Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/2021, n. 31963
CASS
Sentenza 5 novembre 2021

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Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che - qualificatosi come "legale rappresentante della sede secondaria della società" straniera - aveva rilasciato la procura in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p.c., in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza).

In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31 dicembre 2020 - previsto dall'art. 126 del Brexit Withdrawal Agreement (approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/2021, n. 31963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31963
    Data del deposito : 5 novembre 2021

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