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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1778/2023 promossa da:
(cf , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1 Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Micele, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via Giuseppe Mazzini n.9 Casalecchio di Reno
- Attore in riassunzione - contro
(cf ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Adriana Zucconi Galli Fonseca, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via De' Toschi n. 11 Bologna
- convenuta -
In punto di: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della Sentenza n.916/2018 della Corte di
Appello di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Il Tribunale di Bologna con la sentenza n.1236/2010 ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla avverso il d.i. n.605/2004 emesso dal Tribunale di Bologna ad Parte_2 istanza di per l'importo di €38.135,22 richiesto a titolo di interessi moratori per il CP_1 ritardo nel pagamento di fatture per forniture effettuate all' di Bologna Nord. In Pt_3
particolare, il Tribunale ha dichiarato prescritti i crediti portati dalle fatture nn.191/93, 273/93 e
527/93 emesse da nei dieci anni precedenti la notifica del d.i., rispetto ai quali non CP_1
risultavano compiuti validi atti interruttivi della prescrizione, e, revocato il d.i., ha condannato la al pagamento della minore somma di €9.534,76 portata dalla fattura n.49/96, oltre interessi Pt_1
legali dalla domanda al saldo.
La Corte di Appello di Bologna con la sentenza n.916/2018 ha rigettato l'appello principale proposto dalla e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ha Parte_2 CP_1
“confermato” il d.i. n.605/2004 ritenendo validamente interrotta la prescrizione anche dalle missive di sollecito inoltrate alla neocostituita e/o per conoscenza alla Regione. Parte_4 Pt_5
Con Ordinanza n.20104 del 13.7.2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo, secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dalla e ha cassato la sentenza della Corte di Parte_2
Appello di Bologna n.916/2018, rinviando alla medesima Corte territoriale in diversa composizione.
Precisamente, in accoglimento del primo motivo la Suprema Corte, nel rilevare che secondo il disposto dell'art 56 della L.R. Emilia-Romagna 22/1980 ai fini della liquidazione degli interessi Parte moratori è richiesta la presentazione di fattura da parte del fornitore all' ha rilevato l'erroneità del ragionamento della Corte d'appello sulla ritenuta dimostrazione della presentazione delle fatture per interessi da parte della fornitrice, in quanto fondato su congetture –quali la regolare tenuta delle
Parte scritture contabile e il pagamento da parte dell' delle fatture per la somma capitale delle forniture – inconferenti ed inidonee a supportare un ragionamento inferenziale ex art. 2729 cc.
In accoglimento del secondo motivo, in relazione alla quota del credito ( di €2.203,35) portato dalla fattura 49/96 riferito ad interessi di mora calcolati su fatture per somme in linea capitale relative a prestazioni eseguite successivamente alla data del 1° luglio 1994, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure osservando che secondo la normativa transitoria di cui all'art 2 c14 della Parte Legge 549/1995 e art 6 c1 Legge 724/1994 la quale successore ex lege dell' è Pt_1 obbligata esclusivamente per i debiti assunti dall'unità sanitaria locale, ossia per i debiti sorti fino al
1°/7/1994, mentre rimangono esclusi i debiti originati da inadempimenti delle
[...] nell'arco di tempo tra la data dell'1 luglio 1994 e il 31 dicembre 1994. Parte_6
pagina 2 di 6 In accoglimento del terzo, la Suprema Corte ha cassato la sentenza rilevando che la Corte di merito non si era attenuta ai princìpi di diritto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha statuito che sono validi atti di messa in mora le richieste di pagamento inoltrate alla , nonché quelle inviate “per conoscenza” alla Regione e le Parte_7
richieste inviate alla neocostituita azienda ospedaliera In particolare in ordine ai solleciti rivolti alle Parte
, richiamando la pronuncia n. 4392 del 2017 , la Suprema Corte ha osservato che “[i]n seguito Part alla soppressione delle ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le e per Pt_9
effetto degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995, si è verificata una successione ex lege delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle
Part vecchie caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio, con conseguente inefficacia, per i rapporti pregressi all'istituzione delle stesse, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle e non alle predette sezioni stralcio». Pt_9
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha riassunto il giudizio ex Parte_1
art 392 cpc deducendo : 1) Insussistenza del diritto di al pagamento degli interessi di CP_1
mora sul rilievo della mancanza di prova della presentazione delle fatture per interessi ai sensi dell'art. 56 c.5 LR Emilia Romagna 29 marzo 1980 n. 22; 2) Carenza di titolarità passiva della in relazione ad una parte del credito portato dalla fattura n.49/96 intestata Parte_1 alla Azienda Ospedaliera di Bologna per l'importo di €2.203,35 in quanto riferito ad interessi di mora calcolati su fatture per somme in linea capitale relative a prestazioni eseguite successivamente
Parte al 1 luglio 1994, data di soppressione delle 3) Prescrizione del diritto di credito sul rilievo che tutte le comunicazioni di sollecito di pagamento risalgono a data successiva a quella di estinzione
Parte Parte della e sono state inviate all' dopo la soppressione o alla neocostituita Azienda ospedaliera
( carente di titolarità) o solo “per conoscenza” alla Regione.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto condannarsi la al CP_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 38.135,22 ,oltre accessori;
in via subordinata accertarsi che in relazione al credito portato dalla fattura n. 527/1993 del 31.12.1993 non si è verificata la prescrizione e conseguentemente condannarsi al pagamento della somma di €545,28; condannarsi altresì al pagamento della somma di € 9.544,98, portata dalla fattura n. 49/96 ovvero della minore somma non contestata di €7.331,41.
-Sulla questione riguardante la carenza di prova della presentazione da parte di delle CP_1
fatture per interessi di mora.
Va premesso che ai sensi dell'art 56 LR Emilia Romagna 22/1980 il diritto agli interessi moratori sorge automaticamente “scaduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui pagina 3 di 6 all'art. 51, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi”, senza dunque necessità di messa in mora, in deroga alla regola di cui all'art 1229 c.2 n.3 che riserva il verificarsi della mora ex re ai soli debiti "portabili" (v. Cass.
2007/5266) .
La presentazione delle fatture, come statuito nell'Ordinanza di rinvio, è requisito necessario ai fini della liquidazione secondo il disposto del richiamato art 56 c. 5 che recita “alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta fatta pervenire alla Unità Sanitaria Locale dal fornitore”.
Tanto rilevato, nel caso di specie il requisito della presentazione delle fatture può ritenersi soddisfatto al momento della costituzione della in primo grado ( 19/5/2004) , quando la CP_1
che aveva proposto opposizione ex art. 645 cpc, ha avuto la disponibilità delle fatture Pt_1
allegate al decreto ingiuntivo.
Poiché l'art. 51 LR22/80 prevede il termine di pagamento di 90 dalla presentazione fatture, il credito era inesigibile al momento del deposito del ricorso ex art. 633 cpc, per cui le spese della fase monitoria devono, anche per ciò solo, rimanere a carico dell'ingiungente; non di meno l'importo fatturato è dovuto, con i relativi interessi come riconosciuti dal Tribunale, ma con decorrenza dal
17/8/2004.
-Sulla questione riguardante la carenza di titolarità passiva della in Parte_2 relazione ad una frazione del credito dell'importo di €2.203,35 portato dalla fattura n.49/96 (fattura dell'importo complessivo di €9.544,98, non contestata per il restante importo di €7.341,63). Parte Come statuito nella pronuncia di rinvio, la quale successore ex lege delle disciolte Pt_1
può essere chiamata a rispondere solo dei debiti di tali enti sorti prima del 1/7/1994, data della loro soppressione.
Orbene le fatture in linea capitale che vengono contestate dalla ( indicate Parte_1
a pagg 17-19 atto di riassunzione) sulle quali sono stati calcolati gli interessi moratori per ritardato pagamento di cui alla fattura 49/96 non sono state prodotte da né tantomeno è possibile CP_1 risalire all'oggetto, essendo stato allegato soltanto un prospetto ( doc 3) che elenca le fatture, con indicazione della data di emissione e dell'importo, ma non della data dell'ordine, non ricavabile neppure dall'altra documentazione in atti.
Le uniche fatture allegate con il doc 4 ( la n.1480 del 28/11/94 e n.1236 del 30/9/1994) sono relative a prestazione successive al 1/7/1994 in quanto si riferiscono rispettivamente a riparazioni eseguite in data 24/11/1994 e al canone di locazione ottobre-dicembre 1994 di n.3 tavoli per otorinolaringoiatria.
pagina 4 di 6 Non è provato pertanto che le fatture in linea capitale contestate (indicate a pag 17-19 dell'atto di riassunzione) siano relative a prestazioni anteriori alla data del 1/7/1994 e sul punto deve rilevarsi che l'onere probatorio incombeva alla società stante l'espressa contestazione sollevata CP_1 dalla con l'opposizione al d.i. sulla delimitazione temporale della responsabilità che faceva Pt_1
carico alla per i debiti delle disciolte Pt_1 [...]
questione della prescrizione dei crediti. Pt_10
Alla luce del dictum della sentenza della Corte di Cassazione deve osservarsi che non ha efficacia interruttiva della prescrizione la comunicazione del 21 ottobre 2002 indirizzata all'Azienda
Sanitaria Locale Bologna, in quanto carente di titolarità rilevato che ai sensi degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995 si è verificata una successione ex
Parte lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio.
Parimenti non può riconoscersi efficacia interruttiva alla comunicazione del 21 ottobre 2002 indirizzata solo “per conoscenza” alla alla luce dei principi di diritto Pt_1 Parte_1 richiamati nella pronuncia di rinvio secondo i quali “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non
è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (ex multis, Cass. 14/6/2018 n. 15714; Cass.
4/7/2017 n. 16465; Cass. 31/5/2021 n. 15140)
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle comunicazioni trasmesse all'Unità
Sanitaria Locale n. 28 Bologna Nord successivamente alla data dell'1 luglio 1994, non potendo esplicare alcun effetto in quanto rivolte ad un soggetto ormai inesistente.
Devono pertanto dichiararsi prescritti i crediti portati dalle fatture n. 191 del 20.06.1993 dell'importo di € 22.170,31 e n. 273 del 15.09.1993 dell'importo ddi €5.884,87.
Per quanto riguarda invece la fattura n.527 del 31.12.1993 dell'importo di € 545,28, poiché la scadenza di pagamento è a 90 gg dalla data della fatturazione, il credito è divenuto esigibile in data
1 aprile 1994 e la prescrizione risulta interrotta dalla notifica del d.i. che è stata effettuata in data
11/2/2004.
pagina 5 di 6 Per le ragioni esposte devono dichiararsi dovuti dalla in luogo del Parte_2
maggior importo di cui al decreto ingiuntivo, soltanto una parte del credito portato dalla fattura n.49/96 per €7.341,63 e il credito portato dalla fattura n.527 del 31.12.1993 per € 545,28, per un totale di euro 7.886,91, oltre interessi legali dal 17/8/2004.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese processuali di tutti i gradi vengono compensate tra le parti per due terzi e per il resto vanno poste a carico della Parte_1
e liquidate come in dispositivo ai sensi del dm 147/2022. Le spese della CTU vengono
[...]
poste a carico delle parti metà per ciascuna.
In accoglimento della domanda di restituzione proposta dalla deve essere Pt_1 CP_1
condannata alla restituzione delle somme in eccedenza ricevute dalla in esecuzione della Pt_1
sentenza della Corte di Appello di Bologna n.916/2018.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc sulla riassunzione proposta dalla nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- già revocato il d.i. n.605/2004 , condanna la al pagamento in favore di Pt_1 Parte_2
della somma complessiva di €7.886,91 per i titoli indicati, oltre interessi legali dal CP_1
17/8/2004 al saldo;
rigetta le ulteriori pretese della CP_1
- Compensa nella misura di due terzi le spese processuali tra le parti e condanna la Parte_1 alla rifusione alla della restante parte che liquida, già decurtato l'importo, per il
[...] CP_1 primo grado in €1.700,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per il primo giudizio di appello in
€1.800,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per il giudizio in Cassazione in €1.000,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa e per il presente giudizio di rinvio in €1.800,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa . Pone le spese della CTU a carico delle parti metà per ciascuna.
- Condanna alla restituzione delle maggiori somme ricevute dalla CP_1 Parte_1
in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.916/2018.
[...]
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 15/5/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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