” Lart. 2714 del C.C. afferma che Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. II, sentenza 07/02/2022, n. 195Provvedimento: […] Essa dunque, a norma dell'art. 2714 cod. civ., fa stato quanto l'originale. […]Leggi di più...
- efficacia·
- copia fotostatica·
- contenzioso·
- relata di notifica