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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da on il patrocinio degli avv.ti Caporaso Luigi e Felato Rocco Parte_1
RICORRENTE
Contro
- codice Controparte_1
fiscale – in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano P.IVA_1
Citrigno
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorso non può essere accolto dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone
“La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare una azione risarcitoria.
1
Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
Le spese di lite debbono essere interamente compensate fra le parti dal momento che il CP_1
ha sollevato eccezioni non fondate in ordine alla prescrizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 21.9.2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Franca Molinari
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