Art. 1820.
(Mancato pagamento degli interessi).
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante puo' chiedere la risoluzione del contratto.
(Mancato pagamento degli interessi).
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante puo' chiedere la risoluzione del contratto.