Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1600 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, a cui è riunito il giudizio iscritto al n. 4103/2020 RGAC, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 27/06/2025 e vertente
TRA
– già - (P.I. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Giulia Aondio in virtù di delega depositata con l'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Simona Tulli in Roma, viale Pasteur n. 78;
APPELLANTE nei giudizi 1600/2020 e 4103/2020
E
1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Fabrizio Criscuolo in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Roma, viale Bruno Buozzi n. 99;
APPELLATA nei giudizi 1600/2020 e 4103/2020
(P.I. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_3
procuratore ad negotia p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Fernanda
Fiorini in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via dei Podesti n. 16;
APPELLATA nei giudizi 1600/2020 e 4103/2020
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
17419/2019 pubblicata in data 13/09/2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione notificato in data 27/1/2015 la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
chiedendone la condanna alla sostituzione dei corpi illuminanti forniti ed al risarcimento del danno, previo accertamento dell'inadempimento della controparte del contratto di fornitura inter partes;
in subordine, invocava l'accertamento del minor valore dei corpi illuminanti danneggiati e difformi dal prezzo previsto e corrisposto dall'attrice e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo pari al costo di acquisto dei componenti e dei corpi illuminanti da sostituire, nonché del costo di 2 installazione, con riduzione del prezzo pattuito con la ai sensi Parte_2
dell'art. 1492, co. II, c.c. e con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. L'attrice, premesso di essere la concessionaria delle
Autostrade A24 ed A25 per effetto di Convenzione perfezionata in data 20 dicembre 2001, poi novata il 18/11/2009, esponeva in fatto: - che, con contratto del 9.10.2006 – Ordinativo d'acquisto n. 597/2006 – aveva commissionato alla convenuta la fornitura dei corpi illuminanti da installare nelle gallerie IO I e II, San RO, San IC e Villanova, per l'importo complessivo di € 629.014,335; - che il 28.10.2013, in occasione di un intervento manutentivo presso il fornice della galleria IO I, direzione Teramo, situata al km 104+300 dell'autostrada A24, eseguito da personale tecnico specializzato di erano state Controparte_1
riscontrate importanti difformità, rispetto alle specifiche tecniche individuate nell'ordinativo d'acquisto, del prodotto oggetto di fornitura: in particolare, il personale tecnico manutentivo operante presso la galleria IO I aveva riscontrato importanti difetti dei corpi illuminanti 'modello Olimpia' forniti da , riconducibili, da un lato, alla corrosione galvanica dei bulloni di Pt_2
assemblaggio delle staffe, con conseguente compromissione degli stessi, dall'altro a gravi corrosioni in corrispondenza delle zone di saldatura tra l'armatura del corpo illuminante e le staffe del corpo;
- che, allarmata dai difetti riscontrati, potenzialmente dannosi per l'utenza (essendo i corpi illuminati sospesi sulla carreggiata aperta al traffico veicolare), l'attrice, con comunicazione di posta elettronica in pari data, aveva immediatamente richiesto un urgente incontro con personale della e, lo stesso Parte_2
giorno, tramite il proprio personale dell aveva attivato le Parte_3
verifiche presso le altre gallerie nelle quali a suo tempo erano stati installati i corpi illuminanti forniti da;
- che, all'esito della verifica, il personale Pt_2
tecnico attoreo aveva riscontrato analoghi difetti sui corpi illuminanti installati presso il fornice direzione l'Aquila, nella galleria San RO, nella
3 zona compresa tra il km 80+300 e il km 83+200; - che, in assenza di riscontro alla comunicazione del 28.10.2013, l'attrice, terminate le verifiche tecniche sui corpi illuminanti, con messaggio di posta elettronica del 4.11.2013, aveva trasmesso a incaricato della , le fotografie più Tes_1 Parte_2
significative dei difetti denunciati, chiedendo urgente riscontro per un sopralluogo congiunto finalizzato a constatare le condizioni dei corpi illuminanti difettosi;
- che, con la stessa comunicazione, Controparte_1
aveva rilevato che “dal punto di vista contrattuale sia i corpi illuminanti che gli accessori meccanici (dispositivi di chiusura, cerniere, perni o viterie) dovevano essere in acciaio INOX tipo AISI 316L, inoltre l'eventuale accoppiamento di materiali diversi non doveva dar luogo a corrosione causata da coppie elettrolitiche o da diversi coefficienti di dilatazione”); - che, alla luce delle suesposte circostanze, con nota del 12.11.2013,
[...]
aveva diffidato e costituito in mora , invitandola alla CP_1 Pt_2
immediata sostituzione dei corpi illuminati forniti ed alla messa in sicurezza dei luoghi e, in data 14.11.2013, i tecnici di entrambe le parti avevano svolto un sopralluogo congiunto, al termine del quale aveva sostanzialmente Pt_2
declinato ogni responsabilità per i difetti denunciati, deducendo che la corrosione dei bulloni poteva essere dipesa dall'errato serraggio in fase di fabbricazione o da analogo errore dell'installatore in fase di montaggio e la convenuta aveva proposto all'attrice un intervento di messa in sicurezza, avente ad oggetto l'applicazione di una graffa di ancoraggio ai corpi illuminanti;
- che l'attrice, con nota del 26.11.2013, aveva contestato l'avversa relazione tecnica, ribadendo l'esclusiva responsabilità della convenuta a causa dei difetti riscontrati sui corpi illuminanti forniti, evidenziando in particolare che la causa era ascrivibile ad un fatto avvenuto in sede di assemblaggio del corpo illuminante, attività interna alla produzione dello stesso e, con nota del 23.1.2014, aveva ribadito la richiesta di sostituzione di tutti i corpi illuminanti in esecuzione dell'obbligo di
4 garanzia assunto dalla controparte, sollecitando la immediata messa in sicurezza dei corpi illuminanti ed aveva contestualmente denunziato la difformità del prodotto fornito rispetto a quanto contrattualmente previsto;
- che, con relazione del 10.1.2014 a firma del Prof. Persona_1
dell redatta su incarico dell'attrice, erano Controparte_3
stati evidenziati fenomeni di corrosione in fessura dovuti alla mancata adozione, in fase di progettazione, di accorgimenti tecnici idonei a scongiurare quanto verificatosi, quindi;
- che in data 14.03.2014, la Pt_2
– tramite proprio appaltatore – aveva effettuato l'intervento
[...]
provvisorio di messa in sicurezza richiesto dall'odierna attrice, tuttavia alcuna comunicazione circa la conclusione e l'esito delle attività era mai pervenuta all'attenzione di Strada dei Parchi;
- che il 28/4/2014 Strada dei aveva ulteriormente diffidato la a provvedere alla sostituzione CP_1 Pt_2
dei prodotti difformi. Tanto premesso, l'attrice invocava la garanzia decennale del fornitore di cui all'art.
4.18 del contratto inter partes stipulato il 9/10/2006, secondo cui “È richiesta una garanzia scritta del fornitore di inalterabilità delle superfici del corpo illuminante e delle guarnizioni di 10 anni. Qualora durante tale periodo di garanzia si riscontrassero alterazioni dovute a difetti dei singoli componenti e materiali o di assemblaggio, il fornitore s'impegna a sostituire integralmente gli apparecchi alterati, senza alcun onere per l'acquirente”, ritenendo sussistenti i presupposti dello stato di alterazione del corpo illuminante e la sua imputabilità ai difetti dei singoli componenti e materiali, ovvero all'imballaggio, deducendo che “La prevenzione della corrosione in fessura va effettuata operando in sede di progettazione, di costruzione e di gestione delle apparecchiature in modo da eliminare le fessure, gli schemi, gli spazi morti e le condizioni che possono produrre depositi”. La deduceva l'inadempimento Controparte_1
della dell'obbligo di corretta e conforme fornitura, con Parte_2
conseguente proprio diritto al risarcimento dei danni da inadempimento,
5 evidenziando l'utilizzo, da parte della convenuta, di un materiale difforme da quello contrattualmente previsto, che si era deteriorato, chiedendo la sostituzione del prodotto e il risarcimento del danno a causa dell'impossibilità del pieno godimento dello stesso. In subordine, l'attrice chiedeva la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492, co. II, c.c. La Pt_2
, costituitasi con comparsa del 30/4/2015, chiedeva il rigetto
[...]
dell'avversa domanda e, in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, invocava la garanzia della Controparte_4
di cui chiedeva la chiamata in causa, con vittoria delle spese
[...]
di lite. La convenuta deduceva di avere agito con correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di fornitura inter partes, deducendo che, contrariamente a quanto ex adverso affermato, il degrado dei componenti dei corpi illuminanti forniti era di modeste dimensioni ed a lei non imputabile, evidenziando che: i fenomeni corrosivi, di incerta origine, si erano manifestati su una limitata parte della fornitura, in particolare circa 10 dei
751 apparecchi all'epoca ispezionati, sì da far presumere che tali fenomeni corrosivi si fossero prodotti a causa della condotta degli stessi dipendenti della controparte incaricati della manutenzione, posto che la rottura di alcuni perni non poteva che essere stata causata da un eccessivo serraggio dei dadi, avvenuto in una fase successiva all'installazione dei corpi illuminanti, verosimilmente durante la prova di serraggio a campione eseguita dall'attrice. La convenuta precisava, inoltre, che la propria disponibilità ad una soluzione transattiva era stata manifestata per mero spirito conciliativo, senza alcuna ammissione di responsabilità, deducendo peraltro che la garanzia contrattualmente assunta dalla convenuta non era prevista dall'art.
4.18 delle Prescrizioni tecniche citato da controparte, che era clausola di carattere programmatico e non precettivo, ma eventualmente dall'art. 3 del contratto, che prevedeva la garanzia della fornitura nei modi e termini di cui all'art.
4.18 delle Prescrizioni Tecniche, con la previsione dell'obbligo in
6 capo al fornitore, in presenza dei relativi presupposti dell'inadempimento, di riparazione o di sostituzione dei materiali o pezzi di materiali difettosi, senza alcun riferimento all'obbligo di risarcire il danno. In via gradata, la convenuta invocava la garanzia della di Controparte_4
cui chiedeva la chiamata in causa, in forza della polizza di assicurazione per la responsabilità civile con quest'ultima stipulata e denominata IMPRESE
INDIVIDUALI, c.d. polizza prodotti, portante n. 502166 del 31/12/2000.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la Controparte_4
costituitasi con comparsa del 16/9/2015, eccepiva in primis la
[...]
inoperatività della polizza stipulata con la convenuta, non essendo configurabile alcun difetto di prodotti imputabile all'assicurata; in subordine, la compagnia assicuratrice chiedeva, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, limitarsi la propria responsabilità entro i limiti del massimale complessivo di € 800.000,00 ed entro la somma di € 52.000,00 prevista per i danni derivanti da interruzione dell'attività, fermo restando il limite della franchigia pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro;
la terza chiamata evidenziava, inoltre, che la garanzia non copriva i costi relativi alla sostituzione e riparazione del prodotto difettoso. La Controparte_4
eccepiva, inoltre, la non indennizzabilità del sinistro ai sensi
[...]
della lettera a) delle Norme Comuni di cui all'allegato alla polizza e degli artt. 7 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale e 1915 c.c., secondo cui “il termine utile per la denuncia dei sinistri si intende elevato a nove giorni, fermo il resto”; la compagnia di assicurazioni deduceva, infatti, che l'assicurata, pur avendo ricevuto la richiesta di risarcimento dei danni il
12/11/2013, aveva inviato la denuncia di sinistro alla terza chiamata il
14/12/2013, oltre il termine pattuito. La compagnia di assicurazioni eccepiva, inoltre, che la polizza inter partes non copriva il danno preteso dall'attrice nei confronti della convenuta a titolo di danno emergente, espressamente esclusa dalla polizza, e lucro cessante, contestando, infine, le
7 pretese della Esperiti gli incombenti preliminari, Controparte_1
intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio; quindi, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/2/2019. A tale udienza, dinanzi al nuovo
Giudice istruttore nominato a far data dal 23/4/2018, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con termine alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 17419/2019 così statuiva: << 1)
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la alla Parte_2
sostituzione dei materiali forniti a in relazione Controparte_1
all'ordinativo n. 596/2006 relativamente alle gallerie Autostradali San
IC, San RO, IO 1 e 2 e Villanova;
2) RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla avverso la Controparte_1
; 3) DICHIARA assorbite le altre domande proposte Parte_2
dall'attrice nei confronti della convenuta;
4) RIGETTA la domanda proposta dalla avverso la 5) Parte_2 Controparte_4
CONDANNA la al pagamento in favore della Controparte_1
convenuta e della terza chiamata delle spese processuali, che liquida, quanto alla , in € 10.343,00 per compenso professionale ed € 545,00 Parte_2
per spese vive , oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
6) COMPENSA le spese di lite tra la e la Parte_2 [...]
7) PONE le spese di c.t.u. definitivamente a carico della CP_4
.>> Parte_2
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< la CP_1
chiede principaliter la condanna della alla
[...] Parte_2
sostituzione dei prodotti forniti in quanto difformi dalle specifiche tecniche pattuite. La domanda è fondata e deve essere accolta. Giova premettere la seguente ricostruzione dei fatti: in data 9/10/2006, con ordine di acquisto n.
597/2006, l'attrice, concessionaria delle Autostrade A24 ed A25 per effetto
8 di Convenzione perfezionata in data 20 dicembre 2001, poi novata il
18/11/2009, chiedeva alla convenuta la fornitura dei corpi illuminanti da installare nelle gallerie IO I e II, San RO, San IC e Villanova, per l'importo complessivo di € 629.014,335 netto, in particolare: n. 255 corpi illuminanti da 600W ASIM M, n. 465 corpi illuminanti da 400W, n. 75 corpi illuminanti da 75W, n. 38 corpi illuminanti da 150W, n. 50 corpi illuminanti da 100W, n. 875 corpi illuminanti da 2x100W, n. 178 corpi illuminanti da
150W, n. 272 coppia di cunei per regolazione dell'inclinazione degli apparecchi di illuminazione di rinforzo per la galleria S. RO, in acciaio inox e da installare nella galleria Puttalinga n. 25 corpi illuminanti ASM da
150W, n. 305 corpi illuminanti ASM da 100W, n. 185 corpi illuminanti ASM da 400W e n. 72 corpi illuminanti ASM da 250W. Era chiaramente specificato che la fornitura doveva risultare “perfettamente conforme alle prescrizioni di cui alle due allegate “prescrizioni tecniche”. Alla clausola n.
3 era espressamente pattuito che “l'intera fornitura dovrà essere garantita nei modi e nei termini previsti dal punto 4.18 delle allegate “prescrizioni tecniche” e che “la ditta provvederà a proprie cure e spese alla riparazione
o sostituzione di quei materiali o parte di essi che durante il periodo di garanzia dovessero presentare difetti di qualsiasi tipo”. All'ordinativo di acquisto sono allegate le Prescrizioni tecniche dei corpi illuminanti per impianti di illuminazione in galleria sottoscritte dal responsabile dell'Ufficio
Progettazione Impianti della S.p.A. Strada dei Parchi, il cui art. 4.18, intitolato “Garanzia”, richiamato dall'art. 3 citato, per quel che interessa nella fattispecie, prevede la garanzia della durata di 24 mesi sulle parti elettriche (ausiliari elettrici) dal collaudo tecnico favorevole dell'intero impianto di illuminazione, con la previsione della necessità di una garanzia scritta del fornitore di inalterabilità delle superfici del corpo illuminante e delle guarnizioni di dieci anni, con impegno del fornitore, “in caso di alterazioni dovute a difetti dei singoli componenti e materiali o di
9 assemblaggio, di sostituzione integrale degli apparecchi alterati, senza oneri per l'acquirente”. Tanto premesso, la deduce Controparte_1
l'inadempimento della , che avrebbe consegnato corpi Parte_2
illuminanti difettosi e difformi dalle prescrizioni tecniche pattuite, avendo riscontrato, dapprima in data 28/10/2013 nella galleria IO I, poi in altre gallerie, fenomeni di corrosione negli elementi dei corpi illuminanti. Ciò posto, dalla c.t.u. esperita nel corso del giudizio emerge, quanto ai luoghi di causa in cui sono stati installati i corpi illuminanti, che le gallerie in cui sono stati prelevati a campione cinque corpi illuminanti, uno per ogni fornice, sono le seguenti: S. IC fornice dx direzione L'Aquila, IO II fornice sinistra direzione Roma, IO I fornice sinistra direzione Roma,
S. RO fornice dx direzione Roma e Villanova fornice dx direzione
Pescara. Trattasi di gallerie a doppio fornice, ciascuno per ogni senso di marcia, di dimensioni interne per fornice mediamente pari a m. 9,80x5,00, considerate di alta montagna, tenuto conto dell'altitudine media indicativa di m. 1100 s.l.m., soggette ad umidità, depositi salini e gas di scarico da autoveicoli. Passando alla descrizione dei punti illuminanti, trattasi di prodotti modello Olimpia, distinti a seconda della presenza di una o due lampade a vapori di sodio ed a seconda della potenza da 100, 150, 250, 400
o 600 W, costituiti da un carter in lamiera di acciaio ottenuto per imbutitura di dimensioni massime 75x60x28 cm e del peso di circa 25 kg contenenti riflettore, lampada e portalampada in ceramica con energia proveniente da un gruppo di alimentazione esterno costituito da alimentatore, condensatore, dispositivo di accensione ed elementi connessi di protezione e collegamento alla rete di alimentazione tramite un foro nel carter stesso. Il corpo, che produce luce da una posizione elevata, è ubicato nelle sommità delle gallerie ed a tale scopo è sostenuto da un sistema di staffe, di cui la prima, detta a ponte, è saldata alla parte superiore del carter. A questa staffa è collegata un'altra staffa a profilo inclinato, presente solo se occorre fornire
10 inclinazione al corpo ed a quest'ultima è congiunta un'ulteriore staffa dotata di aggancio e cerniera per il fissaggio del sistema alla superiore canalina porta cavo della galleria, mentre le staffe sono tra loro collegate tramite bulloneria, cioè dadi e viti con teste limate per limitarne lo spessore, costituita da acciaio inox così come dello stesso materiale sono le staffe ed il carter. L'acciaio degli elementi metallici del corpo deve corrispondere alle prescrizioni contrattuali, che prevedono la tipologia di acciaio 316L della designazione internazionale AISI, ferme restando le altre prescrizioni tecniche previste dal contratto di fornitura inter partes. L'acciaio AISI 316L, sempre secondo il c.t.u., dal punto di vista chimico, deve possedere una composizione che prevede la fondamentale presenza di OL con percentuale minima del 2%, elemento che assicura ottima resistenza meccanica alle alte temperature e buona resistenza alla corrosione, in particolare quella causata dalla presenza di cloruri come quelli derivanti dai sali disgelanti presenti nelle gallerie di montagna. Ciò posto, quanto alla verifica di conformità del prodotto alle prescrizioni contrattuali, le staffe, le squadre fermavetro e le graffette di sicurezza sono risultate conformi, dal punto di vista della loro conformazione, alle prescrizioni contrattuali;
al contrario, relativamente alla bulloneria, nei dieci campioni di viti e nei cinque campioni di dadi analizzati è risultata la presenza di nichel e cromo, ciascuno in quantità identica per tutti i corpi illuminanti esaminati e con percentuali che conferiscono al materiale le caratteristiche di un acciaio inox austenitico. Rileva il c.t.u. che la ridotta percentuale di OL (0,16-
0,22) rilevata nelle viti e nei dadi quale fattore comune in tutti gli acciai, è ampiamente inferiore agli standard minimali del 2% per poter classificare il medesimo materiale della bulloneria quale acciaio AISI 316L. Osserva
l'ausiliario del giudice che la composizione chimica e le relative percentuali rilevate nell'acciaio della bulloneria analizzata propendono per l'accostamento alla classe AISI 304, tipologia di acciaio inox parallela
11 all'AISI 316L con caratteristiche meccaniche pressoché identiche, ma con minore resistenza a causa della mancanza di OL nella sua composizione chimica. Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato, altresì, che, quanto alla punzonatura riscontrata in laboratorio su tutte le viti e i dadi della bulloneria posta a verifica e riportante il marchio A2-70 relativo alla
Norma UNI EN ISO 3506-1 2009, specificamente prevista per la classificazione della bulloneria, con la lettera A è indicata la classe dell'acciaio nella fattispecie austenitico;
con il numero 2 si fa riferimento al tipo di lega previsto che ne caratterizza l'uso, con il numero 70 viene indicato il carico unitario minimo di rottura 700 N/mmq ed il c.t.u. dà atto che l'utilizzo della bulloneria A2-70 è sconsigliata in presenza di cloruri a differenza della bulloneria A4-70 in acciaio contenente . Il c.t.u. Parte_4
ha evidenziato, in particolare, le composizioni chimiche corrispondenti alla designazione A2-70, ossia X2 CrNi 18 11, X5 CrNi 18 10, X8 CrNi 18 12, che si riferiscono dal punto di vista chimico ad acciai non contenenti
OL, quindi non riferibili alla classe AISI 316L. È stata, quindi, accertata da parte del c.t.u., previa analisi della bulloneria, la mancanza dell'elemento chimico del , pertanto viti e dadi di collegamento e Parte_4
fissaggio delle staffe di sostegno dei corpi illuminanti non sono classificabili come acciaio AISI 316L in difformità dalle prescrizioni del contratto di fornitura. È stato, quindi, accertato che, nei campioni prelevati, la bulloneria componente i collegamenti di sostegno del corpo illuminante è difforme da quanto contrattualmente pattuito, essendo stato riscontrato che l'acciaio che la compone non appartiene alla categoria AISI 316L. Tali conclusioni sono state ribadite anche a seguito delle osservazioni dei c.t.p. delle parti alle quali il CTU ha risposto. Ebbene, dalla c.t.u., da cui non si ritiene di doversi discostare, essendo priva di vizi logico-giuridici, emerge l'inesatto adempimento della convenuta, che ha fornito all'attrice materiale in acciaio di composizione non conforme a quanto pattuito, in particolare con la
12 clausola n. 4 delle prescrizioni tecniche allegate all'ordine d'acquisto n.
597/2006: trattasi di una rilevante difformità, tale da obbligare la Pt_2
alla sostituzione dei corpi illuminanti, giusta il disposto della clausola
[...]
n. 3 e delle prescrizioni tecniche richiamate al punto 4.18 (Garanzia) del contratto, che impone al fornitore di provvedere alla integrale sostituzione degli apparecchi alterati, senza oneri per l'acquirente, in caso di alterazioni dovute a difetti dei singoli componenti materiali o di assemblaggio, non potendo, al contrario, tale obbligazione ritenersi adempiuta con l'intervento eseguito provvisoriamente dalla convenuta, al solo fine della messa in sicurezza degli apparecchi, consistito nel posizionamento di graffe strutturali per i sistemi di aggancio a canalina utilizzati sul prodotto in numero Pt_5
di quattro per ciascun corpo illuminante a configurazione piana, di otto per quelli a configurazione di montaggio a 15 gradi. La tipologia della difformità, legata alla tipologia del materiale di cui sono costituiti i componenti esaminati in sede di CTU ed alle loro caratteristiche non rende configurabile una loro “riparazione”, che presuppone il venir meno della funzionalità di un bene in origine integro: nel caso di specie non è possibile ovviare al vizio intrinseco se non con la relativa sostituzione, in quanto la fornitura effettuata, sia pure solo per alcune componenti non è risultata conforme alla tipologia di materiale richiesto e promesso, così da potersi configurare quale consegna di aliud pro alo, non rispettando la bulloneria le qualità promesse. Tali componenti (viti e dadi) sono, peraltro, di peculiare importanza nella fornitura di corpi illuminanti destinati a dover rimanere in condizioni atmosferiche peculiari (in gallerie a quote elevate), dovendo garantire la tenuta stessa del corpo illuminante in sospensione ed evitare pericoli di distacco con possibile rischio per i veicoli in transito. Sta di fatto che non è stato fornito materiale dell'acciaio promesso e pattuito. Né gli accordi su soluzioni provvisorie realizzate dalla possono Parte_2
ritenersi sostitutivi della richiesta avanzata in giudizio, in quanto sin
13 dall'inizio parte attrice ha richiesto reiteratamente alla convenuta di procedere alla sostituzione, fatta salva la messa in sicurezza in via transitoria degli impianti illuminanti installati. È pertanto meritevole di accoglimento la domanda principale attorea di adempimento, con conseguente assorbimento della domanda quanti minoris proposta in via subordinata. La domanda va accolta per quanto oggetto della fornitura di materiali marca per le Pt_5
gallerie San IC, San RO, IO 1 e 2 e Villanova oggetto delle diffide, della messa in sicurezza e degli esami eseguiti sia dalle parti che dal
CTU. Quanto alla pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008). Nella specie difetta la prova che dalla condotta inadempiente della convenuta sia derivato all'attrice un danno patrimoniale, non avendo quest'ultima allegato
14 né comprovato di aver provveduto a sue spese ad interventi di sostituzione o riparazione dei corpi illuminanti difformi forniti dalla controparte, né di aver subito ulteriori voci di danno risarcibili. Al rigetto della domanda risarcitoria attorea consegue il rigetto della domanda di garanzia proposta dalla Pt_2
nei confronti della E' appena il
[...] Controparte_4
caso di premettere che la convenuta e la terza chiamata in causa hanno stipulato in data 14/1/2008 la polizza RCT n. 700149487 con efficacia a far tempo dall'1/1/2008 contro il rischio della responsabilità civile verso terzi per il massimale di € 3.500.000,00, con cui la compagnia assicurativa, giusta l'art. 13 delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale”, si è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento … di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Ciò posto, la citata polizza non è operativa nella fattispecie, in cui si controverte sull'obbligo della convenuta assicurata di eseguire correttamente la prestazione dedotta nel contratto di vendita stipulato con l'attrice, in quanto tale non ribaltabile sull'assicuratore. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la prevalente soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice. Sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato
(indeterminabile, da ritenere di complessità media) secondo un parametro medio. Ricorrono, invece, giusti motivi per la compensazione delle spese tra la e la tante l'operatività della polizza per il danno Parte_2 CP_4
che era oggetto della domanda di parte attrice.>>
§ 4. – Ha proposto appello – già - con atto Parte_1 Parte_2
notificato l'11 marzo 2020 formulando tre motivi di gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti
15 conclusioni:<< in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n° 17419/2019 resa all'esito del giudizio
R.G. 27138/2015 dal Tribunale di Roma, Giudice dott. Enrica Ciocca, pubblicata il 13/9/2019 dichiarando 1. che l'art. 3 del contratto in essere tra le parti, in atti, concedeva a la facoltà di provvedere alla Parte_2
riparazione del materiale fornito;
2. che l'appellante ha legittimamente esercitato tale facoltà, tramite l'apposizione di graffe strutturali per sistemi di aggancio su tutti gli apparecchi installati;
3. che la condotta posta in essere da lungi dall'aver costituito un intervento provvisorio, è stata Parte_2
idonea ad estinguere l'obbligazione di garanzia per l'effetto - dichiarando infondate in fatto ed in diritto le domande avanzate in primo grado dall'TA - accertando e dichiarando Controparte_1
l'insussistenza di profili di responsabilità in capo a Parte_1
già >>
[...] Parte_2
§ 4.1 – In data 30 giugno 2020 veniva pubblicata ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale statuiva: << DISPONE la correzione della sentenza n. 17419/2019, pubblicata il 13/19/2019 dal Tribunale di Roma, nel senso che, laddove a pag. 12, al punto 5) del dispositivo è scritto “CONDANNA la CP_1
al pagamento in favore della convenuta e della terza chiamata
[...]
delle spese processuali, che liquida, quanto alla , in € 10.343,00 Parte_2
per compenso professionale ed € 545,00 per spese vive , oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
” deve leggersi ed intendersi:
“CONDANNA la al pagamento in favore della parte attrice Parte_2
delle spese processuali, che liquida, quanto a in € Controparte_1
10.343,00 per compenso professionale ed €545,00 per spese vive , oltre al
15% per spese generali, IVA e CAP come per legge >>.
§ 4.2 – Avverso la sentenza così corretta proponeva appello Parte_1
con atto notificato il 28 luglio 2020. Il giudizio veniva iscritto al n.
[...]
16 4103/2020. Trascriveva i tre motivi di gravame dell'appello principale e ne aggiungeva un quarto a critica del provvedimento di correzione dell'errore materiale, di seguito illustrato;
formulava istanza di riunione con il giudizio r.g. 1600/2020, e rassegnava le seguenti conclusioni:<< in accoglimento dell'appello, previo accertamento dell'insussistenza di profili di responsabilità in capo a già e Parte_1 Parte_2
della soccombenza della società – per infondatezza Controparte_1
delle domande formulate nel giudizio di appello rubricato al n. R.G.
1600/2019 avanti la medesima Corte D'Appello di Roma, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n° 17419/2019 resa all'esito del giudizio R.G. 27138/2015 dal Tribunale di Roma, Giudice dott.
Enrica Ciocca, pubblicata il 13/9/2019 come corretta con ordinanza
01.07.2020 in punto spese. Per l'effetto, accertatane la soccombenza condannare la società al pagamento delle spese di Controparte_1
lite del doppio grado in favore della società convenuta Parte_1
->.
[...]
§ 4.3 – Nel giudizio iscritto al n. 1600/2020 si costituiva Controparte_1
per chiedere il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le
[...]
seguenti conclusioni: << rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.>>
§ 4.4 – Nel giudizio iscritto al n. 1600/2020 si costituiva
[...]
per evidenziare la propria estraneità al giudizio e Controparte_2
rassegnava le seguenti conclusioni:<< dichiarare che il capo 4) della sentenza impugnata n. 17149/2019 del Tribunale Ordinario di Roma che ha rigettato la domanda di garanzia e manleva avanzata dalla Parte_2
avverso la è passato in giudicato, con ogni Controparte_2
conseguenza di legge. Con vittoria di compensi professionali, oltre IVA,
CPA e spese generali del presente grado di giudizio. >>
17 § 4.5 – in data 20 novembre 2020 il difensore di Controparte_1
depositava nel fascicolo telematico del giudizio 1600/2020 la comparsa di costituzione per il giudizio iscritto al n. 4103/2020 già riunito. Eccepiva
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la statuizione di prime cure, come corretta con l'ordinanza pubblicata il 30.6.2020 (Tribunale di Roma – R.G. n. 7138-
1/2015), anche sulle spese di lite. Con vittoria di spese e compensi di lite. >>.
§ 4.6 – All'udienza di prima comparizione del 25 settembre 2020 la Corte rimetteva la causa al Presidente per la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 4103/2020 RGAC.
§ 4.7 – Con decreto presidenziale in data 2 ottobre 2020 veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 4103/2020 RGAC al giudizio n. 1600/2020
RG.
§ 4.8 – All'udienza del 15 gennaio 2021 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 27 giugno 2025.
§ 4.9 – Con decreto presidenziale del 14 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 4.10 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale;
la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – I motivi di gravame del giudizio iscritto al n. 1600/2020
18 § 5.1 – Con il primo motivo titolato: << della garanzia e del suo contenuto >> impugnava il passo motivazionale della sentenza di Parte_1
primo grado nel quale il Tribunale aveva affermato: < rilevante difformità, tale da obbligare la alla sostituzione dei Parte_2
corpi illuminanti, giusta il disposto della clausola n. 3 e delle prescrizioni tecniche richiamate al punto 4.18 (Garanzia) del contratto, che impone al fornitore di provvedere alla integrale sostituzione degli apparecchi alterati, senza oneri per l'acquirente, in caso di alterazioni dovute a difetti dei singoli componenti materiali o di assemblaggio >>. Rappresentava che la clausola in questione era stata predisposta in sede di proposta contrattuale dal responsabile dell'Area Tecnica – Ufficio progettazione impianti – come deponeva anche il tenore letterale dell'art. 4.18 - e, pertanto, si era limitata a dettare caratteristiche del prodotto ed era meramente programmatica e non precettiva. Significava che essa era stata superata dall'art. 3 del contratto/ordine successivamente sottoscritto dall'amministratore delegato dell'TA . Sosteneva che, contrariamente a quanto Controparte_1
statuito in sentenza, la garanzia consentiva a sia di riparare che, in Pt_2
alternativa, di sostituire la bulloneria, Rappresentava, in presenza di obbligazioni alternative, di aver provveduto alla riparazione dei corpi illuminanti, ottenendo un risultato utile e migliorativo, anche per i corpi integri e non difettosi.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << della sostituzione/riparazione dei materiali >> sosteneva l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la tipologia della difformità delle viti non rendeva configurabile una riparazione, ma solo una sostituzione dei beni, in quanto la fornitura non era conforme alla tipologia di materiale richiesto e promesso.
Sosteneva, al contrario, che, l'art. 3 ammetteva sia la riparazione che la sostituzione: << La DI provvederà a proprie cura e spese alla riparazione o sostituzione di quei materiali o parte di essi che durante il periodo di
19 garanzia dovessero presentare difetti di qualsiasi tipo >> sicché non era dato comprendere la statuizione del tribunale che non aveva ammesso la riparazione per l'ipotesi di mancanza di conformità dei campioni di viti esaminati.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << dell'intervento di ora Pt_2
-> censurava la sentenza di primo grado per Parte_1
non aver tenuto conto dell'intervento eseguito dalla su tutti i corpi Pt_2
illuminanti, pacificamente ritenuto definitivo, seppur tale circostanza fosse emersa in corso di causa, in particolare dalla relazione tecnica prodotta dalla controparte. Anche la CTU aveva dimostrato la difformità di soli 5 campioni, circa la quale, tra l'altro, non era stato dimostrato che costituisse la causa dei danni lamentati dall'TA e, anzi, la CTU non si era pronunciata sul punto e lo stesso Consulente aveva dichiarato, all'udienza del 12/11/2018, che fossero necessarie nuove indagini. In via istruttoria ha sollecitato l'integrazione della CTU.
§ 6 – Il motivo di gravame aggiunto del giudizio iscritto al n. 4103/2020
§ 6.1 – Con il motivo, non titolato, l'appellante, sulla premessa che l'interesse ad impugnare fosse sorto successivamente all'ordinanza di correzione dell'errore materiale del 30 giugno 2020 comunicata in data
01.07.2020- in quanto la sentenza di primo grado, prima della correzione, era favorevole a essa appellante in punto di spese di lite – e che l'impugnazione oltre che legittima fosse tempestiva - essendo l'ordinanza di correzione intervenuta in epoca successiva alla scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado e, pertanto, dovesse farsi applicazione dell'art. 288, comma 4, c.p.c., ai sensi del quale < impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione >> - criticava la sentenza, nel capo concernente le spese di lite come corretto sottoponendo essa appellante ad un ingiusto pregiudizio per aver disposto la condanna di
20 al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite come Parte_2
quantificate in sentenza. Chiedeva, come da conclusioni, che in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza anche nella parte corretta Strada dei Parchi venisse condannata al pagamento in favore di essa – già - delle spese del doppio grado di Parte_1 Parte_2
giudizio.
§ 7– Le questioni preliminari
§ 7.1– va preliminarmente osservato che il Tribunale al capo numero quattro del dispositivo, pronunciando sulla domanda di garanzia proposta da Pt_2
nei confronti di così statuiva: <<4) RIGETTA la Controparte_4
domanda proposta dalla avverso la Parte_2 Controparte_4
. >>
[...]
Detto capo disentenza -e la motivazione che lo sorregge volta ad escludere l'operatività della garanzia - non risulta attinto da motivo di gravame sicché sullo stesso è sceso il giudicato.
§ 8 – L'analisi dei motivi dell'appello iscritto al n. 1600/2020
§ 8.1 – I motivi di gravame strettamente connessi possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati.
Giova premettere che ha agito in giudizio per escutere Controparte_1
la garanzia decennale di cui all'art.
4.18 delle specifiche tecniche allegate al contratto di fornitura ed ha chiesto la condanna di alla sostituzione di Pt_2
tutti i corpi illuminanti danneggiati (come da conclusioni di primo grado trascritte in sentenza). In subordine, ha chiesto la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 co. II cod. civ.
con i motivi di gravame, in sintesi, sostiene che la Parte_1
clausola di cui all'art. 4.18 è stata predisposta in sede di proposta contrattuale
21 dal responsabile dell'Area tecnica – Ufficio progettazione ed impianti ed in quanto tale << si sia limitata a dettare caratteristiche (dimensionali, materiali, prestazionali, di qualità, di sicurezza ecc. ) del prodotto>>; che al di fuori di tale ambito si debba considerare programmatica e non precettiva e che << sia stata comunque superata dall'art. 3 del contratto/ ordine successivamente sottoscritto dall'Amministratore delegato di (unico Controparte_1
soggetto legittimato a modificarla e concordare, per conto della committente, diverse condizioni contrattuali>>.
FIVEP, inoltre, a sostegno della tesi che in contratto era intervenuta una modifica delle condizioni contrattuali, illustra il dato testuale dell'art. 3 titolato “GARANZIA” del seguente contenuto: < essere garantita nei modi e nei termini previsti al punto 4.18 delle allegate
Prescrizioni Tecniche. La provvederà a propria cura e spese alla CP_5
riparazione o sostituzione di quei materiali o parte di essi che durante il periodo di garanzia dovessero presentare difetti di qualsiasi tipo.>>; dal dato testuale elabora il contenuto del precetto in termini di obbligazione alternativa e sostiene che la garanzia di cui all'art. 3 ponesse in capo a Pt_2
l'obbligazione alternativa di riparare o sostituire la bulloneria, sicché essa società, avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla norma generale di cui all'art. 1286 cod. civ., quale debitore della prestazione, aveva scelto di operare la riparazione. Ha evidenziato, nello specifico, di aver provveduto alla riparazione dei corpi illuminati, attuata in accordo con Controparte_1
mediante la posa di graffe e di aver ottenuto così un risultato migliorativo della situazione preesistente, non solo per i corpi che presentavano difetti, ma anche per quelli perfettamente integri. Sosteneva che tale intervento aveva avuto effetto liberatorio essendo stato compiuto prima dell'introduzione del giudizio ed il tribunale aveva errato nel non aver preso in esame detta deduzione difensiva volta a valorizzare il dato che la norma contrattuale di cui all'art. 3 prevedeva l'obbligazione alternativa della
22 “ riparazione “ ; che il Tribunale, incorrendo in ulteriore errore, aveva omesso di valutare, ai fini del rigetto della domanda di parte attrice, la rilevanza dell'intervento di riparazione, perfettamente eseguito con una soluzione definitiva della problematica. Rappresentava, infine, che la soluzione realizzata risultava conforme alla relazione tecnica del consulente di parte attrice, prof. che aveva così suggerito: << Si Persona_1
suggerisce, inoltre di dotare i corpi illuminanti in servizio di un sistema di ancoraggio di sicurezza (fail safe) in quanto il procedere dei fenomeni corrosivi in corrispondenza delle viti, anche se in tempi diversi, potranno portare al distacco del corpo illuminante del supporto>>
Tanto premesso osserva la Corte che le specifiche tecniche costituiscono parte integrante del documento contrattuale. Sulla base di dette specifiche della committente la fornitrice si è determinata ad aderire alla proposta Pt_2
contrattuale ben sapendo che avrebbe dovuto fornire un prodotto delle caratteristiche richieste.
Le specifiche tecniche in atti sono due: la prima titolata A24/A25
Prescrizioni tecniche dei corpi illuminanti per impianti di illuminazione in galleria – Gallerie San RO (A24), San IC (A24), Villanova (A25)
Torrioni I e II (A24); la seconda titolata A24 prescrizioni tecniche dei corpi illuminanti per impianti di illuminazione in galleria Galleria Pittaluga.
Sulla base di tali specifiche tecniche elaborava due offerte in data 11 Pt_2
luglio 2006 e 30 agosto 2006 che accettava con il contratto Controparte_1
del 9 ottobre 2006, confermando l'affidamento della fornitura in oggetto
(Autostrade A24 e A25 Fornitura di corpi illuminanti per gallerie).
Suddetto contratto ha previsto - per quel che qui ancora rileva – art. 1. << che la fornitura dovrà essere perfettamente conforme alle prescrizioni di cui alle due allegate prescrizioni tecniche>>
23 Tanto consente di disattendere il primo motivo di gravame secondo quale le prescrizioni tecniche siano norme meramente programmatiche.
Entrambe le specifiche tecniche risultano allegate al contratto.
È ben vero che l'art. 3 del contratto prevede che la ditta fornitrice possa provvedere a propria cura e spese <> di quei materiali o parti di essi che durante il periodo di garanzia dovessero presentare difetti di qualsiasi tipo, ma è dirimente osservare che la tipologia di vizio riscontrato relativo alla composizione chimica delle bullonature è vizio emendabile solo con la sostituzione del pezzo.
Si osserva che le specifiche tecniche hanno prescritto le caratteristiche del prodotto e, con riguardo alla bullonatura le caratteristiche generali comuni imponevano l'uso: << staffe di fissaggio, perni, cerniere, moschettoni, viterie, ecc. in acciaio inox 316L>> il paragrafo 4.9 della prima specifica tecnica illustra il sistema di sospensione e prevede che le staffe fisse di acciaio siano realizzate in acciaio inossidabile tipo AISI 316 o AISI 316 L se saldate;
ed il paragrafo 4.15 è dedicato ai materiali. Titolato << Materiali del corpo dell'apparecchio e relativi accessori (cerniere, perni, moschettoni e viterie)>> prescrive obbligatoriamente: < dell'apparecchio installato in galleria …il materiale del corpo dovrà essere in acciaio inossidabile. In particolare, per evitare fenomeni di corrosione per vaiolatura e quindi di perforazione dell'involucro, il suddetto acciaio sarà austenico al molibdeno a basso tenore di carbonio ….per gli accessori meccanici (dispositivi di chiusura, cerniere, perni e viterie) esterni o comunque soggetti ad usura per operazioni di manutenzione è prescritto l'impiego di acciaio inossidabile tipo AISI 316L >>
Analogamente per la seconda specifica tecnica relativa alla Galleria
Pittalunga della A 24.
24 Il tribunale, recependo gli accertamenti del CTU circa la composizione chimica e le relative percentuali rilevate nella bulloneria << propendono per l'accostamento alla classe AISI 304, tipologia di acciaio inox parallela all0
AISI 316 L, con caratteristiche meccaniche pressoché identiche la con minore resistenza a causa della mancanza di OL nella sua composizione chimica >>, a pagina 10 della sentenza ha statuito che: 1) è stata accertata nella bulloneria la mancanza dell'elemento chimico del pertanto viti e dadi di collegamento e fissaggio delle staffe di Parte_4
sostegno dei corpi illuminanti non sono classificabili come Acciaio AISI
316L in difformità delle prescrizioni del contratto di fornitura da cui 2) emerge l'inesatto adempimento della convenuta che ha fornito all'attrice materiale in acciaio di composizione non conforme a quanto pattuito;
3) trattasi di una rilevante difformità tale da potersi configurare quale consegna di aliud pro alio non rispettando la bulloneria le qualità promesse.
Osserva la Corte che tale passo motivazionale non risulta attinto da specifico motivo di gravame. L'appellante, nei motivi in esame, ha criticato il metodo seguito dall'ausiliare significando che, a fronte di 1936 pezzi forniti da essa
, la relazione di CTU si fondava sull'esame di solo n. 5 campioni. Pt_2
Anche tale obiezione va disattesa poiché il metodo a campione risulta concordato dalle parti unitamente al consulente nel corso delle indagini, essendo emerso l'elevato costo degli accertamenti sulla composizione chimica dei materiali. È sufficiente scorrere le pagine 3 e ss della relazione:
<< ci si riferisce al quesito peritale proposto dal GI che durante le iniziali riunioni peritali con i CTP è stato oggetto di specifica disamina nella sua interpretazione al fine di programmare un'opportuna conseguente attività operativa e che, dopo attenta analisi e valutazione dei tecnici peritali è stato in via concorde da questi correttamente definito. Al riguardo innanzitutto si
è valutata la specifica richiesta peritale di riscontrare la conformità “ del corpo illuminante “ termine riportato dal GI al singolare ma che si è inteso
25 riferito all'intera fornitura di corpi illuminanti contestata in causa … costituita dal n. 1936 corpi illuminanti modello e ne discende che Pt_5
una verifica globale di questi ultimi sarebbe stata irrealizzabile per i costi e i tempi considerando che solo n. 5 campioni prelevati ed analizzati durante l'attività peritale le spese affrontate, già risultate di entità minima rispetto ai preventivi acquisiti, sono state di circa 7000 euro e che inoltre un prelievo totale dei corpi avrebbe richiesto uno sconsiderato impegno temporale a lungo termine. Ragionevolmente si è dunque deciso di operare a campione e con un metodo probabilistico (..)>>
Il criterio osservato dal CTU di procedere ad analisi a campione risulta quindi concordato con le parti attraverso i loro tecnici ed è sorretto da puntuali argomentazioni con riguardo ai costi elevatissimi dell'analisi, ove compiuta su tutti i 1936 corpi illuminanti.
Trattasi di vizio legato all'acciaio impiegato per le bullonature sicché
, tenuta alla garanzia, avrebbe dovuto almeno dimostrare, anche a Pt_2
valle delle risultanze della CTU, che le partite di acciaio utilizzate per la fornitura erano differenti o, meglio, che accanto alla fornitura analizzata a campione con prelievo di elementi in differenti gallerie - e risultata viziata in ciascun campione perché privo dell'elemento del - vi erano Parte_4
altre partite nelle quali l'utilizzo di tale elemento chimico era stato inserito nella lavorazione del prodotto. Tale circostanza non risulta allegata, essendosi limitata a chiedere un supplemento di CTU atto a verificare Pt_2
lo stato attuale di tutti i corpi illuminanti e se essi, in esito all'intervento riparativo di , presentino caratteristiche funzionali, prestazionali, di Pt_2
stabilità e durata pari o maggiori rispetto a quelli richiesti al momento della fornitura.
Osserva la Corte che la richiesta di riapertura dell'istruttoria è inconferente, avendo agito in forza della garanzia decennale che Controparte_1
26 obbligava a sostituire o riparare gli elementi difettosi rispetto alle Pt_2
pattuizioni contrattuali contenute nelle specifiche tecniche. Nel caso in esame, gli elementi difettosi - risultati tali per mancato rispetto delle specifiche tecniche dell'acciaio delle bullonature (che doveva contenere in misura non inferiore al 2% per poter ritenere soddisfatte le Parte_4
caratteristiche del prodotto e ne conteneva invece una percentuale tra lo 0,16
e lo 0,22) - non erano riparabili se non attraverso la sostituzione delle bullonature con altre delle caratteristiche richieste e pattuite.
Il tribunale, come sopra evidenziato, con statuizione non impugnata ha acclarato che trattasi di fornitura di aliud pro alio che giustifica l'escussione della garanzia.
ha operato una riparazione, consistita nella predisposizione di ulteriori Pt_2
graffe strutturali per sistemi di aggancio su tutti gli apparecchi illuminanti installati, che è intervento non contemplato dalla garanzia, andando esso a porsi quale rinforzo sul sistema di attacco, che era già conforme alle prescrizioni tecniche sia per tecnica progettuale che per composizione del prodotto.
Dall'analisi del paragrafo 4.9 delle specifiche tecniche emerge che il sistema di attacco degli apparecchi di illuminazione prevedeva l'impiego di staffe fisse in acciaio inossidabile tipo AISI 316 o AISI 316L per supportare almeno 10 volte il peso dell'apparecchio e che << ogni staffa di supporto dovrà essere saldata all'apparecchio o prevedere almeno 4 viti M10 con dado dotato di sistema antisvitamento.>> Orbene, se è diligentemente Pt_2
intervenuta, secondo le indicazioni dello stesso consulente di parte avversa, per ovviare al pericolo di caduta dei corpi illuminanti o parte di essi perché difettosi nella bulloneria aggiungendo, come dallo stesso suggerito, un'ulteriore graffa di ancoraggio, tuttavia così operando non ha adempiuto alla garanzia prestata, che prevedeva in maniera specifica la sostituzione dei
27 materiali o della parte di essi difettosa oppure la riparazione del difetto del materiale.
L'operazione compiuta, volta a garantire i campioni illuminanti dal pericolo di distacco, non realizza la garanzia specifica assunta, essendo consistita in un'operazione di tipo diverso da quella pattuita, di rafforzamento dell'ancoraggio e quindi, per sua stessa natura, provvisoria rispetto alla garanzia dovuta.
Non rileva, invero, la buona qualità dell'intervento di posizionamento di una graffa di ancoraggio ulteriore rispetto a quella già previsa nella specifica in quanto, così opinando, si finirebbe con il sostituire il contenuto della specifica tecnica, che prevedeva uno specifico sistema di ancoraggio e bullonature, con uno diverso nel quale la bullonatura poteva essere realizzata con materiale indifferente per composizione chimica e quindi non proprio con quello richiesto con le specifiche tecniche che doveva essere arricchito con in misura non inferiore al 2%. L'intervento di Parte_4 Pt_2
risponde alla problematica di ancorare il corpo illuminante (per evitare distacchi e cadute sulla sede autostradale) con una progettazione di tipo diverso da quella delle specifiche tecniche e che privilegia le modalità di ancoraggio facendo ricorso a pluralità di staffe, nel quale la qualità dell'acciaio della bullonatura è elemento di scarsa importanza al punto da essere indifferente.
§ 9 – L'analisi del motivo dell'appello iscritto al n. 4103/2020
§ 9.1 – il motivo è inammissibile.
Si osserva che il tribunale in motivazione pronunciando sulle spese processuali ha enunciato il criterio che < soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice >>
28 Invero, al capo 1 risulta accolta la domanda di parte attrice di sostituzione dei materiali, mentre al capo 2 parte attrice risulta soccombente sulla domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti di . Al capo Pt_2
5 invece il Tribunale erroneamente indicava l'attrice tenuta Controparte_1
al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali.
Il Tribunale adito per la correzione dell'errore materiale ha dato atto di quanto sopra nella motivazione dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza:
<<- Con istanza del 16/09/2019 ha avanzato istanza di Controparte_1
correzione di errore materiale del dispositivo della sent. n. 17419/2019 in quanto, contrariamente alla indicazione della motivazione, le spese erano state poste a carico dell'attrice in favore di convenuta Parte_2
soccombente. (..) Risulta, dunque, evidente: 1) che è chiaramente indicata la prevalente soccombenza della convenuta come criterio per la ripartizione delle spese nel rapporto attrice-convenuta; (…) Tanto premesso, l'istanza di
è meritevole di accoglimento, dato che quanto Controparte_1
osservato dalla parte ricorrente integra una chiara ipotesi di errore materiale nel quale è incorso il giudice durante la redazione della sentenza a causa di una svista riconoscibile ictu oculi contenuto nel punto n. 5) del dispositivo, che non inficia il contenuto sostanziale della decisione, attenendo esclusivamente alla mera manifestazione del pensiero. È infatti, chiaro il tenore della motivazione del provvedimento in ordine al riparto delle spese a carico della parte convenuta, conseguente alle regole della soccombenza
(…)>>
Nel motivo in esame, l'appellante ignora la motivazione dell'ordinanza di correzione e si limita ad illustrare le ragioni processuali che giustificano la proposizione di altro appello, scaduti i termini per la proposizione del primo, una volta che l'interesse ad impugnare la sentenza sorga per effetto dell'accoglimento dell'istanza di correzione, principio che non è in
29 contestazione. Non si rinviene, invece, nel secondo appello in relazione al capo concernente le spese di lite come corrette in dispositivo, alcuna censura atta a contrastare la motivazione che ha sorretto la correzione del dispositivo al capo 5 per la svista commessa dal giudicante nell'indicare in dispositivo la parte soccombente, come individuata in motivazione, tenuta all'onere delle spese di lite in favore dell'attrice.
§ 10. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, con valutazione unitaria, in favore delle parti appellate sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminato complessità media) nei valori medi per tutte le fasi.
§ 11. – Il rigetto degli appelli comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare in ciascun giudizio l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 17419/2019
[...]
pubblicata in data 13/09/2019 come corretta con l'ordinanza del 30 giugno
2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e di che liquida Controparte_1 Controparte_2
in € 12.156,00 per compensi, ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
30 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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