TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5447/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
in persona degli amministratori e , CP_1 CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa rappresentato e difeso dall'Avv. DAL CIN ALESSANDRA, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione, ed elettivamente domiciliato in VIA SORCINELLI 53 TARANTO;
INTIMATA OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_4
PALAZZO ANTONIO STEFANO, in virtù di mandato in calce alla citazione, elettivamente domiciliato in
CORSO UMBERTO I, 139, TARANTO.
INTIMANTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione per morosità la evocava in giudizio la società in persona degli CP_4 CP_1 amministratori sig.ra e sig. per ottenere la convalida dello sfratto per morosità CP_2 Controparte_3 per il mancato pagamento di alcuni canoni dell'immobile condotto in locazione.
Si costituiva la convenuta, opponendosi alla convalida.
Il Giudice concedeva ordinanza di rilascio.
Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione. Parte intimata promuoveva la mediazione, in sede alla quale, si raggiungeva un accordo che prevedeva la rinuncia alla procedura di sfratto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il verbale di mediazione versato in atti determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la morosità cui faceva riferimento la intimazione, che ha incardinato il presente procedimento, risulta sanata, stante la rinuncia alla procedura contenuta dal verbale di mediazione.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società , in persona degli amministratori CP_1 sig.ra e sig. , nei confronti della società in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Nulla sulle spese.
Taranto, 27/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5447/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
in persona degli amministratori e , CP_1 CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa rappresentato e difeso dall'Avv. DAL CIN ALESSANDRA, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione, ed elettivamente domiciliato in VIA SORCINELLI 53 TARANTO;
INTIMATA OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_4
PALAZZO ANTONIO STEFANO, in virtù di mandato in calce alla citazione, elettivamente domiciliato in
CORSO UMBERTO I, 139, TARANTO.
INTIMANTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione per morosità la evocava in giudizio la società in persona degli CP_4 CP_1 amministratori sig.ra e sig. per ottenere la convalida dello sfratto per morosità CP_2 Controparte_3 per il mancato pagamento di alcuni canoni dell'immobile condotto in locazione.
Si costituiva la convenuta, opponendosi alla convalida.
Il Giudice concedeva ordinanza di rilascio.
Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione. Parte intimata promuoveva la mediazione, in sede alla quale, si raggiungeva un accordo che prevedeva la rinuncia alla procedura di sfratto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il verbale di mediazione versato in atti determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la morosità cui faceva riferimento la intimazione, che ha incardinato il presente procedimento, risulta sanata, stante la rinuncia alla procedura contenuta dal verbale di mediazione.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società , in persona degli amministratori CP_1 sig.ra e sig. , nei confronti della società in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Nulla sulle spese.
Taranto, 27/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio