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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6211 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA
PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17655 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in data , con concessione di termini ex art. 190 c.p.c
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rinaldi (C.F.:
[...]
che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in C.F._1
calce all'atto introduttivo;
Parte Opponente
E
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Controparte_1 P.IVA_2
Zaccara (C. F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2
Studio sito in Roma (RM) al Viale dei Parioli n.41, giusta procura notarile.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.04.2024 la Parte_1
si opponeva all'atto di precetto, notificatole in data 12.04.2024, con il quale l'odierna opposta le intimava il pagamento del complessivo importo di Euro
19.389,34. Detta intimazione traeva titolo da decreto ingiuntivo n. 12568/2022 -
R.G. 22874/2022 emesso in data 11.07.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di , condannata al pagamento della somma di € Controparte_2
12.627,00, oltre interessi e spese, notificato all'ingiunta in data 18.07.202,.
Stante il mancato pagamento da parte di quest'ultima, l'opponente, in data
12.04.2024, si determinava a notificare l'atto di precetto de quo alla società quale consorziata del fondo, la quale Parte_1
proponeva l'odierna opposizione.
La domanda si fonda su 3 motivi:
1 - insussistenza del diritto della creditrice a procedere nei confronti dell'opponente;
2 - nullità del precetto per inesistenza del titolo esecutivo nei propri confronti e/o omessa notifica del titolo esecutivo all'opponente;
3 - illegittimità della richiesta della rivalutazione monetaria;
concludeva l'opponente, previa formulazione di precipua istanza cautelare:
“…Accertare e dichiarare che la non ha alcun diritto di procedere Controparte_1
ad esecuzione forzata nei confronti della e per Parte_1
l'effetto dichiarare nullo l'atto di precetto nei confronti della Parte_1
- condannare la in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t. ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
All'udienza del 24.09.24, fissata con decreto ex art. 171 bis c.p.c., presente solo parte opponente, su richiesta di quest'ultima la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 7.01.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c..
Ripercorso sommariamente l'iter processuale, preliminarmente la domanda, per i motivi da cui è assistita, deve essere qualificata come opposizione spiegata ex art. 615, comma 1, c.p.c..
Nel merito l'opposizione deve ritenersi fondata.
Il titolo che parte opposta ha inteso porre in esecuzione, costituito dal decreto ingiuntivo n. 12568/2022 del 15/07/2022 RG n. 22874/2022 Repert. n.
2 11907/2022 del 20/10/2022, è stato correttamente richiesto nei confronti di
, quale soggetto costituente centro di imputazione della rete CP_2
costituita con il contratto stretto fra tutte le aziende partecipanti. L'obbligazione da cui è scaturito il decreto ingiuntivo per cui è causa era finalizzata alla realizzazione del progetto di rete;
infatti, il contratto di rete in questione, che ha lo scopo di sviluppare un progetto di marketing volto a valorizzare le attività commerciali di zona, all'art. 4 prevede uno specifico programma mirato a raggiungere gli obiettivi proposti ed all'art. 7 viene prevista la costituzione di un fondo comune con il contributo di tutte le aziende partecipanti;
infine, all'art. 17 viene fatto espresso richiamo alla normativa generale codicistica in tema di società a responsabilità limitata in tutti i casi non specificatamente normati dal contratto.
Orbene sulla base della semplice lettura del contratto di rete sottoscritto dalle aziende e della norma di riferimento costituita dal D.L. n. 5/2009, è possibile enucleare i dati tipici della fattispecie in esame: il contratto di rete, stipulato per scrittura privata autenticata per atto del Notaio Dott.ssa. Controparte_3
- Repertorio n.16846 - Raccolta n.9020, ha previsto, la costituzione di un organo comune di gestione (art. 8) e l'istituzione di un fondo patrimoniale comune (art. 7); la presenza di tali elementi fa sì che l'organo ed il fondo possano dotarsi di una propria soggettività giuridica, come previsto dal citato art. 3 del D.L. n.
5/2009, n. 4 quater, laddove testualmente dispone che “ Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; inoltre, sempre ai sensi del richiamato punto 4 ter, n. 2, in presenza delle condizioni di cui sopra
(istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi), troveranno applicazione le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c.: in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Dalle sopra esposte osservazioni ne consegue che, qualora l'organo consortile assuma delle obbligazioni per i singoli consorziati, questi agisce come mandatario con rappresentanza e gli effetti giuridici del contratto si vengono a consolidare
3 nella sfera giuridica dei singoli consorziati che ne rispondono solidamente con il fondo consortile. Tuttavia la rete consortile, e dunque il fondo, risponde delle obbligazioni sociali in proprio, ai sensi dell'articolo 2615, primo comma, c.c. ed acquisisce quindi piena legittimazione passiva nelle azioni svolte nei suoi confronti, nell'ipotesi in cui abbia assunto delle obbligazioni che non siano espressione dei singoli consorziati bensì di autonoma scelta imprenditoriale, dunque, immediatamente riferibile in generale all'attività consortile;
la giurisprudenza, in relazione a questa tipologia di consorzi è pervenuta anche all'ammissione degli stessi in quanto tali alla procedura fallimentare (Cass. n.
28015/2013) oltre che alla soggezione ad oneri fiscali in via autonoma o per fatti illeciti (Cass. n. 10956/96). Tradizionale criterio distintivo fra le due forme di impegno è quindi quello rappresentato dalla finalità delle obbligazioni assunte dall'organo consortile (vedi Cass. n. 16052/2020): ove esse attengano al funzionamento del fondo (p. es. spese di gestione, personale, ecc.) ovvero all'attuazione dello scopo consortile, verrà in considerazione la responsabilità patrimoniale esclusiva dell'organo; ove, invece, sia ravvisabile un interesse individuale distinto dalla collettività degli stessi, allora opererà la sopra indicata responsabilità solidale dei consorziati con difetto di legittimazione passiva del fondo (cfr. Cass. 3664/2006 del 12/2019).
Nel caso di specie ritiene il giudice che l'obbligazione contrattuale sia stata assunta dalla in proprio per attività immediatamente riferibili Controparte_2
alla realizzazione del programma di rete, cui è chiamata a rispondere esclusivamente con il proprio fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615, comma 1, c.c..
Gli ulteriori motivi esposti devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
Quanto alla domanda formulata dalla di condanna della parte Parte_1
opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., va precisato che l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante
(per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib.
Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010 in Foro Italiano, 2010, 7–8, I, 2229).
4 In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia
(v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 novembre 2010, est. Morlini in Guida al dir., 2011, 3).
Come hanno rilevato in tempi recenti le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 16 luglio 2008 n. 19499), nell'attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del
Paese annoverano “le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell'Italia”; in particolare, il
Supremo Giudice afferma che “tutte le istituzioni del Paese da tempo annoverino la inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell'abbassamento della propensione agli investimenti”. E' dunque certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all'intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001).
Il Tribunale di Milano, in tal senso, ha ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità [Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2009 in www.judicium.it].
In forza di quanto sin qui illustrato, nel caso in esame, non si ritiene che ricorrano i presupposti per la condanna invocata non potendosi ravvedere nella parte opposta comportamenti individuabili come temerari o dettati da mala fede o colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
5 2) CONDANNA l'opposta Controparte_1
favore dell'opponente Parte_1
1.700,00 oltre oneri di legge e C.U.
Roma, 23/04/2025
alla refusione delle spese di lite in quantificate in €
Il giudice
Barbara Pirocchi
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