Articolo 1820 del Codice civile
Articolo 1784Articolo 1785 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 1820.

(Mancato pagamento degli interessi).

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante puo' chiedere la risoluzione del contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente