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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274/2022 R. G., vertente tra Pt_
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante. Parte_1 Pt_3
con sede in Barcellona P. G., P. IVA: in proprio, c.
[...] P.IVA_1 Parte_3
f.: , quale fideiussore e quale socio accomandatario e legale rappresentante CodiceFiscale_1
p. t. della società , con sede in Parte_4
Barcellona Pozzo di Gotto, P. IVA: , anche questa quale fideiussore, tutti rappresentati P.IVA_2
e difesi, per procura in calce rilasciata su foglio separato, dall'avv. Alberto Azzaro (con PEC indicata), elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Catania, piazza Iolanda n. 1,
APPELLANTI contro
in persona del Direttore Generale dr.ssa Controparte_1 Controparte_2
c. f.: , quale mandataria in nome e per conto della in persona del P.IVA_3 Controparte_3 suo legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Aschenez n. 128, presso lo studio dell'avv. Sergio Giangreco (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
_______________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. – sezione civile n.
1036/2021 del 18 ottobre 2021 in materia di contratti bancari.
**************
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si precisano le conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in seno all'atto di appello, qui integralmente ritrascritto, all'uopo contestandosi integralmente quanto dedotto ed eccepito dall'appellata (già Controparte_3 [...]
in comparsa di costituzione. In particolare, si espone quanto segue: Controparte_4 innanzitutto, si impone insistere in tutti i motivi di appello meglio dedotti in atti, ritenuta la fondatezza delle contestazioni svolte da codesta difesa, in particolare in ordine alla violazione della normativa in materia bancaria, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione in materia di usura (è stato accertato e documentato l'intervenuto sforamento del limite stabilito dalla normativa antiusura mediante apposita CTP). Così come ritenuta la fondatezza della lamentata violazione dell'articolo 117 T.U.B. e conseguente nullità insanabile/inesistenza dei seguenti contratti: conto corrente ordinario n° 922459 (…); conto anticipi su fatture n° 922461 (…); conto anticipi – di transito – S.B.F. con disponibilità immediata n° 922462 (…); contratto del 3/3/2010 regolante apertura di DI di €. 100.000,00 concessa a valere sul c/c n° 922459, già esso stesso privo di valida convenzione scritta (…) (il suddetto documento, che peraltro non può definirsi <> in quanto, seppure facente riferimento alla concessione di linee di DI, si palesa come una comunicazione della cliente indirizzata alla banca). I suindicati contratti, pertanto, devono dichiararsi affetti da nullità insanabile per mancanza della forma scritta (art. 117 T.U.B.), conseguentemente alcun interesse, commissione e/o spesa potrà essere applicata (…), comunque manca la prova – essenziale a norma del T.U.B. e della giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione
– della avvenuta CONSEGNA della documentazione contrattuale alla società cliente/correntista che, per quel che è dato sapere, non è mai stata fatta e comunque non la ha MAI ricevuta. - Ritenuta, ancora, la eccepita nullità parziale ed intervenuta decadenza delle garanzie fideiussorie asseritamente rilasciate dagli appellanti in favore della società correntista. Il principio di diritto al riguardo più volte affermato in giurisprudenza (Cfr. per tutte Cassazione, Sez. III, Sent. del 16 ottobre
2017 n° 24296), nello specifico, rileva che, il preteso DIre, per far salvi i suoi diritti nei confronti dei fideiussori, avrebbe dovuto agire giudizialmente nei confronti della società correntista in ragione di proprie pretese DIrie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ex art. 1957, primo comma, c. c.. Per essere più chiari, nel caso di specie avendo esercitato la facoltà di CP_3 scelta che è propria delle obbligazioni solidali, ed avendo così deciso di NON promuovere giudizialmente alcuna <>, azione e/o domanda di pagamento, sia nei confronti della società correntista che nei confronti dei fideiussori nel termine semestrale previsto dallo stesso art.
1957 c.c., ha sostanzialmente rinunciato ad agire nei confronti dei garanti (nelle forme ordinarie).
La sentenza a Sezioni Unite della Cassazione del 30 dicembre 2021 n° 41994 ha definitivamente
2 plasmato il quadro normativo/giurisprudenziale di riferimento dell'eccezione sollevata/motivo di appello, affermando la nullità di qualsivoglia clausola derogatrice della disciplina legale dettata dall'art. 1957 c.c., ove presente, con conseguente intervenuta decadenza delle obbligazioni fideiussorie rilasciate dagli odierni appellanti. Tale dedotta circostanza è certamente rilevabile
d'ufficio in ogni stato e fase del giudizio. La sentenza di primo grado avrebbe dovuto, quantomeno, affermare tale avvenuta decadenza/invalidità/nullità. Fermo ed impregiudicato quanto già dedotto ed eccepito con specifico riferimento alla supposta garanzia prestata dalla società Controparte_5
(della quale si contesta l'invalidità e/o inesistenza anche per un ulteriore specifico
[...] motivo, ovvero in ragione della mancanza di una specifica delibera assembleare che autorizzava il legale rappresentante p.t. a prestare garanzia). - Si impone, altresì, contestare anche in questa sede tutto quanto dedotto dalla difesa avversaria e, segnatamente, quanto articolato riguardo una immaginifica inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c., ovvero ex art. 342 c. p. c., essendo stati, motivo per motivo, chiaramente indicati i capi oggetto del gravame, evidenziato l'errore in cui
è occorso il Giudice di prime cure, spiegati i motivi in fatto ed in diritto utili all'evidenza a determinare una diversa conclusione, ed infine specificata la diversa conclusione. La duplice eccezione appare, dunque, del tutto strumentale. Per il resto ci si riporta all'atto introduttivo, riservandosi di meglio replicare e controdedurre (la memoria di costituzione di controparte consta di ben 66 pagine) in sede di conclusionale. 3) In via istruttoria, rigettata ogni richiesta di parte appellata, si insiste nelle formulate richieste istruttorie, ed in particolare nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, così per come meglio precisata ed articolata, assolutamente indispensabile ad operare la ricostruzione del rapporto bancario intercorso, pur senza alcuna inversione dell'onere della prova, che ricade espressamente sull'Istituto appellato in ragione della spiegata domanda riconvenzionale. L'operazione di verifica, sulla scorta della documentazione contrattuale valida ed opponibile, anche circa l'eventuale superamento del tasso di usura, quale eccezione tempestivamente sollevata con l'atto introduttivo, a mezzo della espletanda CTU, di cui anche in questa sede si reitera richiesta, quale mezzo al fine, alla Ecc.ma Corte d'Appello, va condotta su tutti i quesiti riportati. A tal fine, il Giudice di prime cure, nel rigettare ogni richiesta istruttoria ritualmente formalizzata, oltre ad aver <> che, in ragione della domanda riconvenzionale spiegata, ogni onere di articolazione, allegazione e produzione, in realtà, era/rimaneva a carico della Controparte_6
non ha tenuto in nessun conto nemmeno i documenti allegati da questa difesa e
[...] le risultanze dell'accertamento tecnico di parte a firma del Dott. , anche qui riportate, ed ha Per_1 del tutto disatteso le istanze formulate (si intendono richiamate, al fine, tutte le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado avverso l'ordinanza istruttoria del 15/11/2019).…. Si chiede, pertanto, che la causa venga decisa, anche con riferimento alle richieste istruttorie formulate, all'uopo
3 assegnandosi i termini di legge per il deposito di memoria conclusionale, ed ulteriore termine per eventuali repliche”.
Per l'appellata: “voglia l'On.le Corte d'Appello gradatamente: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348 bis e ter c.p.c. in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto per come spiegato in atto;
2) per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese giusta l'art. 349, I comma, c.p.c. in relazione all'art.91 c.p.c.; 3) rigettare l'appello perché inammissibile a causa della mancata specificazione ex art. 342 c.p.c.; 4) rigettare ancora il proposto appello ritenendolo infondato in fatto ed in diritto con la conseguente conferma della sentenza di I grado e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche di questo secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2022 la in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., e la Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante p. t., hanno proposto appello, nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p. t., avverso Controparte_4 la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Barcellona P. G. ha:
• rigettato le domande proposte dagli attori (odierni appellanti) [che si riportano testualmente di seguito: “1) ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultra-legali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta e/o del contratto relativo al conto anticipi de quo, perché inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei conti anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
2) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
3) ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
4) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive
4 nella data di effettuazione dell'operazione; 5) ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
6) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 7) accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o dei conti anticipo de quo (completi delle modifiche nel tempo intervenute e con i fogli condizioni), la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultra-legale, e, per l'effetto, fatta salva l'ipotesi di nullità (art. 117 TUB) per mancanza del contratto scritto (nessun interesse dovrà essere applicato ai contratti nulli per carenza della forma scritta), ritenere e dichiarare che non sono dovuti, sin dall'inizio del rapporto, tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;
8) conseguentemente e per l'effetto,
e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultra-legale, fatta salva l'ipotesi di nullità (art. 117 TUB) per mancanza del contratto scritto (nel qual caso nessun interesse dovrà essere applicato ai contratti nulli per carenza della forma scritta), dalle commissioni di massimo scoperto, sia intra-fido che extra-fido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
9) ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l' convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di Controparte_7 interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
10) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la banca convenuta, all'uopo sviluppando ex novo tutti i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione dei singoli rapporti in poi e fino ad intervenuta revoca/chiusura (conti correnti e conti anticipi), il tutto alla stregua dei criteri spiegati in atti;
11) ritenere e dichiarare nulla per i motivi di cui in narrativa e comunque per insufficiente determinatezza
e/o perché illegittimamente applicata, la previsione, contenuta nel contratto di mutuo chirografario stipulato in data 14/11/2012, di utilizzare un meccanismo di calcolo (metodo c.d. “alla francese”) anatocistico, nonché ritenere e dichiarare che la somma erogata è servita ad abbattere l'esposizione debitoria del conto ordinario. Conseguentemente e per l'effetto ricalcolare ed accertare il saldo attuale, all'uopo sviluppando ex novo tutti i conteggi al tasso legale. All'esito del predetto ricalcolo, accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un DI della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma, a titolo di ripetizione di indebito, in favore della oltre interessi legali e Parte_5 rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
12) ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in
5 misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa e/o esigenze connesse alla crisi che negli ultimi anni ha attanagliato tutta la nostra economia interna); 13) all'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un DI della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso,
l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma, a titolo di ripetizione di indebito, in favore della oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo Parte_5 soddisfo;
14) conseguentemente e per l'effetto, condannare la banca convenuta al pagamento della somma risultante a DI di parte attrice, all'esito dell'accertamento del diverso dare/avere tra le parti e/o a titolo di restituzione di indebito, e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
15) condannare, comunque,
l'azienda di DI convenuta al pagamento in favore dell'attrice, Controparte_6
a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa, a quella somma, ritenuta di giustizia, e valutata in via equitativa, non potendosi all'uopo prescindere dalla storia aziendale, dal volume degli affari, dagli interessi economici in gioco e dal pregiudizio arrecato;
16) ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere le garanzie fideiussorie nei confronti della società attrice, in quanto
l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque, potrebbe comunque farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
17) ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni di cui infra perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale ed in ogni caso nulle per tutte le motivazioni di cui in atti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”];
• accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, per l'effetto condannando CP_3 gli attori, in solido tra di loro - i fideiussori nei limiti della garanzia prestata -, al pagamento, in favore dell'Istituto di DI, dell'importo complessivo di € 217.955,64 di cui: € 18.576,44 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. 922459, oltre interessi convenzionali al tasso del
9,050% dal 7 marzo 2014 al soddisfo;
€ 89.735,02 derivanti da insoluti di portafoglio RIBA, oltre interessi legali dal 7 marzo 2014 al soddisfo;
€ 109.644,18 per mutuo chirografario n.
022/12650545, oltre interessi al tasso dell'8,00% dal 7 marzo 2014 al soddisfo;
• condannato gli attori al rimborso delle spese processuali in favore di controparte, liquidate come in dispositivo.
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed hanno chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ferma ed impregiudicata l'esperibilità dell'azione di accertamento negativo (volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali e l'accertamento delle somme addebitate dalla in base a tali clausole ed CP_3 il conseguente storno dell'annotazione indebita, con susseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere), fosse ritenuta e dichiarata la procedibilità della domanda di ripetizione di indebito, così come meglio
6 precisata ed articolata nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1, c. p. c., con ogni consequenziale statuizione, nonché l'intervenuta violazione dell'articolo 117 T.U.B., con conseguente declaratoria della nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 922459, del contratto di conto anticipi su fatture n. 922461 e del contratto di conto anticipi – di transito – S.B.F. con disponibilità immediata n.
922462 per mancanza della forma scritta in quanto sottoscritti dalla sola società correntista, risultando totalmente assente la necessaria sottoscrizione della , ovvero in mancanza di produzione di CP_3 entrambe le scritture asseritamente sottoscritte dalle parti;
che fosse altresì dichiarata la nullità/inesistenza del contratto del 3 marzo 2010 regolante apertura di DI di € 100.000,00 concessa a valere sul c/c n° 922459, in quanto privo esso stesso di valida convenzione scritta ed in quanto il documento prodotto ex adverso non potrebbe definirsi “contratto” palesandosi come una comunicazione successiva;
nonché che fosse ritenuta e dichiarata la nullità (totale e/o parziale) delle prestate fideiussioni alla luce del noto arresto della Corte di cassazione n. 18686/2017, attesa la contrarietà alla normativa antitrust (legge n. 287/1990) e, segnatamente, la nullità delle clausole derogative della previsione di cui all'art. 1957 c. c. sulla base della pronuncia/sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione del 30 dicembre 2021 n. 41994; hanno chiesto, ancora, che fosse ritenuta e dichiarata l'intervenuta decadenza/estinzione/nullità/invalidità/inefficacia delle fideiussioni prestate, con conseguente liberazione degli appellanti dalle relative obbligazioni, nonché che fossero rigettate le domande di controparte siccome infondate in fatto ed in diritto, improponibili ed improcedibili, anche in ragione dell'applicazione di interessi usurari, e prive degli essenziali connotati di certezza, liquidità ed esigibilità. In ogni caso, hanno chiesto la rielaborazione dei singoli rapporti di conto corrente e conto anticipi per cui è causa, con applicazione della corretta disciplina/normativa in materia di interessi, ricapitalizzazione ed eventuale sforamento degli stessi rispetto alle previsioni della legge 108/1996, con eliminazione di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto arbitrariamente applicate, con sostituzione delle date valute con le date contabili delle operazioni, con eliminazione/espunzione delle spese per operazioni e/o varie non previste in contratto, ordinando, altresì, l'eliminazione di tutte le condizioni economiche in peius sia entro che oltre il fido in assenza di appropriato supporto probatorio e documentale, operando, comunque, un ricalcolo dell'esatto ammontare del saldo contabile tramite apposita c. t. u. contabile, tenuto conto della nullità del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di DI ad esso collegato, ovvero della mancanza/inesistenza del contratto di apertura del conto anticipi, nonché delle condizioni precipuamente applicate tempo per tempo dalla nel rapporto stesso, che impone che nessun CP_3 tasso di interesse sia dovuto a norma dell'art. 117, comma 3, T.U.B..
All'esito del predetto ricalcolo, hanno chiesto che fosse accertato se ed a quanto ammonti il debito residuo della società correntista, ovvero se ed in che misura vi sia un DI di quest'ultima, nonché
7 che sia liquidato il danno, in via equitativa, in favore della società medesima, in ragione della condotta della;
in ogni caso, che fosse ritenuto e dichiarato che la appellata non potrebbe far CP_3 CP_3 valere la garanzia fideiussoria nei loro confronti essendo invalida, inefficace, nulla ovvero estinta l'obbligazione, o comunque, entro limiti in cui sarebbe valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme derivate dall'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle.
Hanno chiesto, inoltre, che fossero ritenute e dichiarate nulle le fideiussioni perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale ed agli affidamenti concessi e, in ogni caso, nulle per tutte le motivazioni di cui in atti;
nonché che fosse dichiarato nullo, anche solo parzialmente e per mancanza di causa, il finanziamento oggetto di giudizio, e, per l'effetto, venisse rimodulato al tasso legale.
In via istruttoria, hanno domandato consulenza tecnico-contabile al fine di accertare le irregolarità già indicate in primo grado e meglio specificate nei motivi di appello e l'effettivo ammontare dell'eventuale supposto saldo contabile dei conti correnti, anche attraverso la corretta e completa ricostruzione di tutte le movimentazioni operate, nel rispetto della normativa in materia di interessi, ricapitalizzazione ed eventuale sforamento degli stessi rispetto alle previsioni della legge n. 108/1996
(interessi usurari), con eliminazione di commissioni di massimo scoperto arbitrariamente applicate, con sostituzione delle date valute con le date contabili delle operazioni (avuto riguardo all'effettiva disponibilità da parte della BANCA delle somme sottese alle operazioni), con eliminazione/espunzione delle spese per operazioni e/o varie non previste in contratto, procedendo anche alla rimodulazione al tasso legale del finanziamento.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22 luglio 2022 si è costituita la
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., quale mandataria in nome e per Controparte_1 conto della (già , resistendo Controparte_3 Controparte_4 all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342
c. p. c. e/o ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, formulando le domande sopra testualmente riportate al paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante – come da ordinanza resa all'udienza del 7 ottobre 2022 -, è stata fissata l'udienza del 4 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni (essendo stata rimessa al merito la valutazione della richiesta istruttoria avanzata dagli appellanti), differita poi al 13 maggio 2024 per ragioni di sovraccarico del ruolo.
8 In tale udienza, svoltasi in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l.
n. 83 del 2012 (conv. con mod. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante (in buona parte e salve le eccezioni di cui si dirà appresso) risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, nel suo complesso, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. la Corte si è pronunciata con l'ordinanza del 7 ottobre 2022 sopra richiamata.
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo gli appellanti contestano la decisione impugnata per avere rigettato l'eccezione di nullità dei rapporti bancari da loro formulata, sotto il profilo della mancanza di pattuizione scritta non avendo l'Istituto bancario sottoscritto i relativi atti.
Sostengono che il richiamo fatto dal Tribunale alla pronuncia n. 898/2018 della Suprema Corte – secondo cui (in parte motiva) quello della forma scritta: “ non è un requisito che va inteso in senso strutturale, ma funzionale” e ancora “deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto
e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo…”
– non sarebbe pertinente nel caso in esame in quanto riguarderebbe una diversa fattispecie, e cioè il
“contratto di intermediazione”, poi estensivamente applicato al rapporto di conto corrente.
9 Il primo Giudice, poi, a loro dire, non avrebbe considerato il principio sancito dall'art. 1284, comma
3, c. c. secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”, cosicché, in assenza di sottoscrizione del relativo accordo da parte di entrambi i contraenti, non potrebbe ritenersi che esso sia stato validamente concluso per facta concludentia.
Secondo il loro assunto, mancherebbe, nel caso in esame, una valida e adeguata convenzione scritta riguardo alle condizioni economiche applicabili ai rapporti bancari in oggetto, né sarebbe stata fornita una copia dei relativi contratti al cliente, in violazione di quanto disposto dall'art. 117, comma 1, T.
U. B. - che stabilisce testualmente che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” -, nonché dall'art. 23, comma 1, T.U.F., secondo cui: “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva
2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti”.
Sostengono, in definitiva, che nel nostro ordinamento non sarebbe ammesso un contratto con forma scritta ab substantiam concluso mediante sottoscrizione di una sola delle parti, nemmeno in base alla prassi bancaria di ricorrere al perfezionamento dell'accordo tra parti non presenti (ex art. 1326 c.c.) ovvero tra parti non presenti l'una di fronte all'altra.
In tali casi, infatti, sarebbe pur sempre necessaria la consegna al cliente di un “esemplare” secondo quanto previsto dalle norme citate, e cioè di quel documento o di quell'insieme di documenti che consentono di rappresentare quanto pattuito dalle parti, pur sempre per iscritto, essendo ovvio, in questa prospettiva, che il documento trasmesso al cliente debba recare la sottoscrizione della banca, dato che, fino a quando la proposta del primo non venga accettata dall'istituto di DI, essa non potrebbe valere a documentare alcun rapporto.
Evidenziano, perciò, che il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità per tutti i contratti bancari non potrebbe ritenersi rispettato nel caso in esame dato che le relative schede negoziali risulterebbero incomplete e/o sottoscritte unicamente dalla cliente/correntista: l'argomentazione del primo Giudice secondo cui la società correntista avrebbe ricevuto copia dei contratti sarebbe smentita dalla stessa espressa dichiarazione di quest'ultima di non averne mai ricevuto copia e dal fatto che avrebbe formalizzato apposita istanza, ai sensi dell'art. 119 T. U. B., al fine di ottenere i documenti contrattuali di cui non avrebbe avuto mai la disponibilità.
Secondo il primo decidente – continuano ancora gli appellanti - il requisito della forma scritta potrebbe essere soddisfatto qualora le sottoscrizioni fossero contenute in documenti distinti e una copia fosse consegnata al cliente: tuttavia – osservano - nel caso in esame la documentazione prodotta dalla risulterebbe incompleta, poiché non sarebbe stata fornita la prova dell'effettiva CP_3
10 esistenza di due documenti distinti, né che il documento asseritamente consegnato alla correntista fosse stato sottoscritto anche dalla CP_3
A loro dire il requisito della forma scritta sarebbe soddisfatto solo ove vi fosse la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distinti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale;
cosa che nella specie non è stato dimostrato.
Con la conseguenza che i contratti oggetto di causa – e cioè il conto corrente ordinario n. 922459, il conto anticipi su fatture n. 922461 ed il conto anticipi – di transito – S.B.F. con disponibilità immediata n. 922462, nonché il contratto del 3 marzo 2010 regolante l'apertura di DI pari a €
100.000,00 a valere sul c/c 922459, che non risulterebbe sottoscritto da un funzionario - sarebbero da dichiarare nulli per mancanza della forma scritta.
Deducono, poi, che il difetto di valide pattuizioni si riverbererebbe sul piano probatorio a scapito della che ha formulato domanda riconvenzionale, essendo necessario provvedere ad una CP_3 rideterminazione o ad un ricalcolo del saldo finale dei rapporti di conto corrente, da effettuare tramite un consulente tecnico contabile mediante l'eliminazione di ogni interesse, commissione e/o spesa non pattuita dalla data di apertura di ogni singolo rapporto e per tutto il periodo della sua esecuzione, partendo dal saldo del primo estratto conto – ove a DI della correntista – o dal saldo zero – ove a debito per la cliente -.
Evidenziano, ancora, che la controparte, il cui DI azionato in riconvenzionale non potrebbe definirsi certo, liquido ed esigibile per le ragioni da ultimo dette, non avrebbe nemmeno prodotto alcun estratto conto ex art. 50 del D. L. 385/93, necessario per supportare la sua pretesa DIria, né avrebbe fornito prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione degli estratti conto agli appellanti, così da permettere loro di effettuare ogni eventuale contestazione.
Tale circostanza sarebbe, a loro dire, ancora più significativa alla luce del fatto che essi, prima dell'avvio del giudizio, con raccomandata a. r. del 16 ottobre 2013, avevano chiesto all'Istituto di DI di avere la documentazione completa dei rapporti di conto corrente e dei conti anticipi collegati ai primi, nonché quella inerente al finanziamento e tutti gli aggiornamenti contrattuali previsti dagli artt. 2, 6 e 7 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
Contestano poi le argomentazioni del primo Giudice secondo le quali (testualmente) “parte attrice aveva uno specifico onere di conservazione della documentazione contabile relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca” e “gli attori non allegavano specificatamente, né tantomeno esaustivamente fornivano la prova dei loro assunti”, nonché il fatto che il Tribunale avrebbe messo in discussione anche il diritto della cliente/correntista di ottenere dalla
BANCA la documentazione di cui al quarto comma dell'art. 119 T. U. B., criticando, ancora una volta, la mancata considerazione da parte del primo Giudice dell'onere probatorio gravante
11 sull'Istituto di DI (attore in riconvenzionale) e l'omessa disposizione di un consulenza tecnica d'ufficio, come chiesto da loro in primo grado, che non sarebbe affatto esplorativa, ma anzi indispensabile per ricostruire effettivamente l'andamento dei rapporti bancari, stante il mancato integrale assolvimento dell'onus probandi da parte dell'istituto di DI (che avrebbe prodotto documenti contrattuali nulli).
Il motivo d'appello, in tutte le sue articolazioni, è infondato.
È ius receptum per consolidato insegnamento della Suprema Corte che, in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale.
Sufficiente è, dunque, in questa prospettiva, che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (tra le tante in tal senso si vedano Cass. Civ. nn.
38500/2023; 22385/2019; 14646/2018; 16070/2018).
Ineccepibile si appalesa sul punto la statuizione di prime cure che ha fatto corretta applicazione di tale consolidato insegnamento TT, giustamente dando atto, in punto di fatto, che la convenuta ha prodotto il documento di sintesi costituente il frontespizio dei contratti di conto CP_3 corrente al quale seguiva, per ciascuno, il testo contrattuale completo delle relative condizioni economiche e non (concernenti, secondo quanto è dato riscontrare anche in questa sede, il c/c ordinario n. 922459, il conto anticipi su fatture n. 922461 ed il conto anticipi - di transito - SBF con disponibilità immediata, n. 922466), oltre al documento di sintesi relativo al mutuo chirografario con relativo piano di ammortamento, sottoscritto dalla società mutuataria.
L'assunto di parte appellante secondo cui l'insegnamento giurisprudenziale richiamato dal primo
Giudice riguarderebbe specificamente e solo il contratto di intermediazione finanziaria, fattispecie differente dai rapporti bancari in esame, è destituito di fondamento, dato che, se è vero che la pronuncia delle Sezioni Unite in cui il principio de quo è stato enunciato ex professo ed in maniera chiara ed univoca (ossia la n. 898 del 16 gennaio 2018) ha riguardato in concreto la materia della intermediazione finanziaria - e precisamente i contratto-quadro per i quali l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998 prevede la forma scritta a pena di nullità -, è nondimeno pacifico che il principio medesimo, con la ratio ad esso sottesa, è stato esteso dallo stesso Giudice TT anche al tema dei contratti bancari.
Con sentenza n. 14243/2018, di qualche mese successivo, la Suprema Corte ha, infatti, evidenziato come il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia anzidetta (ed in un'altra,
12 recante il n. 1653, emessa il 23 gennaio 2018) - secondo il quale il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti – non possa non operare nella materia dei contratti bancari soggetti al D. Lgs. n.
385 del 1993 (t. u. b.), il cui art. 117, comma 1, nel prevedere che “i contratti sono redatti per iscritto
e un esemplare è consegnato al cliente”, reca una formulazione del tutto sovrapponibile a quella che il D. Lgs. n. 58 del 1998 (t. u. f.), art. 23, comma 1, riserva ai contratti aventi ad oggetto servizi di investimento;
l'art. 127 t. u. b., poi, nella versione vigente anteriormente alla modificazione introdotta col D. Lgs. n. 141 del 2010 (che ha previsto il rilievo d'ufficio della nullità da parte del giudice), disponeva che detta nullità potesse essere fatta valere solo dal cliente, in piena simmetria con la prescrizione contenuta nell'art. 23, comma 3, t. u. f.. Avuto riguardo a tale corrispondenza degli elementi normativi, il Giudice di legittimità ha ritenuto di poter riconoscere “anche nei contratti bancari una scelta legislativa che è chiaramente orientata a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e cui lo stesso si accinge ad aderire. Sicché, pure nella materia dei contratti bancari pare spendibile la conclusione cui pervengono le Sezioni
Unite allorquando evidenziano come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti
<>, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunt o attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del documento medesimo” (così testualmente la citata pronuncia n.
14243/2018).
Ha aggiunto, peraltro, il Giudice TT che non potrebbe validamente obiettarsi che la nullità per difetto di forma prevista dal testo unico bancario si differenzierebbe da quella contemplata dall'art. 23 t. u. f. in quanto rilevabile d'ufficio: ed infatti, a prescindere dal rilievo che l'introduzione della rilevabilità d'ufficio della nullità nel t. u. b. è avvenuta con la novella del D. Lgs. n. 141 del 2010 (in vigore dal 3 dicembre 2010), ha osservato che l'espressa previsione del rilievo officioso della nullità di protezione, introdotta con il predetto decreto legislativo per i soli contratti bancari, non ha generato una divaricazione tra i regimi giuridici applicabili alle due categorie di negozi. Ciò in quanto il rilievo ex officio di una nullità negoziale, anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione”, deve, secondo le Sezioni Unite della stessa Corte, ritenersi consentito in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”.
13 Con la conseguenza che il dato testuale della consentita rilevabilità d'ufficio della nullità formale
(presente nell'art. 127 t. u. b., nel testo vigente dal dicembre 2010, ma assente nell'art. 23 t. u. f.) non vale a giustificare la conclusione per cui, avendo riguardo alla disciplina della nullità, i contratti bancari e quelli di intermediazione finanziaria siano assoggettati, anche per il periodo di vigenza del
D. Lgs. n. 141 del 2010, a diverse discipline giuridiche.
Ha aggiunto la Suprema Corte che il dato della sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca risulta ridimensionato anche nella prospettiva dell'applicazione della norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 3, c. c., poiché, se è vero che quest'ultima richiede un accordo contrattuale ai fini della valida pattuizione di interessi in misura ultra-legale, non essendo sufficiente, in linea di principio, la sola dichiarazione unilaterale del debitore, tuttavia deve essere fatto salvo il caso in cui la dichiarazione medesima sia utilizzata ed accettata ex adverso proprio ai fini del perfezionamento dell'accordo (si richiama in proposito Cass. Civ. n. 11757/1991).
Sulla base di quanto sin qui esposto è infondato il motivo di appello in esame, sia nella critica sviluppata in via principale, sia nella parte in cui si assume che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del dettato dell'art. 1284, comma 3, c. c., dato che, al contrario, il primo Giudice, in linea con il principio giurisprudenziale da ultimo riportato, ha spiegato che dall'esame dei documenti contrattuali prodotti dalla (sopra riportati analiticamente) è stato possibile verificare che tra le parti sono CP_3 state pattuite le condizioni giuridiche ed economiche dei rapporti di conto corrente, con l'indicazione dei tassi di interesse, dei criteri e periodicità della capitalizzazione degli interessi, della commissione di disponibilità dei fondi, delle valute e degli ulteriori costi, essendo superata, perciò, in quanto infondata, ogni contestazione relativa all'applicazione di interessi a tasso ultra-legale e quant'altro sopra dedotto siccome non oggetto di apposita pattuizione tra le parti, che, invece, stando alla documentazione in atti, vi è stata.
Vale all'uopo ribadire che, in linea con quanto affermato di recente dallo stesso Giudice TT
(ordinanza n. 19298/2022), una volta accertato per tutti i rapporti bancari suddetti (c/c ordinario, conto anticipi e conto di transito) il rispetto del requisito della forma scritta nei termini di cui all'interpretazione granitica sopra riportata - e cioè a prescindere dalla mancata sottoscrizione da parte della banca del documento contrattuale da essa predisposto, essendo sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata una copia al cliente, che vi abbia apposto la propria sottoscrizione – “sarebbe illogico e giuridicamente distonico ritenere che quello stesso requisito della forma scritta non riguardi, invece, una delle clausole di cui si compone il contratto medesimo, segnatamente quella in tema di interessi, in forza dell'identico onere di forma imposto dall'art. 1284
c. c., dal momento che <<la validit del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente al rispetto della suddetta a tutte le clausole stesso>
14 ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali>> (Cass. 24591/2019)” (così testualmente la citata pronuncia del 2022 in parte motiva).
Destituito di fondamento è, poi, l'assunto degli appellanti secondo cui, anche a voler ritenere validi sotto il profilo della forma i rapporti bancari stipulati con atti “mono-firma”, mancherebbe in ogni caso, nella specie, il requisito essenziale della consegna di un “esemplare” di essi alla cliente, mai avvenuta da parte della a dire degli appellanti, come dimostrerebbe anche il fatto che la CP_3 società medesima, prima dell'introduzione del giudizio, ha avanzato all'Istituto di DI domanda di copia ex art. 119 T. U. B..
Siffatto argomento, oltre ad essere smentito in fatto dalle stesse risultanze documentali, è, comunque, infondato in diritto.
In punto di fatto, invero, risulta dalla documentazione contrattuale prodotta dalla (di cui CP_3 sopra) che la società correntista ha sottoscritto espressamente le dichiarazioni presenti in calce nei rispettivi testi contrattuali secondo cui “Dichiaro/Dichiariamo di avere trattenuto copia del contratto identificato dal codice (…) e riportato in calce ad ogni pagina”, attestando così di avere ricevuto copia di ogni contratto, rimanendo perciò smentito in re ipsa l'assunto (meramente labiale) della mancata consegna di un esemplare del documento contrattuale da parte della CP_3
Sotto il profilo del diritto, poi, vale ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui deve escludersi che la mancata consegna del documento contrattuale integri una nullità, poiché se è vero che le Sezioni Unite (con arresto reso in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t. u. f e art. 117, comma 1, t. u. b.) è «composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale» (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898, in motivazione), tuttavia l'affermazione va intesa nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento, contemplando la norma uno specifico obbligo dell'istituto di DI che è complementare al vincolo di forma e che
è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto di dovere confermare in tema di contratti bancari quanto affermato dallo stesso nel passato, sia pure con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che cioè la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso, osservando che l'art. 117, comma 3, t. u. b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, laddove per «forma» deve intendersi la veste esteriore dell'atto secondo quanto è dato ricavare dal comma 2 dello stesso articolo, restandovi estranea la consegna dello scritto. Ed infatti, a fronte della prescrizione di carattere generale contenuta nel primo comma dell'art. 117 - per cui i contratti sono
15 redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente -, il secondo comma dispone che il CICR può prevedere che «per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma», evidentemente attribuendo al termine «forma» il suo significato tradizionale, quale mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare
(l'«altra forma» è, in definitiva, la forma diversa da quella scritta).
La Suprema Corte, dunque, inferisce dall'interpretazione sistematica dell'art. 117 che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo e non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto, il quale non incide sulla validità del contratto, non potendosi perciò, nemmeno in astratto, predicare la nullità del contratto bancario per la mancata consegna del documento contrattuale (così Cass. Civ. n. 18230/2024).
Da respingere sono anche le ulteriori articolazioni del motivo di appello in esame: in primis quella con cui si evidenzia che il DI vantato dalla dovrebbe essere accertato mediante apposita CP_3 consulenza contabile che proceda alla rideterminazione del saldo finale del conto corrente principale e di quelli ad esso collegati, accertando quale sarebbe l'ammontare delle eventuali somme residuali tenuto conto della nullità dei contratti di conto corrente e delle invalidità applicate dall'Istituto di DI nei rapporti stessi.
Questo assunto muove dal presupposto della nullità dei contratti e delle clausole in essi contenute, la cui fondatezza, però, è stata esclusa dal primo Giudice con statuizione confermata in questa sede (per le ragioni sin qui esposte), motivo per cui infondate ne sono anche le argomentazioni consequenziali, quale quella di che trattasi.
Parimenti da respingere è l'assunto che la non avrebbe assolto al proprio onere probatorio CP_3 essendo incompleta la documentazione dalla stessa prodotta, non bastando, a dire degli appellanti, la produzione dei singoli estratti conto analitici, ma essendo necessario anche che l'Istituto di DI, onerato della prova in quanto attore in riconvenzionale, fornisse la prova della ricezione da parte della cliente dell'avvenuta comunicazione degli estratti conto prima della costituzione in giudizio, in modo da consentire alla società di effettuare ogni idonea contestazione.
In primo luogo, deve precisarsi che, come sottolineato dal Tribunale, la ha adempiuto agli CP_3 oneri probatori gravanti su di sé in forza della domanda riconvenzionale svolta, producendo agli atti del giudizio i contratti quale fonte dell'obbligazione principale e di quella fideiussoria, nonché la documentazione contabile (tra cui gli estratti-conto analitici) utile ai fini della ricostruzione dei rapporti bancari intercorsi con la società attrice e con i fideiussori attori.
Quanto poi all'asserita mancata prova documentale della ricezione da parte della cliente della comunicazione dei singoli estratti conto da inviare nel corso del rapporto, così da poterli contestare
(se del caso), mette conto evidenziare, anzitutto, come dalla circostanza documentale che la richiesta
16 avanzata all'istituto di DI ex art. 119 T. U. B. datata 16 ottobre 2013 non comprendeva gli estratti contro si ricavi evidentemente che la società istante e i fideiussori (firmatari della missiva medesima) ne erano già in possesso, per averli regolarmente ricevuti nel corso del rapporto da parte della
CP_3
Né gli appellanti hanno spiegato e specificato quali sarebbero state le contestazioni che non avrebbero potuto muovere per via dell'asserita - ma affatto indimostrata ed anzi smentita dalla circostanza appena evidenziata - mancata ricezione degli estratti conto periodici da parte della CP_3
In secondo luogo, giova rilevare che, in linea di principio, l'inadempimento del dovere della banca di inviare periodicamente gli estratti conto al cliente - che grava senz'altro sull'istituto di DI quale obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c. - potrebbe essere invocato a fondamento di un'azione di inadempimento del correntista (cfr. Cass. Civ. 1584/2017), che non risulta spiegata nella specie, ma non certo per sostenere che vi sarebbe stata una carenza probatoria della attrice in CP_3 riconvenzionale, vieppiù quando, com'è avvenuto nella specie, risulta che la stessa ha prodotto in atti i contratti di riferimento ed i relativi estratti conto con la restante documentazione contabile a supporto della propria pretesa DIria.
Ne discende il rigetto del primo motivo di appello in tutte le sue articolazioni.
Col secondo motivo gli appellanti criticano la dichiarazione d'inammissibilità della doglianza relativa al superamento del tasso soglia usura effettuata dal Tribunale sull'assunto che fosse stata dedotta solo nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., tale da avere costituito
“allegazione nuova rispetto alle domande proposte nell'atto introduttivo e non precisazione o modificazione di quelle precedentemente avanzate” (così testualmente a pag. 14, ultima parte, della sentenza).
Obiettano che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che già nell'atto di citazione di primo grado essi attori avevano chiesto (testualmente) di: “… D) accertare, sin dall'inizio del rapporto (e comunque con decorrenza dall'entrata in vigore della L. 108/96) per i conti correnti intercorsi tra le parti, nonché per i conti anticipi di cui in narrativa, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del DI, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto”.
Sostengono, quindi, che, dopo avere avanzato detta domanda in citazione, hanno proceduto a precisarla nella sede appositamente deputata alla precisazione o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, ossia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., e
17 ciò a seguito del deposito della documentazione contrattuale da parte della convenuta, in CP_3 esito alle complesse verifiche volte ad accertare l'intervenuto superamento del tasso soglia usura (L.
108/96), le quali non sarebbero state esitabili in sede di prima comparizione, proprio per la loro complessità operativa.
Riportano, dunque, quanto già specificato nella suddetta memoria in primo grado (come alle pagg.
26 e 27 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità), ribadendo che, alla luce di tali indicazioni, tutti i tassi previsti sarebbero superiori rispetto alla soglia dell'usura.
Aggiungono, inoltre, che, anche a voler ritenere valide le argomentazioni del Tribunale sul punto, in ogni caso la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o interessi usurari sarebbe sempre rilevabile dal giudice d'ufficio, anche in grado di appello, vieppiù quando, come nella specie, l'Istituto di DI abbia avanzato domanda riconvenzionale, richiamando a sostegno talune pronunce della Suprema Corte.
Ritengono che a tal fine sarebbe necessario verificare a mezzo c. t. u. il rispetto (o meno) dei limiti previsti dalla legge 108/96, dall'art. 644 c.p. e dall'art. 1815 c. c., nel contempo accertando anche se la abbia stabilito che le competenze derivanti dai conti anticipi fossero regolate CP_3 trimestralmente sul conto ordinario, se la capitalizzazione degli interessi derivanti dai conti anticipi, inclusi quelli estinti in precedenza, potesse avvenire rispettando le normative del CICR, se la capitalizzazione delle poste passive, per entrambi i conti, sia avvenuta sin dall'inizio del rapporto con la medesima periodicità degli interessi attivi e se, a seguito di un'eventuale capitalizzazione delle poste passive, il saldo abbia registrato un incremento a favore della società correntista, se sia stata applicata la commissione di massimo scoperto intra-fido ed extra-fido, quali condizioni di valuta siano state applicate dalla sin dall'inizio del rapporto sulle operazioni attive e su quelle CP_3 passive e, in particolare, il periodo in cui si sia verificato il superamento del tasso soglia usurario, includendo nel calcolo del tasso effettivo globale tutti i costi del DI, comprese le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per valuta anticipata applicata alle operazioni passive, le commissioni,
i costi e qualsiasi altra spesa imposta dalla per la tenuta del conto, ricalcolando, all'esito, CP_3 quanto suppostamente dovuto a quest'ultima a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi.
Deducono ancora che la verifica del superamento del tasso usura postula l'inclusione nel computo del tasso effettivo anche degli interessi “lucrati” con il meccanismo della posticipazione e della anticipazione della valuta, nonché delle commissioni di massimo scoperto (nelle loro diverse denominazioni, quali: c. d. f.; c. m. f.; c. i. v.), sia intra-fido che extra-fido, e comunque di tutti i costi e spese varie legate alla tenuta del conto.
18 Richiamano in proposito la normativa di riferimento (legge 108/1996, il novellato art. 644, comma 4,
c. p., l'art. 2 bis della legge 2/2009) e l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza della Suprema
Corte riguardo alle modalità di calcolo per la verifica del superamento del tasso soglia usurario (si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 29-31 dell'atto di appello), insistendo ancora una volta per la disposizione di una c. t. u..
Ribadiscono ancora l'assunto secondo cui la convenuta avrebbe: CP_3
1) praticato l'anatocismo e l'anatocismo nascosto, dato che le competenze dei conti anticipi, riversate in quello di corrispondenza, avrebbero comportato la capitalizzazione periodica degli interessi passivi, della e di altri costi;
Pt_6
2) applicato, in aggiunta agli interessi, commissioni di massimo scoperto;
3) applicato interessi ultra-legali, spese bancarie, valute, spese di istruzione pratica e spese infra-
trimestre senza alcuna specifica pattuizione scritta;
4) superato il tasso soglia;
5) addebitato le operazioni passive della cliente con data anticipata rispetto a quella data effettiva delle operazioni, mentre gli accrediti delle operazioni attive sarebbero stati effettuati con valuta posticipata, causando un aumento degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
6) addebitato spese di gestione, commissioni per ogni singola operazione, costi di scrittura, invio dell'estratto conto, assicurazione e altri costi sotto varie voci, senza un previo accordo chiaro e sufficientemente determinato;
computando in tal modo interessi passivi privi di sufficiente determinatezza ed applicando indebitamente la capitalizzazione su base trimestrale anche prima del 2000, in violazione del disposto dell'art. 1283 c. c..
Evidenziano che la capitalizzazione trimestrale non potrebbe essere attuata nemmeno in base al D.
Lgs. 342/1999 poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in relazione all'art. art. 76 Cost., né in forza della delibera CICR del 2000 applicabile solo alla fattispecie del conto corrente previsto e regolato dagli artt. 1823 e segg. c.c. e non anche al rapporto di apertura del DI disciplinato dagli art. 1842 c.c. e 117 T. U. B., che la delibera medesima non menzionerebbe.
Dopo avere illustrato le differenze esistenti tra i due suddetti rapporti – quello di conto corrente di corrispondenza e quello di apertura di DI – assumono che i criteri stabiliti dalla delibera del CICR sopra detta, volti a garantire la reciprocità in ordine alla capitalizzazione degli interessi DIri e debitori, e quindi l'equità nell'addebito e nell'acDI degli interessi, non potrebbero trovare applicazione nei rapporti di apertura del DI che, per la loro natura di finanziamento, producono
19 in primis interessi debitori quale remunerazione dei capitali concessi dalla banca, non essendovi luogo di applicare ad essi il principio di reciprocità suddetto.
Deducono poi l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni e spese non specificamente e validamente pattuite, ribadendo la necessità di una verifica tramite c. t. u. e criticando, proprio in ragione di tutte le doglianze sopra riportate, già formulate in primo grado, l'affermazione del primo Giudice secondo la quale vi è stato nella specie un : “difetto di contestazione specifica di parte attrice sulla pretesa DIria avanzata in via riconvenzionale” e quella secondo cui gli attori “non contestavano la sua sussistenza, quanto piuttosto il quantum”.
Obiettano, invero, al contrario, di avere contestato la pretesa DIria, rilevando ed eccependo l'intervenuto superamento del tasso soglia usura e di aver richiesto la c. t. u. proprio al fine di una corretta ricostruzione del rapporto e quantificazione dell'eventuale residuo DI della banca.
Il motivo, variamente articolato, è da rigettare.
Quanto alla prima parte, quella in cui si critica la statuizione di inammissibilità della doglianza riguardante il superamento del tasso soglia dell'usura, rileva la Corte che nella parte argomentativa dell'atto di citazione di primo grado non è contenuto alcun riferimento all'asserita usurarietà degli interessi, né riguardo al conto corrente ordinario affidato, né riguardo ai due conti anticipi (né tanto meno riguardo al rapporto di mutuo).
Nella lunga parte narrativa della citazione introduttiva del primo grado – atto in cui devono essere esposti, a mente dell'art. 163, comma 3, n. 4, c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), tutti “i fatti
e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (…)” - nessun richiamo vi è all'usura, come si evince peraltro agevolmente dalla mera lettura della pag. 2 dello stesso (che contiene un elenco sintetico, ma dettagliato, dell'operato pretesamente illegittimo della durante il corso CP_3 dei rapporti di riferimento), nonché dall'intero corpo dell'atto, dove i singoli argomenti sono esposti in altrettanti paragrafi (segnatamente intitolati “anatocismo”, “commissione di massimo scoperto”,
“c. d. gioco delle valute”, “c. d. ius variandi”, “risarcimento del danno”, “mutuo chirografario”,
“interesse del fideiussore”), tra i quali non ve n'è alcuno intitolato “superamento del tasso soglia”, né in alcuno dei predetti è fatto accenno all'usura.
Nemmeno nelle conclusioni della citazione, peraltro, è contenuta una domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità degli interessi passivi pattuiti ed applicati dall'istituto di DI in violazione della soglia dell'usura, dato che, come ineccepibilmente osservato dal Tribunale, gli attori si sono limitati, in sede di rassegnate conclusioni, “a chiedere la declaratoria del criterio di rilevazione dell'usura, senza svolgere alcuna domanda di accertamento di nullità delle pattuizioni sopra soglia”
(così testualmente a pag. 15 della motivazione della sentenza).
20 E, difatti, al n. 6) delle conclusioni – l'unico in cui si parla di “usura” – si legge testualmente: “ritenere
e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate
(a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive”, domanda che, evidentemente, riguarda solamente il criterio di rilevazione dell'usura e non già la declaratoria di nullità delle pattuizioni
(nemmeno specificamente indicate) sopra soglia.
La domanda che parte appellante afferma sarebbe stata avanzata nell'atto di citazione – e cioè, come riportato sopra: “D) accertare, sin dall'inizio del rapporto (e comunque con decorrenza dall'entrata in vigore della L. 108/96) per i conti correnti intercorsi tra le parti, nonché per i conti anticipi di cui in narrativa, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del DI, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto)” – non è, in verità, contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione, bensì riguarda uno dei quesiti oggetto dell'invocata c. t. u. (si veda a pag. 28 della citazione), dunque attiene ad una mera richiesta istruttoria, la quale – va detto - si appalesa sul punto assolutamente esplorativa in un quadro in cui, come s'è detto, l'atto di citazione, nella parte argomentativa ed assertiva, non contiene alcuna esposizione riguardante il fatto del superamento del tasso soglia usura, né gli elementi di diritto di riferimento (come chiesto dal citato n. 4 dell'art. 163 c. p. c. nel testo previgente).
Peraltro, a tutto voler concedere, nel quesito anzidetto la questione dell'asserita usura nemmeno è dedotta in maniera specifica, mediante l'indicazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e di quelli applicati in concreto, dell'eventuale qualità di consumatore, della misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e degli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento per il calcolo del c.d. tasso soglia, come sarebbe necessario secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. S. U. n. 19597/2020; in senso conforme, da ultimo, si veda anche Cass. Civ. n. 26525/2024).
Con detto quesito, piuttosto, così come formulato, si è inteso sopperire all'assoluta carenza allegativa, demandandosi al c. t. u. l'indagine su un fatto costitutivo (di una domanda, per vero, inesistente) che, invece, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica esposizione da parte attrice, e cioè il periodo in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, peraltro con una formula assolutamente generica e non pertinente al caso concreto dato che i rapporti bancari di riferimento risultano accesi nell'anno 2010, tale che nessun senso può assumere, in questo contesto, l'espressione testuale
“accertare, sin dall'inizio del rapporto (e comunque con decorrenza dall'entrata in vigore della L.
21 108/96)”, a comprova, ancora una volta, dell'assoluta genericità dell'enunciazione della questione
(peraltro solo nel quesito peritale).
Sostengono gli appellanti che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c. avrebbero proceduto alla “precisazione” della domanda e di averlo fatto legittimamente poiché solo dopo la produzione della documentazione contrattuale da parte della convenuta hanno potuto effettuare le CP_3 verifiche necessarie, richiedenti una certa complessità operativa.
Questi assunti sono del tutto infondati, ad avviso della Corte, in quanto, anzitutto, va ribadito che nessuna domanda di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi per superamento del tasso soglia risulta validamente formulata nell'atto di citazione secondo quanto si è esposto sopra;
tale che non può ragionevolmente parlarsi della “precisazione” di una domanda mai ritualmente formulata.
In secondo luogo, gli appellanti mostrano, con il suddetto argomento, di aver travisato il principio generale dell'onere della prova in materia di nullità delle clausole contrattuali nei rapporti bancari e, segnatamente, quelle in materia di superamento del tasso usurario, dato che, come si è accennato sopra, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli stessi e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre spetta alla controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S. U. n.
19597/2020).
Nel caso in esame è mancata – si ripete - ogni deduzione in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio e siffatta carenza non può certo trovare giustificazione, come vorrebbe parte appellante, nel fatto che solo dopo la produzione della documentazione contrattuale da parte della convenuta sarebbe CP_3 stato possibile per gli attori effettuare le opportune verifiche: al contrario, la regola ex art. 2697 c. c., in combinato con il richiamato disposto del n. 4 dell'art. 163 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), avrebbe postulato che gli attori, anche mediante apposita perizia di parte allegata alla citazione, deducessero in domanda (ossia in citazione), in maniera specifica, i fatti costitutivi dell'asserita nullità della pattuizione degli interessi per superamento del tasso soglia, allegandovi gli elementi di riferimento in fatto ed in diritto, essendo essi (e non già la parte convenuta, seppure poi abbia proposto domanda riconvenzionale) i primi a dover effettuare le dovute allegazioni in fatto e diritto costituenti l'imprescindibile presupposto per l'identificazione della causa petendi a presidio del contraddittorio.
D'altra parte, è noto e va ribadito che la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, mentre nella specie – si ribadisce - una
22 domanda specifica, relativa all'usura, non è stata formulata in citazione (secondo quanto si è detto sopra); mentre non si può in detta memoria proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, dato che esse semmai vanno presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione secondo il disposto dell'art. 183, comma 5, c. p. c. nel testo vigente ratione temporis.
Destituita di fondamento è, poi, in questo stesso contesto, la considerazione di parte appellante secondo cui, in ogni caso, anche a voler ritenere “lecite” le motivazioni del primo Giudice, la nullità contrattuale, quale quella relativa agli interessi usurari, sarebbe sempre rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado: in proposito giova osservare che il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va pur sempre contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (cosa non avvenuta nella specie secondo quanto si è detto sin qui).
Siffatto rilievo d'ufficio in tanto sarebbe ammissibile in quanto sia basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito, com'è avvenuto nella specie (ex multis Cass. Civ. nn. 4867/2024; 28983/2023; 40896/2021; 36353/2021;
350/2013).
Rimane evidentemente assorbita nel rigetto di questa prima parte del motivo di appello la questione riguardante le modalità di calcolo del superamento del tasso soglia.
La restante parte del motivo in esame è inammissibile in quanto gli appellanti non hanno fatto che riproporre con essa, quasi pedissequamente, tutte le questioni avanzate in prime cure (illegittima applicazione dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto, di interessi ultra-legali, di spese, commissioni ed altri emolumenti non pattuiti per iscritto, cd. “gioco delle valute”) sulle quali il Tribunale si è pronunciato, una per una, nella sentenza impugnata con puntuali argomentazioni che non sono state affatto contrastate dagli appellanti con altrettanto precise obiezioni, avendo costoro solo ribadito acriticamente quanto esposto in primo grado e censurando solamente, e sempre in maniera generica, la considerazione di prime cure secondo cui essi non hanno specificamente contestato la pretesa DIria di cui alla domanda riconvenzionale.
Considerazione del Tribunale – questa – che merita qui piena conferma, essendo innegabile, in base alla lettura degli atti difensivi di primo grado di parte attrice, che quest'ultima non ha formulato delle puntuali contestazioni sulle specifiche poste passive dei conti, indicando i termini ed i periodi rispetto
23 ai quali vi sarebbe stata l'applicazione di interessi anatocistici o di spese non dovute e/o quant'altro, ma, dopo avere elencato i precetti normativi e l'interpretazione giurisprudenziale di riferimento, senza correlarli alle questioni di fatto dedotte, si è fermata sostanzialmente a reiterare la doglianza (rivelatasi infondata) della mancanza di pattuizione per iscritto delle clausole contrattuali inerenti alle poste assunte come illegittime e ad insistere nella richiesta di c. t. u. cui affidare la ricostruzione dell'andamento dei rapporti.
Consulenza che giustamente il Tribunale ha considerato esplorativa, nel caso di specie, stante l'assoluta carenza allegativa di cui si è detto più diffusamente sopra, alla quale non avrebbe potuto sopperire l'accertamento tecnico richiesto, né tale carenza sarebbe stata giustificata dalla mancata disponibilità dei contratti e della documentazione contabile per le ragioni enunciate nel dettaglio a pagg. 18-21 della parte motiva della sentenza, pienamente da condividere in questa sede secondo quanto si è spiegato sopra.
Ne discende il rigetto integrale anche del secondo motivo di appello, in parte infondato e nella restante parte inammissibile.
Il terzo motivo riguarda la statuizione di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, dolendosi gli appellanti che il Tribunale sarebbe giunto ad una tale decisione con motivazione erronea e in evidente contrasto con la documentazione in atti.
Evidenziano che attraverso la chiesta c. t. u. si potrebbe fare emergere la non rispondenza dei saldi via via riportati negli estratti conto ai conteggi reali e veritieri, siccome viziati dall'applicazione di tassi usurari, dall'anatocismo, dall'applicazione di tassi ultra-legali non formalmente pattuiti, dall'addebito di c. m. s. prive di giustificazione causale, nonché da spese mai pattuite.
Deducono che la , attraverso il vincolo tecnico-funzionale sussistente tra gli utilizzi per CP_3 elasticità di cassa e quelli dei conti anticipi, avrebbe determinato in proprio favore una commistione di competenze (fra loro capitalizzate), impedendo di rendere liquido ed esigibile il saldo dei conti correnti principali, senza depurarlo delle competenze generate dalle operazioni di anticipo, determinanti nel calcolo del saldo contabile finale.
Aggiungono che dall'esame degli estratti conto risulterebbe che la ha sistematicamente CP_3
“girato” le competenze prodotte dai conti anticipi sul conto corrente ordinario in tal modo capitalizzandole ad un tasso diverso da quello indicato nello scalare dei conti anticipo, con conseguente attuazione di anatocismo nascosto ed applicazione di condizioni diverse da quelle indicate nell'estratto conto dei conti anticipo;
ciò che avrebbe comportato la violazione dell'art. 1284
c.c., impedendo al correntista di essere informato in tempo utile sul reale costo delle linee di DI.
24 Secondo il loro assunto siffatta condotta della avrebbe causato danni alla correntista, che CP_3 sarebbero in re ipsa per via dell'illegittima applicazione di interessi, competenze, spese e commissioni, la quale avrebbe fatto aumentare gli importi dei saldi debitori, riducendo così la sua liquidità e limitando l'attività economica della società.
Evidenziano di aver subito, oltre ai danni economici, un ulteriore danno per la non corretta segnalazione alla centrale dei rischi di un importo di utilizzo dell'affidamento superiore a quello reale, con palese violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede anche nell'operare il recesso dall'affidamento, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, in particolare non avendo considerato che l'Istituto di DI non ha fornito alcuna comunicazione completa inerente allo svolgimento del rapporto;
non è stato trasparente nelle concrete modalità di svolgimento dello stesso, oltre che nell'imposizione di tassi e nell'applicazione di commissioni, spese, onorari di sorta, e non ha avvisato i fideiussori, con ogni conseguenza di legge, anche inerente all'intervenuta decadenza della garanzia prestata.
Deducono che il primo Giudice avrebbe dovuto effettuare una quantificazione del danno in via equitativa, sussistendo nella specie i presupposti previsti per tale valutazione, e cioè la certezza dell'an, ovvero l'esistenza del danno – il quale sarebbe in re ipsa per il semplice esito dell'accertamento negativo - e l'incertezza del quantum, cioè l'impossibilità o l'estrema difficoltà di fornire la prova dell'effettiva entità del danno sulla base di elementi oggettivi, richiamando a tal fine giurisprudenza della Suprema Corte.
Il motivo è infondato, dato che il rigetto della domanda risarcitoria è scaturito direttamente – come giustamente ha argomentato il primo Giudice - dalla mancanza di un positivo accertamento circa la dedotta nullità delle condizioni contrattuali applicate ai rapporti dalla convenuta (con rigetto CP_3 anche della domanda di ripetizione dell'indebito).
I pregiudizi economici e non economici che gli appellanti lamentano nella specie – consistenti in particolare, come si è detto, nella riduzione della liquidità a disposizione dell'attività commerciale, con conseguente ripercussione sulla stabilità finanziaria della società, e nella non corretta segnalazione alla centrale dei rischi di un importo di utilizzo dell'affidamento superiore a quello reale, con susseguente danno alla reputazione commerciale -, dovuti anche alla pretesa violazione da parte della dei doveri di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto, deriverebbero, CP_3 secondo il loro assunto, da condotte illegali dell'istituto di DI le quali, però, non hanno trovato affatto riscontro negli accertamenti in atti, essendo stata, pertanto, rigettata in prime cure sia l'azione di accertamento negativo formulata dagli allora attori (oggi appellanti), sia quella di ripetizione dell'indebito, ed essendo stata acclarata, di contro, la piena legittimità dell'operato dell'istituto di
25 DI nell'applicare interessi, commissioni, spese e quant'altro pattuito tra le parti come da contratti prodotti dalla medesima. CP_3
Orbene, poiché anche in questa sede ha trovato conferma la predetta decisione del primo Giudice, essendo state rigettate tutte le doglianze esposte sia col primo, che col secondo motivo di appello, ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello in esame, non essendovi prova alcuna, in atti, dell'illegalità dell'operato della nell'applicazione di interessi, commissioni, spese e CP_3 quant'altro lamentato dagli appellanti (già attori in primo grado), nemmeno sotto il profilo dell'anatocismo, né essendo stato ritualmente dedotto (come detto in alto) il superamento del tasso soglia, per tutte le ragioni sin qui esposte, mancando perciò il primo requisito dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice, ossia il fatto illecito della , asseritamente generatore dei pretesi CP_3 danni.
La Corte evidenzia inoltre che, pur essendo dirimente quanto appena detto, correttamente il primo
Giudice ha aggiunto che gli attori non hanno nemmeno dedotto, oltre che provato, i danni patrimoniali e non patrimoniali che avrebbero subito nella vicenda in esame, essendosi limitati ad enunciazioni generiche, sfornite di supporti probatori e documentali, senza dettagliare in che cosa sarebbero effettivamente consistiti i pretesi pregiudizi in punto di an.
Genericità che si riscontra anche in questa sede dove gli appellanti, ribadendo ancora una volta che i danni sarebbero in re ipsa, hanno parlato genericamente di “riduzione di liquidità” che avrebbe limitato la capacità economica dell'azienda, nonché di non corretta segnalazione alla centrale rischi di un importo di utilizzo dell'affidamento superiore a quello reale, senza specificare null'altro, trascurando il fatto che, come anche giustamente evidenziato dal Tribunale, ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, quale danno-conseguenza diverso ed ulteriore rispetto al fatto illecito in sé (cd. danno-evento, che, comunque, nella specie nemmeno è stato accertato), richiede di essere dedotto e provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente (ma solo dopo l'accertamento dell'an) facendo ricorso all'equità ex art. 1226 c.c., non potendosi parlare, perciò, di danni in re ipsa, come invece hanno fatto gli appellanti.
Ne discende il rigetto del terzo motivo.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello: con esso gli appellanti criticano la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una traditio parziale della somma concessa a mutuo, ribadendo che essa, accreditata sul conto corrente della società, sarebbe inevitabilmente servita per abbattere l'esposizione di tale conto, essenzialmente derivata – a loro dire -
26 dall'applicazione di interessi usurari, anatocismo, tassi ultra-legali non pattuiti per iscritto, c. m. s. prive di giustificazione causale e spese non pattuite.
Secondo la prospettazione degli appellanti la società mutuataria avrebbe ricevuto solo un beneficio parziale dall'erogazione del mutuo dal momento che il saldo negativo del c/c ordinario, che il finanziamento è servito a ripianare, sarebbe stato inficiato da tutti gli addebiti illegittimi sopra indicati, essendo perciò il mutuo medesimo da ritenere parzialmente nullo, in quanto carente in parte dell'oggetto.
In aggiunta deducono che il Tribunale avrebbe errato anche nella parte in cui ha ritenuto che
(testualmente): “l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non implica automaticamente anatocismo… è errato affermato che per effetto dell'ammortamento alla francese si corrispondono interessi indeterminati o superiori a quelli convenuti”.
Ed infatti, secondo il loro assunto, l'applicazione del piano di ammortamento stilato nella specie secondo il metodo c.d. “alla francese” risulterebbe viziata in quanto tale metodo prevederebbe un meccanismo anatocistico, e dunque un costo effettivo superiore a quello nominale risultante dal contratto, violando così non solo l'art. 1283 c.c., ma anche l'art. 1284 c.c., che, nel caso di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto, impone l'applicazione del tasso legale semplice e non di quello ultra-legale indeterminato.
Sulla prima articolazione – quella relativa alla asserita traditio parziale della somma oggetto di mutuo
– è appena il caso di ribadire che esclusa, come è stata nella specie, l'illegittima applicazione di tassi di interessi usurari, ultra-legali, anatocistici, nonché di c. m. s. e spese non contrattualmente pattuite, deve negarsi fondatezza alla doglianza degli attori (oggi appellanti) secondo la quale col finanziamento in oggetto sarebbe stata coperta, sia pure in parte, una somma illegittimamente appostata sul conto corrente.
Immune da censure è, perciò, l'argomento del primo Giudice secondo cui “il rigetto della domanda di nullità contrattuale e di ripetizione comporta conseguentemente la reiezione anche della doglianza attorea secondo la quale si sarebbe verificata una parziale traditio della somma concessa a mutuo.
È superato, infatti, l'assunto attoreo per il quale all'esposizione debitoria di conto corrente, per il cui ripianamento veniva contratto il mutuo, contribuivano interessi e costi non dovuti, invero non specificamente dedotti ed accertati” (così testualmente a pag. 22 della sentenza).
Quanto poi alla seconda articolazione del motivo in esame, essa si appalesa inammissibile in quanto non fa che ribadire ciò che già è stato dedotto in prime cure dagli attori, peraltro in maniera generica,
27 che cioè la avrebbe applicato al mutuo interessi anatocistici per effetto della previsione del CP_3 rimborso della somma finanziata attraverso il cd. “ammortamento alla francese”.
Il Tribunale, a tal riguardo, ha fornito una precisa spiegazione a supporto della statuizione di rigetto di questo assunto, testualmente argomentando che: “premesso che la previsione di detta forma di rimborso veniva convenuta dalle parti e che non veniva specificamente allegato e provato l'asserito abuso di posizione dominante della banca, occorre osservare che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non implica automaticamente anatocismo, in quanto il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato. L'ammortamento alla francese utilizza una formula di equivalenza finanziaria che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, senza alcuna trasformazione del tasso di interesse convenuto applicato, che in termini percentuali resta esattamente identico a quello concordato, consentendo altresì – a vantaggio del mutuatario – una rata costante. Per le suesposte ragioni, è errato affermare che per effetto dell'ammortamento alla francese si corrispondono interessi indeterminati o superiori a quelli convenuti. La sua previsione, inoltre, non incontra alcun limite di validità e non comporta alcuna violazione dei principi di trasparenza bancaria. Nel caso di specie, peraltro, parte attrice non allegava alcun elemento idoneo a ritenere che il piano di ammortamento specificatamente concordato tra la e la convenuta fosse viziato da anatocismo, essendosi piuttosto Parte_5 limitata ad affermazioni generiche e alla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertarne la sussistenza. Attese, dunque, l'infondatezza e l'assoluta genericità delle contestazioni formulate, in alcun modo supportate da prove, non poteva essere disposta c.t.u. tecnico contabile, come reiteratamente richiesto da parte attrice, in quanto la stessa avrebbe natura meramente esplorativa. La consulenza tecnica d'ufficio non è invero mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione di elementi acquisti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto, come già sopra rilevato in relazione ai rapporti di conto corrente, tale mezzo di indagine non poteva essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, quindi, va negato qualora la parte aspiri con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni, come verificatosi nel caso di specie”.
A fronte di una così dettagliata argomentazione in fatto e diritto, gli appellanti si sono limitati a ribadire le stesse generiche deduzioni del primo grado, senza in alcun modo proporre obiezioni
28 critiche specifiche avverso l'impianto motivazionale anzidetto, violando così il principio di specificità di cui all'art. 342 c. p. c., in virtù del quale, com'è noto, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (ex multis Cass. Civ. nn. 36481/2022; 13535/2018).
Mette conto precisare, comunque, che, in virtù del noto arresto delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 15130/2024, nel mutuo con ammortamento cd. “alla francese” non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti”, cioè non pagati alla scadenza, mentre l'ammortamento “alla francese” è ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento dell'obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale (in senso conforme si vedano anche da ultimo Cass. Civ. nn. 1403/2015; 1168/2025).
Ne discende, per tutte e per ciascuna delle superiori ragioni, il rigetto anche del quarto motivo di appello.
Col quinto motivo gli appellanti denunciano l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di invalidità (totale e/o parziale delle fideiussioni prestate), da loro sollevata, sulla base dell'argomento secondo il quale il contratto di fideiussione omnibus è conforme allo schema contrattuale proposto dell'ABI e la nullità prevista per violazioni anticoncorrenziali riguarda “esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si estende ai contratti che, sulla base di tali intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con i terzi “.
Obiettano che la BA d'AL, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha disposto che i modelli
ABI per le fideiussioni rilasciate a garanzia delle operazioni bancarie (come sarebbero quelle in esame, del 14 novembre 2012 e del 3 marzo 2010) contengono disposizioni in contrasto con la legge sulla concorrenza (L. 287/1990), in particolare con l'art. 2, comma 2, lett. a), e sottolineano che le banche che hanno adottato e che ancora adottano lo stesso modello incorrono in nullità per essere quest'ultimo contrario alla normativa antitrust che sancisce la nullità delle intese tra imprese che
29 abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera costante la concorrenza all'interno del mercato nazionale.
Evidenziano che dalla nullità delle intese deriverebbe la nullità dei contratti di fideiussione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come confermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7294 del 2017.
Aggiungono poi che con recente pronuncia del 30 dicembre 2021 n. 41994 le Sezioni Unite hanno sancito la nullità delle clausole previste da uno schema standard dell'ABI, tra cui rientrerebbero quelle contestate in atti, chiedendo che sia dichiarata, in particolare, la nullità della clausola che deroga all'art. 1957 c. c., con conseguente declaratoria della decadenza dall'azione nei confronti dei fideiussori, dato che la si sarebbe limitata a presentare solo a distanza di otto mesi una CP_3 domanda riconvenzionale e, peraltro, dopo la proposizione di un giudizio di accertamento negativo.
Ed invero, la citazione per accertamento negativo è stata notificata nel novembre 2013, laddove la domanda riconvenzionale è stata avanzata con atto depositato solo nel giugno 2014, oltre il termine previsto dal predetto articolo, con conseguente decadenza dal diritto di far valere la garanzia fideiussoria.
A loro dire la avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente entro i sei mesi decorrenti, quanto CP_3 meno, dalla data della prima lettera di diffida e messa in mora del 24 luglio 2013 tramite un giudizio monitorio e, non avendolo fatto, avrebbe rinunciato implicitamente ad agire contro i fideiussori, essendo conseguentemente decaduta dalla relativa azione.
Criticano poi la sentenza impugnata per avere interpretato le fideiussioni per cui è causa come
“contratti autonomi di garanzia” e di averlo fatto autonomamente, senza che ci fosse stata sul punto alcuna sollecitazione della parte interessata, obiettando che perché possa parlarsi di tale tipo di contratti sarebbe necessario che sia previsto l'inciso “senza eccezioni” o che, quanto meno, si negasse espressamente la facoltà del garante di opporre eccezioni al DIre;
condizioni non presenti, né
l'una, né l'altra, nei contratti in oggetto.
La contestano ancora per non avere dichiarato la nullità delle fideiussioni in oggetto per violazione di una norma imperativa, in quanto non sarebbe stata specificata la misura massima del DI garantito: a loro dire, infatti, la dichiarazione di garanzia rilasciata dal fideiussore, relativa ad un DI futuro ed indeterminato quale quello risultante dalle continue oscillazioni del saldo corrente con affidamento, senza nemmeno indicare la misura massima garantita, si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 1938 c. c., fermo restando – osservano – che anche prima della modifica di quest'ultima norma, l'inesistenza di un importo massimo garantito, determinato o determinabile, ne avrebbe comportato la nullità per violazione degli artt. 1346 e 1418 c. c..
30 Ribadiscono, inoltre, la violazione dell'art. 1956 c. c. dato che la avrebbe in un primo CP_3 momento continuato a concedere DI alla debitrice principale, pur potendosi rendere conto che le condizioni patrimoniali della stessa erano peggiorate, rendendo più difficile il soddisfacimento del DI, tale da avere scaricato il rischio sugli ignari fideiussori, senza chiedere loro la specifica autorizzazione indicata dalla norma a pena di estinzione della garanzia e liberazione del garante;
successivamente avrebbe, però, reso indisponibile l'affidamento pur senza una sua formale revoca
(ed ancora una volta all'insaputa dei fideiussori).
Evidenziano che questi ultimi avrebbero interesse a far accertare la nullità dei contratti, e in caso di esito favorevole, a vedersi riconosciuti i pagamenti indebitamente effettuati o a verificare l'effettiva esposizione debitoria della società garantita, rideterminata secondo condizioni corrette.
Deducono ancora l'invalidità o l'inesistenza della garanzia prestata dalla società “ Parte_4
anche per lo specifico ulteriore motivo che sarebbe mancata, nella specie, la
[...] deliberazione preventiva e espressa da parte dell'assemblea dei soci, necessaria per autorizzare il prestito della fideiussione da parte di una società “non finanziaria” (ossia non avente come oggetto sociale l'attività finanziaria), richiamando all'uopo la sentenza della Suprema Corte n. 2320/2024.
Il motivo è infondato nel suo complesso.
Quanto alla prima articolazione – riguardante la nullità delle clausole derogative della previsione di cui all'art. 1957 c. c. e, più in generale, di quelle fissate dal modello standard predisposto dall'ABI secondo quanto stabilito da ultimo con sentenza della Suprema Corte n. 41994/2021 –, va rilevato anzitutto che l'eccezione è stata formulata secondo un generico richiamo a massime e principi giurisprudenziali riportati per esteso, ma senza contenere un preciso e concreto riferimento al caso specifico, tanto da porsi palesemente al limite dell'ammissibilità.
In ogni caso, giova rammentare che, come anche rilevato dal Tribunale in sentenza, detta eccezione
è stata formulata per la prima volta dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale in primo grado (depositata nel luglio del 2021) e, dunque, tardivamente, dovendosene anche per questa via ritenerne l'inammissibilità.
Vero è che si tratterebbe di una questione rilevabile d'ufficio, non oggetto perciò di un'eccezione strictu senso, così da potersi dedurre per la prima volta anche in grado di appello: va tuttavia ricordato,
a tal riguardo, che è assolutamente pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale il principio secondo il quale le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione però che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
31 In questa prospettiva esegetica, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che l'invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure di fatti già allegati (v. da ultimo Cass.
Civ. n. 20713/2023 che, proprio in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI, né prodotto il modello medesimo).
Ed invero seppure la nullità di clausole contrattuali sia sollevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, formando oggetto perciò di eccezione in senso lato, vanno tuttavia rispettati i limiti del thema decidendum tracciato in primo grado, quanto meno sotto il profilo del riscontro fattuale acquisito, ormai immutabile nei gradi successivi.
Nel caso in esame – va ribadito – parte attrice ha dedotto la questione solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado, reiterandola in sede di appello, ma non ha mai fornito alcun riscontro fattuale all'eccezione medesima, non producendo nemmeno il modello ABI al quale gli atti di fideiussione in oggetto sarebbero conformi.
Sul punto vale richiamare l'insegnamento costante della Suprema Corte secondo il quale, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della BA d'AL e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità (da ultimo, tra le tante, si vedano Cass.
Civ. nn. 863/2025; 416/2025; 30383/2024; 20713/2023).
Ad ogni buon conto, va detto nel merito che, se non può condividersi l'argomento del Tribunale, censurato da parte appellante, secondo il quale la sanzione di nullità prevista dalla legge 287/1990 riguarda esclusivamente le intese tra imprese (cd. “a monte”) restrittive della libertà come individuate dall'art. 2 della stessa legge, essendo principio pacifico che tale nullità, ove accertata, può estendersi anche alle fideiussioni stipulate “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, in ogni caso la questione sollevata con il presente motivo di appello non è accoglibile.
Oltre, infatti, a non essere supportata da idonea documentazione di riscontro come si è detto sopra, non avendo parte attrice mai depositato in atti il provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 (che peraltro riguarda le sole fideiussioni omnibus e, dunque, quanto al caso di specie, atterrebbe solo all'atto n. 2236443 del 3 marzo 2010) ed il modello ABI cui ha fatto riferimento, in ogni caso deve
32 rilevarsi come manchi nella specie, e nemmeno è stata allegata dagli interessati, l'effettiva ricaduta nel caso concreto della dedotta nullità delle clausole conformi al modello ABI.
Dalla formulazione di questa articolazione del motivo di appello si ricava, invero, agevolmente che l'interesse dei fideiussori appellanti ad ottenere (se del caso) la declaratoria di nullità (anche solo parziale) delle fideiussioni (quali rapporti “a valle” dell'intesa illecita) è collegato - come è espressamente indicato nel motivo d'appello, precisamente nell'ultima parte della pag. 44 - alla
(invocata) reviviscenza dell'art. 1957 c.c., avendo gli appellanti ivi sottolineato che “nell'affermato presupposto che questa Ecc.ma Corte d'Appello riterrà affermare, dunque, la nullità di alcune clausole, e tra queste la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. e che, pertanto, debba applicarsi il termine semestrale previsto dal detto art. 1957 c.c., si reitera in questa sede l'eccezione di decadenza dall'azione nei confronti dei fideiussori. L'intenzione del Legislatore al riguardo, così come la giurisprudenza costante, sembra abbastanza chiara (…)”.
Orbene, non può non evidenziarsi, tuttavia, come gli attori non abbiano sollevato in primo grado, entro i termini delle relative preclusioni, l'eccezione di decadenza della dal diritto di agire CP_3 verso i fideiussori ex art. 1957 c. c., che, come è noto, costituisce eccezione in senso stretto (cfr. Cass.
Civ. nn. 1851/2025; 8023/2024), non rilevabile d'ufficio, essendone loro perciò oggi precluso il relativo rilievo.
Ciò comporta, nel caso concreto, l'insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante degli appellanti alla pronuncia di nullità parziale delle fideiussioni, anche mediante rilievo officioso, posto che esso presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI nell'ipotesi specifica, sempre che possa essere ancora invocata, mentre nel caso di specie, essendo preclusa comunque l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c. c., il rilievo officioso della nullità della clausola non interferirebbe con l'eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. Cass. Civ. n. 30383/2024).
Fermo restando tutto quanto sin qui esposto, vale ricordare che, ove anche volesse accogliersi la tesi della nullità delle clausole fideiussorie (presenti negli atti oggetto di causa) conformi al modello ABI, propugnata da parte appellante, si tratterebbe in ogni caso di una nullità parziale, secondo il principio ripetutamente affermato dal Giudice TT (v. per tutte Cass. Civ. S. U. n. 41994/2021), tale che, come giustamente evidenziato anche da parte appellata, potrebbe estendersi all'intero contratto solo nel caso in cui la parte interessata riuscisse a dimostrare la stretta interconnessione tra la clausola nulla ed il resto del contratto a mente del primo comma dell'art. 1419 c. c., accertamento che resta precluso al giudice (cfr. Cass. Civ. n. 6685/2024).
33 Dimostrazione – la predetta - che nella specie è mancata del tutto, non essendo nemmeno stati allegati in punto di fatto i suoi presupposti applicativi.
Sulla questione, poi, della qualificazione dei rapporti di garanzia - quali contratti autonomi di garanzia o quali fideiussioni -, è appena il caso di notare come non sia ravvisabile un concreto interesse della parte appellante a impugnare questa parte della motivazione, visto che essa non ha avuto alcun concreto riflesso sulla statuizione finale, dovendosi rammentare che l'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione della sentenza, va apprezzato in relazione all'utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte che lo propone, non potendo consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.
È, pertanto, inammissibile in questa prospettiva, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte dalle parti e che sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (ex multis v. Cass. Civ. nn. 28307/2020; 13373/2008;
15623/2005; 13091/2003; 10558/2002; 4267/1986).
Nel caso di specie il Tribunale ha sviluppato l'argomento relativo alla natura dei rapporti di garanzia in oggetto solo in aggiunta rispetto alla ratio decidendi di base, una volta che in via dirimente aveva comunque evidenziato che “il rigetto delle domande svolte in ordine ai rapporti oggetto di garanzia rende assorbito il vaglio in ordine alla opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1945 c. c.”: tale che dalla qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia non è derivata, nel caso concreto, alcuna statuizione suscettibile di giudicato, né essa ha costituito una delle rationes decidendi poste a base della pronuncia, così da potere generare nella parte l'interesse ad impugnare ex art. 100
c. p. c..
Non è privo di rilievo in proposito rammentare che, nei gradi di impugnazione, il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado poiché postula la necessità di tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado, idonea ad assumere la consistenza del giudicato per le parti non impugnate, a causa dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello; con la conseguenza che nel decidere sulla sussistenza di tale interesse, e quindi sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Pertanto, l'interesse, ed il conseguente onere, della parte soccombente ad impugnare è esteso e allo stesso tempo limitato alle "rationes decidendi" poste a base della sentenza, ma non coinvolge le questioni sulle quali questa non si sia pronunciata, perché ritenute assorbite (v. sul punto Cass. Civ. n. 12700/2001).
34 D'altra parte, nel caso in esame sono gli stessi appellanti a premettere all'argomentazione dissenziente de qua che essa viene formulata “per mera completezza espositiva, atteso il riferimento rivolto dal
Giudice in sentenza (…)” (così testualmente a pag. 47, seconda parte, dell'atto di appello); cosicché non un vero e proprio motivo di appello è ravvisabile in essa – che, va ribadito, sarebbe come tale inammissibile per le ragioni sin qui esposte -, ma solo un rilievo critico, rispetto al quale superfluo appare in questa sede dilungarsi ulteriormente.
Quanto poi agli ulteriori rilievi contenuti nel presente motivo, va detto quanto segue.
Sull'asserita violazione del disposto dell'art. 1938 c. c., se ne rileva l'inammissibilità in quanto sul punto il primo Giudice, nel rigettare l'eccezione degli attori, si è pronunciato in maniera esplicita, testualmente spiegando che: “una particolare tipologia di fideiussione è costituita dalla c.d. fideiussione omnibus prevista dall'art. 1938 c.c. ai sensi del quale: <<la validit del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente al rispetto della suddetta a tutte le clausole stesso>>. La fideiussione omnibus, quindi, si differenzia dalla fideiussione ordinaria per il fatto che la garanzia non è limitata a un certo debito, ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente
o futura. Il legislatore proprio per l'aleatorietà che caratterizza la fideiussione omnibus ha sancito quale condizione necessaria per la sua validità la determinazione di un tetto massimo garantito.
Venendo ai rapporti in atti, emergeva: che e la società < Parte_3 Parte_7
, con contratto n. 2578811 del 14.11.2012, dichiaravano di costituirsi
[...] fideiussori a favore della e nell'interesse della a Controparte_4 Parte_5 garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in dipendenza del rapporto di mutuo chirografario n. 12650545 dedotto in giudizio;
che, contratto n. 2578813 del 14.11.2012, Pt_3
Par e la società < di > garantivano, fino
[...] Parte_7 Parte_3 all'importo di € 240.500,00, l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla in Parte_5 dipendenza del contratto di affidamento n. 5316969 (castelletto per sconto ed anticipi mediante acDI sbf di effetti, crediti e altri documenti dell'importo di € 185.000,00 con scadenza il
10.03.2013). All'evidenza, quindi, non venivano in evidenza fideiussioni omnibus, quanto fideiussioni specifiche ai predetti rapporti, per le quali non era richiesta l'indicazione dell'importo massimo garantito (peraltro espressamente individuato nel rapporto n. 2578813 del 14.11.2012). Inoltre, con la fideiussione omnibus n. 522288 del 3.03.2010 e la società < Parte_3 [...]
>> si costituivano fideiussori fino all'importo di € 520.000,00, così Parte_7 soddisfacendo per tabulas il requisito legale richiesto dall'art. 1938 c.c.. Pertanto, l'eccezione di indeterminatezza delle fideiussioni deve essere respinta”.
35 A fronte di tale dettagliata argomentazione gli appellanti si sono limitati a ribadire l'eccezione de qua negli stessi termini (peraltro generici, come già evidenziato dal primo Giudice a pag. 23, ultima parte, della sentenza dove si legge testualmente: “ferma l'assoluta genericità delle doglianze svolte dall'attrice senza alcun riferimento ai contratti intercorsi tra le parti, anche a seguito della produzione documentale avversaria …”) di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio (si vedano le pagg. 20 e 21 dello stesso) e di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c. (si vedano le pagg. 30 e 31 della stessa), senza minimamente controbattere, con precise e motivate repliche, all'iter logico-motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della statuizione di rigetto della doglianza medesima, incorrendo ancora una volta nell'inammissibilità della critica per violazione del principio di specificità di cui all'art. 342 c. p. c. per le stesse ragioni sopra riportate in sede di disamina del quarto motivo di appello (cui si rimanda qui per economia espositiva).
Analoghe considerazioni vanno fatte per l'eccezione di violazione dell'art. 1956 c. c., che il Tribunale ha rigettato con apposita dettagliata spiegazione [testualmente affermando: “parimenti infondata è
l'eccezione di nullità delle garanzie per violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la convenuta concesso ulteriore DI alla società garantita pur conoscendo l'aggravarsi della sua situazione economica e senza alcuna specifica autorizzazione da parte dei fideiussori. In ossequio al generale principio in tema di onere probatorio, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il DIre, senza la sua autorizzazione, abbia fatto DI al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr., Cass. Civ., sez. I, 17/11/2016, n.
23422). Nel caso in esame, i garanti non dimostravano né un intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale rispetto al momento della concessione della garanzia, né che la banca convenuta fosse consapevole dell'ipotetico detto peggioramento. Inoltre, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del DIre, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far DI al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di DI da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del DI (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 23/03/2017, n. 7444). Ciò posto ed applicando i superiori principi al caso di specie, va osservato – ed
è circostanza dirimente ed assorbente ogni ulteriore profilo - che le obbligazioni fideiussorie venivano assunte dalla società << , di cui era socio accomandatario e Parte_7 Parte_3 rappresentante legale, nonché da in proprio. Come si evince dalle stesse qualità spese in giudizio da Parte_3 parte attrice, era altresì rappresentante legale della società correntista e mutuataria. Parte_3 Parte_5
Cosicché è indubitabile la conoscenza dell'andamento dei rapporti bancari e della situazione patrimoniale della società in capo ai fideiussori”], rispetto alla quale gli appellanti nulla hanno dedotto di specifico, Parte_5 idoneo (se del caso) a stimolare un nuovo esame della questione, essendosi ancora una volta limitati a ribadire quanto sostenuto in primo grado, peraltro sempre in maniera alquanto generica.
36 Ne discende l'inammissibilità anche di tale doglianza.
Quanto, infine, alla dedotta invalidità e/o inesistenza della garanzia fideiussoria prestata dalla società
perché non preceduta da un'apposita deliberazione, il Tribunale Parte_4 ne ha rilevato l'inammissibilità siccome questione svolta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (si veda a pag. 26 della sentenza impugnata) e tale statuizione non ha formato oggetto di critica da parte degli appellanti in questa sede, avendo essi motivato il proprio dissenso rispetto alla questione affermando che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione questa eccezione in quanto il fideiussore (titolare anche della garante era anche amministratore Parte_3 CP_3 della società correntista e, dunque, non avrebbe potuto non essere a conoscenza dell'andamento dei Parte_ rapporti bancari e della situazione patrimoniale della
Osserva la Corte però che questo argomento del primo Giudice, a ben vedere, ha riguardato il superamento di altra eccezione attorea – ossia quella relativa all'asserita violazione del disposto dell'art. 1956 c. c. – e non affatto quella relativa all'assenza di una preventiva delibera assembleare CP_ della s., sollevata dagli attori solo in sede di comparsa conclusionale, come si evince agevolmente dalla lettura delle pagg. 25 e 26 (prima parte) della sentenza e come, del resto, è rispondente alla logica del caso.
Ne deriva che anche quest'ultima parte del quinto motivo di appello è da ritenere inammissibile perché non è correlata alla ratio decidendi posta dal Tribunale alla base della sua decisione sul punto, che è stata - si ripete - una statuizione d'inammissibilità per tardività della deduzione (testualmente:
“ferma l'inammissibilità delle difese nuove svolte per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale con specifico riferimento alla garanzia prestata dalla società << Controparte_8
”), nient'affatto contrastata in questa sede dagli appellanti con critiche coerenti e che
[...] merita, in ogni caso, di essere confermata, dato che, in effetti, con essa è stato introdotto in comparsa conclusionale un thema decidendum del tutto nuovo - quale quello dell'invalidità della fideiussione prestata dalla società in accomandita semplice “ per difetto di previa Parte_7 delibera assembleare -, mai formulato in citazione, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p.
c., esposto soltanto dopo lo spirare del termine per le preclusioni assertive, e non accompagnato, per di più, da alcun concreto riscontro fattuale.
La contestazione sulle spese di lite, basata essenzialmente sull'asserita fondatezza dei motivi di appello, va disattesa evidentemente, stante il rigetto integrale dei motivi di impugnazione.
Ad esso segue, secondo la regola della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte.
37 Esse si liquidano sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, individuato in base all'oggetto della disputa (concernente l'accertamento negativo e le plurime domande di nullità di cui si è detto) come indeterminabile – non essendo monetariamente quantificabile il petitum – e di complessità media, avuto riguardo all'entità della contesa ed alla media difficoltà delle questioni da essa implicate, e applicando i parametri tariffari medi per analoghe ragioni, determinandole perciò in complessivi € 12.156,00 a titolo di onorario, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase istruttoria (stante la richiesta di c. t. u.) e di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023), tenuto conto anche del rigetto dell'istanza di inibitoria in corso di causa,
e € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] in persona del legale rappresentante p. t., da e dalla Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante Parte_4
p. t., con atto notificato il 19 aprile 2022, nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p. t., oggi in Controparte_4 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante p. t., e, per essa, la mandataria Controparte_1
in persona del Direttore Generale dr.ssa avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_2 di Barcellona P. G. – sezione civile n. 1036/2021 del 18 ottobre 2021, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente grado in favore della in persona del Direttore Generale dr.ssa Controparte_1 [...]
quale mandataria in nome e per conto della (già CP_2 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p. t., liquidate Controparte_4
38 in complessivi € 12.156,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché gli appellanti, in quanto soccombenti ut supra, versino
(solidalmente) un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
39
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274/2022 R. G., vertente tra Pt_
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante. Parte_1 Pt_3
con sede in Barcellona P. G., P. IVA: in proprio, c.
[...] P.IVA_1 Parte_3
f.: , quale fideiussore e quale socio accomandatario e legale rappresentante CodiceFiscale_1
p. t. della società , con sede in Parte_4
Barcellona Pozzo di Gotto, P. IVA: , anche questa quale fideiussore, tutti rappresentati P.IVA_2
e difesi, per procura in calce rilasciata su foglio separato, dall'avv. Alberto Azzaro (con PEC indicata), elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Catania, piazza Iolanda n. 1,
APPELLANTI contro
in persona del Direttore Generale dr.ssa Controparte_1 Controparte_2
c. f.: , quale mandataria in nome e per conto della in persona del P.IVA_3 Controparte_3 suo legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Aschenez n. 128, presso lo studio dell'avv. Sergio Giangreco (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
_______________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. – sezione civile n.
1036/2021 del 18 ottobre 2021 in materia di contratti bancari.
**************
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si precisano le conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in seno all'atto di appello, qui integralmente ritrascritto, all'uopo contestandosi integralmente quanto dedotto ed eccepito dall'appellata (già Controparte_3 [...]
in comparsa di costituzione. In particolare, si espone quanto segue: Controparte_4 innanzitutto, si impone insistere in tutti i motivi di appello meglio dedotti in atti, ritenuta la fondatezza delle contestazioni svolte da codesta difesa, in particolare in ordine alla violazione della normativa in materia bancaria, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione in materia di usura (è stato accertato e documentato l'intervenuto sforamento del limite stabilito dalla normativa antiusura mediante apposita CTP). Così come ritenuta la fondatezza della lamentata violazione dell'articolo 117 T.U.B. e conseguente nullità insanabile/inesistenza dei seguenti contratti: conto corrente ordinario n° 922459 (…); conto anticipi su fatture n° 922461 (…); conto anticipi – di transito – S.B.F. con disponibilità immediata n° 922462 (…); contratto del 3/3/2010 regolante apertura di DI di €. 100.000,00 concessa a valere sul c/c n° 922459, già esso stesso privo di valida convenzione scritta (…) (il suddetto documento, che peraltro non può definirsi <
– della avvenuta CONSEGNA della documentazione contrattuale alla società cliente/correntista che, per quel che è dato sapere, non è mai stata fatta e comunque non la ha MAI ricevuta. - Ritenuta, ancora, la eccepita nullità parziale ed intervenuta decadenza delle garanzie fideiussorie asseritamente rilasciate dagli appellanti in favore della società correntista. Il principio di diritto al riguardo più volte affermato in giurisprudenza (Cfr. per tutte Cassazione, Sez. III, Sent. del 16 ottobre
2017 n° 24296), nello specifico, rileva che, il preteso DIre, per far salvi i suoi diritti nei confronti dei fideiussori, avrebbe dovuto agire giudizialmente nei confronti della società correntista in ragione di proprie pretese DIrie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ex art. 1957, primo comma, c. c.. Per essere più chiari, nel caso di specie avendo esercitato la facoltà di CP_3 scelta che è propria delle obbligazioni solidali, ed avendo così deciso di NON promuovere giudizialmente alcuna <
1957 c.c., ha sostanzialmente rinunciato ad agire nei confronti dei garanti (nelle forme ordinarie).
La sentenza a Sezioni Unite della Cassazione del 30 dicembre 2021 n° 41994 ha definitivamente
2 plasmato il quadro normativo/giurisprudenziale di riferimento dell'eccezione sollevata/motivo di appello, affermando la nullità di qualsivoglia clausola derogatrice della disciplina legale dettata dall'art. 1957 c.c., ove presente, con conseguente intervenuta decadenza delle obbligazioni fideiussorie rilasciate dagli odierni appellanti. Tale dedotta circostanza è certamente rilevabile
d'ufficio in ogni stato e fase del giudizio. La sentenza di primo grado avrebbe dovuto, quantomeno, affermare tale avvenuta decadenza/invalidità/nullità. Fermo ed impregiudicato quanto già dedotto ed eccepito con specifico riferimento alla supposta garanzia prestata dalla società Controparte_5
(della quale si contesta l'invalidità e/o inesistenza anche per un ulteriore specifico
[...] motivo, ovvero in ragione della mancanza di una specifica delibera assembleare che autorizzava il legale rappresentante p.t. a prestare garanzia). - Si impone, altresì, contestare anche in questa sede tutto quanto dedotto dalla difesa avversaria e, segnatamente, quanto articolato riguardo una immaginifica inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c., ovvero ex art. 342 c. p. c., essendo stati, motivo per motivo, chiaramente indicati i capi oggetto del gravame, evidenziato l'errore in cui
è occorso il Giudice di prime cure, spiegati i motivi in fatto ed in diritto utili all'evidenza a determinare una diversa conclusione, ed infine specificata la diversa conclusione. La duplice eccezione appare, dunque, del tutto strumentale. Per il resto ci si riporta all'atto introduttivo, riservandosi di meglio replicare e controdedurre (la memoria di costituzione di controparte consta di ben 66 pagine) in sede di conclusionale. 3) In via istruttoria, rigettata ogni richiesta di parte appellata, si insiste nelle formulate richieste istruttorie, ed in particolare nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, così per come meglio precisata ed articolata, assolutamente indispensabile ad operare la ricostruzione del rapporto bancario intercorso, pur senza alcuna inversione dell'onere della prova, che ricade espressamente sull'Istituto appellato in ragione della spiegata domanda riconvenzionale. L'operazione di verifica, sulla scorta della documentazione contrattuale valida ed opponibile, anche circa l'eventuale superamento del tasso di usura, quale eccezione tempestivamente sollevata con l'atto introduttivo, a mezzo della espletanda CTU, di cui anche in questa sede si reitera richiesta, quale mezzo al fine, alla Ecc.ma Corte d'Appello, va condotta su tutti i quesiti riportati. A tal fine, il Giudice di prime cure, nel rigettare ogni richiesta istruttoria ritualmente formalizzata, oltre ad aver <
non ha tenuto in nessun conto nemmeno i documenti allegati da questa difesa e
[...] le risultanze dell'accertamento tecnico di parte a firma del Dott. , anche qui riportate, ed ha Per_1 del tutto disatteso le istanze formulate (si intendono richiamate, al fine, tutte le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado avverso l'ordinanza istruttoria del 15/11/2019).…. Si chiede, pertanto, che la causa venga decisa, anche con riferimento alle richieste istruttorie formulate, all'uopo
3 assegnandosi i termini di legge per il deposito di memoria conclusionale, ed ulteriore termine per eventuali repliche”.
Per l'appellata: “voglia l'On.le Corte d'Appello gradatamente: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348 bis e ter c.p.c. in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto per come spiegato in atto;
2) per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese giusta l'art. 349, I comma, c.p.c. in relazione all'art.91 c.p.c.; 3) rigettare l'appello perché inammissibile a causa della mancata specificazione ex art. 342 c.p.c.; 4) rigettare ancora il proposto appello ritenendolo infondato in fatto ed in diritto con la conseguente conferma della sentenza di I grado e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche di questo secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2022 la in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., e la Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante p. t., hanno proposto appello, nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p. t., avverso Controparte_4 la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Barcellona P. G. ha:
• rigettato le domande proposte dagli attori (odierni appellanti) [che si riportano testualmente di seguito: “1) ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultra-legali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta e/o del contratto relativo al conto anticipi de quo, perché inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei conti anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
2) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
3) ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
4) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nei contratti di conto corrente ordinari o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive
4 nella data di effettuazione dell'operazione; 5) ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
6) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 7) accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o dei conti anticipo de quo (completi delle modifiche nel tempo intervenute e con i fogli condizioni), la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultra-legale, e, per l'effetto, fatta salva l'ipotesi di nullità (art. 117 TUB) per mancanza del contratto scritto (nessun interesse dovrà essere applicato ai contratti nulli per carenza della forma scritta), ritenere e dichiarare che non sono dovuti, sin dall'inizio del rapporto, tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;
8) conseguentemente e per l'effetto,
e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultra-legale, fatta salva l'ipotesi di nullità (art. 117 TUB) per mancanza del contratto scritto (nel qual caso nessun interesse dovrà essere applicato ai contratti nulli per carenza della forma scritta), dalle commissioni di massimo scoperto, sia intra-fido che extra-fido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
9) ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l' convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di Controparte_7 interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
10) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la banca convenuta, all'uopo sviluppando ex novo tutti i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione dei singoli rapporti in poi e fino ad intervenuta revoca/chiusura (conti correnti e conti anticipi), il tutto alla stregua dei criteri spiegati in atti;
11) ritenere e dichiarare nulla per i motivi di cui in narrativa e comunque per insufficiente determinatezza
e/o perché illegittimamente applicata, la previsione, contenuta nel contratto di mutuo chirografario stipulato in data 14/11/2012, di utilizzare un meccanismo di calcolo (metodo c.d. “alla francese”) anatocistico, nonché ritenere e dichiarare che la somma erogata è servita ad abbattere l'esposizione debitoria del conto ordinario. Conseguentemente e per l'effetto ricalcolare ed accertare il saldo attuale, all'uopo sviluppando ex novo tutti i conteggi al tasso legale. All'esito del predetto ricalcolo, accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un DI della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma, a titolo di ripetizione di indebito, in favore della oltre interessi legali e Parte_5 rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
12) ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in
5 misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa e/o esigenze connesse alla crisi che negli ultimi anni ha attanagliato tutta la nostra economia interna); 13) all'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un DI della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso,
l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma, a titolo di ripetizione di indebito, in favore della oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'effettivo Parte_5 soddisfo;
14) conseguentemente e per l'effetto, condannare la banca convenuta al pagamento della somma risultante a DI di parte attrice, all'esito dell'accertamento del diverso dare/avere tra le parti e/o a titolo di restituzione di indebito, e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
15) condannare, comunque,
l'azienda di DI convenuta al pagamento in favore dell'attrice, Controparte_6
a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa, a quella somma, ritenuta di giustizia, e valutata in via equitativa, non potendosi all'uopo prescindere dalla storia aziendale, dal volume degli affari, dagli interessi economici in gioco e dal pregiudizio arrecato;
16) ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere le garanzie fideiussorie nei confronti della società attrice, in quanto
l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque, potrebbe comunque farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
17) ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni di cui infra perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale ed in ogni caso nulle per tutte le motivazioni di cui in atti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”];
• accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, per l'effetto condannando CP_3 gli attori, in solido tra di loro - i fideiussori nei limiti della garanzia prestata -, al pagamento, in favore dell'Istituto di DI, dell'importo complessivo di € 217.955,64 di cui: € 18.576,44 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. 922459, oltre interessi convenzionali al tasso del
9,050% dal 7 marzo 2014 al soddisfo;
€ 89.735,02 derivanti da insoluti di portafoglio RIBA, oltre interessi legali dal 7 marzo 2014 al soddisfo;
€ 109.644,18 per mutuo chirografario n.
022/12650545, oltre interessi al tasso dell'8,00% dal 7 marzo 2014 al soddisfo;
• condannato gli attori al rimborso delle spese processuali in favore di controparte, liquidate come in dispositivo.
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed hanno chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ferma ed impregiudicata l'esperibilità dell'azione di accertamento negativo (volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali e l'accertamento delle somme addebitate dalla in base a tali clausole ed CP_3 il conseguente storno dell'annotazione indebita, con susseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere), fosse ritenuta e dichiarata la procedibilità della domanda di ripetizione di indebito, così come meglio
6 precisata ed articolata nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1, c. p. c., con ogni consequenziale statuizione, nonché l'intervenuta violazione dell'articolo 117 T.U.B., con conseguente declaratoria della nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 922459, del contratto di conto anticipi su fatture n. 922461 e del contratto di conto anticipi – di transito – S.B.F. con disponibilità immediata n.
922462 per mancanza della forma scritta in quanto sottoscritti dalla sola società correntista, risultando totalmente assente la necessaria sottoscrizione della , ovvero in mancanza di produzione di CP_3 entrambe le scritture asseritamente sottoscritte dalle parti;
che fosse altresì dichiarata la nullità/inesistenza del contratto del 3 marzo 2010 regolante apertura di DI di € 100.000,00 concessa a valere sul c/c n° 922459, in quanto privo esso stesso di valida convenzione scritta ed in quanto il documento prodotto ex adverso non potrebbe definirsi “contratto” palesandosi come una comunicazione successiva;
nonché che fosse ritenuta e dichiarata la nullità (totale e/o parziale) delle prestate fideiussioni alla luce del noto arresto della Corte di cassazione n. 18686/2017, attesa la contrarietà alla normativa antitrust (legge n. 287/1990) e, segnatamente, la nullità delle clausole derogative della previsione di cui all'art. 1957 c. c. sulla base della pronuncia/sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione del 30 dicembre 2021 n. 41994; hanno chiesto, ancora, che fosse ritenuta e dichiarata l'intervenuta decadenza/estinzione/nullità/invalidità/inefficacia delle fideiussioni prestate, con conseguente liberazione degli appellanti dalle relative obbligazioni, nonché che fossero rigettate le domande di controparte siccome infondate in fatto ed in diritto, improponibili ed improcedibili, anche in ragione dell'applicazione di interessi usurari, e prive degli essenziali connotati di certezza, liquidità ed esigibilità. In ogni caso, hanno chiesto la rielaborazione dei singoli rapporti di conto corrente e conto anticipi per cui è causa, con applicazione della corretta disciplina/normativa in materia di interessi, ricapitalizzazione ed eventuale sforamento degli stessi rispetto alle previsioni della legge 108/1996, con eliminazione di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto arbitrariamente applicate, con sostituzione delle date valute con le date contabili delle operazioni, con eliminazione/espunzione delle spese per operazioni e/o varie non previste in contratto, ordinando, altresì, l'eliminazione di tutte le condizioni economiche in peius sia entro che oltre il fido in assenza di appropriato supporto probatorio e documentale, operando, comunque, un ricalcolo dell'esatto ammontare del saldo contabile tramite apposita c. t. u. contabile, tenuto conto della nullità del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di DI ad esso collegato, ovvero della mancanza/inesistenza del contratto di apertura del conto anticipi, nonché delle condizioni precipuamente applicate tempo per tempo dalla nel rapporto stesso, che impone che nessun CP_3 tasso di interesse sia dovuto a norma dell'art. 117, comma 3, T.U.B..
All'esito del predetto ricalcolo, hanno chiesto che fosse accertato se ed a quanto ammonti il debito residuo della società correntista, ovvero se ed in che misura vi sia un DI di quest'ultima, nonché
7 che sia liquidato il danno, in via equitativa, in favore della società medesima, in ragione della condotta della;
in ogni caso, che fosse ritenuto e dichiarato che la appellata non potrebbe far CP_3 CP_3 valere la garanzia fideiussoria nei loro confronti essendo invalida, inefficace, nulla ovvero estinta l'obbligazione, o comunque, entro limiti in cui sarebbe valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme derivate dall'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle.
Hanno chiesto, inoltre, che fossero ritenute e dichiarate nulle le fideiussioni perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale ed agli affidamenti concessi e, in ogni caso, nulle per tutte le motivazioni di cui in atti;
nonché che fosse dichiarato nullo, anche solo parzialmente e per mancanza di causa, il finanziamento oggetto di giudizio, e, per l'effetto, venisse rimodulato al tasso legale.
In via istruttoria, hanno domandato consulenza tecnico-contabile al fine di accertare le irregolarità già indicate in primo grado e meglio specificate nei motivi di appello e l'effettivo ammontare dell'eventuale supposto saldo contabile dei conti correnti, anche attraverso la corretta e completa ricostruzione di tutte le movimentazioni operate, nel rispetto della normativa in materia di interessi, ricapitalizzazione ed eventuale sforamento degli stessi rispetto alle previsioni della legge n. 108/1996
(interessi usurari), con eliminazione di commissioni di massimo scoperto arbitrariamente applicate, con sostituzione delle date valute con le date contabili delle operazioni (avuto riguardo all'effettiva disponibilità da parte della BANCA delle somme sottese alle operazioni), con eliminazione/espunzione delle spese per operazioni e/o varie non previste in contratto, procedendo anche alla rimodulazione al tasso legale del finanziamento.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22 luglio 2022 si è costituita la
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., quale mandataria in nome e per Controparte_1 conto della (già , resistendo Controparte_3 Controparte_4 all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342
c. p. c. e/o ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, formulando le domande sopra testualmente riportate al paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante – come da ordinanza resa all'udienza del 7 ottobre 2022 -, è stata fissata l'udienza del 4 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni (essendo stata rimessa al merito la valutazione della richiesta istruttoria avanzata dagli appellanti), differita poi al 13 maggio 2024 per ragioni di sovraccarico del ruolo.
8 In tale udienza, svoltasi in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l.
n. 83 del 2012 (conv. con mod. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante (in buona parte e salve le eccezioni di cui si dirà appresso) risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, nel suo complesso, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. la Corte si è pronunciata con l'ordinanza del 7 ottobre 2022 sopra richiamata.
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo gli appellanti contestano la decisione impugnata per avere rigettato l'eccezione di nullità dei rapporti bancari da loro formulata, sotto il profilo della mancanza di pattuizione scritta non avendo l'Istituto bancario sottoscritto i relativi atti.
Sostengono che il richiamo fatto dal Tribunale alla pronuncia n. 898/2018 della Suprema Corte – secondo cui (in parte motiva) quello della forma scritta: “ non è un requisito che va inteso in senso strutturale, ma funzionale” e ancora “deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto
e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo…”
– non sarebbe pertinente nel caso in esame in quanto riguarderebbe una diversa fattispecie, e cioè il
“contratto di intermediazione”, poi estensivamente applicato al rapporto di conto corrente.
9 Il primo Giudice, poi, a loro dire, non avrebbe considerato il principio sancito dall'art. 1284, comma
3, c. c. secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”, cosicché, in assenza di sottoscrizione del relativo accordo da parte di entrambi i contraenti, non potrebbe ritenersi che esso sia stato validamente concluso per facta concludentia.
Secondo il loro assunto, mancherebbe, nel caso in esame, una valida e adeguata convenzione scritta riguardo alle condizioni economiche applicabili ai rapporti bancari in oggetto, né sarebbe stata fornita una copia dei relativi contratti al cliente, in violazione di quanto disposto dall'art. 117, comma 1, T.
U. B. - che stabilisce testualmente che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” -, nonché dall'art. 23, comma 1, T.U.F., secondo cui: “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva
2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti”.
Sostengono, in definitiva, che nel nostro ordinamento non sarebbe ammesso un contratto con forma scritta ab substantiam concluso mediante sottoscrizione di una sola delle parti, nemmeno in base alla prassi bancaria di ricorrere al perfezionamento dell'accordo tra parti non presenti (ex art. 1326 c.c.) ovvero tra parti non presenti l'una di fronte all'altra.
In tali casi, infatti, sarebbe pur sempre necessaria la consegna al cliente di un “esemplare” secondo quanto previsto dalle norme citate, e cioè di quel documento o di quell'insieme di documenti che consentono di rappresentare quanto pattuito dalle parti, pur sempre per iscritto, essendo ovvio, in questa prospettiva, che il documento trasmesso al cliente debba recare la sottoscrizione della banca, dato che, fino a quando la proposta del primo non venga accettata dall'istituto di DI, essa non potrebbe valere a documentare alcun rapporto.
Evidenziano, perciò, che il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità per tutti i contratti bancari non potrebbe ritenersi rispettato nel caso in esame dato che le relative schede negoziali risulterebbero incomplete e/o sottoscritte unicamente dalla cliente/correntista: l'argomentazione del primo Giudice secondo cui la società correntista avrebbe ricevuto copia dei contratti sarebbe smentita dalla stessa espressa dichiarazione di quest'ultima di non averne mai ricevuto copia e dal fatto che avrebbe formalizzato apposita istanza, ai sensi dell'art. 119 T. U. B., al fine di ottenere i documenti contrattuali di cui non avrebbe avuto mai la disponibilità.
Secondo il primo decidente – continuano ancora gli appellanti - il requisito della forma scritta potrebbe essere soddisfatto qualora le sottoscrizioni fossero contenute in documenti distinti e una copia fosse consegnata al cliente: tuttavia – osservano - nel caso in esame la documentazione prodotta dalla risulterebbe incompleta, poiché non sarebbe stata fornita la prova dell'effettiva CP_3
10 esistenza di due documenti distinti, né che il documento asseritamente consegnato alla correntista fosse stato sottoscritto anche dalla CP_3
A loro dire il requisito della forma scritta sarebbe soddisfatto solo ove vi fosse la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distinti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale;
cosa che nella specie non è stato dimostrato.
Con la conseguenza che i contratti oggetto di causa – e cioè il conto corrente ordinario n. 922459, il conto anticipi su fatture n. 922461 ed il conto anticipi – di transito – S.B.F. con disponibilità immediata n. 922462, nonché il contratto del 3 marzo 2010 regolante l'apertura di DI pari a €
100.000,00 a valere sul c/c 922459, che non risulterebbe sottoscritto da un funzionario - sarebbero da dichiarare nulli per mancanza della forma scritta.
Deducono, poi, che il difetto di valide pattuizioni si riverbererebbe sul piano probatorio a scapito della che ha formulato domanda riconvenzionale, essendo necessario provvedere ad una CP_3 rideterminazione o ad un ricalcolo del saldo finale dei rapporti di conto corrente, da effettuare tramite un consulente tecnico contabile mediante l'eliminazione di ogni interesse, commissione e/o spesa non pattuita dalla data di apertura di ogni singolo rapporto e per tutto il periodo della sua esecuzione, partendo dal saldo del primo estratto conto – ove a DI della correntista – o dal saldo zero – ove a debito per la cliente -.
Evidenziano, ancora, che la controparte, il cui DI azionato in riconvenzionale non potrebbe definirsi certo, liquido ed esigibile per le ragioni da ultimo dette, non avrebbe nemmeno prodotto alcun estratto conto ex art. 50 del D. L. 385/93, necessario per supportare la sua pretesa DIria, né avrebbe fornito prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione degli estratti conto agli appellanti, così da permettere loro di effettuare ogni eventuale contestazione.
Tale circostanza sarebbe, a loro dire, ancora più significativa alla luce del fatto che essi, prima dell'avvio del giudizio, con raccomandata a. r. del 16 ottobre 2013, avevano chiesto all'Istituto di DI di avere la documentazione completa dei rapporti di conto corrente e dei conti anticipi collegati ai primi, nonché quella inerente al finanziamento e tutti gli aggiornamenti contrattuali previsti dagli artt. 2, 6 e 7 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
Contestano poi le argomentazioni del primo Giudice secondo le quali (testualmente) “parte attrice aveva uno specifico onere di conservazione della documentazione contabile relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca” e “gli attori non allegavano specificatamente, né tantomeno esaustivamente fornivano la prova dei loro assunti”, nonché il fatto che il Tribunale avrebbe messo in discussione anche il diritto della cliente/correntista di ottenere dalla
BANCA la documentazione di cui al quarto comma dell'art. 119 T. U. B., criticando, ancora una volta, la mancata considerazione da parte del primo Giudice dell'onere probatorio gravante
11 sull'Istituto di DI (attore in riconvenzionale) e l'omessa disposizione di un consulenza tecnica d'ufficio, come chiesto da loro in primo grado, che non sarebbe affatto esplorativa, ma anzi indispensabile per ricostruire effettivamente l'andamento dei rapporti bancari, stante il mancato integrale assolvimento dell'onus probandi da parte dell'istituto di DI (che avrebbe prodotto documenti contrattuali nulli).
Il motivo d'appello, in tutte le sue articolazioni, è infondato.
È ius receptum per consolidato insegnamento della Suprema Corte che, in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale.
Sufficiente è, dunque, in questa prospettiva, che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (tra le tante in tal senso si vedano Cass. Civ. nn.
38500/2023; 22385/2019; 14646/2018; 16070/2018).
Ineccepibile si appalesa sul punto la statuizione di prime cure che ha fatto corretta applicazione di tale consolidato insegnamento TT, giustamente dando atto, in punto di fatto, che la convenuta ha prodotto il documento di sintesi costituente il frontespizio dei contratti di conto CP_3 corrente al quale seguiva, per ciascuno, il testo contrattuale completo delle relative condizioni economiche e non (concernenti, secondo quanto è dato riscontrare anche in questa sede, il c/c ordinario n. 922459, il conto anticipi su fatture n. 922461 ed il conto anticipi - di transito - SBF con disponibilità immediata, n. 922466), oltre al documento di sintesi relativo al mutuo chirografario con relativo piano di ammortamento, sottoscritto dalla società mutuataria.
L'assunto di parte appellante secondo cui l'insegnamento giurisprudenziale richiamato dal primo
Giudice riguarderebbe specificamente e solo il contratto di intermediazione finanziaria, fattispecie differente dai rapporti bancari in esame, è destituito di fondamento, dato che, se è vero che la pronuncia delle Sezioni Unite in cui il principio de quo è stato enunciato ex professo ed in maniera chiara ed univoca (ossia la n. 898 del 16 gennaio 2018) ha riguardato in concreto la materia della intermediazione finanziaria - e precisamente i contratto-quadro per i quali l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998 prevede la forma scritta a pena di nullità -, è nondimeno pacifico che il principio medesimo, con la ratio ad esso sottesa, è stato esteso dallo stesso Giudice TT anche al tema dei contratti bancari.
Con sentenza n. 14243/2018, di qualche mese successivo, la Suprema Corte ha, infatti, evidenziato come il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia anzidetta (ed in un'altra,
12 recante il n. 1653, emessa il 23 gennaio 2018) - secondo il quale il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti – non possa non operare nella materia dei contratti bancari soggetti al D. Lgs. n.
385 del 1993 (t. u. b.), il cui art. 117, comma 1, nel prevedere che “i contratti sono redatti per iscritto
e un esemplare è consegnato al cliente”, reca una formulazione del tutto sovrapponibile a quella che il D. Lgs. n. 58 del 1998 (t. u. f.), art. 23, comma 1, riserva ai contratti aventi ad oggetto servizi di investimento;
l'art. 127 t. u. b., poi, nella versione vigente anteriormente alla modificazione introdotta col D. Lgs. n. 141 del 2010 (che ha previsto il rilievo d'ufficio della nullità da parte del giudice), disponeva che detta nullità potesse essere fatta valere solo dal cliente, in piena simmetria con la prescrizione contenuta nell'art. 23, comma 3, t. u. f.. Avuto riguardo a tale corrispondenza degli elementi normativi, il Giudice di legittimità ha ritenuto di poter riconoscere “anche nei contratti bancari una scelta legislativa che è chiaramente orientata a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e cui lo stesso si accinge ad aderire. Sicché, pure nella materia dei contratti bancari pare spendibile la conclusione cui pervengono le Sezioni
Unite allorquando evidenziano come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti
<
14243/2018).
Ha aggiunto, peraltro, il Giudice TT che non potrebbe validamente obiettarsi che la nullità per difetto di forma prevista dal testo unico bancario si differenzierebbe da quella contemplata dall'art. 23 t. u. f. in quanto rilevabile d'ufficio: ed infatti, a prescindere dal rilievo che l'introduzione della rilevabilità d'ufficio della nullità nel t. u. b. è avvenuta con la novella del D. Lgs. n. 141 del 2010 (in vigore dal 3 dicembre 2010), ha osservato che l'espressa previsione del rilievo officioso della nullità di protezione, introdotta con il predetto decreto legislativo per i soli contratti bancari, non ha generato una divaricazione tra i regimi giuridici applicabili alle due categorie di negozi. Ciò in quanto il rilievo ex officio di una nullità negoziale, anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione”, deve, secondo le Sezioni Unite della stessa Corte, ritenersi consentito in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”.
13 Con la conseguenza che il dato testuale della consentita rilevabilità d'ufficio della nullità formale
(presente nell'art. 127 t. u. b., nel testo vigente dal dicembre 2010, ma assente nell'art. 23 t. u. f.) non vale a giustificare la conclusione per cui, avendo riguardo alla disciplina della nullità, i contratti bancari e quelli di intermediazione finanziaria siano assoggettati, anche per il periodo di vigenza del
D. Lgs. n. 141 del 2010, a diverse discipline giuridiche.
Ha aggiunto la Suprema Corte che il dato della sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca risulta ridimensionato anche nella prospettiva dell'applicazione della norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 3, c. c., poiché, se è vero che quest'ultima richiede un accordo contrattuale ai fini della valida pattuizione di interessi in misura ultra-legale, non essendo sufficiente, in linea di principio, la sola dichiarazione unilaterale del debitore, tuttavia deve essere fatto salvo il caso in cui la dichiarazione medesima sia utilizzata ed accettata ex adverso proprio ai fini del perfezionamento dell'accordo (si richiama in proposito Cass. Civ. n. 11757/1991).
Sulla base di quanto sin qui esposto è infondato il motivo di appello in esame, sia nella critica sviluppata in via principale, sia nella parte in cui si assume che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del dettato dell'art. 1284, comma 3, c. c., dato che, al contrario, il primo Giudice, in linea con il principio giurisprudenziale da ultimo riportato, ha spiegato che dall'esame dei documenti contrattuali prodotti dalla (sopra riportati analiticamente) è stato possibile verificare che tra le parti sono CP_3 state pattuite le condizioni giuridiche ed economiche dei rapporti di conto corrente, con l'indicazione dei tassi di interesse, dei criteri e periodicità della capitalizzazione degli interessi, della commissione di disponibilità dei fondi, delle valute e degli ulteriori costi, essendo superata, perciò, in quanto infondata, ogni contestazione relativa all'applicazione di interessi a tasso ultra-legale e quant'altro sopra dedotto siccome non oggetto di apposita pattuizione tra le parti, che, invece, stando alla documentazione in atti, vi è stata.
Vale all'uopo ribadire che, in linea con quanto affermato di recente dallo stesso Giudice TT
(ordinanza n. 19298/2022), una volta accertato per tutti i rapporti bancari suddetti (c/c ordinario, conto anticipi e conto di transito) il rispetto del requisito della forma scritta nei termini di cui all'interpretazione granitica sopra riportata - e cioè a prescindere dalla mancata sottoscrizione da parte della banca del documento contrattuale da essa predisposto, essendo sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata una copia al cliente, che vi abbia apposto la propria sottoscrizione – “sarebbe illogico e giuridicamente distonico ritenere che quello stesso requisito della forma scritta non riguardi, invece, una delle clausole di cui si compone il contratto medesimo, segnatamente quella in tema di interessi, in forza dell'identico onere di forma imposto dall'art. 1284
c. c., dal momento che <<la validit del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente al rispetto della suddetta a tutte le clausole stesso>
14 ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali>> (Cass. 24591/2019)” (così testualmente la citata pronuncia del 2022 in parte motiva).
Destituito di fondamento è, poi, l'assunto degli appellanti secondo cui, anche a voler ritenere validi sotto il profilo della forma i rapporti bancari stipulati con atti “mono-firma”, mancherebbe in ogni caso, nella specie, il requisito essenziale della consegna di un “esemplare” di essi alla cliente, mai avvenuta da parte della a dire degli appellanti, come dimostrerebbe anche il fatto che la CP_3 società medesima, prima dell'introduzione del giudizio, ha avanzato all'Istituto di DI domanda di copia ex art. 119 T. U. B..
Siffatto argomento, oltre ad essere smentito in fatto dalle stesse risultanze documentali, è, comunque, infondato in diritto.
In punto di fatto, invero, risulta dalla documentazione contrattuale prodotta dalla (di cui CP_3 sopra) che la società correntista ha sottoscritto espressamente le dichiarazioni presenti in calce nei rispettivi testi contrattuali secondo cui “Dichiaro/Dichiariamo di avere trattenuto copia del contratto identificato dal codice (…) e riportato in calce ad ogni pagina”, attestando così di avere ricevuto copia di ogni contratto, rimanendo perciò smentito in re ipsa l'assunto (meramente labiale) della mancata consegna di un esemplare del documento contrattuale da parte della CP_3
Sotto il profilo del diritto, poi, vale ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui deve escludersi che la mancata consegna del documento contrattuale integri una nullità, poiché se è vero che le Sezioni Unite (con arresto reso in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t. u. f e art. 117, comma 1, t. u. b.) è «composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale» (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898, in motivazione), tuttavia l'affermazione va intesa nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento, contemplando la norma uno specifico obbligo dell'istituto di DI che è complementare al vincolo di forma e che
è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto di dovere confermare in tema di contratti bancari quanto affermato dallo stesso nel passato, sia pure con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che cioè la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso, osservando che l'art. 117, comma 3, t. u. b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, laddove per «forma» deve intendersi la veste esteriore dell'atto secondo quanto è dato ricavare dal comma 2 dello stesso articolo, restandovi estranea la consegna dello scritto. Ed infatti, a fronte della prescrizione di carattere generale contenuta nel primo comma dell'art. 117 - per cui i contratti sono
15 redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente -, il secondo comma dispone che il CICR può prevedere che «per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma», evidentemente attribuendo al termine «forma» il suo significato tradizionale, quale mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare
(l'«altra forma» è, in definitiva, la forma diversa da quella scritta).
La Suprema Corte, dunque, inferisce dall'interpretazione sistematica dell'art. 117 che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo e non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto, il quale non incide sulla validità del contratto, non potendosi perciò, nemmeno in astratto, predicare la nullità del contratto bancario per la mancata consegna del documento contrattuale (così Cass. Civ. n. 18230/2024).
Da respingere sono anche le ulteriori articolazioni del motivo di appello in esame: in primis quella con cui si evidenzia che il DI vantato dalla dovrebbe essere accertato mediante apposita CP_3 consulenza contabile che proceda alla rideterminazione del saldo finale del conto corrente principale e di quelli ad esso collegati, accertando quale sarebbe l'ammontare delle eventuali somme residuali tenuto conto della nullità dei contratti di conto corrente e delle invalidità applicate dall'Istituto di DI nei rapporti stessi.
Questo assunto muove dal presupposto della nullità dei contratti e delle clausole in essi contenute, la cui fondatezza, però, è stata esclusa dal primo Giudice con statuizione confermata in questa sede (per le ragioni sin qui esposte), motivo per cui infondate ne sono anche le argomentazioni consequenziali, quale quella di che trattasi.
Parimenti da respingere è l'assunto che la non avrebbe assolto al proprio onere probatorio CP_3 essendo incompleta la documentazione dalla stessa prodotta, non bastando, a dire degli appellanti, la produzione dei singoli estratti conto analitici, ma essendo necessario anche che l'Istituto di DI, onerato della prova in quanto attore in riconvenzionale, fornisse la prova della ricezione da parte della cliente dell'avvenuta comunicazione degli estratti conto prima della costituzione in giudizio, in modo da consentire alla società di effettuare ogni idonea contestazione.
In primo luogo, deve precisarsi che, come sottolineato dal Tribunale, la ha adempiuto agli CP_3 oneri probatori gravanti su di sé in forza della domanda riconvenzionale svolta, producendo agli atti del giudizio i contratti quale fonte dell'obbligazione principale e di quella fideiussoria, nonché la documentazione contabile (tra cui gli estratti-conto analitici) utile ai fini della ricostruzione dei rapporti bancari intercorsi con la società attrice e con i fideiussori attori.
Quanto poi all'asserita mancata prova documentale della ricezione da parte della cliente della comunicazione dei singoli estratti conto da inviare nel corso del rapporto, così da poterli contestare
(se del caso), mette conto evidenziare, anzitutto, come dalla circostanza documentale che la richiesta
16 avanzata all'istituto di DI ex art. 119 T. U. B. datata 16 ottobre 2013 non comprendeva gli estratti contro si ricavi evidentemente che la società istante e i fideiussori (firmatari della missiva medesima) ne erano già in possesso, per averli regolarmente ricevuti nel corso del rapporto da parte della
CP_3
Né gli appellanti hanno spiegato e specificato quali sarebbero state le contestazioni che non avrebbero potuto muovere per via dell'asserita - ma affatto indimostrata ed anzi smentita dalla circostanza appena evidenziata - mancata ricezione degli estratti conto periodici da parte della CP_3
In secondo luogo, giova rilevare che, in linea di principio, l'inadempimento del dovere della banca di inviare periodicamente gli estratti conto al cliente - che grava senz'altro sull'istituto di DI quale obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c. - potrebbe essere invocato a fondamento di un'azione di inadempimento del correntista (cfr. Cass. Civ. 1584/2017), che non risulta spiegata nella specie, ma non certo per sostenere che vi sarebbe stata una carenza probatoria della attrice in CP_3 riconvenzionale, vieppiù quando, com'è avvenuto nella specie, risulta che la stessa ha prodotto in atti i contratti di riferimento ed i relativi estratti conto con la restante documentazione contabile a supporto della propria pretesa DIria.
Ne discende il rigetto del primo motivo di appello in tutte le sue articolazioni.
Col secondo motivo gli appellanti criticano la dichiarazione d'inammissibilità della doglianza relativa al superamento del tasso soglia usura effettuata dal Tribunale sull'assunto che fosse stata dedotta solo nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., tale da avere costituito
“allegazione nuova rispetto alle domande proposte nell'atto introduttivo e non precisazione o modificazione di quelle precedentemente avanzate” (così testualmente a pag. 14, ultima parte, della sentenza).
Obiettano che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che già nell'atto di citazione di primo grado essi attori avevano chiesto (testualmente) di: “… D) accertare, sin dall'inizio del rapporto (e comunque con decorrenza dall'entrata in vigore della L. 108/96) per i conti correnti intercorsi tra le parti, nonché per i conti anticipi di cui in narrativa, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del DI, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto”.
Sostengono, quindi, che, dopo avere avanzato detta domanda in citazione, hanno proceduto a precisarla nella sede appositamente deputata alla precisazione o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, ossia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., e
17 ciò a seguito del deposito della documentazione contrattuale da parte della convenuta, in CP_3 esito alle complesse verifiche volte ad accertare l'intervenuto superamento del tasso soglia usura (L.
108/96), le quali non sarebbero state esitabili in sede di prima comparizione, proprio per la loro complessità operativa.
Riportano, dunque, quanto già specificato nella suddetta memoria in primo grado (come alle pagg.
26 e 27 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità), ribadendo che, alla luce di tali indicazioni, tutti i tassi previsti sarebbero superiori rispetto alla soglia dell'usura.
Aggiungono, inoltre, che, anche a voler ritenere valide le argomentazioni del Tribunale sul punto, in ogni caso la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o interessi usurari sarebbe sempre rilevabile dal giudice d'ufficio, anche in grado di appello, vieppiù quando, come nella specie, l'Istituto di DI abbia avanzato domanda riconvenzionale, richiamando a sostegno talune pronunce della Suprema Corte.
Ritengono che a tal fine sarebbe necessario verificare a mezzo c. t. u. il rispetto (o meno) dei limiti previsti dalla legge 108/96, dall'art. 644 c.p. e dall'art. 1815 c. c., nel contempo accertando anche se la abbia stabilito che le competenze derivanti dai conti anticipi fossero regolate CP_3 trimestralmente sul conto ordinario, se la capitalizzazione degli interessi derivanti dai conti anticipi, inclusi quelli estinti in precedenza, potesse avvenire rispettando le normative del CICR, se la capitalizzazione delle poste passive, per entrambi i conti, sia avvenuta sin dall'inizio del rapporto con la medesima periodicità degli interessi attivi e se, a seguito di un'eventuale capitalizzazione delle poste passive, il saldo abbia registrato un incremento a favore della società correntista, se sia stata applicata la commissione di massimo scoperto intra-fido ed extra-fido, quali condizioni di valuta siano state applicate dalla sin dall'inizio del rapporto sulle operazioni attive e su quelle CP_3 passive e, in particolare, il periodo in cui si sia verificato il superamento del tasso soglia usurario, includendo nel calcolo del tasso effettivo globale tutti i costi del DI, comprese le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per valuta anticipata applicata alle operazioni passive, le commissioni,
i costi e qualsiasi altra spesa imposta dalla per la tenuta del conto, ricalcolando, all'esito, CP_3 quanto suppostamente dovuto a quest'ultima a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi.
Deducono ancora che la verifica del superamento del tasso usura postula l'inclusione nel computo del tasso effettivo anche degli interessi “lucrati” con il meccanismo della posticipazione e della anticipazione della valuta, nonché delle commissioni di massimo scoperto (nelle loro diverse denominazioni, quali: c. d. f.; c. m. f.; c. i. v.), sia intra-fido che extra-fido, e comunque di tutti i costi e spese varie legate alla tenuta del conto.
18 Richiamano in proposito la normativa di riferimento (legge 108/1996, il novellato art. 644, comma 4,
c. p., l'art. 2 bis della legge 2/2009) e l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza della Suprema
Corte riguardo alle modalità di calcolo per la verifica del superamento del tasso soglia usurario (si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 29-31 dell'atto di appello), insistendo ancora una volta per la disposizione di una c. t. u..
Ribadiscono ancora l'assunto secondo cui la convenuta avrebbe: CP_3
1) praticato l'anatocismo e l'anatocismo nascosto, dato che le competenze dei conti anticipi, riversate in quello di corrispondenza, avrebbero comportato la capitalizzazione periodica degli interessi passivi, della e di altri costi;
Pt_6
2) applicato, in aggiunta agli interessi, commissioni di massimo scoperto;
3) applicato interessi ultra-legali, spese bancarie, valute, spese di istruzione pratica e spese infra-
trimestre senza alcuna specifica pattuizione scritta;
4) superato il tasso soglia;
5) addebitato le operazioni passive della cliente con data anticipata rispetto a quella data effettiva delle operazioni, mentre gli accrediti delle operazioni attive sarebbero stati effettuati con valuta posticipata, causando un aumento degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
6) addebitato spese di gestione, commissioni per ogni singola operazione, costi di scrittura, invio dell'estratto conto, assicurazione e altri costi sotto varie voci, senza un previo accordo chiaro e sufficientemente determinato;
computando in tal modo interessi passivi privi di sufficiente determinatezza ed applicando indebitamente la capitalizzazione su base trimestrale anche prima del 2000, in violazione del disposto dell'art. 1283 c. c..
Evidenziano che la capitalizzazione trimestrale non potrebbe essere attuata nemmeno in base al D.
Lgs. 342/1999 poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in relazione all'art. art. 76 Cost., né in forza della delibera CICR del 2000 applicabile solo alla fattispecie del conto corrente previsto e regolato dagli artt. 1823 e segg. c.c. e non anche al rapporto di apertura del DI disciplinato dagli art. 1842 c.c. e 117 T. U. B., che la delibera medesima non menzionerebbe.
Dopo avere illustrato le differenze esistenti tra i due suddetti rapporti – quello di conto corrente di corrispondenza e quello di apertura di DI – assumono che i criteri stabiliti dalla delibera del CICR sopra detta, volti a garantire la reciprocità in ordine alla capitalizzazione degli interessi DIri e debitori, e quindi l'equità nell'addebito e nell'acDI degli interessi, non potrebbero trovare applicazione nei rapporti di apertura del DI che, per la loro natura di finanziamento, producono
19 in primis interessi debitori quale remunerazione dei capitali concessi dalla banca, non essendovi luogo di applicare ad essi il principio di reciprocità suddetto.
Deducono poi l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni e spese non specificamente e validamente pattuite, ribadendo la necessità di una verifica tramite c. t. u. e criticando, proprio in ragione di tutte le doglianze sopra riportate, già formulate in primo grado, l'affermazione del primo Giudice secondo la quale vi è stato nella specie un : “difetto di contestazione specifica di parte attrice sulla pretesa DIria avanzata in via riconvenzionale” e quella secondo cui gli attori “non contestavano la sua sussistenza, quanto piuttosto il quantum”.
Obiettano, invero, al contrario, di avere contestato la pretesa DIria, rilevando ed eccependo l'intervenuto superamento del tasso soglia usura e di aver richiesto la c. t. u. proprio al fine di una corretta ricostruzione del rapporto e quantificazione dell'eventuale residuo DI della banca.
Il motivo, variamente articolato, è da rigettare.
Quanto alla prima parte, quella in cui si critica la statuizione di inammissibilità della doglianza riguardante il superamento del tasso soglia dell'usura, rileva la Corte che nella parte argomentativa dell'atto di citazione di primo grado non è contenuto alcun riferimento all'asserita usurarietà degli interessi, né riguardo al conto corrente ordinario affidato, né riguardo ai due conti anticipi (né tanto meno riguardo al rapporto di mutuo).
Nella lunga parte narrativa della citazione introduttiva del primo grado – atto in cui devono essere esposti, a mente dell'art. 163, comma 3, n. 4, c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), tutti “i fatti
e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (…)” - nessun richiamo vi è all'usura, come si evince peraltro agevolmente dalla mera lettura della pag. 2 dello stesso (che contiene un elenco sintetico, ma dettagliato, dell'operato pretesamente illegittimo della durante il corso CP_3 dei rapporti di riferimento), nonché dall'intero corpo dell'atto, dove i singoli argomenti sono esposti in altrettanti paragrafi (segnatamente intitolati “anatocismo”, “commissione di massimo scoperto”,
“c. d. gioco delle valute”, “c. d. ius variandi”, “risarcimento del danno”, “mutuo chirografario”,
“interesse del fideiussore”), tra i quali non ve n'è alcuno intitolato “superamento del tasso soglia”, né in alcuno dei predetti è fatto accenno all'usura.
Nemmeno nelle conclusioni della citazione, peraltro, è contenuta una domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità degli interessi passivi pattuiti ed applicati dall'istituto di DI in violazione della soglia dell'usura, dato che, come ineccepibilmente osservato dal Tribunale, gli attori si sono limitati, in sede di rassegnate conclusioni, “a chiedere la declaratoria del criterio di rilevazione dell'usura, senza svolgere alcuna domanda di accertamento di nullità delle pattuizioni sopra soglia”
(così testualmente a pag. 15 della motivazione della sentenza).
20 E, difatti, al n. 6) delle conclusioni – l'unico in cui si parla di “usura” – si legge testualmente: “ritenere
e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate
(a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive”, domanda che, evidentemente, riguarda solamente il criterio di rilevazione dell'usura e non già la declaratoria di nullità delle pattuizioni
(nemmeno specificamente indicate) sopra soglia.
La domanda che parte appellante afferma sarebbe stata avanzata nell'atto di citazione – e cioè, come riportato sopra: “D) accertare, sin dall'inizio del rapporto (e comunque con decorrenza dall'entrata in vigore della L. 108/96) per i conti correnti intercorsi tra le parti, nonché per i conti anticipi di cui in narrativa, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del DI, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto)” – non è, in verità, contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione, bensì riguarda uno dei quesiti oggetto dell'invocata c. t. u. (si veda a pag. 28 della citazione), dunque attiene ad una mera richiesta istruttoria, la quale – va detto - si appalesa sul punto assolutamente esplorativa in un quadro in cui, come s'è detto, l'atto di citazione, nella parte argomentativa ed assertiva, non contiene alcuna esposizione riguardante il fatto del superamento del tasso soglia usura, né gli elementi di diritto di riferimento (come chiesto dal citato n. 4 dell'art. 163 c. p. c. nel testo previgente).
Peraltro, a tutto voler concedere, nel quesito anzidetto la questione dell'asserita usura nemmeno è dedotta in maniera specifica, mediante l'indicazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e di quelli applicati in concreto, dell'eventuale qualità di consumatore, della misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e degli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento per il calcolo del c.d. tasso soglia, come sarebbe necessario secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. S. U. n. 19597/2020; in senso conforme, da ultimo, si veda anche Cass. Civ. n. 26525/2024).
Con detto quesito, piuttosto, così come formulato, si è inteso sopperire all'assoluta carenza allegativa, demandandosi al c. t. u. l'indagine su un fatto costitutivo (di una domanda, per vero, inesistente) che, invece, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica esposizione da parte attrice, e cioè il periodo in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, peraltro con una formula assolutamente generica e non pertinente al caso concreto dato che i rapporti bancari di riferimento risultano accesi nell'anno 2010, tale che nessun senso può assumere, in questo contesto, l'espressione testuale
“accertare, sin dall'inizio del rapporto (e comunque con decorrenza dall'entrata in vigore della L.
21 108/96)”, a comprova, ancora una volta, dell'assoluta genericità dell'enunciazione della questione
(peraltro solo nel quesito peritale).
Sostengono gli appellanti che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c. avrebbero proceduto alla “precisazione” della domanda e di averlo fatto legittimamente poiché solo dopo la produzione della documentazione contrattuale da parte della convenuta hanno potuto effettuare le CP_3 verifiche necessarie, richiedenti una certa complessità operativa.
Questi assunti sono del tutto infondati, ad avviso della Corte, in quanto, anzitutto, va ribadito che nessuna domanda di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi per superamento del tasso soglia risulta validamente formulata nell'atto di citazione secondo quanto si è esposto sopra;
tale che non può ragionevolmente parlarsi della “precisazione” di una domanda mai ritualmente formulata.
In secondo luogo, gli appellanti mostrano, con il suddetto argomento, di aver travisato il principio generale dell'onere della prova in materia di nullità delle clausole contrattuali nei rapporti bancari e, segnatamente, quelle in materia di superamento del tasso usurario, dato che, come si è accennato sopra, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli stessi e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre spetta alla controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S. U. n.
19597/2020).
Nel caso in esame è mancata – si ripete - ogni deduzione in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio e siffatta carenza non può certo trovare giustificazione, come vorrebbe parte appellante, nel fatto che solo dopo la produzione della documentazione contrattuale da parte della convenuta sarebbe CP_3 stato possibile per gli attori effettuare le opportune verifiche: al contrario, la regola ex art. 2697 c. c., in combinato con il richiamato disposto del n. 4 dell'art. 163 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis), avrebbe postulato che gli attori, anche mediante apposita perizia di parte allegata alla citazione, deducessero in domanda (ossia in citazione), in maniera specifica, i fatti costitutivi dell'asserita nullità della pattuizione degli interessi per superamento del tasso soglia, allegandovi gli elementi di riferimento in fatto ed in diritto, essendo essi (e non già la parte convenuta, seppure poi abbia proposto domanda riconvenzionale) i primi a dover effettuare le dovute allegazioni in fatto e diritto costituenti l'imprescindibile presupposto per l'identificazione della causa petendi a presidio del contraddittorio.
D'altra parte, è noto e va ribadito che la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, mentre nella specie – si ribadisce - una
22 domanda specifica, relativa all'usura, non è stata formulata in citazione (secondo quanto si è detto sopra); mentre non si può in detta memoria proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, dato che esse semmai vanno presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione secondo il disposto dell'art. 183, comma 5, c. p. c. nel testo vigente ratione temporis.
Destituita di fondamento è, poi, in questo stesso contesto, la considerazione di parte appellante secondo cui, in ogni caso, anche a voler ritenere “lecite” le motivazioni del primo Giudice, la nullità contrattuale, quale quella relativa agli interessi usurari, sarebbe sempre rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado: in proposito giova osservare che il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va pur sempre contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (cosa non avvenuta nella specie secondo quanto si è detto sin qui).
Siffatto rilievo d'ufficio in tanto sarebbe ammissibile in quanto sia basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito, com'è avvenuto nella specie (ex multis Cass. Civ. nn. 4867/2024; 28983/2023; 40896/2021; 36353/2021;
350/2013).
Rimane evidentemente assorbita nel rigetto di questa prima parte del motivo di appello la questione riguardante le modalità di calcolo del superamento del tasso soglia.
La restante parte del motivo in esame è inammissibile in quanto gli appellanti non hanno fatto che riproporre con essa, quasi pedissequamente, tutte le questioni avanzate in prime cure (illegittima applicazione dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto, di interessi ultra-legali, di spese, commissioni ed altri emolumenti non pattuiti per iscritto, cd. “gioco delle valute”) sulle quali il Tribunale si è pronunciato, una per una, nella sentenza impugnata con puntuali argomentazioni che non sono state affatto contrastate dagli appellanti con altrettanto precise obiezioni, avendo costoro solo ribadito acriticamente quanto esposto in primo grado e censurando solamente, e sempre in maniera generica, la considerazione di prime cure secondo cui essi non hanno specificamente contestato la pretesa DIria di cui alla domanda riconvenzionale.
Considerazione del Tribunale – questa – che merita qui piena conferma, essendo innegabile, in base alla lettura degli atti difensivi di primo grado di parte attrice, che quest'ultima non ha formulato delle puntuali contestazioni sulle specifiche poste passive dei conti, indicando i termini ed i periodi rispetto
23 ai quali vi sarebbe stata l'applicazione di interessi anatocistici o di spese non dovute e/o quant'altro, ma, dopo avere elencato i precetti normativi e l'interpretazione giurisprudenziale di riferimento, senza correlarli alle questioni di fatto dedotte, si è fermata sostanzialmente a reiterare la doglianza (rivelatasi infondata) della mancanza di pattuizione per iscritto delle clausole contrattuali inerenti alle poste assunte come illegittime e ad insistere nella richiesta di c. t. u. cui affidare la ricostruzione dell'andamento dei rapporti.
Consulenza che giustamente il Tribunale ha considerato esplorativa, nel caso di specie, stante l'assoluta carenza allegativa di cui si è detto più diffusamente sopra, alla quale non avrebbe potuto sopperire l'accertamento tecnico richiesto, né tale carenza sarebbe stata giustificata dalla mancata disponibilità dei contratti e della documentazione contabile per le ragioni enunciate nel dettaglio a pagg. 18-21 della parte motiva della sentenza, pienamente da condividere in questa sede secondo quanto si è spiegato sopra.
Ne discende il rigetto integrale anche del secondo motivo di appello, in parte infondato e nella restante parte inammissibile.
Il terzo motivo riguarda la statuizione di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, dolendosi gli appellanti che il Tribunale sarebbe giunto ad una tale decisione con motivazione erronea e in evidente contrasto con la documentazione in atti.
Evidenziano che attraverso la chiesta c. t. u. si potrebbe fare emergere la non rispondenza dei saldi via via riportati negli estratti conto ai conteggi reali e veritieri, siccome viziati dall'applicazione di tassi usurari, dall'anatocismo, dall'applicazione di tassi ultra-legali non formalmente pattuiti, dall'addebito di c. m. s. prive di giustificazione causale, nonché da spese mai pattuite.
Deducono che la , attraverso il vincolo tecnico-funzionale sussistente tra gli utilizzi per CP_3 elasticità di cassa e quelli dei conti anticipi, avrebbe determinato in proprio favore una commistione di competenze (fra loro capitalizzate), impedendo di rendere liquido ed esigibile il saldo dei conti correnti principali, senza depurarlo delle competenze generate dalle operazioni di anticipo, determinanti nel calcolo del saldo contabile finale.
Aggiungono che dall'esame degli estratti conto risulterebbe che la ha sistematicamente CP_3
“girato” le competenze prodotte dai conti anticipi sul conto corrente ordinario in tal modo capitalizzandole ad un tasso diverso da quello indicato nello scalare dei conti anticipo, con conseguente attuazione di anatocismo nascosto ed applicazione di condizioni diverse da quelle indicate nell'estratto conto dei conti anticipo;
ciò che avrebbe comportato la violazione dell'art. 1284
c.c., impedendo al correntista di essere informato in tempo utile sul reale costo delle linee di DI.
24 Secondo il loro assunto siffatta condotta della avrebbe causato danni alla correntista, che CP_3 sarebbero in re ipsa per via dell'illegittima applicazione di interessi, competenze, spese e commissioni, la quale avrebbe fatto aumentare gli importi dei saldi debitori, riducendo così la sua liquidità e limitando l'attività economica della società.
Evidenziano di aver subito, oltre ai danni economici, un ulteriore danno per la non corretta segnalazione alla centrale dei rischi di un importo di utilizzo dell'affidamento superiore a quello reale, con palese violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede anche nell'operare il recesso dall'affidamento, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, in particolare non avendo considerato che l'Istituto di DI non ha fornito alcuna comunicazione completa inerente allo svolgimento del rapporto;
non è stato trasparente nelle concrete modalità di svolgimento dello stesso, oltre che nell'imposizione di tassi e nell'applicazione di commissioni, spese, onorari di sorta, e non ha avvisato i fideiussori, con ogni conseguenza di legge, anche inerente all'intervenuta decadenza della garanzia prestata.
Deducono che il primo Giudice avrebbe dovuto effettuare una quantificazione del danno in via equitativa, sussistendo nella specie i presupposti previsti per tale valutazione, e cioè la certezza dell'an, ovvero l'esistenza del danno – il quale sarebbe in re ipsa per il semplice esito dell'accertamento negativo - e l'incertezza del quantum, cioè l'impossibilità o l'estrema difficoltà di fornire la prova dell'effettiva entità del danno sulla base di elementi oggettivi, richiamando a tal fine giurisprudenza della Suprema Corte.
Il motivo è infondato, dato che il rigetto della domanda risarcitoria è scaturito direttamente – come giustamente ha argomentato il primo Giudice - dalla mancanza di un positivo accertamento circa la dedotta nullità delle condizioni contrattuali applicate ai rapporti dalla convenuta (con rigetto CP_3 anche della domanda di ripetizione dell'indebito).
I pregiudizi economici e non economici che gli appellanti lamentano nella specie – consistenti in particolare, come si è detto, nella riduzione della liquidità a disposizione dell'attività commerciale, con conseguente ripercussione sulla stabilità finanziaria della società, e nella non corretta segnalazione alla centrale dei rischi di un importo di utilizzo dell'affidamento superiore a quello reale, con susseguente danno alla reputazione commerciale -, dovuti anche alla pretesa violazione da parte della dei doveri di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto, deriverebbero, CP_3 secondo il loro assunto, da condotte illegali dell'istituto di DI le quali, però, non hanno trovato affatto riscontro negli accertamenti in atti, essendo stata, pertanto, rigettata in prime cure sia l'azione di accertamento negativo formulata dagli allora attori (oggi appellanti), sia quella di ripetizione dell'indebito, ed essendo stata acclarata, di contro, la piena legittimità dell'operato dell'istituto di
25 DI nell'applicare interessi, commissioni, spese e quant'altro pattuito tra le parti come da contratti prodotti dalla medesima. CP_3
Orbene, poiché anche in questa sede ha trovato conferma la predetta decisione del primo Giudice, essendo state rigettate tutte le doglianze esposte sia col primo, che col secondo motivo di appello, ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di appello in esame, non essendovi prova alcuna, in atti, dell'illegalità dell'operato della nell'applicazione di interessi, commissioni, spese e CP_3 quant'altro lamentato dagli appellanti (già attori in primo grado), nemmeno sotto il profilo dell'anatocismo, né essendo stato ritualmente dedotto (come detto in alto) il superamento del tasso soglia, per tutte le ragioni sin qui esposte, mancando perciò il primo requisito dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice, ossia il fatto illecito della , asseritamente generatore dei pretesi CP_3 danni.
La Corte evidenzia inoltre che, pur essendo dirimente quanto appena detto, correttamente il primo
Giudice ha aggiunto che gli attori non hanno nemmeno dedotto, oltre che provato, i danni patrimoniali e non patrimoniali che avrebbero subito nella vicenda in esame, essendosi limitati ad enunciazioni generiche, sfornite di supporti probatori e documentali, senza dettagliare in che cosa sarebbero effettivamente consistiti i pretesi pregiudizi in punto di an.
Genericità che si riscontra anche in questa sede dove gli appellanti, ribadendo ancora una volta che i danni sarebbero in re ipsa, hanno parlato genericamente di “riduzione di liquidità” che avrebbe limitato la capacità economica dell'azienda, nonché di non corretta segnalazione alla centrale rischi di un importo di utilizzo dell'affidamento superiore a quello reale, senza specificare null'altro, trascurando il fatto che, come anche giustamente evidenziato dal Tribunale, ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, quale danno-conseguenza diverso ed ulteriore rispetto al fatto illecito in sé (cd. danno-evento, che, comunque, nella specie nemmeno è stato accertato), richiede di essere dedotto e provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente (ma solo dopo l'accertamento dell'an) facendo ricorso all'equità ex art. 1226 c.c., non potendosi parlare, perciò, di danni in re ipsa, come invece hanno fatto gli appellanti.
Ne discende il rigetto del terzo motivo.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello: con esso gli appellanti criticano la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una traditio parziale della somma concessa a mutuo, ribadendo che essa, accreditata sul conto corrente della società, sarebbe inevitabilmente servita per abbattere l'esposizione di tale conto, essenzialmente derivata – a loro dire -
26 dall'applicazione di interessi usurari, anatocismo, tassi ultra-legali non pattuiti per iscritto, c. m. s. prive di giustificazione causale e spese non pattuite.
Secondo la prospettazione degli appellanti la società mutuataria avrebbe ricevuto solo un beneficio parziale dall'erogazione del mutuo dal momento che il saldo negativo del c/c ordinario, che il finanziamento è servito a ripianare, sarebbe stato inficiato da tutti gli addebiti illegittimi sopra indicati, essendo perciò il mutuo medesimo da ritenere parzialmente nullo, in quanto carente in parte dell'oggetto.
In aggiunta deducono che il Tribunale avrebbe errato anche nella parte in cui ha ritenuto che
(testualmente): “l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non implica automaticamente anatocismo… è errato affermato che per effetto dell'ammortamento alla francese si corrispondono interessi indeterminati o superiori a quelli convenuti”.
Ed infatti, secondo il loro assunto, l'applicazione del piano di ammortamento stilato nella specie secondo il metodo c.d. “alla francese” risulterebbe viziata in quanto tale metodo prevederebbe un meccanismo anatocistico, e dunque un costo effettivo superiore a quello nominale risultante dal contratto, violando così non solo l'art. 1283 c.c., ma anche l'art. 1284 c.c., che, nel caso di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto, impone l'applicazione del tasso legale semplice e non di quello ultra-legale indeterminato.
Sulla prima articolazione – quella relativa alla asserita traditio parziale della somma oggetto di mutuo
– è appena il caso di ribadire che esclusa, come è stata nella specie, l'illegittima applicazione di tassi di interessi usurari, ultra-legali, anatocistici, nonché di c. m. s. e spese non contrattualmente pattuite, deve negarsi fondatezza alla doglianza degli attori (oggi appellanti) secondo la quale col finanziamento in oggetto sarebbe stata coperta, sia pure in parte, una somma illegittimamente appostata sul conto corrente.
Immune da censure è, perciò, l'argomento del primo Giudice secondo cui “il rigetto della domanda di nullità contrattuale e di ripetizione comporta conseguentemente la reiezione anche della doglianza attorea secondo la quale si sarebbe verificata una parziale traditio della somma concessa a mutuo.
È superato, infatti, l'assunto attoreo per il quale all'esposizione debitoria di conto corrente, per il cui ripianamento veniva contratto il mutuo, contribuivano interessi e costi non dovuti, invero non specificamente dedotti ed accertati” (così testualmente a pag. 22 della sentenza).
Quanto poi alla seconda articolazione del motivo in esame, essa si appalesa inammissibile in quanto non fa che ribadire ciò che già è stato dedotto in prime cure dagli attori, peraltro in maniera generica,
27 che cioè la avrebbe applicato al mutuo interessi anatocistici per effetto della previsione del CP_3 rimborso della somma finanziata attraverso il cd. “ammortamento alla francese”.
Il Tribunale, a tal riguardo, ha fornito una precisa spiegazione a supporto della statuizione di rigetto di questo assunto, testualmente argomentando che: “premesso che la previsione di detta forma di rimborso veniva convenuta dalle parti e che non veniva specificamente allegato e provato l'asserito abuso di posizione dominante della banca, occorre osservare che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non implica automaticamente anatocismo, in quanto il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato. L'ammortamento alla francese utilizza una formula di equivalenza finanziaria che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, senza alcuna trasformazione del tasso di interesse convenuto applicato, che in termini percentuali resta esattamente identico a quello concordato, consentendo altresì – a vantaggio del mutuatario – una rata costante. Per le suesposte ragioni, è errato affermare che per effetto dell'ammortamento alla francese si corrispondono interessi indeterminati o superiori a quelli convenuti. La sua previsione, inoltre, non incontra alcun limite di validità e non comporta alcuna violazione dei principi di trasparenza bancaria. Nel caso di specie, peraltro, parte attrice non allegava alcun elemento idoneo a ritenere che il piano di ammortamento specificatamente concordato tra la e la convenuta fosse viziato da anatocismo, essendosi piuttosto Parte_5 limitata ad affermazioni generiche e alla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertarne la sussistenza. Attese, dunque, l'infondatezza e l'assoluta genericità delle contestazioni formulate, in alcun modo supportate da prove, non poteva essere disposta c.t.u. tecnico contabile, come reiteratamente richiesto da parte attrice, in quanto la stessa avrebbe natura meramente esplorativa. La consulenza tecnica d'ufficio non è invero mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione di elementi acquisti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto, come già sopra rilevato in relazione ai rapporti di conto corrente, tale mezzo di indagine non poteva essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, quindi, va negato qualora la parte aspiri con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni, come verificatosi nel caso di specie”.
A fronte di una così dettagliata argomentazione in fatto e diritto, gli appellanti si sono limitati a ribadire le stesse generiche deduzioni del primo grado, senza in alcun modo proporre obiezioni
28 critiche specifiche avverso l'impianto motivazionale anzidetto, violando così il principio di specificità di cui all'art. 342 c. p. c., in virtù del quale, com'è noto, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (ex multis Cass. Civ. nn. 36481/2022; 13535/2018).
Mette conto precisare, comunque, che, in virtù del noto arresto delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 15130/2024, nel mutuo con ammortamento cd. “alla francese” non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti”, cioè non pagati alla scadenza, mentre l'ammortamento “alla francese” è ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento dell'obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale (in senso conforme si vedano anche da ultimo Cass. Civ. nn. 1403/2015; 1168/2025).
Ne discende, per tutte e per ciascuna delle superiori ragioni, il rigetto anche del quarto motivo di appello.
Col quinto motivo gli appellanti denunciano l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di invalidità (totale e/o parziale delle fideiussioni prestate), da loro sollevata, sulla base dell'argomento secondo il quale il contratto di fideiussione omnibus è conforme allo schema contrattuale proposto dell'ABI e la nullità prevista per violazioni anticoncorrenziali riguarda “esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si estende ai contratti che, sulla base di tali intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con i terzi “.
Obiettano che la BA d'AL, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha disposto che i modelli
ABI per le fideiussioni rilasciate a garanzia delle operazioni bancarie (come sarebbero quelle in esame, del 14 novembre 2012 e del 3 marzo 2010) contengono disposizioni in contrasto con la legge sulla concorrenza (L. 287/1990), in particolare con l'art. 2, comma 2, lett. a), e sottolineano che le banche che hanno adottato e che ancora adottano lo stesso modello incorrono in nullità per essere quest'ultimo contrario alla normativa antitrust che sancisce la nullità delle intese tra imprese che
29 abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera costante la concorrenza all'interno del mercato nazionale.
Evidenziano che dalla nullità delle intese deriverebbe la nullità dei contratti di fideiussione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come confermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7294 del 2017.
Aggiungono poi che con recente pronuncia del 30 dicembre 2021 n. 41994 le Sezioni Unite hanno sancito la nullità delle clausole previste da uno schema standard dell'ABI, tra cui rientrerebbero quelle contestate in atti, chiedendo che sia dichiarata, in particolare, la nullità della clausola che deroga all'art. 1957 c. c., con conseguente declaratoria della decadenza dall'azione nei confronti dei fideiussori, dato che la si sarebbe limitata a presentare solo a distanza di otto mesi una CP_3 domanda riconvenzionale e, peraltro, dopo la proposizione di un giudizio di accertamento negativo.
Ed invero, la citazione per accertamento negativo è stata notificata nel novembre 2013, laddove la domanda riconvenzionale è stata avanzata con atto depositato solo nel giugno 2014, oltre il termine previsto dal predetto articolo, con conseguente decadenza dal diritto di far valere la garanzia fideiussoria.
A loro dire la avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente entro i sei mesi decorrenti, quanto CP_3 meno, dalla data della prima lettera di diffida e messa in mora del 24 luglio 2013 tramite un giudizio monitorio e, non avendolo fatto, avrebbe rinunciato implicitamente ad agire contro i fideiussori, essendo conseguentemente decaduta dalla relativa azione.
Criticano poi la sentenza impugnata per avere interpretato le fideiussioni per cui è causa come
“contratti autonomi di garanzia” e di averlo fatto autonomamente, senza che ci fosse stata sul punto alcuna sollecitazione della parte interessata, obiettando che perché possa parlarsi di tale tipo di contratti sarebbe necessario che sia previsto l'inciso “senza eccezioni” o che, quanto meno, si negasse espressamente la facoltà del garante di opporre eccezioni al DIre;
condizioni non presenti, né
l'una, né l'altra, nei contratti in oggetto.
La contestano ancora per non avere dichiarato la nullità delle fideiussioni in oggetto per violazione di una norma imperativa, in quanto non sarebbe stata specificata la misura massima del DI garantito: a loro dire, infatti, la dichiarazione di garanzia rilasciata dal fideiussore, relativa ad un DI futuro ed indeterminato quale quello risultante dalle continue oscillazioni del saldo corrente con affidamento, senza nemmeno indicare la misura massima garantita, si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 1938 c. c., fermo restando – osservano – che anche prima della modifica di quest'ultima norma, l'inesistenza di un importo massimo garantito, determinato o determinabile, ne avrebbe comportato la nullità per violazione degli artt. 1346 e 1418 c. c..
30 Ribadiscono, inoltre, la violazione dell'art. 1956 c. c. dato che la avrebbe in un primo CP_3 momento continuato a concedere DI alla debitrice principale, pur potendosi rendere conto che le condizioni patrimoniali della stessa erano peggiorate, rendendo più difficile il soddisfacimento del DI, tale da avere scaricato il rischio sugli ignari fideiussori, senza chiedere loro la specifica autorizzazione indicata dalla norma a pena di estinzione della garanzia e liberazione del garante;
successivamente avrebbe, però, reso indisponibile l'affidamento pur senza una sua formale revoca
(ed ancora una volta all'insaputa dei fideiussori).
Evidenziano che questi ultimi avrebbero interesse a far accertare la nullità dei contratti, e in caso di esito favorevole, a vedersi riconosciuti i pagamenti indebitamente effettuati o a verificare l'effettiva esposizione debitoria della società garantita, rideterminata secondo condizioni corrette.
Deducono ancora l'invalidità o l'inesistenza della garanzia prestata dalla società “ Parte_4
anche per lo specifico ulteriore motivo che sarebbe mancata, nella specie, la
[...] deliberazione preventiva e espressa da parte dell'assemblea dei soci, necessaria per autorizzare il prestito della fideiussione da parte di una società “non finanziaria” (ossia non avente come oggetto sociale l'attività finanziaria), richiamando all'uopo la sentenza della Suprema Corte n. 2320/2024.
Il motivo è infondato nel suo complesso.
Quanto alla prima articolazione – riguardante la nullità delle clausole derogative della previsione di cui all'art. 1957 c. c. e, più in generale, di quelle fissate dal modello standard predisposto dall'ABI secondo quanto stabilito da ultimo con sentenza della Suprema Corte n. 41994/2021 –, va rilevato anzitutto che l'eccezione è stata formulata secondo un generico richiamo a massime e principi giurisprudenziali riportati per esteso, ma senza contenere un preciso e concreto riferimento al caso specifico, tanto da porsi palesemente al limite dell'ammissibilità.
In ogni caso, giova rammentare che, come anche rilevato dal Tribunale in sentenza, detta eccezione
è stata formulata per la prima volta dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale in primo grado (depositata nel luglio del 2021) e, dunque, tardivamente, dovendosene anche per questa via ritenerne l'inammissibilità.
Vero è che si tratterebbe di una questione rilevabile d'ufficio, non oggetto perciò di un'eccezione strictu senso, così da potersi dedurre per la prima volta anche in grado di appello: va tuttavia ricordato,
a tal riguardo, che è assolutamente pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale il principio secondo il quale le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione però che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
31 In questa prospettiva esegetica, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che l'invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure di fatti già allegati (v. da ultimo Cass.
Civ. n. 20713/2023 che, proprio in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI, né prodotto il modello medesimo).
Ed invero seppure la nullità di clausole contrattuali sia sollevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, formando oggetto perciò di eccezione in senso lato, vanno tuttavia rispettati i limiti del thema decidendum tracciato in primo grado, quanto meno sotto il profilo del riscontro fattuale acquisito, ormai immutabile nei gradi successivi.
Nel caso in esame – va ribadito – parte attrice ha dedotto la questione solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado, reiterandola in sede di appello, ma non ha mai fornito alcun riscontro fattuale all'eccezione medesima, non producendo nemmeno il modello ABI al quale gli atti di fideiussione in oggetto sarebbero conformi.
Sul punto vale richiamare l'insegnamento costante della Suprema Corte secondo il quale, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della BA d'AL e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità (da ultimo, tra le tante, si vedano Cass.
Civ. nn. 863/2025; 416/2025; 30383/2024; 20713/2023).
Ad ogni buon conto, va detto nel merito che, se non può condividersi l'argomento del Tribunale, censurato da parte appellante, secondo il quale la sanzione di nullità prevista dalla legge 287/1990 riguarda esclusivamente le intese tra imprese (cd. “a monte”) restrittive della libertà come individuate dall'art. 2 della stessa legge, essendo principio pacifico che tale nullità, ove accertata, può estendersi anche alle fideiussioni stipulate “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, in ogni caso la questione sollevata con il presente motivo di appello non è accoglibile.
Oltre, infatti, a non essere supportata da idonea documentazione di riscontro come si è detto sopra, non avendo parte attrice mai depositato in atti il provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 (che peraltro riguarda le sole fideiussioni omnibus e, dunque, quanto al caso di specie, atterrebbe solo all'atto n. 2236443 del 3 marzo 2010) ed il modello ABI cui ha fatto riferimento, in ogni caso deve
32 rilevarsi come manchi nella specie, e nemmeno è stata allegata dagli interessati, l'effettiva ricaduta nel caso concreto della dedotta nullità delle clausole conformi al modello ABI.
Dalla formulazione di questa articolazione del motivo di appello si ricava, invero, agevolmente che l'interesse dei fideiussori appellanti ad ottenere (se del caso) la declaratoria di nullità (anche solo parziale) delle fideiussioni (quali rapporti “a valle” dell'intesa illecita) è collegato - come è espressamente indicato nel motivo d'appello, precisamente nell'ultima parte della pag. 44 - alla
(invocata) reviviscenza dell'art. 1957 c.c., avendo gli appellanti ivi sottolineato che “nell'affermato presupposto che questa Ecc.ma Corte d'Appello riterrà affermare, dunque, la nullità di alcune clausole, e tra queste la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. e che, pertanto, debba applicarsi il termine semestrale previsto dal detto art. 1957 c.c., si reitera in questa sede l'eccezione di decadenza dall'azione nei confronti dei fideiussori. L'intenzione del Legislatore al riguardo, così come la giurisprudenza costante, sembra abbastanza chiara (…)”.
Orbene, non può non evidenziarsi, tuttavia, come gli attori non abbiano sollevato in primo grado, entro i termini delle relative preclusioni, l'eccezione di decadenza della dal diritto di agire CP_3 verso i fideiussori ex art. 1957 c. c., che, come è noto, costituisce eccezione in senso stretto (cfr. Cass.
Civ. nn. 1851/2025; 8023/2024), non rilevabile d'ufficio, essendone loro perciò oggi precluso il relativo rilievo.
Ciò comporta, nel caso concreto, l'insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante degli appellanti alla pronuncia di nullità parziale delle fideiussioni, anche mediante rilievo officioso, posto che esso presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI nell'ipotesi specifica, sempre che possa essere ancora invocata, mentre nel caso di specie, essendo preclusa comunque l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c. c., il rilievo officioso della nullità della clausola non interferirebbe con l'eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. Cass. Civ. n. 30383/2024).
Fermo restando tutto quanto sin qui esposto, vale ricordare che, ove anche volesse accogliersi la tesi della nullità delle clausole fideiussorie (presenti negli atti oggetto di causa) conformi al modello ABI, propugnata da parte appellante, si tratterebbe in ogni caso di una nullità parziale, secondo il principio ripetutamente affermato dal Giudice TT (v. per tutte Cass. Civ. S. U. n. 41994/2021), tale che, come giustamente evidenziato anche da parte appellata, potrebbe estendersi all'intero contratto solo nel caso in cui la parte interessata riuscisse a dimostrare la stretta interconnessione tra la clausola nulla ed il resto del contratto a mente del primo comma dell'art. 1419 c. c., accertamento che resta precluso al giudice (cfr. Cass. Civ. n. 6685/2024).
33 Dimostrazione – la predetta - che nella specie è mancata del tutto, non essendo nemmeno stati allegati in punto di fatto i suoi presupposti applicativi.
Sulla questione, poi, della qualificazione dei rapporti di garanzia - quali contratti autonomi di garanzia o quali fideiussioni -, è appena il caso di notare come non sia ravvisabile un concreto interesse della parte appellante a impugnare questa parte della motivazione, visto che essa non ha avuto alcun concreto riflesso sulla statuizione finale, dovendosi rammentare che l'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione della sentenza, va apprezzato in relazione all'utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte che lo propone, non potendo consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.
È, pertanto, inammissibile in questa prospettiva, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte dalle parti e che sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (ex multis v. Cass. Civ. nn. 28307/2020; 13373/2008;
15623/2005; 13091/2003; 10558/2002; 4267/1986).
Nel caso di specie il Tribunale ha sviluppato l'argomento relativo alla natura dei rapporti di garanzia in oggetto solo in aggiunta rispetto alla ratio decidendi di base, una volta che in via dirimente aveva comunque evidenziato che “il rigetto delle domande svolte in ordine ai rapporti oggetto di garanzia rende assorbito il vaglio in ordine alla opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1945 c. c.”: tale che dalla qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia non è derivata, nel caso concreto, alcuna statuizione suscettibile di giudicato, né essa ha costituito una delle rationes decidendi poste a base della pronuncia, così da potere generare nella parte l'interesse ad impugnare ex art. 100
c. p. c..
Non è privo di rilievo in proposito rammentare che, nei gradi di impugnazione, il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado poiché postula la necessità di tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado, idonea ad assumere la consistenza del giudicato per le parti non impugnate, a causa dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello; con la conseguenza che nel decidere sulla sussistenza di tale interesse, e quindi sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Pertanto, l'interesse, ed il conseguente onere, della parte soccombente ad impugnare è esteso e allo stesso tempo limitato alle "rationes decidendi" poste a base della sentenza, ma non coinvolge le questioni sulle quali questa non si sia pronunciata, perché ritenute assorbite (v. sul punto Cass. Civ. n. 12700/2001).
34 D'altra parte, nel caso in esame sono gli stessi appellanti a premettere all'argomentazione dissenziente de qua che essa viene formulata “per mera completezza espositiva, atteso il riferimento rivolto dal
Giudice in sentenza (…)” (così testualmente a pag. 47, seconda parte, dell'atto di appello); cosicché non un vero e proprio motivo di appello è ravvisabile in essa – che, va ribadito, sarebbe come tale inammissibile per le ragioni sin qui esposte -, ma solo un rilievo critico, rispetto al quale superfluo appare in questa sede dilungarsi ulteriormente.
Quanto poi agli ulteriori rilievi contenuti nel presente motivo, va detto quanto segue.
Sull'asserita violazione del disposto dell'art. 1938 c. c., se ne rileva l'inammissibilità in quanto sul punto il primo Giudice, nel rigettare l'eccezione degli attori, si è pronunciato in maniera esplicita, testualmente spiegando che: “una particolare tipologia di fideiussione è costituita dalla c.d. fideiussione omnibus prevista dall'art. 1938 c.c. ai sensi del quale: <<la validit del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente al rispetto della suddetta a tutte le clausole stesso>>. La fideiussione omnibus, quindi, si differenzia dalla fideiussione ordinaria per il fatto che la garanzia non è limitata a un certo debito, ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente
o futura. Il legislatore proprio per l'aleatorietà che caratterizza la fideiussione omnibus ha sancito quale condizione necessaria per la sua validità la determinazione di un tetto massimo garantito.
Venendo ai rapporti in atti, emergeva: che e la società < Parte_3 Parte_7
, con contratto n. 2578811 del 14.11.2012, dichiaravano di costituirsi
[...] fideiussori a favore della e nell'interesse della a Controparte_4 Parte_5 garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in dipendenza del rapporto di mutuo chirografario n. 12650545 dedotto in giudizio;
che, contratto n. 2578813 del 14.11.2012, Pt_3
Par e la società < di > garantivano, fino
[...] Parte_7 Parte_3 all'importo di € 240.500,00, l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla in Parte_5 dipendenza del contratto di affidamento n. 5316969 (castelletto per sconto ed anticipi mediante acDI sbf di effetti, crediti e altri documenti dell'importo di € 185.000,00 con scadenza il
10.03.2013). All'evidenza, quindi, non venivano in evidenza fideiussioni omnibus, quanto fideiussioni specifiche ai predetti rapporti, per le quali non era richiesta l'indicazione dell'importo massimo garantito (peraltro espressamente individuato nel rapporto n. 2578813 del 14.11.2012). Inoltre, con la fideiussione omnibus n. 522288 del 3.03.2010 e la società < Parte_3 [...]
>> si costituivano fideiussori fino all'importo di € 520.000,00, così Parte_7 soddisfacendo per tabulas il requisito legale richiesto dall'art. 1938 c.c.. Pertanto, l'eccezione di indeterminatezza delle fideiussioni deve essere respinta”.
35 A fronte di tale dettagliata argomentazione gli appellanti si sono limitati a ribadire l'eccezione de qua negli stessi termini (peraltro generici, come già evidenziato dal primo Giudice a pag. 23, ultima parte, della sentenza dove si legge testualmente: “ferma l'assoluta genericità delle doglianze svolte dall'attrice senza alcun riferimento ai contratti intercorsi tra le parti, anche a seguito della produzione documentale avversaria …”) di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio (si vedano le pagg. 20 e 21 dello stesso) e di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c. (si vedano le pagg. 30 e 31 della stessa), senza minimamente controbattere, con precise e motivate repliche, all'iter logico-motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della statuizione di rigetto della doglianza medesima, incorrendo ancora una volta nell'inammissibilità della critica per violazione del principio di specificità di cui all'art. 342 c. p. c. per le stesse ragioni sopra riportate in sede di disamina del quarto motivo di appello (cui si rimanda qui per economia espositiva).
Analoghe considerazioni vanno fatte per l'eccezione di violazione dell'art. 1956 c. c., che il Tribunale ha rigettato con apposita dettagliata spiegazione [testualmente affermando: “parimenti infondata è
l'eccezione di nullità delle garanzie per violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la convenuta concesso ulteriore DI alla società garantita pur conoscendo l'aggravarsi della sua situazione economica e senza alcuna specifica autorizzazione da parte dei fideiussori. In ossequio al generale principio in tema di onere probatorio, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il DIre, senza la sua autorizzazione, abbia fatto DI al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr., Cass. Civ., sez. I, 17/11/2016, n.
23422). Nel caso in esame, i garanti non dimostravano né un intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale rispetto al momento della concessione della garanzia, né che la banca convenuta fosse consapevole dell'ipotetico detto peggioramento. Inoltre, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del DIre, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far DI al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di DI da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del DI (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 23/03/2017, n. 7444). Ciò posto ed applicando i superiori principi al caso di specie, va osservato – ed
è circostanza dirimente ed assorbente ogni ulteriore profilo - che le obbligazioni fideiussorie venivano assunte dalla società << , di cui era socio accomandatario e Parte_7 Parte_3 rappresentante legale, nonché da in proprio. Come si evince dalle stesse qualità spese in giudizio da Parte_3 parte attrice, era altresì rappresentante legale della società correntista e mutuataria. Parte_3 Parte_5
Cosicché è indubitabile la conoscenza dell'andamento dei rapporti bancari e della situazione patrimoniale della società in capo ai fideiussori”], rispetto alla quale gli appellanti nulla hanno dedotto di specifico, Parte_5 idoneo (se del caso) a stimolare un nuovo esame della questione, essendosi ancora una volta limitati a ribadire quanto sostenuto in primo grado, peraltro sempre in maniera alquanto generica.
36 Ne discende l'inammissibilità anche di tale doglianza.
Quanto, infine, alla dedotta invalidità e/o inesistenza della garanzia fideiussoria prestata dalla società
perché non preceduta da un'apposita deliberazione, il Tribunale Parte_4 ne ha rilevato l'inammissibilità siccome questione svolta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (si veda a pag. 26 della sentenza impugnata) e tale statuizione non ha formato oggetto di critica da parte degli appellanti in questa sede, avendo essi motivato il proprio dissenso rispetto alla questione affermando che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione questa eccezione in quanto il fideiussore (titolare anche della garante era anche amministratore Parte_3 CP_3 della società correntista e, dunque, non avrebbe potuto non essere a conoscenza dell'andamento dei Parte_ rapporti bancari e della situazione patrimoniale della
Osserva la Corte però che questo argomento del primo Giudice, a ben vedere, ha riguardato il superamento di altra eccezione attorea – ossia quella relativa all'asserita violazione del disposto dell'art. 1956 c. c. – e non affatto quella relativa all'assenza di una preventiva delibera assembleare CP_ della s., sollevata dagli attori solo in sede di comparsa conclusionale, come si evince agevolmente dalla lettura delle pagg. 25 e 26 (prima parte) della sentenza e come, del resto, è rispondente alla logica del caso.
Ne deriva che anche quest'ultima parte del quinto motivo di appello è da ritenere inammissibile perché non è correlata alla ratio decidendi posta dal Tribunale alla base della sua decisione sul punto, che è stata - si ripete - una statuizione d'inammissibilità per tardività della deduzione (testualmente:
“ferma l'inammissibilità delle difese nuove svolte per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale con specifico riferimento alla garanzia prestata dalla società << Controparte_8
”), nient'affatto contrastata in questa sede dagli appellanti con critiche coerenti e che
[...] merita, in ogni caso, di essere confermata, dato che, in effetti, con essa è stato introdotto in comparsa conclusionale un thema decidendum del tutto nuovo - quale quello dell'invalidità della fideiussione prestata dalla società in accomandita semplice “ per difetto di previa Parte_7 delibera assembleare -, mai formulato in citazione, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p.
c., esposto soltanto dopo lo spirare del termine per le preclusioni assertive, e non accompagnato, per di più, da alcun concreto riscontro fattuale.
La contestazione sulle spese di lite, basata essenzialmente sull'asserita fondatezza dei motivi di appello, va disattesa evidentemente, stante il rigetto integrale dei motivi di impugnazione.
Ad esso segue, secondo la regola della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte.
37 Esse si liquidano sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, individuato in base all'oggetto della disputa (concernente l'accertamento negativo e le plurime domande di nullità di cui si è detto) come indeterminabile – non essendo monetariamente quantificabile il petitum – e di complessità media, avuto riguardo all'entità della contesa ed alla media difficoltà delle questioni da essa implicate, e applicando i parametri tariffari medi per analoghe ragioni, determinandole perciò in complessivi € 12.156,00 a titolo di onorario, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase istruttoria (stante la richiesta di c. t. u.) e di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023), tenuto conto anche del rigetto dell'istanza di inibitoria in corso di causa,
e € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] in persona del legale rappresentante p. t., da e dalla Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante Parte_4
p. t., con atto notificato il 19 aprile 2022, nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p. t., oggi in Controparte_4 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante p. t., e, per essa, la mandataria Controparte_1
in persona del Direttore Generale dr.ssa avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_2 di Barcellona P. G. – sezione civile n. 1036/2021 del 18 ottobre 2021, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente grado in favore della in persona del Direttore Generale dr.ssa Controparte_1 [...]
quale mandataria in nome e per conto della (già CP_2 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p. t., liquidate Controparte_4
38 in complessivi € 12.156,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché gli appellanti, in quanto soccombenti ut supra, versino
(solidalmente) un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
39