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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1739/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott. Francesco Rinaldi giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.51, comma 5, c.p.c. iscritto al n. 1739/2025 R.G. promosso congiuntamente da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
con l'avv. Laura Borella
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «mantenimento figli naturali e legittimi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono concordemente come segue:
“-disporre a far data dal mese di febbraio 2025 la cessazione dell'obbligo di pagamento di €
400,00= mensili a favore della signora e posto a carico dei signori e Parte_3 Parte_2
1 con provvedimento pubblicato il 21.2.2012 emesso nell'ambito del suddetto Parte_1 giudizio RG 17597/2011 -Tribunale di Brescia;
- i signori e corrisponderanno direttamente alla nipote Parte_1 Parte_2
a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa codice IBAN CP_1
[...] la somma di € 2.000,00= (euro duemila//00) entro e non oltre il 15 febbraio 2025 a titolo di contributo a favore della nipote per le spese che la stessa dovrà sostenere;
- dare atto che le parti nulla hanno più a pretendere a qualsivoglia titolo le une dalle altre in relazione al predetto obbligo di pagamento di € 400,00= mensili posto a carico dei signori
[...]
e e del quale si è concordata la cessazione dal mese di febbraio Parte_2 Parte_1
2025;
-per le spese del presente giudizio, ciascuna provvederà al pagamento delle spettanze del proprio legale senza diritto di ripetizione alcuna”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto 21/02/2012 il Presidente del Tribunale di Brescia ingiungeva in forza dell'art. 148 c.c. (nel testo allora vigente) a e , genitori di Parte_1 Parte_2
e nonni paterni dei tre nipoti -allora minorenni- , e Persona_1 Per_2 CP_1 Per_3
, nati dal matrimonio del figlio con di pagare a quest'ultima la
[...] Parte_3 somma mensile di euro 400,00, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo genitoriale di mantenimento.
, e hanno oggi chiesto al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare la cessazione dell'obbligo di contribuzione degli ascendenti, in quanto: , Per_2
maggiorenne, è economicamente indipendente;
maggiorenne, dispone di CP_1 un'occupazione “part-time” e vive con la madre, che può ora mantenerla (fermo restando che i nonni ricorrenti hanno promesso un contributo di euro 2.000,00 per l'iscrizione all'Università); , pure maggiorenne, vive con il padre, che provvede ai suoi bisogni. Per_3
Il ricorso può, dunque, essere accolto, essendo venuti meno i presupposti dell'obbligazione ora disciplinata dall'art. 316 bis c.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
-dispone in conformità alle conclusioni delle parti sopra trascritte;
-nulla per le spese.
Brescia, 13/03/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott. Francesco Rinaldi giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.51, comma 5, c.p.c. iscritto al n. 1739/2025 R.G. promosso congiuntamente da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
con l'avv. Laura Borella
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «mantenimento figli naturali e legittimi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono concordemente come segue:
“-disporre a far data dal mese di febbraio 2025 la cessazione dell'obbligo di pagamento di €
400,00= mensili a favore della signora e posto a carico dei signori e Parte_3 Parte_2
1 con provvedimento pubblicato il 21.2.2012 emesso nell'ambito del suddetto Parte_1 giudizio RG 17597/2011 -Tribunale di Brescia;
- i signori e corrisponderanno direttamente alla nipote Parte_1 Parte_2
a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa codice IBAN CP_1
[...] la somma di € 2.000,00= (euro duemila//00) entro e non oltre il 15 febbraio 2025 a titolo di contributo a favore della nipote per le spese che la stessa dovrà sostenere;
- dare atto che le parti nulla hanno più a pretendere a qualsivoglia titolo le une dalle altre in relazione al predetto obbligo di pagamento di € 400,00= mensili posto a carico dei signori
[...]
e e del quale si è concordata la cessazione dal mese di febbraio Parte_2 Parte_1
2025;
-per le spese del presente giudizio, ciascuna provvederà al pagamento delle spettanze del proprio legale senza diritto di ripetizione alcuna”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto 21/02/2012 il Presidente del Tribunale di Brescia ingiungeva in forza dell'art. 148 c.c. (nel testo allora vigente) a e , genitori di Parte_1 Parte_2
e nonni paterni dei tre nipoti -allora minorenni- , e Persona_1 Per_2 CP_1 Per_3
, nati dal matrimonio del figlio con di pagare a quest'ultima la
[...] Parte_3 somma mensile di euro 400,00, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo genitoriale di mantenimento.
, e hanno oggi chiesto al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare la cessazione dell'obbligo di contribuzione degli ascendenti, in quanto: , Per_2
maggiorenne, è economicamente indipendente;
maggiorenne, dispone di CP_1 un'occupazione “part-time” e vive con la madre, che può ora mantenerla (fermo restando che i nonni ricorrenti hanno promesso un contributo di euro 2.000,00 per l'iscrizione all'Università); , pure maggiorenne, vive con il padre, che provvede ai suoi bisogni. Per_3
Il ricorso può, dunque, essere accolto, essendo venuti meno i presupposti dell'obbligazione ora disciplinata dall'art. 316 bis c.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
-dispone in conformità alle conclusioni delle parti sopra trascritte;
-nulla per le spese.
Brescia, 13/03/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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