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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 602/19 vertente
tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonio Mediati per procura in calce all'atto di appello;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco quale legale rappresentate pro-tempore, Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Locri (RC), via G. Matteotti I trav. presso e nello studio dell'avv.
Emanuele Procopio, il quale lo rappresenta e difende per procura in atto separato ed allegato alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 399/19, pubblicata il 28/3/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi il Parte_1
Tribunale di Locri, il per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 nel sinistro occorso in data 21/05/2017 verso le ore 19,45 mentre la stessa camminava sul marciapiedi
1 antistante il chiosco “CC OL” e, non avvedendosi del dislivello tra il marciapiedi e il cordolo, rovinava in terra subendo varie lesioni.
Si costituiva il contestando la domanda attorea, in quanto infondata, chiedendo Controparte_1 il rigetto della stessa con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 399/19, pubblicata il 28/3/19, il
Tribunale di Locri rigettava la domanda con compensazione delle spese.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda.
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 12/2/21 la Corte rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori avanzata dall'appellante.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 6/5/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica –motivazione esorbitante per difetto di istruttoria - omessa e/o erronea valutazione di fatti e prove decisivi - motivazione apparente.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
La disponibilità di una strada o di una piazza da parte dell'ente locale proprietario, che ne regolamenta le condizioni di fruizione, integra certamente lo status di custode, determinando, di conseguenza, la soggezione dell'ente stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; alla stregua di tale disposizione chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità rispetto alla condizione potenzialmente lesiva del manufatto (in termini Cass. civ.
7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
In proposito svariate pronunzie della giurisprudenza di legittimità hanno posto in evidenza che “… la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del
2 danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ.
5 dicembre 2008, n. 28811). Si è poi precisato che “la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) - comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi” (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
Secondo il detto orientamento, qui condiviso, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa solo dal caso fortuito, incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr.
Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029) dovendosi verificare se l'evento sia ascrivibile, in tutto o in parte, al comportamento dello stesso danneggiato. Tale valutazione, tuttavia, deve essere modulata in relazione alla natura ed alla pericolosità della cosa, il che vale a dire che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr.
Cass. civ. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
Pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. , in applicazione di tale principio, la Suprema Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato, transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana, avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato ( Cass. n. 999/2014).
Nel caso in esame, dalla documentazione fotografica versata in atti dall'odierna appellante, risulta che il cordolo, oggetto del sinistro, è posto all'estremo margine del marciapiede, proprio al limite con
3 la strada, esso è ampiamente visibile anche per la chiara discromia tra il marciapiede e la sede stradale sottostante.
Da quanto sopra, appare chiaro che ove l'appellante avesse posto una ordinaria diligenza, affrontando il marciapiede al centro e non, imprudentemente, al limite esterno, proprio al confine con la strada, il sinistro non si sarebbe verificato.
Ne deriva l'insussistenza di una qualche anomalia del marciapiede idonea a costituire, oggettivamente, una situazione di pericolo e quindi ad integrare la causa del fatto dannoso, sicché non sussiste alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico “custode” (cfr. sul tema Cass. sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660).
Pertanto, il sinistro de quo va addebitato, alla condotta della la quale imprudentemente, ha Parte_1 ritenuto camminare sull'estremo margine del marciapiede, proprio al limite della parte rialzata, e non, invece, al centro dello stesso, ben ampio, per come risulta dalle foto versate in atti, sede solitamente riservata ai pedoni, tale scelta avrebbe dovuto essere improntata ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile.
Giova osservare, comunque, che nessun riferimento viene fatto in citazione sull'intento della di attraversare la strada, infatti nel suddetto atto si legge:” la sig.ra stava Parte_1 Parte_1 percorrendo a piedi il tratto di strada antistante il bar chiosco CC OL nell'apposito spazio adibito a marciapiede…”.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
26.000,01 a 52.000,00, valori minimi), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012), l'ammontare delle spese liquidate è pari ad €.
4.996,00 di cui €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione,
€. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati
4 in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 399/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 399/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'Avv. Emanuele Procopio il quale ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 27/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 602/19 vertente
tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonio Mediati per procura in calce all'atto di appello;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco quale legale rappresentate pro-tempore, Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Locri (RC), via G. Matteotti I trav. presso e nello studio dell'avv.
Emanuele Procopio, il quale lo rappresenta e difende per procura in atto separato ed allegato alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 399/19, pubblicata il 28/3/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi il Parte_1
Tribunale di Locri, il per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 nel sinistro occorso in data 21/05/2017 verso le ore 19,45 mentre la stessa camminava sul marciapiedi
1 antistante il chiosco “CC OL” e, non avvedendosi del dislivello tra il marciapiedi e il cordolo, rovinava in terra subendo varie lesioni.
Si costituiva il contestando la domanda attorea, in quanto infondata, chiedendo Controparte_1 il rigetto della stessa con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 399/19, pubblicata il 28/3/19, il
Tribunale di Locri rigettava la domanda con compensazione delle spese.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda.
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 12/2/21 la Corte rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori avanzata dall'appellante.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 6/5/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica –motivazione esorbitante per difetto di istruttoria - omessa e/o erronea valutazione di fatti e prove decisivi - motivazione apparente.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
La disponibilità di una strada o di una piazza da parte dell'ente locale proprietario, che ne regolamenta le condizioni di fruizione, integra certamente lo status di custode, determinando, di conseguenza, la soggezione dell'ente stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; alla stregua di tale disposizione chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità rispetto alla condizione potenzialmente lesiva del manufatto (in termini Cass. civ.
7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
In proposito svariate pronunzie della giurisprudenza di legittimità hanno posto in evidenza che “… la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del
2 danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ.
5 dicembre 2008, n. 28811). Si è poi precisato che “la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) - comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi” (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
Secondo il detto orientamento, qui condiviso, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa solo dal caso fortuito, incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr.
Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029) dovendosi verificare se l'evento sia ascrivibile, in tutto o in parte, al comportamento dello stesso danneggiato. Tale valutazione, tuttavia, deve essere modulata in relazione alla natura ed alla pericolosità della cosa, il che vale a dire che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr.
Cass. civ. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
Pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. , in applicazione di tale principio, la Suprema Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato, transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana, avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato ( Cass. n. 999/2014).
Nel caso in esame, dalla documentazione fotografica versata in atti dall'odierna appellante, risulta che il cordolo, oggetto del sinistro, è posto all'estremo margine del marciapiede, proprio al limite con
3 la strada, esso è ampiamente visibile anche per la chiara discromia tra il marciapiede e la sede stradale sottostante.
Da quanto sopra, appare chiaro che ove l'appellante avesse posto una ordinaria diligenza, affrontando il marciapiede al centro e non, imprudentemente, al limite esterno, proprio al confine con la strada, il sinistro non si sarebbe verificato.
Ne deriva l'insussistenza di una qualche anomalia del marciapiede idonea a costituire, oggettivamente, una situazione di pericolo e quindi ad integrare la causa del fatto dannoso, sicché non sussiste alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico “custode” (cfr. sul tema Cass. sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660).
Pertanto, il sinistro de quo va addebitato, alla condotta della la quale imprudentemente, ha Parte_1 ritenuto camminare sull'estremo margine del marciapiede, proprio al limite della parte rialzata, e non, invece, al centro dello stesso, ben ampio, per come risulta dalle foto versate in atti, sede solitamente riservata ai pedoni, tale scelta avrebbe dovuto essere improntata ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile.
Giova osservare, comunque, che nessun riferimento viene fatto in citazione sull'intento della di attraversare la strada, infatti nel suddetto atto si legge:” la sig.ra stava Parte_1 Parte_1 percorrendo a piedi il tratto di strada antistante il bar chiosco CC OL nell'apposito spazio adibito a marciapiede…”.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
26.000,01 a 52.000,00, valori minimi), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012), l'ammontare delle spese liquidate è pari ad €.
4.996,00 di cui €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione,
€. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati
4 in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 399/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 399/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'Avv. Emanuele Procopio il quale ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 27/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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