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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
36
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1857 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
SA SI e ST MP, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili, ed CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8034/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 05/07/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla con cui quest'ultima, impugnando il Parte_1
provvedimento di diniego di sgravio relativo a 8 avvisi di addebito aventi numero
39720150003473724000, 39720150021143522000, 39720160014451444000,
39720160017960271000, 39720160025020183000, 39720160032102137000,
CP_ 39720170001736509000 e 3972017002122617000, ha chiamato in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni “ IN VIA PRELIMINARE: in virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente,
omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati. II. IN VIAPRINCIPALE:
accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione
delle partite esattoriali. III. IN VIA DENEGATA: dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati.”
Il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che la parte ricorrente non aveva rappresentato né provato la sussistenza di alcuno dei pregiudizi indicati dal comma 4 bis dell'art. 12 del d.p.r. 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito in legge
215/2021, che stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostra che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. In considerazione della relativa novità della normativa e dell'interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
26283, ha compensato per la metà le spese di lite e condannato la parte ricorrente al pagamento della residua metà.
Avverso tale pronuncia la ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità Parte_1
della sentenza impugnata per: 1) omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615
c.p.c.; 2) omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità notificazioni;
3) rilievo d'ufficio della prescrizione, omessa notifica ex art. 139 c.p.c. e ss. e onere della prova ex art. 2697 c.c. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 05/06/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 26/06/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 12 settembre 2024 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle
CP_ parti giustificano la integrale compensazione tra l'appellante e l' delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa CP_ interamente tra l'appellante e l' le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 26 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
36
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1857 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
SA SI e ST MP, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili, ed CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8034/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 05/07/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla con cui quest'ultima, impugnando il Parte_1
provvedimento di diniego di sgravio relativo a 8 avvisi di addebito aventi numero
39720150003473724000, 39720150021143522000, 39720160014451444000,
39720160017960271000, 39720160025020183000, 39720160032102137000,
CP_ 39720170001736509000 e 3972017002122617000, ha chiamato in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni “ IN VIA PRELIMINARE: in virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente,
omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati. II. IN VIAPRINCIPALE:
accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione
delle partite esattoriali. III. IN VIA DENEGATA: dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati.”
Il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che la parte ricorrente non aveva rappresentato né provato la sussistenza di alcuno dei pregiudizi indicati dal comma 4 bis dell'art. 12 del d.p.r. 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito in legge
215/2021, che stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostra che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. In considerazione della relativa novità della normativa e dell'interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
26283, ha compensato per la metà le spese di lite e condannato la parte ricorrente al pagamento della residua metà.
Avverso tale pronuncia la ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità Parte_1
della sentenza impugnata per: 1) omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615
c.p.c.; 2) omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità notificazioni;
3) rilievo d'ufficio della prescrizione, omessa notifica ex art. 139 c.p.c. e ss. e onere della prova ex art. 2697 c.c. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 05/06/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 26/06/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 12 settembre 2024 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle
CP_ parti giustificano la integrale compensazione tra l'appellante e l' delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa CP_ interamente tra l'appellante e l' le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 26 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa