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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4248 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GUZZO MARIANO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. FURCAS LAURA
Controparte_2
Con l'avv. TECLA FRANCESCA resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 17/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, annulla gli avvisi di addebito n. 59620120003875048, n. 59620120007089717, n.
59620130002039691, n. 59620160006946000, n. 59620160009371070; condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. GUZZO MARIANO.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/04/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229017768257/000 notificata il 14 febbraio 2023, relativa a omessa contribuzione per i periodi 2010/2017, eccependo la nullità della notifica,
l'intervenuta prescrizione della pretesa, la mancata allegazione degli atti prodromici, mai notificati, la mancanza della firma digitale ed altri vizi formali dell'atto opposto, del quale chiedeva l'annullamento;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti resistenti che contestavano la fondatezza del ricorso del quale chiedevano il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che parte opponente afferma la illegittimità dell'atto impugnato relativamente ai seguenti avvisi di addebito: 1) n. 59620120003875048; 2) n.
59620120007089717; 3) n. 59620130002039691; 4) n. 59620160006946000; 5) n.
59620160009371070; 6) n. 59620180007316140; 7) n. 59620190002690682; 8) n.
59620190008229644;
- rilevato che con riferimento agli AVA indicati sub 2) e 3), l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione riferisce che gli stessi sarebbero stati annullati. In ogni caso, tenuto conto della data della affermata notifica, ed indipendentemente dalla sua ritualità, non può che affermarsi la intervenuta prescrizione.
Analogo discorso per gli AVA indicati sub 1), 4) e 5).
Pertanto, con riferimento agli atti indicati sub 1), 2), 3), 4) e 5) il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento degli stessi;
- rilevato che, con riferimento agli AVA indicati sub 6), 7), 8), è stata provata la rituale notifica degli atti prodromici, effettuata con raccomandata che, ai sensi dell'art. 1335 CC, si intende pervenuta all'indirizzo del destinatario, salvo che lo stessi provi di non averne potuto avere conoscenza per causa a lui non imputabile
(cfr., tra le tante, Cass. n. 8803/2022: “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all' articolo 1335 del codice civile , superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione.”);
2 - rilevato che parimenti infondata deve ritenersi la censura relativa alla mancanza della firma digitale dell'intimazione opposta, che risulta sottoscritta con segno grafico e notificata a mezzo posta (cfr. produzione opponente);
- rilevato che devono ritenersi infondati anche gli altri rilievi formali sollevati nei confronti dell'atto opposto, da un lato non essendo necessaria l'allegazione degli atti prodromici, peraltro già notificati al ricorrente;
dall'altro, avendo parte ricorrente potuto compiutamente esporre le proprie difese,
- rilevato pertanto che il ricorso può trovare accoglimento nei limiti precisati, con le conseguenziali pronunce di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite, da distarsi in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4248 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GUZZO MARIANO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. FURCAS LAURA
Controparte_2
Con l'avv. TECLA FRANCESCA resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 17/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, annulla gli avvisi di addebito n. 59620120003875048, n. 59620120007089717, n.
59620130002039691, n. 59620160006946000, n. 59620160009371070; condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. GUZZO MARIANO.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/04/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229017768257/000 notificata il 14 febbraio 2023, relativa a omessa contribuzione per i periodi 2010/2017, eccependo la nullità della notifica,
l'intervenuta prescrizione della pretesa, la mancata allegazione degli atti prodromici, mai notificati, la mancanza della firma digitale ed altri vizi formali dell'atto opposto, del quale chiedeva l'annullamento;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti resistenti che contestavano la fondatezza del ricorso del quale chiedevano il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che parte opponente afferma la illegittimità dell'atto impugnato relativamente ai seguenti avvisi di addebito: 1) n. 59620120003875048; 2) n.
59620120007089717; 3) n. 59620130002039691; 4) n. 59620160006946000; 5) n.
59620160009371070; 6) n. 59620180007316140; 7) n. 59620190002690682; 8) n.
59620190008229644;
- rilevato che con riferimento agli AVA indicati sub 2) e 3), l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione riferisce che gli stessi sarebbero stati annullati. In ogni caso, tenuto conto della data della affermata notifica, ed indipendentemente dalla sua ritualità, non può che affermarsi la intervenuta prescrizione.
Analogo discorso per gli AVA indicati sub 1), 4) e 5).
Pertanto, con riferimento agli atti indicati sub 1), 2), 3), 4) e 5) il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento degli stessi;
- rilevato che, con riferimento agli AVA indicati sub 6), 7), 8), è stata provata la rituale notifica degli atti prodromici, effettuata con raccomandata che, ai sensi dell'art. 1335 CC, si intende pervenuta all'indirizzo del destinatario, salvo che lo stessi provi di non averne potuto avere conoscenza per causa a lui non imputabile
(cfr., tra le tante, Cass. n. 8803/2022: “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all' articolo 1335 del codice civile , superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione.”);
2 - rilevato che parimenti infondata deve ritenersi la censura relativa alla mancanza della firma digitale dell'intimazione opposta, che risulta sottoscritta con segno grafico e notificata a mezzo posta (cfr. produzione opponente);
- rilevato che devono ritenersi infondati anche gli altri rilievi formali sollevati nei confronti dell'atto opposto, da un lato non essendo necessaria l'allegazione degli atti prodromici, peraltro già notificati al ricorrente;
dall'altro, avendo parte ricorrente potuto compiutamente esporre le proprie difese,
- rilevato pertanto che il ricorso può trovare accoglimento nei limiti precisati, con le conseguenziali pronunce di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite, da distarsi in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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